Assicurazione di responsabilitá civile dei liquidatori volontari
Assicurazione di responsabilitá civile dei liquidatori volontari
Documento informativo relativo al prodotto denominato "Business Guard, Polizza per la responsabilità civile dei liquidatori volontari"
Compagnia di assicurazione: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Iscrizione all’Elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: I00146
Che tipo di assicurazione è?
Xxxxxxx "claims made" a copertura della responsabilità per atti illeciti commessi nello svolgimento dell'attività di liquidatore volontario.
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato?
✓ Attività di liquidatore volontario
✓ Presenza ad indagini ed esami
✓ Periodo di osservazione se acquistato
✓ Eredi, patrimonio e rappresentanti legali
✓ Responsabilità civile per beni comuni
🗶 Xxxxxxxxxxx di xxxxxxxx/ utili al quale l'assicurato non abbia diritto
🗶 Dolo
🗶 Utili ottenuti e derivanti dall'acquisto o vendita di titoli della società di cui al Securities Exchange Act del 1934 (USA)
(coperture principali)
(esclusioni principali)
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Ci sono limiti di copertura?
! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell’assicurato (art. 1917 del codice civile)
! Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
! Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al di fuori dal periodo di assicurazione o di osservazione acquistabile e /o per fatti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)
Dove vale la copertura?
La copertura è valida per qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'Assicurato nel mondo ad eccezione degli Stati Uniti e Canada.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso scritto dal sinistro non appena ne sia venuto a conoscenza può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di sinistro sottoporre alla Società ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta mediante lettera raccomandata
• in caso di sinistro dare dettagliata notizia alla Società per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.
Quando comincia e quando finisce la copertura?
La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.
Come posso disdire la polizza?
Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.176.225
Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile dei Liquidatori Volontari
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
Prodotto assicurativo: "BusinessGuard - Responsabilità Civile dei Liquidatori volontari" Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia
• Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG.
• Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
• Codice ISVAP impresa D947R
• Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 00000, Xxxxxx; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 0000000; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: xxx.xxx.xx.xx; e- mail: xxxx.xxxxx@xxx.xxx; pec: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
• Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
• Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.
AIG Europe S.A. (AESA) ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 17 ottobre 2017 - 30 novembre 2018. AESA non ha tuttavia svolto attività assicurativa nel predetto esercizio. Tenuto conto del fatto che AIG Europe Limited (AEL) - cui facevano capo le attività britanniche trasferite ad altra società del gruppo - si è fusa per incorporazione in AESA con effetto dal 1° dicembre 2018 e quindi successivamente all'approvazione del bilancio di AESA, si ritiene di fornire l'ultima situazione patrimoniale di AEL: i dati oltre indicati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:
• L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
• Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
• Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
• Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
• L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;
• La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).
