CONTRATTO DI ASSICURAZIONE “COLLETTIVA COMPLEMENTARE BANCA”
Contratto di Assicurazione dedicato alle abitazioni civili, attività
commerciali ed artigianali
COLLETTIVA COMPLEMENTARE BANCA
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE “COLLETTIVA COMPLEMENTARE BANCA”
Documento aggiornato a Maggio 2014
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel Fascicolo Informativo, successive alla conclusione del contratto potranno essere consultate sul Sito Internet della Società (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni”.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx (Xxxxxx) – Telefono x00 00.0000.00. Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022 di Assicurazione ed all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell’approvazione del bilancio 2013) ammonta a 176,58 milioni di Euro, di cui Capitale Sociale 96,00 milioni e Riserve patrimoniali 80,58 milioni.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2013 è pari a 129,9%.
Questo indicatore fornisce un’informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è volto ad offrire una copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti da incendio non contemplati dalla polizza incendio collettiva (base) connessa ai mutui o ad altri tipi di finanziamento erogati dalla Banca e già stipulata dalla Contraente con HDI Assicurazioni S.p.A.
Il contratto è concepito in funzione della distribuzione attraverso le filiali della Banca.
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e la sua durata coincide con la durata del finanziamento al quale è connesso.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le indicazioni riportate sulla presente Nota Informativa si riferiscono a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato e dalla Società.
Il contratto offre una garanzia assicurativa contro i rischi accessori della garanzia “Incendio”, per le costruzioni immobiliari poste a garanzia del finanziamento erogato dalla Banca e costituite da fabbricati o porzioni di fabbricato destinati a: civili abitazioni, uffici e/o studi professionali, attività commerciali e/o artigianali. È inoltre possibile assicurare fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione e fabbricati vuoti ed inoccupati.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni e nei limiti convenuti, i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato a seguito di: implosione; caduta di corpi volanti; guasti e danni cagionati per impedire od arrestare l’incendio od altro evento assicurato; onda sonica; fuoriuscita di fumo da fonti di calore a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento adeguatamente collegati a condutture o camini; eventi consequenziali; caduta antenne; eventi atmosferici; danni al fabbricato verificatisi in conseguenza di eventi socio-politici, atti vandalici o dolosi in genere ed atti di terrorismo o sabotaggio; sovraccarico di neve, con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti; ricorso terzi.
Per il dettaglio delle garanzie previste si rimanda all’Art. 10 – Rischi Assicurati, delle Norme che regolano l’assicurazione incendio.
Avvertenza
In caso di fabbricato in corso di costruzione/ ristrutturazione o vuoto ed inoccupato i danni da: “Eventi atmosferici”, “Eventi sociopolitici” e “Sovraccarico da neve” saranno operative solo quando il fabbricato sarà completato e rilasciato certificato di agibilità; ovvero in caso di fabbricati in corso di ristrutturazione solo al termine della ristrutturazione e in caso di fabbricati vuoti ed inoccupati, solo quando saranno stabilmente occupati ed utilizzati.
Per quanto attiene alle costruzioni immobiliari ad uso commerciale e/ o artigianale si intendono escluse quelle che per tipologia sono ascrivibili ai settori di produzione e/ o commercializzazione di infiammabili, plastica, gomma e legno, nonché discoteche, night, sale da ballo, cinematografi, teatri, industrie, grandi empori o supermercati aventi superficie superiore a 1.000 mq.
Ad integrazione della copertura assicurativa sono inoltre sempre valide ed operanti le seguenti garanzie complementari di cui all’Art. 11 - Garanzie complementari sempre valide e operanti, delle Norme che regolano l’assicurazione Incendio: Colpa grave (Art. 11.1); Dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge (Art. 11.2); Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro (Art. 11.3); Spese di pernottamento – limitata alle sole abitazioni civili (Art. 11.4); Oneri di urbanizzazione (Art. 11.5); Fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione vuoti e inoccupati (Art. 11.6).
