AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI SASSARI PROVINCIALE DI SASSARI
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX | XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX |
CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E ALLA RACCOLTA DEL SANGUE E/O EMOCOMPONENTI NEL DISTRETTO DI SASSARI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETTERA
B) DELLA L. N. 219/2005 E ART. 2 DELL'ACCORDO CONFERENZA STATO REGIONI, REPERTORIO ATTI N. 61/CSR DEL 14 APRILE 2016.
TRA
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari (di seguito denominata AOU), in persona del Commissario Straordinario f.f., Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima in Xxxxx Xxx Xxxxxx x. 00 (xxx. fisc. 02268260904);
E
l'Associazione Volontari Italiani del Sangue (di seguito denominata AVIS) - sezione provinciale di Sassari, n. 463 di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato (C.F. 92026740909), nella persona del suo Presidente Sig. Xxxxxxxx Xxxx nato a Torralba (SS) il 21/10/1960, in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale della medesima in Sassari, S.V. Taniga - Località San Camillo, Box Postale 72 - 07100 SASSARI, si conviene e si stipula quanto segue:
VISTA la legge 21 ottobre 2005 n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, le disposizioni degli articoli 6, comma 1 lett. b) e 7 comma 2;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 11 agosto 1991 n. 266 recante “Legge quadro sul volontariato” ed in particolare gli articoli 8 e 11;
VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n 231, recante: “Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”, in particolare l’articolo 4, comma 2;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto del ministro della salute 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n. 300;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006; n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO il decreto del ministro della salute 18 aprile 2007, recante: “Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;
VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, Recante revisione “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: “Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.208, recante: “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
VISTO il decreto del ministro della salute 21 dicembre 2007, recante: “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008 n. 13;
VISTO l’accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep.
Atti n. 115/CSR);
VISTO l’accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);
VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010. N. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, ed in particolare l’articolo 2 comma 1 – sexies, con il quale è stata prevista la data 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato accordo del 16 dicembre 2010;
VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2015;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” sancito dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1,
6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;
VISTO l’accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti” sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 149/CSR);
VISTO l’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e aggiornamento dell’accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR), ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 Aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), recepito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/14 del 21 marzo 2017;
VISTA la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 53/3 del 30.12.2019 “Aggiornamento schema tipo di Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori di volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali e revisione delle tariffe di rimborso per le attività associative di raccolta. Deliberazione G.R. n. 15/14 del 21.03.2017.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Obiettivi)
1. Oggetto del presente provvedimento sono le attività di seguito specificate:
a. attività svolte dall’AVIS - disciplinare A;
b. attività di gestione di raccolta - disciplinare B;
c. disciplinare C.
2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni 13 ottobre 2011, con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione dell’AVIS:
a. All’attuazione dell’articolo 7, comma 2, della legge 219/2005;
b. Alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;
c. Al Comitato per il buon uso del sangue;
d. All’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla convenzione accede l’AVIS il cui statuto corrisponde alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell’articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritta al Registri Regionali del Volontariato di cui alla legge 266 del 1991.
4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui ai disciplinari A e B (se previsto), le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell’allegato 2 dell’Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 61/CSR del 14 Aprile 2016).
5. Della convenzione fanno parte le attività aggiuntive, nell’ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dall’AVIS a supporto del sistema trasfusionale, che sono preventivamente definite in apposito Disciplinare (Disciplinare C). Tali attività sono declinate in appositi progetti relativi:
a) al raggiungimento dell’autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati;
b) all’approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione
epidemiologica privilegiata.
Tali progetti possono comprendere anche l’avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell’autosufficienza. I progetti con la collaborazione della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Province autonome, anche attraverso le Aziende Sanitarie/Enti o aggregazioni delle medesime. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici, comprensivi della rendicontazione.
