AVVISO n.18593 09 Settembre 2019 ---
AVVISO n.18593 | 09 Settembre 2019 | --- |
Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA
Societa' oggetto dell'Avviso
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Testo del comunicato
Oggetto : Modifiche ai Regolamenti degli MTF/Amendments to the MTFs Rules
si veda l'allegato/see the annex
Disposizioni della Borsa
Modifica ai Regolamenti degli MTF organizzati e gestiti da Borsa Italiana
Mercato ExtraMOT Mercato AIM Italia Mercato SeDeX Mercato ATFund
Accesso Sponsorizzato al mercato
Le modifiche illustrate nel presente Avviso entreranno in vigore il 23 settembre 2019.
***
Borsa Italiana introduce una nuova modalità di accesso diretto al mercato per consentire agli operatori di autorizzare i propri clienti a trasmettere ordini al mercato in modalità elettronica senza l’utilizzo dell’infrastruttura tecnologica dell’operatore (c.d. sponsored access).
Borsa Italiana già offre agli operatori la possibilità di interconnettere al mercato i propri clienti, prevedendo che l’operatore abbia il pieno controllo sugli ordini immessi dai clienti attraverso la propria infrastruttura tecnologica. A tal fine sono previsti vari presidi, tra gli altri, l’operatore deve essere dotato di un sistema di “filtri” che impediscano l’immissione di ordini anomali e deve essere in grado di cancellare gli ordini immessi dai clienti interconnessi o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di interconnessioni anche senza il previo consenso dei soggetti che operano tramite interconnessioni. Resta in ogni caso inteso che gli ordini dei clienti sono immessi con il codice identificativo dell’operatore e che la responsabilità degli ordini e la titolarità dei contratti è sempre di quest’ultimo.
La suddetta modalità di collegamento ai mercati è realizzata mediante la trasmissione di ordini dai clienti all’operatore e da questo alla piattaforma di mercato. Tale modalità di collegamento al mercato, che nel regolamento di Borsa Italiana è definita “interconnessione” ricomprende, tra l’altro, le connessioni di clienti che la Direttiva MiFID2 definisce “direct electronic access” (DEA), e più specificatamente nella modalità che configura il “direct market access” (DMA).
Nel rispetto dei requisiti regolamentari previsti dal Regolamento 584/2017, Borsa Italiana ha realizzato gli sviluppi tecnologici che rendono altresì possibile la trasmissione al mercato degli ordini dei clienti interconnessi, senza l’utilizzo della struttura tecnologica dell’operatore (nella Direttiva MiFID2, lo “sponsored access”).
Tenuto conto delle diverse modalità tecnico-organizzative e degli specifici requisiti previsti dalla MiFID2 in tema di accesso sponsorizzato, si rende necessario specificare nelle regole del mercato alcuni presidi sia in termini di requisiti di partecipazione degli operatori che in termini di trasmissione delle proposte al mercato.
In particolare, per quanto riguarda i requisiti di partecipazione:
a) solo i membri espressamente autorizzati da Borsa Italiana potranno offrire ai propri clienti l’accesso sponsorizzato al mercato;
b) gli operatori che offrono l’accesso sponsorizzato dovranno richiedere obbligatoriamente l’assegnazione di un codice d’accesso dedicato per ciascun cliente sponsorizzato, al fine di segregare l’attività del cliente, anche ai fini della cancellazione delle proposte. Tale codice è assegnato da Borsa Italiana a seguito dell’approvazione della domanda di accesso sponsorizzato da parte dell’operatore per il proprio cliente;
c) gli operatori devono confermare di aver verificato l’idoneità dei clienti sponsorizzati ai sensi del Regolamento UE 589/2017 e attestare il rispetto da parte del cliente sponsorizzato dei requisiti di partecipazione previsti per gli operatori;
d) richiedere l’attivazione delle opportune funzionalità necessarie per sospendere l’accesso del cliente sponsorizzato, per procedere alla cancellazione massiva degli ordini ineseguiti da esso immessi e per monitorare in tempo reale l'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato;
e) indicare i soggetti autorizzati a richiedere a Borsa Italiana la cancellazione delle proposte immesse e riferibili al cliente sponsorizzato;
f) indicare il nominativo del referente per la funzione di information technology per l’operatività del cliente sponsorizzato, reperibile durante l’orario di mercato, se differente dal referente per la funzione di information technology dell’operatore.
Inoltre, per quanto riguarda i presidi circa l’operatività del cliente sponsorizzato, gli operatori dovranno:
a) applicare opportuni controlli sul flusso degli ordini immessi dal cliente sponsorizzato, applicando parametri che non potranno essere fissati e modificati dal cliente sponsorizzato;
b) richiedere a Borsa Italiana l’attivazione delle funzionalità necessarie affinché in caso di disconnessione dal mercato dell’operatore, nonché in caso di indisponibilità per qualsiasi ragione dei sistemi di monitoraggio del cliente sponsorizzato, l’accesso del cliente sponsorizzato sia sospeso;
c) predisporre le procedure necessarie al fine di gestire, in ogni caso, la sospensione dell’accesso al mercato del cliente sponsorizzato e la cancellazione massiva degli ordini immessi dallo stesso in caso di sospensione o disconnessione del cliente, di perdita del monitoraggio dell'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato o di disconnessione dal mercato dell'operatore;
d) comunicare a Borsa Italiana le eventuali disfunzioni tecniche dei sistemi di negoziazione dei clienti sponsorizzati. Ciò in analogia a quanto accade nei casi di disfunzioni dei sistemi dell’operatore stesso, e al fine di consentire un efficiente monitoraggio del funzionamento del mercato da parte di Borsa Italiana;
e) richiedere per ciascun collegamento diretto di clienti sponsorizzati l’opportuna certificazione di conformità.
Qualora nello svolgimento delle proprie attività di controllo Borsa Italiana individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l’integrità del mercato, Borsa Italiana ha facoltà di cessare l’accesso dei clienti sponsorizzati dell’operatore.
Si conferma che Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 6013, dei Regolamenti degli MTF di Borsa, può cancellare gli ordini non eseguiti immessi da un cliente sponsorizzato.
Resta inteso che gli operatori che offrono il servizio di accesso al mercato tramite accesso sponsorizzato sono responsabili del rispetto da parte dei propri clienti della direttiva 2014/65/UE e dei Regolamenti 600/2014/UE e 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, oltre che del Regolamento di Borsa Italiana.
I testi aggiornati dei Regolamenti degli MTF organizzati e gestiti da Borsa Italiana saranno resi disponibili sul sito Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇
Di seguito si riportano le modifiche ai testi dei Regolamenti.
