REALINDEX 2000
REALINDEX 2000
ottopercento
Investimento a capitale garantito con rendimento fisso legato all’andamento dell’indice DJ Eurostoxx 50
Mod. 5123 VIT – ed. 3/2000
I N D I C E
1. DEFINIZIONI 2
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 3
2.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO 3
2.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO 3
2.3 FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO DAL CONTRATTO 3
2.4 PRESTAZIONI ASSICURATE 3
2.5 CARENZA 3
2.6 COPERTURA PER IL CASO MORTE 4
2.7 RISCATTO 4
2.8 OPZIONI ALLA SCADENZA 4
2.9 ONERI FISCALI 4
2.10 BENEFICIARI 4
2.11 CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 5
2.12 PAGAMENTI DI REALE MUTUA 5
3. ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELL’OBBLIGAZIONE INDICIZZATA 6
4. NOTA INFORMATIVA 7
4.1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ 7
4.2 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 7
4.3 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE 8
4.4 RIFERIMENTI A NORME DI LEGGE 8
A) Non pignorabilità e non sequestrabilità 8
B) Diritto proprio del Beneficiario 8
4.5 ASPETTI FISCALI 9
A) Detraibilità fiscale dei premi 9
B) Tassazione dei capitali assicurati 9
C) Oneri fiscali 9
4.6 LINGUA UTILIZZABILE 9
4.7 CONTROLLO E DISCIPLINA DELL'ASSICURAZIONE 9
4.8 “COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ASSICURATO DI REALE MUTUA” 9
4.9 PERFORMANCE DELL’INDICE 11
1. DEFINIZIONI
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere corsivo.
ASSICURATO
La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
BENEFICIARI
Le persone (o la persona) designate a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
CAPITALE INIZIALE
Il premio netto.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
DECORRENZA
Il momento dal quale decorrono le garanzie assicurative (04/05/2000).
DURATA
L’intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza (4/05/2007).
EURO
La moneta dei paesi aderenti all’Unione Economica e Monetaria. Per il periodo transitorio (dal 1/1/1999 al 31/12/2001) esisterà come unità di conto e di mezzo di pagamento scritturale, ma non utilizzabile in contanti. Il suo rapporto con la lira è pari a: 1 Euro= 1.936,27 lire.
ISVAP
L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la legge n. 576 del 12/8/1982, con sede in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 Tel. 00.000.000, fax 0000.000.000.
MISTA
L’assicurazione che unisce le prestazioni del caso morte con quelle del caso vita.
OBBLIGAZIONE INDICIZZATA
L’Obbligazione Indicizzata a capitale garantito emessa da SNS Bank (Rating A2 – Moody’s) a cui sono collegate le prestazioni del presente contratto.
L’Estratto del Regolamento dell’Obbligazione è riportato in allegato.
L’Obbligazione è quotata alla Borsa Valori del Lussemburgo ed il suo valore nominale all’emissione è pari a 100.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione. Quest’ultimo sarà inviato al Contraente successivamente alla data di decorrenza.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua, composta da:
- premio netto;
- spese di emissione polizza pari a Lit. 10.000 (in caso di reinvestimento non vengono applicate);
- oneri fiscali sul premio (2,5%).
PREMIO NETTO
L’importo corrisposto dal Contraente al netto di oneri fiscali e delle spese di emissione (queste ultime in caso di reinvestimento non vengono applicate).
PREMORIENZA (Sinistro)
La morte dell’Assicurato prima della scadenza del contratto.
REALE MUTUA
L’Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n° 966 R.E.A. Torino n° 9806, con sede in Xxxxxx (Xxxxxx) xxx Xxxxx x’Xxxxxxx x. 00, Tel. 0000.000.000.
REINVESTIMENTO
L’impiego, totale o parziale, del capitale erogato da Reale Mutua e derivante dalla liquidazione di polizze ordinarie vita e di capitalizzazione giunte a scadenza.
REVOCA/RECESSO
La facoltà di ripensamento concessa al Contraente rispettivamente dopo la firma della proposta o la stipula del contratto (D. Lgs.
174/95 artt. 111 e 112).
RISCATTO
La liquidazione, richiesta dal Contraente, del credito maturato verso Reale Mutua prima della scadenza contrattuale.
Il riscatto può essere totale o parziale.
