Condizioni Generali Parte I
29/04/2021
Condizioni Generali Parte I
1. – Definizioni
1.1 I termini con la lettera iniziale maiuscola impiegati nelle presenti Condizioni Generali Parte I si intendono usati – salvo diversa indicazione – nello stesso significato di cui alle definizioni contenute nel/i Regolamento/i della Società Fornitrice del Servizio.
• “Allegati”: indica i Regolamenti le Price List e i Manuali dei Servizi, ove previsti, allegati alle Condizioni Generali Parte II;
• “Cliente”: indica il soggetto che stipula con la Società Fornitrice del Servizio un Contratto per la fruizione di uno o più Servizi;
• “Condizioni Generali”: indica le Condizioni Generali Parte I e Parte II;
• “Condizioni Generali Parte I”: indica le presenti condizioni generali applicabili a tutti i Servizi prestati dalla Società Fornitrice del Servizio e da alcune delle società italiane appartenenti al medesimo Gruppo;
• “Condizioni Generali Parte II”: indica le condizioni generali applicabili per i profili specifici che caratterizzano i Servizi prestati dalla Società Fornitrice del Servizio;
• “Contratto”: indica l’accordo tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio inerente
alla prestazione del/i Servizio/i indicato/i nella Richiesta di Servizi;
• “Dati”: indica i dati elementari e/o aggregati e le informazioni immesse o che si
ingenerano nei sistemi utilizzati per l’erogazione del/i Servizio/i, nonché tutti i dati e le informazioni inerenti al/ai Servizio/i, di proprietà della Società Fornitrice del Servizio;
• “Documentazione di Partecipazione”: indica la documentazione, i dati e le informazioni richieste al Cliente per la partecipazione al/i Servizio/i;
• “Gruppo”: l'insieme delle società che, direttamente o indirettamente, attraverso una o più società controllate, controllano la Società Fornitrice del Servizio, sono controllate dalla Società Fornitrice del Servizio o sono soggette al controllo, diretto o
indiretto, di un soggetto che controlla la Società Fornitrice del Servizio. Ai fini della presente definizione, il controllo si presume esistente nei casi indicati dal par. 13 del Principio Contabile Internazionale n. 27 (IAS 27);
• “Infrastruttura Tecnologica”: indica le apparecchiature hardware e/o
l’infrastruttura di rete e/o i prodotti software forniti al Cliente dalla Società Fornitrice del Servizio per la prestazione del/i Servizio/i;
• “Manuali dei Servizi”: indica la documentazione della Società Fornitrice del Servizio di carattere tecnico – operativo inerente al/i Servizio/i richiesto/i;
• “Obblighi di Tracciabilità”: gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata;
• “Parti”: indica il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio;
• “Regolamento/i”: indica il/i Regolamento/i e le Istruzioni della Società Fornitrice del Servizio che disciplinano lo svolgimento e la fruizione del/i Servizio/i richiesto/i;
• “Richiesta di Servizi”: indica la proposta contrattuale sottoscritta dal Cliente e contenente la richiesta di fornitura di uno o più Servizi;
• “Servizio/i”: indica, a seconda dei casi, uno o più servizi indicati nella Richiesta di Servizi e prestati al Cliente dalla Società Fornitrice del Servizio;
• “Società Fornitrice del Servizio”: indica la società titolare del Servizio a cui viene inoltrata la Richiesta di Servizi.
2. – Xxxxxxx e conclusione del Contratto
2.1 Il Contratto, al quale si applicano le Condizioni Generali e i relativi Allegati, ha per oggetto la prestazione, dietro corrispettivo, del/i Servizio/i richiesto/i dal Cliente.
2.2 Più particolarmente, l’oggetto del Contratto e del/i Servizio/i è indicato, per ciascun
Servizio, nelle Condizioni Generali Parte II e negli Allegati.
2.3 In caso di contrasto e/o incompatibilità, anche se derivante/i da modifiche intervenute successivamente, il contenuto del/i Regolamento/i prevale su quello delle Condizioni Generali Parte II e queste prevalgono sulle presenti Condizioni Generali Parte I.
