per i rapporti di prestazione sportiva tra Calciatori Professionisti e Società professionistiche di Serie A
ACCORDO COLLETTIVO
per i rapporti di prestazione sportiva
tra Calciatori Professionisti e Società professionistiche di Serie A
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 della LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra Società e sportivi professionisti) e comunque dell'articolo 27 comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) quando sarà in vigore per quanto qui di rilevanza, è convenuto e stipulato tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A (di seguito: LNPA) e l’Associazione Italiana Calciatori di seguito: AIC) il seguente:
ACCORDO COLLETTIVO
per i rapporti di prestazione sportiva
tra Calciatori Professionisti e Società professionistiche della Lega Serie A.
TERMINOLOGIA e DEFINIZIONI
Nel presente Accordo Collettivo, nonché in tutti gli allegati e nella corrispondenza ad essi connessi, le seguenti parole o acronimi hanno convenzionalmente (indipendentemente dalle concordanze grammaticali del genere e del numero) il significato ed i contenuti di cui alle definizioni di seguito elencate:
- AC: è il presente Accordo Collettivo;
- AIC: è l’Associazione Italiana Calciatori;
- Altre/Scritture: è il Modulo definito nell’articolo 3.5 che contiene patti accessori e/o integrativi e/o modificativi del Contratto;
- CA: è il Collegio Arbitrale e/o l’Arbitro Unico di cui all’articolo 21;
- Calciatore: è l’Atleta che presta l’attività sportiva in favore della Società;
- Contratto: è il contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra Società e Calciatore nel Modulo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC, secondo il modello allegato al presente AC; è comprensivo delle Altre/scritture;
- Comunicazione: è qualunque comunicazione tra le Parti prevista nell’AC che deve essere effettuata obbligatoriamente con Posta Elettronica Certificata (PEC);
- FIGC: è la Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- LNPA: è la Lega Nazionale Professionisti Serie A;
- Parti: sono, insieme, i soggetti che sottoscrivono il Contratto, ovvero il
Calciatore e la Società;
- PEC: è il sistema di posta elettronica certificata;
- Polizza: è la polizza assicurativa di cui all’articolo 16.1, stipulata secondo il modello allegato all’AC ai sensi dell’articolo 1.2.c;
- Portale/FIGC: è il portale telematico dei servizi della FIGC disponibile on line;
- Regolamento/CA: è il regolamento di funzionamento e di procedura del Collegio Arbitrale di cui all’articolo 21.3 ed allegato all’AC ai sensi dell’ articolo 1.2.d;
- Retribuzione: è il compenso convenuto tra il Calciatore e la Società, quale corrispettivo della prestazione sportiva.
- Società: sono le società sportive associate alla LNPA;
- Tabella: è la tabella delle Retribuzioni minime federali di cui all’articolo 4.1.2;
Le definizioni che precedono hanno natura pattizia e tassativa e costituiscono parte integrante del presente Accordo Collettivo.
ARTICOLO 1 - Oggetto
1.1 Il presente AC disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti (di seguito; Calciatore) e Società sportive partecipanti ai campionati nazionali di Serie A.
1.2 Sono allegati all’AC e ne costituiscono parte integrante:
a) il modulo Contratto;
b) il modulo Altre Scritture;
c) il modello Polizza;
d) il Regolamento/CA;
e) il Lodo/Abete di cui all’articolo 24.1 che segue;
f) la Tabella dei Minimi Federali di cui all’articolo 4.1.2.
ARTICOLO 2 - Forma del contratto individuale. ▇▇▇▇▇ limitativi della libertà professionale. Apprendistato.
2.1 Il contratto individuale tra Società e Calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull’apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal Calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri. Il Contratto va redatto e sottoscritto in 3 (tre) esemplari: 1 (uno) è di competenza della Società; 1 (uno) è di competenza del Calciatore; 1 (uno) è destinato al deposito presso la Lega a cura della Società.
2.2. Ai sensi dell’articolo 4, sesto comma, della LEGGE 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni (e comunque dell'articolo 26 comma 6 del DECRETO
LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) quando sarà in vigore per quanto qui di rilevanza, sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale del Calciatore per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l’opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall’eventuale prolungamento rappresentato dall’opzione (a prescindere dalla durata del rapporto inter partes, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni
APPRENDISTATO
2.3. All’entrata in vigore dell’articolo 30 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 36, così come modificato dal Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, le Parti sottoscritte si impegnano a definire, entro i successivi 90 giorni, una disciplina applicativa dei contratti di apprendistato sportivo professionalizzante che sia coordinata con le leggi in materia, nonché con la normativa generale FIGC in tema di tesseramento e di trasferimenti nazionali, e con la normativa FIFA in tema di trasferimenti internazionali.
ARTICOLO 3 – Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto.
3.1. La Società ha l'obbligo di depositare, entro sette giorni dalla stipulazione, il Contratto presso la LNPA che effettua le verifiche di sua competenza e ne cura immediatamente la trasmissione alla FIGC per la relativa approvazione ai sensi di legge. Dell’avvenuto deposito del Contratto presso la LNPA la Società deve darne Comunicazione al Calciatore.
3.2 Se la Società non deposita il Contratto ovvero l’atto modificativo o estintivo nel termine indicato dall’ 3.1 che precede, il deposito può essere eseguito dal Calciatore mediante invio per posta elettronica certificata alla LNPA entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto ovvero dell’atto modificativo o estintivo. Dell’avvenuto deposito il Calciatore deve darne Comunicazione alla Società.
3.3 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della FIGC.
3.4 La FIGC invia prontamente le sue decisioni alla LNPA, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e al Calciatore dell’avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della FIGC entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine
eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest’ultima si intende tacitamente manifestata.
3.5 Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.
3.6.1 Il Calciatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo nel caso che il Contratto non ottenga l’approvazione della FIGC competente per fatto non imputabile al Calciatore o al suo agente. La Società ha diritto di rivalsa nei confronti del diverso soggetto giuridico eventualmente responsabile. La misura dell’indennizzo è determinata dal CA, su istanza del Calciatore, tenuto conto anche dell’eventuale stipulazione da parte del Calciatore di altro Contratto ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare dello stesso. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.
3.6.2 Nessun indennizzo sarà dovuto qualora la Società, entro 10 giorni dalla mancata approvazione per fatto non imputabile al Calciatore, ovvero entro 3 giorni precedenti alla chiusura del periodo di trasferimento, offra al Calciatore un contratto di prestazione sportiva di identico contenuto economico e il Calciatore, entro i successivi 2 giorni, lo rifiuti senza giustificato motivo. Nessun indennizzo è dovuto laddove il Calciatore stipuli un contratto di prestazione sportiva con altra Società successivamente alla mancata approvazione e prima della ricezione dell'offerta.
(Norma Transitoria)
Fino alla data del 30 giugno 2024, nelle more della definizione delle procedure di competenza della FIGC per l’approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della LNP-A, fermo restando l’invio di tutte le copie dei Contratti alla FIGC.
ARTICOLO 4 – Retribuzione
4.1.1 La Retribuzione del Calciatore può essere interamente fissa o composta di una parte fissa ed una parte variabile. In quest’ultimo caso, la parte variabile può essere legata a risultati sportivi, individuali del Calciatore o collettivi della squadra e anche a obiettivi non sportivi individuali del Calciatore, come meglio ritengono di individuarli le Parti di comune accordo.
4.1.2 In ogni caso, la parte fissa non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella.
4.2 La Retribuzione deve essere espressa al lordo. Nel Contratto pluriennale la Retribuzione deve essere indicata per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria di competenza (Serie A, Serie B, Lega Pro).
4.3. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto e/o nelle Altre/Scritture.
4.4 Società e Calciatori possono altresì stipulare apposite intese aventi ad oggetto i cosiddetti Premi Collettivi, cioè premi legati al conseguimento di risultati sportivi, di squadra, analogamente a quanto previsto all’articolo 4.1. La pattuizione deve essere stipulata tra un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e i Calciatori tesserati, ovvero, da almeno tre di loro muniti di procura rilasciata dagli altri in forma scritta, che conferisca ai rappresentanti il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano l’erogazione del Premio Collettivo, il suo ammontare complessivo e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto, ovvero la volontà dei Calciatori aventi diritto di procedere alla suddivisione delle quote con criteri concordati direttamente tra loro. La Società è estranea a eventuali controversie relative all’effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote di Premio Collettivo. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all’eventuale procura, presso la LNPA a cura della Società entro il termine del 30 aprile della stagione sportiva in corso, eccezion fatta per le intese aventi a oggetto premi per la vittoria delle singole competizioni (a titolo esemplificativo il Campionato, la Coppa Italia, le Coppe Europee) e/o per la qualificazione alle Coppe Europee e/o per la salvezza, intese che potranno essere depositate, unitamente all’eventuale procura, entro e non oltre il giorno precedente la realizzazione dell’evento cui si riferiscono. La LNPA trasmette copia delle stesse alla Federazione. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più Premi Collettivi per obiettivi specifici. I Premi Collettivi nell’ambito della stessa competizione non sono cumulabili.
4.5 In caso di accordi aventi ad oggetto la licenza dei diritti di immagine per prestazioni di carattere promo-pubblicitario o di testimonial tra Società e Calciatori si tiene conto delle previsioni della Convenzione sulla Pubblicità se e da quando sarà stipulata.
4.6. La Retribuzione può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione internazionale cui la Società partecipa o parteciperà e non può in ogni caso essere inferiore al minimo previsto nella Tabella.
ARTICOLO 5 – Pagamento della Retribuzione
5.1 Le somme corrisposte al Calciatore per i titoli di cui all’articolo 4 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità od assegno cui il Calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare al Calciatore in forza di legge o di Contratto. È fatta salva esclusivamente l’indennità di fine carriera di cui infra sub articolo 20.
5.2.1 La Retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo.
5.2.2 La Retribuzione, nella sua parte variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture.
5.3 I pagamenti di quanto dovuto ai Calciatori devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l’istituto bancario indicato dal Calciatore all’atto della sottoscrizione del contratto o, successivamente alla stipula, comunicato via PEC dal Calciatore alla Società e alla FIGC.