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
2.1 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato, raccolte nella proposta di assicurazione, devono essere esatte e complete.
2.2 Decorrenza del contratto
L’assicurazione entra in vigore dalla data di decorrenza del contratto (04/05/2000) semprechè sia stato pagato il premio.
Dalla data di decorrenza il contratto si intende
concluso fra le Parti.
2.3 Facoltà di revoca della proposta e di recesso dal contratto
Il Contraente, prima della data di decorrenza, può revocare la proposta ed in tale caso viene rimborsato il premio da questi corrisposto.
Entro 30 giorni dalla data di decorrenza il
Contraente può recedere dal contratto.
Il recesso decorre dalla data di spedizione della comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Sede di Reale Mutua, quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio netto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.
2.4 Prestazioni assicurate
Realindex 2000 - ottopercento è un contratto di assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico, con maggiorazione del capitale iniziale e durata fissa, in cui il valore delle prestazioni nella durata contrattuale risulta correlato al valore dell’Obbligazione Indicizzata “2000 – 2007”, emessa da SNS Bank (rating A2).
Le prestazioni, alla scadenza contrattuale, sono agganciate alle performance dell’indice DJ Eurostoxx 50.
Ad ogni ricorrenza anniversaria del contratto (se festivo al primo giorno feriale successivo), verrà rilevato il valore di tale indice e confrontato con quello rilevato alla decorrenza. Se si sarà
verificato un incremento, maturerà alla scadenza contrattuale una maggiorazione pari al 8% del capitale iniziale. Nel caso in cui il valore dell’indice rilevato ad una ricorrenza annuale sia inferiore o pari al valore alla decorrenza, non maturerà, in corrispondenza di quell’anno, alcuna maggiorazione. Alla scadenza contrattuale verrà corrisposto un importo pari alla somma del capitale iniziale e delle eventuali maggiorazioni attribuite nel corso della durata.
Il capitale minimo garantito da Reale Mutua alla scadenza del contratto è, comunque, pari al capitale iniziale.
Inoltre, per le polizze provenienti da reinvestimento, alla scadenza del contratto Reale Mutua corrisponderà un terminal bonus pari al 1% del capitale iniziale.
Le caratteristiche dell’Obbligazione Indicizzata sono dettagliatamente descritte nell’Estratto di Regolamento dell’Obbligazione.
2.5 Carenza
L’assicurazione viene assunta senza visita medica e senza condizioni di carenza di copertura per il caso morte, a meno che il decesso dell’Assicurato non sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata. In questo caso, se il decesso si verifica nel primo anno di assicurazione, Reale Mutua corrisponderà ai Beneficiari il premio netto. A partire dal secondo anno, semprechè il decesso avvenga entro i primi cinque anni dalla decorrenza del contratto, Reale Mutua corrisponderà il 100% dell’importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale per il rapporto tra il valore della quotazione dell’Obbligazione ed il suo valore nominale.
Il valore della quotazione preso a riferimento è quello del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione a mezzo posta da parte della Sede di Reale Mutua, della comunicazione del decesso.
L’importo, in considerazione della natura finanziaria dell’indice e della volatilità del valore dello stesso, potrà essere anche inferiore al capitale iniziale.
Dal sesto anno in poi, vale quanto contenuto alla lettera B) del successivo punto.
2.6 Copertura per il caso morte
Reale Mutua, in caso di premorienza
dell’Assicurato corrisponderà ai Beneficiari:
A. nel caso in cui l’evento si verifichi nel primo anno di assicurazione, il maggiore tra:
• il premio netto
• l’importo ottenuto maggiorando del 6% (nel caso in cui l’età dell’Assicurato, alla decorrenza del contratto, sia uguale o inferiore a 60 anni) o del 1% ( nel caso contrario) il capitale iniziale moltiplicato per il rapporto tra il valore della quotazione dell’Obbligazione ed il suo valore nominale.
Il valore della quotazione preso a riferimento è il primo disponibile successivo alla data del decesso. L’importo sarà liquidato trascorso il primo anno di assicurazione.
B. Nel caso in cui l’evento di verifichi dal secondo anno di assicurazione, un importo calcolato come segue:
• il capitale iniziale viene moltiplicato per il rapporto tra il valore della quotazione dell’Obbligazione ed il suo valore nominale.
