TRA
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO E L’ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI Al COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI
TRA
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E
IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CALABRIA
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, di seguito denominata Autorità, e, in particolare, l’art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, di seguito denominati Corecom, funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;
VISTO l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che inserisce la competenza legislativa in materia di “ordinamento delle comunicazioni” tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione;
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Codice;
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS e, in particolare, l’articolo 20, comma 1, lett. i), secondo cui il Servizio ispettivo, Registro e Corecom cura i rapporti con i Corecom e verifica l’efficacia e l’efficienza dell’esercizio delle funzioni ad essi delegate;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di seguito denominato Tusmar;
VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Indirizzi generali relativi ai Corecom”;
VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “Regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni” e, in particolare, l'art. 2, secondo cui le funzioni dell’Autorità sono delegate ai Corecom mediante la stipula di apposite convenzioni;
VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”, di seguito denominato Corecom;
VISTI l’Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nonché il successivo Accordo Quadro tra i medesimi soggetti del 4 dicembre 2008, e i loro atti di approvazione;
VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;
VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;
CONSIDERATO che i Corecom si attengono nell'esercizio delle deleghe conferite alle linee guida e ai manuali di procedure operative definiti dall’Autorità;
RITENUTO, pertanto, alla luce dell’Accordo Quadro 2018 di procedere alla stipula di una nuova convenzione concernente l'attuazione della delega delle funzioni al Corecom Calabria;
SI CONVIENE
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.
Articolo 2 (Oggetto della Convenzione)
l. La presente Convenzione disciplina il rapporto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, e il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, di seguito denominato Corecom, per il conferimento e l’esercizio della delega delle funzioni in ambito regionale nelle materie di cui all’articolo 5.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Corecom nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall’Autorità, anche attraverso linee guida e atti di indirizzo.
Articolo 3
(Durata della Convenzione)
l. La presente Convenzione ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Essa è rinnovata entro sessanta giorni antecedenti alla scadenza con decisione degli organi competenti.
Articolo 4 (Strutture dedicate)
1. L’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento delle attività di coordinamento di propria competenza relative alla presente Convenzione, opera tramite un’apposita struttura individuata dalle disposizioni relative all’organizzazione interna.
2. Il Corecom, nello svolgimento delle attività per l’esercizio delle deleghe, opera tramite una struttura dedicata, all’uopo specificamente individuata dalle disposizioni relative all’organizzazione interna della Regione.
Articolo 5 (Funzioni delegate)
l. L’Autorità delega al Corecom l’esercizio delle funzioni di seguito indicate:
a) tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32- quinquies del Tusmar;
c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra enti gestori dei servizi di comunicazione elettroniche e utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di “installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”, limitatamente alle fattispecie contemplate dall’art. 8 per l’accesso all’interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 449/16/CONS;
e) definizione delle controversie indicate all’art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell’Unione europea di cui all’art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Corecom, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell’ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità;
g) vigilanza ai sensi dell’articolo 41 del Tusmar previa adozione, da parte dell’Autorità, di apposite linee guida;
h) gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione, di seguito denominato Registro, secondo le linee guida fissate dall’Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all’interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.
2. L’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria, ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” allegato alla delibera n. 529/14/CONS e secondo le linee guida adottate dall’Autorità, in conformità alla normativa vigente.
Articolo 6 (Programma di attività)
l. Con riferimento all’esercizio delle funzioni delegate, il Corecom predispone il programma annuale delle attività, da redigere secondo il modello individuato d’intesa con l’Autorità e da trasmettere alla medesima entro il 30 settembre di ogni anno.
Articolo 7 (Risorse finanziarie)
l. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all’art. 5, l’Autorità assegna al Corecom l’importo annuo massimo di Euro 138.528,18 (centotrentottomilacinquecentoventotto/18), il cui onere grava sul capitolo 01.07.1134 del Bilancio a partire dall’esercizio 2018. L’importo annuo massimo viene impegnato all’inizio dell’anno di competenza e liquidato secondo le modalità di cui al comma 2.
2. Ogni anno, il 50% dell’importo annuo massimo è liquidato, a titolo di acconto, nel mese di giugno dell’anno di competenza. Il saldo è liquidato nel mese di marzo dell’anno successivo alla luce delle risultanze della relazione di cui all’art. 10 e delle verifiche svolte sull’operatività delle funzioni esercitate, sulla base del raggiungimento dei parametri di riferimento di cui alla tabella, allegato “sub B”, dell’Accordo Quadro 2018, previa attestazione del Servizio ispettivo registro e Corecom dell’Autorità, rilasciata di norma entro il mese di febbraio, fatta salva la necessità di un supplemento di istruttoria.
Articolo 8
(Collaborazione in settori di interesse comune)
l. L’Autorità e il Corecom, ferme restando le rispettive sfere di competenza, possono disciplinare, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.
2. L’Autorità può avvalersi del Corecom per le attività di supporto alle iniziative sul territorio, quali indagini conoscitive, ricerche di settore, divulgazione e promozione di progetti regionali, nazionali ed europei.
Articolo 9
(Formazione e aggiornamento del personale)
l. L’Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e alle materie delegate al Corecom, promuove attività di formazione e di aggiornamento, mediante l'espletamento di corsi, seminari, workshop e convegni.
Articolo 10 (Relazione annuale)
1. Il Corecom predispone una relazione annuale adeguatamente documentata sull’attività svolta in base al programma di cui all'art. 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all’esercizio delle funzioni delegate, da inviare all’Autorità entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
2. L’Autorità svolge, con cadenza semestrale, verifiche sull’attività delegata al Corecom
anche mediante richiesta di dati e di documentazione utile.
Articolo 11
(Principio di leale collaborazione)
1. Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all’esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della Convenzione nel rispetto del principio di leale collaborazione.
2. Le parti concordano le modalità attuative delle verifiche dell’Autorità e si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi di semplificazione ed efficacia degli interventi.
Articolo 12
(Inadempimento, poteri sostitutivi e revoca delle funzioni)
l. In caso di accertato inadempimento, anche parziale, degli impegni assunti dal Corecom nell’ambito della presente Convenzione, l’Autorità assegna un termine per adempiere, decorso inutilmente il quale può assumere tutte le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell’inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l’Autorità può disporre la revoca della delega delle funzioni.
Articolo 13
(Aggiornamento, modifica e integrazione della Convenzione)
l. La presente Convenzione può essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche sull'attività svolta, provvedendo alla conseguente quantificazione annuale delle risorse finanziarie.
Il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | Il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni Calabria Xxxxxxxx Xxxxx |
Firmato digitalmente da:Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Data:19/12/2017 15:35:03
Firmato da:XXXXX XXXXXXXX Xxxxxx:firmato digitamente Data: 21/12/2017 15:20:37
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Firmato digitalment e da
XXXXX XXXXXXXX X: IT
O: non presente