SCRITTURA PRIVATA
Registro n.
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO:_SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE STRATEGICO – STAFF DI MANAGEMENT DELL’O.G.D. PADOVA_CIG:
Tra i signori:
- , nato a , domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).
- , nato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di dell’impresa (in caso di procuratore: giusta procura conferita mediante in data rep. racc. Notaio dott. in , allegata al presente atto) con sede a in Via/Piazza
n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ) in appresso denominata Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mi
sta) con la (mandante), avente sede a , in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott. in
, in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep.
racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto
pubblico/scrittura privata autenticata in data rep.
Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi Ordinari di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale
rappresentante del Consorzio , con sede a in
Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.f. del consorzio: ).
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore n. , esecutiva il
, si è proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche n. esecutiva il , con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, l'aggiudicazione è divenuta efficace; solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che l’Impresa ha/non ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;
- che con determinazione n del Dirigente del Settore
si è attestato, in materia di convenzioni CONSIP, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.
Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:
- il capitolato speciale d'appalto;
- l’offerta tecnica;
- le polizze di garanzia;
I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.
- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.
Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto del servizio di cui all’oggetto, per un importo complessivo di € 24.591,00 ( eventuale) ed € 0,00 per oneri della sicurezza, oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.
Il servizio sarà contabilizzato a corpo.
Il direttore dell’esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con l’appaltatore.
- ARTICOLO 3 – Durata del servizio – opzione di proroga - penali.
Il servizio ha la durata di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga di cui all’art. 106, comma 11, del Codice.
La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore
mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.
Nel caso di proroga, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.
La penale di ritardo per l’esecuzione del servizio è fissata €.200,00 per ogni disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali: € 200,00. Ogni penalità si intende applicabile in relazione ad ogni singolo evento anche se simile ad
altri.
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.
La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta
la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al D.E.C. perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.
- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore
- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo,
dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto
l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.
- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. X.xx 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di
interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.
Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
- ARTICOLO 6 – Forza maggiore e/o caso fortuito.
Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d' impresa.
- ARTICOLO 7 - Pagamenti.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa presentazione di fattura, in due tranche così suddivise:
- il 30% dell’importo a metà esecuzione del servizio;
- il 70% a conclusione dell’attività;
successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto
dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.
- ARTICOLO 8 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor , nato a , il codice fiscale .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è .e il CUP (codice unico di progetto ) è
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è
- ARTICOLO 9 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.
La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.
- ARTICOLO 10 - Garanzia definitiva.
L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell’importo di € me- diante versamento in contanti (fermo restando il limite all’utilizzo del contan- te di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale
(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx- xx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx comunale (oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata dall’intermediario finanziario , in possesso dei re- quisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
- ARTICOLO 11 - Garanzia di cui all’articolo 10 – Foro competente. Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non può applicarsi l’art. 25 del c.p.c. richiamato nell’articolo relativo al foro competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18. Pertanto, in analogia a quanto disposto da detto articolo, dovrà essere indicato, quale foro competente per eventuali controversie tra il Garante/Socie- tà Assicuratrice e la Stazione Appaltante, quello di Padova.
(EVENTUALE)- ARTICOLO 12 – Altri obblighi assicurativi.
L’Impresa ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni , che assicura l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € nonché con un massimale per sinistro di € . Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
ARTICOLO 13 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio ordinario.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:
- ARTICOLO 14 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019).
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1
al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l’elenco previsto dall’art. 1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84,
c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di
aggiudicazione del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla
previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
- ARTICOLO 15 – Recesso.
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni
economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.
- ARTICOLO 16 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..
- ARTICOLO 17 - Spese contrattuali.
L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una ONLUS oppure una cooperativa sociale costituita a norma della L. n. 381/1992 e, pertanto da considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell’art. 10, c. 8, del D.Lgs. n. 460/1997, con conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato.
Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti.
L’imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
- ARTICOLO 18 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016
per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx
pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
Responsabile della protezione dei dati.
Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab Srl, Contrà Porti, 16, 36100 Vicenza, e mail: xxxx@xxxxxx.xx; pec: xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Finalità e base giuridica del trattamento.
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.
Eventuali destinatari.
I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati.
Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato.
In qualità di interessato all’Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorità garante. Qualora l’Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.