CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI METROLOGIA LEGALE
CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI METROLOGIA LEGALE
TRA
la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila, con sede provvisoria in L’Aquila in Xxx xxxxx Xxxxxxx 0, nella persona del Presidente pro-tempore, Xxxxxxx Xxxxxxxx,
E
la Camera di Commercio del Molise, con sede in Campobasso, piazza della Vittoria, n. 1, nella persona del Presidente pro-tempore, Xxxxx Xxxxx;
PREMESSO
- che il D.Lgs n. 219 del 25 novembre 2016, nel sostituire e riformulare l'art 2 della L. 580/93, ha elencato i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio, prevedendo che gli stessi possano essere svolti singolarmente o in forma associata nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;
- che il medesimo articolo 2 -al comma 2 lettera c)- stabilisce che le Camere di Commercio svolgono le funzioni relative a “tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei
prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge”;
che il decreto 21 aprile 2017 n. 93, recante il Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea, ha disposto l’integrazione della normativa vigente in materia di metrologia legale;
- che ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è data facoltà alle Camere di Commercio di stipulare convenzioni atte a migliorare lo svolgimento delle funzioni istituzionali cui sono preposte;
- che lo svolgimento di funzioni in forma associata consente di utilizzare al meglio la rete del sistema camerale con una indubbia riduzione dei costi di funzionamento del personale degli Enti, atteso che le recenti modifiche normative hanno accentuato le criticità collegate alla carenza di risorse umane e finanziarie;
- che le CCIAA di L’Aquila e Isernia hanno stipulato sin dal 2011 una Convenzione in attuazione del previgente art. 2 comma 3 della citata legge 580/1993 e che, successivamente, analoga Convenzione è stata oggetto di sottoscrizione con la CCIAA del Molise;
PRESO ATTO
che la Giunta della Camera di Commercio di L'Aquila e della Camera di Commercio del Molise considerano d'importanza strategica l'attivazione di forme di gestione associata di alcune funzioni istituzionali e che la Camera di Commercio di L'Aquila in ragione della dotazione organica del proprio Ufficio di Metrologia e Saggio –che consta solo di
n. 1 Assistente metrico- e della contiguità territoriale ha manifestato interesse allo svolgimento dei servizi di Metrologia in forma associata con la Camera di Commercio del Molise;
CONSIDERATO
l’interesse reciproco dei sottoscrittori a svolgere in comune le funzioni sopra richiamate al fine di realizzare un’azione più efficace ed efficiente nell’interesse della fede pubblica e della trasparenza delle transazioni commerciali;
VISTO
l’art 15 della legge 07/08/1990 n. 241 che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come altresì sancito dall'art 2 della l. 580/93 per le Camere di commercio;
LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Generalità
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della Convenzione.
Art. 2 - Finalità
La presente convenzione ha la finalità di individuare le azioni e gli impegni reciproci che i sottoscrittori realizzeranno, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e della valorizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione, con l'obiettivo di rendere effettivi i principi cardine che governano l'azione amministrativa.
Art. 3 - Attività oggetto della convenzione
Per lo svolgimento delle suddette funzioni le parti concordano la condivisione del personale tecnico specializzato e delle attrezzature per l'espletamento delle attività relative ai controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
In particolare le parti concordano che verranno svolte le seguenti attività:
- collaborazione tra le due Camere per l’utilizzo del personale Metrico con rimborso dei costi alla Camera per l’attività prestata dal personale metrico dell’altra, con attribuzione di una percentuale dell’introito incassato da una Camera.
Il personale metrico svolgerà ogni funzione prevista dalla normativa in tema di metrologia legale e metalli preziosi nei seguenti comuni della provincia aquilana:
- Alfedena, Ateleta, Avezzano Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Aielli, Celano, L’Aquila, Magliano dei Marsi, Opi, Oricola, Pescocostanzo, Pescasseroli, Roccaraso, Rivisondoli, Xxxxx Xxx, Scanno, Scontrone, Sulmona e Villetta Barrea
Art. 4 – Impegni economici
Le Camere si impegnano a garantire la copertura finanziaria necessaria, in particolare la Camera di Commercio che si avvarrà dell’attività del personale metrico dell’altra Camera dovrà riversare a quest’ultima il 95% della tariffa prevista.
Art. 5 – Durata
La convenzione ha validità annuale decorrente dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, previo accordo delle parti.
Art. 6 - Recesso e Modifiche
Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo dando un preavviso di almeno 3 mesi.
Le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificate soltanto con accordo scritto tra le parti.
Art. 7 - Privacy
I sottoscrittori si impegnano, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, al rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/279 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per tutto ciò che sia inerente allo svolgimento delle azioni previste dalla presente Convenzione.
Art. 8 – Pubblicazione
La convenzione verrà pubblicata sui siti delle Camere di Commercio sottoscrittrici.
Art. 9 – Criticità
Alla gestione del presente accordo sono preposti, in qualità di rappresentanti delle parti aderenti all’accordo stesso, i dirigenti competenti delle singole Camere di Commercio.
Eventuali riscontrate criticità derivanti dall'applicazione della presente Convenzione verranno affrontate e risolte dai Segretari Generali delle Camere sottoscrittrici.
Letto, confermato e sottoscritto in data .
CAMERA DI COMMERCIO DI L'AQUILA CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE