Delibera del Direttore Generale n. 290 del 06-05-2021
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 290 del 06-05-2021
Proposta n. 536 del 2021
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE DA STIPULARE CON LA FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO XXXX XXXXX ONLUS E CON LA FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS PER GARANTIRE L’ACCOGLIENZA DI PAZIENTI PEDIATRICI, IN CURA PRESSO L’OSPEDALE PEDIATRICO E DELLE LORO FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI INDIGENZA.
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 290 firmata digitalmente il 06-05-2021
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Convenzioni con soggetti privati |
Contenuto | APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE DA STIPULARE CON LA FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO XXXX XXXXX ONLUS E CON LA FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS PER GARANTIRE L’ACCOGLIENZA DI PAZIENTI PEDIATRICI, IN CURA PRESSO L’OSPEDALE PEDIATRICO E DELLE LORO FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI INDIGENZA. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICA AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 6 | Schema di accordo di collaborazione |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana
n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
Su proposta del Responsabile della S.O.C Affari Generali e Sviluppo, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso che:
- l’A.O.U. Xxxxx, è una struttura sanitaria di eccellenza in continua espansione, rappresentando oggi un centro di riferimento nazionale per la cura, la ricerca e la didattica in ambito pediatrico in grado di assicurare prestazioni di alto livello qualitativo dedicando nel contempo particolare cura all’accoglienza dei bambini e dei loro familiari;
- l’AOU Meyer, anche in forza del ruolo riconosciuto dalla Regione Toscana di Coordinatore della Rete Pediatrica regionale, ai sensi della L.R. n. 84/2015 e della deliberazione G.R. n. 707 del 19.07.2016, congiuntamente con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx, ha da tempo istituito una rete di accoglienza per garantire l’ospitalità dei pazienti in età pediatrica, che necessitano di continui controlli periodici nell’ambito del percorso clinico di cura presso l’AOU Meyer, ed alle loro famiglie, stipulando, negli anni, accordi convenzionali con Enti disposti a mettere a disposizione strutture di accoglienza, con differenti organizzazioni (strutture comunitarie e appartamenti);
- l’AOU Xxxxx ha pertanto interesse ad agevolare, sia sotto il profilo logistico che economico, la sistemazione alloggiativa dei familiari e dei pazienti (lungodegenti o con accesso in Day Hospital) provenienti da fuori Regione o residenti in Regione Toscana con particolari necessità sanitarie;
- la Fondazione Meyer, secondo il proprio statuto, si propone di svolgere opera di supporto e di sostegno istituzionale di AOU Meyer, in particolare attività di supporto all’impegno di quest’ultima per migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’assistenza dei bambini in cura e delle loro famiglie;
- la Fondazione Meyer si è fatta carico, nel corso degli anni, di sostenere la spesa inerente le attività di accoglienza, nell’interesse dell’AOU Meyer, già provvedendo direttamente nel
periodo 2011-2014 a rendere disponibili spazi organizzati in accoglienza e sottoscrivendo appositi atti convenzionali;
- la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus è l’organismo che si propone di provvedere alla promozione, al sostegno ed alla gestione di iniziative e servizi a carattere caritativo- assistenziale, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, prestando servizi a favore di persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali o familiari;
- la Fondazione Solidarietà Caritas da diversi anni ha aderito, viste le finalità di cui sopra, alla Rete di Ospitalità organizzata presso l’AOU Xxxxx, mettendo a disposizione dei familiari dei bambini lungodegenti ricoverati presso questa Azienda strutture situate in Firenze, senza che i relativi costi (spese di locazione e di utenze) gravassero sui nuclei familiari ospitati;
Ricordato che:
- nel 2017 è stata stipulata con l’Associazione Solidarietà Caritas Onlus (denominazione modificata in Fondazione a decorrere dal 01.01.2019) una convenzione di durata annuale, rinnovabile, approvata con deliberazione n. 17 del 18.01.2017, per l’attività di accoglienza di familiari di pazienti in dimissione protetta, non residenti, e di pazienti che si recano a Firenze per effettuare controlli periodici presso la struttura “Casa Xxxxxxx” posta in Firenze, via Xxxxxx xx Xxxxxxx n. 20;
- che il rapporto convenzionale proseguito negli anni è giunto a scadenza il 31.12.2020;