Avvertenza
Franchigie - scoperti - limiti di indennizzo - esclusioni - Primo rischio assoluto - Valore a nuovo
Fermo quanto disposto dall’Art. 22 – Limite massimo dell’indennizzo, le garanzie di polizza sono prestate con applicazione di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento specificati nell’allegato DD consegnato insieme al modulo di adesione.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contratto prevede le seguenti limitazioni di garanzia: gli Eventi atmosferici e gli Eventi socio-politici sono prestati fino alla concorrenza della somma assicurata con applicazione di una franchigia assoluta di € 400,00; la garanzia Ricorso terzi è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 500.000,00 e fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo per danni cagionati a terzi derivanti da interruzione o sospensione dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
Esempio di applicazione delle franchigia:
per i danni al fabbricato derivanti da Sovraccarico neve l’assicurazione è prestata con una franchigia di € 400,00. Nel caso in cui l’importo del danno al fabbricato derivante da sovraccarico di neve sia pari a € 5.000,00, l’indennizzo liquidato dalla Società sarà di € 4.600,00, dal momento che l’importo della franchigia rimane a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui l’importo totale del danno sia pari o inferiore a € 400,00, all’Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo, a causa dell’applicazione della franchigia.
L’assicurazione è prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”, per cui in caso di sinistro la Società, prescindendo dal valore complessivo del fabbricato assicurato, risponde dei danni da esso subiti sino alla concorrenza della somma assicurata in polizza; tale forma non è soggetta all’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del codice civile.
Esempio di assicurazione prestata nella forma a “Primo rischio assoluto”:
un fabbricato è assicurato in polizza con la forma a Primo rischio assoluto per € 100.000,00. L’intero valore di ricostruzione a nuovo è di €150.000,00.
A seguito di sinistro totale, il risarcimento dovuto dalla Società sarà di € 100.000,00, senza tenere conto della proporzione intercorrente tra la somma assicurata e l’intero valore del fabbricato, derogando quindi al disposto dell’art. 1907 del codice civile.
L’assicurazione è prestata a “Valore a nuovo” per cui l’ammontare del danno viene determinato stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti o per riparare quelle danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, così come disciplinato dall’Art. 17 – Determinazione del danno e dall’Art. 18 – Supplemento d’indennità in base al valore a nuovo, delle Norme che regolano i Sinistri.
Il supplemento di indennità del valore a nuovo viene riconosciuto purché l’effettiva riparazione, salvo forza maggiore, avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dall’atto di liquidazione amichevole. In presenza di più assicuratori per lo stesso rischio, le garanzie assicurative prestate a favore degli Assicurati sono valide ma in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato sono tenuti a darne avviso a tutti gli assicuratori. Qualora la somma dei singoli indennizzi superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare solamente la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa ogni obbligazione solidale con altri assicuratori.
Avvertenza
Il contratto prevede l’esclusione di alcuni rischi, quali, a titolo esemplificativo, i danni al fabbricato:
▪ verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare;
▪ dovuti a confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di Autorità;
▪ da furto, rapina, estorsione;
▪ verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
▪ determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, terremoti, maremoti;
▪ determinati con dolo dell’Assicurato.
Per il dettaglio dei rischi esclusi dall’assicurazione Incendio si rimanda all’Art. 12 – Esclusioni delle Norme che regolano l’assicurazione Incendio.
4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni rese dall’Aderente e/o dall’Assicurato e riportate nel Modulo di adesione.
Avvertenza
In caso di dichiarazioni inesatte e/ o di reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio vale quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1910 del codice civile che potrà comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo e anche la cessazione dell’assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio del rischio
La polizza viene stipulata in base al rischio rappresentato dall’Assicurato al momento della stipula del contratto. Ove, nel corso del contratto, avvengano circostanze che possano generare un aggravamento o una diminuzione del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.
