CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L’UNIONE TERRED’ACQUA E PER I COMUNI DI ANZOLA DELL’EMILIA, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SANT’AGATA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L’UNIONE TERRED’ACQUA E PER I COMUNI DI ANZOLA DELL’XXXXXX, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SANT’AGATA BOLOGNESE, SAN XXXXXXXX IN PERSICETO.
Art.1 – AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI
Nel presente appalto sono “Amministrazioni committenti” l’Unione Terred’Acqua ed i Comuni di Anzola dell’Xxxxxx, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese e San Xxxxxxxx in Persiceto. L’Unione Terred’Acqua assume la qualità di stazione unica appaltante a favore dei Comuni di Anzola dell’Xxxxxx, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese e San Xxxxxxxx in Persiceto nonché per sé stessa. L’Unione Terred’Acqua pertanto, espleterà la procedura di gara e stipulerà il contratto per sé, demandando agli altri Enti la stipula dei contratti di propria pertinenza.
Art. 2 – OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Unione Terred’Acqua ed i Comuni di Anzola dell’Xxxxxx, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese e San Xxxxxxxx in Persiceto ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n.
209 e successivi regolamenti ISVAP. Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative e nei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi.
Per le finalità di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti, per la determinazione degli oneri da corrispondersi all’Autorità Nazionale Anticorruzione, per il calcolo dell’ammontare della garanzia fidejussoria provvisoria a corredo dell’offerta e per l’individuazione del tipo di procedura applicabile, il valore dell’appalto può essere stimato in € 321.349,43 (euro trecentoventunomilatrecentoquarantanove/43) al netto di imposte (compresa l’opzione della proroga tecnica di massimo 6 mesi).
L’entità economica del presente appalto viene calcolata sull’importo dei premi imponibili a carico dei sette Enti nell’anno 2017, ed applicando ad essi le attuali provvigioni corrisposte dalle compagnie assicurative al broker in carica, come da tabella in calce al presente capitolato, con riferimento alla durata complessiva di anni 4, incluso l’opzione della proroga tecnica di 6 mesi ex art.106 c.11 D. Lgs.50/2016.
Per l’appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e pertanto non è stato disposto il
D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio è infatti di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali degli Enti committenti.
Art. 3 - CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE
Il Broker assicurativo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire alle Amministrazioni committenti gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. L’articolazione delle prestazioni inerenti l’incarico, in via indicativa e non esaustiva, è la seguente:
1.risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che le Amministrazioni committenti riterranno di sottoporre;
2. analisi delle Polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti, mediante l’acquisizione dal precedente Broker della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente, ivi compreso lo stato dell’arte della gestione dei sinistri riferiti ad epoca precedente, al
fine di poter subentrare nella gestione e definizione dei sinistri stessi senza recare ritardi e disservizi;
3. costante monitoraggio della situazione assicurativa delle Amministrazioni committenti, affinché le stesse acquisiscano e conservino nel tempo la loro efficacia tecnica, l’equilibrio e la convenienza dei costi;
4. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo delle Amministrazioni committenti;
5. studio e analisi della normativa e dei C.C.N.L al fine di individuare obblighi assicurativi delle amministrazioni Committenti;
6. indagini sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate, fermo restando che l’individuazione dell’impresa di assicurazione contraente rimarrà di esclusiva competenza delle Amministrazioni committenti;
7. assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi delle Amministrazioni committenti (a titolo esemplificativo variazioni, modifiche, appendici contrattuali, eventuali polizze temporanee, scambi di documenti e comunicazioni, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi nonché termini di prescrizione dei sinistri, ecc.);
8. assistenza nelle procedure di scelta del contraente e nello svolgimento delle procedure di gara: predisposizione di capitolati speciali di gara appropriati alla legislazione vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura delle Amministrazioni committenti, nonché assistenza tecnica nella fase di indizione, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte col miglior rapporto qualità/prezzo per l’aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge;
9. messa a disposizione di strumenti informatici per il controllo informatizzato dei contratti assicurativi e dei sinistri; in particolare per i sinistri le amministrazioni committenti devono poter visualizzare lo stato d’avanzamento del sinistro in ogni momento ed avere un unico referente per quel rischio specifico;
10. supporto e consulenza, anche con la resa di pareri preventivi in forma scritta ed eventuale partecipazione a riunioni/incontri presso le sedi degli Enti, a tutte le strutture organizzative delle amministrazioni committenti, per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a: a) individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato; b) problematiche di carattere assicurativo derivanti dall’attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; c) problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi del D.Lgs. 196/2003; d) individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con le Amministrazioni Committenti convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni d’opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
11. attività di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale del personale dei Servizi competenti in materia degli Enti committenti;
12. gestione delle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri attivi, danni diretti e sinistri passivi, con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in modo da addivenire nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione del sinistro. La gestione dovrà essere garantita anche per sinistri (attivi e passivi) che, accaduti precedentemente all’aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora definiti al momento della sottoscrizione dell’incarico assegnato con la presente gara.