Considerato che, alla luce della nuova disciplina afferente il Terzo Settore introdotta dal D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106" e per il perseguimento dei propri fini statutari, l’AOU Meyer e la Fondazione Xxxxx intendono attivare un apposito accordo di collaborazione con la Fondazione Solidarietà Caritas per favorire l’accoglienza dei bambini in cura presso questa Azienda, e delle loro famiglie che versano in situazioni di indigenza, per i rispettivi ambiti e competenze, e secondo necessità e criteri individuati da questa Azienda ed accettati dalla stessa Fondazione Caritas;
Dato atto che, a seguito di intese intercorse tra le parti è stato predisposto lo schema di accordo di collaborazione da stipulare con la Fondazione Meyer e la Fondazione Solidarietà Caritas diretto a regolamentare l’apporto di ciascuna parte firmataria per garantire l’attività di accoglienza di nuclei familiari di pazienti pediatrici in cura presso le strutture all’AOU Meyer presso la struttura “Casa Xxxxxxx” gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas con validità per l’anno 2021, rinnovabile, allegato A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;
Evidenziato che, nell’ambito dell’accordo di collaborazione di cui trattasi, l’AOU Meyer fornirà il proprio contributo mediante l’attività del Servizio Sociale che si farà carico di coordinare l’attività di ospitalità dei pazienti e delle loro famiglie, garantendo l’accesso a “Casa Xxxxxxx” messa a disposizione dalla Fondazione Solidarietà Caritas in base alle prescrizioni del personale medico e alla disponibilità della struttura;
Rilevata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di consentire in tempi brevi la formalizzazione dell’accordo di collaborazione tenuto conto della decorrenza dello stesso, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Di approvare lo schema di accordo di collaborazione da stipulare con la Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Xxxx Xxxxx e con la Fondazione Solidarietà Caritas Onlus per garantire l’accoglienza di pazienti pediatrici in cura presso le strutture all’AOU Xxxxx e delle loro famiglie che versano in situazioni di indigenza presso la struttura “Casa Xxxxxxx”, con validità per l’anno 2021, rinnovabile, allegato A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che, nell’ambito dell’accordo di collaborazione di cui trattasi, l’AOU Xxxxx fornirà il proprio contributo mediante l’attività del Servizio Sociale che si farà carico di coordinare l’attività di ospitalità dei pazienti e delle loro famiglie, garantendo l’accesso a “Casa Xxxxxxx” in base alle prescrizioni del personale medico e alla disponibilità della struttura.
3) Di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta alcun onere gravante sul Bilancio aziendale.
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, per le motivazioni di cui in premessa.
5) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) (Dr. Xxxx Xxxxx)
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER GARANTIRE L’ACCOGLIENZA DEI PAZIENTI IN ETA’ PEDIATRICA, IN CURA PRESSO L’AOU MEYER, E DELLE LORO FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI INDIGENZA
TRA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX (più avanti denominata “AOU Xxxxx”), con sede legale a Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 (C.F./P.I. 02175680483), nella persona del Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’A.O.U. Xxxxx
E
FONDAZIONE dell’OSPEDALE PEDIATRICO XXXX XXXXX E.T.S. (di seguito denominata anche “Fondazione Xxxxx”), con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, 00, C.F. 94080470480, nella persona del suo Presidente, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato presso la sede legale della Fondazione
E
FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS onlus, (di seguito denominata anche Caritas), con sede legale in Xxxxxxx, xxx xx Xxxxx 0, X.X. 00000000000, X. XXX 00000000000, nella persona del suo Presidente, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato presso la sede legale della Fondazione
Premesso che:
- l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx è una struttura sanitaria di eccellenza in continua espansione, rappresentando oggi un centro di riferimento nazionale per la cura, la ricerca e la didattica in ambito pediatrico;
- l’art. 33 bis della L.R.T. n° 40/2005 individua l’A.O.U. Xxxxx quale punto di riferimento per le funzioni di riorganizzazione e coordinamento operativo della rete pediatrica regionale nonchè di raccordo con la programmazione di area vasta per l’applicazione di percorsi assistenziali definiti e per la promozione della qualità e dell’appropriatezza delle cure in ambito pediatrico;
