Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 21 del 9 Settembre 2021
Oggetto: Convenzione tra Azienda Gardesana Servizi spa e il Comune di Lazise per la realizzazione del 2° stralcio dei lavori di realizzazione dell’estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra.
Nulla osta ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione e ai sensi dell’art. 157 del D. lgs n. 152/2006.
L’anno Duemilaventuno, il giorno nove del mese di settembre, alle ore quattordici e trenta, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 935 del 2 settembre 2021. Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, del DPCM 22 marzo 2020, del DPCM 24 ottobre 2020, e ss. ii. mm., recanti diposizioni per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus COVID19, la riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene in modalità di videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei partecipanti.
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti
del Comitato Istituzionale risultano:
Presente | Assente | |
Xxxxx Xxxxxx | x | □ |
Xxxxx Xxxxxxxx | x | □ |
Xxxx Xxxxxxxxxx | □ | x |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx: | x | □ |
Xxxxxx Xxxxx: | x | □ |
Presiede la riunione il Presidente Xxxxx Xxxxxx. Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che ne cura la verbalizzazione.
Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra riportato. Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE IL PRESIDENTE
Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXXXXX
Firmato digitalmente da
Xxxxx Xxxxxx
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 13 settembre 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente da
Xxxxxx Xxxxx
Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 21 del 9 settembre 2021
Oggetto: Convenzione tra Azienda Gardesana Servizi spa e il Comune di Lazise per la realizzazione del 2° stralcio dei lavori di realizzazione dell’estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra.
Nulla osta ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione e ai sensi dell’art. 157 del D. lgs n. 152/2006.
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
D. lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo On Line di
questo Ente.
Il Direttore
Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Deliberazione n. 21 del 9 settembre 2021
Oggetto: Convenzione tra Azienda Gardesana Servizi spa e il Comune di Lazise per la realizzazione del 2° stralcio dei lavori di realizzazione dell’estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra.
Nulla osta ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione e ai
sensi dell’art. 157 del D. lgs n. 152/2006.
VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati Consigli di Bacino;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta Legge n. 17/2012, il quale prevede che i Consigli di Bacino subentrino in tutte le obbligazioni attive e passive delle Autorità d’Ambito, in conformità alla disciplina vigente;
VISTA la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTA la Convenzione tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato dell’Area del Garda, Azienda Gardesana Servizi spa (di seguito solo Convenzione di gestione) sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di deliberazione assunta dall’Assemblea d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva;
VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6 del 31 maggio 2016, esecutiva, di adeguamento, ai sensi della delibera AEEGSI n. 656/2915/IDR, della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato nell’Area veronese;
RICORDATO che Azienda Gardesana Servizi, con la citata deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, è stata individuata quale Gestore del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni dell’Area del Garda e, tra questi, del Comune di Lazise;
VISTO l’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione, che dispone che “….il Gestore deve realizzare la parte più importante della sua attività nei confronti dell'Autorità d'ambito Territoriale Ottimale “Veronese”. Per la quota restante, il Gestore ha facoltà di svolgere servizi per conto di terzi, previa autorizzazione dell'Autorità, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico integrato, non pregiudichino l'erogazione ottimale del servizio idrico integrato e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente contenuto nelle certificazioni di cui all'art. 6 del presente atto.”
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte III, Sezione III, concernente la gestione delle risorse idriche;
VISTO l’art. 157 del D. lgs n. 152/2006, che prevede che “Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'ente di governo dell'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione”;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese n.