2.4 Le Condizioni Generali, inclusi gli Allegati, e la Documentazione di Partecipazione, sono sempre conoscibili sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio.
2.5 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve comunicazione scritta,
da parte della Società Fornitrice del Servizio, dell’accettazione della Richiesta di Servizi,
contenente altresì l’indicazione del giorno a partire dal quale il Servizio sarà fornito al Cliente. Tuttavia, sin dal momento in cui il Cliente riceve dalla Società Fornitrice del Servizio la comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta ricezione della Richiesta di Servizi, con invito a completare la Documentazione di Partecipazione, i rapporti tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio sono retti da quanto previsto dalle Condizioni Generali e relativi Allegati, nella misura in cui siano nelle more applicabili.
2.6 Il Cliente può richiedere, con una o più Richieste di Servizi, la fornitura di uno o più Servizi. La Richiesta di Servizi dà vita, a seguito dell’accettazione da parte della Società Fornitrice del Servizio, a tanti rapporti giuridici, tra loro separati e indipendenti, quanti sono i Servizi richiesti e forniti.
3. – Obblighi e prestazioni della Società Fornitrice del Servizio
3.1 Il Servizio viene prestato dalla Società Fornitrice del Servizio in conformità alle Condizioni Generali ad esso applicabili, ivi inclusi i relativi Allegati. Le obbligazioni della Società Fornitrice del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 La Società Fornitrice del Servizio effettua le prestazioni che ad essa fanno carico con ogni cura e diligenza professionale e pone in essere gli opportuni interventi sui propri sistemi al fine di assicurare la continuità del Servizio.
3.3 Qualora le prestazioni inerenti al Servizio siano interrotte, sospese, ritardate o comunque oggetto di anomalie, in tutto o in parte, la Società Fornitrice del Servizio – ove possibile e previa comunicazione al Cliente, se ritenuto necessario – si adopererà per porre in essere quanto occorrente al fine di superare gli inconvenienti.
3.4 Il Cliente prende atto e accetta che la Società Fornitrice del Servizio ha facoltà di avvalersi, per la prestazione del Servizio, di soggetti terzi, fra i quali rientrano le Società del Gruppo, restando inteso che in ogni caso il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio.
3.5 Ai fini di cui ai commi precedenti, la Società Fornitrice del Servizio garantisce di:
a) essere proprietaria o di avere valido titolo sui beni materiali ed immateriali utilizzati per la prestazione del Servizio e che detti beni sono liberi da pretese di terzi;
b) possedere tutta la tecnologia, l’esperienza, il personale adeguatamente qualificato
e gli strumenti informatici necessari ed idonei per la prestazione del Servizio;
c) essere titolare del Servizio, detenendone tutti i relativi diritti;
d) avere tutte le autorizzazioni necessarie per la prestazione del Servizio.
3.6 La Società Fornitrice del Servizio limita, sospende o cessa la prestazione del Servizio nei confronti del Cliente nei casi previsti nelle Condizioni Generali Parte II e specificati negli Allegati.