Avvertenza
La mancata comunicazione potrà comportare conseguenze quali la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione come specificato dagli articoli 1896, 1897 e 1898 del codice civile.
Esempio di aggravamento del rischio:
al momento della stipula del contratto il fabbricato assicurato è destinato alla vendita di acque minerali;
nel corso del contratto, l’attività esercitata all’interno del fabbricato viene trasformata in fabbrica di vernici e solventi; tale circostanza comporta un aggravamento del rischio ed in quanto tale deve essere comunicata per iscritto alla Società, pena la decadenza delle garanzie.
6. Premi
Il premio viene corrisposto in una unica soluzione al momento della stipula del contratto per l’intera durata di quest’ultimo.
I costi a carico dell’Assicurato ammontano mediamente al 66,5% di cui la quota parte percepita in media dall’intermediario ammonta al 49% del premio imponibile.
Prendendo ad esempio un premio medio imponibile di polizza pari a € 811,36 i costi a carico dell’Assicurato ammontano a € 539,55 di cui la quota parte percepita dall’intermediario ammonta a € 397,56.
Avvertenza
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce all’Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte.
Per gli aspetti di dettaglio rimanda all’Art. 6 – Durata dell’assicurazione - Estinzione anticipata, delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Forme di pagamento previste
Il pagamento del premio avviene mediante ordine di addebito sul conto corrente bancario intrattenuto dall’Assicurato presso una filiale della Banca.
7. Rivalse
Fermo quanto disposto dall’art. 1916 del codice civile, la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti, collegate, i clienti, i rappresentanti o i fornitori, purché l’Assicurato stesso non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile, come previsto all’Art. 24 – Rinuncia al diritto di rivalsa, delle Norme che regolano i Sinistri.
8. Diritto di Recesso
Avvertenza
Dopo ogni sinistro denunciato a termini polizza, sia l’Aderente che la Società hanno facoltà di recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità descritti all’Art. 5 – Recesso dalle singole adesioni in caso di sinistro, delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l’Assicurato trascorso il quinquennio, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 gg e con effetto dalla fine dell’annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana salvo che il rischio sia ubicato in altri Stati ed in tal caso si applica quanto previsto all’art. 180 del D.Lgs. 209/2005.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico dell’Assicurato, come indicato all’Art. 8 – Oneri fiscali, delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. L’imposta attualmente in vigore per la garanzia Incendio è del 22,25%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
In caso di sinistro, la denuncia dovrà essere presentata nei termini e nelle modalità descritti all’Art. 14 – Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato, delle Norme che regolano i Sinistri.
La denuncia di sinistro deve essere trasmessa alla Società con le seguenti modalità:
A mezzo fax al numero verde: | 000.00.00.00 |
A mezzo posta indirizzata a: | HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00000 XXXX |
A mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta certificata (PEC) a: | |
Rivolgendosi alla Filiale o all’Agenzia della Banca presso la quale è stato concluso il contratto. | |
Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: | 000.00.00.00 |
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. - Reclami - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, telefax 06 4210 3583, e-mail xxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Resta salva in ogni caso la facoltà di adire all’Autorità Giudiziaria. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso di liti transfrontaliere gli eventuali reclami potranno essere rivolti all’IVASS, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Avvertenza
In caso di disaccordo le Parti hanno sempre facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. Informativa sull’attivazione dell’area web riservata
È possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all’Area Clienti dalla home page del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le credenziali per l’accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell’Assicurato e/o del Contraente all’Intermediario assicurativo.
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HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
HDI Assicurazioni S.p.A. Il Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxxx
GLOSSARIO
Aderente
Il titolare del rapporto di mutuo/finanziamento erogato dalla “Banca”, il quale aderisce alla polizza collettiva stipulata tra la “Banca” e la “Società” e sostiene l’onere economico del premio.
Artigianale/rurale
Attività economica, prevalentemente esercitata con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia o di terzi, organizzata per la produzione, trasformazione, manutenzione, messa in opera e vendita di merci o prodotti, intendendosi per tali anche coltivazione di fondi, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all’attività stessa.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.
