Polizza Convenzione n. 998750368 C.A.R.
Polizza Convenzione n. 998750368 C.A.R.
DEFINIZIONI
Nel seguito con la parola :
SOCIETA’ si intendono le Assicurazioni Generali S.p.A., Sede e Direzione per l’Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00, CF/P.IVA e Reg. Impr. Trieste 00079760328, in qualità di Società Assicuratrice;
CONTRAENTE si intende la BNP Paribas Lease Group S.p.A. in qualità di stipulante la Polizza Convenzione;
ASSICURATO si intendono la Contraente, il Committente, la Direzione dei Lavori, i Progettisti, i Fornitori, gli Appaltatori, i Subappaltatori, i Consulenti e tutti coloro che partecipano alla realizzazione delle opere assicurate indicati su NOTIFICA di APPALTO ciascuno per i rispettivi diritti e interessi ;
OPERE ASSICURATE si intendono singolarmente l' intero oggetto del contratto d'appalto sottoscritto dalla Contraente, inclusi i materiali anche se forniti dalla Committente, il tutto relativo alla costruzione di fabbricati civili, commerciali ed industriali di nuova costruzione anche in aderenza nonché ampliamenti degli stessi, senza interessamento di strutture portanti-verticali- orizzontali e/o perimetrali fondazioni, non superiori a 7 piani fuori terra e uno interrato, scuole, palestre e ospedali il tutto con strutture portanti cementizie armate e/o tradizionali, in cemento armato prefabbricato e precompresso, opere di armatura, preparazione e disarmo di cantieri, scavi per fondazioni, costruzione di fognature, posa di condutture di linee elettriche il tutto in quanto complementari a predetti lavori, comprese eventuali varianti tecniche che si rendessero necessarie in xxxxx x' xxxxx (xxx per una migliore riuscita del progetto che per esigenze tecniche), purché preventivamente comunicate alla Società e che non siano configurabili come aggravamento di rischio come previsto dall'art 1898 del Codice Civile; sono altresì, compresi in garanzia i lavori di ristrutturazione, con o senza intervento sulle strutture portanti, di opere civili del tipo di quelle sopra descritte; purché non in adiacenza o in o su acque interne e/o esterne;
APPLICAZIONE si intende singolarmente l’assicurazione di ogni singola “opera assicurata” di cui alla definizione che precede; PREMIO si intende la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
INDENNIZZO le somme dovute dalla Società in caso di sinistro.
SOMME ASSICURATE
Sezione I – Danni alle cose
Partita 1 | Impianti ed opere permanenti e temporanei (compresi materiali ed impianti forniti dal Committente, come da art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione | Valore appalti max €. 15.000.000,00 |
Partita 2 | Opere od impianti preesistenti | vedi Condizione Particolare 2 |
Partita 3 | Costi di demolizione e sgombero | vedi Condizione Particolare 3 |
Partita 4 | Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere, il tutto di proprietà dell’Assicurato o di cui egli debba rispondere | escluso |
Sezione II – RCT Responsabilità Civile verso Terzi
Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza | €. 2.582.290,00 |
con il limite per ogni sinistro di | €. 2.582.290,00 |
FRANCHIGIE
Sezione I – Danni alle cose
Per ogni sinistro che colpisca la Partita 1 (le franchigie per le altre partite, se assicurate, sono stabilite nelle relative | |
condizioni particolari): | |
a) per danni derivati o anche solo indirettamente connessi con eventi naturali di forza maggiore e frane in genere: | €. 5.164,00 |
b) per danni derivati da ogni altra causa: | €, 5.164,00 |
c) per danni da furto o tentativo di furto | €. 5.164,00 |
Sezione II – RCT Responsabilità Civile verso Terzi
€. 3.100,00
Franchigia per ogni sinistro, limitatamente alle cose :
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE I - DANNI ALLE COSE
Oggetto dell' assicurazione
Art. 1 - La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti, nonché per le perdite in conseguenza di furto o rapina, che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse. L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
Definizione di sinistro
Art. 2 - Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
Delimitazione dell'assicurazione
Art. 3 - La Società non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;
c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali contabili, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
t) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:
l) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
m) le opere e gli impianti preesistenti;
n) i costi di demolizione e di sgombero;
o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.
Somma assicurata - Assicurazione parziale
Art. 4 - La somma assicurata alla partita 1) della scheda di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal Committente e deve essere aggiornata durante il corso dell'opera in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda a tutti i costi di:
- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione; il Contraente è obbligato pertanto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
- gli importi pagati dall'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali;
- gli importi per eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario;
b) in caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata che dovrà quindi comprendere tutti i costi di:
- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.
Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la Società indennizzai danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
Variazioni di rischio
Art. 5 - Se durante il corso dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio
Art. 6 - Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art. 4 delle Condizioni GeneraIi di Assicurazione devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto.
Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile
Art 7 - I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione. I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.
SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Oggetto dell' assicurazione
Art. 8 - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto. origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione ll.
Definizione di sinistro
Art. 9 - Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia stabilita per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Delimitazione dell'assicurazione
Art. 10 - Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
L'Assicurazione non comprende:
d) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
f) i danni causati da natanti o aeromobili;
g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
i) i danni derivati da polvere;
l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
n) i danni da furto;
o) danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.
Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari, sono assicurabili:
p) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata;
q) i danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.
Gestione delle controversie - Spese legali
Art. 11 - La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza .per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dalI'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI
Delimitazione causale dei rischi
Art. 12 - La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione.
Delimitazione temporale dei rischi
Art. 13 - La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dell'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
Periodo di copertura
Art. 14 - L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda. In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto ai precedenti punti a), b) e c) relativamente all’intera opera assicurata, la stessa dovrà considerarsi assicurata alle condizioni tutte di cui alla Condizione Particolare 10 - “Rischi di giacenza” fino alla presa in consegna definitiva dell’immobile con la stipula del contratto di leasing immobiliare, ma per un periodo di tempo non superiore a 9 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Per la suddetta estensione di garanzia il limite massimo di risarcimento è pari a € 2.600.000,00 per sinistro e annualità di convenzione; per ogni sinistro indennizzabile restano a carico dell’Assicurato le seguenti franchigie:
- scoperto 20% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 20.000,00 per terremoto, alluvioni ed altri eventi naturali ed atmosferici nonché per eventi sociopolitici di cui alla Condizione Particolare 9;
- scoperto 10% dell’indennizzo dovuto con il minimo di € 5.200,00 per ogni altra causa.
Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione
Art. 15 - In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l'Assicurato è obbligato a dame immediata comunicazione alla Società. La Società si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
Ispezione delle cose assicurate
Art. 16 - I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio
Art. 17 - La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato
Art. 18 - L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro,deve:
a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli,
La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'Art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità dì Polizia.
Arbitrato in caso di controversia
Art. 19 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta stessa.
I due arbitri, entro 20 (venti) giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo,nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.
Pagamento dell'indennizzo
Art. 20 - Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
Danni - Facoltà di recesso
Art. 21 - Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l’importanza del danno, e fino al 60 (sessantesimo) giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni da questo contratto; trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premiò netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. L'articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'assicurazione, per le garanzie prestate dalla presente polizza, nel contratto d'appalto.
Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
Art. 22 - L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta. I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Onere della prova
Art. 23 - In tutti i casi in cui la Società rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.
Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Art. 24 - Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Onere per imposte e tasse
Art. 25 - Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini dì polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del Contraente all' atto del pagamento. Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all’esecuzione della polizza.
Forma delle comunicazioni
Art. 26 - Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma a), debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Foro competente
Art. 27 - Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Territorialità
La presente polizza convenzione è operante per appalti relativi ad opere assicurate ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1. Danni causati da errori di progettazione e di calcolo
Sono indennizzabili, durante il periodo di costruzione delle opere, i danni materiali e diretti, alle cose assicurate, causati da errori di progettazione e di calcolo. Restano esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi. Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro resta a carico dell' Assicurato il 10% dell'indennizzo dovuto col minimo di €. 10.330,00=.
2. Impianti e opere preesistenti
Relativamente ai lavori di ristrutturazione sono indennizzabili, durante il periodo di costruzione delle opere e sino alla concorrenza dell' importo assicurato alla Partita 2, col massimo di €. 5.000.000,00= per sinistro/applicazione/anno, i danni materiali e diretti agli impianti ed opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.
Relativamente alla realizzazione di opere nuove ed ampliamenti, per la presente estensione di garanzia, viene stabilito un limite massimo di risarcimento per sinistro ed annualità assicurativa pari a €. 1.032.920,00= Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurabili alla Partita.1 e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.
Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro resta a carico dell' Assicurato il 10% dell'indennizzo dovuto col minimo di €. 5.164,00=.
Resta convenuto fra le Parti che nel caso si verifichi la consegna o l’uso secondo destinazione di una sola parte dell’opera assicurata, la stessa verrà considerata ed assicurata sotto la garanzia di cui alla presente Partita fino all’ultimazione dei lavori o alla presa in consegna definitiva o uso secondo destinazione dell’intera opera.
3. Costi di demolizione e di sgombero
Sono indennizzabili, durante il periodo di costruzione delle opere, i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle Partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza dell'importo di €. 155.000,00 per sinistro e per singola applicazione.
4. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili, durante il periodo di costruzione delle opere, i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (inclusi i trasporti aerei con linee aeree regolari), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I e fino all'importo massimo, per singolo sinistro, del 20% dell' ammontare dell'indennizzo. Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per la Partita 1, anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.
5. Manutenzione estesa
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla Partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione il, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione. li periodo di manutenzione ha la durata di 12 mesi per ogni singola applicazione, con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell' Art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo.
6. Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'Art. 10 comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I - partita l, 2, 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione II.
7. Rimozione, franamento e cedimento di terreno
A parziale deroga di quanto stabilito all' Art. 10 comma q) delle Condizioni Generali di Assicurazione sono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere, nell'ambito dei massimali stabiliti in scheda di polizza alla Sezione II.
Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto del 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo di €. 5.164,00=.
In nessun caso la Società risarcirà all' Assicurato importo superiore a €. 103.292,00= per sinistro e durata di ogni richiesta di applicazione.
8. Atti vandalici e dolosi
Ad integrazione di quanto stabilito all' Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società non è obbligata ad indennizzare i danni causati da atti vandalici e dolosi in genere.
9. Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.
A parziale deroga dell'art. 12, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché a deroga della precedente Condizione Particolare 8, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, nonché dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da atti vandalici o dolosi, compre sì quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell' Art. 12 comma a) sopra menzionato.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni trenta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola, per la quale il tasso di premio netto ammonta allo 0,10‰, già compreso nel tasso di polizza.
Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione del 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo di €. 5.164,00=.
10. Rischi di giacenza
In deroga all'ultimo capoverso dell'Art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione viene stabilito quanto segue:
"la Società, durante il periodo specificato con apposita appendice di polizza, è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore in genere ed eventi sociopolitici di cui alla precedente Condizioni Particolare 9.
Restano ferme le franchigie stabilite in polizza per il periodo di costruzione o di montaggio. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse. Il tasso da applicare sarà pari, se alla data di effetto della presente estensione di garanzia il rapporto fra i sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili relativi all' applicazione interessata dall' interruzione della costruzione è inferiore al 60%, al 50% del tasso di cui all'Art. 5 di convenzione calcolato in pro-rata con riferimento al rapporto fra la data dell’interruzione e quella della costruzione delle opere relative all’applicazione interessata.
11. Delimitazione garanzia in zone sismiche
Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia, attenuti, nella esecuzione dei lavori, alle relative norme tecniche per le costruzioni delle stesse in zone sismiche ed alle relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.
12. Misure antincendio
Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.
13. Scavo aperto
Nell'ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche a seguito di frana, crollo o riempimento dello scavo, ferma restando l'esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o di danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua.
Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a 500 mt. misurato a partire dal fronte di avanzamento dello scavo ed in senso inverso a detto avanzamento.
14. Cantieri costieri
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:
1. prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
2. trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero
15. Lavori su opere ed impianti preesistenti
I danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla partita 2 della scheda di polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sotto suolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità delle opere o per le quali sia stato ordinato, dalle competenti autorità, lo sgombero in conseguenza di tali lesioni.
16. Falde freatiche
Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.
17. Danni a raccolti, boschi, colture
Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.
18. Cavi o condutture sotterranee
Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione II, i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia chiesto alle Autorità competenti le informazioni necessarie per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Per tale estensione di garanzia vale un limite massimo di indennizzo pari a €.51.646,00= per sinistro e durata di ciascuna applicazione; resta a carico dell' Assicurato uno scoperto del 10% dell'indennizzo dovuto col minimo di €. 5.164,00=.
19. Fabbricati in aderenza
La Società risponde, nei limiti previsti dalla Sezione II di polizza, dei danni ai soli fabbricati aderenti le opere assicurate con la presente polizza e non interessati direttamente dai lavori assicurati.