4. – Obblighi del Cliente
4.1 Il Cliente è tenuto a:
a) rispettare tutte le disposizioni tempo per tempo vigenti contenute nelle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati e a mantenersi costantemente informato in ordine a quanto pubblicato sul sito internet della Società Fornitrice del Servizio ai sensi del comma 6.2 e del comma 7.2;
b) sottoscrivere i contratti necessari per l’utilizzazione del Servizio in base alle regole fissate dalle Condizioni Generali Parte II e dai relativi Allegati, dotandosi, a propria cura e spese, delle apparecchiature hardware, dell’infrastruttura di rete e dei software necessari per usufruire del Servizio, ed effettuare gli indispensabili collegamenti telematici, garantendone la piena funzionalità durante gli orari di erogazione del Servizio;
c) utilizzare l’eventuale Infrastruttura Tecnologica conformemente a quanto previsto negli Allegati alle Condizioni Generali Parte II. Viene pertanto escluso che il Cliente possa modificare, adattare, trasferire in qualunque modo a terzi, cedere, sublocare, commercializzare, ovvero sfruttare, in tutto o in parte, in qualunque forma e con qualsiasi mezzo, ovvero rimuovere dal luogo di installazione, l’eventuale Infrastruttura Tecnologica fornita né rimuovere dalla stessa eventuali segni distintivi;
d) utilizzare i software di base e applicativi inerenti al Servizio, concessi in licenza e/o sub- licenza al Cliente dalla Società Fornitrice del Servizio, la relativa documentazione, nonché, più in generale, il Servizio stesso e i relativi Dati, esclusivamente per le finalità proprie del medesimo Servizio;
e) custodire con diligenza e utilizzare conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società Fornitrice del Servizio o contenute nei Manuali dei Servizi i codici e le relative password inerenti al/ai Servizio/i e, ove previsto, il supporto magnetico ottico contenente le istruzioni per ottenere telematicamente il certificato digitale, necessario per l’utilizzo del Servizio. Il Cliente risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, nonché di ogni effetto che possa
derivare dall’uso non autorizzato dei codici e delle relative password e, ove previsti, dei certificati digitali;
f) chiedere prontamente alla Società Fornitrice del Servizio, secondo le modalità di cui al comma 6.4, la disabilitazione dei codici e delle relative password e, ove previsti, dei certificati digitali in caso di smarrimento, furto e/o fondato timore che terzi estranei siano a conoscenza dei codici e delle password e, ove previsti, dei certificati digitali. A seguito della denuncia del Cliente, la Società Fornitrice del Servizio provvede a sospendere i codici e le relative password e, ove previsti, i certificati digitali smarriti o rubati ed a inviarne al Cliente di nuovi;
g) indicare nella Richiesta di Servizi il nominativo del rappresentante contrattuale del Cliente quale soggetto di adeguato livello di responsabilità, autorizzato a ricevere ed effettuare, da e nei confronti della Società Fornitrice del Servizio e in nome e per conto del Cliente, qualunque dichiarazione e disposizione prevista dalle Condizioni Generali, nonché dagli Allegati e dalla Documentazione di Partecipazione. La sostituzione e/o l’aggiunta di uno o più rappresentanti contrattuali avrà effetto, salvo diverso accordo delle Parti, dal giorno lavorativo successivo a quello in cui la relativa comunicazione scritta sarà pervenuta alla Società Fornitrice del Servizio, ovvero dalla successiva data indicata dal Cliente nella comunicazione stessa;
h) fornire i dati e le informazioni richiesti dalla normativa vigente, dalle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati e dalla Documentazione di Partecipazione, in maniera veritiera, completa e corretta e secondo il formato previsto dalla Società Fornitrice del Servizio;
i) riconoscere come propria qualunque comunicazione, disposizione, istruzione eseguita attraverso l’Infrastruttura Tecnologica mediante l’utilizzo dei codici e delle relative password e, ove previsti, dei certificati digitali ad esso assegnati, restando inteso che il Cliente manleva la Società Fornitrice del Servizio da qualunque responsabilità in caso di comunicazioni o istruzioni così effettuate anche se da soggetti non autorizzati;
j) informare immediatamente la Società Fornitrice del Servizio di eventuali interruzioni totali o parziali, sospensioni, ritardi o malfunzionamenti nella erogazione e nell’utilizzo del Servizio, fermo restando quanto previsto all’art. 8;
k) comunicare tempestivamente, e in ogni caso nei tempi previsti negli Allegati, alla Società Fornitrice del Servizio il venir meno dei requisiti occorrenti per la fruizione del Servizio, nonché ogni modifica di quanto contenuto nella Richiesta di Servizi e/o nella Documentazione di Partecipazione;
l) dare tempestivo seguito alle richieste che la Società Fornitrice del Servizio, nell’esercizio dei propri compiti di gestore del Servizio stesso, formuli in riferimento a dati, informazioni o documenti da trasmettere alla Società Fornitrice del Servizio medesima.