91 del 26 novembre 2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo denominato “Estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra” – Comune di Lazise”, finalizzato alla dismissione di impianti privati con recapiti al suolo e il loro collettamento al depuratore centralizzato di Peschiera del Garda;
VISTO il progetto definitivo degli interventi di “Estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra” – nel Comune di Lazise”, pervenuto a questo Ente in data 12 settembre 2019 (protocollo CBVR n. 1209 del 12 settembre 2019, prot. Azienda Gardesana Servizi SpA n. 6968 dell’11 settembre 2019), agli atti della predetta determinazione n. 91/2019;
DATO ATTO che l’intervento di cui al punto precedente è inserito nel Programma degli interventi di azie2016 – 2019 (aggiornato al 2018 e approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 3/2018) di Azienda Gardesana Servizi, con cod. prog. n.18187 alla voce “Interventi vari”, categoria “B5 Manutenzioni fognature” cod. C2.3 e rientra nella macro-voce “Manutenzioni reti fognarie”, classificato con nuova criticità XXXXX (ex AEEGSI) (ex determina 01/2018/DSID) cod. FOG 2.1.;
DATO ATTO inoltre che le predette opere rientrano negli obiettivi del Piano d’Ambito, approvato dall’Assemblea con deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011, e rappresentano uno stralcio di un intervento più generale nell’area del Garda: “Adeguamento e manutenzione straordinaria reti fognarie ed impianti” con codice
D.2 – 37 ed importo pari a € 6˙000˙000,00 (IVA esclusa);
RICORDATO che, in ottemperanza del nulla osta rilasciato del Comune di Lazise n.
24196 del 17 settembre 2019, l’approvazione di cui alla richiamata determinazione
n. 91/2019 era limitata al solo tratto insistente sulla strada comunale denominata “loc. Xxxxxxxxx di Sopra” e, pertanto, Azienda Gardesana Servizi ha provveduto, nel corso dell’anno 2020, allo sviluppo della Progettazione Esecutiva limitatamente alla parte autorizzata dal Consiglio di Bacino Veronese ed alla successiva realizzazione delle opere;
VISTA la nota n. 6409 del 7 settembre 2021, conservata al protocollo del CdBVr al
n. 0948 in pari data, con la quale Azienda Gardesana Servizi ha trasmesso la documentazione relativa da un accordo tra il gestore dell’Area del Garda ed il Comune di Lazise per la realizzazione del 2° stralcio dei lavori di estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra in Comune di Lazise;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale di Lazise n. 37 del 29.6.2021, di aggiornamento al piano triennale delle opere pubbliche, e preso atto che il Comune ha ivi richiamato l’accordo con Azienda Gardesana Servizi per il completamento della rete fognaria in Località Xxxxxxxxx, per un importo di € 310.000,00;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 141 del 22.7.2021, con la quale il Comune di Lazise ha approvato lo schema di “Convenzione per la realizzazione del 2° stralcio dei lavori di realizzazione dell’estensione della rete fognaria in Loc. Xxxxxxxxx di Sopra in Comune di Lazise”;
VISTA infine la deliberazione di Consiglio Comunale di Lazise n. 45 del 29.7.2021, di assestamento generale del bilancio e salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt. 175 e 1936 del d.lgs 267/2000;
PRESO ATTO che il Comune di Lazise ritiene prioritario il completamento dell’estensione anche alle porzioni previste dal Progetto Definitivo in Via Pergole e Loc. Monbinda, stralciate dalla approvazione della richiamata determinazione n. 91/2019, con specifico riferimento alla necessità di servire con infrastruttura fognaria pubblica le utenze civili della zona e la scuola dell’infanzia ubicata al crocevia tra Via Pergole e Loc. Monbinda;
PRECISATO che l’intervento oggetto della Convenzione tra il gestore del servizio idrico integrato e il Comune di Lazise non rientra nel Programma degli investimenti di AGS Spa per gli anni 2020 -2023;
PRESO ATTO che l’intervento relativo alla realizzazione del 2° stralcio dei lavori di estensione della rete fognaria in Loc. Xxxxxxxxx di Sopra, inserito nel Programma triennale Opere Pubbliche 2021-2023 del Comune di Lazise, verrà finanziato dall’Amministrazione Comunale per un importo stimato di € 310.000,00;