13. attività di monitoraggio e reportistica;
14. assistenza nella valorizzazione, ai fini assicurativi, del patrimonio di proprietà degli enti committenti e/o in uso e/o in locazione, al fine di valorizzare correttamente i beni e non incorrere nell’applicazione della cosiddetta regola proporzionale (art. 1907 C.C.);
15. eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi previsti dal progetto di servizio offerto in sede di gara.
In particolare, il Broker si impegna:
Per i sinistri passivi:
a) a prendere in carico le richieste di risarcimento danni ricevute dagli Enti, inclusa la presa in carico anche di sinistri che, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura;
b) ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le denunce agli assicuratori procedendo all’apertura del sinistro;
c) a predisporre e inviare tempestivamente le comunicazioni di apertura sinistro alla controparte, con la precisazione dei termini di prescrizione per i sinistri aperti sulle polizze Infortuni, e per conoscenza alle amministrazioni committenti interessate entro i termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti amministrativi;
d) a seguire l’iter dei sinistri monitorando l’operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni, dando comunicazione preventiva all’amministrazione dell’esito dei sinistri;
e) a fornire ragguagli ai danneggiati, in accordo con gli uffici competenti;
f) a richiedere e a rapportarsi direttamente con gli uffici comunali incaricati della predisposizione e della raccolta di eventuale documentazione (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc…);
g) ad inviare sempre, per conoscenza, al competente ufficio delle Amministrazioni committenti, copia delle comunicazioni inviate ai danneggiati;
h) a presentare un report semestrale sulla situazione sinistri con l’indicazione di quelli liquidati, riservati e/o chiusi senza seguito.
Per i sinistri attivi e diretti:
a) gestione completa dei sinistri causati per responsabilità di terzi al patrimonio comunale e nei quali le Amministrazioni committenti rivestano il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi, ad es. danni ad impianti di illuminazione a seguito di incidente stradale) anche con l’eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (escluso il contenzioso giudiziale), senza spese a carico degli Enti neppure oneri gestionali e/o amministrativi e presa in carico anche dei sinistri che, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura;
b) a prendere in carico le comunicazioni di danni alla proprietà degli Enti, coperti da apposite polizze assicurative (danni diretti: furto, atti vandalici, ecc…), e presa in carico anche di sinistri che, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura;
c) nell'ambito della gestione dei sinistri diretti il broker si obbliga ad inviare, unitamente alla proposta risarcitoria della compagnia assicurativa, apposita relazione recante le congruità della somma offerta, valorizzando l'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o altre clausole contrattuali atte a ridurre l'importo del risarcimento;
d) ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le richieste danni agli assicuratori;
e) a seguire l’iter dei sinistri monitorando l’operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
f) a confrontarsi direttamente con gli uffici comunali delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione a comprova dei danni subiti dagli Enti (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc…);
g) a inviare alle compagnie assicurative, per conto degli enti committenti, la notifica dell’interruzione dei termini di prescrizione dei sinistri diretti e attivi, per conoscenza anche agli enti medesimi, e valutare, per quelli non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i termini di prescrizione, ogni possibile ulteriore azione;
h) a fornire consulenza e assistenza in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia;
i) a presentare un report semestrale sulla situazione sinistri.