Banca/Contraente
Il soggetto che stipula la polizza collettiva e cioè la Banca, presso una cui filiale o agenzia l’Aderente intrattiene un rapporto.
Caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati e/o contenenti i beni assicurati, sia costruito in materiale incombustibile. Possono comunque essere costruiti in materiale combustibile nei limiti di un terzo dell’intera rispettiva superficie:
▪ solai e struttura portante del tetto;
▪ pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
▪ manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
▪ soppalchi;
▪ materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.
Civile abitazione
Fabbricato, o porzione di fabbricato, luogo di domicilio dell’Assicurato adibito ad uso abitativo, che deve essere situato in territorio italiano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso.
Commerciale
Attività economica, prevalentemente esercitata con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia o di terzi, organizzata per la vendita di merci o prodotti, con tutte le operazioni e prestazioni di servizi complementari all’attività stessa.
Cose
Gli oggetti materiali e gli animali.
Consumatore
La persona fisica che agisce con scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell’art. 1469 bis del codice civile).
Danni materiali e diretti
I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l’assicurazione.
Esplosione
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
Eventi atmosferici
Nell’ambito delle garanzie prestate con la presente polizza, per “eventi atmosferici” si intende il presentarsi dei seguenti fenomeni: nubifragio; temporale; grandine; trombe d'aria; uragani; bufere; tempeste; vento e quanto da esso trasportato, quando essi si manifestino singolarmente o in combinazione, e quando siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Fabbricato – Civile abitazione, Ufficio, Studio professionale – Locali
▪ L’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, pannelli solari e/o fotovoltaici, ascensori, montacarichi,
scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico;
▪ dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una abitazione (es. l’attrezzatura per attività del tempo libero) o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi. Tali dipendenze devono essere costruite in materiali incombustibili;
▪ recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante. Se l’assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.
Fabbricato – Commerciale, Artigianale, Rurale
L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate.
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione.
Fissi ed infissi
I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Franchigia
Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
Fulmine
Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.
Implosione
Il cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’azione di una pressione esterna superiore a quella interna.
Incendio
La combustione con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzabile
Che ha dato luogo a un indennizzo da parte della Società.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Intermediario
La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Limite di indennizzo o risarcimento
L’importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Liquidazione del danno
Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall’avente diritto.
Modulo di adesione
Il documento che prova l’adesione alla polizza convenzione.
Onda sonica
L’onda acustica provocata da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
Parti
Il Contraente e/o l’Assicurato e/o l’Aderente e la Società.
Polizza
Insieme dei documenti e degli allegati che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici dell’Aderente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni dell’Aderente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché il Fascicolo Informativo.
Premio
La somma dovuta dall’Aderente alla Società.
Primo rischio assoluto
La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del codice civile.
Recesso
Lo scioglimento del vincolo contrattuale.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scheda di polizza
Il documento che riporta i dati del Contraente e la durata della polizza collettiva.
Scoperto
Importo calcolato in percentuale sul danno liquidato a termini di polizza che viene dedotto dall’indennizzo e che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione; gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio o implosione.
Serramento
Nome generico di infissi e imposte per la chiusura di finestre, porte e sportelli.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.
Territorio nazionale
Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Terrorismo o sabotaggio
Qualunque atto, incluso ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, comprese orditure, tiranti, catene, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Ufficio, Studio professionale
Fabbricato in cui l’Assicurato svolge la sua attività professionale o di rappresentanza, senza scambio né trasformazione di beni.
Valore a nuovo o di rimpiazzo
Il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive, fermo il limite della somma assicurata di ogni singolo modulo di adesione.