REGOLAMENTO EXTRAMOT/AIM Italia/SeDeX/ATFund
Glossario
Interconnessione Indica il collegamento ai mercati, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazione, di clienti degli operatori ammessi: il cui collegamento può avvenire nella modalità di “accesso elettronico diretto” oppure in altra modalità; di unità organizzative degli stessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime di sistemi automatici di generazione degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli operatori ammessi; il
collegamento di clienti dell’operatore, nella modalità “accesso elettronico diretto” (DEA), può avvenire per il tramite della struttura tecnologica dell’operatore (cd. accesso diretto al mercato o DMA) oppure direttamente (cd. accesso
sponsorizzato, SA).
Omissis
OPERATORI
Disposizioni generali
Omissis
Linee guida
Sec. 110
110.1
110.2
Procedura di ammissione alle negoziazioni
La richiesta di cui all’articolo 1011 deve essere redatta mediante sottoscrizione e invio a Borsa Italiana della “Richiesta di Servizi” messa a disposizione attraverso il il Portale di Membership di Borsa Italiana, unitamente a copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di controllo ove prevista.
Successivamente alla comunicazione di cui all’articolo 1012, l’operatore è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana con i seguenti dati:
a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;
b) informazioni relative all’offerta del servizio di “accesso elettronico diretto” specificando se avviene attraverso la struttura tecnologica dell’operatore, configurando un DMA, oppure direttamente, configurando un accesso sponsorizzato;
c) dichiarazione dalla quale risulti che prima dell’utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniqualvolta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, l’operatore ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l’ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;
d) informazioni relative alla “negoziazione algoritmica ad alta frequenza”;
e) informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l’indicazione di
eventuali soggetti terzo e/o centro servizi, comprensive dell’ordine di infrastruttura tecnologica e la conferma dell’effettuazione dei test tecnico- funzionali;
f) dichiarazione dalla quale risulti che si è dotato di specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risulti altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell’ambito dei sistemi dell’operatore o nell’ambito delle funzionalità di mercato (kill functionality);
g) in caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione dichiarazione di cui all’articolo 1100, comunicata dall’operatore e dall’intermediario aderente al servizio di liquidazione;
h) nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma la sussistenza dei requisiti di buona reputazione dei soggetti ivi indicati;
i) nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e), dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma che è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su strumenti finanziari;
j) dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società dalla quale risulti che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.
k) per gli operatori che offrono il servizio di “accesso elettronico diretto” a clienti sponsorizzati:
1. richiesta di uno specifico codice di accesso per ciascun cliente sponsorizzato.
2. dichiarazione con la quale l’operatore conferma di aver verificato l’idoneità dei clienti sponsorizzati ai sensi del Regolamento UE 589/2017 e attesta il rispetto da parte del cliente sponsorizzato dei requisiti di partecipazione previsti per gli operatori;
3. richiesta di attivazione delle opportune funzionalità necessarie per sospendere l’accesso del cliente sponsorizzato, per procedere alla cancellazione massiva degli ordini ineseguiti da esso immessi e per monitorare in tempo reale l'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato;
4. per ciascun codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato, elenco degli addetti all’attività di negoziazione autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse riferibili al codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato. Tale elenco deve rispettare i requisiti di cui alla linea guida 160.3;
5. indicazione del nominativo del referente per la funzione di
information technology per l’operatività del cliente sponsorizzato, reperibile durante l’orario di mercato, se differente dal referente per la funzione di information technology
dell’operatore.
110.3 Gli operatori già ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana che intendano richiedere l’adesione al mercato ExtraMOT inoltrano a Borsa Italiana la versione semplificata della “Richiesta di Servizi”. Borsa Italiana, fermo restando quanto previsto dalle linee guida Sec. 100, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 120 e di non richiedere le informazioni già fornite dall’operatore in ragione della partecipazione ad altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione da essa stessa gestiti o gestiti da altre società del London Stock Exchange Group. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011, 1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.
110.4 Nei casi di indisponibilità del il Portale di Membership di Borsa Italiana gli operatori possono trasmettere la documentazione di partecipazione a Borsa Italiana secondo altre modalità di comunicazione previste dalle Condizioni Generali di fornitura dei servizi.
omissis
Condizioni di ammissione e permanenza delle condizioni
omissis
Sec. 120
120.1
120.2
120.3
120.4
Linee guida
Requisiti di partecipazione
L’operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1020 deve attestare che:
a. gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all’attività di negoziazione e siano in possesso di un’adeguata qualificazione professionale;
b. gli addetti all’attività di specialista per gli strumenti finanziari ExtraMOT, oltre ad essere in possesso dei requisiti sopra indicati per i negoziatori, conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell’attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici;
c. è assicurata la presenza di un compliance officer, che deve avere una approfondita conoscenza del presente Regolamento. Al compliance officer sono demandati inoltre i rapporti con l’ufficio di vigilanza delle negoziazioni di Borsa Italiana. L’operatore comunica a Borsa Italiana il nominativo del compliance officer, che deve essere reperibile durante l’orario di mercato. Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l’operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto. Tali comunicazioni sono effettuate utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana;
d. si è dotato in via continuativa di sistemi, procedure e controlli dell’attività di negoziazione tra cui specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini, nonché di procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione che tengano conto delle caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta;
e. si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell’eventuale ricorso a soggetti terzi. L’operatore comunica a Borsa Italiana il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l’orario di mercato Per garantire la continuità della funzione, in caso di sua non reperibilità, l’operatore comunica inoltre, preventivamente o di volta in volta, il nominativo di un sostituto, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il Portale di Membership di Borsa Italiana.
Nello svolgimento dell’attività di negoziazione e delle attività connesse, l’operatore si avvale di sistemi tecnologici idonei all’interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali Borsa Italiana ha rilasciato la certificazione di conformità (cd. conformance test). La certificazione di conformità deve essere svolta prima dell’utilizzo dei sistemi di accesso al mercato e prima di ogni aggiornamento sostanziale di tali sistemi di accesso o del sistema di negoziazione del mercato, con le modalità indicate nel Manuale dei Servizi delle Negoziazioni. La certificazione di conformità deve essere svolta anche per ciascun collegamento diretto di clienti sponsorizzati (cd. accesso sponsorizzato). Per l’effettuazione del conformance test è richiesta la sottoscrizione di specifiche condizioni generali di fornitura del servizio.
Gli addetti alle attività di negoziazione e specialista non possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più operatori ammessi.
L’operatore si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l’esecuzione delle attività di cui alla linea guida Sec. 120.2 nonché di quelle previste
in capo al compliance officer ▇▇▇▇▇▇ resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L’operatore ne deve informare Borsa Italiana.Nell’accordo tra operatore e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che Borsa Italiana, o suoi incaricati, possa svolgere l’attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l’operatore si avvale.
Sec. 130
130.1
130.2
130.3
130.4
130.5
130.6
130.7
130.8
Condizioni per l’affidamento a terzi della gestione dei sistemi telematici
Ai sensi dell’articolo 1020.6 l’operatore può avvalersi di Borsa Italiana o di soggetti terzi per:
a) il collegamento con il mercato;
b) le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing odi facility management).