5. – Riservatezza
5.1 Ognuna delle Parti, dato atto del grado di confidenzialità delle informazioni, della
documentazione in genere inerente ai Servizi, garantisce all’altra, per il periodo di durata del Contratto, nonché per un anno successivo alla data di recesso, risoluzione o cessazione di efficacia del Contratto stesso per qualsivoglia motivo, che tutte le informazioni e la documentazione in generale acquisite in relazione all’esecuzione del Contratto saranno trattate in maniera confidenziale.
5.2 L’obbligo di cui al precedente comma non impedisce la comunicazione o diffusione, in forma anonima e aggregata, da parte della Società Fornitrice del Servizio, dei suddetti dati e informazioni, nonché la comunicazione, a seguito di esplicita richiesta, degli stessi alle autorità amministrative e/o giudiziarie e ai terzi soggetti di cui all’art. 3.4 in osservanza delle leggi e normative applicabili.
6. –Comunicazioni
6.1 La Società Fornitrice del Servizio invia al Cliente comunicazioni aventi carattere di generalità e comunicazioni individuali con le modalità di cui ai commi successivi.
6.2 Le comunicazioni aventi carattere di generalità (ad esempio, Comunicati o Avvisi) sono effettuate attraverso il sito internet della Società Fornitrice del Servizio, salvo casi di malfunzionamento o indisponibilità del medesimo sito internet. In particolare, in relazione all’obbligo di cui al comma 4.1, lettera a), quanto comunicato a mezzo di detto sito internet si intende conosciuto dal Cliente dal momento del suo inserimento nel sito medesimo e diviene efficace a decorrere dalla data successiva indicata nella comunicazione stessa.
6.3 Fatte salve le specifiche modalità di particolari comunicazioni, previste negli Allegati, le comunicazioni individuali sono effettuate dalla Società Fornitrici del Servizio per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata A/R, telegramma, corriere, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
6.4 Fatte salve le specifiche modalità di particolari comunicazioni previste negli Allegati, il Cliente effettua le proprie comunicazioni alla Società Fornitrice del Servizio per iscritto
trasmettendole a mezzo lettera raccomandata A/R, telegramma, corriere, o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
6.5 Le comunicazioni di tipo operativo inerenti all’ordinaria gestione del Servizio possono
essere inviate tra le Parti anche in via telematica, ove non diversamente previsto dagli Allegati.
6.6 Le comunicazioni individuali vengono inviate da ciascuna Parte all’altra Parte agli indirizzi espressamente indicati dal Cliente nella Richiesta di Servizi e, per quelle di carattere operativo inerenti all’ordinaria gestione del Servizio, agli indirizzi indicati nella Documentazione di Partecipazione.
6.7 Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si intendono conosciute dall’altra Parte dal momento del loro ricevimento e sono efficaci secondo quanto indicato dalle Condizioni Generali e dai loro Allegati o, in mancanza, a decorrere dalla data successiva indicata nella comunicazione stessa.
7. –Modifiche delle Condizioni Generali e dei relativi Allegati
7.1 Il Cliente prende atto e accetta che la Società Fornitrice del Servizio ha la facoltà di modificare o integrare qualsiasi previsione contenuta nelle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, impregiudicato quanto previsto dal comma 11.3.
7.2 Di dette modifiche la Società Fornitrice del Servizio dà notizia alla clientela, comunicandone il testo attraverso il proprio sito internet, ai sensi del comma 6.2, con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni di calendario rispetto alla data dalla quale tali modifiche avranno effetto. In tale comunicazione la Società Fornitrice del Servizio indica il termine entro il quale il Cliente può esercitare il diritto di recesso di cui al comma 11.3. Il termine assegnato non potrà essere comunque inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di tale comunicazione.
7.3 In casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle autorità ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il termine di preavviso di cui al comma 2 può essere ridotto dalla Società Fornitrice del Servizio fino a 5 (cinque) giorni di calendario.
7.4 Le modifiche della Price List, salvo quelle favorevoli al Cliente, sono comunicate, con le modalità di cui al comma 2, con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario. La Società Fornitrice del Servizio stabilisce e comunica la decorrenza delle modifiche della Price List favorevoli al Cliente.