- l’AOU Meyer, anche in forza del ruolo riconosciuto dalla Regione Toscana di Coordinatore della Rete Pediatrica regionale, ai sensi della L.R. n. 84/2015 e della deliberazione G.R. n. 707 del 19.07.2016, ha da tempo istituito una rete di accoglienza per garantire l’ospitalità dei pazienti in età pediatrica, che necessita di continui controlli periodici nell’ambito del percorso clinico di cura presso l’AOU Meyer, ed alle loro famiglie;
- la Fondazione Xxxxx, secondo il proprio statuto, si propone di svolgere opera di supporto e di sostegno istituzionale di AOU Meyer, in particolare attività di supporto all’impegno di quest’ultima per migliorare la qualità dell’accoglienza e dell’assistenza dei bambini in cura e delle loro famiglie;
- la Fondazione Meyer si è fatta carico, nel corso degli anni, di sostenere la spesa inerente le attività di accoglienza, nell’interesse dell’AOU Meyer, già provvedendo direttamente nel periodo 2011-2014 a rendere disponibili spazi organizzati in accoglienza e sottoscrivendo appositi atti convenzionali;
- la Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS è l’organismo che si propone di provvedere alla promozione, al sostegno ed alla gestione di iniziative e servizi a carattere caritativo-assistenziale, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, prestando servizi a favore di persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali o familiari;
- la Fondazione Solidarietà Caritas, ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, ha la facoltà di “istituire e gestire direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, case famiglia e centri di accoglienza, diurna, notturna ed estiva per l’ospitalità di persone in condizioni
di povertà, disagio sociale e di i minori” e di “istituire e gestire: (i) centri diurni per l’accoglienza di persone che necessitano di continuità assistenziale in ambito sanitario e di sostegno nei percorsi di terapia; (ii) strutture per l’accoglienza temporanea di persone autosufficienti, ma con problemi di salute fìsica e psichica ed in condizioni di disagio sociale; (iii) strutture per il ricovero e l’accoglienza di persone affette da gravi patologie fìsiche e psichiche oppure da dipendenze - es. alcool, loro famiglie nei periodi di ricovero o di terapia presso le strutture ospedaliere della regione”;
- secondo le intese intercorse, l’AOU Meyer e la Fondazione Meyer, stante la nuova disciplina afferente il Xxxxx Xxxxxxx e per il perseguimento dei propri fini statutari, intendono sottoscrivere il presente accordo di collaborazione con la Fondazione Caritas perché quest’ultima renda servizi alla Fondazione Xxxxx secondo necessità e criteri individuati da AOU Meyer ed accettati dalla stessa Fondazione Solidarietà Caritas, come meglio nel prosieguo;
- le parti intendono collaborare per i rispettivi ambiti e competenze per favorire l’accoglienza ai bambini ed alle loro famiglie che versano in situazione di indigenza, assicurando la continuità assistenziale a cura dell’AOU Meyer;
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Il presente accordo di collaborazione ha per oggetto l’apporto di ogni soggetto coinvolto per garantire l’accoglienza di pazienti pediatrici – in cura presso le strutture dell’ospedale pediatrico. In particolare, le famiglie che verranno accolte presso la Casa di accoglienza Xxxxxxx, posta in Firenze in Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx, 00, gestita da Fondazione Solidarietà Caritas, potranno usufruire di una rete integrata di risorse messe a disposizione dalla stessa Fondazione in grado di dare unitaria risposta alle esigenze assistenziali delle famiglie bisognose. Si precisa che la Casa di Accoglienza non è una residenza sanitaria ma solo una struttura ricettiva. Pertanto la Fondazione Solidarietà Caritas non risponde delle cure o delle terapie riguardanti gli ospiti che devono essere seguite direttamente dagli stessi e/o dai loro accompagnatori.
Art. 2 Impegni delle parti
Le parti convengono che la Fondazione Solidarietà Caritas metta a disposizione della rete di accoglienza istituita dall’AOU Meyer, congiuntamente con la Fondazione Meyer, gratuitamente a favore dei pazienti pediatrici e delle loro famiglie, 11 (undici) stanze di cui 7 con bagno proprio e 4 con bagno condiviso, per una accoglienza di massimo 24 persone e utilizzo di locali comuni, 3 cucine di cui 2 con tavoli per pranzare, lavanderia ed altri spazi (resede e giardino), presso la struttura di accoglienza Casa Xxxxxxx riferibile alla stessa Fondazione, secondo ed in forza dell’attività di coordinamento della stessa AOUM di cui infra all’art. 3.
Il predetto servizio, come da richiesta dell’AOU Xxxxx in data 1.3.21 (Prot. 1696/21 Pratica 27/21), agli atti, sarà realizzato con i contributi della Fondazione Meyer che verserà direttamente l’importo complessivo annuale di €. 145.000,00=. alla Fondazione Solidarietà Caritas.