VISTA dunque la Convenzione tra Azienda Gardesana Servizi SpA e il Comune di Lazise, allegata alla predetta nota n. 6409/21, e preso atto che l’ accordo prevede la realizzazione, da parte di AGS, di attività relative alla progettazione esecutiva e successiva realizzazione di fornitura, posa di tubazione e realizzazione di un impianto di sollevamento fognario nelle zone di cui all’oggetto dell’accordo, con successivo ripristino delle sedi carrabili;
PRESO ATTO del quadro economico di spesa dei lavori da eseguirsi, per un totale di € 310.000,00, totalmente a carico del Comune di Lazise, giuste deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37/2021 e 45/2021;
RICORDATO che l’art. 11, comma 2 della Convenzione di gestione prevede che:
─ il Gestore è tenuto a realizzare la parte più importante della propria attività nei confronti del Consiglio di Bacino Veronese;
─ per la restante parte il gestore può svolgere servizi per conto terzi, previa autorizzazione del Consiglio di Bacino Veronese, purché dette attività non pregiudichino l’erogazione ottimale del servizio idrico integrato e non determinino maggiori costi per gli utenti;
─ dei servizi per conto terzi svolti dal gestore, debitamente autorizzati, sia tenuta apposita contabilità separata da quella relativa alle attività del servizio idrico integrato;
RICORDATO inoltre che l’art. 157 del D. lgs n. 152/2006 consente agli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'ente di governo dell'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione;
RITENUTO, anche in considerazione della esiguità del costo dei lavori oggetto della convenzione in rapporto all’intervento generale di adeguamento e manutenzione straordinaria delle reti fognarie ed impianti previsto nel Piano d’Ambito, di non rilevare cause ostative alla realizzazione delle ulteriori opere oggetto dell’accordo in parola e descritte nel progetto definitivo già acquisito in sede di istruttoria tecnica effettuata per la redazione della determinazione n. 91/2019;
RITENUTO quindi che, ferme le premesse di cui sopra, la realizzazione da parte di Azienda Gardesana Servizi delle attività previste nell’accordo allegato non pregiudichi l’erogazione ottimale del servizio e non determini maggiori costi per gli utenti dell’Area del Garda, così come previsto all’art. 11, comma 2, della Convenzione di gestione;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985, Norme per la tutela
dell’ambiente;
VISTA la Convenzione Istitutiva del Consiglio di Bacino Veronese;
PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE la società Azienda Gardesana Servizi SpA, gestore del servizio idrico integrato dell’Area del Garda, a realizzare le attività previste nella “Convenzione per la realizzazione del 2° stralcio dei lavori di realizzazione dell’estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra in Comune di Lazise – CUP I94E21002430004”, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante, formale e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che l’intervento relativo alla realizzazione del 2° stralcio dei lavori di estensione della rete fognaria in Loc. Xxxxxxxxx di Sopra, inserito nel Programma triennale Opere Pubbliche 2021-2023 del Comune di Lazise, il cui costo di realizzazione è stato stimato in € 310.000,00, verrà finanziato dall’Amministrazione Comunale di Lazise.
3. DI DARE ATTO che ad Azienda Gardesana Servizi verrà riconosciuto, dal Comune di Lazise, per il servizio di ingegneria relativo alla redazione del progetto esecutivo, un corrispettivo pari ad € 28.819,80 (IVA esclusa).
4. DI PRECISARE che la società di gestione Azienda Gardesana Servizi dovrà separare la contabilità relativa al servizio di cui al punto precedente dalle altre attività attinenti il servizio idrico integrato oggetto della Convenzione di Gestione in essere con questo Consiglio di Bacino Veronese.
5. DI DARE OPPORTUNA COMUNICAZIONE ad Azienda Gardesana Servizi SpA ed al Comune di Lazise dell’autorizzazione oggetto del presente provvedimento.