ARTICOLO 2
(Contenuti e durata della convenzione)
1. L’AOU con il coinvolgimento della SRC e l’AVIS, con la presente convenzione si impegna:
a. garantire e documentare che il Servizio Immunotrasfusionale, le Unità di Raccolta, di sangue ed emocomponenti (di seguito denominate UdR), le eventuali sedi fisse e le autoemoteche mobili operanti sul territorio di riferimento ovvero Distretto Sanitario di Sassari e sotto la responsabilità tecnica del Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari, siano in possesso dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005 (copia degli atti è allegata quale parte integrante della presente convenzione);
b. adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché della gestione delle Unità di Raccolta, delle eventuali sedi fisse e delle autoemoteche mobili operanti sul territorio di riferimento ove di competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;
c. promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
d. promuovere la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione del donatore;
e. promuovere l’informazione dei cittadini sulla donazione, sull’appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi ad essi correlati;
f. promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
g. dare sostegno al miglioramento delle attività di gestione associativa e alla definizione della modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;
h. garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dall’AVIS, oggetto dell’Accordo Stato Regioni 14.04.2016 e della presente convenzione, attraverso l’uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure
attraverso l’integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC);
i. promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
j. promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività svolte dall’AVIS con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
k. inserire e mantenere l’attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all’interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
l. garantire l’effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
m. incentivare lo sviluppo dei programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
n. garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;
o. garantire l’emovigilanza dei donatori;
p. definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
q. definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
r. garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
s. definire durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all’applicazione della convenzione stessa;
t. definire le modalità di interazione con il servizio trasfusionale di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità di tre anni con decorrenza dalla data del 01.01.2021, fatto salvo l’aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 61/CSR del 14 Aprile 2016) secondo le modalità ivi previste.
3. L’attività di raccolta è effettuata nei comuni afferenti al Distretto Sanitario di Sassari.
4. Le raccolte di sangue intero ed emocomponenti effettuate nell’ambito territoriale del distretto sanitario di Sassari devono afferire inderogabilmente al STA AOU SS.
5. Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della SRC.
ARTICOLO 3
(Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie e locali)
1. Il materiale di consumo è fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento e comprende: sacche per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l’emoglobina pre-donazione e quant’altro necessario secondo quanto indicato dal Direttore del Centro Trasfusionale di riferimento nonché nella nota RAS prot. N. 19803 del 04.09.2020. Il Materiale dovrà essere consegnato nella sede dell’AVIS Provinciale.
2. Qualora il Servizio Trasfusionale di riferimento fosse sprovvisto dei materiali di cui al comma 1 del presente articolo, l’Associazione provvederà all’acquisto di quanto necessario per la raccolta di sangue intero e/o in aferesi secondo quanto indicato dal Responsabile della Struttura Trasfusionale di riferimento, in maniera da garantire uniformità su tutto il territorio regionale. Resta ferma che per quanto attiene alle giacenze di magazzino l’AOU si impegna a riconoscere all’associazione il rimborso delle spese sostenute per l’approvvigionamento (previo inventario e giacenza ad un costo bilanciato ed equo e che dovrà essere dimostrato con fatture d’acquisto).
3. L’utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali dell’Azienda Sanitaria da parte dell’Associazione/ Federazioni di donatori volontari di sangue o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi tra le parti.
ARTICOLO 4
(Rapporti economici)
1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dall’AVIS, oggetto della presente convenzione, l’Azienda garantisce il riconoscimento delle quote di rimborso per l’attività di cui ai disciplinari A e B, uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell’allegato 2 dell’accordo Stato Regioni (Rep. Atti n. 61/CSR del 14 Aprile 2016) nonché le quote indicate di cui all’allegato C.
2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.
3. I rimborsi dei materiali di consumo di cui al comma 1 dell’articolo 3 della presente convenzione, se non forniti dal Servizio Immunotrasfusionale, dovranno essere richiesti con congruo preavviso da parte del Direttore del SIT. L’AOU dovrà indicare all’AVIS i riferimenti indispensabili per l’approvvigionamento ad un costo bilanciato ed equo che dovrà essere dimostrato mediante presentazione di apposite fatture d’acquisto da parte dell’AVIS (nota RAS prot. N. 28548 del 9.12.2020).
4. Le attività svolte dall’AVIS non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 266 del 1991.
5. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolte dall’AVIS sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell’Accordo (Rep. Atti n. 61/CSR del 14 Aprile 2016)
6. Per lo svolgimento delle eventuali attività aggiuntive di cui al comma 5 dell’articolo 1 della presente convenzione, come definite nel disciplinare tecnico C, l’AOU garantisce le risorse economiche per la realizzazione dei relativi progetti.
7. La spesa massima annuale per il rimborso delle unità di emocomponenti raccolte e del relativo materiale è stimata secondo le indicazioni del Direttore della S.C. “Servizio Immunotrasfusionale” in € 500.000,00 annui. Qualora, nello spirito dell’incremento delle donazioni finalizzato al raggiungimento dell’autosufficienza, come previsto dal Piano Sangue Nazionale e Regionale, si dovesse superare tale importo occorrerà integrare l’autorizzazione di spesa con apposito atto da parte del servizio competente. Ulteriori spese necessarie per la realizzazione delle attività o di quanto previsto nella presente convenzione dovranno essere preventivamente autorizzate con apposito provvedimento.