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COLLETTIVA COMPLEMENTARE BANCA
Condizioni di Assicurazione
Documento aggiornato a Maggio 2014
INDICE
PREMESSA pag. 3
SEZIONE 1
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 4
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO pag. 5
SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI pag. 7
PREMESSA
L’Assicurato ha in corso polizza incendio collettiva a fronte di erogazione di mutuo e/ o finanziamento stipulata dalla Contraente con HDI Assicurazioni S.p.A.
Si conviene che:
1. l’Assicurato aderendo liberamente alla presente polizza, stipulata in forma collettiva dalla Contraente, intende garantirsi contro i danni materiali e diretti causati dagli eventi previsti ed enunciati all’Art. 10 “Xxxxxx assicurati” e non contemplati dal contratto di cui in premessa;
2. il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nel Modulo di adesione;
3. l’assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;
4. l’assicurazione è prestata per le singole partite, per le somme e i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie di cui nell’allegato DD “Delimitazioni e Detrazioni” che costituisce parte integrante della polizza e che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima;
5. le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente sulla base delle informazioni rese e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza delle singole adesioni
È condizione essenziale per l’efficacia dell’adesione che il pagamento del premio sia effettuato mediante ordine di addebito sul conto bancario intrattenuto dall’Aderente/ Correntista presso una filiale della Banca. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato sul modulo di adesione, che in nessun caso potrà essere antecedente quello di emissione del modulo stesso, e sempre che l’addebito sul conto corrente dell’Aderente/ Correntista vada a buon fine.
L’importo addebitato, riportato sul conto bancario dell’Aderente/Correntista, costituisce quietanza di premio.
Art. 3 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Aderente e/ o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio sottaciuti con dolo o non accettati dalla Società possono comportare rispettivamente la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ovvero la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 codice civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, ai sensi dell’art. 1897 del codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5 Recesso dalle singole adesioni in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 6 Durata dell’assicurazione – Estinzione anticipata
La presente polizza collettiva ha la durata stabilita nella Scheda di polizza e si intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta data da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 60 giorni prima della scadenza.
In caso di disdetta della presente polizza, le Parti stabiliscono che tutte le coperture assicurative in essere al momento della disdetta della polizza collettiva rimarranno in vigore, alle presenti condizioni, fino alle loro scadenze naturali, fatto salvo quanto disposto all’Art. 5 “Recesso dalle singole adesioni in caso di sinistro”.
L’assicurazione nei confronti di ciascun singolo Assicurato cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
La cessazione avverrà anche in caso di annullamento della polizza incendio collegata anche a seguito di estinzione anticipata del mutuo o portabilità dello stesso.
Nel caso di contratti di durata pluriennale, ferma la facoltà bilaterale di recesso a seguito di sinistro, l’Aderente trascorso il quinquennio e previa comunicazione da darsi anche alla Contraente, può recedere dal contratto, senza oneri, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nella quale è stata esercitata la facoltà di recesso. La Società rimborserà all’Aderente la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di assicurazione non corso. In caso di anticipata estinzione, di mancato perfezionamento o di trasferimento del mutuo, la Società rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 9 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 10 Rischi assicurati
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
Art. 10.1 Implosione
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Art. 10.2 Caduta di corpi volanti
Caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti.
Art. 10.3 Guasti
Guasti o danni cagionati per impedire od arrestare l’incendio od altro evento assicurato.
Art. 10.4 Urto di veicoli stradali o di natanti
Urto di veicoli e natanti non di proprietà o in uso all’Assicurato.
Art. 10.5 Onda sonica
Onde di pressione generate da aeromobili e simili che volano a velocità sonica o supersonica.
Art. 10.6 Fuoriuscita di fumo da fonti di calore
Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore e facenti parte dei beni assicurati, sempre che tali impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Art. 10.7 Eventi consequenziali
Sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi precedentemente elencati, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell’ambito di 50 metri da essi.
Art. 10.8 Caduta di antenne
Caduta di antenne radiotelericetrasmittenti, compresi i danni subiti dalle antenne stesse.
Art. 10.9 Eventi atmosferici
Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute e/o trasportate, tromba d’aria, grandine.