La Fondazione Solidarietà Caritas, nell’ambito del predetto servizio di accoglienza, si obbliga a:
- consegnare le stanze agli aventi diritto in buono stato manutentivo;
- non mettere a disposizione le stanze a soggetti, e loro famiglie, che non siano pazienti pediatrici di AOU Meyer, salvo espresso benestare della stessa AOU Meyer;
- rendicontare mensilmente i servizi nel dettaglio resi alle singole famiglie ospitate nella “Casa Xxxxxxx”;
- rendicontare semestralmente i costi sostenuti per il progetto “Casa Xxxxxxx”.
Di seguito sono riportate le modalità del servizio a cura della Fondazione Solidarietà Caritas:
− Apertura: sette giorni su sette. L’operatore è presente dalle ore 08.00 alle 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 19 del sabato). La domenica ed i giorni festivi gli operatori saranno presenti per accoglienze in orario concordato dalle 16 alle 18. E’ attiva una reperibilità telefonica, al di fuori dell’orario di presenza dell’operatore in struttura, nei giorni festivi e dalle 20 alle 8. Nelle ore notturne sarà garantita la presenza di una persona a titolo volontario che sarà a disposizione per eventuali urgenze degli ospiti a cui verrà dedicata una stanza della struttura (stanza singola posta al primo piano).
− Utenza: i nuclei familiari ed i bambini in carico presso la AOU Xxxxx, che vivono lontani dall’Ospedale, sulla base delle indicazioni terapeutiche mediche dei sanitari che prevedano la necessità di non allontanarsi dal luogo di cura.
Casa Xxxxxxx, limitatamente alla disponibilità dei posti e alla situazione presente in struttura, è la risorsa della rete di ospitalità che accoglie famiglie con fragilità sociale per le quali si renda necessario un lavoro di presa in carico e di progettualità sinergica con le figure sanitarie e sociali dell’ospedale e del territorio che aiuti e sostenga le famiglie verso percorsi di autonomia.
Tenuto conto della complessità sanitaria del paziente, per ogni famiglia verrà condiviso un progetto personalizzato che tenga conto delle indicazioni dei medici, delle competenze della famiglia e delle possibili risorse attivabili.
Fondazione Solidarietà Caritas si impegna, nello svolgimento dei servizi resi in forza del presente atto, ad impiegare personale qualificato; il personale in servizio sarà inquadrato nel ruolo di educatore professionale, con specifiche competenze relazionali e negli ambiti minorili e della marginalità (persone senza residenza sul territorio italiano). La Fondazione Solidarietà Caritas si impegna altresì a trasmettere al Servizio Sociale dell’AOUM i CV del suddetto personale attestanti i requisiti sopra indicati.
In particolare, la Fondazione Solidarietà Caritas è tenuta a valutare e garantire i requisiti morali e attitudinali di tutti i soggetti che, a qualunque titolo e per conto della medesima Fondazione, entrino in contatto con i pazienti e le loro famiglie; ancora, la Fondazione Solidarietà Caritas, a tutela della salute del minore, si impegna a produrre il certificato del casellario giudiziale dei suddetti soggetti che durante lo svolgimento della propria attività abbiano contatti diretti con minori in assenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
La Fondazione Solidarietà Caritas si impegna a dare comunicazione, sui consueti canali informativi della collaborazione con la Fondazione Xxxxx.
La Fondazione Solidarietà Caritas assicura i seguenti servizi:
- Servizi offerti:
• Attenzione alle necessità specifiche delle famiglie con la creazione di un progetto personalizzato concordato con i servizi dell’ospedale, con l’obiettivo di favorire l’autonomia delle famiglie stesse e di offrire servizi ad hoc per i bisogni dei minori.
• Un lavoro in rete con i servizi territoriali (enti, associazioni, fondazioni) nell’ambito della progettualità condivisa con i servizi dell’ospedale e le famiglie stesse.
• Una fornitura di alimenti settimanali per le famiglie portatrici di una fragilità anche economica, se richiesta e previa sottoscrizione del servizio reso da parte dell’ospite, comunque nell’ambito della condivisione di un progetto con il servizio sociale dell’ospedale e/o del territorio.
• Camere con 1, 2, 3, 4 posti letto con arredamento completo (armadio, comodini,
sedie, tavolo, frigoriferi e ventilatori da soffitto); nelle camere occupate da famiglie con bambini in dimissioni protette, TV.
• Bagno e doccia;
• Lavanderia attrezzata in autogestione;
• Cucina in uso comune in autogestione;
• Sala comune con TV;
• Wifi;
• Cambio biancheria da letto e da bagno settimanale;
• Pulizie quotidiane nei locali di uso comune, mentre quelle nelle singole stanze sono affidate agli ospiti ai quali viene fornito materiale di consumo per l'igiene dei bagni e per i pavimenti.