7.5 Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 4, la Società Fornitrice del Servizio invia al Cliente un’e-mail, all’indirizzo indicato dallo stesso nella Richiesta di Servizi, come eventualmente modificato e comunicato alla Società Fornitrice del Servizio, contenente la notizia della
pubblicazione delle modifiche sul sito internet. Nel caso di modifiche ai Regolamenti e/o ai
Manuali dei Servizi l’e-mail viene inviata dalla Società Fornitrice del Servizio lo stesso giorno della comunicazione delle modifiche attraverso il sito internet, mentre nel caso di modifiche alle Condizioni Generali e/o alla Price List, l’e-mail viene inviata con anticipo di almeno un (1) giorno rispetto alla comunicazione delle modifiche attraverso il sito internet stesso.
7.6 Nei casi di cui ai commi precedenti il Cliente può esercitare il diritto di recesso dal Contratto
nei termini, nei modi e con gli effetti indicati nell’art. 11, commi 3, 4 e 5.
7.7 Non costituiscono modifiche, ai sensi e per gli effetti dei commi di cui al presente articolo, le integrazioni delle Condizioni Generali o degli Allegati relative alla istituzione ed offerta di nuovi servizi non obbligatori.
8. – Responsabilità
8.1 La responsabilità della Società fornitrice del Servizio sussiste, per qualsiasi titolo derivante dal presente Contratto, solo per danni che siano conseguenza immediata e diretta di comportamenti imputabili a dolo o colpa grave della Società Fornitrice del Servizio.
8.2 Il Cliente è tenuto a far pervenire alla Società Fornitrice del Servizio, una denuncia – a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni di calendario dal giorno in cui ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l’ordinaria diligenza – relativa al prodursi di eventi dannosi che ritenga risarcibili da parte della Società Fornitrice del Servizio. La denuncia contiene la precisa indicazione del tempo e delle circostanze nelle quali si è manifestato l’evento dannoso, nonché una stima dei danni prodotti. La relativa documentazione probatoria di supporto, anche in ordine alla quantificazione del danno subito e delle conseguenti pretese, deve pervenire alla Società fornitrice del Servizio, entro 20 (venti) giorni di calendario decorrenti dalla scadenza del predetto termine.
8.3 Ferma rimanendo l’eventuale responsabilità della Società Fornitrice del Servizio nei
confronti del Cliente, il Cliente manleva fin d’ora, per il caso di richieste di risarcimento conseguenti ad azioni di terzi, inclusi altri Clienti, la Società Fornitrice del Servizio da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata per fatti o atti inerenti alla esecuzione del Contratto, autorizzando la Società Fornitrice del Servizio medesima a chiamarlo in causa per farsi dallo stesso garantire ai
sensi dell’art. 106 del codice di procedura civile.
8.4 Le Parti convengono che non sussiste alcuna responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dal Contratto nel caso in cui tale inadempimento tragga origine da cause non imputabili alla Parte inadempiente, fra le quali si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelle dipendenti da:
a) guerre, sommosse, attacchi terroristici, terremoti, inondazioni, incendi, o altre cause di forza maggiore;
b) scioperi a livello nazionale o locale (anche aziendali);
c) interruzioni nella erogazione di energia elettrica, ovvero interruzioni e/o malfunzionamento del servizio di trasporto dei dati elettronici dovuti a guasti delle linee di trasmissione dati, fornite da soggetti diversi dalla Società Fornitrice del Servizio o fornite dai soggetti terzi di cui al comma 3.4;
d) impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni legislative o amministrative oppure da provvedimenti amministrativi od atti di natura giudiziaria.
8.5 La Società Fornitrice del Servizio è tenuta a dare esecuzione a tutte le disposizioni emanate dalle autorità e/o da altri soggetti da esse autorizzati. Ciò può comportare temporanee sospensioni e ritardi delle prestazioni della Società Fornitrice del Servizio ovvero la loro esecuzione secondo particolari modalità, restando comunque il Cliente tenuto alla esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto ed al pagamento di quanto dovuto alla Società Fornitrice del Servizio.
9. – Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale
9.1 Il Servizio e i relativi Dati, nonché tutto quanto concesso in licenza o sub-licenza dalla Società Fornitrice del Servizio, sono utilizzati dal Cliente nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale della medesima Società e/o di terzi, come meglio precisato nelle Condizioni Generali Parte II.
10. – Corrispettivi
10.1 A fronte della prestazione del Servizio, il Cliente corrisponde alla Società Fornitrice del Servizio i corrispettivi indicati nella Price List allegata alle Condizioni Generali Parte II, nella misura, nei termini e secondo le modalità ivi previsti.
10.2 Fermo quanto previsto nell’art. 12, qualora il Cliente non provveda al pagamento dei corrispettivi dovuti entro i termini indicati, sul relativo ammontare decorrono automaticamente, senza necessità di intimazione scritta, interessi di mora calcolati al maggior tasso Euribor a 3 mesi rilevato nel periodo in cui il ritardo si protrae, maggiorato di uno spread di due punti percentuali.
10.3 Fatta salva la facoltà di ripetere l’eventuale indebito con successiva e autonoma azione, il Cliente non può opporre eccezioni di sorta, anche qualora si verifichino interruzioni o sospensioni nella prestazione del Servizio, al fine di evitare o ritardare il pagamento dei corrispettivi dovuti.
10.4 Il Cliente resta impegnato a pagare le penali eventualmente applicate, in conformità al/ai Regolamento/i, ovvero alle Condizioni Generali Parte II. Il pagamento delle penali non preclude la possibilità per la Società Fornitrice del Servizio di richiedere l’esatto adempimento e/o il maggior danno.
11. – Durata del Contratto e recesso
11.1 La durata del Contratto è stabilita a tempo indeterminato.
11.2 Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento mediante invio di una comunicazione, ai sensi del comma 6.4, indicante la data di efficacia del recesso, da far pervenire con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni di calendario. Il recesso non
esonera nemmeno parzialmente il Cliente dall’obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni
assunte ai sensi del Contratto o anche indirettamente derivanti dalla fruizione del Servizio.
11.3 In deroga al termine di cui al comma 2, il Cliente – nei casi di modifica indicati nell’art. 7
– può esercitare il diritto di recesso dal Contratto, negli stessi modi di cui al comma 2 medesimo, facendo pervenire alla Società Fornitrice del Servizio la relativa comunicazione entro il termine, indicato dalla Società Fornitrice del Servizio nella comunicazione del testo delle modifiche ai sensi del comma 7.2. Per le modifiche adottate ai sensi del comma 7.3, il recesso può essere comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo per la Società Fornitrice del Servizio, antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto.
11.4 In tutti i casi di recesso indicati nel comma 3 – purché quest’ultimo abbia effetto prima dell’applicazione delle modifiche dalle quali origina il recesso – nei confronti del Cliente si applicano le condizioni contrattuali precedentemente vigenti.
11.5 Qualora la comunicazione di recesso pervenga con un preavviso inferiore al termine indicato ai commi precedenti, il recesso non ha effetto salvo che la Società Fornitrice del Servizio non rinunci al termine stabilito a proprio favore. Le Condizioni Generali Parte II possono stabilire i casi nei quali il recesso non ha efficacia nei tempi previsti nella sua comunicazione.
11.6 La Società Fornitrice del Servizio può esercitare il diritto di recesso, con congruo preavviso, negli stessi termini e modi di cui al comma 6.2, solo in forma collettiva e nei casi di radicale trasformazione del Servizio, anche in conseguenza di misure che fossero eventualmente disposte dalle autorità competenti, o nei casi di cessazione della gestione del Servizio medesimo.
In caso di recesso di cui al presente comma, la Società Fornitrice del Servizio non è tenuta alla corresponsione di alcun onere penitenziale, indennizzo o rimborso.