5.4 In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento della Retribuzione, il Calciatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all’indice dei prezzi calcolato dall’ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell’industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull’importo netto, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
5.5 L’obbligo di versamento della Retribuzione, nella parte sia fissa sia variabile, da parte delle Società è sospeso, previa Comunicazione a partire dalla data di decorrenza di una delle due seguenti circostanze e per tutta la sua durata: (a) se il Calciatore abbia subito provvedimenti disciplinari interdittivi dell’attività sportiva per effetto di sanzioni in materia di illeciti sportivi, di divieto di scommesse e di pratiche di doping, nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche temporanei, disposti dall’Autorità Giudiziaria; b) se il Calciatore sia irreperibile per tre convocazioni ad allenamenti o gare a distanza di almeno quarantotto (48) ore una dall’altra nell’arco di almeno sette (7) giorni.
Nel caso sub a) che precede, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previa contestazione scritta al Calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l’esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al Calciatore, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione Nel medesimo procedimento, il Calciatore può richiedere la reintegrazione e/o risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio
Arbitrale, ricorrendone i presupposti, può adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui sub articolo 12.
Nel caso sub b) che precede, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento/CA, potrà anche ottenere l’interdizione del Calciatore dalla partecipazione agli allenamenti.
ARTICOLO 6 - Formazione culturale dei calciatori.
6.1 La Società deve promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei Calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.
6.2 Spetta alla FIGC, d’intesa con l’AIC e la LNPA, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell’attività sportiva e della Società, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei Calciatori che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale.
6.3 Ai fini di quanto previsto dall’articolo 6.2, sono tenuti in considerazione anche i corsi che le Società, in collaborazione con LNPA, AIC e FIGC, organizzano per richiamare l’attenzione sui temi del match fixing e sui rischi connessi.
ARTICOLO 7 - Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte.
7.1.1 La Società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.
7.1.2 Il Calciatore, fermo quanto previsto dal Lodo/Abete, ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra del rispettivo campionato, salvo il disposto di cui infra sub articolo 11.1.1.d.
7.2 Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all’estero.
In occasione di trasferte o ritiri il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto - di volta in volta stabiliti dalla Società - a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.
ARTICOLO 8 - Limiti allo svolgimento di altre attività, e obblighi del Calciatore.
8.1 Il Calciatore non può svolgere altre attività sportive, lavorative od imprenditoriali nel periodo di durata del Contratto, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta della Società.
8.2 L’autorizzazione allo svolgimento di altra nuova attività lavorativa o imprenditoriale non già precedentemente autorizzata ai sensi dell’Accordo può essere negata se l’attività è incompatibile, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, con l’esercizio dell’attività agonistico-sportiva. La Società deve dare Comunicazione dell’eventuale diniego al Calciatore entro 45 (quarantacinque giorni) dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la Società abbia comunicato il proprio diniego, l’autorizzazione si intende rilasciata.
È obbligo del Calciatore, a richiesta della Società, fornire il completo elenco e ogni informazione relativa alle attività lavorative o imprenditoriali eventualmente in corso.
8.3 In caso di rifiuto da parte della Società di rilasciare l’autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CA e deve svolgersi con il rito accelerato.
8.4 In costanza di Contratto, il Calciatore ha l’obbligo di abitare ove specificato e dichiarato nel Contratto, ovvero nel luogo che è stato pattuito nelle Altre Scritture; tale luogo deve essere indicato o convenuto in modo tale che la logistica dei trasferimenti quotidiani dalla dimora alla sede sociale non pregiudichino lo stato psico-fisico dell’atleta e sia comunque posto a non più di settantacinque 75 chilometri dalla sede sociale. La dimora/abitazione/residenza contrattuale può essere modificata dal Calciatore con il solo obbligo della previa comunicazione via PEC alla Società.
[NORMA TRANSITORIA] Ai contratti di lavoro stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo collettivo, non si applica la limitazione chilometrica dei settantacinque 75 chilometri dalla sede sociale.
8.5 Nelle more della stipula della Convenzione sulla Pubblicità di cui all’articolo
4.5 che precede, e comunque fatti salvi gli accordi individuali tra Società e Calciatore, quest’ultimo è obbligato, secondo criteri di rotazione, a rilasciare interviste di congrua durata in favore di Operatori della comunicazione indicati dalla LNPA e/o dalla Società di appartenenza nella misura, di regola, di n.3 nel pre gara e n.3 nel post gara per ciascun Evento.
L’obbligo di cui al presente comma non si applica nel caso in cui la Società disponga il silenzio-stampa.
ARTICOLO 9 – Tutela sanitaria.
9.1 Il Calciatore deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuto a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico- fisica.
9.2 Le Società e i Calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il Calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dalla Società, dal CONI e dalla FIGC per l’implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute.
9.3 La violazione da parte di Società e/o Calciatori delle disposizioni di cui all’articolo 9.2. comporta l’applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.
ARTICOLO 10 - Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento.
10.1 Il Calciatore deve adempiere la propria prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla Società e con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
10.2 Il Calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei confronti della Società.
10.3 Il Calciatore deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all’immagine della Società.
10.4 Le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del Calciatore sono legittime e vincolanti, previa accettazione delle stesse da parte del calciatore, accettazione che non può essere irragionevolmente rifiutata, soltanto se giustificate da esigenze proprie dell’attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.
10.5 Il Calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.
10.6 Il Calciatore non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.
10.7 Il Calciatore è tenuto ad astenersi da pubblici commenti e apprezzamenti lesivi che possano generare qualsiasi tipo di pregiudizio alle Società, ad altri Tesserati o alle Istituzioni. Il predetto obbligo comportamentale generale si applica anche per qualsiasi dichiarazione, immagine video o contenuti simili divulgati dal calciatore attraverso qualunque social network oggi noto o ideato
in futuro (incluse le ipotesi di mero gradimento e/o richiamo a commenti, notizie, immagini o video forniti e/o pubblicati da terzi, ad esempio attraverso la modalità di cosiddetto like e/o re-tweet o re-post e/o della cosiddetta condivisione).
10.8 I dirigenti tesserati della Società sono tenuti, in condizione di reciprocità, ai medesimi obblighi di cui al comma 7 che precede.
ARTICOLO 11 - Inadempimenti e ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇.
NORMA DI PROGRAMMA SU INADEMPIMENTI E CLAUSOLE PENALI. - Le
Parti sottoscritte si impegnano a definire, entro la durata del presente Accordo Collettivo un codice delle condotte disciplinari rilevanti e delle rispettive sanzioni, in sostituzione della disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 11 (Inadempimenti e Clausole penali) e 12 (Azioni a tutela dei Calciatori).
11.1.1 Al Calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o integrative della, disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento:
a) ammonizione scritta;
b) multa;
c) riduzione della Retribuzione;
d) esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
e) risoluzione del Contratto.
11.1.2 L’ammonizione scritta è applicata direttamente dalla Società, previa contestazione scritta via PEC al Calciatore entro il termine perentorio di dieci
(10) giorni dalla conoscenza del fatto; il Calciatore può, nei cinque (5) giorni successivi ed a mezzo PEC, far pervenire alla Società le sue giustificazioni; nei dieci (10) giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni (o alla scadenza del termine entro il quale il Calciatore le avrebbe dovute inviare), la Società deve deliberare il provvedimento e nelle stesso termine deve comunicarlo via PEC al Calciatore.
11.1.3 Nelle more dell’attuazione della Norma di programma la multa, il cui importo è proporzionato alla gravità dell’inadempimento, può essere applicata direttamente dalla Società secondo la procedura descritta al comma 11.1.2 che precede, a condizione che l’importo della singola sanzione non sia superiore al quindici percento (15%) della Retribuzione fissa lorda mensile.
Nel caso di episodi di discriminazione in ogni forma, l’importo della singola sanzione diretta può essere aumentato fino al venticinque percento (25%) della Retribuzione fissa lorda mensile.
11.1.4 In caso di applicazione diretta della sanzione, l’impugnativa del provvedimento adottato segue il rito accelerato allo scopo previsto dal regolamento del Collegio Arbitrale, con ricorso da presentarsi entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione della sanzione. Nel caso di esclusione temporanea del Calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra quando le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del Calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società medesima, previa contestazione scritta al Calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l’esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al Calciatore l’istanza arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, per la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della Retribuzione o di risoluzione). Nel medesimo procedimento, il Calciatore può richiedere la reintegrazione e/o risoluzione del Contratto e in tal caso il Collegio Arbitrale, ricorrendone i presupposti, può adottare nei confronti della Società anche i provvedimenti di cui sub articolo 12.
In tutti gli altri casi, devono seguirsi le procedure previste dal Regolamento del Collegio arbitrale e pertanto il ricorso della Società deve contenere la proposta di provvedimento sanzionatorio, che deve essere inviata al Calciatore entro il termine perentorio di venti (20) giorni dalla conoscenza dell’inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica.
11.2 L’ammonizione scritta consiste nell’intimazione al Calciatore di non ricadere in futuro nel medesimo inadempimento contestatogli.
11.3 La multa consiste in una penalità contrattuale, il cui importo è proporzionato alla gravità dell’inadempimento e non può superare il venticinque percento (25%) della Retribuzione fissa mensile lorda.
La multa, nell’ipotesi di cumulo di più infrazioni commesse nello stesso mese, non può comunque eccedere il cinquanta percento (50%) della Retribuzione fissa mensile lorda.