8. L’AOU provvederà ad erogare i rimborsi entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, come stabilito dal Decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002. Ciascuna fattura dovrà essere verificata dl Responsabile della Struttura Trasfusionale competente prima della liquidazione.
ARTICOLO 5
(Accesso ai documenti amministrativi)
1. All’AVIS è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’AOU con le modalità di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
ARTICOLO 6
(Esenzioni)
1. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.
ARTICOLO 7
(Foro competente)
1. Per tutte le eventuali controversie sull’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Sassari.
ALLEGATI:
▪ Tabella Quote di rimborso;
▪ Disciplinare A;
▪ Disciplinare B;
▪ Disciplinare C
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 – bis della Legge n. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii.
AVIS Provinciale di Sassari Il Legale Rappresentante (Sig. Xxxxxxxx Xxxx) | AOU SASSARI Il Commissario Straordinario f.f. (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx) |
QUOTE DI RIMBORSO
QUOTE Dl RIMBORSO UNIFORMI ED ONNICOMPRENSIVE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E
FEDERAZIONI Dl DONATORI VOLONTARI Dl SANGUE
Attività Euro
Rimborsi per le attività associative
Donazione di sangue intero 22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponenti 24,75
Rimorsi per le attività di raccolta
Raccolta di sangue intero 39,50
Raccolta di plasma in aferesi e raccolta multicomponenti 46,00
Rimborsi per le attività associative e le attività di raccolta
Sangue intero 61,50
Plasma da aferesi e procedure multicomponenti 70,75
Si conferma che per quanto riguarda la raccolta, le quote si riferiscono ad attività svolte dall’AVIS con il materiale fornito dal Servizio Trasfusionale.
Sono escluse dal rimborso le unità eliminate per cause tecniche inerenti alla raccolta (volume insufficiente, coaguli, saldature difettose, errori di etichettatura, presenza di aria, errata conservazione, presenza di emolisi) per mancata o errata identificazione dell’unità o sue satelliti, mancata o errata identificazione di provette necessarie alla validazione o invio plasma all’industria (Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 53/3 del 30.12.2019).
DISCIPLINARE A
"Gestione dell'attività associativa dell’AVIS”
DISCIPLINARE TECNICO OGGETTO
Il presente disciplinare tecnico regola l'attività associativa garantita dall'Associazione Volontari Italiana del Sangue (di seguito denominata AVIS) – sezione provinciale di Sassari, n. 463 di iscrizione all’Albo Regionale del volontariato (C.F. 92026740909), nella persona del suo Presidente Sig. Xxxxxxxx Xxxx nato a Torralba (SS) il 21/10/1960, in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale della medesima in Sassari, S.V. Taniga – Località San Camillo, Box Postale 72 – 07100 SASSARI (di seguito AVIS) a supporto dell'attività trasfusionale di tutte le raccolte di sangue intero ed emocomponenti effettuate nel territorio del Distretto di Sassari, nelle Unità di Raccolta di sangue ed emocomponenti (di seguito denominate UdR) autorizzate e accreditate, nelle eventuali sedi fisse autorizzate e accreditate o mediante l’utilizzo di autoemoteche mobili autorizzate e accreditate a supporto dell'attività trasfusionale garantita dal Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari (ST) per assicurare la quantità e qualità delle prestazioni.
Mensilmente l'Avis Provinciale farà pervenire al Direttore del Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari la conferma del calendario delle raccolte di sangue ed emocomponenti annualmente programmate secondo la seguente distribuzione:
La raccolta di sangue intero ed emocomponenti effettuate nell’ambito territoriale del distretto sanitario di Sassari deve afferire inderogabilmente al STA AOU SS;
Il sangue raccolto nelle strutture fisse o nelle autoemoteche nel Distretto Sanitario di Sassari dovrà essere conservato e trasportato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in funzione degli emocomponenti che saranno prodotti e consegnati al Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari entro 6 ore dal prelievo.
Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti
La Regione, con il coordinamento della SRC e le Associazioni di Volontariato promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.
Tali attività sono attuate attraverso:
a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.
L’AVIS assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione concernenti l'autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le iniziative di informazione e promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla suddetta programmazione.
Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.
L' AVIS attiva o partecipa i/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione/Aziende Sanitarie/Enti o aggregazioni di enti, d'intesa con la SRC di riferimento.
La Regione, anche attraverso le Aziende Sanitarie/Enti o aggregazioni di enti, con il coinvolgimento della SRC, fornisce all' AVIS il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.
Gestione associativa
In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dall’AVIS Provinciale di Sassari convenzionata secondo la programmazione definita d'intesa con il Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari. Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, concorda con l’AVIS specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso:
a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell'attività di chiamata, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi
definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;
b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata programmata;
c) l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC). Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.