12. – Clausola risolutiva espressa
12.1 Il Contratto si intende risolto di diritto, con le modalità di cui all’articolo 1456 del codice
civile, nei seguenti casi:
a) nell’ipotesi di mancato pagamento dei corrispettivi, entro i termini prefissati, che sia protratto per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni di calendario;
b) nei casi di esclusione dal Servizio previsti dal/i Regolamento/i ovvero dalle Condizioni Generali Parte II;
c) nel caso in cui lo svolgimento del Servizio cessi per effetto di provvedimenti legislativi o amministrativi.
13. – Disposizioni generali
13.1 Il Contratto e le Condizioni Generali, inclusi gli Allegati, costituiscono la totalità delle pattuizioni che regolano il Servizio e annullano e sostituiscono ogni eventuale precedente accordo, nonché ogni eventuale comunicazione, orale o scritta, intercorsa precedentemente alla conclusione del Contratto.
13.2 Il Contratto e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano non possono essere ceduti dalle Parti a terzi. Il Cliente autorizza sin d’ora la Società Fornitrice del Servizio a cedere il Contratto e/o i diritti e gli obblighi che ne derivano in conseguenza di operazioni di fusione della Società Fornitrice del Servizio con altro soggetto o di cessione del ramo di azienda cui inerisce il Servizio. In tali casi la Società Fornitrice del Servizio ne darà notizia al Cliente con congruo preavviso.
13.3 Nel caso di fusione del Cliente con altro soggetto o di cessione del ramo di azienda cui inerisce il Servizio, il Cliente medesimo si impegna a comunicare alla Società Fornitrice del Servizio, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni di calendario, il termine a decorrere dal quale la fusione o la cessione avrà effetto rispetto al Contratto. Il Cliente resta responsabile –
con effetto anche per l’incorporante, per il soggetto risultante dalla fusione o per il cessionario – per il ritardo con cui abbia dato questa notizia alla Società Fornitrice del Servizio, anche per il caso in cui tale ritardo comporti che la Società Fornitrice del Servizio debba sospendere il Cliente, l’incorporante, il soggetto risultante dalla fusione e/o il cessionario, per il tempo necessario allo svolgimento degli adempimenti di propria competenza.
13.4 Il mancato o il ritardato esercizio di uno o più diritti spettanti ad una Parte ai sensi del
Contratto non può essere considerato come rinuncia all’esercizio di tali diritti.
13.5 Il testo in lingua inglese, disponibile sul sito internet, della Richiesta di Servizi, delle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, costituiscono la traduzione della versione in lingua italiana. Resta inteso che in caso di conflitto tra le due versioni prevale la versione italiana.
13.6 La Società Fornitrice del Servizio ed il Cliente assumono tutti gli Obblighi di Tracciabilità.
13.7 Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50 (e successive modifiche) ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3,
L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare alla Società Fornitrice del Servizio il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP).
13.8 In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, la Società Fornitrice del Servizio comunicherà al Cliente:
(i) gli estremi identificativi dei conti correnti o dei sistemi di pagamento da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i corrispettivi pagati dal Cliente ai sensi del presente Contratto;
(ii)le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con
indicazione di ruolo e di poteri, entro 7 (sette) giorni dall’accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti o sistemi di pagamento già in uso, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal Cliente).
Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al Cliente entro 7 (sette) giorni.
Il Cliente, nel caso di sistemi di pagamento che prevedono un addebito diretto sul conto del cliente, comunicherà alla Società Fornitrice del Servizio gli estremi del conto sul quale sarà addebitato il corrispettivo da parte della Società Fornitrice del Servizio.
13.9 Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.
13.10 La Società Fornitrice del Servizio si impegna ad informare il Cliente e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede il Cliente qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento di proprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.
13.11 Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di rientrare o meno nell’ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell’IVA denominato “Split Payment” e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime.
13.12 Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30
aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, relativo
all’obbligo della fattura elettronica, il Cliente (rientrante fra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) oppure il Codice Destinatario, al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
14. – Controversie e clausola compromissoria
14.1 Il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio tentano di risolvere gli eventuali problemi che tra loro insorgano a seguito del Contratto attraverso contestazioni formali ed incontri bilaterali volti ad individuare possibili soluzioni.