11.4. La riduzione della Retribuzione ha funzione risarcitoria e di riequilibrio del sinallagma, ed è regolata come di seguito:
(i) nel caso di squalifica da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, la riduzione della Retribuzione effettiva lorda, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non può essere superiore al cinquanta percento (50%) della Retribuzione dovuta per tale periodo; ai fini della quantificazione della eventuale riduzione, si tiene conto:
a) della parte fissa della retribuzione;
b) della natura del comportamento antiregolamentare posto in essere e sanzionato e dell’elemento soggettivo che hanno determinato la squalifica. In particolare, la riduzione della Retribuzione non può essere applicata qualora il Calciatore dimostri che la squalifica sia stata comminata, a seguito di comportamenti dallo stesso tenuti nell’esclusivo interesse sportivo della squadra (a titolo meramente esemplificativo c.d. fallo da ultimo uomo);
c) della misura del pregiudizio, anche all’immagine, arrecato alla Società;
(ii) In tutti gli altri casi la riduzione della Retribuzione può riguardare anche la parte variabile, ma, in tali casi, non può comunque superare i massimali di riduzione indicate per la squalifica, ad eccezione di quanto previsto al successivo romanino (iii);
(iii) fermo il disposto dell’articolo 5 comma 5 che precede, in caso di squalifica per doping, la riduzione della Retribuzione, in alternativa all’azione di risoluzione del Contratto, può essere pari all’intera Retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall’efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva, anche se non definitivo;
(iv) la riduzione della Retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della Retribuzione al di sotto di quella minima prevista nella Tabella.
11.5 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture; gli effetti della risoluzione sulle intese ex articolo 4.3 sono determinati dal Collegio Arbitrale in applicazione dei principi generali del diritto civile. La risoluzione può essere ottenuta dalla Società anche nel caso di condanna del Calciatore a pena detentiva, per reati non colposi, comminata in Italia o all’estero, passata in giudicato.
11.6 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, alla risoluzione consegue il diritto della Società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell’originario rapporto tra essa ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto. La Società cedente decade dal diritto al ripristino decorsi 15 (quindici) giorni da quello in cui ha ricevuto informazione della risoluzione, informazione della quale è in ogni caso onerato il Calciatore che deve provvedervi in forma scritta. Il ripristino deve essere esercitato, dandone comunicazione scritta al Calciatore, alla Lega ed alla Federazione.
La risoluzione del Contratto e/o la riduzione della Retribuzione per cause derivanti da malattia o infortunio (inidoneità o inabilità) sono disciplinate infra sub articolo 15.
ARTICOLO 12 - Azioni a tutela dei diritti del Calciatore
12.1 Il Calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.
Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina – anche in deroga ai termini annuali di tesseramento previsti dalla normativa federale - il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell’originario rapporto tra Società cedente ed il Calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, senza che la Società debba provvedere al pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi titolo eventualmente dovute dalla Società cessionaria al Calciatore.
12.2 Nell’ipotesi di violazione della previsione di cui sub articolo 7.1, il Calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della diffida, il Calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto ad un importo pari al venti percento (20%) della parte fissa della Retribuzione annua lorda.
12.3 La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal Calciatore anche nei procedimenti promosso dalla Società ai sensi degli articoli 5.5 e 11.1.
12.4 Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del Calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il Calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della Retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.
12.5 Il CA, se ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente articolo 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza.
12.6. In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l’obbligo della Società di fornire al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell’articolo 7.1., salva espressa rinuncia scritta del Calciatore.
12.7 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra sub articolo 4.4.
ARTICOLO 13 - Morosità.
13.1 Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della Retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto dall’articolo 5.2.1 ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante PEC, inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della Retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (supra articolo 5.2.2), e a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il Calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante PEC, inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.
13.2 Nel caso di Calciatore tesserato per Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto di cui alla legge 23 marzo 1981, n° 91 (e dal Dlgs 36/2021, quando sarà in vigore) e successive modificazioni, la comunicazione di cui all’articolo 13.1, con le stesse modalità e gli stessi termini, deve essere inviata anche alla Società cedente.
13.3 La risoluzione del Contratto non può essere pronunciata qualora la Società provveda, entro 20 (venti) giorni dalla PEC di messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto del Calciatore.
Nei periodi di stato di emergenza sanitaria dichiarato dalle Autorità dello Stato il termine previsto dal capoverso del comma 3 è esteso a 30 (trenta) giorni.
13.4 Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 13.3, il Calciatore, per ottenere la risoluzione del Contratto, deve farne richiesta al CA entro e non oltre il 20 giugno della stagione sportiva in corso al momento della richiesta di risoluzione.
13.5 La Società ha diritto di costituirsi nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento/CA.
13.6 Qualora venga dichiarata la risoluzione del Contratto, il Calciatore, a titolo di risarcimento del danno, ha diritto di percepire un importo, da corrispondersi mensilmente, pari alla parte fissa della Retribuzione ancora dovuta, fino alla scadenza del Contratto o fino alla data di efficacia di un nuovo Contratto con altra Società ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, se questo interviene prima della scadenza del Contratto, nonché un importo, equitativamente determinato dal CA, a richiesta del Calciatore, che tenga conto dell’ammontare della eventuale Parte Variabile e dei Premi Collettivi, se maturati.
13.7.1 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il Calciatore, anche in deroga ai termini annuali di tesseramento previsti dalla normativa federale, fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda, dandone contestuale comunicazione alla LNPA, all’integrale pagamento in favore del Calciatore, salvo regresso ed entro il termine di decadenza di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità di cui all’articolo 13.3.
13.7.2 Nel caso in cui la Società cedente decida di non provvedere all’integrale pagamento in favore del Calciatore di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate, il Calciatore è automaticamente libero da vincoli contrattuali senza alcun onere di alcuna natura a carico della stessa Società cedente.
13.8 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del Contratto, alla risoluzione del rapporto con la Società cessionaria determinata dalla esclusione dai campionati professionistici in corso di stagione sportiva, conseguirà il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione, dell’originario rapporto tra la Società cedente ed il Calciatore fino al termine originariamente previsto per tale rapporto, anche in deroga ai termini annuali di tesseramento previsti dal Consiglio Federale.
13.9 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre/Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui supra all’articolo 4.4.
ARTICOLO 14 - Malattia e infortunio.
14.1 In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra all’articolo 15 e sottoparagrafi) spetta al Calciatore la Retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.
14.2 Il Calciatore si avvale, senza oneri e spese, dell’assistenza sanitaria primaria (ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o case di cura ed attività di riabilitazione) che la Società è tenuta a mettere a disposizione.
14.3 Nel caso in cui il Calciatore intenda avvalersi di una assistenza sanitaria diversa da quella messa a disposizione della Società, deve darne tempestiva Comunicazione alla Società e deve affidarsi a soggetti e/o strutture di specchiata professionalità e chiara fama. La Società stipula apposita polizza assicurativa
sanitaria - i cui premi saranno sostenuti integralmente dalla Società - che è sottoscritta, se del caso, anche dal Calciatore. La polizza è attivata per coprire i costi normalmente necessari per i trattamenti sanitari - di cui sopra - a cui il Calciatore deve sottoporsi.
14.4. Le previsioni di cui agli articoli 14.1, 14.2, 14.3 così come quelle di cui infra all’articolo 15, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso al Calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali o in occasione di gare od allenamenti organizzati dall’autorità militare da cui il Calciatore dipenda.
ARTICOLO 15 - Inabilità e inidoneità del Calciatore.
15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente articolo 15 e norme connesse:
a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del Calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;
b) per inabilità si intende la condizione morbosa del Calciatore che, pur non implicando l’impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale; la certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata (“Organo terzo”) che, su istanza della Società, è nominato/a dal CA, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento/CA.
L’istanza al CA può essere promossa dalla Società anche prima del decorso del Periodo di comporto in modo che l’Organo terzo possa effettuare l’accertamento nell’immediatezza del decorso del termine di cui all’articolo 15.4 che segue.
15.2.1 L’inabilità e l’inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del Calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.
15.2.2 Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Calciatore risultino dipendenti da colpa grave dello stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento.
15.3 In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il Calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l’inabilità.
(“Periodo di comporto”),
15.4.1 Qualora l’inabilità del Calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come supra definite, si protraggano oltre i sei (6) mesi, la Società può richiedere al CA la riduzione alla metà della Retribuzione maturanda dalla data
della richiesta fino alla cessazione dell’inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.
15.4.2 Qualora la predetta inabilità si protragga oltre i nove (9) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la proroga della riduzione alla metà della Retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell’inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.
15.5 La richiesta di risoluzione del Contratto, così come quella di riduzione della Retribuzione, deve essere proposta, a pena di decadenza, in pendenza della inabilità o comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione della condizione di inabilità. A tal fine farà fede la data di invio della relativa comunicazione al Calciatore.
15.6 Qualora la malattia o l’infortunio dovessero determinare l’inidoneità definitiva del Calciatore, comeintesa e accertata dall’articolo 15.1, la Società ha diritto di richiedere immediatamente al CA la risoluzione del Contratto.
ARTICOLO 16 - Assicurazione infortuni.
16.1.1 La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il Calciatore contro gli infortuni e le malattie con massimali integrativi rispetto all’assicurazione base, secondo le condizioni di Polizza.
16.2 La Lega, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della Polizza.
16.3 Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l’Associazione di categoria, si intende in ogni caso il Calciatore o i suoi aventi diritto ed è inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal Calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali polizze stipulate a proprio beneficio.
16.4 Il Calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.
16.5 La Polizza deve essere stipulata entro la data di convocazione del Calciatore per l’inizio dell’attività di ogni stagione sportiva. Il Calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l’Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni, ove subiti dal Calciatore e dai suoi aventi diritto.
16.6 In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell’ambito dell’attività svolta per la Società di appartenenza, il Calciatore ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest’ultima di
ottemperare nei termini di legge e/o contrattuali agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
16.7 In caso di infortunio avvenuto nell’ambito dell’attività svolta, l’onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l’assicurazione, sono a carico della Società di appartenenza, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
16.8 Calciatore ha l’obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, anche ai fini della stipulazione delle polizze assicurative cosiddette patrimoniali a favore della Società.
ARTICOLO 17 - Contributi previdenziali.
17.1. La Società effettua agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione versata allo stesso.
ARTICOLO 18 - Riposo settimanale e ferie.
18.1 Il Calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, normalmente entro i primi 2 (due) giorni della settimana.
18.2 Il Calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di 4 (quattro) settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.
18.3 La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell’attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il Calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell’anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.