A tal fine l'AVIS si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.
L'AVIS assicura altresì il servizio di chiamata dei donatori su delega del Servizio Trasfusionale dell’AOU di Sassari, previo consenso dei donatori interessati.
L' AVIS si impegna inoltre a collaborare con il Servizio Immunotrasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale dell’AOU di Sassari e della SRC.
Formazione
L'AVIS e la Regione, anche attraverso l’AOU e le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coordinamento della SRC, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.
La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, promuove lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo, anche con eventuali risorse.
Tutela del donatore e promozione della salute
La normativa vigente riconosce all’AVIS la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.
A tale fine la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con l’AVIS per favorire:
a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta del donatore stesso;
f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell’AVIS;
g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.
Informazione e consenso
Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la Regione e/o l’AOU, tramite l’AVIS in coerenza con le indicazioni tecniche dei Servizi Immunotrasfusionali, promuove specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.
La documentazione relativa al consenso informato è composta da:
a) informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell'AVIS, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
b) informativa e consenso per dati personali e sensibili da trattare da parte della Regione/Azienda Sanitaria/Ente, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
c) informativa e consenso alla donazione (da richiedere ad ogni donazione da parte della struttura titolare della raccolta, Servizio Trasfusionale o Unità di Raccolta);
Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donatore
La Regione, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con il coordinamento della SRC, secondo la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla stessa, uniformi su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.
Sulla base dell'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneità del donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.
Al donatore è comunicata, dal Servizio Trasfusionale o dall’AVIS cui afferisce, qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di qualificazione biologica e di controllo.
Tali comunicazioni devono contenere l'invito ad informare il medico curante.
E’ garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.
Inidoneità alla donazione (articolo 8, Legge 219/2005)
In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea certificazione giustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza presso la sede di raccolta.
Flussi informativi e informazioni sui donatori
L'AVIS, al fine della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività donazionali, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dall’AOU o integrato con esso.
In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 219/2005, l'AVIS trasmette, anche su richiesta e di norma in modo informatizzato, al Servizio Immunotrasfusionale gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione garantisce ai Servizio Immunotrasfusionale collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.
Le modalità per lo scambio delle informazioni tra l'AVIS e il Servizio Immunotrasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, con il coinvolgimento della SRC, nel rispetto della normativa vigente.
Copertura assicurativa dei donatori
La Regione assicura la copertura dei rischi, in modo uniforme su tutto il proprio territorio, anche attraverso i propri Enti, d'intesa con l'AVIS, con idonee polizze assicurative o atti equivalenti, aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.
Copia della polizza assicurativa o degli atti equivalenti sarà allegata alla presente convenzione e costituirà parte integrante della stessa.
Rapporti economici
Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'AVIS, in base alla presente convenzione, la AOU garantisce il rimborso omnicomprensivo dei costi delle attività associative, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14/04/2016 (rep. Atti. N. 61/CSR) oltre a quanto stabilito nell’allegato C.
Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l'AVIS predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:
a) promozione del dono;
b) sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc);
c) gestione della chiamata programmata;
d) modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi.
Nella relazione sull’attività svolta dovranno essere indicati la sommatoria dei report mensili associati alle fatture con indicazione del numero di unità di sangue e/o emocomponenti raccolte.
AVIS Provinciale di Sassari Il Legale Rappresentante (Sig. Xxxxxxxx Xxxx) | AOU SASSARI Il Commissario Straordinario f.f. (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx) |
DISCIPLINARE B
"Gestione dell'Unità di Raccolta da parte dell’Associazione dei Donatori di sangue ai sensi dell’art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 205 n. 219”
DISCIPLINARE TECNICO
Il presente disciplinare tecnico regola la gestione da parte della Associazione Volontari Italiana del Sangue – sezione provinciale di Sassari (di seguito denominata AVIS), n. 463 di iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato (C.F. 92026740909), nella persona del suo Presidente Sig. Xxxxxxxx Xxxx nato a Torralba (SS) il 21/10/1960, in qualità di legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale della medesima in Sassari, S.V. Taniga – Località San Camillo, Box Postale 72 – 00000 XXXXXXX (di seguito denominata AVIS) - ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 0000,
x. 000 - xxxx'Xxxxx xx Xxxxxxxx (XxX) sita a Sassari in Via Pavese n. 1, e relative articolazioni organizzative collegate, dell’unità di raccolta sita in località San Camillo e di tutte le raccolte di sangue intero ed emocomponenti effettuate nel territorio del Distretto Sanitario di Sassari in eventuali sedi fisse autorizzate e accreditate o mediante l’utilizzo di autoemoteche mobili autorizzate e accreditate, a supporto dell'attività trasfusionale garantita dal Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari per assicurare la quantità e qualità delle prestazioni risultanti da apposito documento congruente con i documenti di programmazione locale e regionale.
Dovrà essere predisposto un documento di programmazione annuale o pluriennale delle Unità di Raccolta, con indicazione qualitativa e quantitativa degli emocomponenti nonché l'organizzazione correlata (es. calendario raccolta, orari, ecc.), con l'indicazione di obiettivi, responsabilità, monitoraggio.
La raccolta di sangue intero ed emocomponenti effettuate nell’ambito territoriale del distretto sanitario di Sassari deve afferire inderogabilmente al STA AOU SS.
Il sangue raccolto nelle strutture fisse o nelle autoemoteche dovrà essere conservato e trasportato secondo le modalità previste dalla normativa vigente in funzione degli emocomponenti che saranno prodotti e consegnati al Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari, così come sopra individuati, entro 6 ore dal prelievo.
Mensilmente l'Avis Provinciale farà pervenire al Direttore dei Servizio Immunotrasfusionale la conferma del calendario delle raccolte di sangue ed emocomponenti annualmente programmate.
Gestione delle Unità di Raccolta
In conformità al documento di programmazione della raccolta regionale e locale è riconosciuto il ruolo dell’AVIS nell'organizzazione e nella gestione delle attività di raccolta di sangue intero e/o di emocomponenti, previa specifica autorizzazione regionale, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari.
L' AOU sottoscrive con l’AVIS la convenzione per lo svolgimento dell'attività sanitaria di raccolta del sangue intero e di emocomponenti nel territorio del Distretto Sanitario di Sassari, da svolgersi nelle Unita di Raccolta (UdR) autorizzate e accreditate, in sedi fisse autorizzate e accreditate o mediante l’utilizzo di autoemoteche mobili all’uopo autorizzate e accreditate.
L'AVIS si articola sul territorio nelle seguenti articolazioni organizzative (anche eventuali autoemoteche), dotate ognuna di autorizzazione e accreditamento regionale:
- Avis Comunale di Sassari Via Xxxxxx Xxxxxx n.1;
- Avis Provinciale di Sassari S.V. Taniga – località San Camillo;
- Autoemoteche mobili a disposizione o di proprietà della stessa.
L'AVIS provvede alla gestione dell'attività sanitaria di raccolta presso le UdR, le sedi e nelle autoemoteche all’uopo autorizzate e accreditate, con personale dedicato e con attrezzature proprie e locali propri o eventualmente messi a disposizione. Utilizza le autoemoteche con la possibilità di effettuare attività sanitaria di raccolta di sangue o di emocomponenti da concordare con il Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari, in luoghi e orari definiti con lo stesso e comunicati alla SRC, nell'ambito di quanto previsto dal regime autorizzativo.
L'AVIS, secondo la programmazione regionale e locale condivisa con il Servizio Immunotrasfusionale di riferimento e in sinergia con la SRC, e in base agli atti autorizzativi, di accreditamento regionali e in base a quanto definito nella Deliberazione n.53/3 del 30/12/2019 della Giunta Regionale della Sardegna si impegna a trasferire il sangue e gli emocomponenti al Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari. Il Servizio Immunotrasfusionale da parte sua, si impegna a accettare il sangue e gli emocomponenti raccolti dall’AVIS in conformità alla programmazione annuale concordata.
L'AVIS, per la gestione dell'attività di raccolta, utilizza il materiale di consumo fornito dal Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari.
Sulla base della programmazione regionale il Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari e l'AVIS definiscono, con modalità formali concordate, il fabbisogno del materiale di consumo, garantisce il puntuale rifornimento dei materiali all'AVIS, che si impegna al corretto utilizzo, conservazione e controllo di quanto fornito.
L’accettazione della donazione deve avvenire, di norma, in tempo reale, mediante collegamento informatico al Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari, evitando procedure di rietichettatura o di accettazione informatica a posteriori. Deve essere disponibile una procedura di gestione della accettazione in caso di bocco del sistema informatico fornita dall’AOU.
La procedura di raccolta deve prevedere l’adozione di un protocollo informatico di certificazione dei campioni biologici associati alla donazione necessari alla validazione “provetta certificata” (controllo codice univoco donatore, codici provette, CDM sacca, tracciabilità operatori).