Verona, lì 9 settembre 2021
IL DIRETTORE IL PRESIDENTE
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXXXXX
CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
IL COMITATO ISTITUZIONALE
Seduta n. 6 del 9 settembre 2021
(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Oggetto: Convenzione tra Azienda Gardesana Servizi spa e il Comune di Lazise per la realizzazione del 2° stralcio dei lavori di realizzazione dell’estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra.
Nulla osta ai sensi dell’art. 11 della Convenzione di gestione e ai
sensi dell’art. 157 del D. lgs n. 152/2006.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del Servizio Pianificazione, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Verona, lì 8 settembre 2021
Servizio Affari Generali Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente da
Xxxxxx Xxxxx
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA dal punto di vista contabile della proposta in esame.
Verona, lì 8 settembre 2021
Il Direttore
Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXXXXX
COMUNE DI LAZISE Repertorio Municipale N………….
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI SERVIZIO/CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL II STRALCIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN LOC. XXXXXXXXX DI SOPRA IN COMUNE DI LAZISE.
CUP: I94E21002430004
L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno ( ) del mese di presso la sede AGS Spa di Peschiera del Garda tra le parti:
A) Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx nato a San Bonifacio (VR) il 20.12.1966 che interviene in nome e per conto del Comune di Lazise, codice fiscale 00413860230 presso la cui sede domicilia per la carica, nella sua qualità di Responsabile Ufficio Lavori Pubblici, Patrimonio, Paesaggistica Espropri, giusto Decreto Sindacale n. 30261 del 31.12.2020 e che stipula il presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 22/07/2021;
B) Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxx, nato a Nogara (VR) il 03/07/1960, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica presso la sede della società, che in qualità di Direttore Generale, autorizzato a rappresentare l'azienda, come risulta dal certificato della Camera di Commercio di Verona , in atti, interviene in nome e per conto della società "Azienda Gardesana Servizi S.p.A." , con sede in Xxxxxxxxx xxx Xxxxx (XX), Xxx 00 Xxxxxxxxx 00 codice fiscale e 80019800236
PREMESSO CHE:
− Azienda Gardesana Servizi S.p.A. in data 15 febbraio 2006 ha stipulato con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", oggi Consiglio di Bacino, una convenzione per la gestione del servizio idrico integrato dell'area veronese per il periodo 2006-2031. Tale servizio è costituito dalle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
− l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con deliberazione n. 643 del 27 dicembre 2013, ha approvato l'aggiornamento della tariffa del servizio idrico integrato per l'anno 2014, includendo, all'articolo I-lettera b), dell'allegato A, nella definizione di Servizio Idrico Integrato anche il servizio relativo alle "attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel S.I.I. alla data dí pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato"
− Nel mese di Luglio 2019 AGS Spa ha elaborato il Progetto Definitivo per l’Estensione della rete fognaria in località Xxxxxxxxx di sopra nel Comune di Lazise, finalizzato alla dismissione di impianti privati con recapiti al suolo e il loro collettamento al depuratore centralizzato di Peschiera del Grada;
− L’intervento di cui al punto precedente di cui al cod. prog. AGS Spa n.18187 trova collocazione nel Programma degli Investimenti 2016 – 2019 (aggiornamento 2018) di AGS alla voce “Interventi vari”, categoria “B5 Manutenzioni fognature” cod. C2.3 e rientra nella macro-voce del medesimo “Manutenzioni reti fognarie”, classificato con nuova criticità XXXXX (ex AEEGSI) (ex determina 01/2018/DSID) cod. FOG 2.1. L’intervento rientra nel Piano d’Ambito con il codice D.2 – 37;
− Il progetto Definitivo di cui al punto precedente è stato autorizzato con Delibera del CDA di