18.4 I giorni dell’eventuale Pausa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e quelli della cosiddetta Pausa Estiva (ovvero quelli decorrenti dall'ultima gara di campionato, e/o dall'ultimo impegno tecnico se successivo, fino all'inizio del ritiro pre-campionato) sono conteggiati come periodo di riposo, impregiudicati gli obblighi di natura retributiva e previdenziale in caso di sospensione dell'attività disposta dalla Società per il periodo esorbitante il limite previsto al comma 2 che precede.
ARTICOLO 19 - Congedo matrimoniale.
19.1. Il Calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia nel giorno precedente il matrimonio, ma tenuto conto delle esigenze dell’attività agonistica, può essere concesso o completato entro 30 (trenta) giorni successivi al matrimonio.
ARTICOLO 20 - Indennità di fine carriera
20.1. In adempimento all’articolo 5.1. dell’Accordo ed in base dall’articolo 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modificazioni (e in base all’articolo 26.4 del Dlgs 36/2021, quando sarà in vigore), la Società versa al Fondo di accantonamento dell’indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla Retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che è trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.
ARTICOLO 21 - Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale.
21.1 In conformità a quanto previsto dall’articolo 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 (e a quanto previsto dall’articolo 26 comma 5 del Dlgs 36/2021, quando sarà in vigore) e successive modificazioni, nonché dall’ articolo 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncia in modo irrituale.
21.2 Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.
21.3 Il CA funziona nei modi e nei termini disposti nel Regolamento/CA che deve, al minimo, regolamentare: i) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini; ii) la procedura di nomina degli arbitri di nomina di parte, del Presidente; iii) le formalità procedurali, anche relative all’espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie; iv) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo irrituale, le possibilità di proroga e l’obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità; v) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento/CA.
ARTICOLO 22 - Norme di rinvio.
22.1. Le norme statutarie e regolamentari della FIGC si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente AC.
22.2 Si rinvia alla legge per tutto quanto non espressamente previsto e/o regolato nel presente AC.
ARTICOLO 23 – Durata.
23.1 Il presente AC ha efficacia fino al termine della stagione sportiva 2023- 24, e non è tacitamente rinnovabile né prorogabile.
ARTICOLO 24
24.1 Fino a quando le Parti non convengono una modifica sostanziale dell’articolo 7 in modo che, da un lato, siano resi chiari i diritti dei Calciatori e, dall’altro, siano individuate le modalità più moderne e idonee per il regolare svolgimento degli allenamenti, l’interpretazione resa dalla FIGC in data 22 agosto 2011, con l’eliminazione dell’aggettivo “temporanee” a pagina 2, rigo 24, è allegata la presente accordo per farne parte integrante.
24.2 Le Parti si danno atto reciprocamente e riconoscono che sono in corso le trattative per la stipula della Convenzione sulla Pubblicità di cui all’articolo 4.5 che precede.
In forza di quanto previsto dagli articoli 1 comma 2 lettera a), e 2 comma 1 dell’Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori è convenuto e stipulato tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori il seguente:
MODULO CONTRATTO
(Allegato all’Accordo Collettivo Figc-Aic-Lnpa)
[Loghi Serie A – AIC]
Numero [•]
Stagione Sportiva 20[•] / 20[•]
"MODULO CONTRATTO" - AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1.2 e 2.1 DELL'ACCORDO COLLETTIVO LNPA-AIC-FIGC.
Con la presente scrittura privata, stipulata tra
- la società professionistica [• ragione sociale, sede sociale, numero partita iva/codice fiscale, matricola federale, pec], (di seguito: Società). rappresentata dal suo [•qualifica] [• cognome, nome, codice fiscale] munito dei necessari poteri,
[BARRARE L’IPOTESI RICORRENTE]:
□ che si è avvalsa dei servizi dell’agente sportivo [• cognome, nome, eventuale domiciliatario]
n. Iscrizione [• numero] al Registro CONI;
□ che non si è avvalsa dei registri di un agente sportivo; e
- il calciatore professionista [• cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, provincia, residenza anagrafica, dimora/abitazione/residenza contrattuale, codice fiscale, matricola federale, pec] (di seguito: Calciatore),
[BARRARE L’IPOTESI RICORRENTE]:
□ che si è avvalso dei servizi dell’agente sportivo [• cognome, nome, eventuale domiciliatario]
n. Iscrizione [• numero] al Registro CONI;
□ che non si è avvalso dei registri di un agente sportivo; (di seguito, insieme: le Parti),
si conviene e si stipula quanto segue.
(ARTICOLO 1) È costituito tra le Parti un rapporto di lavoro subordinato sportivo mediante il quale il Calciatore – nella sua qualità di tesserato della FIGC per la Società con decorrenza dal [• data] e fino al [• data]– si impegna a prestare la propria attività lavorativa in favore della Società con inizio alla data del [• data].
(ARTICOLO 2) Ai sensi dell’articolo 4 dell’Accordo Collettivo (di seguito: AC) sono convenute le seguenti Retribuzioni lorde:
a) Retribuzione fissa [OBBLIGATORIA NEI LIMITI DEI MINIMI FEDERALI]: [BARRARE LE STAGIONI CONVENUTE
□ per la stagione sportiva [•anni] euro [•valore];
□ per la stagione sportiva [•anni] euro [•valore] in Serie A, euro [•valore] in Serie B, euro [•valore] in LegaPro;
□ per la stagione sportiva [• anni] euro [• valore] in Serie A, euro [•valore] in Serie B, euro [•valore] in LegaPro;
□ per la stagione sportiva [•anni] euro [•valore] in Serie A, euro [•valore] in Serie B, euro [•valore] in LegaPro;
□ per la stagione sportiva [•anni] euro [•valore] in Serie A, euro [•valore] in Serie B, euro [• valore] in LegaPro;
essa [BARRARE L’IPOTESI RICORRENTE] □ comprende □ non comprende la partecipazione del Calciatore alle eventuali iniziative promo pubblicitarie della Società di cui all’articolo 4.3 dell’AC;
b) Retribuzione Variabile [FACOLTATIVA]:
[•spazio per l’eventuale inserimento delle pattuizione]
Ai sensi dell’articolo 5.3 dell’AC, le Retribuzioni saranno versate nel conto corrente IBAN: [•codice bancario].
(ARTICOLO 3) Le Parti convengono che al presente Contratto si applicano, per quanto qui non espressamente previsto, tutte le norme dell’AC e, per quanto in esse non previsto, le norme della FIGC, nonché quelle di Legge per quanto non espressamente previsto dalle norme federali.
(ARTICOLO 4) Le Parti confermano espressamente la loro volontà di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale irrituale di cui all’articolo 21 dell’AC tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione e/o l’esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente.
(ARTICOLO 5) Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all’elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.
Letto, confermato e sottoscritto, in triplice originale (una per ciascuno dei sottoscritti ed uno per il deposito ai sensi dell’articolo 2.1. dell’AC), in [•Luogo] il
[•Data].
[• PRIMA FIRMA della Società con timbro e FIRMA del Calciatore]
[• PRIMA FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età]
Ad ogni effetto di legge, le Parti dichiarano e di approvare specificatamente, dopo aver preso esatta cognizione del loro contenuto, i seguenti:
- articoli del presente Contratto: 3 (rinvio all’AC, alle Carte federali e alla Legge), 4 (clausola compromissoria) e 5 (obbligo di osservare norme ed atti della FIGC) del presente Contratto;
- articoli dell’Accordo Collettivo: 2.2 (limiti al patto di opzione), 3.1-3.5 (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture), 3.4 e 3.6.1-3.6.2 (necessità dell’approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza), 5.1 (onnicomprensività della retribuzione), 8.1- 8.2 (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile), 8.4 (obblighi di abitazione ove dichiarato nel Contratto e di comunicazione della variazione), 8.5 (obbligo di rendere l’intervista ai broadcaster), 9.2 (“La società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della FIGC in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l’implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute”), 10.8 (risarcimento danni per ripresa/divulgazione immagini non autorizzate), 11.1-11.6 (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione), 13.7-13.9 (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee), 15.1-15.6 (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause), art. 16.4. (rinunzia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società), 16.6-16.7 (oneri di comunicazione e denunzia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale), 18.4 (computo dei giorni di Pausa ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ e Pausa Estiva nel novero delle ferie godute) dell’Accordo Collettivo.
Le Parti si impegnano, altresì, all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi nonché delle eventuali modifiche di quello attualmente vigente.
[•Luogo] il [•Data].
[• SECONDA FIRMA della Società con timbro e FIRMA del Calciatore]
[• SECONDA FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età]
In forza di quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 lettera b), e dall’articolo 3 comma 5 dell’Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori è convenuto e stipulato e il seguente:
MODULO ALTRE SCRITTURE
(Allegato all’Accordo Collettivo Figc-Aic-Lnpa)
[LOGHI SERIE A – AIC]
Numero [•]
Stagione Sportiva 20[•] / 20[•]
"MODULO ALTRE SCRITTURE" - AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1.2 e 3.5 DELL'ACCORDO COLLETTIVO LNPA-AIC-FIGC.
Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del Contratto numero[•] sottoscritto in data [•] tra
- la Società [• ragione sociale, matricola federale], rappresentata dal suo [•qualifica] [• cognome, nome] munito dei necessari poteri, e
- il Calciatore [• cognome, nome, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ federale],si conviene e si stipula quanto segue:
[ATTENZIONE, SPECIFICARE SE LE PATTUIZIONI MODIFICANO OPPURE INTEGRANO QUELLE INSERITE NEL CONTRATTO]
[• spazio per l’inserimento delle pattuizioni]
Fermo il resto delle pattuzioni del Contratto qui non espressamente modificate e/o integrate.
Si richiamano gli articoli da 1 a 5 del Contratto Tipo.
Alla presente Scrittura ed al Contratto di prestazione sportiva si applicano, per quanto in essi non espressamente previsto, le norme dell’AC e, per quanto in esse non previsto, le norme della FIGC, nonché quelle di Legge per quanto non espressamente previsto nelle norme federali.