Il collegamento con il mercato può essere offerto, oltre che da Borsa Italiana stessa, esclusivamente da una società specificatamente accreditata da Borsa Italiana. Borsa Italiana si riserva di non richiedere l’accreditamento dei soggetti già accreditati da London Stock Exchange.
La società che offre il collegamento al mercato può prevedere che la singola connessione sia condivisa tra più operatori, nel rispetto di specifici criteri di segregazione. In tal caso la società che offre il collegamento al mercato è qualificata come Centro Servizi e a tal fine deve avere in essere con una società del gruppo London Stock Exchange apposito contratto che prevede, tra l’altro:
a) la possibilità per Borsa Italiana, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell’adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana;
b) la possibilità per Borsa Italiana di limitare il numero di operatori
ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;
c) l’obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery.
d) la possibilità per il Centro Servizi di offrire anche i servizi di cui alla precedente linea guida 130.1, lettera b).
Borsa Italiana si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui alla linea guida Sec. 130.3 agli operatori che forniscano il collegamento al mercato ad altri operatori del proprio gruppo.
L’operatore deve informare Borsa Italiana della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a Borsa Italiana, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell’attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l’operatore si avvale.
L’operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all’architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.
Dal contratto fra soggetto terzo e operatore deve altresì risultare se il soggetto terzo si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall’operatore, fermo restando nel caso di Centro Servizi che il contenuto dell’affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il Centro Servizi è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Nel caso in cui il soggetto terzo si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per Borsa Italiana di svolgere l’attività di verifica dell’adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il terzo di cui si avvale.
Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato
non può essere demandata a soggetti terzi. omissis
1021
Qualora nello svolgimento delle attività di controllo Borsa Italiana individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l’integrità dei mercati, può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l’adozione:
1021.1
sospensione dalle negoziazioni;
1021.2
imposizione di requisiti specifici in termini di: numero e qualificazione professionale degli addetti alle negoziazioni; procedure e altre forme di controllo dei sistemi di negoziazione e delle Interconnessioni; altre misure rilevanti al fine di assicurare la permanenza dei requisiti di ammissione dell’operatore;
1021.3
limitazione degli accessi al mercato, anche per il tramite di Interconnessioni, ivi inclusa la cessazione dell’accesso di clienti dell’operatore collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato - o segregazione di specifiche attività di negoziazione;
1021.4
Imposizione di limiti operativi di collegamento;
1021.5
Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l’operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all’effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l’interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni.
1021.6
Borsa Italiana può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti richiamati in questo articolo.
1021.7
Dell’adozione dei provvedimenti, Borsa Italiana informa tempestivamente l’operatore.
G
1022
Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle linee guida Sec. 140, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all’atto della presentazione della domanda di ammissione in accordo con gli articoli 1020 e 1050.
omissis
Controllo del rispetto del Regolamento
Attività di verifica e forme di cooperazione
G
1210
Al fine di controllare il rispetto del Regolamento o delle relative linee guida nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, Borsa Italiana può:
1210.1
richiedere agli emittenti e agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l’operatività svolta nei mercati e il rispetto degli obblighi informativi;
1210.2
convocare i rappresentanti degli emittenti e degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
1210.3
al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 1020, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.
1210.4
L’operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche
presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell’articolo 1020.6. | |||
1210.5 | Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative linee guida, Borsa Italiana, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, | ||
determina se, a suo giudizio, una violazione oggettivamente sia stata o non sia | |||
stata compiuta e, in caso affermativo, adotta uno dei provvedimenti di cui all’articolo | |||
C010, previo avvio, quando applicabile, della procedura di cui all’articolo C020. | |||
1212 | Gli operatori sono responsabili nei confronti di Borsa Italiana per i comportamenti | ||
dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negoziatori in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall’operatore | |||
stesso. Gli operatori sono altresì responsabili nei confronti di Borsa Italiana | |||
del rispetto della Direttiva 2014/65/UE, dei Regolamenti UE 600/2014/UE e | |||
596/2014 e del Regolamento di Borsa Italiana da parte dei propri clienti | |||
collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato. | |||
1213 | Borsa Italiana può cooperare, anche scambiando informazioni, con altri mercati regolamentati e con sistemi multilaterali di negoziazione. | ||
C | 1214 | Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato Borsa Italiana | |
acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading | |||
o manipolazione, ne dà immediata comunicazione alla Consob. | |||
Omissis
Trasmissione delle proposte | ||
Trasmissione delle proposte al mercato | ||
G | 1450 | Gli operatori sono responsabili di tutte le interazioni con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento del |
mercato, incluse le proposte di negoziazione inoltrate al mercato anche per il tramite di Interconnessioni, e dei loro effetti. Gli operatori devono dotarsi in via | ||
continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l’immissione di proposte | ||
anomale in termini di prezzo, quantità, controvalore e numero. | ||
1451 | Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e l’utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, gli operatori devono rispettare i limiti | |
tecnici all’immissione delle proposte fissati in via generale da Borsa Italiana nella | ||
Guida ai Parametri. Borsa Italiana può inoltre stabilire ulteriori limiti all’immissione | ||
o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, | ||
ovvero di un numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Borsa Italiana stabilisce detti limiti nonché gli eventuali | ||
corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento. | ||
1452 | Gli operatori non consentono l’Interconnessione al Segmento Professionale ai | |
propri clienti e a unità organizzative diverse da quelle adibite allo svolgimento dell’attività di negoziazione nel Mercato ExtraMOT e di gestione patrimoniale | ||
nonché di controllo delle medesime. | ||
1453 | Gli operatori possono configurare il proprio accesso al mercato utilizzando codici | |
diversi per segregare specifiche attività di negoziazione o per individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione1. A tal fine gli operatori devono | ||
preventivamente prendere contatti con Borsa Italiana. | ||
1454 | Gli operatori che utilizzano algoritmi di negoziazione devono certificare, prima del | |
loro utilizzo e ogni qualvolta intervengano aggiornamenti sostanziali agli stessi, che | ||
gli algoritmi di negoziazione che utilizzano sono stati oggetto di test al fine di evitare | ||
1 La possibilità di individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione è temporaneamente sospesa.
di contribuire o creare condizioni di negoziazione anormali e devono indicare gli ambienti utilizzati per tali test. A tal fine rilasciano a Borsa Italiana apposita dichiarazione secondo quanto indicato nella linea guida 110.2.
