ACCORDO PROCEDIMENTALE
ACCORDO PROCEDIMENTALE
ai sensi dell’art. 24 della L.R. 22 agosto 1990, n.40
e degli artt.11 e 15 della L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i
Per la sperimentazione di interventi di politica attiva del lavoro a favore di detenuti e per la realizzazione dello Sportello Carcere attraverso il progetto “Io resto fuori”.
VISTO l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per l’Amministrazione procedente di concludere accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
VISTO l’articolo 24 della Legge Regionale 22 agosto 1990 n.40, che prevede la possibilità di concludere accordi procedimentali normativi e di organizzazione aventi per oggetto l’esercizio di potestà amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico;
VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
VISTO l’art. 40 della L.R. n.9/2016 recante “Sostituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” attribuendo all’ASPAL il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale;
VISTA la Legge 354/1975, “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.
ATTESO CHE l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro è soggetto tecnico della Regione Autonoma della Sardegna in grado di fornire assistenza tecnica per lo sviluppo e sperimentazione di politiche innovative per l’occupazione e erogare servizi in linea con le indicazioni del D.Lgs.150/15;
CONSIDERATO che la Casa Circondariale di Cagliari e l’ASPAL intendono realizzare misure ed interventi finalizzati a migliorare le condizioni del sistema detentivo, dell’area penale interna ed esterna anche nella prospettiva di una sua più compiuta integrazione con il territorio e la comunità di riferimento;
CONSIDERATO che la Casa Circondariale di Cagliari e l’ASPAL intendono avviare una sperimentazione tesa a implementare la coprogettazione di interventi specifici e procedure operative di lavoro integrato a favore dei soggetti detenuti;
CONSIDERATO che le parti riconoscono la necessità di tale raccordo operativo e si impegnano a portarlo a termine con il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
CONSIDERATO che occorre definire, sin dalla prima fase di sperimentazione del raccordo, gli ambiti di intervento specifici e gli ambiti d'intervento integrato, nonché le procedure di raccordo, coordinamento, informazione reciproca;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra
l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro
con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926 nella persona del Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx
e
La Casa Circondariale di Cagliari - Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
con sede in Uta, Zona Industriale Macchiareddu 2° strada ovest CAGLIARI Uta, C.F./P.I. 80014310926 nella persona del Direttore Xxxxx Xxxxx
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.
ART. 2
Oggetto
Oggetto del presente accordo è l'organizzazione e la regolamentazione della sperimentazione di un servizio attivo all'interno della Casa Circondariale di Cagliari denominato “Sportello Info-Lavoro”.
Gli operatori dello “Sportello Info-Lavoro” hanno la funzione di facilitare l’accesso alle informazioni relative ai possibili percorsi di inserimento lavorativo operando in stretta correlazione con tutti i soggetti che promuovono attività o esperienze lavorative all’interno della Casa Circondariale ovvero all'esterno dell'istituto.
I servizi offerti dallo Sportello mirano ad offrire e realizzare azioni di accoglienza e orientamento volte alla progettazione di un percorso di reinserimento lavorativo e sociale concreto e possibile, partendo dalla valutazione sulle possibilità di inserimento lavorativo.
ART.3
Obiettivo e Finalità comuni
L’obiettivo è la realizzazione di una serie di iniziative e azioni concordate tra le Parti, finalizzate a migliorare le condizioni del sistema carcerario regionale con particolare riguardo ai seguenti temi:
1) promuovere azioni di informazione, orientamento, formazione, accompagnamento all’inserimento e/o reinserimento lavorativo volte a favorire il reinserimento sociale delle persone detenute in fase di uscita dal carcere;
2) favorire la possibilità di fruizione dei servizi per il lavoro erogati dai CPI (sulla base di quanto disciplinato dal D.Lgs 150/15) che i detenuti potrebbero conoscere solo al momento della loro uscita definitiva, aiutandoli in questo modo a costruirsi un bagaglio di conoscenze molto prezioso una volta scontata la pena;
3) progettare dei percorsi di reinserimento per i soggetti che manifestano un concreto interesse al reinserimento sociale e lavorativo e che possiedono, potenzialmente, i requisiti necessari per intraprendere il percorso ipotizzato ed evitare, o quanto meno limitare, una eventuale “ricaduta” in percorsi devianti;
4) garantire un forte e strutturato canale di connessione tra il carcere ed il territorio con la finalità di favorire, anche attraverso azioni di accompagnamento personalizzate e dedicate, il reinserimento socio-lavorativo di detenuti “dimittendi” o che possono fruire di misure alternative alla detenzione.
Per i detenuti definitivi che presentano i requisiti per la fruizione di misure alternative alla detenzione e per i detenuti che stanno terminando di scontare la pena detentiva (cd. “dimittendi”) verranno promosse politiche di inserimento lavorativo per l’attivazione dei tirocini e interventi diversi a seconda delle diverse categorie dei bisogni espressi.
ART. 4
Destinatari degli interventi
Destinatari delle attività programmate sono persone italiane e straniere, donne e uomini, destinatarie di misure restrittive della libertà personale, detenute presso la Casa Circondariale di Cagliari.
ART. 5
Impegno delle Parti
Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle Parti come di seguito indicato:
L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, per il tramite del Servizio a favore dei soggetti a rischio di esclusione – Settore Inclusione Sociale, si impegna a:
1. mettere a disposizione uno o più operatori esperti, appositamente formati per la realizzazione delle attività previste dal Progetto;
2. prendere in carico, secondo le procedure del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, gli utenti detenuti per i quali è previsto un percorso di reinserimento;
3. collaborare alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di orientamento, consulenza e informazione per l’accesso al mercato del lavoro.
Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa di Reclusione di Cagliari, per il tramite dell’Area Trattamentale, si impegna a:
1. mettere a disposizione un apposito spazio da dedicare alle attività dello Sportello e realizzare la prima fase di selezione per le persone detenute da inviare alle attività;
2. inviare all’ASPAL gli elenchi nominativi dei detenuti individuati con il calendario degli appuntamenti;
3. curare, di concerto con gli operatori dell’ASPAL, l’individuazione dei beneficiari per i quali proporre e predisporre dei percorsi personalizzati di reinserimento sociale e lavorativo.
I soggetti firmatari concordano sull’opportunità di monitorare l’andamento del presente Accordo, individuando due referenti per ciascun Ente che programmeranno le verifiche su base trimestrale e relazioneranno circa l’andamento del presente Accordo.
Le risorse umane messe a disposizione dai due Enti per il lavoro integrato saranno comunicate con apposita nota.
ART. 6
Modalità di Attuazione
Le parti firmatarie realizzeranno le attività secondo i ruoli e gli impegni specificati nel precedente Art. 5 e secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico di cui al successivo art. 7 relativamente alle modalità di organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività.
ART. 7
Comitato Tecnico
E’ costituito un Comitato Tecnico fra le parti firmatarie del presente Accordo finalizzato a definire le attività utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi e i tempi di attuazione dei medesimi, nonché ad affrontare le tematiche che possono insorgere durante la realizzazione delle attività concordate.
Il Comitato Tecnico, per l’attuazione del presente accordo, è composto dai soggetti firmatari dello stesso, ovvero da soggetti dagli stessi delegati.
Il Comitato Tecnico viene convocato su richiesta scritta di uno dei componenti e la partecipazione al predetto organismo si intende a titolo non oneroso.
La Segreteria tecnica del Comitato sarà a cura dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
Per l’attuazione del presente accordo,
ART. 8
Risorse
• l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del Lavoro mette a disposizione risorse finanziarie per un totale complessivo di 75.000,00 (diconsi settantacinquemila/00 euro).
• La Casa Circondariale di Cagliari mette a disposizione risorse umane per l’individuazione dei beneficiari dell’intervento e un apposito spazio da dedicare alle attività dello Sportello.
ART. 9
Integrazioni e modifiche
Le parti contraenti si impegnano ad integrare o modificare il presente accordo in relazione a vincoli, disponibilità delle risorse, e sulla base delle esigenze che dovessero eventualmente presentarsi.
ART. 10
Durata e Controversie
Il presente accordo operativo ha durata annuale e può essere rinnovato a seguito di valutazione congiunta.
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell’Accordo, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto degli articoli 11, comma 5, e 15 della L.241/90.
Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
ART. 11
Efficacia
Il presente accordo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte dei due soggetti firmatari.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx | Casa Circondariale di Cagliari Ministero della Giustizia Il Direttore Xxxxx Xxxxx |
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.