Contract
DISCILINARE DI GARA – NORME INTEGRATIVE AL BANDO (Allegato I al bando di gara) |
Tipologia contratto: accordo quadro, articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. |
Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. |
FORNITURA DI LIBRI E DVD (PRODOTTI EDITORIALI) tramite l’utilizzo di una piattaforma on- line per le biblioteche CSBNO CIG 7987625CA9 |
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 5
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 7
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI 8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 9
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 11
6.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale 12
6.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia 14
6.3 Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi 14
6.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti 17
6.5 Ulteriori motivi di esclusione 18
6.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale 20
6.7 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale 22
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 22
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 23
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 25
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 27
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .30
12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 34
12.2 documento attestante il versamento del contributo ANAC 37
12.3 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE 38
12.5 PROCURA (NON OBBLIGATORIO) 42
12.6 AVVALIMENTO (NON OBBLIGATORIO) 43
12.7 RTI O CONSORZI (NON OBBLIGATORIO) 43
12.8 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZONE DEL DGUE 46
12.9 CASI PARTICOLARI DI UTILIZZO DEL DGUE 49
12.10 APPENDICI INTEGRANTI IL DGUE 51
13. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 52
14. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 52
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 53
15.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 53
15.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 60
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 62
18. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ...63 19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 64
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 65
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 68
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 68
1. PREMESSE
Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina la partecipazione alla ga- ra indetta dal CSBNO (di seguito anche solo “Stazione Appaltante”, o “Committente”, o “Amministrazione”) – che opera autono- mamente in quanto dotata della necessaria qualificazione secondo quanto disposto dagli articoli 37, secondo comma, e 216, deci- mo comma, del Codice (AUSA 0000248508).
Con atto a contrarre n. 79 del 24/07/2019, questa Azienda ha deliberato di affidare il servizio in oggetto.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indi- viduata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Luogo di svolgimento del servizio/fornitura: NUTS ITC4C CIG 7987625CA9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo del capitolato prestazionale e dello schema di contratto;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xx/0XxxxXx , sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti.
2.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo csb- xx@xxxxxxxxx.xx, almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le ri- sposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo web di cui sopra.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretati- vo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedo- no.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concor- renti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, com- ma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori eco- nomici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC suindicato e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovran- no essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti for- malmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, ag- gregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’oggetto dell’appalto è specificatamente individuato nel documento allegato. CPV 22113000-5 “Libri per biblioteca”.
L’appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni diffusamente espresse nel progetto di servizio.
Il valore stimato ex art. 35 del Codice è pari a € 3.060.000. Detto valore è comprensivo di € 1.275.000 per i primi 18 mesi di attua- zione e delle seguenti opzioni meramente facoltative ed eventuali:
- opzione ex art. 106, comma 1, lett. a) del Codice pari a € 1.275.000.
- opzione del quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12 e/o della proroga ai sensi del comma 11 del Codice pari a € 510.000
Il valore “certo” del contratto sul quale sono calibrati i requisiti e gli ulteriori parametri di gara (ad eccezione del contributo Anac da conteggiarsi sul valore intero) e a cui dovrà riferirsi l’operatore economico nella propria offerta è pari a € 1.275.000,00 (00,00 dei quali per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso).
L’appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durata
L’appalto avrà la durata di 18 mensilità a partire dalla stipula del contratto che potrà avvenire a far data dall’aggiudicazione fino al il 31/12/2019 (ripetibile per altre 18 mensilità).
4.2 Opzioni e rinnovi
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 18 mesi. La sta- zione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni
prima della scadenza del contratto originario.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel con- tratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario ha facoltà di avvalersi dell’opzione di cui all’art. 106, c. 1, lett. a.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di disporre una proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente al termine dell’appalto.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, se- condo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o ag- gregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le im- prese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina previ- sta per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - sogget- to), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete- contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presenta- re domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comu- ne, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli
scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assu- merà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentan- za o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. Requisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle fi- nanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizza-
zione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
6.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di con- danna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura pe- nale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o il- leciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica am- ministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilita- zione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al 6.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
6.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia
(articolo 80, comma 2, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come cau- sa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 ri- conducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
6.3 Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi (articolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei con- fronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);
--- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsia- si modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, pos- sano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
7) i direttori tecnici;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Do- cumento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un sog- getto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazio- ne della condotta penalmente sanzionata.
Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il pre- cedente Comunicato del 26/10/2016.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal proce- dimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indi- sponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, com- ma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione
sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve di- mostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
6.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti am- ministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gen- naio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolariz- zazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
6.5 Ulteriori motivi di esclusione
(articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice)
L’esclusione è disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai con- tratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità azienda- le, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale con- tenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente do- cumentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al successi- vo art. 11;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragione- vole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa aggiudicataria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e, in tal caso, trova applica- zione quanto previsto al successivo art. 11;
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologa- zione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), a mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in ogni caso effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea produzione documentale, anche mediante integrazione modifica del DGUE stesso.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 ti- tolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
6.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra san- zione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o di- chiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichia- razioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documenta- zione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'artico- lo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offer- te sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può deri- vare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, del- la confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissio- ne di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in appli- cazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipenden- ti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, uni- tamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
6.7 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di la- voro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli
operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disci- plinare.
7.1 Requisiti di idoneità
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissio- ni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, pre- via indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati ri- chiesti.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)
Aver effettuato, per almeno un anno negli ultimi tre anni, un fatturato annuo specifico nel settore di attività analogo all’oggetto dell’appalto non inferiore ad Euro 500.000,00.
In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che il limite di partecipazione connesso al fatturato
specifico aziendale è stato posto in considerazione del fatto che assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare, at- traverso la presente gara, operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo dell’Accordo Quadro tale da garantire la congruità della capacità dell’Appaltatore, nonché la sua solidità ed esperienza, con l’impegno prescritto dal contratto aggiudicato. Nella quantificazione del menzionato requisito è stato ad ogni modo utilizzato un metodo di calcolo inte- gralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D. Lgs. n. 50/2016.
Il fatturato specifico è provato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte. Alterna- tivamente sarà possibile presentare certificazione di amministrazioni pubbliche che indichino l’oggetto del contratto e le prestazioni in esso dedotte, l’anno di riferimento, e gli importi fatturati. Laddove tali certificati riportassero al loro interno la dicitura “Il presen- te certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, potranno essere comunque utilizzati ai fini della comprova dei requisiti e della stipula del contratto.
Altri mezzi di prova sono i seguenti:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte cor- redati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
A semplice richiesta della Stazione Appaltante i documenti dovranno essere caricati sulla propria libreria virtuale nell’ambito del si- stema Avcpass e trasmessi per il tramite dello stesso.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze
richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
Aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, fornitura di libri per biblioteche per un importo complessivo pari o superiore a € 1.000.000,00 (un milione di euro) IVA esclusa. È ammesso il cumulo di più contratti per il raggiungimento del volume indicato.
La comprova del requisito, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, è fornita mediante una delle seguenti modalità:
‐ originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione;
‐ copia conforme del contratto;
Laddove tali certificati riportassero al loro interno la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pub- blica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, potranno essere comunque utilizzati ai fini della comprova dei requisiti e della stipula del contratto.
La comprova del requisito, In caso di servizi prestati a favore di committenti privati è fornita mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto e delle prestazioni dedotte in contratto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
A semplice richiesta della Stazione Appaltante i documenti dovranno essere caricati sulla libreria virtuale dell’offerente nell’ambito
del sistema Avcpass e trasmessi per il tramite dello stesso.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di segui- to indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i rag- gruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesi- me modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel regi- stro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa ab- bia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggiori- taria dalla mandataria.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel regi- stro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posse- duti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla di- sponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio an- corché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulati- vamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere eco- nomico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri sog-
getti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale.
La documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante.