Sono compresi i danni verificatisi anche all’interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, alle vetrate e lucernari in genere dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
La garanzia è prestata con i limiti previsti nell’Allegato DD “Delimitazioni e Detrazioni”.
Art. 10.10 Eventi socio-politici
Atti vandalici o dolosi in genere, atti di terrorismo o sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall’uso di ordigni esplosivi.
La garanzia è prestata con i limiti previsti nell’Allegato DD “Delimitazioni e Detrazioni”.
Art. 10.11 Sovraccarico da neve
Sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati coperti su più lati.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati da valanghe e slavine; i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.
La garanzia è prestata con i limiti previsti nell’Allegato DD “Delimitazioni e Detrazioni”.
Art. 10.12 Ricorso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio se indennizzabile a termini della polizza collegata.
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi, derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo.
Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente more uxorio e, se conviventi con l’Assicurato, i genitori, i figli nonché ogni parente e/ o affine.
La garanzia è prestata con i limiti previsti nell’Allegato DD “Delimitazioni e Detrazioni”.
Art. 11 Garanzie complementari sempre valide e operanti
Art. 11.1 Colpa grave
Colpa anche grave, dell’Assicurato e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell’abitazione. Verso questi soggetti la Società rinuncia all’azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell’art. 1916 codice civile.
Art. 11.2 Dolo
Dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 11.3 Spese di demolizione e sgombero
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto alla più vicina idonea discarica con il limiti previsti nell’Allegato DD “Delimitazioni e Detrazioni”.
Art. 11.4 Spese di pernottamento - limitata alle sole abitazioni civili
Le spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione, sostenute dall’Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali adibiti ad abitazione principale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, siano resi obiettivamente inagibili, con i limiti previsti nell’Allegato DD “Delimitazioni e Detrazioni”.
Art. 11.5 Oneri di urbanizzazione
La Società indennizza anche i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione, riparazione o adeguamento dei locali assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, con i limiti previsti nell’Allegato DD “Delimitazioni e Detrazioni”.
Art. 11.6 Fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione e/o vuoti ed inoccupati
Per i fabbricati in xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx intende operante a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibenti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:
▪ vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte principalmente a sorvegliare ed intervenire prontamente con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio d’incendio;
▪ non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore a 10 mc (dieci metri cubi);
▪ non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentati e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
▪ non sia consentito fumare.
I danni da: “ Eventi atmosferici”, “Eventi sociopolitici” e “Sovraccarico da neve” saranno operativi solo quando il fabbricato sarà completato e rilasciato certificato di agibilità; ovvero in caso di fabbricati in corso di ristrutturazione solo al termine della ristrutturazione e in caso di fabbricati vuoti ed inoccupati, solo quando saranno stabilmente occupati ed utilizzati.
Art. 12 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
▪ verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
▪ dovuti a confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto o in occasione di serrata;
▪ da furto, rapina, estorsione, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
▪ verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche,a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
▪ determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate, terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d’aria da queste provocati;
▪ provocati da inondazioni o alluvioni o da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; da mareggiata o penetrazione di acqua marina; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da gelo e neve; da cedimento o franamento del terreno;
▪ causati a tendoni, pannelli solari e fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno, a cose mobili poste all’aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati;
▪ causati a serramenti, vetrate e lucernari in genere;
▪ a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
▪ determinati con dolo dell’Assicurato;
▪ indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
▪ alla macchina ed all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
▪ di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguente a fulmini od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
▪ causati all’arredamento ed agli elettrodomestici in genere contenuti nei locali.
Art. 13 Assicurazione per conto di chi spetta - rinuncia da parte della Contraente all’indennizzo.
L’Aderente sottoscrive il modulo di adesione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati esclusivamente dall’Aderente e/ o Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare all’Aderente e/ o all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Limitatamente alle garanzie contemplate nel presente contratto la Contraente rinuncia esplicitamente ad eventuali indennizzi che le dovessero spettare in forza del credito privilegiato a lei spettante, in favore degli aventi diritto.
SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 14 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell’Assicurato
In caso di sinistro l’Aderente e/ o l'Assicurato deve:
▪ fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate, conservare le tracce ed i residui del sinistro;
▪ darne avviso alla Società entro dieci giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno;
▪ per i danni presumibilmente dolosi ed in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, trasmettendone copia alla Società.
Art. 15 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Aderente e/ o dall’Assicurato.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi, le decisioni sono prese a maggioranza e sono obbligatorie per entrambe le parti.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 16 Mandato dei Periti
I Periti devono:
1. indagare su cause e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
3. verificare la qualità e la quantità delle cose assicurate danneggiate;
4. stimare la spesa necessaria per ricostruire a nuovo l’intero fabbricato o le parti colpite dal sinistro;
5. stimare e liquidare il danno comprese le eventuali spese di salvataggio e le spese di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 17 Determinazione del danno
Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo il valore dell’area, ed applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
L’assicurazione si intende prestata nella forma a Primo rischio assoluto pertanto la Società rinuncia all’applicazione dell’art. 1907 del codice civile.
Art. 18 Supplemento d’indennità in base al “valore a nuovo”
Essendo l’assicurazione prestata in base al “valore a nuovo” si stabilisce il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno calcolato come sopra indicato, determina l’indennità complessiva in base al “valore a nuovo”.
Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base al risultato delle stime di cui al punto precedente.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Il pagamento del supplemento di indennità sarà eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuta l’effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società.
Art. 19 Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell’indennizzo complessivo sia pari ad almeno il 20% della somma assicurata.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 45 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
La quantificazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se la condizione “valore a nuovo” non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità suddetta, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 20 Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera coscientemente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, o in caso di incendio facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto al risarcimento.
Art. 21 Pagamento dell’indennizzo
La Società effettua il pagamento dell’indennizzo inviando A/ B intestato all’Assicurato o mediante bonifico sul c/ c dell’Assicurato, entro trenta giorni dalla data dell’accordo amichevole e dell’atto di transazione, purché siano trascorsi trenta giorni dal sinistro senza opposizioni. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento viene eseguito solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo “Esclusioni”.
Art. 22 Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del codice civile (Spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
Art. 23 Buona fede
L’omissione da parte dell’Aderente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio a lui nota, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all’atto della sottoscrizione del modulo di adesione o
durante il corso dell’assicurazione, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave.
Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.
Art. 24 Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso parenti, conviventi, ospiti e collaboratori familiari, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile del danno.
Art. 25 Legenda (riferita all’esempio di denuncia di sinistro)
(1)
▪ Indicare le garanzie interessate dal sinistro (2)
• Indicare la data certa o presunta in cui si é verificato il sinistro (3)
• Indirizzo esatto e completo anche di C.A.P. (4)
• Trattasi di importo indicativo e comunque senza impegno fra le parti.
Mittente:
Cognome e Nome Indirizzo
C.A.P.
Località
Provincia
Spett.le HDI Assicurazioni S.p.A.
RACCOMANDATA A.R.
Oggetto: denuncia di sinistro
Il/la sottoscritto/a , nato/a a _ in data _ di professione con domicilio tel. Assicurato/a con polizza n.
denuncia di sinistro di (1)
verificatosi alle ore del
(2)
nell’immobile ubicato in Via
(3)
con presumibile importo di danno di euro
(4)
Si resta in attesa di essere contattato dal Vostro perito: per fissare un appuntamento si può rivolgere
al Sig. tel. Si allega (ove necessario):
□ preventivi o fatture per riparazioni;
□ attestato denuncia Autorità Giudiziaria;
□ descrizione particolareggiata del sinistro;
□ altro (specificare)
Luogo e data _
Firma
Art. 26 Esempio di denuncia di Xxxxxxxx