Il valore della quotazione preso a riferimento è quello del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione a mezzo posta da parte della Sede di Reale Mutua, della comunicazione del decesso.
• L’importo ottenuto viene maggiorato del 6% nel caso in cui l’età dell’Assicurato, alla decorrenza del contratto, sia uguale o inferiore a 60 anni, del 1% in caso contrario.
L’importo, in considerazione della natura finanziaria dell’indice e della volatilità del valore dello stesso, potrà essere anche inferiore al capitale iniziale.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
2.7 Riscatto
Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiederne il riscatto totale o parziale.
L’importo liquidabile è pari al capitale iniziale, eventualmente ridotto a seguito di riscatti parziali, moltiplicato per il rapporto tra il valore
della quotazione dell’Obbligazione ed il suo valore nominale.
Il valore delle quotazioni preso a riferimento è quello del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ritorno, da parte della Sede di Reale Mutua, della comunicazione di riscatto.
Sono consentite operazioni di riscatto parziale, nel limite minimo di Lit. 2.000.000, a fronte delle quali il capitale iniziale verrà ridotto nella proporzione in cui l’importo di riscatto parziale sta al valore di riscatto totale.
Con la richiesta di riscatto totale cessa la copertura per il caso morte e con la riscossione dell’importo si determina l’immediata risoluzione del contratto.
L’operazione di riscatto può comportare effetti economici negativi.
2.8 Opzioni alla scadenza
Su richiesta del Contraente, l’importo liquidabile alla scadenza contrattuale può essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:
- rendita annua vitalizia sulla testa del
Beneficiario designato;
- rendita annua pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia sulla testa del Beneficiario designato;
- rendita annua vitalizia sulla testa del primo Beneficiario designato e reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda testa designata;
- rendita annua vitalizia, pagabile vita natural durante al Beneficiario designato con pagamento di un importo prestabilito in caso di decesso del Beneficiario stesso entro un numero prefissato di anni.
Le condizioni ed i coefficienti per la determinazione della rendita annua di opzione prescelta, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca di conversione in rendita.
2.9 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
2.10 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocarli o modificarli secondo quanto previsto dal Codice Civile.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate
per iscritto a Reale Mutua o fatte per testamento.
2.11 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, nonché vincolarlo o darlo in pegno.
Xxxx atti diventano efficaci solo quando Reale Mutua ne faccia annotazione su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale richiedono l'assenso scritto del creditore o del vincolatario.
2.12 Pagamenti di Reale Mutua
Verificatosi uno degli eventi previsti in polizza, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati a Reale Mutua i documenti necessari a:
- verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto. Per caso specifico, vengono di seguito elencati i documenti richiesti:
▪ Riscatto: solo per i riscatti effettuati nei primi 5 anni dalla data di perfezionamento la dichiarazione relativa al beneficio fiscale eventualmente goduto;
▪ Sinistro:
1. certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita.
2. Eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del decesso ed eventuali cartelle cliniche).
3. Atto notorio per verificare i Beneficiari di polizza ed eventuale copia del verbale di pubblicazione del testamento.
4. Dati anagrafici dei Beneficiari.
5. Nel caso di beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare.
Nel caso di sinistro occorso durante il primo anno di assicurazione l’importo da liquidare verrà conteggiato non appena sarà resa disponibile la quotazione dell’Obbligazione di riferimento.
Fanno eccezione i sinistri dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) accorsi nel primo anno per i quali l’importo dovuto verrà liquidato entro 30 giorni da ricevimento della documentazione completa.
In ogni caso, l’importo sarà liquidato trascorso il primo anno di assicurazione.
▪ Scadenza: certificato di esistenza in vita dell’Assicurato nel caso in cui sia diverso dal Beneficiario.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia.