L’operatore economico ausiliario:
‐ non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione;
‐ non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventual- mente parte in quanto raggruppato o consorziato;
‐ non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in con- correnza tra di loro;
‐ non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
Alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l’operatore economico ausi- liario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre
All’avvalimento a fornire a quest’ultimo le risorse connesse ai requisiti di cui è carente per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e dell’ultimo periodo dell’articolo 89 del Codice e deve riporta- re in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non potendosi l’avvalimento risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. È fatto salvo il minor rigore richiesto per l’avvalimento di garanzia, in coerenza con l’orientamento giurisprudenziale prevalente.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richie- de per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ri- cevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiara- zioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presenta- zione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nul- lità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori per ciascuna delle prestazioni che intende subappaltare. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un pro- prio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del con- corrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano gli uffici del CSBNO nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00; venerdì dalle 09:00 alle 13:00
Il plico deve pervenire entro le ore 16,30 del giorno 10/09/2019 esclusivamente al seguente indirizzo: CSBNO | Xxx Xxxxxxxxx, 0 x/x Xxxxx Xxxxxxxxxx – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX)
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi ri- mane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi se- gno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, co- dice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura:
CIG 7987625CA9 procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro per “FORNITURA DI LIBRI E DVD (PRODOTTI EDITORIALI) tramite l’utilizzo di una piattaforma on-line per le biblioteche CSBNOL”
Scadenza offerte: 10/09/2019 “Non aprire”
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integra- zioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiara- zioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipa- zione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procurato- re.
In caso di raggruppamenti l’offerta (tecnica ed economica) è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il rag- gruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti tem- poranei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-
quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che ri- veste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la le- gislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da tradu- zione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lin- gua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma
9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante po- trà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà in- dicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità es- senziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sa- nate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la do- cumentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documen- ti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sana- bili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di pre- sentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aven- ti rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termi- ne di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. di- chiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chie- dere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concor- renti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la seguente documentazione:
a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato “DGUE”;
b) documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per un importo parti ad
€ 140,00;
c) garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva;
d) documento PASSOE; DOCUMENTI SOLO EVENTUALI:
e) procura;
f) documentazione relativa all’avvalimento;
g) atti relativi al R.T.I. o Consorzio;
Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
12.1 DGUE
Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione, conforme all’allegato “DGUE”. Detto modello è stato opportunamente modifi- cato dalla Stazione Appaltante ai fini di integrarlo con le dichiarazioni attualmente mancanti nel DGUE ministeriale.
Si invitano gli operatori economici ad utilizzare il modello allegato, ovvero ad integrare il proprio DGUE standard con le dichiarazioni mancanti.
La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esauri- sce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici. Per mera organicità espositiva si rimanda al successivo art. 12.8 per le istru- zioni specifiche di compilazione del modello, il quale è da considerarsi appendice al presente articolo.
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
- ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante, con allegazione del documento di identità del sottoscrittore, ove non sottoscritte con firma digitale;
- ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggrup- pati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (sal- vandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.
Il “DGUE” dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il con- sorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria, cessione e affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fu-
sasi o che ha ceduto/affittato l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
12.2 documento attestante il versamento del contributo ANAC
Il concorrente dovrà inserire nella busta la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, pari a € 140,00, recante evidenza del codice di identificazione della procedura – CIG - e la data del Pagamento.
Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:
‐ online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà ne- cessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pa- gamento, il concorrente deve inserire/allegare in Sintel la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di ri- scossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
‐ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare in Sintel la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/_xxxxxxxxxxx
In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, sia costituiti che costituendi, il versamento è unico. In tali casi il versamento potrà es- sere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti alla gara.
12.3 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE
Nella busta amministrativa dovrà essere inserita
- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 25.500,00 (2% del prezzo base dell’appalto), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti ti- po per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31, Pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’«Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle mede- sime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende au- torizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx;
- xxxxx restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codi- ce.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordina- rio o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31, Pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed in- tendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certi- ficati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7, si ottengono:
- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che co- stituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in pos- sesso certificazioni (o siano tutte medie, piccole o micro imprese);
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o da tutte le consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle of- ferte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se ap- poste in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del con- tratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
12.4 PASSOe
Il concorrente dovrà produrre nella documentazione amministrativa il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.