Per la gestione delle polizze:
a) a richiedere con congruo anticipo, le comunicazioni di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative al fine del calcolo della regolazione del premio;
b) a inviare all’ufficio assicurazioni dell’ente di riferimento gli avvisi di scadenza con indicazione degli importi esatti da corrispondere per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, che avverrà esclusivamente per il tramite del broker;
c) su specifica richiesta degli enti committenti, a intermediare il pagamento delle franchigie contrattualmente dovute dagli enti medesimi alle compagnie assicuratrici. In tale caso il broker è tenuto a trasmettere la quietanza di pagamento all’ente committente.
Per la consulenza e per gestire al meglio tutte le attività previste nel presente capitolato:
il broker aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità di un proprio responsabile del servizio, professionalmente adeguato, per l’attività da svolgere presso le singole sedi della Amministrazioni committenti per consulenza, assistenza ed esame delle problematiche assicurative, per un MINIMO previsto per singola Amministrazione committente pari a 5 giornate di disponibilità annue. In caso di richiesta di assistenza il Broker dovrà assicurare la disponibilità e la presenza presso la sede della Amministrazione richiedente del proprio referente di cui sopra entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta. La disponibilità del referente operativo del Broker come sopra precisato, si intende aggiuntiva e non sostitutiva di altre forme di attività/comunicazione/assistenza prevista con il presente capitolato in favore delle singole Amministrazioni Committenti.
Per l’attività di rendicontazione:
a) a presentare alle amministrazioni committenti una relazione dettagliata, con periodicità almeno annuale, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc. ;
b) a relazionare alle Amministrazioni committenti, con cadenza semestrale, sulla situazione generale dei sinistri attivi, diretti e passivi, aperti ed in attesa di definizione;
c) a relazionare alle Amministrazioni committenti, con cadenza annuale, sulla situazione dei sinistri per i quali si è instaurato un giudizio con la controparte.
L’attività del Broker dovrà essere mirata a minimizzare l’impatto della gestione amministrativa dei sette Enti committenti; pertanto è necessario dettagliare con chiarezza, nell’offerta tecnica, quali attività verranno svolte dal broker e quali rimarrebbero in capo agli Enti stessi.
Art. 4– DURATA
La durata dell’appalto è stabilita con decorrenza 1/5/2017 e scadenza unica alle ore 24.00 del 30/4/2021.
Nel caso in cui la procedura di gara della scelta del Broker si protragga al punto da non permettere, avuto riguardo a tutti gli adempimenti previsti dal D. Leg.vo 50/2016, di avviare il servizio alla data di cui sopra, si stabilisce unilateralmente che la scadenza unica alle ore 24.00 del 30/04/2021 non
subisce modifiche e l'aggiudicatario non potrà accampare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante imputabile alla riduzione della durata del servizio.
Avvenuta l’aggiudicazione del servizio ed anche nelle more della stipula del contratto, il Broker aggiudicatario sarà comunque tenuto, senza che ciò comporti alcun onere per le singole Amministrazioni committenti, a dare immediato corso al servizio di cui al presente capitolato. Il broker aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del Codice deontologico e secondo i principi generali in materia, impegnandosi a collaborare con il broker attualmente incaricato fino al completo passaggio delle competenze citate, compresi i sinistri pregressi, cioè denunciati prima dell’inizio dell’incarico oggetto del presente Capitolato e non ancora chiusi.
Su richiesta del Committente e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, ai sensi dell’art.106 c.11, D. Lgs.50/2016, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino ad un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni previste nel disciplinare.
Dovrà altresì assicurare, su richiesta degli Enti, in caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, la prosecuzione delle attività al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all’eventuale nuovo aggiudicatario del servizio o all’Amministrazione medesima.
Art. 5 – MODIFICHE
Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dagli Enti potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva autorizzazione scritta da parte degli Enti stessi.
La sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette ove previste nonché il pagamento delle rate di premio rimangono di esclusiva competenza degli Enti, pur essendo effettuate tramite il Broker.