14.2 Le controversie aventi ad oggetto i corrispettivi e le penali di cui all’art. 10 sono
sottoposte alla giurisdizione dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
14.3 Qualunque controversia diversa da quelle previste al comma 2, che riguardi il, o derivi direttamente o indirettamente dal, Contratto (incluse quelle relative al risarcimento danni), è demandata in via preliminare alla valutazione di un Collegio dei Probiviri.
14.4 Il Collegio dei Probiviri di cui al comma 3 è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società Fornitrice del Servizio, che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso la Società Fornitrice del Servizio.
Tutti i membri del Collegio dei Probiviri sono scelti fra persone indipendenti e di comprovata
competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell’incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi dall’incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione della Società Fornitrice del Servizio provvede alla nomina del suo sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
14.5 Le valutazioni del Collegio dei Probiviri sono motivate e rese, secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal momento nel quale il Collegio ne è investito. Il presidente dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la valutazione della questione ad un solo membro del Collegio. La lingua del procedimento è l’italiano.
14.6 Le valutazioni dei Probiviri sono comunicate tempestivamente alle Parti in forma scritta. Esse non hanno efficacia vincolante per le Parti e, ove una di questa instauri un procedimento arbitrale ai sensi del comma 7, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri nominati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna. Gli onorari del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.
14.7 Le eventuali controversie tra la Società Fornitrice del Servizio e il Cliente relative e/o conseguenti al Contratto, che non siano state risolte attraverso la condivisione delle Parti delle valutazioni del Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti commi, sono deferite ad un Collegio di tre arbitri. La parte agente deve notificare all’altra, con le modalità previste dall’articolo 810, comma 1, del codice di procedura civile, un atto contenente la dichiarazione della propria
intenzione di promuovere procedimento arbitrale, con l’indicazione della materia controversa e la designazione del proprio arbitro. Entro 20 (venti) giorni da tale notifica l’altra Parte deve, con le stesse modalità, designare il secondo arbitro; in mancanza di tale nomina si applica l’articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile. Entro i successivi 20 (venti) giorni dalla notifica alla Parte agente dell’atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri così designati – debitamente informati ciascuno dalla Parte che lo ha nominato – procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che funge da presidente. In caso di ritardo e/o mancato accordo entro il termine di cui sopra, le nomine del secondo e/o terzo arbitro possono essere richieste dalla Parte più diligente al presidente del Tribunale di Milano. Per la sostituzione degli arbitri si procede secondo quanto previsto per la loro nomina. Il procedimento avanti il Collegio Arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.
14.8 L’arbitrato ha sede a Milano nel luogo stabilito dal suo presidente. Tuttavia il Collegio Arbitrale può tenere le proprie riunioni nel luogo del territorio della Repubblica Italiana dallo stesso stabilito. Esso ha carattere rituale e decide secondo le norme del diritto italiano. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni di calendario dall’accettazione dell’incarico da parte del presidente del Collegio, termine che può essere differito per non più di ulteriori 90 (novanta) giorni solo qualora il Collegio Arbitrale ritenga necessario disporre perizie tecniche. Il lodo contiene la determinazione e l’attribuzione delle spese arbitrali e il compenso degli arbitri.
La lingua dell’arbitrato è l’italiano.
14.9 Resta inteso che le Parti possono chiedere il deposito e l’esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile vigente. Il lodo può essere impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell’art. 829, comma 3, del codice di procedura civile.
14.10 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all’art. 806 e ss.
del codice di procedura civile.
15. – Legge applicabile e foro competente
15.1 Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 14, il Cliente e la Società Fornitrice del Servizio accettano sia la competenza esclusiva del Foro di Milano per qualsiasi questione o atto che debba essere rimesso al giudice, sia la legge italiana quale legge regolatrice del Contratto stesso, in particolare e senza perciò nulla escludere per quanto riguarda la forma, l’interpretazione ed i
requisiti di validità dell’atto, le obbligazioni che da esso derivano (incluse quelle di risarcimento dei danni) e la loro esecuzione.
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