Il documento citato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente.
In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.
In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), X.Xxx. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto dal legale Rappresentante di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all’esecuzione dell’appalto, anche del consorzio medesimo.
Si precisa infine che, in caso di avvalimento e di subappalto, il documento Passoe dovrà riferirsi anche alle imprese ausiliarie ed alle subappaltatrici.
12.5 PROCURA (NON OBBLIGATORIO)
Qualora le dichiarazioni rese in nome e per conto dell’operatore economico, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.
12.6 AVVALIMENTO (NON OBBLIGATORIO)
In caso di ricorso all’avvalimento, di cui al precedente art. 8 del presente Disciplinare, in conformità all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui all’articolo citato.
12.7 RTI O CONSORZI (NON OBBLIGATORIO) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentan- za e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappre- sentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentan- za ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digi- talmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24
del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo man- dato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappre- sentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovve- ro per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo- gruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il man- dato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
12.8 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZONE DEL DGUE
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari per quanto di propria competenza.
Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante). Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:
--- l’individuazione e la forma giuridica;
--- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).
Sezione D. indicazione delle prestazioni per le quali si indica il subappalto facoltativo, alle condizioni di cui al punto 12. Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 6.1. a 6.7).
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 6.1 a carico di soggetti di cui al punto 6.3; inoltre, se ricorre il caso:
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 6.3, lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 6.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 6.5, lettera a);
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 6.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 6.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
--- conflitti di interesse di cui al punto 6.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 6.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 6.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 6.2;
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 6.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 6.6, lettera g);
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 6.6, lettera h);
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 6.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 6.6, lettera l);
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 6.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
--- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 6.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 6.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D-bis – impegno a mettere a disposizione l’autorimessa e ad ottemperare al regolamento regionale n. 6 del 22 dicembre 2014 “Disciplina dei servizi di noleggio di autobus con conducente”.
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 7) Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A.
Sezione B. Capacità economica e finanziaria. Sezione C. Capacità tecniche e professionali.
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente) Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.
È necessaria l’allegazione del documento di identità di tutti i soggetti (o dell’unico soggetto) che sottoscrivono il documento.
12.9 CASI PARTICOLARI DI UTILIZZO DEL DGUE
Parte II. Informazioni sull’operatore economico Sezione A. ultima parte:
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri
consorziati;
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;
Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1.
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per
l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
12.10 APPENDICI INTEGRANTI IL DGUE
Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all’interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate. Esse Sono così articolate:
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
13. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustri in modo ordinato i contenuti di cui ai criteri e sub-criteri di va- lutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 15.1.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel ri- spetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà a pena d’esclusione essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizio- ne della domanda di cui al punto 10.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
a) Ribasso percentuale da applicare sul prezzo di copertina/catalogo di tutti i documenti acquistati Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, con troncamento alla terza cifra senza arrotondamenti.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice (valore triennale).
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche
delle prestazioni oggetto dell’appalto.
In caso di discordanza tra ribasso offerto in cifre e ribasso offerto in lettere prevarrà quest’ultimo.
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PARAMETRO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
15.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ri- partizione dei punteggi.
