ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI 2024-1-IT02-KA131-HED-000205629
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI
2024-1-IT02-KA131-HED-000205629
KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
nell’ambito del Programma Erasmus+
MOBILITÀ VERSO I PAESI DEL PROGRAMMA E I PAESI PARTNER
ACCORDO N. 2024/___________
(da citare in tutta la corrispondenza)
Codice progetto: 2024-1-IT02-KA131-HED-000205629
L’Accordo deve essere firmato prima dal Partecipante e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Anno Accademico: 2024/25
Erasmus+ numero ID della mobilità: [ove disponibile – altrimenti n/a]
PREMESSA
Il presente Accordo ("l’Accordo") è concluso tra le seguenti parti:
da una parte
Università degli Studi di Bari ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – I BARI01
________________________________________
▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇, ▇.▇
70121 BARI
▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇.▇▇
In seguito, denominato “l’Istituto”, rappresentato ai fini della firma del presente Accordo da
Nome: ▇▇▇▇▇▇▇
Cognome: Agrimi
Funzione: Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione
e dall'altra dal “Partecipante”
Sig./Sig.ra nome e cognome:
In seguito, denominato “Il Partecipante”
CODICE FISCALE:
Data di nascita:
Indirizzo per esteso:
Telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:
[Da
completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un
contributo da fondi europei Erasmus+, ad eccezione di quelli senza
contributo]:
Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo |
Conto corrente collegato al cedolino stipendio di UNIBA |
Le parti di cui sopra
HANNO CONCORDATO
i Termini e Condizioni e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Erasmus+ mobility agreement for staff mobility for teaching/
Allegato II Note Tecniche
Quanto riportato nei Termini e Condizioni prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.
Il contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ include [selezionare le opzioni applicabili in base al tipo di attività di mobilità per docenza o formazione]:
Una borsa giornaliera per il supporto individuale
Un contributo finanziario per il viaggio (green o non green)
Il partecipante gode di [selezionare le opzioni applicabili]:
Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+
Una mobilità senza fondi europei Erasmus+ (“zero grant”)
Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo ▇▇▇▇▇▇▇▇ (“zero grant”)
TERMINI E CONDIZIONI
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO
1.1 Il presente Accordo stabilisce i diritti e gli obblighi, i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per svolgere un'attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+.
L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità Erasmus+.
Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità, come descritto nell’Allegato I.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.
ARTICOLO 2 – DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 La mobilità in presenza (escluso i giorni di viaggio)
-
Inizierà il
E si concluderà il
Il periodo oggetto del presente Accordo include:
Un periodo di mobilità fisica dal _____________ al _____________ per un totale di giorni _____ (specificare il totale dei giorni di mobilità fisica)
Eventuali Giorni di viaggio coperti da contributo ________ (specificare il nr. dei giorni di viaggio)
L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di docenza all'estero (Certificate of attendance) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, inlcusa la componente virtuale (se del caso).
Denominazione dell’Istituto/Impresa ospitante |
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Codice ERASMUS (se del caso) |
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Paese |
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ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del Programma Erasmus+ Call 2024 e nelle relative Disposizioni Nazionali.
Il Partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per _______ giorni di mobilità fisica. [Il numero di giorni indicato è pari alla durata del periodo di mobilità fisica più gli eventuali giorni di viaggio, inclusi i giorni aggiuntivi per il viaggio green, ove applicabile. Se il partecipante non riceverà il contributo finanziario per una parte o per l'intero periodo di mobilità, il numero di giorni indicato dovrà essere adeguato di conseguenza].
Il Partecipante deve inviare eventuale richiesta di estensione della mobilità fisica entro i termini indicati nella Guida al Programma, ovvero, entro 30 gg dal termine della mobilità. Se l’Istituto accoglie la richiesta di prolungamento, dovrà conseguentemente procedere ad emendare il presente accordo.
3.4
Il Partecipante riceve un contributo totale per l’intero periodo di mobilità e per i giorni di viaggio pari ad euro _________________ .
[Per partecipanti a “zero grant” inserire: “0”]
Contributo per il supporto individuale |
€ |
Contributo per le spese di viaggio |
€ |
Articolo 4 - AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
4.1 Per essere ammissibili, i costi devono essere effettivamente utilizzati dal Partecipante nel periodo indicato nell’Articolo 2 e/o essere necessari per la realizzazione delle attività nell’Allegato. I costi devono essere conformi alla normativa nazionale applicabile in materia fiscale, di lavoro e di previdenza sociale.
4.2 I costi effettivi sostenuti (ad esempio il contributo aggiuntivo per l'inclusione) devono essere giustificati con documenti quali fatture, ricevute, ecc.