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Al contratto si applica la legge Italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. La presente assicurazione è prestata in forma "Claims made" e, pertanto, è valida per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto. | |
Responsabilità Civile dei Liquidatori i volontari | L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile e, ove applicabile, quale responsabile in relazione all'ordinamento della Corte dei Conti, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi Atto illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Liquidatore volontario della Società. |
Rimborso all'Azienda | Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Liquidatore volontario della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della Perdita Pecuniaria. |
Presenza ad indagini ed esami | Parcelle e spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Liquidatore volontario, o dipendente della Società, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Società. |
Eredi, patrimonio e rappresentanti legali | Se un Assicurato muore, perde la capacità giuridica, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la presente polizza viene estesa alle perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata e contenente rivendicazioni nei confronti del patrimonio, degli eredi o dei rappresentanti legali dell'Assicurato in relazione a qualsiasi atto illecito commesso da tale Assicurato. |
Responsabilità Civile per beni comuni | Perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro il coniuge legittimo di un Assicurato durante il periodo di validità della polizza e notificata all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, a condizione che tale richiesta di risarcimento (a) derivi esclusivamente dal suo stato di coniuge legittimo dell'Assicurato; (b) sarebbe coperta dalla presente polizza qualora fosse avanzata nei confronti di tale Assicurato; (c) chieda il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell'Assicurato sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall'Assicurato al coniuge legittimo. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Periodo di | Se alla scadenza della presente polizza l'Assicuratore si rifiutasse di |
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osservazione | rinnovarla e il Contraente non sottoscrivesse analoga copertura con altro assicuratore, il Contraente ha diritto di avvalersi di un periodo di osservazione, pagando il premio addizionale: (i) 12 mesi pagando il 150% del premio annuale intero; oppure: (ii) 24 mesi pagando il 250% del premio annuale intero. |
Che cosa non è assicurato? | |
L'Assicuratore non è tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da: (i) l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto; (ii) utili, realmente ottenuti e di fatto derivanti dall'acquisto o dalla vendita da parte dell'Assicurato di Titoli della Societa nel senso di cui alla Sezione 16(b) della legge Securities Exchange Act del 1934 (USA) e relativi emendamenti, o norme simili di qualsiasi legge scritta di uno Stato Federale appartenente agli Stati Uniti d'America; (iii) azioni dolose o fraudolente. (iv) fatti denunciati, o dagli stessi atti illeciti o da atti illeciti correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi richiesta di risarcimento che sia gia stata notificata all'Assicuratore; (v) derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile. L'Asscicuratore non è tenuto al pagamento qualora le Richieste di Risarcimento: a) siano conseguenza di atti illeciti di Dirigenti o Liquidatori nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale; b) siano avanzate in uno dei paesi di Common Law, promosse da o per conto di qualsiasi Assicurato oppure dalla Societa o per conto di essa, fermo restando che la presente esclusione non si applichera nel caso di (i) una richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato promossa da qualsiasi Assicurato; (ii) un'azione derivata di azionisti promossa o mantenuta per conto della Societa senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato; (iii) una richiesta di risarcimento promossa da o per conto della Società contro qualsiasi Assicurato tramite indicazione o richiesta scritta e dopo uno specifico voto degli azionisti della Società di avanzare tale risarcimento; c) siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società collegate o degli Assicurati, di specifiche attivita operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attivita del contraente; d) derivino da, o coinvolga in qualche modo, direttamente o indirettamente, la reale, presunta, imminente o minacciata discarica, dispersione, liberazione o fuga di sostanze inquinanti; oppure qualsiasi direttiva o richiesta diretta ad ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, sostanze nucleari o residui nucleari; e) derivino da Liti, Ispezioni, Controversie, Circostanze Note, lndagini o Pendenze note o conosciute prima della data di decorrenza della polizza; f) derivino ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) da una Richiesta di Risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Dirigente o Liquidatore e riguardante la responsabilita per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilita contabile. L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati da parte di altri Assicurati. |
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Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L’assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? |
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Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo. |
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Il prodotto è rivolto ai soggetti che intendono assicurare la responsabilità civile del liquidatore volontario di una Società. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 22,57%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxx xxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx |
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Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. | |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: tutela.consumatore@pec.ivass Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
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BusinessGuard
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI LIQUIDATORI VOLONTARI
FRONTESPIZIO DI POLIZZA
La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE e, pertanto, la garanzia è valida per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto (per atti illeciti accaduti entro il periodo di retroattività ove previsto), in assenza di circostanze note che possano generare una richiesta di risarcimento e per sinistri non conosciuti alla data di decorrenza, nei seguenti termini:
Polizza n. Broker:
Punto 1. Ragione Sociale del Contraente:
Sede Legale:
Cod. fiscale/P.IVA
Punto 2. Periodo di durata della polizza:
Dalle ore 24:00 del Alle ore 24:00 del
Punto 3. (i) Massimale:
Per Perdite Pecuniarie | € 00,00 |
Per Costi di Difesa | € 000,00 |
(ii) Sottolimiti:
Per Costi di Difesa per Inquinamento | € 100.000,00 |
Per Amministratori Ritirati | Sottolimite Non Applicabile |
Punto 4. Franchigia: nessuna
Punto 5. Premio:
Premio Imponibile | € 0,00 |
Tasse | € 0,00 |
Totale | € 0,00 |
Punto 6. Estensione Territoriale: Mondo intero escluso USA e Canada
La presente polizza é emessa in Milano, il…….