Criteri | Sub Criterio | Punti | |
1. Funzionalità del servizio di e-commerce: è richiesta una descrizione delle procedure informatiche relative a ordini, prenotazioni di ordini e statistiche mensili. | 1.a | Semplicità di gestione, amichevolezza delle maschere di ricerca e di ordine, completezza delle statistiche acquisti per ogni biblioteca (in relazione al numero degli acquisti e alla tipologia di libri acquistati) | max punti 8 |
max 12 punti così suddivisi | 1.b | Modalità della gestione dei budget a livello di amministratore delle singole biblioteche. | max punti 4 |
2. Qualità del servizio offerto e sistema organizzativo pro- posto: la proposta dovrà illustrare le modalità organizzati- ve da cui emerga piena efficacia e capacità di minimizzare gli errori in fase di consegna e le modalità di contatto con la Ditta concorrente e in particolare con il referente mini- strativo. | 2.a | Modalità di gestione della fornitura (xxxxxx- ne degli ordini, organizzazione delle spedi- zioni, tracciamento delle consegne, etc.) | max punti 5 |
2.b | Modalità di gestione della verifica della con- gruità Documenti di Consegna e merce con- segnata (incluse eventuali procedure previ- ste dalla piattaforma on-line) e successivo inoltro dei resi. | max punti 2 |
2.c | Gestione degli ordini relativi a pubblicazioni non più in commercio o di difficile reperibili- tà ovvero non presenti nella banca dati (in- cluso giochi in scatola, gaming, consolle ga- ming, hardware realtà virtuale, etc) | Max punti 2 | |
max 12 punti così suddivisi | 2.d | Modalità di contatto con l'Aggiudicatario e con il referente e gestione Assistenza Clienti | max punti 3 |
3. Servizi di derivazione catalografica: verrà valutata la struttura ed il processo organizzativo relativo alla eroga- zione del servizio specifico, l'esperienza pregressa in ana- loghe forniture di catalogazione derivata, nonché eventuali plus di servizio (vedi subcriteri 3d, 3e, 3f); resta inteso che il servizio “base” di catalogazione derivata dovrà indicare il livello di integrazione già realizzato con il software di ge- stione in uso in CSBNO (Clavis). | 3.a | Struttura organizzativa, procedura di lavoro ed esperienze pregresse: soluzioni organiz- zative adottate per la produzione dei record catalografici (caratteristiche staff coinvolto, garanzie sulla continuità di servizio, iter di lavoro, etc) ed esperienze pregresse relative al servizio di catalogazione derivata nei con- fronti di vari sistemi bibliotecari con soft- ware gestionali differenti | max punti 10 |
3.b | Informazioni catalografiche e/o editoriali (presenti nei record messi a disposizione nel- la derivazione) rispetto alle caratteristiche minime richieste nell'allegato A del capitola- to speciale | max punti 9 | |
3.c | Derivazione dei record catalografici e di ogni altro possibile contenuto aggiuntivo di arric- chimento della scheda catalografica. | max punti 3 | |
3.d | Descrizione delle modalità del livello di inte- grazione con il gestionale Clavis di CSBNO | max punti 5 | |
3.e | Estensione dell'erogazione del servizio: di- sponibilità a garantire l'utilizzo del servizio di catalogazione derivata (secondo le modalità richieste in allegato A del capitolato) sull'in- tero database dei record catalografici del fornitore (quindi NON esclusivamente per i record del materiale editoriale effettivamen- te acquistato dalle biblioteche CSBNO | max punti 1 |
3.f | Disponibilità a concedere l’utilizzo dei meta- dati derivati con la possibilità di utilizzarle secondo la normativa sul diritto d’autore an- che dopo l’eventuale cessazione del contrat- to di fornitura | max punti 1 | |
Max 32 punti così suddivisi | 3.g | Collegamento all'OPAC di CSBNO in fase di navigazione sul sito di e-commerce dedicato agli acquisti e alla gestione della fornitura | max punti 3 |
4. Servizio di novità editoriali: la proposta dovrà descrivere il servizio di novità editoriali (come previsto dall'art. 5 comma 3 punto a del Capitolato Speciale). | 4.a | Modalità di gestione del servizio novità (produzione, segnalazione, pubblicazione, titoli di novità editoriali) | max punti 2 |
Max 12 punti così suddivisi | 4.b | Modalità di gestione dei servizi di Notifica- tion Plan ovvero Approval Plan (ovvero ser- vizi di ottimizzazione ed eventuale evoluzio- ne, anche tecnologico-organizzativa, degli acquisti coordinati del CSBNO) | max punti 10 |
5. Strumenti di lavoro messi a disposizione per facilitare la piani- ficazione e la programmazione delle scelte d'acquisto delle sin- gole biblioteche sulla base di criteri qualitativi e quantitativi predeterminati dal Cliente o suggeriti da eventuale algoritmica di monitoraggio e orientamento alle decisioni. | 5.a | Servizi e strumenti di ausilio alla programmazio- ne e monitoraggio delle scelte d'acquisto di ma- teriale editoriale | max punti 5 |
Max 9 punti così suddivisi | 5.b | Servizi e strumenti di selezione e orientamento delle decisioni di acquisto del materiale editoria- le | max punti 4 |
6. Ricchezza del catalogo e livelli di completezza della fornitura richiesta. | 6.a | Numero complessivo dei prodotti editoriali in banca dati (dovrà essere indicata la data a cui fa riferimento il dato fornito) | max punti 2 |
Max 3 punti così suddivisi | 6.b | Numero dei titoli a catalogo a disponibilità immediata nel magazzino (dovrà essere indi- cata la data a cui fa riferimento il dato forni- to) | max punti 1 |
A pena di esclusione, deve essere fornita, come parte integrante e sostanziale dell'offerta tecnica, una demo della piattaforma con accessi temporanei al sito per la verifica delle funzionalità richieste, corredata da screenshot (in formato cartaceo o informatico) delle schermate di tutte le procedure oggetto di valutazione.