3. Estratto del Regolamento dell’Obbligazione Indicizzata
Obbligazione 2000- 2007 a Capitale Garantito Indicizzata alla Performance dell’Indice DJ Eurostoxx 50
Emittente: SNS Bank
Rating Atteso: A2 – Moody’s Data di Emissione: 4/5/2000
Data di Rimborso: 4/5/2007 Prezzo di emissione: 100
Taglio minimo: Euro 1.000
7
Rimborso: 100% + ∑ ικ
k=1
dove:
100%= Premio netto
ικ = 8% se Ικ > Ιο altrimenti 0%
Ι0 = Dj Eurostoxx 50 alla data di decorrenza
Ι1 = Dj Eurostoxx 50 al 4/5/2001
Ι2 = Dj Eurostoxx 50 al 4/5/2002
Ι3 = Dj Eurostoxx 50 al 4/5/2003
Ι4 = Dj Eurostoxx 50 al 4/5/2004
Ι5 = Dj Eurostoxx 50 al 4/5/2005
Ι6 = Dj Eurostoxx 50 al 4/5/2006
Ι7 = Dj Eurostoxx 50 al 27/4/2007
Quotazione: Borsa valori del Lussemburgo. Agente di Calcolo: Barclays
In caso di rimborso anticipato dell’obbligazione, per qualsivoglia motivo, la Società si adopererà per acquisire un’altra obbligazione di pari caratteristiche.
4. Nota Informativa
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione del contratto prescelto.
Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall’ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dal Legislatore comunitario e recepite nell’ordinamento italiano con Decreto Legislativo n. 174 del 17/3/95.
La disciplina fiscale, ovunque richiamata, è quella riferita alla data di redazione della presente nota.
4.1 Informazioni relative alla Società
La Società Reale Mutua di Assicurazioni è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n° 966
R.E.A. Torino n° 9806. Ha sede in Italia, Xxx Xxxxx x’Xxxxxxx x.00, Xxxxxx.
Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto il Contraente può scrivere a:
Reale Mutua - Direzione Previdenza - Via Corte d’Appello n. 11, 00000 Xxxxxx
od inviare un fax al numero 0000.000.000. Per informazioni è, comunque, possibile rivolgersi al Servizio “Buongiorno Reale”
Numero Verde 800.320.320
o utilizzare l’indirizzo e.mail
4.2 Caratteristiche del contratto
Realindex 2000 - ottopercento è un’assicurazione sulla vita in forma mista a premio unico, con indicizzazione del capitale e durata prestabilita.
L’investimento è agganciato al valore dell’Obbligazione Indicizzata 2000- 2007 emessa da SNS Bank e quotata alla Borsa valori del Lussemburgo.
Alla scadenza del contratto, sarà liquidato il capitale iniziale, maggiorato in base alla performance dell’indice DJ Eurostoxx 50. In particolare, viene rilevato il valore dell’indice in corrispondenza di ciascuna ricorrenza anniversaria e confrontato con quello rilevato alla decorrenza.
Nel caso in cui ci sia un incremento maturerà alla scadenza una maggiorazione pari al 8% del capitale iniziale; nel caso in cui, al contrario, sia pari o inferiore non maturerà alcuna maggiorazione.
Qualora le suddette ricorrenze coincidano con un giorno festivo, verranno rilevate le quotazioni del primo giorno feriale successivo. Alla scadenza contrattuale verrà corrisposto un importo pari alla somma del capitale iniziale e delle eventuali maggiorazioni attribuite nel corso della durata.
Il capitale minimo garantito da Reale Mutua alla scadenza del contratto è, comunque, pari al capitale iniziale.
Inoltre, per le polizze provenienti da reinvestimento, alla scadenza del contratto Reale Mutua corrisponderà un terminal bonus pari al 1% del capitale iniziale.
Le caratteristiche dell’Obbligazione Indicizzata sono dettagliatamente descritte nell’Estratto di Regolamento.
L’andamento storico dell’indice DJ Eurostoxx 50 è illustrato graficamente al punto 4.9 della presente Nota Informativa, al fine di fornire al Contraente maggiori informazioni sui meccanismi finanziari del presente contratto.
Limiti assuntivi Durata
La durata del contratto è fissa ed è stabilita nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza (04/05/2000) e la data di scadenza (04/05/2007). Premio
Il premio deve essere versato in unica soluzione, presso la competente Agenzia, alla data di sottoscrizione della Proposta.
Il limite minimo di premio netto è pari a Lit. 5.000.000 per le polizze provenienti da reinvestimento, Lit. 10.000.000 in caso contrario.
Caricamento
Il contratto non è gravato da caricamenti.
Facoltà di revoca della proposta e di recesso dal contratto
Il Contraente prima della data di decorrenza (4/5/2000) può revocare la Proposta ed in tale caso viene rimborsato il premio corrisposto.