1455
Gli operatori, con le modalità indicate nelle linee guida, sono tenuti:
a. a comunicare le informazioni necessarie per consentire l’associazione tra il contenuto delle proposte e le informazioni necessarie ad assicurare a Borsa Italiana la completezza delle registrazioni richieste dal Regolamento n. 2017/580/UE;
b. a dotarsi degli opportuni controlli volti ad assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni immesse nelle proposte di negoziazione e nei sistemi preposti all’associazione delle informazioni secondo quanto indicato alla precedente lettera a);
c. ad avvalersi di uno specifico codice di accesso per individuare l’attività di supporto della liquidità svolta dagli operatori specialisti e dagli operatori market maker Mifid2;
d. a fornire a Borsa Italiana, relativamente ai contratti eseguiti, le informazioni necessarie per adempiere al transaction reporting, nel caso in cui l’obbligo ricada sul mercato.
e. ad avvalersi di uno specifico codice di accesso per
per il proprio cliente.
segregare l’attività svolta dai clienti collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato. Tale codice è assegnato da Borsa Italiana a seguito dell’approvazione della domanda di accesso sponsorizzato da parte dell’operatore
Sec. 145
145.1
145.2
Linee guida
Trasmissione delle proposte al mercato
Gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.
Gli operatori devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di Interconnessioni. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l’altro:
- alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;
- ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l’immissione delle proposte per il tramite di Interconnessioni; tali controlli devono consentire di assicurare l’idoneità e il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di Interconnessioni. Nel caso di “accesso elettronico diretto” che configuri un DMA oppure un accesso sponsorizzato, l’operatore il partecipante è tenuto a dotarsi di procedure che consentano di assicurare che i soggetti a cui può essere garantito tale accesso rispettino i requisiti previsti dall’articolo 22 del Regolamento 2017/589/UE; Qualora l’operatore venga a conoscenza che un cliente collegato al mercato mediante “accesso elettronico diretto” non soddisfi più i requisiti di cui sopra, oltre a sospenderne l’accesso ne dà tempestivamente informazione a Borsa Italiana.
- ai controlli sui quantitativi massimi, sul controvalore massimo e sui prezzi delle proposte immesse; L’operatore non consente al cliente
sponsorizzato di immettere o modificare i parametri che si applicano ai controlli sulle proposte immesse attraverso l’accesso
sponsorizzato.
- ai controlli sull’attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni;
- alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, controvalore, quantità e numero.
145.3 Al fine di assicurare l’adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all’articolo 1450, gli operatori si devono dotare di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l’altro dei seguenti elementi:
a) prezzo dell’ultimo contratto;
b) spread presente sul book
c) limiti di prezzo, di quantità e di controvalore eventualmente specifici per strumento;
d) possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;
e) quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica delle proposta stessa;
f) controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.
145.4 In particolare, gli operatori devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l’immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità, numero e controvalore potrebbero avere effetti sull’ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli operatori si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.
145.5 Con riguardo alle Interconnessioni, gli operatori oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante Interconnessioni, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:
- prevenire l’inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;
- istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte. Con particolare riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso sponsorizzato, l’operatore fornisce altresì specifica formazione ai soggetti inclusi nell’elenco degli addetti autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse, riferibili al codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato.
Con riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso elettronico diretto al mercato gli operatori inoltre valutano se sono necessari ulteriori controlli per un’appropriata gestione delle proposte dei clienti sponsorizzati, prendendo in considerazione la natura e la complessità dell’attività da essi svolta
145.6 Gli operatori assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di Interconnessioni o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di Interconnessioni anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite Interconnessioni. Con riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso sponsorizzato, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l’operatore deve essere in grado, in ogni caso, di gestire la sospensione dell’accesso al mercato del cliente sponsorizzato e la cancellazione massiva degli ordini immessi dallo stesso in caso di sospensione o disconnessione del cliente, di perdita del monitoraggio dell'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato o di disconnessione dal mercato dell'operatore.
145.7 Gli operatori sono tenuti a comunicare per il tramite del Portale di Membership di Borsa Italiana le seguenti informazioni, necessarie per consentire di completare il contenuto delle proposte che Borsa Italiana è tenuta ad archiviare ai sensi del Regolamento n. 2017/580:
a) codice identificativo del cliente;
b) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell’operatore che è responsabile della decisione di investimento;
c) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta.
Gli operatori assicurano che a ciascuno di tali codici (cd. long code) corrisponda, nelle proposte di negoziazione, un unico codice (cd. short code), e viceversa, per tutti i mercati di Borsa Italiana.
La comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) rappresenta conferma che gli algoritmi di negoziazione indicati sono stati preventivamente testati.
145.8 Gli operatori ai quali non si applica il Regolamento 2014/600/UE sono tenuti a comunicare tutte le informazioni aggiuntive e non già comunicate ai sensi della linea guida 145.7, ai fini del corretto adempimento da parte di Borsa Italiana dell’obbligo di cui all’articolo 26, comma 5, del citato Regolamento, con le modalità indicate nel Manuale del transaction reporting di Borsa Italiana.
Omissis
Sistemi tecnologici e negoziazione
Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori
G
1500
Gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana di ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato di cui agli articoli 1020.1 e 1050,
ivi incluse le disfunzioni dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e per l’accesso al mercato dei propri clienti sponsorizzati.
G
1501
Nei casi di cui all’articolo 1500, gli operatori si attengono alle indicazioni ricevute da Borsa Italiana e possono richiedere la cancellazione delle proposte trasmesse al mercato secondo le modalità indicate nelle linee guida.
Sec. 160
160.1
160.2
160.3
160.4
160.5
160.6
Linee guida
Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori
Ai sensi dell’articolo 1500 gli operatori informano tempestivamente Borsa Italiana delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli obblighi previsti dal Regolamento nel caso di operatori specialisti. Gli operatori comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.
Gli operatori devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli operatori possono richiedere a Borsa Italiana la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o di quelle riferibili a specifici codici di accesso.
Gli operatori comunicano per il tramite del Portale di Membership di Borsa Italiana l’elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell’elenco possono essere indicati gli addetti all’attività di negoziazione, il compliance officer di cui alla linea guida Sec. 120.1 oppure altri soggetti che l’operatore ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l’articolo 1212.
Borsa Italiana può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell’elenco di cui alla precedente linea guida Sec. 160.3. Borsa Italiana comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell’elenco solamente ai soggetti indicati nell’elenco stesso o al compliance officer dell’operatore. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.
Gli operatori devono comunicare l’elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 e ogni modifica dello stesso per il tramite del Portale di Membership di Borsa Italiana. Le modifiche dell’elenco saranno efficaci dalla data di decorrenza indicata nel Portale di Membership. Gli operatori che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di accesso possono comunicare l’elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 per ciascun codice di accesso.
In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice identificativo dell’operatore, il codice di accesso per il
quale è richiesta la cancellazione, il nome e numero di telefono dell’addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell’ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale Borsa Italiana procede alla cancellazione è pari a cinque.
160.7 Borsa Italiana dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l’operatore, fermo restando l’applicazione delle procedure di cui alle linee guida Sec. 610 e 620.