Art. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui al presente Capitolato senza alcun onere né presente né futuro, nemmeno a titolo di rimborso spese, a carico degli Enti, in quanto la remunerazione del Broker stesso, secondo consuetudine di mercato, avverrà a mezzo di provvigione fissa stabilita, per tutta la durata del contratto (opzione di proroga compresa), da porsi a carico delle compagnie di assicurazione tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi stipulati con l’assistenza del Broker medesimo.
Fino alla loro naturale scadenza, in relazione alle polizze già in essere presso le amministrazioni committenti di cui alla tabella in calce al presente capitolato, il broker aggiudicatario percepirà, sempre dalle compagnie assicurative, le percentuali già stabilite all’interno delle polizze medesime e indicate alla suddetta tabella.
Le Amministrazioni committenti non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker. Detto compenso fisso e invariabile come sopra stabilito non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per le Amministrazioni Committenti, ai sensi dell’art. 1758 c.c., in quanto costituente parte della quota di premio destinata comunque a remunerare gli oneri distributivi dei contratti assicurativi da parte delle compagnie.
L’aggiudicatario si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore rispetto a quanto stabilito sopra. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso le Amministrazioni committenti ritengano di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l’assistenza del Broker.
Art. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA
Il Broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l’impegno dell’Amministrazione Committente a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e dati disponibili. Alcune delle prestazioni previste dal precedente art. 3 dovranno rispettare la seguente tempistica:
1) con un anticipo di 30 gg lavorativi rispetto ai termini contrattuali previsti dalle polizze: presentare eventuale proposta di disdetta o di modifica alle polizze in essere;
2) entro 7 gg lavorativi dalla richiesta: pronuncia di pareri e consulenze in materia assicurativa;
3) entro 60 gg antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi: segnalazione della scadenza stessa;
4) rispetto dei tempi previsti nelle relative polizze per l’apertura dei sinistri con le compagnie assicuratrici;
5) rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le richieste di risarcimento danni per i sinistri attivi e diretti;
6) entro 180 gg antecedente la scadenza delle polizze in essere: consegna capitolati di gara con relazione scritta sulle caratteristiche salienti degli atti di gara, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l’eventuale proposta di inserimento di franchigie e l’importo presunto da mettere a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo;
7) entro il 31/03 di ogni anno: relazione in cui sia evidenziato il rapporto premio/sinistri distinti in ciascuna polizza in essere;
8) entro il 31/03 di ogni anno: rapporto sul programma assicurativo con analisi delle polizze e relativa gestione dell’anno precedente, con analisi dei rischi e rimedi proposti.
Art. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI E DELLE FRANCHIGIE
I premi per i singoli rischi saranno pagati al prestatore di servizio di brokeraggio, il quale provvederà ad effettuare la relativa corresponsione alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, trasmettendo la relativa quietanza all’ente committente nel più breve tempo possibile. Con il versamento delle relative somme al Broker, il pagamento dei premi assicurativi s’intenderà regolarmente assolto ed il broker sarà responsabile e terrà indenne le Amministrazioni committenti da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo.
Per quanto riguarda il pagamento delle franchigie dovute dall’ente committente alla compagnia assicurativa, nel caso in cui l’ente effettui il pagamento al broker, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ente la relativa quietanza nel più breve tempo possibile.
Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DI SERVIZIO
Sono posti a carico del prestatore del servizio i seguenti obblighi:
1. avere in essere un’assicurazione per la Responsabilità civile, di cui al D.Lgs 07/09/2005 n.
209 e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze od errori professionali con un massimale di almeno € 5.000.000,00 con l’obbligo di tenere in essere detta polizza per tuttta la durata dell’incarico (gli enti avranno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker);
2. svolgere l’incarico nell’interesse delle amministrazioni committenti con obbligo a garantire la fattività delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Committente è sollevato dall’obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte. Il broker dovrà altresì
osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari alle amministrazioni committenti;
3. rispondere pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere una o più tra le amministrazioni committenti, che si intendono sollevati ed indenni da ogni pretesa;
4. non sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare le Amministrazioni committenti senza il loro preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalle Amministrazioni committenti. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile;
5. il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici delle Amministrazioni committenti né può impegnare le Amministrazioni committenti se non preventivamente autorizzato per iscritto;
6. il broker avrà l’onere di passare tutte le consegne relativamente alla gestione delle Polizze effettuata nel periodo di valenza del proprio incarico al soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della gara nuovamente espletata al termine della presente procedura.