4.3 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione. Il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
4.4 Il Partecipante non può richiedere un rimborso per le perdite del cambio di valuta o per le spese bancarie addebitate dalla banca del Partecipante per i trasferimenti dall’organizzazione di appartenenza.
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1 Un prefinanziamento sarà accordato al Partecipante, secondo le modalità di erogazione adottate dalla Direzione Risorse Finanziarie dell’Università degli Studi di Bari ▇▇▇▇ ▇▇▇▇, entro 30 giorni di calendario dopo la firma dell’Accordo da entrambe le parti e su presentazione della prenotazione di viaggio. Tale prefinanziamento rappresenterà l’80% dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo 3. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
La presentazione del Certificate of attendance, dei boarding cards e l’invio online del Rapporto Narrativo (EUSurvey) è considerata come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
ARTICOLO 6 – RECUPERO
Il supporto finanziario o parte di esso, dovrà essere recuperato dall’Istituto se il Partecipante non rispetta i termini dell'Accordo. Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO
7 – COPERTURA ASSICURATIVA
L’Istituto deve assicurarsi che il Partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata.
La copertura assicurativa deve comprendere almeno una copertura sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni.
In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa.
Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.
RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO TERZI: Oltre alle assicurazioni di legge (T.U. INAIL), il partecipante è coperto da polizza assicurativa n. 409967981 accesa con la Compagnia di Assicurazioni AXA a far tempo dal 30.06.2023 e fino al 30.06.2027
Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.
7.3 La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è:
X l'organizzazione
X il partecipante
l'organizzazione ospitante
[In caso di assicurazioni separate, le parti responsabili possono essere diverse e saranno qui elencate in base alle rispettive responsabilità].
ARTICOLO
8 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
Il Partecipante potrà completare la valutazione OLS delle proprie competenze nella lingua della mobilità (ove disponibile) prima della mobilità ed utilizzare il corso di lingua disponibile nella piattaforma OLS.
[Per i partecipanti la cui mobilità dura meno di 14 giorni] Il Partecipante può effettuare la valutazione linguistica OLS nella lingua di mobilità (se disponibile) prima del periodo di mobilità.
8.2 Il livello di competenza linguistica in _____________________ [specificare la lingua principale di docenza] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a: A1 A2 B1 B2 C1 C2
ARTICOLO 9 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE
Il Partecipante, deve trasmettere tramite lo strumento online EU Survey il Rapporto Narrativo sul proprio periodo di mobilità debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del proprio Istituto.
ARTICOLO 10 – ETICA E VALORI
10.1 L'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale.
10.2 Il Partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).
10.3 Se il Partecipante viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta o non essere pagata.
ARTICOLO 11 – PROTEZIONE DEI DATI
Tutti i dati personali previsti dal contratto saranno trattati dal titolare del trattamento individuato nell'informativa sulla privacy in conformità alla normativa applicabile in materia di dati, in particolare al Regolamento 2018/1725 e alle relative leggi nazionali sulla protezione dei dati e per le finalità previste dall'accordo. Informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo: ▇▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇/▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇ .
Tali dati saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e della Commissione europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
ARTICOLO 12 – Sospensione DELL’ACCORDO
12.1 L’Accordo può essere sospeso su iniziativa del Partecipante o dell'organizzazione se circostanze eccezionali — in particolare cause di forza maggiore (cfr. Articolo 16) — rendono l'attuazione impossibile o eccessivamente difficile. La sospensione avverrà il giorno concordato mediante comunicazione scritta tra le parti. L’Accordo potrà essere ripreso successivamente.
12.2 L'organizzazione può, in qualsiasi momento, sospendere la convenzione, se il partecipante ha commesso o è sospettato di aver commesso:
a) errori sostanziali, irregolarità o frodi o
b) grave violazione degli obblighi derivanti dal presente accordo o durante la sua aggiudicazione (inclusa l'attuazione impropria dell'azione, presentazione di informazioni false, mancata fornitura delle informazioni richieste, violazione delle regole etiche (se applicabili), ecc.).
12.3 Una volta che le circostanze consentono la ripresa dell'attuazione, le parti devono concordare immediatamente la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione). La sospensione verrà revocata con effetto dalla data di fine della sospensione.
12.4 Durante la sospensione non verrà corrisposto alcun sostegno economico al Partecipante.
12.5 Il Partecipante non può chiedere alcun risarcimento danni a causa della sospensione da parte dell’organizzazione.
12.6 La sospensione non pregiudica il diritto dell’organizzazione di risolvere l’accordo (cfr. Articolo 13).
ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
13.1 L’Accordo può essere risolto da entrambe le parti qualora si verifichino circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile.