Il Servizio Trasfusionale e l’Unità di raccolta concordano con il coordinamento della SRC, l’utilizzo del sistema gestionale informatico nonché la fornitura e l’utilizzo di attrezzature. Le tecnologie di base, declinate in apposito successivo elenco e rappresentate da almeno: bilance da prelievo, emoglobinometri e saldatori costituiscono la dotazione indispensabile al fine di garantire sicurezza e tracciabilità, rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Eventuali utilizzi di attrezzature e tecnologie ulteriori o con caratteristiche superiori rispetto a quelle di base devono essere definite in eventuali appositi accordi.
L ‘AOU è responsabile dello smaltimento del materiale a rischio biologico. L’Avis si impegna alla conservazione temporanea e al conferimento di detto materiale al SIT che provvederà al successivo smaltimento.
La titolarità delle autorizzazioni e dell'accreditamento, nonché del relativo mantenimento, delle UdR, delle relative articolazioni organizzative, delle eventuali sedi fisse autorizzate e accreditate o delle autoemoteche mobili autorizzate e accreditate è in capo all’AVIS.
L’AVIS nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, garantisce che:
• La raccolta venga effettuata nelle sedi autorizzate e accreditate di cui al presente atto, esclusivamente da personale autorizzato e regolarmente formato;
• il personale preposto, prima di avviare l'attività di raccolta, accerti che i locali dedicati siano igienicamente idonei e che l'attrezzatura sia funzionante e correttamente predisposta;
• lo svolgimento delle attività di selezione e raccolta del sangue e degli emocomponenti avvenga in conformità alla normativa vigente;
• il materiale e le attrezzature utilizzati nell'ambito della raccolta vengano impiegati e conservati correttamente;
• le unità di sangue ed emocomponenti raccolti e i relativi campioni d’analisi vengano conservati, confezionati e inviati alla struttura individuata dalla presente convenzione.
In caso di necessità particolari e straordinarie, le parti possono convenire sull'attivazione d'urgenza di raccolte in sedi dotate di specifica autorizzazione e accreditamento in giornate aggiuntive.
Al fine di ottimizzare le risorse destinate alla raccolta di sangue e di emocomponenti e alla loro successiva lavorazione, le parti convengono di monitorare la programmazione, impegnandosi a favorire, attraverso i possibili recuperi di efficienza, il miglioramento della qualità e della produttività complessiva, senza penalizzare il donatore e la volontarietà del dono.
Persone responsabili delle UdR, delle sedi e delle autoemoteche (articolo 6, D.Lgs n.
261/2007).
L'atto di nomina delle persone responsabili da parte dell’AVIS con i relativi CV, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, dovrà essere comunicato tempestivamente all’AOU di Sassari all’atto della sottoscrizione della convenzione. Sarà necessario consegnare altresì copia delle attestazioni della formazione obbligatoria prevista per il personale impegnato nell'attività di raccolta.
Formazione e Sistema Qualità
L'AOU di Sassari e l’AVIS, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
L’AVIS a sua volta, si impegna:
• a collaborare con il Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari nella verifica del fabbisogno formativo e nel monitoraggio delle competenze del personale addetto alla raccolta;
• alla formazione obbligatoria del personale addetto alla raccolta, tramite la partecipazione ai corsi istituiti dalla Regione e/o Aziende Sanitarie, in collaborazione con la SRC, ai sensi della normativa vigente;
• a favorire la partecipazione alle ulteriori iniziative di formazione proposte dal Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari.
Per quanto concerne il Sistema Qualità, nel rispetto della normativa vigente:
• l’AVIS al fine di assolvere gli obblighi in materia, si avvale di una funzione di garanzia della qualità, interna o associata. Il titolare di tale funzione collabora con i responsabili dell’AVIS e il Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari nella soluzione di tutte le problematiche correlate al Sistema Qualità e per lo svolgimento degli audit interni;
• i locali e le attrezzature che possono avere impatto sulla qualità e sicurezza dei donatori, dei prodotti trasfusionali e degli operatori sono qualificati per l'uso specifico;
• le procedure rilevanti ai fini del sistema Qualità e della sicurezza del sangue e dei suoi componenti sono convalidate prima di essere introdotte e riconvalidate ad intervalli regolari a seconda dell'esito di tali attività;
• le persone responsabili dell'Unità di Raccolta, definiscono congiuntamente con il Servizio Immunotrasfusionale, i compiti e le responsabilità del personale attraverso descrizioni aggiornate delle attività assegnate;
• le persone responsabili dell'Unità di Raccolta affidano la responsabilità della garanzia della qualità a persona diversa ed indipendente, interna o associata, che opera con autonomia;
• il personale delle Unità di Xxxxxxxx deve possedere la formazione obbligatoria richiesta prima del suo inserimento; il mantenimento delle competenze deve essere oggetto di verifica periodica. La documentazione del percorso formativo è aggiornata e mantenuta in appositi registri, tenuti dal responsabile qualità dell'Unità di Raccolta in raccordo con il responsabile qualità del Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari;
• il contenuto dei programmi di formazione è rivisto annualmente sulla scorta delle nuove conoscenze sanitarie e tecnologiche e la competenza del personale è rivalutata ad intervalli regolari.