L'ASSICURATORE LA CONTRAENTE
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx parte integrante n. 15 pagine compresa la copertina di polizza.
====================================================================
Il versamento di Euro è stato effettuato a mie mani il..................in...........................
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI
LIQUIDATORI VOLONTARI
In considerazione del premio pagato ed in fede alle dichiarazioni rese all’Assicuratore mediante il questionario formante parte integrante della presente polizza, dei suoi allegati e del materiale incorporato, AIG Europe S.A. , di seguito chiamata “Assicuratore”, concorda quanto segue:
1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A: RESPONSABILITÀ CIVILE DEI LIQUIDATORI VOLONTARI
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito al punto 3 del Frontespizio di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile e, ove applicabile, quale responsabile in relazione all’ordinamento della Corte dei Conti, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi Atto Illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell’esercizio delle sue rispettive mansioni di Liquidatore volontario della Società. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società, abbia indennizzato l’Assicurato.
B: RIMBORSO ALL'AZIENDA
L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale stabilito al punto 3 del Frontespizio di Polizza, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell’esercizio delle sue rispettive mansioni di Liquidatore volontario della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della Perdita Pecuniaria.
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni della presente polizza, l'Assicuratore anticiperà i
Costi di Difesa derivanti da tali Richieste di Risarcimento prima della loro definizione conclusiva.
2. DEFINIZIONI
2.1 Per Assicurato si intende qualsiasi passato, presente o futuro Liquidatore volontario della Società. La copertura verrà automaticamente estesa a tutti i nuovi Liquidatori volontari dopo la data di inizio di validità della presente polizza.
2.2 Per Assicuratore si intende AIG Europe S.A.
2.3 Per Atto Illecito si intende qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo, od altri atti commessi, ovvero che si presume siano stati commessi dall’Assicurato, nell’esercizio delle rispettive funzioni di Liquidatore volontario della Società, che determini nei loro confronti una Richiesta di Risarcimento. La copertura opera anche per il caso di colpa grave.
2.4 Per Contraente si intende la Società specificata al punto 1 del Frontespizio di polizza.
2.5 Per Costi di Difesa si intendono: le parcelle e le spese ragionevoli (compresa qualsiasi cauzione), sostenute con l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore e derivanti esclusivamente da indagini, perizia, liquidazione, difesa ed appello connessi con qualsiasi richiesta di risarcimento, ma ad esclusione della retribuzione di qualsiasi Assicurato.
2.6 Per Paese Common Law si intende qualsiasi paese la cui legislazione sia basata sulla tradizione e gli usi Anglosassoni o le cui decisioni giudiziarie siano condotte sulla base del diritto di Common Law; tali Paesi includono, ma non sono limitati a: Xxxxx Xxxxx x’Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, EIRE, e qualsivoglia Stato, territorio o relativa suddivisione politica.
2.7 Per Perdite Xxxxxxxxxx si intendono le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell’Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro la Perdite Xxxxxxxxxx non comprendono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.
2.8 Per Periodo di Durata della Polizza si intende il periodo di tempo specificato al Punto 2 del Frontespizio di polizza.
2.9 Per Periodo di Osservazione si intende quel periodo di tempo specificato nell'Estensione 4.3, decorrente dalla data di scadenza della presente polizza, durante il quale potrà essere notificata per iscritto all'Assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro l'Assicurato durante detto periodo di tempo, in seguito a qualsiasi atto illecito commesso prima dell’inizio del periodo di osservazione e comunque coperto dalla presente polizza
2.10 Per Premio Annuale Intero si intende l’ammontare del premio in vigore immediatamente prima della fine del periodo di durata della polizza.