AGS Spa n. 50 del 18/10/2019, con nulla osta urbanistico edilizio da parte del comune di Lazise con protocollo 6967/19 del 11/09/2019 ed infine con Determinazione n. 91 del 26/11/2019 del Consiglio di Bacino ATO Veronese limitatamente alla parte riguardante gli interventi su Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx (x xxx. Xxxxxx xxxxx Xxxxx);
− AGS Spa ha pertanto provveduto allo sviluppo della Progettazione Esecutiva limitatamente
alla parte autorizzata dal Consiglio di Bacino ATO Veronese e alla successiva realizzazione
delle opere nel corso dell’anno 2020;
− Che lo stralcio in un primo momento non autorizzato dal Consiglio di Bacino ATO Veronese con Determinazione 91/2019 non rientra nel Programma degli investimenti di AGS Spa 2020
-2023;
− Che il comune di Lazise ritiene prioritario il completamento dell’estensione anche alle porzioni previste dal Progetto Definitivo in Via Pergole e Loc. Monbinda, con specifico riferimento alla necessità di servire con infrastruttura fognaria pubblica le utenze civili della zona e la scuola dell’infanzia ubicata al crocevia tra Via Pergole e Loc. Monbinda
− L’opera oggetto della presente convenzione ricade nella casistica prevista dal D.Lgs 152/2006 art. 157 che prevede che “Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'ente di governo dell'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione”
− AGS si è resa disponibile a sviluppare il Progetto Esecutivo e la successiva realizzazione dei lavori anche per i tratti di fognatura già previsti dal Progetto Definitivo in Via Pergole ed in Loc. Monbinda ma stralciati dall’autorizzazione rilasciata dal Consiglio di Bacino ATO Veronese con propria Determinazione 91 del 26/11/2019;
Tutto ciò premesso, formante parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
Il Comune di Lazise affida all’Azienda Gardesana Servizi S.p.A. l’esecuzione del servizio di ingegneria relativo alla redazione del Progetto Esecutivo e successiva realizzazione delle opere per l’”Estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra” In Via Pergole e Via Monbinda così come previsto dal Progetto Definitivo redatto dall’ Xxx. Xxxx Xxxxxxx su incarico di AGS Spa nel luglio 2019.
Nel dettaglio la progettazione esecutiva e successiva realizzazione dei lavori riguarderà:
- La fornitura e posa di circa 500 metri di tubazione a gravità in Gres DN 200 in Via Pergole
- La fornitura e posa di circa 100 metri di tubazione a gravità in Gres DN 200 in Via Monbinda
- La fornitura e posa di circa 310 metri di tubazione in pressione in PEAD DN 110 PN10 in Via Pergole;
- La realizzazione di un impianto di sollevamento fognario equipaggiato con pompe per il sollevamento del refluo fognario alla linea a gravità già realizzata in loc. Xxxxxxxxx di sopra
- Il ripristino delle sedi carrabili interessate dall’intervento di progetto.
Le lunghezze dei tratti da realizzare così come i materiali indicati potranno subire variazioni e modifiche sulla base dei rilievi di dettaglio che verranno eseguiti per lo svolgimento delle successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere. Tali aggiustamenti esecutivi non porteranno comunque a modifiche sostanziali sulla natura e consistenza delle opere oggetto della presente convenzione.
Per l’esecuzione del servizio di progettazione Esecutiva AGS potrà avvalersi di professionisti esterni, demandando ai tecnici di AGS l’attività di RUP, project management, supporto e verifica del progetto ai fini della validazione da parte del RUP.
L’affidamento dei lavori potrà essere effettuato mediante bando di gara da esperirisi secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e dal regolamento interno di AGS Spa. In alternativa gli stessi potranno essere eseguiti nell’ambito di uno dei contratti aperti già in essere
ART. 2 - DURATA
Il presente contratto ha durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, termine entro il quale AGS si impegna ultimare l’intervento oggetto del contratto.
Art. 3 – Corrispettivo del servizio
Al fine di determinare l’importo del corrispettivo (compenso + spese generali) per il servizio di ingegneria relativo alla redazione del Progetto Esecutivo di ”Estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra” nel comune di Lazise, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016”, così come stabilito dal Punto 2 della Parte III delle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.lgs. n.50/2016.
Per il calcolo del corrispettivo si farà riferimento a:
- Categoria: “Idraulica”;
- Destinazione funzionale: “Xxxxxxxxxx e fognature”;
- ID. Opere: “D.05”
- Identificazione delle opere: “Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua – Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale”.
Le prestazioni oggetto del servizio risulteranno indicativamente le seguenti:
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie | 0,1800 |
QbII.03 | Disciplinare descrittivo e prestazionale | 0,0100 |
QbII.04 | Piano particellare d'esproprio | 0,0400 |
QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico | 0,0500 |
QbII.06 | Studio di inserimento urbanistico | 0,0100 |
QbII.07 | Rilievi planoaltimetrici | 0,0200 |
QbII.11 | Relazione idraulica | 0,0300 |
QbII.23 | Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC | 0,0100 |
QbII.24 | Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) | 0,1000 |
QbII.17 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0500 |
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi | 0,1100 |
QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi | 0,0500 |
QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera | 0,0400 |
QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma | 0,0200 |
QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera | 0,0200 |
QbIII.06 | Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche | 0,0300 |
QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento | 0,1000 |
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | ||
Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
QcI.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | 0,4200 |
QcI.02 | Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile | 0,0400 |
QcI.09 | Contabilità dei lavori a misura | 0,0450 |
QcI.11 | Certificato di regolare esecuzione | 0,0400 |
QcI.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | 0,2500 |
Il succitato D.M. prevede, inoltre, che il corrispettivo venga calcolato in proporzione al cosiddetto “valore dell’opera” come di seguito individuato nel Quadro Economico relativo Estensione della rete fognaria in loc. Xxxxxxxxx di Sopra” nel comune di Lazise II Stralcio.
Ad Azienda Gardesana Servizi sarà riconosciuto dal Comune un corrispettivo pari al 80% dell’importo del corrispettivo (compenso + spese generali) risultante dal calcolo secondo lo schema dell’Allegato al D.M. 17/06/2016, oltre ad IVA per l’esecuzione del servizio oggetto di Convezione di servizio, per un importo pari a € 28.819,80 € (80% di 36.024,75 €) , oltre IVA.
Tale importo comprende i servizi tecnici e di ingegneria prestati da AGS al Comune e svolti con sia con proprio personale che ricorrendo a professionisti esterni, nonché per le attività tecnico- amministrative legate all’esecuzione del servizio.
AGS si riserva la facoltà di avvalersi di professionisti esterni per l’esecuzione completa o di parte del servizio di ingegneria (rilievo, modellazione, progettazione), garantendo in ogni caso che almeno le attività di RUP, project management, supporto e controllo di corretto svolgimento del servizio saranno svolte da personale interno.
Qualora il servizio, o parte di esso, vengano affidati a professionisti esterni, l’importo da corrispondere ad AGS rimarrà invariato e pari a quanto sopra definito, indipendentemente dall’eventuale diverso ribasso offerto dal/i professionista/i esterno/i in sede di affidamento diretto o gara d’appalto.
I lavori da eseguirsi, così come sopra descritti all’Art. 1 presentano il seguente quadro economico di spesa:
Tali lavori potranno essere affidati mediante bando di gara da esperirsi secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dal regolamento interno di AGS Spa. In alternativa gli stessi potranno essere eseguiti nell’ambito di uno dei contratti aperti già in essere.
Art. 4 – Pagamenti
AGS emetterà fattura per i servizi prestati con le seguenti modalità:
Servizio di progettazione esecutiva
- 40 % alla consegna della progettazione definitiva - esecutiva;
- 60 % all’avvenuto approvazione del Progetto Esecutivo, tale da poter essere posto a bando di gara o da poter essere affidato ad impresa titolare di contratto aperto mediante consegna dei lavori.
Esecuzione lavori
- 40 % al verbale di consegna dei lavori (inizio lavori) all’impresa esecutrice;
- 60 % all’approvazione del Certificato di ultimazione dei lavori;
i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario e pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.
Art. 5 - Descrizione delle attività oggetto di contratto
Azienda Gardesana Servizi si impegna ad eseguire, mediante personale interno e/o professionisti esterni, il Progetto Esecutivo comprensivo degli interventi elencati all’Articolo 1 della presente convenzione. Successivamente si procederà all’affidamento dei lavori e alla realizzazione delle opere nei limiti previsti dal Quadro Economico di spesa di cui all’art. 3 della presente Convenzione.
Art. 6 - Approvazione dei progetti ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori.
Sono compiti del Comune:
- Garantire la disponibilità delle aree sulle quali si richiede di procedere con l’intervento;
- fornire le eventuali autorizzazioni e ordinanze di limitazione della viabilità per eventuali interventi di rilievo e misurazione sul campo;
- fornire assistenza relativamente alla costituzione del database cartografico della rete fognaria bianca di propria gestione;
- nulla osta al progetto, a seguito dell’avvenuta verifica positiva da parte di AGS. La gestione della rete fognaria bianca resta in capo al Comune.
Art. 7 - Obblighi e oneri dell'affidatario
Azienda Gardesana Servizi S.p.A., nell'espletare i servizi contemplati nel presente contratto, ha l'obbligo di:
− rispettare le disposizioni normative e regolamentari nazionali, regionali e locali vigenti in
materia;
− gestire il servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza secondo i principi di continuità, efficienza ed efficacia;
− disporre anche attraverso appositi contratti di forniture, lavori e servizi, di automezzi e attrezzature idonei al corretto svolgimento delle attività affidate, proporzionati all'entità degli interventi da eseguire e conformi alle caratteristiche del luogo di intervento, anche avvalendosi di ditte e professionisti terzi;
− espletare il servizio con personale adeguatamente qualificato e abilitato allo svolgimento delle specifiche operazioni, dotato delle necessarie attrezzature e dispositivi, anche avvalendosi di ditte e professionisti terzi;
− osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di
assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.
− adempiere agli obblighi contributivi per il personale (previdenziali, assistenziali ed assicurativi) ed applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti per la categoria di appartenenza;
− segnalare al Comune le circostanze o i fatti che possano impedire il regolare svolgimento del servizio;
− nominare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione, con l'incarico di vigilare sul regolare svolgimento della prestazione, secondo le modalità stabilite dal presente contratto, nonché provvedere alle incombenze derivanti dalla registrazione dei dati presso il BDAP e AVCP;
Articolo 8 - Norme di sicurezza generali
L'affidatario è tenuto a fornire il servizio nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il Committente, pur non potendo entrare nel merito delle decisioni dell'Affidatario relativamente alla sua organizzazione interna, alla conduzione delle attività ed alle misure di prevenzione e protezione adottate, si riserva, nello spirito del D.lgs. 81/2008, a sollevare eventuali osservazioni e fornire pareri in merito alla gestione della sicurezza.
Art. 9 - Osservanza delle disposizioni di legge - risarcimento danni
L'affidatario, nell'espletamento del servizio, dovrà sempre osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dall’attuazione del presente contratto di servizio.
Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e successive modifiche. La società s’impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 11 - Inadempimento - risoluzione del contratto
Il presente contratto può essere risolto per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione ed avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente. La parte che rileva il grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali.
Art. 12 - Registrazione del contratto
Il presente atto viene firmato digitalmente dalle parti che chiedono la registrazione nel Registro dei Contratti e delle Convenzioni Non Repertoriati - anno 2020 – depositato presso l'Ufficio Segreteria e la necessaria conservazione digitale ai sensi di Legge.#
Art. 13 – Allegati
Viene allegato alla presente:
1) schema di calcolo del corrispettivo secondo D.M. 17/06/2016.
2) Planimetria generale dell’intervento fognario;