13.2 In caso di risoluzione per causa di forza maggiore (cfr. Articolo 16), il Partecipante ha il diritto a ricevere almeno l'importo del contributo finanziario corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
13.3 In caso di grave violazione degli obblighi o se il Partecipante ha commesso irregolarità, frode, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, crimini legati al terrorismo (incluso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o traffico di esseri umani, l'organizzazione può risolvere il contratto dandone formale comunicazione alla controparte.
13.4 L'organizzazione si riserva il diritto di avviare un'azione giudiziaria nel caso in cui l'eventuale rimborso richiesto non venga volontariamente emesso entro il termine comunicato al Partecipante tramite lettera raccomandata.
13.5 La risoluzione ha effetto dalla data indicata nella comunicazione: “data di cessazione”.
13.6 Il Partecipante non potrà pretendere alcun risarcimento danni a causa della risoluzione da parte dell'organizzazione.
ARTICOLO 14 – CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI
14.1 Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia nazionale per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
14.2 Qualsiasi conclusione relativa all'accordo può portare alle misure di cui all'Articolo 6 o ad ulteriori azioni legali nei termini della legge nazionale applicabile.
ARTICOLO 15 – DANNI
15.1 Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
15.2 L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
ARTICOLO 16 – FORZA MAGGIORE
16.1 La parte impossibilitata per causa di forza maggiore ad adempiere agli obblighi derivanti dall’Accordo non può essere considerata inadempiente.
16.2 Per “forza maggiore” si intende qualsiasi situazione o evento che:
- impedisce a ciascuna delle parti di adempiere ai propri obblighi derivanti dall'Accordo,
- era una situazione imprevedibile, eccezionale e al di fuori del controllo delle parti,
- non sia dovuto ad errore o negligenza da parte loro (o di altri soggetti partecipanti coinvolti nell'azione), e
- si riveli inevitabile nonostante l'esercizio di tutta la dovuta diligenza.
16.3 Qualsiasi situazione costituente causa di forza maggiore dovrà essere formalmente comunicata alla controparte senza ritardo, indicandone la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili.
16.4 Le parti dovranno immediatamente adottare tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti a causa di forza maggiore e fare il possibile per riprendere l'esecuzione dell'azione nel più breve tempo possibile.
ARTICOLO 14 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito l’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
Redatto in duplice copia originale.
FIRME
Il Partecipante |
Per l’Istituto |
Nome/cognome/
|
▇▇▇▇.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇
|
Firma
_________________________________
Luogo e data
_________________________________
|
Firma
_____________________________________
Luogo e data
_____________________________________ |
ALLEGATO I
MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TEACHING
▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇
ALLEGATO II
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale
In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell’AN (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇-▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇_▇▇▇▇.▇▇▇) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2024 - tabella A1.1) sono come di seguito riportato
|
|
Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno |
Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno |
GRUPPO A |
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia.
Paesi terzi non associati al Programma della Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano
Paesi terzi non associati al Programma della Regione 14: Isole Fær Øer, Regno Unito, Svizzera
|
€ 152,00 |
€ 106,00 |
GRUPPO B |
Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna.
|
€ 136,00 |
€ 95,00 |
GRUPPO C |
Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria. |
€ 118,00 |
€ 83,00 |
Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.
Distanze di viaggio |
Importo per il viaggio NON green |
Importo per il viaggio green |
Tra 10 e 99 KM |
€ 28,00 per partecipante |
€ 56,00 per partecipante |
Tra 100 e 499 KM |
€ 211,00 per partecipante |
€ 285,00 per partecipante |
Tra 500 e 1999 KM |
€ 309,00 per partecipante |
€ 417,00 per partecipante |
Tra 2000 e 2999 KM |
€ 395,00 per partecipante |
€ 535,00 per partecipante |
Tra 3000 e 3999 KM |
€ 580,00 per partecipante |
€ 785,00 per partecipante |
Tra 4000 e 7999 KM |
€ 1.188,00 per partecipante |
€ 1.188,00 per partecipante |
8000 KM o più |
€ 1.735,00 per partecipante |
€ 1.735,00 per partecipante |
La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: ▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇_▇▇
Esempio calcolo contributo viaggio standard |
Esempio calcolo contributo viaggio green |
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
U.O. MOBILITA’ INTERNAZIONALE OUTGOING
Centro Polifunzionale Studenti
p.▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ – 70121 Bari
Tel ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/4561/7898