Letto, confermato e sottoscritto, in triplice originale (una per ciascuno dei sottoscritti ed uno per il deposito ai sensi dell’articolo 2.1 in quanto espressamente richiamato dall’art. 3.5 dell’AC), in [• Luogo e data] il [• Data].
[• FIRME della Società e del Calciatore]
[• FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età]
In forza di quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 lettera c), e dall’articolo 16 comma 1 dell’Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori è convenuto e stipulato e il seguente:
MODELLO POLIZZA
(Allegato all’Accordo Collettivo Figc-Aic-Lnpa)
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto l'Assicurazione complementare obbligatoria contro gli infortuni di calciatori professionisti di Serie A
(ARTICOLO 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.
1.1 - GARANZIA DI BASE - L'assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscano: (i) nell'esercizio dell'attività professionale sportiva; (ii) nell'esercizio di altre aventuali attività lavorative o imprenditoriali aventi o meno carattere professionale, nonché nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale.
Si considerano indennizzabili anche: a) le conseguenze del colpi di sole, di calore e di freddo, le folgorazioni, nonché gli effetti della prolungata esposizione al caldo ed al freddo cui l'Assicurato non si sia potuto sottrarre a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza; b) le conseguenze di ingestione di sostanze dovuta a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazione dovuta ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti a di allucinogeni; c) l'asfissia e l'annegamento;
d) le conseguenze delle infezioni, nonché gli avvelenamenti causati da ingestione di funghi, da morsi di animali e punture di insetti; e) le lesioni corporali sofferte per leggittima difesa, per dovere di solidarietà umana e in occasione di aggressioni e di atti violenti anche se dovuti a movente polifico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; f) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi; g) le lesioni sofferte in stato di malore od incoscenza sempreché non determinate da abuso di alcolici, di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti od allucinogeni; h) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza; i) le lesioni muscolari da sforzo, esclusi gli infarti, le ernie traumatiche nonché le rotture sottocutanee tendinee e muscolari, distaccamenti di retina nonché ernie discali vertebrali traumatiche; j) la conseguenze di movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche fino alla concorrenza di un esborso complessivo di € 3.500.000.00=per singola Società,
1.2 – TRASPORTI. - L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti dall'uso e guida di qualsiasi veicolo a motore o natante, esclusi i mezzi subacquei, a condizione che l'Assicurato sia abilitato a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Per quanto concerne gli infortuni aeronautici, l'assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli assicurati durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggeri di velivoli ed elicotteri esercitati da Società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da Autorità Civili e Militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica e di trasferimento e da Società di lavoro aereo, esclusivamente durante il trasporto
pubblico di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per i rischi da essa previsti.
Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri esercitati da aeroclubs e da Società di lavoro aereo in attività diverse da quella descritta al comma precedente.
1.3 - SPORT - L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione del paracadutismo e degli sport aerei in generale.
1.4 - BRICOLAGE - L'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da attività inerenti ai piccoli lavori manuali -bricolage- espletate con l'uso di utensili domestici anche azionati da motore ed esercitate non a scopo di lucro o commercio.
1.5 - SERVIZIO MILITARE - L'assicurazione vale durante il servizio militare prestato in Italia in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni.
Durante il servizio militare di leva in tempo di pace, la garanzia opera esclusivamente per i rischi non connessi con lo svolgimento del servizio cui l'assicurato è chiamato; la garanzia è invece sospesa durante il servizio sostitutivo di quello militare di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
1.6 - STATO DI GUERRA - Sono esclusi gli infortuni derivanti da stato di guerra. Tuttavia l'assicurazione vale per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non) o da insurrezione popolare per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio delle ostilità o della insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La presente estensione non opera in caso di infortuni aeronautici e per coloro che prestano servizio miliare.
1.7 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA - La Società rinuncia a favore degli Assicurati al diritto di surroga che le compete per l'articolo 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
(ARTICOLO 2) DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
2.1 - PERSONE ASSICURABILI - La presente polizza è valida per i calclatori tesserati per Società di Serie A e di Serie B: Professionisti - Aspiranti Professionisti - Giovani di Serie di cui all'elenco nominativo allegato.
2.2 - PERSONE NON ASSICURABILI - Qualora nel corso del contratto gli Assicurati risultassero affetti da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, tossicomania o da altre infermità gravi e permanenti, l'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nel termini previsti dall'Art. 1898 del Codice Civile.
2.3 - ESCLUSIONI - Sono esclusi dall'assicurazione:
-gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare, e relative prove ed allenamenti, comportanti l’uso di veicoli natanti o a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
-gli infortuni che siano conseguenza di azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
-le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE - L'assicurazione prestata con la presente polizza vale in tutto il mondo.
(ARTICOLO 3) PRESTAZIONI.
3.1 - INVALIDITA' PERMANENTE: SOMMA GARANTITA EURO 350.000,00 (per ciascuna persona assicurata)
Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1) del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data del 24 luglio 2000, senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge, salvo quanto previsto al punto 3.2 successivo.
La perdita assoluta ad irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella anzidetta vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle parcentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal contratto per l'arto superiore destro e la mano destra, saranno valide per l'arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa,
3.2 - FRANCHIGIA PER INVALIDITA' PERMANENTE E SUPERVALUTAZIONE
A) L'invalidità permanente è soggetta alla franchigia assoluta del 5%. Pertanto non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 5%.
Se invece l'invalidità permanente supera il 5%, verrà corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente.
B) Qualora l'infortunio si riferisca agli arti inferiori o alle loro singole parti, le percentuali di invalidità permanente superiori al 5% saranno elevate del:
- 25% per i calciatori fino al 30° anno di età
- 15% per i calciatori oltre il 30° anno di età.
C) ▇▇▇▇▇ inteso che per determinare la misura dell'invalidità permanente da cui detrarre la franchigia del 5% si farà riferimento alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta all'Assicurato secondo quanto disposto dal precedente art.3.1 ed elevata secondo i criteri di cui alla lettera b) del precedente articolo.
D) Per i "PORTIERI" le percentuali di supervalutazione di cui alla lettera b) sono estese a tutto il corpo.
E) Per determinare l'età del calciatore alla data dell'infortunio dovrà farsi riferimento all'età del suo ultimo compleanno, purché da allora non siano trascorsi più di sei mesi.
F) Il calciatore infortunato è obbligato a sottoporsi a cure, qualora esse possano portare ad un ripristino funzionale della parte lesa, restando inteso che la valutazione del grado di invalidità permanente verrà espressa soltanto quando dalla terapia non si possa ottenere alcun miglioramento; qualora l'infortunato si rifiuti di sottoporsi a delle cure, l'indennita riconosciuta verrà ridotta del presunto recupero funzionale non realizzato, per il rifiuto opposto.
3.3 - INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE - Per gli infortuni indennizzabili che comportino una incapacità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva -invalidità permanente specifica totale- la Società liquiderà l'intera somma assicurata per invalidità permanente, senza deduzione di alcuna franchigia.
Resta inteso che la perdita totale e permanente della capacità specifica ad occupare il ruolo di "PORTIERE" è considerata perdita totale permanente della capacità specifica all'attività professionale sportiva.
3.4 - LIMITE CATASTROFALE
Di comune accordo fra le Parti si conviene che, indipendentemente dalle somme individualmente assicurate, nel caso di evento catastrofale nei quale rimangano infortunate più persone, il massimo esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 3.500,000,00 per ciascuna squadra aderente, essendo inteso che in tal caso le somme assicurate per ciascuna persona si intenderanno ridotte in proporzione fermo sempre l'esborso massimo suindicato. Questo limite rimane invariato per tutta la durata del contratto anche nel caso di inclusioni di nuovi giocatori,
Si conviene altresì che il limite di € 3,500.000,00 si intende ridotto al 50% qualora sullo stesso mezzo di trasporto viaggiassero contemporaneamente due o piu’ squadre appartenenti alla Lega.
(ARTICOLO 4) ADEMPIMENTI ED ESONERI DELLA SOCIETA' CONTRAENTE.
4.1 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - Tutte le comunicazioni alle quali la Società contraente e/o gli Assicurati sono tenuti nel corso del contratto devono essere trasmesse alla Società Assicuratrice con lettera raccomandata od altro mezzo equipollente (telegrafo - telex - telefax).
Per la comunicazioni relative a variazioni del rischio (entrate ed uscite degli Assicurati dalla presente polizza) effettuate a mezzo telegrafo, telex, telefax, l'inclusione o l'esclusione dalla garanzia avrà effetto dall'ora dell'invio delle comunicazioni medesime.
Le variazioni di rischio notificate Invece a mezzo lettera raccomandata avranno effetto dalla ore 24,00 del giorno di spedizione.
4.2 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO - In caso di infortunio la Società contraente deve darne avviso scritto, alla Società Assicuratrice entro sessanta giorni.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deva essere corredata da certificazione medica.
La Società contraente e gli Assicurati devono consentire alla Società Assicuratrice ogni indagine ed accertamento necessari.
4.3 -ALTRE ASSICURAZIONI - La Società contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare alla Società Assicuratrice altre eventuali assicurazioni che i calciatori assicurati avessero in corso o stipulassero con altre Compagnie.
4.4 - DENUNCIA INFERMITA’ - La Società Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli Assicurati fossero eventualmente affetti o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo il disposto del successivo articolo 5.1 "CRITERI DI INDENNIZZABILITA’" delle presenti Condizioni di Assicurazione.
(ARTICOLO 5) LIQUIDAZIONE DEL DANNO.
5.1 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA' - La Società liquida agli Assicurati - che sono gli unici beneficiari della seguente polizza - le indennità per le conseguenze dirette ed esclusive
dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. »
Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunto come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.
5.2 - GARATTERE PERSONALE DELL'INDENNITA' PER INVALIDITA' PERMANENTE - Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'Assicurato muore per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società Assicuratrice paga agli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato l'importo liquidato o offerto.
5.3 - LIQUIDAZIONE - Ricevuta la necessaria documentazione (è facoltà della Società Assicuratrice richiedere in visione copia della scheda sanitaria del calciatore infortunato) e compiuti gli accertamenti del caso, la Società Assicuratrice liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione all'Assicurato e, avuta notizia della sua accettazione, provvede al pagamento.
Le indennità vengono corrisposte in Italia in Euro.
La Società non è tenuta a corrispondere anticipi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5.5 “CONTROVERSIE”.
5.4 - ANTICIPATA RISOLUZIONE - RECESSO DAL CONTRATTO - Resta inteso che qualora la Società liquidato a termini di polizza l'intera somma assicurata per invalidità permanente a seguito dell'inabilità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva, il contratto cessa di avere ogni e qualsiasi ulteriore effetto nei confronti del calciatore al quale è stato liquidato il danno.
Negli altri casi la Società può recedere dal contralto solo alla sua naturale scadenza.
5.5 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE - In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei Criteri di Indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le Parti hanno facoltà di conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle Parli di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel lungo dove deve riunirsi il Collegio stesso.
Il Collegio Medico risiede, a scelta dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, nel Comune - sede di Istituto di Medicina Legale - più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, o più vicino alla sede della Società titolare del tesseramento all'epoca dell'infortunio, oppure più vicino al luogo in cui l'assicurato ha eletto il proprio domicilio.
Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese a competenze del terzo medico.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di ▇▇▇▇▇, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale
definitivo. E’ data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro tre anni; in tal caso il Collegio potrà concedere una somma da computarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.
Resta infine stabilito che, nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto la liquidazione dell'intera somma assicurata per invalidità permanente specifica totale conseguente ad infortunio o a malattia indennizzabili a termini di polizza, egli dovrà produrre al Collegio Medico, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, certificazione di non idoneità all'attività agonistica sportiva rilasciate dalla A.S.L. competente o da altro Ente equipollente purchè riconosciuto dalla F.I.G.C..
(ARTICOLO 6) DISPOSIZIONI VARIE.
6.1 - COMPETENZA TERRITORIALE - Per le azioni riguardanti l'esecuzione del contratto e per ogni controversia diversa da quelle previste dal precedente art. 5.5 è competente, a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Società Assicuratrice, oppure del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o è stato concluso il contratto, oppure del luogo di residenza dell'Assicurato o del luogo di residenza della Società titolare del tesseramento del calciatore all'epoca dell’infortunio oppure del luogo in cui l'assicurato ha eletto il proprio domicilio.
6.2 - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE PASSIVA E PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI
- Resta inteso che, qualora l'assicurazione sia ripartita per quote (coassicurazione), alla Società Delegataria è conferita dai coassicuratori la rappresentanza processuale passiva ex art.77 C.P.C.
6.3 - RINVIO ALLA LEGGE - Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza, si applicano gli ▇▇▇.▇▇ dal 1892 al 1903 del Codice Civile.
6.4 - NON TACITO RINNOVO - Resta fra le parti convenuto che il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.
(ARTICOLO 7) ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE INVALIDITÀ PERMANENTE SPECIFICA TOTALE DA MALATTIA; SOMMA GARANTITA EURO 350.000 (per ciascuna
persona assicurata)
7.1 - LIMITI DELLA GARANZIA (I.P. Malattia) - L'assicurazione è estesa all'invalidità permanente che comporti, a seguito di malattia insorta successivamente alla data di stipula del contratto, e comunque durante il periodo di vigenza della polizza, la perdita definitiva e irrimediabile dell'idoneità all'esercizio dell'atttività professionale sportiva, a condizione che questa si verifichi entro due anni dalla denuncia della malattia, Tale garanzia non è cumulabile con quella di cui al precedenti articoli 3.1 - invalidità permanente e 3.3- invalidità permanente totale.
Resta inteso che dal novantasimo giorno successivo a quello di effetto della polizza sono comprese le malattie cha siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione per contratto, purché non conosciute e/o non diagnosticate al momento della stipulazione o, se conosciute, purchè dichiarate alla Compagnia assicuratrice. Tale estensione è subordinata al superamento del test medici di idoneità alla pratica sportiva.
Qualora la presente polizza ne sostituisca un'altra, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi assicurati, il predetto termine di aspettativa opera:
- dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per la somma assicurata da questa prevista;
- dal giorno in cui ha avuto effetto la presente polizza limitatamente alla maggiore somma da essa prevista.
7.2 - DENUNCIA DELLA MALATTIA O DELL'INVALIDITA' - La denuncia della malattia che possa comportare, secondo parere medico, invalidità permanente, deve essere presentata alla Socielà Assicuratrice entro sessanta giorni dalla sua diagnosi, oppure dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità.
L'Assicurato deve inviare alla Società Assicuratrice certificati medici, copia delle Cartelle Cliniche ed ogni altro documento che attesti il decorso e le conseguenze della malattia,.
La Società risponde delle denunce presentate entro 180 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.
7.3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - L'Assicurato ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti disposti dalla Società Assicuratrice, la quale ha facoltà di accedere alla documentazione sanitaria personale del calciatore ed a quella della Società presso cui è stato tesserato.
7.4 - RINVIO ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA - Sono valide ed operanti, in quanto compatibili, le condizioni di polizza che regolano l'assicurazione infortuni.
In forza di quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 lettera d) e dall’articolo 21 dell’Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori è convenuto e stipulato tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori il seguente:
REGOLAMENTO di funzionamento e di procedura del COLLEGIO ARBITRALE
(Allegato all’Accordo Collettivo Figc-Aic-Lnpa)
ARTICOLO 1 - Terminologia e Definizioni.
1.1 Ferme la Terminologia e le Definizioni di cui al Preambolo dell’Accordo Collettivo (AC), nel presente Regolamento/CA, nonché in tutti gli allegati atti e nella corrispondenza ad essi connessi, le seguenti ulteriori parole o acronimi, hanno convenzionalmente (indipendentemente dalle concordanze grammaticali del genere e del numero) il significato ed i contenuti di cui alle definizioni di seguito elencati:
- Collegio Arbitrale o CA: è l’organo arbitrale investito della controversia sia nella sua composizione collegiale, sia in quella monocratica;
- Domanda: è l’atto introduttivo del procedimento arbitrale;
- Memoria: è qualsiasi atto difensivo delle parti successivo alla Domanda o alla Risposta;
- Parte/i: sono i soggetti in controversia avanti il CA;
- Risposta: è il primo atto difensivo della parte convenuta con il quale si costituisce nel procedimento arbitrale.
ARTICOLO 2 - Funzioni. Competenza. Natura irrituale.
2.1 Il Collegio Arbitrale è costituito e funziona conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell’arbitrato), nonché da quanto previsto nel presente Regolamento e nel vigente AC.
2.2 Il CA svolge la funzione di risoluzione di tutte le controversie, ivi incluse quelle aventi ad oggetto l’accertamento e la liquidazione del danno derivante da inadempimento contrattuale, concernenti esclusivamente i rapporti regolati dall’AC, o dal Contratto individuale di prestazione sportiva (Contratto), insorte nel tempo in cui la società datrice di lavoro (Società) è associata alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA). Resta ferma la competenza del CA per le controversie già radicate in caso di non partecipazione della Società al campionato di Serie A.
2.3 Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell’articolo 808/ter del codice di procedura civile.
ARTICOLO 3 – Costituzione e Sede del Collegio Arbitrale. Segretario del CA.
3.1 Il CA si compone normalmente di tre membri, due dei quali nominati dalle Parti nella Domanda o nella Risposta, ed il terzo con funzioni di presidente nominato su accordo degli altri due.
3.2 Le Parti nella loro autonomia possono sostituire il CA con un Arbitro Unico nominato di comune accordo.
3.3 Il CA deve costituirsi, con l’accettazione di tutti i membri, entro sedici (16) giorni dalla ricezione della Risposta, o dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5.4 che segue.
3.4 In caso di mancata nomina o accettazione, gli arbitri sono nominati, ad istanza della Parte più diligente, dall’Autorità giudiziaria secondo quanto previsto dall’articolo 810 cpc. Gli arbitri così nominati dovranno accettare l’incarico entro dieci (10) giorni dal provvedimento dell’Autorità giudiziaria, con comunicazione inviata alle Parti.
3.5 Il CA è costituito dal momento dell’accettazione del suo terzo membro, ovvero dell’Arbitro Unico. L’avvenuta costituzione deve essere comunicata alle Parti.
3.6 Appena costituitosi il CA, il Presidente – o l’Arbitro Unico - può nominare un Segretario della procedura il quale cura ogni comunicazione, tra le Parti, tra le Parti ed il CA, e tra i singoli arbitri e le Parti, prevista dal Regolamento o comunque utile al procedimento arbitrale. In difetto di nomina del Segretario tali adempimenti sono a carico del Presidente del CA. Salvo diverso accordo tra il CA e le Parti, Il Segretario è tenuto a mantenere riservata ogni notizia o informazione inerente ai procedimenti, agli argomenti trattati e alle parti. Al Segretario si applica il Codice Deontologico di cui all’articolo 4.6 che segue.
3.7 La sede del CA è fissata nel territorio in cui si trova la sede della Società.
ARTICOLO 4 – Doveri degli Arbitri. Astensione. Ricusazione. Codice deontologico.
4.1 Gli Arbitri, con l’accettazione del loro incarico, assumono l’obbligo di mantenere assolutamente riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le Parti.
4.2 Gli Arbitri hanno l’obbligo di astenersi dall’accettazione o dalla prosecuzione dell’incarico qualora sussistano ragioni, derivanti da qualsiasi legame soggettivo, oggettivo, lavorativo o professionale con una delle Parti o loro difensori, che incidano sulla loro indipendenza o imparzialità ovvero sia accertata la violazione, anche in altri arbitrati, degli obblighi posti a loro carico dal Regolamento/CA e, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 51 cpc.
4.3 Un Arbitro può essere ricusato, oltre che nelle ipotesi previste dall’articolo 815 cpc che si ritiene applicato convenzionalmente ai CA, in caso di violazione del codice deontologico di cui all’ultimo comma del presente articolo e qualora, pur essendovi tenuto, non si sia astenuto. La ricusazione è proposta dalle Parti nelle forme e nei termini di cui all’articolo 815 cpc.
4.4 In caso di astensione e/o di accoglimento della ricusazione, le parti daranno immediato corso agli adempimenti necessari alla sostituzione secondo quanto previsto dall’articolo 3 che precede.
4.5 Gli Arbitri accettando l’incarico accettano automaticamente tutte le norme del Regolamento/CA e dell’AC che li riguardano, ivi compreso il regime delle spese e dei compensi forfettari previsti per la loro prestazione professionale, nonché il Codice Deontologico di cui al comma che segue.
4.6 (Codice deontologico dei componenti i CA). L’Arbitro che accetta l’incarico si obbliga a svolgerlo nel rispetto del Regolamento/CA; in ogni caso egli deve:
a) essere certo di poter assolvere il compito con la competenza richiesta secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo;
b) essere certo di poter assolvere il compito con l’indispensabile imparzialità insita nella funzione;
c) essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura, salvaguardando il suo ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta, e quindi: non avere alcuna relazione con le Parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità; non avere alcun interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all’oggetto della controversia; non aver alcun pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità; se una o più di tali situazioni sopravvengono nel corso del procedimento, l’arbitro ha l’obbligo di dichiararle e di astenersi;
d) non far intendere nel corso della procedura, e particolarmente nel momento dei tentativi di conciliazione, di aver già raggiunto un giudizio, personale o collegiale, sull’esito del procedimento;
e) evitare, durante il procedimento, ogni comunicazione unilaterale con le Parti o i loro difensori, fatta eccezione per le comunicazioni necessarie alla procedura da indirizzarsi comunque a tutte le Parti della controversia;
f) astenersi dal dare individualmente alle Parti, direttamente o indirettamente, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza del CA quale organo unitario;
g) evitare di rilasciare, prima, dopo e durante la procedura, interviste o dichiarazioni alla stampa che abbiano ad oggetto qualsiasi aspetto del procedimento o della controversia.
ARTICOLO 5 – La Domanda e la Risposta.
5.1 La Domanda deve contenere:
a) i dati anagrafici e fiscali della Parte, completi della residenza o della sede sociale, del codice fiscale o partita Iva, dell’indicazione dei numeri telefonici e fax o indirizzo mail PEC ove ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale, ovvero l’elezione di domicilio presso il difensore eventualmente nominato;
b) l’eventuale nomina di uno o più difensori iscritti all’Albo degli Avvocati, con eventuale conferimento di procura speciale per il compimento degli atti riservati personalmente alla Parte;
c) la nomina dell’Arbitro di competenza, completa dell’indicazione del domicilio e dei recapiti necessari per le comunicazioni di rito;
d) l’accettazione espressa ed incondizionata del Regolamento/CA;
e) l’indicazione dell’oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con esposizione, anche breve e sommaria, delle ragioni in fatto e diritto a sostegno della domanda.
f) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti ritenuti utili e le richieste conclusive;
g) la sottoscrizione personale della Parte o del difensore munito di procura idonea anche per la nomina dell’arbitro di competenza.
Gli elementi di cui alle lettere c-d-f-g devono essere contenuti nella Domanda a pena di inammissibilità.
Gli elementi di cui alle lettere a-e devono essere contenuti nella Domanda a pena di improcedibilità.
5.2 La Domanda, unitamente ai documenti allegati, deve essere comunicata alla Parte convenuta, presso il domicilio eletto nel Contratto di prestazione sportiva e all’Arbitro nominato, mediante PEC o mezzo equipollente.
5.3 La Risposta deve contenere:
a) i dati anagrafici e fiscali della Parte, completi della residenza o della sede sociale, del codice fiscale o partita Iva, dell’indicazione dei numeri telefonici e fax o indirizzo mail PEC ove ricevere le comunicazioni afferenti il procedimento arbitrale, ovvero l’elezione di domicilio presso il difensore eventualmente nominato;
b) l’eventuale nomina di uno o più difensori iscritti all’Albo degli Avvocati, con eventuale conferimento di procura speciale per il compimento degli atti riservati personalmente alla Parte;
c) la nomina dell’Arbitro di competenza, completa dell’indicazione del domicilio e dei recapiti necessari per le comunicazioni di rito;
d) l’accettazione espressa ed incondizionata del Regolamento;
e) l’indicazione dell’oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con esposizione, anche breve e sommaria, delle ragioni in fatto a sostegno delle conclusioni e delle eventuali domande riconvenzionali dispiegate;
f) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti ritenuti utili e le richieste conclusive;
g) la sottoscrizione personale della Parte o del difensore munito di procura idonea anche per la nomina dell’arbitro di competenza.
Gli elementi di cui alle lettere c-d-f-g devono essere contenuti nella Risposta a pena di inammissibilità.
La Risposta deve contenere, a pena di loro inammissibilità nel prosieguo del procedimento, anche le eventuali domande riconvenzionali e/o le domande verso gli altri convenuti negli arbitrati con più di due Parti. La proposizione di dette domande non determina il differimento dei termini di deliberazione del lodo (infra articolo 6.4).
5.4 La Risposta deve, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della Domanda, essere inviata - unitamente ai documenti ad essa allegati - alla Parte attrice presso il domicilio eletto e all’arbitro nominato, mediante PEC o mezzo equipollente.
5.5 Qualora nella Risposta siano contenute domande riconvenzionali Parte ricorrente ha facoltà di replica con Memoria da comunicarsi con le stesse modalità sopra indicate, entro dieci (10) giorni dalla ricezione della Risposta.
ARTICOLO 6 – Il procedimento ordinario.
6.1 Fermo quanto stabilito espressamente nel presente Regolamento/CA, ogni altra regola procedimentale ed istruttoria è determinata dal CA liberamente fermo restando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
6.2 Il procedimento arbitrale, ivi compresa la discussione orale e l’escussione delle Parti e di testi, si svolge presso la sede del CA o in altro luogo d’intesa tra il CA e tutte le Parti. Può svolgersi, ove possibile, anche in videoconferenza e, ove concorrano solo gli arbitri, anche in teleconferenza.
6.3 La lingua del procedimento arbitrale è l’italiano. Le Parti che non hanno maestria della lingua italiana, devono munirsi a loro spese, non ripetibili, di un interprete idoneo alla funzione. Il CA può decidere di nominare un interprete di sua fiducia i cui costi concorrono nelle spese di funzionamento del CA ove previste.
6.4 Il procedimento deve concludersi con la deliberazione del lodo che deve intervenire nel termine di sessanta (60) giorni dalla costituzione del CA ai sensi dell’articolo 3 che precede. Il termine è prolungato, anche senza autorizzazione delle Parti in controversia, di altri trenta (30) giorni se si deve procedere all’assunzione di prove o di consulenze d’ufficio. Su istanza di una Parte che motivi particolari ragioni d’urgenza e/o la sussistenza del pericolo di un grave
pregiudizio, il CA può, sentite le Parti costituite ed in ogni momento del procedimento, ridurre i predetti termini fino ad un massimo della loro metà.
6.5 Il CA deve procedere preliminarmente ad un tentativo di conciliazione delle Parti. Il tentativo di conciliazione può essere riproposto dal CA in ogni successiva fase del procedimento arbitrale, fino al momento in cui tratterrà in decisione la controversia. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo il CA pronuncia un lodo conforme.
6.6 Su richiesta di una Parte o d’ufficio il CA può ammettere la discussione orale della causa.
ARTICOLO 7 – Procedimento accelerato.
7.1 Nel procedimento accelerato tutti i termini previsti dal Regolamento/CA sono ridotti della metà.
7.2 Il procedimento accelerato si applica su istanza di Parte nella Domanda o nella Risposta, per:
i) i procedimenti previsti nell’articolo 11 dell’AC aventi ad oggetto (a) l’impugnazione delle multe e delle ammonizioni irrogate direttamente dalle Società, (b) l’irrogazione delle multe di importo superiore a quello previsto per l’applicazione della multa diretta, (c) l’esclusione temporanea dagli allenamenti disposta direttamente dalle Società, nonché (d) il procedimento di riduzione della Retribuzione prevista dall’articolo 11.4 dell’AC;
ii) le controversie previste dagli artt. 8.3, 12.2. e 13.4 dell’AC, nonché ogni altra controversia nella quale il CA, su istanza di parte, ravvisi discrezionalmente la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, di una o di entrambe le parti, nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.
ARTICOLO 8 – Compensi degli Arbitri. Spese di funzionamento del CA e di difesa.
8.1 Al Collegio Arbitrale di tre membri, indipendentemente dalla qualità e quantità delle questioni trattate e delle attività svolte nel singolo procedimento spettano complessivamente i seguenti compensi: (a) 3.500,00 (tremilacinquecento) Euro per i procedimenti aventi un valore fino a 50.000,00 (cinquantamila) Euro; (b) lo scaglione minimo del Tariffario forense per arbitrati vigente al momento della prestazione per i procedimenti aventi un valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila) Euro, e per ogni altro diverso procedimento. I suddetti compensi complessivi saranno suddivisi tra i membri del CA secondo il loro accordo. Con l’accettazione dell’incarico i componenti del CA rinunciano ad ogni diverso e maggiore compenso, comunque previsto dalle eventuali tariffe professionali di riferimento di ciascuno di loro.
8.2 All’Arbitro Unico, indipendentemente dalla qualità e quantità delle questioni trattate e delle attività svolte nel singolo procedimento spettano complessivamente i seguenti compensi: (a) 1.750,00 (millesettecentocinquanta)
Euro per i procedimenti aventi un valore fino a 50.000,00 (cinquantamila) Euro;
(b) lo scaglione minimo del Tariffario forense per arbitrati vigente al momento della prestazione per i procedimenti aventi un valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila) Euro, e per ogni altro diverso procedimento. Con l’accettazione dell’incarico l’Arbitro Unico rinuncia ad ogni diverso e maggiore compenso, comunque previsto dalle eventuali tariffe professionali di suo riferimento.
8.3 Il compenso del Segretario non rientra nelle spese di funzionamento ma resta a carico di chi lo ha nominato ai sensi dell’articolo che 3.6 precede.