2.11 Per Richiesta di Risarcimento si intende:
(i)qualsiasi procedimento civile intentato contro un Assicurato, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
(ii) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla Società o da un Assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi atto illecito specificato;
(iii) qualsiasi azione civile intentata contro un Assicurato;
(iv) qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi atto illecito specificato commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante: (a) la notifica di una complaint (citazione) o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di una notice of charges (avviso di incriminazione); oppure
(v) qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita a un atto illecito:
(a) non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto 2.13(ii), (iii) o (iv); oppure
(b) nel caso di un'indagine relativa alle attività di un Assicurato e condotta da qualsiasi autorità locale o internazionale che regolamenti specificamente l'offerta, l'acquisto o la vendita di titoli, dopo la notifica a detto Assicurato di un mandato di comparizione;
L'espressione richiesta di risarcimento include le richieste di risarcimento avanzante contro un Assicurato relative a titoli (a meno di contraria disposizione)
Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo atto illecito
saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento.
2.12 Per singolo Atto Illecito si intende un atto illecito, o qualsiasi serie di atti illeciti collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo Assicurato o da più di un Assicurato e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.
2.13 Per Società si intende esclusivamente la Contraente della polizza.
2.14 Per Titolo si intende qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro titolo azionario o titolo di debito della Società, compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno qualsiasi dei suddetti titoli.
2.15 Per Operazione si intende uno qualsiasi dei seguenti eventi:
(i) quando la Contraente della polizza si fonde o s’incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi;
(ii) quando qualsiasi persona o entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce titoli o quote in circolazione rappresentanti più del 50 per cento dei voti validi per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente della polizza, o acquisisce altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni.
(iii) L’insolvenza, la richiesta di ammissione o l’ammissione del Contraente a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata/straordinaria
3. ESCLUSIONI
L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati:
3.1 derivino da:
(i) l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;
(ii) utili, realmente ottenuti e di fatto derivanti dall'acquisto o dalla vendita da parte dell'Assicurato di Titoli della Società nel senso di cui alla Sezione 16(b) della legge Securities Exchange Act del 1934 (USA) e relativi emendamenti, o norme simili di qualsiasi legge scritta di uno Stato Federale appartenente agli Stati Uniti d’America;
(iii) azioni dolose o fraudolente.
Al fine di determinare l’applicabilità delle esclusioni 3.1 (i), (ii) e (iii), gli atti illeciti compiuti da qualsiasi Assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tali esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell’Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purchè il comportamento o i comportamenti ai summenzionati (i), (ii) e (iii), sia/siano realmente avvenuto/i;
3.2 derivino da fatti denunciati, o dagli stessi atti illeciti o da atti illeciti correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi richiesta di risarcimento che sia già stata notificata all’Assicuratore. Oppure derivino da fatti esposti in qualsiasi circostanza della quale sia già stata data notizia ad altro assicuratore in base ad una polizza di cui la presente costituisca un rinnovo, una sostituzione, ovvero il cui contenuto sia stato successivamente recepito in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dalla presente polizza;
3.3 derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile. In ogni caso qualsiasi richiesta di risarcimento attinente a sofferenza psicologica non sarà esclusa per quanto riguarda la richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato;
3.4 siano conseguenza di atti illeciti di Dirigenti o Liquidatori volontari nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale;
3.5 siano avanzate in uno dei paesi di Common Law, promosse da o per conto di qualsiasi Assicurato oppure dalla Società o per conto di essa, fermo restando che la presente esclusione non si applicherà nel caso di:
(i)una richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato promossa da qualsiasi Assicurato;