Entro 30 giorni da tale data il Contraente può
recedere dal contratto.
Il recesso decorre dalla data di spedizione della comunicazione, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Sede di Reale Mutua, quale risulta dal timbro postale d’invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio netto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.
Copertura per il caso morte
Reale Mutua, in caso di premorienza
dell’Assicurato corrisponderà ai Beneficiari:
A. nel caso in cui l’evento si verifichi nel primo anno di assicurazione, il maggiore tra:
• il premio netto
• il capitale iniziale (maggiorato come indicato al punto 2.6 delle Condizioni di assicurazione) moltiplicato per il rapporto tra il valore della quotazione dell’Obbligazione ed il suo valore nominale.
Il valore della quotazione preso a riferimento è il primo disponibile successivo alla data del decesso.
L’importo sarà liquidato trascorso il primo anno di assicurazione.
B. Nel caso in cui l’evento si verifichi dal secondo anno di assicurazione, un importo calcolato come segue:
• il capitale iniziale (maggiorato come indicato al punto 2.6 delle Condizioni di assicurazione) moltiplicato per il rapporto tra il valore della quotazione dell’Obbligazione ed il suo valore nominale.
Il valore della quotazione preso a riferimento è quello del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione a mezzo posta da parte della Sede di Reale Mutua, della comunicazione del decesso.
L’importo, in considerazione della natura finanziaria dell’indice e della volatilità del valore dello stesso, potrà
essere anche inferiore al capitale iniziale.
Riscatto
Trascorso almeno un anno, il Contraente ha il diritto di risolvere anticipatamente il contratto e percepire il valore di riscatto nelle modalità previste al punto 2.7.
Sono, inoltre, consentite operazioni di riscatto parziale, nel limite minimo di Lit. 2.000.000. E’ opportuno sottolineare che nel caso in cui il diritto di riscatto totale venisse esercitato nei primi anni di decorrenza del contratto, l’importo liquidabile potrebbe essere inferiore al capitale iniziale in conseguenza della volatilità del valore dell’indice.
Opzioni alla scadenza
Su richiesta del Contraente, l’importo liquidabile alla scadenza contrattuale può essere convertito in una delle forme di rendita previste al punto 2.8.
4.3 Comunicazioni al Contraente
Reale Mutua invierà periodicamente una comunicazione relativa al contratto.
A partire dal secondo anno, la suddetta comunicazione riporterà anche il valore della quotazione dell’Obbligazione di riferimento. Inoltre, Reale Mutua si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente quelle variazioni che dovessero intervenire in corso di contratto a seguito di modifica della legislazione applicabile o di cambiamento della propria denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.
4.4 Riferimenti a norme di legge
A) Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art.1923 del Cod. Civ., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
B) Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell'art. 1920 del Cod. Civ., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse
ereditario e non sono, quindi, soggette all'imposta di successione.
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
4.5 Aspetti fiscali
(In vigore alla redazione della presente Nota Informativa)
A) Detraibilità fiscale dei premi
I premi delle assicurazioni sulla vita, per i contratti di durata non inferiore a 5 anni, sono detraibili dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini IRPEF nella misura massima del 19% dell'effettivo premio pagato con il limite, per il premio stesso, di L. 2.500.000 (D.P.R. n. 917 del 22/12/86,
art. 13 bis, lett. f).
In virtù della riduzione d'imposta, della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo della polizza risulta inferiore al premio versato.
Pertanto, in caso di riscatto prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipulazione, l'ammontare del premio detratto dall’imposta costituisce un reddito soggetto a tassazione a norma di legge.
B) Tassazione dei capitali assicurati
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono:
- esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R.
29/9/73 n. 601) e imposta sulle successioni (art. 12 lett.c) X.Xxx. 346/1990), se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- soggette ad imposta pari al 12,5% della differenza fra la somma liquidata in caso di vita dell'Assicurato e l'ammontare dei premi pagati; tale imposta si riduce di tante volte il 2% del suo valore per quanti sono gli anni di durata dell'assicurazione eccedenti i dieci rispetto alla data di decorrenza; nel caso in cui sia un’Impresa a percepire la prestazione, in base alla Legge 549/1995, la ritenuta del 12,5% (legge 482/1985) è applicata a titolo di acconto e non a titolo definitivo;
- soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60% del loro ammontare, se si tratta di somme corrisposte a titolo di rendita vitalizia
(D.P.R. 917 del 22/12/86 - art. 47, lett. h e art. 00 xxx, xxxx. x).
C) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta che, alla data della redazione della presente nota, è del 2,5%.
4.6 Lingua utilizzabile
Il contratto viene redatto in lingua italiana.
4.7 Controllo e disciplina dell'assicurazione
L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica dei rami vita e, quindi, anche sulla costituzione ed il regolare accantonamento delle riserve matematiche, cioè degli investimenti effettuati da Reale Mutua per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti degli aventi diritto.
L'ISVAP, con sede in Xxxx - Xxx xxx Xxxxxxxxx
x. 00 - è l'organo preposto ad esaminare i reclami laddove la legislazione applicabile al contratto scelta dalle Parti sia quella italiana.
4.8 “Commissione di Garanzia dell’Assicurato di Reale Mutua”
La Reale Mutua ha istituito la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” che ha lo scopo di garantire ai nostri Assicurati (persone fisiche) il rispetto dei loro diritti nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati.
Fanno parte di questa Commissione tre eminenti personalità di riconosciuto prestigio e nessuna di loro ha rapporti professionali con Reale Mutua: questo al fine di garantire imparzialità ed equità di giudizio nei confronti dell’Assicurato.
La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi presentati ed esprime la propria decisione che è vincolante solo per Reale Mutua: se il parere espresso non sarà ritenuto soddisfacente, l’Assicurato potrà sempre, in piena libertà, rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Riportiamo qui di seguito un estratto del Regolamento ufficiale che sintetizza la procedura di ricorso alla Commissione stessa:
“- il ricorso può essere effettuato dopo che l'Assicurato abbia fatto presenti per iscritto alla Direzione di Reale Mutua le proprie osservazioni e questa:
a – abbia fatto conoscere per iscritto la sua decisione e l’Assicurato ritenga di non accoglierla;
b – non abbia dato alcuna risposta scritta entro due mesi.
- Il ricorso deve essere presentato in forma scritta. Deve contenere le ragioni della contestazione, unitamente alla documentazione ritenuta utile, compresa la risposta formale, se ottenuta, della Direzione. Il ricorrente non può essere rappresentato da legale o altra persona.
Il ricorso, completamente gratuito per l'Assicurato, dovrà essere indirizzato alla: Commissione di Garanzia dell’Assicurato della Reale Mutua - Xxx Xxxxxx x. 0 - 00000 XXXX (XX).
- La Commissione comunicherà ufficialmente all'Assicurato e a Reale Mutua la decisione da essa presa. L’Assicurato è libero di accettarla o, altrimenti, di agire in sede giudiziale.
La decisione della Commissione è invece vincolante per Reale Mutua, sempre che l'Assicurato l'accetti, e il valore della decisione non superi L. 100.000.000.”
Reale Mutua è a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito.
Esempio di determinazione del valore di rimborso
Date di rilevazione valore Indice (DJ Eurostoxx 50) | 04 Mag. 2000 | 04 Mag. 2001 | 04 Mag. 2002 | 04 Mag. 2003 | 04 Mag. 2004 | 04 Mag. 2005 | 04 Mag. 2006 | 27 Apr. 2007 |
t° | t | t | t | t | t | t | T | |
Valore di rilevazione Indice | 5464 | 5486 | 5505 | 5440 | 5470 | 5330 | 5621 | 6203 |
Eventuale maggiorazione (se t>t°) | 8% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 8% | |
Somma delle maggiorazioni maturate | 8%+8%+0%+8%+0%+8%+8%=40% | |||||||
Valore di rimborso a scadenza | 100%+40%=140% |
L’esempio è stato esclusivamente predisposto per agevolare la comprensione del meccanismo di indicizzazione, pertanto non costituisce ipotesi di alcun rendimento certo e non deve essere preso a riferimento per proiezioni future dell’investimento.
4.9 Performance dell’Indice
Il seguente grafico ha lo scopo di evidenziare l’andamento effettivo negli ultimi anni dell’indice a cui è collegato il contratto, al fine esclusivo di consentire al Contraente un’adeguata conoscenza circa le performance realizzate nel passato.
Non vi è garanzia di ottenere uguali risultati nel futuro.