8.4 Agli Arbitri e al Segretario è dovuto altresì il rimborso delle spese, sostenute e documentate, per eventuali trasferte, quali spese di funzionamento.
8.5 Il compenso del CA e le spese di funzionamento gravano sulle Parti che sono obbligate solidalmente verso gli Arbitri indipendentemente dal carico conseguente all’eventuale soccombenza. Gli Arbitri emetteranno i relativi documenti fiscali nei modi e nei termini di legge. L’obbligato in solido che provvede al pagamento ha diritto di rivalsa verso il debitore principale nei limiti di cui al lodo.
8.6 Il CA non può subordinare l’avvio o la prosecuzione della procedura al versamento di anticipazioni sui compensi.
8.7 Nel lodo il CA liquida altresì le spese di difesa delle Parti secondo il principio della soccombenza, tenendo comunque conto del principio per il quale la difesa tecnica nel procedimento arbitrale è meramente eventuale.
ARTICOLO 9 – Il Lodo.
9.1 Il CA decide il merito della controversia applicando le norme del Contratto, quelle dell’AC, e quelle dei Regolamenti Sportivi. Sussidiariamente applica le norme del codice civile e quelle delle altre leggi dello Stato. Le prove sono liberamente valutate.
9.2 In rito il CA applica in primo luogo le norme del Regolamento/AC, e sussidiariamente quelle del codice di procedura civile e quelle delle altre leggi dello Stato, in quanto ritenute compatibili con la natura irrituale del procedimento e dell’emanando lodo e senza che dall’applicazione delle stesse possa mai derivare una diversa interpretazione della volontà delle parti che intendono risolvere la vertenza insorta con amichevoli compositori.
9.3 Nel Lodo il CA liquida il compenso degli Arbitri e le spese di funzionamento del CA secondo il principio della soccombenza.
9.4 Il lodo è deliberato a maggioranza con la partecipazione di tutti gli Arbitri in conferenza anche telefonica o telematica ed è redatto per iscritto. Ciascun ▇▇▇▇▇▇▇ può chiedere che il Lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
9.5 Il Lodo è redatto in tanti originali quante sono le Parti in controversia e gli Arbitri, più altri tre esemplari, tutti sottoscritti – anche con firma digitale - dagli Arbitri anche in tempi e luoghi diversi, purché di ciò ne sia dato atto.
9.6 Gli originali del Lodo sottoscritti digitalmente dagli Arbitri sono inviati, a mezzo pec ed entro sei (6) giorni dall’ultima sottoscrizione, alle Parti. Altri tre originali sottoscritti digitalmente sono inviati a mezzo PEC ai Presidenti della LNPA, dell’AIC e della FIGC che li conserveranno nell’esclusivo interesse dell’ordinamento sportivo. Gli Arbitri trattengono un originale ciascuno. Se un Arbitro non dispone di firma digitale, il lodo è sottoscritto con firma autografa su supporto cartaceo ed inviato alle Parti nonché a FIGC-LNPA-AIC ed inviato a mezzo raccomandata a/r.
9.7 Il Lodo ha immediata efficacia vincolante tra le Parti dalla data della sua consegna.
ARTICOLO 10 – Efficacia del Regolamento/AC.
10.1 Il presente Regolamento è efficace solo in costanza di efficacia dell’ACCORDO COLLETTIVO stipulato da LNPA, AIC e FIGC al quale è allegato per costituirne parte integrante.
In forza di quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 lettera e) e dall’articolo 24 comma 1 dell’Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori è convenuta e stipulata tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l’Associazione Italiana Allenatori Calciatori la seguente:
INTERPRETAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELL’ACCORDO COLLETTIVO FIGC/ LNPA/AIC (c.d. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇)
(Allegato all’Accordo Collettivo Figc-Aic-Lnpa)
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Interpretazione dell’art. 7 Accordo Collettivo FIGC/ LNPA/AIC.
Dal 1981 al 2005, sono stati stipulati 5 accordi collettivi e precisamente l’uno valido dal luglio 1981, l’altro dal luglio 1984, il terzo dal luglio 1986, il quarto dal luglio 1989 ed il quinto dal Luglio 2005 fino al 30 giugno 2010, in virtù delle varie proroghe intervenute.
Nel primo accordo collettivo la disposizione dell’art. 7 non era presente.
Con la sottoscrizione del secondo accordo collettivo (1°luglio 1984) viene inserita per la prima volta nel contratto tipo e non nell’accordo collettivo la seguente disposizione:
“art. 6 La società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.
In ogni caso allenamenti differenziati o individuali sono ammissibili soltanto se giustificati da ragioni di ordine strettamente tecnico.”
Dal terzo accordo collettivo in poi (dal luglio 1986) viene inserita la disposizione di seguito riportata -art. 10 (terzo accordo e quarto accordo) art.7 (ultimo accordo) -:
“La società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale. In ogni caso il calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all’art.… del presente accordo” (ovvero esclusione per motivi disciplinari). Detta ultima disposizione è dunque presente dal luglio 1986 e ha visto attivati pochi contenziosi nell’ambito della massima serie.
Considerazioni relative alla disposizione del contratto tipo del luglio del 1984.
Il principio, sin dalla sua prima introduzione nel contratto tipo del 1984 aveva il legittimo e comprensibile fine di impegnare la società nei confronti del calciatore affinché curasse, anche nell’interesse societario, la migliore efficienza sportiva
del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla dignità professionale dello stesso. Si precisava che allenamenti differenziati o individuali potevano essere giustificati da ragioni strettamente tecniche.
Tale disposizione applicata in buona fede, secondo il principio generale dettato dall’art 1375 c.c. in materia di esecuzione del contratto, persegue il legittimo fine di garantire al professionista il diritto di allenarsi correttamente e compiutamente, onde consentirgli la migliore prestazione e ciò evidentemente anche nell’interesse della società. Dunque la norma disciplina un rapporto perfettamente sinallagmatico, perché da un lato vi è il diritto del calciatore di allenarsi al meglio, a cui corrisponde l’obbligo della società di offrirgli tale possibilità e dall’altro l’impegno del calciatore a fornire la migliore prestazione a fronte di un diritto della società di riceverla. Il tutto peraltro nel reciproco interesse delle parti, considerato che qualità elevate di un calciatore costituiscono un valore tanto per quest’ultimo, tanto per la società.
In un’ottica di assoluta buona fede, si prevedeva soltanto che gli allenamenti differenziati o individuali fossero consentiti per ragioni squisitamente tecniche, e tale precisazione implicava che gli allenamenti si tenessero generalmente insieme o che comunque vi fosse un sotteso diritto del calciatore professionista a far parte del gruppo della prima squadra.
Considerazioni relative alle disposizioni previste negli accordi collettivi dal luglio del 1984 sino al 30 giugno 2010
Dal 1986, la seconda parte della disposizione è stata modificata, prevedendo il diritto del calciatore di partecipare agli allenamenti con la prima squadra. Tale modifica non ha di fatto aggiunto nulla di nuovo, se vero come è vero il diritto primario è sancito soprattutto nella prima parte della norma, atteso che:
- per cura della migliore efficienza sportiva, deve intendersi per un verso il diritto del calciatore ad allenarsi al meglio con adeguate strutture organizzative dedicate dalla società alla prima squadra, a cui corrisponde un dovere della società di garantire tale opportunità; per altro verso deve sottendersi il diritto della società ad esigere la migliore prestazione possibile, a cui corrisponde un dovere del calciatore di offrirla;
- per ambiente consono alla sua dignità professionale, deve intendersi evidentemente quello dedicato al gruppo di prima squadra e quindi di migliore qualità sotto ogni profilo tecnico- tattico- sportivo, con diritto del calciatore professionista di prepararsi nell’ambito del programma generale finalizzato al raggiungimento dei migliori risultati della prima squadra e di vedere curata la sua migliore efficienza sportiva, a cui corrisponde una facoltà della società, attraverso il suo staff tecnico, di organizzare la preparazione per il raggiungimento di detti obiettivi, anche attraverso allenamenti differenziati per ragioni tecniche temporanee, tra cui devono comprendersi anche quelle per percorsi riabilitativi oltre che quelle tipicamente tecniche (allenamenti per ruoli, allenamenti per esigenze tattiche, allenamento prepartita dei soli destinati alla
partita domenicale o di coppa ecc..).
In tale contesto deve essere anche inquadrato il concetto di rosa di prima squadra che, mentre per le competizioni organizzate dalla UEFA è definita in numero di 25 calciatori, comunicate prima dell’inizio delle competizioni, per il campionato di Serie A è costituita da un numero di calciatori variabile da società a società, normalmente superiore ai 25, attesa la peculiarità e la specificità dell’ambito professionale in cui operano società e calciatori. La variabilità delle rose di prima squadra nel campionato di Serie A si evince anche dalle disposizioni, con le quali si recepisce la normativa UEFA in materia di incentivazione e promozione dei giovani locali, emanate annualmente dal Consiglio Federale e dalle quali si ricava che la rosa di prima squadra può essere composta anche da 50 calciatori.
Alla luce di detti principi deve interpretarsi l’art. 7 dell’accordo collettivo, sottoscritto dall’AIC in data 30.05.2011.
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In forza di quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 lettera f) e dall’articolo 4, comma 1, alinea 2 dell’Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori è convenuta e stipulata tra la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l’Associazione Italiana Allenatori Calciatori la seguente:
TABELLA DEI MINIMI FEDERALI
(Allegato all’Accordo Collettivo Figc-Aic-Lnpa)
Euro lordi per stagione sportiva di 12 mesi:
• 42.477,00 oltre 24 anni di età;
• 30.796,00 per il primo contratto ex articolo 33.2/NOIF, e comunque dal 19° al 23° anno di età;
• 21.239,00 dal 16° al 18° anno di età;
• 15.929,00 per l’addestramento tecnico.
All’inizio di ogni stagione sportiva la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori converranno l’eventuale aggiornamento dei predetti importi con riferimento all’ indice ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati).
La Tabella aggiornata sarà pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nel proprio sito istituzionale.