Amendments to the MTFs Managed and Organized by Borsa Italiana
ExtraMOT Market AIM Italia Market SeDeX Market ATFund Market
Sponsored Access to the Market
The amendments described in the present Notice will enter into force on 23rd September 2019.
***
Borsa Italiana introduces a new method of direct access to the market to allow market intermediaries to authorise their customers to transmit orders to the market electronically without using the technological infrastructure of the market intermediary (sponsored access).
Borsa Italiana already offers market intermediaries the opportunity to interconnect their customers to the market, providing that the market intermediary has full control over the orders entered by the customers through its technological infrastructure. To this end, various safeguards are in place, which include the market intermediary being equipped with a system of “filters” that prevent the entry of abnormal orders and having the ability to delete the orders entered by the interconnected customers or, if necessary, to limit the ability to enter orders through interconnections, also without the prior consent of the parties operating through interconnections. In any event, it is understood that customer orders are entered with the identification code of the market intermediary and that the responsibility for the orders and the ownership of contracts lies with it.
This mode of connection to the markets is carried out through the transmission of orders from the customers to the market intermediary and from the market intermediary to the market platform. This mode of connection to the market, which in Borsa Italiana’s regulations is defined as “interconnection”, includes, among others, the customer connections that the MiFID2 Directive defines as “Direct Electronic Access” (DEA), and more specifically the “Direct Market Access” (DMA) mode.
In compliance with the regulatory requirements established in Regulation 584/2017, Borsa Italiana has implemented the technological developments that also make it possible to transmit the orders of interconnected customers to the market, without using the technological structure of the market intermediary (“sponsored access” in the MiFID2 Directive).
In light of the various technical and organisational procedures and the specific requirements of MiFID2 regarding sponsored access, it is necessary to specify in the market rules some safeguards both in terms of membership of the market intermediary and in terms of transmission of orders to the market.
In particular, as regards the membership requirements:
a) only members expressly authorised by Borsa Italiana may offer their customers sponsored access to the market;
b) market intermediaries offering sponsored access must request the assignment of a dedicated access code for each sponsored customer, in order to segregate the customer’s activity also for the purpose of deletion of the orders. This code is assigned by Borsa Italiana following the approval of the sponsored access application by the market intermediary for its customer;
c) market intermediaries must confirm they have verified the suitability of the sponsored customers in accordance with Regulation EU 589/2017 and must certify compliance by the sponsored customer with the participation requirements for market intermediaries;
d) require the activation of appropriate features necessary to suspend the sponsored customer’s access, to proceed with the massive cancellation of unexecuted orders entered by the sponsored customer, and to monitor in real time the operation in the sponsored customer’s market;
e) indicate persons authorized to request Borsa Italiana to cancel orders entered and referable to the sponsored customer;
f) indicate the name of the contact person for the information technology function for the operations of the sponsored customer, available during market hours, if different from the contact person for the information technology function of the market intermediary.
Moreover, with regard to the checks on the operations of the sponsored costumer, market intermediaries will have to:
a) apply appropriate controls on the flow of orders placed by the sponsored customer, using parameters that cannot be set and modified by the sponsored customer;
b) require Borsa Italiana the activation of the necessary functions so that in case of disconnection from the market of the intermediary, as well as in the event of unviability for any reason of monitoring systems of the sponsored costumer, the sponsored customer interconnection is suspended;
c) arrange the necessary procedures in order to manage, in any case, the suspension of the sponsored customer’s access to the market and the massive cancellation of orders entered by the sponsored customer, in the event of suspension or disconnection of the customer, loss of monitoring of the sponsored customer’s market operation or disconnection from the market of the intermediary;
d) notify Borsa Italiana of any technical malfunction of the trading systems of the sponsored customers. This must be done in the same way as for cases of malfunctioning of the market intermediary’s own systems and in order to enable efficient monitoring of the operation of the market by Borsa Italiana.
e) require for each direct interconnection of sponsored costumer the appropriate compliance certification.
If, in carrying out its checks, Borsa Italiana identifies situations or conduct that may involve risks to the integrity of the market, Borsa Italiana may terminate the access of the sponsored customers of the market intermediary.
It is confirmed that Borsa Italiana, in accordance with Article 6013, of the MTFs Rules, may cancel unexecuted orders entered by a sponsored customer.
It is understood that market intermediaries offering the service of market access through sponsored access are responsible for compliance by their customers with the Directive 2014/65/EU and the Regulations 600/2014/EU and 596/2014 of the European Parliament and the Council, as well as the Borsa Italiana Rules.
The updated texts of the MTFs Rules will be published on Borsa Italiana’s website (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇).
The changes to the MTFs Rules are shown below.
EXTRAMOT/AIM Italia/SeDeX/ATFund Rules
Glossary
Interconnection The linking to markets, via market intermediaries, of Customers of market intermediaries, the connection of which may take place in “direct electronic access” mode or in another mode; or organizational units of market intermediaries other than units assigned to the activities of trading in the markets and settlement and the control thereof; and computer-based systems for the automatic generation of orders even if they are installed in an organisational unit of a market intermediary. The connection of customers of the market intermediary, in “direct electronic access” mode (DEA), can take place through the technical structure of the market intermediary (Direct Market Access or DMA) or directly (Sponsored Access or SA).
Omissis
MEMBERSHIP
General provisions
omissis
Sec. 110
110.1
110.2
Guidance to Rule
Procedure for admission to trading
Requests referred to in rule 1011 must be made by signing and sending to Borsa Italiana the “Request for Services” available via Borsa Italiana’s Member Portal, together with a copy of the authorisation issued by the competent Authority, if any.
Subsequent to the notification referred to in rule 1012, market intermediaries are required to complete the participation documentation, using the forms and functions available via Borsa Italiana’s Membership Portal with the following data:
a) information concerning the participation requirements;
b) information concerning the offer of the “direct electronic access” service specifying whether it takes place through the technical structure of the market intermediary through a DMA or directly through a sponsored access;
c) declaration showing that before use of each trading algorithm, and whenever a substantial update is made to each of them, the operator has run tests as appropriate to avoid creating abnormal trading conditions and indicates the environment in which the tests of these algorithms were run;
d) information about “high frequency algorithmic trading”;
e) information concerning the systems for accessing the market, including the identification of any third parties and/or Service Providers including the order for technological infrastructure and the confirmation of the execution of technical-functional tests;
f) declaration showing that specific procedures for use of the order cancellation function have been implemented, and which also shows whether the technical procedures for cancelling orders are available on the intermediary’s systems or in the market functions (kill functionality);
g) in the case of indirect participation in the settlement service, a declaration referred to in rule 1100 communicated by the market intermediary and the intermediary participating in the settlement service;
h) in the case referred to in guidance Sec. 100.1(e), a declaration of the legal representative or by a duly authorised person of the company that confirms the compliance with the for the good reputation of the parties indicated therein;
i) in the case referred to in guidance Sec. 100.1 (e), declaration of the legal representative or by a duly authorised person of the company that confirms that the internal audit function has been assigned to conduct periodic audits on the trading of financial instruments;
j) a declaration of the legal representative or by a duly authorised person of the company containing a statement of the adequacy of the financial resources to ensure the business continuity of the trading service and which are not less than 50.000 euros.
k) for the market intermediaries that offer the “direct electronic access” service to sponsored customers:
1. request for a specific access code for each sponsored customer;
2. the declaration by the intermediary confirming that it has verified the suitability of the sponsored customers in accordance with Regulation EU 589/2017 and certifying that the sponsored customer complies with the participation requirements for market intermediaries;
3. the request of activation of appropriate features necessary to suspend the sponsored customer’s access, to proceed with the massive cancellation of unexecuted orders entered by the sponsored customer, and to monitor in real time the operation in the sponsored customer’s market.