(ii) un'azione derivata di azionisti promossa o mantenuta per conto della Società senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato;
(iii) una richiesta di risarcimento promossa da o per conto della Società contro qualsiasi Assicurato tramite indicazione o richiesta scritta e dopo uno specifico voto degli azionisti della Società di avanzare tale risarcimento, fermo restando che la presente richiesta di risarcimento sia stata promossa senza l’assistenza, l’intervento, l’incoraggiamento o l’attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato contro cui tale richiesta di risarcimento è stata avanzata;
3.6 siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di Società collegate o degli Assicurati, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente;
3.7 derivino da, o coinvolga in qualche modo, direttamente o indirettamente, la reale, presunta, imminente o minacciata discarica, dispersione, liberazione o fuga di sostanze inquinanti; oppure qualsiasi direttiva o richiesta diretta ad ottenere l'esame, il controllo, la rimozione ovvero finalizzata a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare sostanze inquinanti, sostanze nucleari o residui nucleari. Resta inteso che la presente esclusione non si applica a: (1) costi di difesa, diversi dai costi di difesa sostenuti in relazione ad una richiesta di risarcimento relativa a titoli, fermo il sottolimite specificato all'articolo 3(ii) del Frontespizio di polizza; e (2) richieste di risarcimento relative a titoli ad eccezione delle richieste di risarcimento USA;
3.8 derivino da Liti, Ispezioni, Controversie, Circostanze Note, Indagini o Pendenze note o conosciute prima della data di decorrenza della polizza.
3.9 derivino ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) da una Richiesta di Risarcimento conseguente all’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Dirigente o Liquidatore volontario e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile.
3.10 L’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Xxxxxxx Xxxxxxxxxx derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti degli
Assicurati da parte di altri Assicurati.
3.11 Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
4. ESTENSIONI
Tutte le definizioni, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa polizza saranno applicate alle seguenti estensioni:
4.1 Presenza ad indagini ed esami
La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Liquidatore volontario, o dipendente della Società, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Società.
Se il Liquidatore volontario o il dipendente della Società ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario notificare all'Assicuratore le circostanze e le ragioni per cui si prevede una richiesta di risarcimento.
Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione 4.1 non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla Contraente, abbia un impatto sul settore in cui la Contraente svolge le sue attività.
Qualora il dirigente, liquidatore volontario o il dipendente della Società ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una richiesta di risarcimento, fornendo dettagli esaustivi quanto a date e persone coinvolte in conformità del punto 5.5 delle Condizioni Generali.
Resta inoltre inteso che la massima esposizione totale in aggregato dell'assicuratore per oneri, costi e spese prevista dalla presente estensione è specificamente limitata al 50% del massimale indicato al punto 3 del Frontespizio e con un massimo di Euro 1.000.000 (“sottolimite di garanzia”). Tale sottolimite è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di cui al punto 3 del Frontespizio e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nel Frontespizio.
Si conviene, inoltre, che la suddetta estensione non sarà applicabile agli Stati Uniti d’America.
4.2 Periodo di osservazione
Se alla scadenza della presente polizza l’Assicuratore si rifiutasse di rinnovare questa polizza e la Contraente non sottoscrivesse analoga copertura con altro assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di osservazione, pagando il premio addizionale:
(i) 12 mesi pagando il 150% del premio annuale intero; oppure:
(ii) 24 mesi pagando il 250% del premio annuale intero; oppure:
Per fruire del periodo di osservazione, la Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare l’eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il periodo di osservazione non può essere annullato.
Se ha luogo una Operazione, la Contraente non avrà diritto ad "acquistare" un periodo di osservazione con le modalità suddette. Tuttavia la Contraente avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un periodo di osservazione di durata sino a 60 mesi. L'Assicuratore offrirà un periodo di osservazione con i termini, le condizioni ed il premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.