Art. 10- PENALI
In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e nell’offerta tecnica del broker, il singolo ente committente provvederà a formulare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, assegnando al broker un termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.
Nel caso in cui tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, la singola amministrazione avrà facoltà di applicare, per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali non rispettati, salvo quanto indicato alla tabella sottostante. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ne ha fatto richiesta (anche mezzo pec); decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all’ammontare della penale comminata. In tale ultimo caso l’aggiudicatario è tenuto al reintegro della cauzione definitiva nei tempi richiesti dalla singola amministrazione. È fatto comunque salvo il diritto dell’Ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.
ATTIVITA’ | TEMPISTICA | PENALE |
Disponibilità del referente del broker | 2 giorni lavorativi dalla richiesta | € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo |
Apertura dei sinistri sulle relative polizze | Tempi previsti da ciascuna polizza | € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo |
Le penali di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro.
Deve considerarsi ritardo anche l’ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.
Si procederà inoltre all’incameramento della garanzia definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Art. 11 – STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
I contratti saranno stipulati in forma pubblica amministrativa da ogni singola Amministrazione committente.
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario, entro il termine assegnato dalle singole Amministrazioni committenti è tenuto a:
1. comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
2. presentare la documentazione richiesta dall’Amministrazione Committente;
3. stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti.
Art. 12 – DIVIETO DI CESSIONE
Al Broker viene espressamente vietata la cessione – in tutto o in parte – del servizio, nonché il suo subappalto.
Art. 13 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Fatta salva l’applicazione dell’art.108 del D.Lgs.50/2016, in caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara, l’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile. L’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile “Clausola risolutiva espressa” a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi:
1. mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
2. venire meno dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D. Lgs. n. 209/2005 ovvero revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di brokeraggio;
3. cessione del contratto (escluse le trasformazioni societarie) o il subappalto del servizio oggetto del presente capitolato, il concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 16/03/1942 n. 267) a carico del broker o il suo fallimento;
4. perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione;
5. mancata presentazione, stipula o rinnovo della polizza RC Professionale;
6. comprovata grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell’esecuzione della prestazione contrattuale;
7. applicazione a carico del Broker di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
8. sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell’Amministrazione committente il diritto di affidare l’esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva, l’applicazione delle penalità previste e l’eventuale risarcimento dei danni conseguenti.
Il broker è tenuto all’accettazione, in qualsiasi momento, del recesso unilaterale dal contratto, ai sensi di legge, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 90 giorni, qualora l’Ente intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore.
L’Ente può inoltre recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
ART.14 – PREROGATIVE DEGLI ENTI COMMITTENTI
Restano di esclusiva competenza degli Enti committenti la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Xxxxxx, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. Gli Enti committenti restano in ogni caso liberi di accettare in tutto o in parte le proposte presentate, e di intraprendere rapporti con qualsiasi compagnia di assicurazione, nel rispetto dei termini e delle modalità della normativa in vigore.
Art. 15 – RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare alle singole Amministrazioni committenti e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dei Committenti. Le singole Amministrazioni avranno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell’espletamento del servizio. A garanzia di quanto sopra è fatto obbligo prima della stipulazione del contratto la dimostrazione da parte del broker di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come da normativa vigente per un massimale di almeno € 5.000.000,00. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell’incarico. Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d’appalto.
ART. 16 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
Il personale addetto all’esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dall’aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d’opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L’aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell’Amministrazione Committente la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi suddetti.
ART. 17 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.
I pagamenti di cui ai precedenti paragrafi avverranno esclusivamente tramite conto corrente dedicato: il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 ss. mm. il broker aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’aggiudicatario si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del contratto. Nel caso in cui l’aggiudicatario del servizio sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti dei premi verranno effettuati esclusivamente alla mandataria. Vista la determinazione dell’AVCP 10/2010, si precisa che
nell’ambito di raggruppamenti temporanei d’impresa sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità i pagamenti effettuati in favore della mandataria ed i pagamenti che questa effettua verso le mandanti. Le clausole di tracciabilità andranno inserite nel contratto di mandato. Inoltre, sono sottoposti ai medesimi obblighi i flussi finanziari nell’ambito dei consorzi ordinari di concorrenti.
ART. 18 – RISERVATEZZA
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, gli Enti committenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Art. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto è competente il Foro di Bologna.
Art. 20 – NORMATIVA APPLICABILE
Oltre a quanto previsto nel presente capitolato, l’esecuzione dell’incarico è soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 209/2005, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentare vigenti in materia.
Art. 21 - REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE, DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016 ed eventuali ulteriori requisiti specificati nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell’esecuzione del servizio. Per gli operatori economici di cui all’art.45 lett. d),
e) f) e g) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun soggetto costituente il consorzio o il raggruppamento temporaneo.
2) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) e c. 3 del D.Lgs.50/2016:
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività adeguata all’oggetto del servizio. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle Società Cooperative istituite presso il
Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale;
- iscrizione al Registro di cui all’art. 109 comma 2° lettera b) del D.Lgs 7/09/2005 n. 209 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 sezione “B-broker” ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri Stati.
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016 i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria.
3) requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lett. b) e cc. 4 e 5 del D.Lgs.50/2016:
- aver intermediato, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, premi imponibili assicurativi in favore di Enti Pubblici territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni) per un importo complessivo non inferiore a € 6.000.000,00.
Si precisa che la mandataria o il concorrente indicato come tale, in caso di raggruppamento non ancora costituito, deve possedere almeno il 60% del requisito, il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali deve possedere il requisito nella misura pari almeno al 10% di quanto richiesto.
Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l'importo richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.
4) requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. c) e c. 6 del D.Lgs.50/2016:
- aver gestito nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per almeno 12 mesi consecutivi, servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 6 amministrazioni comunali con popolazione non inferiore complessivamente a 100.000 abitanti di cui almeno 1 comune con popolazione non inferiore a 25.000 abitanti. In caso di partecipazione in forma associata tale requisito, potrà essere ottenuto mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato, fermo restando che la prestazione presso l’Amministrazione comunale con popolazione non inferiore complessivamente a 25.000 abitanti, deve risultare eseguita interamente dalla capogruppo.
Art. 22 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016 con affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 cc.2 del D.Lgs. 50/2016, a favore di chi avrà conseguito il punteggio più alto sulla base dei seguenti criteri:
OFFERTA TECNICA max punti 80/100 OFFERTA ECONOMICA max punti 20/100
In caso di parità di punteggio complessivo finale sarà proposta l’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio in sede di offerta tecnica; in caso si ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea, congrua e conveniente e abbia conseguito il punteggio minimo previsto per l’offerta tecnica.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica consiste:
a) nell’indicazione, in cifre ed in lettere, dei due valori seguenti:
1. percentuale provvigione, espressa con massimo due decimali, richiesta alla compagnia d’assicurazione per le coperture R.C.A. e Auto Rischi Diversi – percentuale a base di gara 6% (sei per cento)
2. percentuale provvigione, espressa con massimo due decimali, richiesta alle compagnie d’assicurazione per le altre coperture assicurative diverse da quelle di cui al punto 1. – percentuale a base di gara 11% (undici per cento)
b) nella indicazione dei costi aziendali (in cifre ed in lettere) dell’offerente concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.
Nel caso in cui vengano indicate dal concorrente percentuali con più di due decimali si procederà per troncamento.