La mancata presentazione di quanto sopra richiesto, in quanto essenziale per la valutazione dell’offerta tecnica, comporterà
l’esclusione dalla gara.
La commissione valuterà in ogni caso l’originalità, la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e l’effettiva aderenza del progetto alla specificità dell’affidamento in oggetto.
Si invitano infine i concorrenti a non essere eccessivamente prolissi. La prolissità può incidere in maniera negativa sul giudizio della commissione in quanto oggettivazione di incapacità di sintesi. A mero titolo orientativo e non vincolante si ritiene adeguato un pro- getto constante di 25 (cinquanta) facciate, allegati esclusi, evitando l’utilizzo di caratteri e impaginazioni tali da rendere disagevole la lettura da parte dei commissari. S’invitano i concorrenti a non produrre allegati ulteriori rispetto a quanto richiesto dalla discipli- na di gara, ovvero superflui ai fini della valutazione.
L’attribuzione dei punteggi seguirà il seguente iter.
Verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub criterio di valutazione, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione”;
Giudizio | coefficienti |
Nessuna Proposta | 0,00 |
Scarso | 0,30 |
Insufficiente | 0,40 |
Sufficiente | 0,60 |
Discreto | 0,70 |
Buono | 0,80 |
Distinto | 0,90 |
Ottimo | 1,00 |
Ciascun coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il sub-peso di ciascun elemento qualitativo. S procederà all’arrotondamento di ciascun elemento a due cifre decimali (per eccesso qualora la terza sia pari o superiore a 5).
La determinazione del punteggio sarà calcolata applicando la seguente formula:
PA = Pmax x CM Dove
PA = Punteggio assegnato
Pmax: punteggio massimo assegnabile
E’ fissata la soglia minima del punteggio tecnico per essere ammessi all’apertura dell’offerta economica in punti 40
15.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta economica, il coefficiente V(a) e quindi il Punteggio Economico (PE) sono de- terminati applicando la seguente formula:
Vi = (Ri/Rmax)α
dove
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente α = 0,4
Il coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il peso attribuito all’offerta economica come in seguito precisato. Il punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a 5.
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 12/09/2019 alle ore 10,30 presso la sede del CSBNO e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la parteci- pazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno DUE giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno DUE giorni prima della data fissa- ta.
Il RUP, ovvero un seggio di gara nominato ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente si procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, conserverà i plichi in apposito armadio chiuso a chiave prima della formale consegna dei documenti alla commissione giudicatrice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi mo- mento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presenta- zione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ed eventualmen- te fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
18. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a consegnare gli atti alla commissione giudica- trice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica del- la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della gradua- toria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prez-
zo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tem- pestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudi- catrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice (soglia da calcolarsi re-riparametrazione), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissio- ne, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti speci- fiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli ele- menti forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di
aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, com- ma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà al ritiro dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella gradua- toria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momen- to della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comuni- cazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante pro- cede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comu- nicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattua- le, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, com- ma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.400,00 iva esclusa. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario eventuali ulteriori costi connessi al contratto ed ai relativi allegati, ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.