4.4 Eredi, patrimonio e rappresentanti legali
Se un Assicurato muore, perde la capacità giuridica, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la presente polizza viene estesa alle perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata e contenente rivendicazioni nei confronti del patrimonio, degli eredi o dei rappresentanti legali dell'Assicurato in relazione a qualsiasi atto illecito commesso da tale Assicurato.
4.5 Responsabilità civile per beni comuni
L'assicuratore risarcirà le perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro il coniuge legittimo di un Assicurato durante il periodo di validità della polizza e notificata all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, a condizione che tale richiesta di risarcimento:
(a) derivi esclusivamente dal suo stato di coniuge legittimo dell'Assicurato; e
(b) sarebbe coperta dalla presente polizza qualora fosse avanzata nei confronti di tale
Assicurato; e
(c) chieda il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell’Assicurato sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall’Assicurato al coniuge legittimo.
5. CONDIZIONI GENERALI
5.1 Dichiarazioni contenute nel questionario
Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, l’Assicuratore tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati, dati finanziari della Società ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dall'Assicuratore, allora l’Assicuratore potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.
In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione di cui un qualsiasi Assicurato è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro Assicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale altro Assicurato sia oggetto di copertura assicurativa.
5.2 Variazioni del rischio durante il periodo di durata della polizza
(i) Se, durante il periodo di durata della polizza, ha luogo un’Operazione, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Operazione
(ii) Qualora, durante il periodo di durata della polizza, la Società decidesse di fare un'offerta al pubblico dei propri titoli nell'ambito di una qualsiasi giurisdizione o modificasse il precedente status di quotazione, in tal caso, non appena le informazioni divengano di dominio pubblico, la Società fornirà all'Assicuratore il prospetto informativo o la dichiarazione di offerta, affinché l'Assicuratore possa valutare l'aumento di esposizione al rischio che ne deriva; inoltre l'Assicuratore avrà il diritto di apportare modifiche ai termini ed alle condizioni di questa polizza e/o far pagare un premio addizionale che rispecchi l'aumento della esposizione al rischio.
Su richiesta della Contraente, prima dell'annuncio al pubblico dell'offerta di tali titoli, l'Assicuratore valuterà l'aumento dell'esposizione al rischio e comunicherà le necessarie modifiche da apportare alle condizioni di polizza ed il relativo premio addizionale. In questo caso, e dietro richiesta della Contraente, l'Assicuratore sottoscriverà con la Contraente un accordo di confidenzialità relativo a qualsiasi informazione relativa all'offerta dei titoli in questione.
Se la Società non dovesse fornire all’Assicuratore le informazioni necessarie alla nuova valutazione del rischio in relazione all’offerta di titoli, qualsiasi richiesta di risarcimento collegata direttamente o indirettamente all’offerta di titoli, si intenderà esclusa.
5.3 Massimali
Il massimale specificato al Punto 3 del Frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile per tutte le perdite pecuniarie, derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture della presente polizza. Il massimale per il periodo di osservazione sarà parte del massimale totale per il periodo di polizza e non in aggiunta ad esso. I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza e sono da intendersi in eccesso al massimale di cui al Punto 3 del Frontespizio di polizza.
In ogni caso, con riferimento a qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata sia sotto la presente polizza sia sotto la polizza convenzione per la Responsabilità amministrativa e amministrativa contabile con colpa grave degli amministratori della Società, emessa da AIG Europe S.A. ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), la massima esposizione aggregata dell’Assicuratore per tutte le perdite pecuniarie sarà pari al massimale di cui al punto 3 del Frontespizio di polizza.
5.4 Franchigia
L'Assicuratore risponderà delle perdite pecuniarie esclusivamente qualora la perdite pecuniarie superino l'ammontare della franchigia stabilita al Punto 4 del Frontespizio di polizza, rimanendo tale ammontare non Assicurato a carico della Società e/o degli Assicurati e ciò con riferimento a tutte le Perdite Pecuniarie di cui alle coperture A) e B) nei casi in cui l’indennizzo da parte della Società sia richiesto o permesso o non vietato ai sensi di legge.
Un unico ammontare di franchigia verrà applicato alle perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di Risarcimento relative ad un singolo Atto Illecito o ad Atti Illeciti connessi
5.5 Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento
(i) La notifica di una richiesta di risarcimento o di circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento deve essere trasmessa per iscritto a Financial Lines Claims, AIG Europe S.A. Xxx xxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
(ii) L'Assicurato dovrà, come condizione per l’insorgere delle obbligazioni dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato:
(a) in qualsiasi momento durante il periodo di durata della polizza o durante il
periodo di osservazione;
oppure:
(b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza o del periodo di osservazione, a condizione che di tale richiesta o tali richieste di risarcimento venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale richiesta o tali richieste di risarcimento sono state presentate per la prima volta contro un Assicurato.
(iii) Se, durante il periodo di durata della polizza o il periodo di osservazione, viene trasmessa all'Assicuratore - conformemente ai termini e le condizioni di questa polizza - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato, qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da fatti denunciati nella richiesta di risarcimento precedentemente trasmessa all'Assicuratore o denunciante un unico atto illecito che è lo stesso atto illecito denunciato nella richiesta di risarcimento precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.
(iv) Se, durante il periodo di durata della polizza o il periodo di osservazione, l'Assicurato viene a conoscenza di fatti e circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una richiesta di risarcimento contro un Assicurato, e trasmette una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo dei suddetti fatti e circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento, con tutti i dettagli relativi a tali fatti e circostanze, alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi richiesta di risarcimento che venga successivamente presentata contro un Assicurato e notificata all'Assicuratore, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi atto illecito che sia lo stesso atto illecito denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.
5.6 Anticipo dei costi di difesa
L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato od alla Società i costi di difesa previsti da tutte le coperture fornite dalla presente polizza prima della definizione conclusiva della richiesta di risarcimento, nella misura in cui tali costi siano superiori alla franchigia applicabile, qualunque essa sia.
Le somme anticipate dall'Assicuratore verranno restituite all'Assicuratore dalla Società o dall'Assicurato, separatamente e nei limiti dei rispettivi interessi, nel caso che - e nella misura in cui - la Società e l'Assicurato non abbiano diritto al pagamento della perdita in base ai termini e alle condizioni di questa polizza.
Nel caso in cui - e nella misura in cui - alla Società sia stato permesso o imposto di risarcire l'Assicurato ma la Società, per una qualsiasi ragione, non l'abbia fatto, l'Assicuratore anticiperà all'Assicurato tutti i costi di difesa per conto della Società. In questo caso, tuttavia, l'importo della franchigia specificato al Punto 4 del Frontespizio di polizza verrà restituito dalla Società all'Assicuratore, a meno che la Società sia insolvente.
5.7 Modalità di conduzione della difesa
L'Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. L'Assicuratore avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'Assicurato alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi richiesta di risarcimento che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere l'Assicuratore, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.
E’ condizione per l’insorgere della responsabilità dell'Assicuratore per perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento, il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. L’approvazione da parte dell’Assicuratore non potrà essere negata senza ragione, purché all’Assicuratore sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi Richiesta di Risarcimento al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.
La Società e l'Assicurato coopereranno con l'Assicuratore senza riserve e gli forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (ciò costituisce condizione sospensiva ai fini della responsabilità dell'Assicuratore per la perdita derivante dalla richiesta di risarcimento). Nel caso che nasca una controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, né la Società né l'Assicurato saranno obbligati ad opporsi al procedimento giudiziario, a meno che ciò venga deliberato da un arbitro (che verrá scelto di comune accordo). I costi dell’arbitro saranno a carico dell’Assicuratore
5.8 Ripartizione del danno
(i) L'Assicuratore non ha alcuna obbligazione in base alla presente polizza in relazione ai costi di difesa sostenuti dalla Società, o a qualsiasi sentenza emessa contro la Società o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla Società, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento di perdite derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la Società ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a:
(a) i costi di difesa sostenuti da;
(b) qualsiasi composizione extragiudiziale congiunta effettuata da; e/o:
(c) qualsiasi sentenza, passata in giudicato, di condanna per responsabilità solidale contro:
la Società e qualsiasi Assicurato, la Società e l'Assicurato e l'Assicuratore si impegnano ad adoperarsi al meglio delle loro possibilità per un'equa e corretta ripartizione degli importi tra la Società e l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle rispettive esposizioni legali e finanziarie e dei relativi benefici ottenuti dall'Assicurato e dalla Società.
(ii) Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia rischi coperti dalla polizza che rischi non coperti, i costi di difesa ed i costi connessi con sentenze di condanna e/o accordi extragiudiziali verranno ripartiti in modo equo e corretto tra la Società, l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle relative esposizioni legali e finanziarie attribuibili alle materie coperte ed alle materie non coperte in base alla presente polizza.
(iii) Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo in merito all'importo dei costi di difesa che, in base alla presente polizza, devono essere anticipati all'Assicurato, l'Assicuratore anticiperà una somma pari all'importo che l'Assicuratore stesso dichiarerà essere equo e corretto, finché non venga raggiunto un accordo per una cifra differente, o non venga stabilita una cifra differente in base alle disposizioni di questa polizza ed alle leggi applicabili.
5.9 Surrogazione
Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base a qualsiasi articolo della presente polizza, l'Assicuratore subentrerà all'Assicurato, per l'importo di tale pagamento, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero; inoltre l'Assicurato firmerà tutti documenti richiesti e farà tutto quanto è necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma dei documenti necessari a consentire all'Assicuratore di sostenere efficacemente le proprie tesi in tribunale a nome dell'Assicurato.
5.10 Altra Assicurazione
A meno che ciò non sia in contrasto con la legge, qualsiasi assicurazione fornita da questa polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.
5.11 Avviso e Autorità
Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della polizza, la Contraente della polizza conviene che agirà per conto di tutti gli Assicurati per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di richieste di risarcimento o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. Gli Assicurati convengono che in questi casi la Contraente della polizza agirà per loro conto.
5.12 Cessione
I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente polizza non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla polizza, firmata da un dipendente autorizzato dell'Assicuratore.
5.13 Scelta della legge applicabile
Qualsiasi interpretazione di questa polizza relativa alla sua costruzione giuridica, validità o efficacia verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, conformemente con le leggi dello Stato Italiano
5.14 Foro Competente
Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente.
L'ASSICURATORE LA CONTRAENTE
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Il sottoscritto dichiara di aver letto ed approvato le Condizioni di Assicurazione ed in particolare di aver soffermato la sua attenzione sul disposto degli articoli:
1. - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE (polizza prestata in forma “CLAIMS MADE”)
3. - ESCLUSIONI
4.3 - PERIODO DI OSSERVAZIONE
5.1 - DICHIARAZIONI CONTENUTE NEL QUESTIONARIO
5.2 - VARIAZIONE DEL RISCHIO
5.5 - COMUNICAZIONE - AVVISO DI RISARCIMENTO
5.7 - MODALITÀ DI CONDUZIONE DELLA DIFESA
5.11 - AVVISO E AUTORITA'
5.12 - CESSIONE
5.14 - FORO COMPETENTE e degli allegati:
La Contraente dichiara di aver preso visione del DIP in conformità a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 41/2018 e del fascicolo informativo in conformità a quanto previsto dal Reg. IVASS n. 35/2010
LA CONTRAENTE
L'ASSICURATORE LA CONTRAENTE
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE e, pertanto, la garanzia è valida per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto.
L'ASSICURATORE LA CONTRAENTE
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia