CONTRATTO DI LOCAZIONE
PREMESSO:
- che ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIASERVIZI nella persona del legale rappresentante Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (di seguito chiamato locatore) organizzerà la manifestazione Festa & Fiera dei Parchi, che avrà luogo in Roma – Xxx Xxxxxx Xx. 00,000 Località “Le Rughe” dal 29 maggio al 5 giugno 2003;
- che nell’ambito di tale manifestazione il locatore intende concedere in locazione agli interessati uno “stand” espositivo sito all’interno dell’area nella quale si svolgerà la predetta manifestazione;
- che …………………………………………………………...…………… nella persona del legale rappresentante Sig. ………………………………………………… (di seguito chiamato conduttore) intende prendere in locazione uno “stand” espositivo come sopra ubicato;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Art. 1 Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2 Oggetto del contratto
Costituisce oggetto del presente contratto uno “stand” espositivo della superficie complessiva di mq….….., sito nel luogo indicato nelle premesse.
Art. 3 Durata del contratto
Il contratto ha validità per il periodo dal 29 maggio al 5 giugno 2003, coincidente con lo svolgimento della manifestazione indicata nelle premesse.
Art. 4 Canone di locazione
Il canone di locazione rimane convenuto in Euro ….…….(………………….………….) per tutto il periodo della manifestazione, oltre IVA a norma di legge; il canone comprende l’allacciamento ed il consumo di energia elettrica.
Art. 5 Modalità e termini di pagamento
Il canone di locazione convenuto all’art. 4 verrà corrisposto dal conduttore quanto ad Euro 500 (cinquecento), a titolo di acconto, contestualmente alla stipula del presente contratto; il residuo importo del canone convenuto dovrà essere versato al locatore entro e non oltre i venti giorni precedenti l'inizio della manifestazione.
Il mancato pagamento da parte del conduttore del residuo importo del canone convenuto entro il temine di venti giorni precedenti l’inizio della manifestazione costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto. Il locatore, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, tratterrà a titolo di risarcimento l’acconto ricevuto dal conduttore.
Il locatore provvederà ad emettere fattura dell’intero canone a carico del conduttore.
Art. 6 Cessione del contratto
Il conduttore non potrà cedere il contratto, sublocare o concedere in comodato il proprio “stand” a terzi, salvo accordi diversi con il locatore.
L’inosservanza di tali obblighi comporterà la risoluzione del contratto.
Art. 7 Rinuncia
La rinuncia alla locazione comunicata dal conduttore dopo il pagamento dell’intero canone convenuto non dà diritto alla restituzione di quanto versato al locatore.
Art. 8 Consegna
Salvo casi speciali, lo “stand” è messo a disposizione del conduttore due giorni prima dell'inizio della manifestazione.
Art. 9 Responsabilità; riconsegna
Il conduttore è l'unico responsabile e custode dello “stand” per tutto il periodo nel quale lo stesso è occupato.
Al termine della locazione il conduttore si impegna a restituire lo “stand” nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto.
Art. 10 Assicurazione
Il conduttore dovrà stipulare a sue spese, con primaria compagnia scelta dal locatore, una copertura assicurativa in favore suo e del locatore contro i rischi qui di seguito specificati:
a) rischi di perdita e danneggiamento per qualsiasi causa, inclusa la guerra, gli scioperi, le sommosse ed i tumulti civili, della cosa locata per un importo corrispondente al valore di sostituzione dello “stand”;
b) rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose verificatisi all’interno dello “stand” per importi non inferiori a quelli di seguito specificati:
Euro…………….… per morte;
Euro…………….….per lesioni corporee;
Euro…………….….per danno alla proprietà.
Art.11 Cause di forza maggiore
Il locatore non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui per cause di forza maggiore, e comunque per motivi indipendenti dalla sua volontà, la data della manifestazione venisse cambiata o addirittura la manifestazione annullata. In tale ultima eventualità il conduttore avrà diritto alla restituzione della somma pagata.
Art.12 Vigilanza
Il locatore provvederà, esclusivamente nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte nello “stand”.
Art.13 Regolamento della manifestazione
Il conduttore si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, al rispetto delle disposizioni di cui al regolamento della manifestazione che si da qui per letto, approvato e sottoscritto.
Art.14 Legge applicabile e Foro competente
Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del codice civile. Ogni controversia comunque connessa al contratto di locazione o da esso derivante, sarà sottoposta inderogabilmente alla competenza del Tribunale di Roma.
IL CONDUTTORE IL LOCATORE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e seguenti C.C., il conduttore dichiara di approvare espressamente le previsioni di cui agli articoli: 5 (modalità e termini di pagamento); 7 (rinuncia); 10 (assicurazione); 11 (cause di forza maggiore).
IL CONDUTTORE