4. for each access code given to the sponsored customer, a specific list of the trading staff authorised to request the deletion of the orders entered, referring to the access code given to the sponsored customer. This list must comply with the requirements of Guidance 160.3.
5. the indication of the name of the contact person for the information technology function for the operations of the sponsored customer, available during market hours, if different from the contact person for the information technology function of the market intermediary.
110.3 Intermediaries already admitted to trading on a regulated market or a Multilateral Trading Facilities managed by Borsa Italiana that intend to request to participate in the ExtraMOT market shall send Borsa Italiana the simplified version of the “Request for Services”. Without prejudice to guidance Sec. 100, Borsa Italiana reserves the right to consider fulfilled membership requirements referred to in guidance Sec. 120 and not to require the documentation already provided by the intermediary in connection with its participation in other regulated markets or Multilateral Trading Facilities that it manages or that are operated by the London Stock Exchange Group. The procedure referred to in rules 1011, 1012 and 1013 shall apply insofar as it is compatible.
110.4 If Borsa Italiana’s Member Portal is unavailable, intermediaries may transmit the participation documentation to Borsa Italiana using one of the other means of communication specified in the General Conditions for the supply of services.
omissis
Condition for admission and continued eligibility
omissis
Sec. 120
120.1
Guidance to Rule Requirements for participation
For the purpose of complying with the conditions referred to in rule 1020, market
intermediaries must attest that:
a. their trading staff know the rules and operating procedures of the market and the technical instruments for trading and have adequate professional qualifications;
b. persons acting as specialists for ExtraMOT financial instruments, in addition to satisfy the requirements specified above for traders, must know the rules governing and the manner of performing the activity of specialists and the related technical instruments;
c. they have ensured the presence of a compliance officer who must have a good knowledge of the of these Rules. The compliance officer shall also be entrusted with relations with Borsa Italiana’s trading supervision office.
Intermediaries shall send Borsa Italiana the name of a compliance officer, who must be on call during trading hours. To ensure the continuity of the function in the absence of the compliance officer, intermediaries shall send, in advance or on a case-by-case basis, the name of a deputy using the forms and functionalities available on Borsa Italiana’s Member Portal.
d. they have systems, procedures and controls for trading activity including specific procedures for use of the order cancellation function clearing and guarantee and settlement procedures that reflect the characteristics of the firm and activity performed;
e. they have an internal IT unit that is adequate in terms of number, experience and specialisation of the staff to guarantee the continuous and prompt functioning of the trading and settlement systems used, taking into account the degree of automation of their internal procedures and any recourse made to outsourcing, and shall send Borsa Italiana the name of an IT contact person, who must be on call during trading hours. To ensure the continuity of the function in the absence of the IT contact person, intermediaries shall send, in advance or on a case-by-case basis, the name of a deputy using the forms and functionalities available on Borsa Italiana’s.
120.2 When carrying on the trading activity and associated activities, the market intermediary shall avail itself of technological systems which are adequate for the interaction with the electronic data processing and telecommunication support systems of the market, for which Borsa Italiana has issued the conformance certification (so called conformance test). The conformance certification must be completed before the market access systems are used and before any substantial updating of such access systems or of the market trading system in accordance with the manner indicated in the Trading Service Manual. The conformance certification must also be completed for each direct connection of sponsored costumers (the so called sponsored access). For the execution of the conformance test the subscription of specific general conditions for the supply of services is requested.
120.3 Traders and specialists may not perform their activities for more than one market
intermediary.
120.4 Market intermediaries may use a third party and/or a group company to perform the activities referred to in guidance 120.2 and those of the compliance officer provided they remain fully responsible for compliance with all the obligations of the Rules and control and coordinate the activities performed by the persons referred to in the preceding guidance. Market intermediaries must inform Borsa Italiana accordingly. The agreement between the intermediary and the third party/group company must provide for the possibility of Borsa Italiana, or its appointees, verifying compliance with the requirements laid down in the Rules directly on the premises of the third party and/or the group company the market intermediary uses.
Sec. 130
130.1
130.2
130.3
130.4
130.5
130.6
130.7
130.8
Conditions for outsourcing technological systems
Pursuant to Rule 1020.6, intermediaries may use Borsa Italiana or third parties:
a) for connection to the market;
b) for the other functions related to the management of technological systems other than connection to the market (e.g. housing and facility management).
Connection to the market may be provided by Borsa Italiana itself or exclusively by a company, specifically accredited by Borsa Italiana. Borsa Italiana reserves to not require the accreditation of the subjects that are already accredited by the London Stock Exchange.
The company offering the connection to the market may provide that the single connection is shared among many intermediaries, in the respect of specific segregation criteria. In such case, the company offering the connection to the market is known as a Service Provider and shall have a contract for the purpose with a company belonging to the London Stock Exchange group, which shall, among other things:
a) provide for Borsa Italiana or its appointees to be able to check the adequacy of the technological systems with respect to the services provided and their compatibility with Borsa Italiana’s ICT structures;
b) provide for Borsa Italiana to be able to limit the number of intermediaries
that a Service Provider may connect to the market;
c) require the Service Provider to have back-up and disaster recovery procedures in place.
d) the possibility for the Service Provider to offer also the services referred to in the preceding guidance 130.1 letter b).
Borsa Italiana may refrain from requiring the Service Provider contract referred to in Sec.130.3 to be signed by intermediaries that provide the connection to the market to other intermediaries belonging to its group.
Market intermediaries must inform Borsa Italiana of the execution with third parties, including Service Providers. Such contracts must contain a clause permitting Borsa Italiana or its appointees to verify compliance with the technological requirements established in these rules, inter alia on the premises of the third party used by the market intermediary.
Market intermediaries must also keep adequate documentation on their premises regarding the architecture, functionalities, operating procedures, service levels, controls and contractual guarantees for the activities entrusted to third parties, including Service Providers.
The contracts between the third parties and market intermediaries must indicate whether in turn the third party subcontracts some of the services outsourced by the market intermediary. For the Service Provider, in no case may such subcontracting jeopardise the primary role that the Group or Authorised Service Provider is required to play in providing the agreed services. If the third party uses in turn subcontractors, provision must be made for Borsa Italiana to verify the adequacy of the technological infrastructure on the latter’s premises.
The supervision and control of orders sent to the market may not be delegated to third parties.
omissis
1021
If in the performance of its surveillance activity Borsa Italiana finds situations or conduct likely to entail risks for the integrity of the market, it may apply one or more of the following measures against the market intermediaries in question, until the reasons for their application cease to exist::
1021.1
suspension from trading;
1021.2 | imposition of specific requirements relating to: the number and professional qualifications of trading staff; trading system and interconnection procedures and controls; and any other matters relevant to ensuring the continued satisfaction of market intermediaries’ admission requirements; | |||
1021.3 | restrict access to the market, including access via interconnections, including termination of access for customers of the market intermediary directly | |||
connected to the market through sponsored or segregation of specific trading | ||||
activities; | ||||
1021.4 | imposition of limits on operations or interconnections; | |||
1021.5 | Where a measure of suspension from trading is adopted, from the time such measure takes effect the market intermediary to which it is applied shall only be | |||
permitted, under the surveillance of Borsa Italiana, to close out any positions still | ||||
open and carry out any related transactions that are necessary to protect | ||||
customers’ interests, from the moment in which starts the suspension. | ||||
1021.6 | Borsa Italiana may modify or revoke the measures referred to in this rule at any | |||
time. | ||||
1021.7 | Borsa Italiana shall promptly inform the market intermediary concerned of the | |||
adoption of the measures. | ||||
G | 1022 | Market intermediaries shall notify, in the manner and within the time limits | ||
specified in the guidance Sec. 140, every variation with respect to the operating | ||||
conditions referred to in the information provided at the time of submission of the | ||||
application for admission, according to rules 1020 and 1050. | ||||
omissis | ||||
Compliance and enforcement | ||||
Verification activity and co-operation | ||||
G | 1210 | For the purpose of verifying compliance with these rules and the accompanying | ||
guidance and, more generally, in order to ensure the performance of its functions of organising and managing the market, Borsa Italiana may | ||||
1210.1 | request issuers and market intermediaries to provide all the necessary information | |||
and documents concerning transactions carried out on the market; | ||||
1210.2 | convoke the representatives of issuers and market intermediaries to clarify | |||
specific conduct or situations; | ||||
1210.3 | exclusively for the purpose of verifying compliance with the requirements of rule 1020, carry out examinations on the premises of market intermediaries. | |||
1210.4 | Market intermediaries must guarantee that Borsa Italiana can carry out | |||
examinations on the premises of third parties entrusted with the management of | ||||
technological systems under rule 1020.6. | ||||
1210.5 | Where evidence is found of presumed violations of these Rules or the accompanying guidance, Borsa Italiana, after acquiring appropriate substantiating | |||
elements, decides whether, in its opinion, a violation has been or has not been | ||||
objectively completed and, if so, it adopts any of the measures referred to in Article | ||||
C010, after it started the procedure referred to in Article C020, when applicable. | ||||
1212 | Market intermediaries shall be liable vis-à-vis Borsa Italiana for the conduct of | |||
their employees and collaborators. Conduct by traders that violates these rules shall be considered as the conduct of the intermediary. Market intermediaries are also | ||||
responsible to Borsa Italiana for compliance by their customers connected | ||||
directly to the market through sponsored access with the Directive | ||||
2014/65/EU and the Regulations 600/2014/EU and 596/2014, as well as the Borsa Italiana Rules.
1213
Borsa Italiana may co-operate, also by the sharing of information, with other
regulated markets and Multilateral Trading Facilities.
C
1214
Where in the course of market surveillance Borsa Italiana acquires evidence suggesting that acts of insider trading or market manipulation may have been committed, it shall immediately report such evidence to Consob.
omissis
Order entry | ||
Transmission of orders to the market | ||
G | 1450 | Market intermediaries shall be liable for all interactions with the electronic data processing and telecommunication support systems adopted by Borsa Italiana for |
the operation of the market, including trading orders sent to the market and those sent via Interconnections, and their effects. Market intermediaries must equip | ||
themselves on a continuous basis with systems, procedures and controls to prevent | ||
the entry of orders that are anomalous in terms of price, quantity, countervalue or | ||
number. | ||
1451 | In order to ensure the smooth technical functioning and efficient use of the electronic trading support system, market intermediaries must observe the | |
technical limits for order entry established on a general basis by Borsa Italiana in | ||
the Guide to the Parameters. Borsa Italiana may also establish further limits on | ||
the entry and modification of orders in terms of daily frequency, total daily number or ratio of orders to contract concluded. Borsa Italiana shall establish such limits | ||
and any fees payable by intermediaries where they are exceeded. | ||
1452 | Market Intermediary may not allow interconnection to the Professional Segment for its clients and for organizational units other than those authorized to | |
engage in trading on the ExtraMOT market, asset management and the control | ||
thereof. | ||
1453 | Market intermediaries can request to use more than one code to segregate | |
specific trading activities or to segregate different participations in the settlement system 2. For this purpose market intermediaries must take previous contact with | ||
Borsa Italiana. | ||
1454 | Intermediaries using trading algorithms must certify, before using them and any time | |
these have undergone substantial changes, that the trading algorithms used were | ||
tested, to avoid contributing to or creating disorderly trading conditions, and must | ||
indicate the environments used for these tests. To this purpose, they issue to Borsa | ||
Italiana a special statement according to the guidelines Sec. 110.2. | ||
1455 | Following the procedures indicated in the guidelines, intermediaries must: | |
a. transmit the information needed to allow the association between the content of the orders and the information needed to guarantee to Borsa Italiana the completeness of records requested by Regulation 2017/580/EU; b. acquire the appropriate controls to ensure the correctness and completeness of the information entered in the orders and in the | ||
2 The possibility to segregate different participations in the settlement system is temporarily suspended.
systems used to associate the information, according to letter a) above;
c. make use of a specific access code to identify the activities to support of the liquidity carried out by specialists and Mifid2 Market Makers;
d. provide Borsa Italiana with the information on executed contracts needed to comply with transaction reporting obligations, if such obligations pertain to the market;
e. use a specific access code to segregate the activities carried out by customers directly connected to the market through sponsored access. This code is assigned by Borsa Italiana following the approval of the sponsored access application by the market intermediary for its customer.
Sec. 145
145.1
145.2
145.3
Guidance to Rule:
Transmission of orders to the market
Market intermediaries are required to fulfil the participation requirements and shall be liable for the orders sent to the market.