Il punteggio economico sarà suddiviso in:
⮚ 5 punti per la percentuale offerta per le coperture R.C.A. e Auto Rischi Diversi
⮚ 15 punti per la percentuale offerta per le altre coperture assicurative diverse da RCA e Auto Rischi Diversi
Le offerte economiche presentate verranno valutate applicando la seguente formula: V(a) = A * punteggio economico massimo attribuito alla tipologia di copertura assicurativa (5 punti o 15 punti)
B
dove:
V(a) = coefficiente da assegnare
A = offerta più vantaggiosa (% provvigione più bassa) B = % provvigione presa in considerazione
Sono ammesse solo offerte alla pari o in diminuzione rispetto alle percentuali massime previste (del 6% e dell’11%)
OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica consiste in un PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO elaborato dal concorrente, che dovrà trattare, distintamente in diversi capitoli, i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:
Cap. 1 – Metodologia adottata per l’assistenza in sede di espletamento gare, nella fase di redazione dei capitolati e atti di gara, di formalizzazione delle polizze, nonché gestione successiva delle polizze medesime (punteggio massimo 30);
⮚ modalità di effettuazione della valutazione dei rischi connessi all’attività degli enti committenti – punteggio massimo 10
⮚ proposte per il conseguimento di economie di spesa – punteggio massimo 10
⮚ modalità di gestione ordinaria e tecnica delle polizze - punteggio massimo 10
Cap. 2 - Metodologia, modalità organizzativa e di gestione dei sinistri attivi, diretti e passivi (punteggio massimo 30);
⮚ modalità e tecniche di esecuzione con esplicitazione delle fasi in cui si sviluppa la gestione – punteggio massimo 10
⮚ tempistica di esecuzione nelle varie fasi individuate – punteggio massimo 10
⮚ modalità di assistenza/supporto continuativa rivolta all’ufficio assicurazioni interno degli enti committenti e/o agli assicurati e/o ai danneggiati dopo la denuncia alla compagnia assicuratrice e fino alla definizione del sinistro – punteggio massimo 10
Cap. 3 – Piano di formazione e aggiornamento del personale degli enti committenti (punteggio massimo 10)
⮚ modalità di effettuazione della formazione del personale degli enti – punteggio massimo 7
⮚ modalità di individuazione delle tematiche da trattare in occasione di eventi formativi – punteggio massimo 3
Cap. 4 – Qualificazione professionale del responsabile del servizio e composizione e caratteristiche dello staff tecnico di interfaccia con l’ente (punteggio massimo 7);
⮚ valutazione della professionalità e anzianità lavorativa in ambito assicurativo degli Enti locali del responsabile del servizio – punteggio massimo 5;
⮚ valutazione della consistenza e della professionalità dello staff tecnico dedicato al servizio – punteggio massimo 2
Cap. 5 – Eventuale servizi aggiuntivi offerti (punteggio massimo 3).
I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per gli Enti e connessi all’ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità.
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
Il punteggio relativo all’OFFERTA TECNICA sarà attribuito in ragione della seguente formula: C(a) = ∑n [Wi * V(a) i]
dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
Si precisa che per rendere omogenea l’attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte, sono previsti sette giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione al singolo criterio di un coefficiente così come di seguito determinato:
⮚ giudizio eccellente: coefficiente di attribuzione 1,0;
⮚ giudizio ottimo: coefficiente di attribuzione 0,9;
⮚ giudizio buono: coefficiente di attribuzione 0,8;
⮚ giudizio discreto: coefficiente di attribuzione 0,7;
⮚ giudizio sufficiente: coefficiente di attribuzione 0,6;
⮚ giudizio insufficiente: coefficiente di attribuzione 0,4;
⮚ giudizio gravemente insufficiente: coefficiente di attribuzione 0.
La valutazione sarà:
Eccellente nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza della proposte alle esigenze dell’Amministrazione; concreta fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti.
Ottimo nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti.
Buono nel caso in cui vi sia rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti.
Discreto nel caso in cui vi sia discreta rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.
Sufficiente nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, quasi in linea con gli standard richiesti.
Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.
Gravemente Insufficiente nel caso in cui non vi sia rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inadeguato agli standard richiesti.
I coefficienti V(a)i, variabili tra zero e uno, per gli elementi di natura qualitativa, sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, componenti della Commissione giudicatrice. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti provvisori, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
I coefficienti definitivi così ottenuti sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il relativo elemento di valutazione.
Saranno ritenute idonee solo le offerte tecniche che avranno ottenuto un punteggio di almeno 48 punti; pertanto, i concorrenti che non raggiungeranno almeno 48 punti nella valutazione della offerta tecnica, verranno esclusi e non si procederà alla apertura della offerta economica.
L’offerta tecnica dovrà:
⮚ essere redatta in lingua italiana su supporto cartaceo e digitale;
⮚ essere presentata su fogli singoli di formato A4, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
⮚ essere strutturata per capitoli e paragrafi corrispondenti ai criteri e sub criteri di valutazione;
⮚ avere contenuto massimo di n. 12 facciate, stampate solo fronte, utilizzando un carattere con font Times New Roman di dimensioni pari a 12, interlinea 1,5. Nelle 12 pagine, non sono comprese la copertina, gli indici ed eventuali curricula.
Si precisa che il numero di 12 pagine formato A4 è da intendersi come tassativo: i progetti che presenteranno un numero di pagine superiore ai limiti sopra indicati, saranno valutati esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti limiti; le maggiori pagine non saranno prese in considerazione.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.
ART. 23 – GARANZIE
Garanzia provvisoria e garanzia definitiva
La durata della garanzia provvisoria non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte con l'impegno del fideiussore a rilasciare le garanzie fideiussorie definitive qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia provvisoria deve essere prestata specificando che viene rilasciata a garanzia del raggruppamento stesso.
Prima della stipula dei contratti di affidamento l'aggiudicatario dovrà presentare le garanzie definitive previste nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a favore di ogni singolo Ente committente.
Le garanzie potranno essere costituite mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
Ogni atto fidejussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
•rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l’ente committente non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
•rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;
•impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta, senza alcuna riserva.
Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dall’Ente committente, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
ENTE | POLIZZA RCA SCAD. 31/12/18 | POLIZZA ARD SCAD. 31/12/18 | ALTRE POLIZZE SCAD. 31/12/18* | |||||||||
PREMIO ANNUO IMPONIBILE € | % PROVV. | PROVVIGIONE ANNUA € | PREMIO ANNUO IMPONIBILE € | % PROVV. | PROVVIGIONE ANNUA € | PREMIO ANNUO IMPONIBILE € | % PROVV. | PROVVIGIONE ANNUA € | TOTALE PROVVIGIONI ANNUE € | TOTALE PROVV. 4 ANNI € | TOTALE PROVV. 4 ANNI 6 MESI € | |
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX | 19.549,11 | 5,00 | 977,46 | 1.057,27 | 6,00 | 63,44 | 83.984,91 | 10,00 | 8.398,49 | 9.439,38 | 37.757,53 | 42.477,22 |
COMUNE DI CALDERARA DI RENO | 11.164,43 | 5,00 | 558,22 | 1.585,90 | 6,00 | 95,15 | 98.821,09 | 10,00 | 9.882,11 | 10.535,48 | 42.141,94 | 47.409,68 |
COMUNE DI CREVALCORE | 13.053,44 | 5,00 | 652,67 | 1.762,11 | 6,00 | 105,73 | 116.490,51 | 10,00 | 11.649,05 | 12.407,45 | 49.629,80 | 55.833,52 |
COMUNE DI SALA BOLOGNESE | 4.663,53 | 5,00 | 233,18 | 1.057,27 | 6,00 | 63,44 | 80.135,30 | 10,00 | 8.013,53 | 8.310,14 | 33.240,57 | 37.395,64 |
COMUNE DI SAN XXXXXXXX IN PERSICETO | 27.434,90 | 5,00 | 1.371,75 | 1.057,27 | 6,00 | 63,44 | 194.035,16 | 10,00 | 19.403,52 | 20.838,70 | 83.354,79 | 93.774,14 |
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE | 6.833,90 | 5,00 | 341,70 | 1.057,27 | 6,00 | 63,44 | 69.653,33 | 10,00 | 6.965,33 | 7.370,46 | 29.481,86 | 33.167,09 |
UNIONE TERRE D'ACQUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,27 | 6,00 | 63,44 | 24.459,28 | 10,00 | 2.445,93 | 2.509,36 | 10.037,46 | 11.292,14 |
4.134,97 | 518,06 | 66.757,96 | 71.410,99 | 285.643,94 | 321.349,43 |
* ad eccezione della polizza All risk arte del Comune di Sant'Agata Bolognese avente scadenza il 31/12/17 e quella Infortuni scuole del Comune di San Xxxxxxxx in Persiceto avente scadenza il 31/8/18
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