Tutela della riservatezza
Le parti prendono atto che il personale del Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari e dell'AVIS, nel rispetto della normativa vigente, è tenuto:
• a garantire che il colloquio con il candidato donatore sia effettuato nel rispetto della riservatezza;
• ad adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti la salute fomite dal candidato donatore e dei risultati dei test eseguiti sulle donazioni, nonché la riservatezza nelle procedure relative ad indagini retrospettive, qualora si rendessero necessarie;
• a garantire al donatore la possibilità di richiedere al personale medico del Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari, delle Unità di Raccolta autorizzate e accreditate, delle sedi fisse autorizzate e accreditate e della raccolta mediante l’utilizzo di autoemoteche mobili autorizzate e accreditate, di non utilizzare la propria donazione, tramite una procedura riservata di autoesclusione;
• a comunicare al donatore qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione di idoneità alla donazione e negli esami di controllo.
Modifiche
Eventuali modifiche alla programmazione qualitativa e quantitativa della raccolta da parte dell'AVIS devono essere condivise in forma scritta con il Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari.
Rapporti economici
Per la gestione dell'attività di raccolta si applicano le quote di rimborso di cui all'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14/4/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR). Le quote di rimborso di cui all'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14/4/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) sono applicate uniformemente presso le singole Regioni e Province Autonome.
Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l’AVIS predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:
a) costi generali;
b) costi per i servizi forniti al donatore;
c) costi per il personale impegnato nella raccolta;
d) costi per la manutenzione o acquisto delle attrezzature, con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o al canone di leasing (se non di proprietà).
Utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali
L'utilizzo delle attrezzature, tecnologie e locali dell'AOU da parte dell'Avis o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali,
è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.
Comodato
Il contratto di comodato delle attrezzature, delle tecnologie e dei beni di proprietà di proprietà dell'AOU che la stessa mette a disposizione in comodato per le attività dell'UdR è disciplinato in specifico allegato.
AVIS Provinciale di Sassari Il Legale Rappresentante (Sig. Xxxxxxxx Xxxx) | AOU SASSARI Il Commissario Straordinario f.f. (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx) |
DISCIPLINARE C
“Attività aggiuntiva svolta dall’Avis Provinciale di Sassari a supporto esclusivo delle attività trasfusionali mediante raccolta itinerante di sangue ed emocomponenti nell’ambito del distretto sanitario di Sassari” (progetto C di cui all’allegato 2 della Delib. G.R. n. 53/3 del 30.12.2019).
OGGETTO
Il presente disciplinare tecnico regola l’attività dell’Associazione Avis Provinciale Sassari di seguito denominata “Avis” in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata “AOU”, relativa al progetto “Raccolta itinerante del sangue ed emocomponenti in ambito regionale” che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il progetto è finalizzato al mantenimento degli attuali parametri di raccolta del sangue ed emocomponenti, in una Regione la Sardegna notoriamente carente e che non può assolutamente rinunciare al raggiungimento di tutti i territori che contribuiscono con le loro donazioni al mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza del sistema trasfusionale sardo e di conseguenza dell’intero sistema sanitario regionale sardo.
ART. 1 – FINALITA’ E RESPONSABILITA’
Il Progetto intitolato “Raccolta itinerante di sangue ed emocomponenti in ambito regionale” ha lo scopo di raggiungere e, di conseguenza, effettuare la raccolta nei comuni distanti dal Centro Trasfusionale affinché non possa mancare il contributo dell’intero territorio regionale. Il Presente Disciplinare regolamenta la raccolta che verrà effettuata nell’ambito del Distretto Sanitario di Sassari, verrà coordinato dalle UdR associative, dal Direttivo dell’AVIS nella persona del suo legale rappresentante pro tempore suo presidente pro tempore, in stretta collaborazione e sotto le direttive impartite dal Direttore del Centro Trasfusionale dell’AOU di Sassari.
ART. 2 – OBIETTIVI
La realizzazione del programma verrà assicurata dall’Udr con personale e mezzi propri a supporto del Progetto.
L’obiettivo principale è quello di garantire a tutti i donatori sardi, in grado di farlo, la possibilità di effettuare donazioni periodiche, cercando contestualmente di fidelizzarli.
Per raggiungere a mantenere questo obiettivo è indispensabile raggiungere tutti i centri vicini e lontani dall’Ospedale, coinvolgendo il maggior numero possibile di potenziali donatori.
ART. 3 – INDICATORE E DURATA
Il Progetto avrà la durata pari a quella della Convenzione.
Fatti salvi gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche necessari alla luce di nuovi Accordi Stato Regioni.
ART. 4 – MONITORAGGIO
La raccolta itinerante verrà effettuata, nel corso dell’anno, secondo un calendario prestabilito, concordato e approvato dal Direttore del Centro Trasfusionale di riferimento, di norma nei mesi di ottobre/novembre precedenti l’anno di riferimento. Comprenderà il raggiungimento sia delle sedi associative nonché i Comuni ove non sia stata ancora costituita una sede associativa.
Ogni variazione dovrà essere comunicata e concordata con il Direttore del SIT di riferimento.
ART. 5 – ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI
La raccolta risulta strutturata su due modalità:
1. Raccolta presso i punti di prelievo accreditati;
2. Raccolta presso le sedi dell’Associazione e altre località concordate con il Direttore del Servizio Trasfusionale con l’utilizzo di Autoemoteche accreditate;
Raccolta itinerante effettuata presso sedi associative nonché i Comuni ove non sia stata ancora costituita una sede associativa.
Le raccolte verranno effettuate con personale e mezzi dell’UdR formati e formalmente accreditati.
Per il raggiungimento dell’obiettivo l’Avis di Sassari utilizza autoemoteche e personale medico e infermieristico afferente al proprio organico.
L’UdR garantirà ogni adempimento tecnico e logistico per la buona riuscita delle sedute di prelievo – fatte salve le situazioni non dipendenti dalla volontà dell’Associazione.
Con particolare riferimento al ritiro e al conferimento dei rifiuti special, la raccolta e conservazione temporanea fino alla consegna all’Azienda Ospedaliera, secondo definiti standard di sicurezza, è sotto la responsabilità dell’UdR. Il conseguente smaltimento dei rifiuti e i relativi costi rimarrà a carico del SIT di riferimento.
Per la partecipazione dell’Associazione, nella fase di raccolta, l’Azienda riconoscerà all’Associazione oltre le somme previste nella Tabella “Quote di rimborso” di cui all’allegato 2 della Delibera G.R. n. 53/3 del 30.12.2019 relative ai rimborsi per attività associative e per attività di raccolta di sangue intero e di plasma in aferesi e raccolta di multicomponenti, saranno riconosciute le somme di cui alla nota dell’Assessorato (riunione del 21.10.2020).
ART. 6 – ONERI ECONOMICI
L’Associazione provvederà mensilmente a stilare un report dell’attività svolta da sottoporre ai servizi amministrativi aziendali per la successiva approvazione da parte del Direttore del SIT; Il SIT provvederà mensilmente a stilare un resoconto della raccolta effettuata valutando il raggiungimento degli obiettivi inizialmente stabiliti e concordati con il Centro Trasfusionale.
L’Azienda provvederà ad erogare i rimborsi, previa richiesta da parte dell’Associazione, corredata dall’attestazione della regolarità delle attività erogate da parte del Direttore della Struttura Trasfusionale competente;
L’Associazione deve provvedere alla richiesta di rimborso e l’Azienda s’impegna a corrispondere lo stesso entro i termini di legge ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione fattura da parte dell’Associazione.
I costi per la realizzazione del progetto sono quelli di seguito specificati ovvero i costi già stabili nella tabella “Quote di rimborso” (pag. 10 della convenzione):
Rimborsi per le attività associative
Donazione di sangue intero 22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponenti 24,75
Rimorsi per le attività di raccolta
Raccolta di sangue intero 39,50
Raccolta di plasma in aferesi e raccolta multicomponenti 46,00
Ai quali debbono aggiungersi:
Costo per donazione Altri costi generali:
9,80
Percorsi zone disagiate (oltre 50 Km) 2,00
Gestione degli automezzi 0,70
TOTALE COSTO PER DONAZIONE 12,50
L’incentivo di € 12,50 è riconosciuto al raggiungimento, nell’arco dell’anno, di un rapporto tra i chilometri effettuati e il numero delle uscite superiori a 110 Km e deve essere calcolato con riferimento all’ambito del territorio di competenza dell’AVIS Provinciale di Sassari.
Nel caso in cui l’obiettivo concordato non venga raggiunto, la decurtazione proporzionale delle tariffe di rimborso venga effettuata nell’esercizio successivo.
AVIS Provinciale di Sassari Il Legale Rappresentante (Sig. Xxxxxxxx Xxxx) | AOU SASSARI Il Commissario Straordinario f.f. (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx) |