Market intermediaries must organise themselves in order to be able to control orders entered, including those entered via interconnections. To this end, attention must be paid to:
- the professional qualifications of the persons assigned to trading;
- the controls on access to systems that permit the entry of orders via interconnections; such controls must make it possible to ensure the fitness and recognition of the persons who operate via interconnections and the access controls of the order enter via interconnections; In the case of “direct electronic access”, which consists of a DMA or a sponsored access, the market intermediary the participant has to implement procedures enabling it to ensure that the persons who may be guaranteed that access comply with the requirements of Article 22 of Regulation 2017/589/EU; If the market intermediary becomes aware that a customer connected to the market trough “direct electronic access” does not longer meet the above requirements, it shall suspend the access and promptly notify Borsa Italiana;
- the controls on the maximum quantities, on the maximum countervalue and prices of orders entered; The sponsored customer is not allowed to set or modify the parameters that apply to the checks on orders entered through the sponsored access mode;
- the controls on the overall trading activity carried out by the different persons who operate via interconnections;
- the frequency according to which persons who operate via interconnections enter order which have overridden controls and systems alert in terms of price, size, countervalue or number.
In order to ensure the adequacy of the systems referred to in rule 1450, market intermediaries must equip themselves with controls and automatic alarm systems, taking into account the following elements:
a) the price of the last contract;
b) spread present on the book 3
c) price, quantity and countervalue limits, possibly by instrument;
d) possible price impact caused by the order entered;
e) minimum order quantity, taking into account the economic significance of the order;
f) controls on limit orders in the auction phase, so as to prevent the enter of limit orders at a price that differ substantially from the prevailing market conditions. .
3 As established in Notice 16169 of 12 September 2008, the entry into force will be announced in a subsequent Notice
145.4 In particular, market intermediaries must equip themselves with controls and automatic alarm systems that prevent the entry of anomalous orders, whose price, size number or countervalue could affect the orderly functioning of the market. To this end market intermediaries shall take account of the nature of their activity. In addition the procedures and controls must be adequate to permit the correct entry of orders and the handling of any alarms.
145.5 As for interconnections, in addition to providing the persons who send orders via interconnections with appropriate professional support, market intermediaries shall equip themselves with controls and monitoring systems in order to:
- prevent the entry of orders that exceed the maximum variation thresholds;
- instruct such persons regarding the manner of entering orders. With particular regard to the Interconnections providing a sponsored access, the market intermediary also provides specific training to the subjects included in the list of authorized subject to request the cancellation of the orders submitted, referable to the access code dedicated to the sponsored customer.
145.6
145.7
145.8
With regard to the Interconnections providing direct electronic access to the market, market intermediaries shall also assess whether additional checks are necessary for the appropriate management of the orders of the sponsored customers, taking into account the nature and complexity of the activity carried out by them.
Market intermediaries shall ensure that they can delete orders entered via interconnections or, if necessary, restrict the possibility to enter orders via interconnections with or without the prior consent of the subject who entered the order via interconnections. Notwithstanding the provisions of the paragraphs above, with regard to the Interconnections that require a sponsored access, the market intermediary must be able, in any case, to manage the suspension of the access to the sponsored customer’s market and the massive cancellation of orders entered by the sponsored customer, in the event of suspension or disconnection of the customer, loss of the monitoring of the sponsored costumer’s market operation or disconnection from the market of the intermediary.
Intermediaries have to report the following information via the Member Portal of Borsa Italiana. This information is necessary to complete the content of orders which Borsa Italiana is required to file pursuant to Regulation No. 2017/580:
a) client identification code
b) code used to identify the person or algorithm used internally by the intermediary responsible for the investment decision;
c) code used to identify the person or algorithm that is responsible for execution of the order.
The intermediaries shall ensure that each these codes (long-code) corresponds, in the trading orders, to a single code (short code), and vice versa, for all Borsa Italiana markets.
The communication of the information indicated at sub-indents b) and c) constitute confirmation that the indicated trading algorithms have been tested in advance.
The intermediaries that are not subject to Regulation (EU) 2014/600 must report all the additional information that has not already been reported pursuant to guidelines 145.7, so that Borsa Italiana may properly discharge its obligation pursuant to Article 26(5) of that Regulation, in accordance with the terms and conditions indicated in the Manual of transaction reporting of Borsa Italiana.
Systems and trading
Technical breakdowns of market intermediaries’ systems
G
1500
Market intermediaries shall promptly inform Borsa Italiana of any technical breakdowns of the systems they use for trading or of those for accessing the market referred to in rule 1020.1 and rule 1050, including the malfunctions of the technological systems used for trading and for the access to the market of its sponsored customers.
G
1501
In the cases referred to rule 1500 market intermediaries shall follow any instructions received from Borsa Italiana and may request, in the manner laid down in the guidance to this rule, the deletion of orders sent to the market..
Sec. 160
160.1
160.2
160.3
160.4
160.5
160.6
160.7
Guidance to Rule
Technical breakdowns in market intermediaries’ systems
For the purpose of rule 1500, market intermediaries shall promptly inform Borsa Italiana of technical breakdowns in the technological systems they use for trading and their systems for accessing market, in particular if they intend to request the deletion of orders entered or suspension or reduction of the obligations in these rules in case of specialists. Market intermediaries shall also notify Borsa Italiana of the subsequent reactivation of their systems.
Market intermediaries must be able to delete orders they enter. In the event that this is impossible, they may request Borsa Italiana to delete orders on their behalf either all the orders entered and orders associated with specific access code.
Market intermediaries shall send Borsa Italiana, via the Member Portal of Borsa Italiana, the list of persons who may request the deletion of orders. The list may include traders, the compliance officer referred to in Guidance to Rule Sec. 120.1 and other persons deemed by the market intermediary to possess adequate professional qualifications and subject to Rule 1212.
Borsa Italiana may delete orders only at the request of persons assigned to trading and included on the list referred to in the previous guidance. Borsa Italiana shall notify the names of the persons on the list only to the persons indicated in the list or to the compliance officer of the intermediary. Requests for the deletion of orders made by persons not included in the list will not be carried out.
Market intermediaries must notify the list referred to in Sec. 160.3 and every change to the list itself, through Borsa Italiana Member Portal. Changes to the list will be effective from the effective date indicted in the Member Portal. Market intermediaries that configure their access to the market using more than one access code may send the list referred to in Sec. 160.3 for each access code.
When requests are made for the deletion of orders, the following information must be given in addition to the market intermediary’s name and identification code, the access code for which the cancellation request has been entered the name and telephone number of the person requesting the deletion, and the reason for the request. For the deletion of individual orders, it is also necessary to specify the number of the order or the name of the instrument, the sign of the order, and its price, quantity and time of entry. When the request concerns individual orders, the maximum number of orders that Borsa Italiana will delete is five.
Borsa Italiana shall promptly carry out deletions of orders for which the request complies with what is set out above. If the orders in question have given rise to the conclusion of contracts, such contracts shall be binding on the market intermediary, without prejudice to the application of the procedures referred to in guidance Sec. 610 and guidance Sec. 620.