Per fabbricati in aderenza si intendono tutti i manufatti e/o i fabbricati situati entro 10 metri dal luogo di esecuzione delle opere assicurate. Per tale estensione di garanzia e per ogni sinistro restano a carico dell' Assicurato uno scoperto del 10% dell'indennizzo dovuto col minimo di €. 10.330,00=
20. Ricerca del danno
Sono indennizzabili le spese necessarie che l'Assicurato dovesse sostenere per localizzare un danno risarcibile a termini di polizza e ciò fino alla concorrenza massima di €. 25.823,00= per sinistro ed annualità assicurativa. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia di €. 3.100,00=.
21. Estensione ai danni di interruzione di esercizio
La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 10 comma o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, risarcisce i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, causati da sinistro risarcibile a termini della Sezione II di polizza e dovuto all'esecuzione dei lavori, fino alla concorrenza di €. 103.292,00= per sinistro ed annualità assicurativa, ferme restando le delimitazioni tutte già previste per la garanzia RCT. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% dell'indennizzo col minimo di €. 5.164,00=.
22. Danni a terzi da inquinamento accidentale
A parziale deroga del comma l) dell' Articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società è obbligata per la responsabilità dell' Assicurato nei confronti di terzi per danni da inquinamento delle falde acquifere, purché determinati da un fatto accidentale, improvviso, imprevisto ed imprevedibile dovuto alla esecuzione dei lavori.
Il limite massimo di risarcimento viene stabilito in €. 103.292,00= per sinistro ed annualità assicurativa; per ogni sinistro resta a carico dell' Assicurato uno scoperto del 10% dell' indennizzo dovuto, col minimo di €. 5.164,00=.
23. Anticipi sugli indennizzi
L’ Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €. 103.292,00=, L'obbligazione della Società verrà in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non può comunque essere superiore a €. 516.457,00= qualunque sia l'ammontare stimato del risarcimento.
24. Assicurazione onorari dei periti
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro risarcibile, la Società rimborserà all'Assicurato le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito e ciò sino alla concorrenza del 2% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato. In nessun caso la Società rimborserà per ogni singolo sinistro e per annualità assicurativa somma superiore a €. 25.823,00=.
25. Reintegro delle somme assicurate
Dopo ogni liquidazione di sinistro la somma assicurata per la partita o le partite assicurate colpite dal danno si intende ridotta per l’importo equivalente all'importo del danno liquidato a termini di polizza. E' data facoltà all’Assicurato di richiedere alla Società di integrare la somma assicurata previo pagamento di un premio calcolato sulla base del tasso di polizza sempre che il rapporto fra i sinistri pagati e denunciati e dei premi imponibili incassati sia inferiore al 50% alla data della richiesta. Qualora tale percentuale fosse superiore le condizioni di premio per il reintegro saranno da concordare fra le Parti.
26. Consegna delle opere
Con riferimento all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che durante il periodo di copertura le parti di opera ultimate possono essere consegnate ai Committenti e pertanto per tali parti di opere
a) la copertura assicurativa si intende operante nei limiti ed alle condizioni di cui alla Condizione Particolare n°2
b) decorre dal giorno di consegna, il periodo di manutenzione per mesi 12 successivi alla consegna, come stabilito dalla Condizione Particolare n° 5 dell a presente polizza
27. Colpa grave
Il comma i) dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione è abrogato e così modificato: "i danni causati da dolo dell'Assicurato".
28. Proroghe
Nel caso di prolungamento dei lavori oltre i termini inizialmente previsti dalla singola richiesta di applicazione, verrà concessa, dietro richiesta scritta dell' Assicurato, la proroga necessaria all'ultimazione dei lavori assicurati, previo pagamento del premio calcolato in pro-rata temporis del tasso iniziale solo se il rapporto tra i sinistri pagati e denunciati ed i premi imponibili relativi all'applicazione interessata dalla proroga, valutato alla data della richiesta della proroga, sia inferiore al 50%. Qualora tale percentuale fosse superiore le condizioni dì proroga saranno da concordare fra le Parti.
29. Esistenza di altre assicurazioni
Con riferimento all'Articolo 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione la presente polizza si intende prestata a primo rischio, indipendentemente dall' esistenza o meno di eventuali altre assicurazioni in essere per le stesse cose e per i medesimi rischi coperti dal presente contratto.