• Servizio navetta struttura/ospedale e viceversa nei casi di emergenza o concordati con l’ospedale.
• Magazzino di abiti per necessità dei bambini presenti in struttura e all’ospedale.
• Magazzino di passeggini, carrozzine, biberon ed altre attrezzature per necessità dei bambini presenti in struttura e all’ospedale.
- Assicurazioni:
La Fondazione Solidarietà Caritas ha sottoscritto con un primario istituto assicurativo una polizza assicurativa con massimali adeguati a garanzia, conseguente l’attività di gestione della Casa di Accoglienza, per danni agli ospiti la cui responsabilità sia risalente alla gestione (come da copia della polizza già consegnata alla Fondazione Xxxxx).
- Sicurezza:
Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione la Fondazione metterà a disposizione le necessarie attrezzature, in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e dei parametri regionali previsti per le comunità.
Art. 3
Ruolo dell’AOUM tramite la funzione dell’Assistente Sociale
L’AOU Meyer, mediante il proprio Servizio Sociale attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, salvo il sabato ed i giorni festivi, coordina l’attività di ospitalità dei pazienti e delle loro famiglie, garantendo l’accesso alle varie strutture di accoglienza messe a disposizione dalla Fondazione Caritas.
L’AOU Meyer tramite l'Assistente Sociale, coadiuvata dal Servizio di Accoglienza Famiglie della Fondazione Xxxxx, verificherà la disponibilità delle stanze e/o posti letto (se trattasi di soli adulti) e comunque secondo modalità previste dal regolamento interno all’AOU Meyer.
La permanenza di ciascun ospite è stabilita sulla base del piano terapeutico e tenendo conto delle indicazioni dei medici. La durata non può comunque essere superiore ai tempi di presa in carico sanitaria indicati dall'Ospedale. Alla dimissione ospedaliera del paziente che, per le ragioni sopra citate, deve trattenersi presso la struttura di accoglienza, il Servizio Sociale Ospedaliero farà sottoscrivere ai genitori/tutori un accordo rispetto ai tempi dell'ospitalità e verranno indicati i professionisti delle varie discipline che hanno in carico la situazione.
All’ingresso in struttura delle persone segnalate, il gestore della struttura ha l'obbligo di far sottoscrivere a ciascun genitore/tutore, per accettazione, il Regolamento interno di riferimento ove verranno indicate anche le conseguenze rispetto a comportamenti difformi da quanto previsto sul Regolamento.
Tutte le informazioni, dovranno giungere alla Direzione della Struttura di accoglienza tramite l’Assistente Sociale.
Art. 4
Validità e durata dell’accordo
Il presente accordo ha validità annuale per l’anno 2021, e potrà essere rinnovato di anno in anno, mediante atto scritto, previa idonea verifica, mediante apposita relazione da parte di AOU Meyer, della qualità dei servizi resi dalla Fondazione Solidarietà Caritas.
Art. 5 Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, in vigore dal 25 Maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.lgs. 196/2003 così come modificato con D.lgs. n. 101/2018, l’Azienda Meyer e l’IACB dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all’articolo 13 del GDPR circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli art. 15-22 della citata normativa.
L’Azienda Meyer, la Fondazione Solidarietà Caritas e la Fondazione Meyer quali autonomi Titolari del trattamento dei dati per le attività oggetto della presente convenzione specificano, sin d’ora, che ciascuna delle Parti non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte dell’altra alla disciplina in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento EU 679/2016. In ogni caso, la parte che con la propria azione od omissione abbia dato origine alla violazione terrà indenne l’altra per ogni costo, onere, danno, spesa, pregiudizio o responsabilità che ne siano conseguenza.
Art. 6 Codice Etico
La Fondazione Caritas, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di essere a conoscenza e di aderire, per quanto di propria competenza, ai principi etici ed alle regole generali di comportamento contenute nel Codice Etico di AOU Meyer e della Fondazione Xxxxx, pubblicati nei rispettivi siti istituzionali.
Art. 7 Spese
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso, a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo. Le spese relative all’imposta di bollo sono ripartite, se dovute, in misura uguale tra le parti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Firenze, li
Per AOU Meyer Il Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx Per Fondazione X. Xxxxx Il Presidente Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Per Fondazione Solidarietà Caritas ONLUS Il Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx |