Contratto di assicurazione di tutela legale
TUTELA LEGALE SpA
Contratto di assicurazione di tutela legale
MY DRIVE
Il contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Xxxx – Associazioni consumatori – Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari.
Il presente Set informativo, contenente il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Xxxxx e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.
Assicurazione di Tutela Legale
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Tutela Legale Spa
iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169
Prodotto: MY DRIVE
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
MY DRIVE è un contratto di assicurazione di tutela legale e/o perdite pecuniarie che prevede il rimborso delle spese legali e peritali o la fornitura di prestazioni di altra natura, che si rendono necessarie per la difesa degli interessi e dei diritti dell’Assicurato in sede giudiziale o stragiudiziale e spese sostenute per la partecipazione ad un corso presso un’autoscuola o altro ente autorizzato al fine di ottenere il recupero di punti persi sulla patente del titolare indicato in Polizza, o per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente. La Polizza può anche prevedere una diaria giornaliera, entro i limiti stabiliti, in caso di sospensione o ritiro del Documento di guida. Il contratto opera per fatti inerenti alla circolazione stradale di veicoli a motore ed è destinato alle persone fisiche e alle persone giuridiche.
Che cosa è assicurato? L’assicurazione di tutela legale offre ✓ assistenza per la risoluzione amichevole delle controversie ✓ rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute dagli assicurati in sede stragiudiziale e giudiziale L’assicurazione di perdite pecuniarie offre ✓ rimborso delle spese per partecipare ad un corso presso un’Autoscuola o altro Ente autorizzato ✓ diaria per ogni giorno di sospensione della patente di guida ✓ rimborso delle spese sostenute per recupero e per trasferimento del veicolo ALL RISK La Polizza opera nell’ambito della circolazione stradale, per sinistri derivanti dalla guida, dalla proprietà, dal noleggio o dal leasing di veicoli EXTRA La tutela legale della Polizza opera nell’ambito della circolazione stradale e garantisce assistenza e rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per - ricorso/opposizione alle sanzioni amministrative - ricorso contro provvedimento di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente di guida La copertura assicurativa opera anche per la protezione della Patente di Guida (garanzia del ramo 16 “Perdite pecuniarie di vario genere”) con il rimborso delle spese sostenute per: - la partecipazione a un corso presso un’autoscuola o altro ente autorizzato al fine di ottenere il recupero dei punti persi sulla patente oppure per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la sua revisione - diaria per sospensione della patente di guida - recupero del veicolo dal luogo dell’incidente o da quello dell’avaria La somma massima a disposizione per ogni vertenza (massimale per sinistro) è di € 10.000. Si possono scegliere massimali per sinistro più elevati, fino ad € 50.000, dietro pagamento di un premio aggiuntivo. | Che cosa non è assicurato? L’assicurazione non opera per vertenze 🗶 derivanti da fatto doloso degli assicurati 🗶 conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive 🗶 in materia di diritto tributario e fiscale 🗶 derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall’uso di aeromobili, natanti o imbarcazioni munite di motore 🗶 relative al diritto di famiglia e alle successioni 🗶 relative alle richieste di risarcimento danni extracontrattuali 🗶 insorte successivamente alla vendita, cessione o in generale alla perdita del possesso del veicolo assicurato L’assicurazione non opera inoltre: 🗶 quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o lo usa in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione 🗶 quando il veicolo non è assicurato per la RCAuto 🗶 quando l’Assicurato guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, o in caso di incidente non presti soccorso o si rifiuti di fornire le proprie generalità 🗶 quando all’assicurato venga contestata la violazione dell’art. 142 comma 9bis del Codice della Strada. | |
Ci sono limiti di copertura? La copertura è esclusa e nessun indennizzo è dovuto agli assicurati per le controversie ! aventi un valore in lite inferiore ad € 350,00 ! contro Tutela Legale Spa Il limite massimo di rimborso delle spese dovute all’avvocato domiciliatario è pari ad € 2.000 per sinistro. La polizza non copre il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. |
Dove vale la copertura?
✓ Le garanzie prestate con la presente assicurazione operano per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di pagare il premio dovuto alla Compagnia;
- devi pagare le rate di premio successive alla prima;
- devi comunicare, nel corso del contratto, ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
In caso di sinistro, sei tenuto:
- ad avvisare tempestivamente e per iscritto l’intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente la Compagnia;
- a far pervenire alla Compagnia, anche successivamente alla denuncia, ogni notizia e copia di ogni documento utile alla sua trattazione.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Il pagamento è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio rispettivamente del 4%, 5% e 6%. In ogni caso, l’importo è dovuto per intero anche se frazionato. Il premio può essere pagato all’intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente alla Compagnia con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente (in contanti, solo se il premio è inferiore ad € 750).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione dura un anno e decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di assicurazione o del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione. L’assicurazione scade alla data indicata in Polizza e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.
Come posso disdire la Polizza?
Alla scadenza, puoi disdire la Polizza con
- lettera raccomandata a/r alla direzione della Compagnia in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
- PEC all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx000.xx da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.
In corso d’anno, puoi disdire la Polizza con la stessa modalità dopo ogni denuncia di sinistro e fino a 60 giorni dopo il pagamento o il rifiuto della copertura formulato per iscritto, con un preavviso di almeno 30 giorni.
DIP DANNI – MY DRIVE – documento aggiornato ad aprile 2022
Assicurazione di Tutela Legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni DIP aggiuntivo Danni
Compagnia: Tutela Legale Spa
Prodotto: MY DRIVE (ed. 04/2022)
Il DIP aggiuntivo Danni è aggiornato al 28.04.2022 Il DIP aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. |
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. |
Tutela Legale Spa Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, tel. x00 00 00000000 Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx000.xx L’Impresa è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo 17 “tutela legale” (Provvedimento ISVAP n. 2656 del 1° dicembre 2008) e nel ramo 16 “perdite pecuniarie di vario genere” (Provvedimento ISVAP n. 2975 del 30 aprile 2012), iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169. |
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 31.12.2021. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni. La copertura prevede un massimale di € 10.000 per sinistro. Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati, accettando di pagare un premio più alto. Il massimale prescelto e il relativo premio sono indicati in Polizza. Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Per la Persona Giuridica è possibile acquistare la DIARIA. |
Che cosa NON è assicurato? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle del DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? |
ALL RISK La garanzia non opera per le controversie originate da contratti che siano stati risolti, rescissi o disdettati al momento della decorrenza della garanzia assicurativa o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti. La garanzia opera per provedimenti di sequestro del veicolo assicurato adottati a seguito di incidente stradale. EXTRA La garanzia opera fino ad un massimo di € 1.000 per sinistro. La garanzia opera qualora il ricorso contro le sanzioni amministrative sia funzionale all’esercizio dell’azione finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno per fatto illecito di terzi. |
Per le Persone fisiche è garantito il rimborso fino a € 100 (cento) delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell’incidente stradale o dell’avaria fino all’officina di riparazione più vicina. La garanzia opera in caso di incidente stradale e qualora il procedimento di sospensione della patente di guida venga annullato a seguito di ricorso. Per le Persone giuridiche è garantito il rimborso fino a € 350 (trecentocinquanta) delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell’incidente stradale fino all’officina di riparazione più vicina e di € 200 (duecento) in caso di avaria. Nel caso in cui il Documento di guida venga sospeso o ritirato da un’Autorità di uno Stato Estero (o dall’autorità italiana), la diaria prevista è ridotta del 50%. Nel caso in cui le garanzie riguardino assicurati titolari di Patente categoria B rilasciata meno di tre anni prima della data in cui risulta commessa la violazione al Codice della strada, la diaria e le indennità ivi previste sono ridotte del 50%. Nel caso in cui le garanzie riguardino assicurati che abbiano subìto provvedimenti analoghi nei tre anni precedenti la data in cui risulta commessa la violazione, la diaria e le indennità ivi previste sono ridotte del 50%. Nel caso in cui il provvedimento di guida venga sospeso o ritirato a seguito della violazione dell’art. 142 e dell’art 186 del codice della strada, la diaria sarà erogata fino ad un massimo di 90 giorni. Per la garanzia relatia alla l’indennità è dovuta per l’intera durata del provvedimento di sospensione o ritiro della patente, esclusi il giorno del ritiro e della restituzione della patente. | |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro La denuncia del sinistro va fatta tempestivamente (non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza) all’intermediario cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia. La denuncia deve essere integrata da ogni elemento e documento utili alla gestione del sinistro. Anche successivamente alla denuncia, l’Assicurato deve far pervenire alla Compagnia ogni atto o documento pervenutogli o richiesto dalla Compagnia stessa per un’utile gestione del sinistro. |
Assistenza diretta / in convenzione Non è prevista nessuna prestazione diretta o in convenzione fornita da altri soggetti. | |
Gestione da parte di altre Imprese Non è previsto l’intervento di altre imprese nella trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | L’Assicurato ha il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, reticenti o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita parziale o totale del diritto alle prestazioni, l’annullamento del contratto o il recesso da parte della Compagnia. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia si impegna a pagare l’indennizzo all’Assicurato entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio può essere pagato all’intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente alla Compagnia (anche attraverso la Home Insurance, nell’area dedicata del sito web) con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. L’importo del premio comprende le imposte previste dalla legge. Se scelta l’opzione “indicizzazione”, ad ogni scadenza annuale il premio e i massimali sono adeguati in base all’evoluzione dell’“Indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati”, pubblicato dall’ISTAT. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa all’Assicurato la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | L’assicurazione dura un anno e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, la garanzia inizia a decorrere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia in corso di contratto. |
Come posso disdire la Polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non sono previste cause di risoluzione. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Persone fisiche e persone giuridiche. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Per la distribuzione di questo prodotto, la Compagnia riconosce agli intermediari una provvigione media pari al 30,88% del premio imponibile pagato dal Contraente. | |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Tutela Legale Spa Funzione Reclami Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 XXXXXX Fax x00 00 00000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. I reclami sono trattati dalla funzione aziendale sopra indicata. Il riscontro deve essere fornito entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere sospeso per un tempo massimo di quindici giorni per le necessarie integrazioni istruttorie se il reclamo si riferisce a comportamenti degli Agenti, o loro dipendenti o collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Xxxxxx e Xxxxxx) e loro dipendenti o collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario che provvederà a gestirli. Sarà cura della Compagnia trasmetterli all’intermediario interessato (dandone contestuale notizia al reclamante) qualora pervengano direttamente alla Compagnia. |
All’IVASS | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile su sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Tutela Legale Spa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di disaccordo tra Assicurato e Compagnia in merito all’interpretazione della Polizza e/o alla gestione di un sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro decide secondo equità. L’Assicurato e la Compagnia contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
INDICE
OGGETTO DEL CONTRATTO - SEZIONE TUTELA LEGALE 3
Art. 1 Qual è lo scopo del contratto 3
Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto 3
Art. 3 Quali spese vengono rimborsate 3
SOGGETTI E CASI ASSICURATI – SEZIONE TUTELA LEGALE 3
Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso 3
ESCLUSIONI E LIMITI – SEZIONE TUTELA LEGALE 4
Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto 4
Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia 5
Art. 9 Dove vale l’assicurazione 5
OGGETTO DEL CONTRATTO – SEZIONE PERDITE PECUNIARIE 5
Art. 1 Qual è lo scopo del contratto 5
Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto 5
Art. 3 Quali spese vengono rimborsate 5
SOGGETTI E CASI ASSICURATI – SEZIONE PERDITE PECUNIARIE 5
Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso 5
ESCLUSIONI E LIMITI – SEZIONE PERDITE PECUNIARIE 6
Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto 6
Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia 7
Art. 9 Dove vale l’assicurazione 7
Art. 10 Denuncia del sinistro 7
Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro - Sezione Tutela Legale 7
Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale - Sezione Tutela Legale 7
Art. 13 Incarico ad altri professionisti - Sezione Tutela Legale 7
Art. 14 Rimborso delle spese - Sezione Tutela Legale 7
Art. 15 Revoca e rinuncia del legale - Sezione Tutela Legale 8
Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato 8
Art. 17 Termine del rimborso 8
Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico - Sezione Tutela Legale 8
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO 8
Art. 19 Pagamento dell’assicurazione 8
Art. 20 Regolazione del premio 8
Art. 24 Risoluzione anticipata 9
Art. 26 Indicizzazione ISTAT 9
Art. 28 Modifiche dell’assicurazione 9
Art. 29 Rinvio alle norme di legge 9
GLOSSARIO
ARBITRATO: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.
ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.
AVARIA: malfunzionamento/guasto meccanico al motore del veicolo indipendente da qualsiasi fattore esterno al veicolo stesso e che rende impossibile la prosecuzione della marcia.
CARENZA: periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia diviene concretamente efficace.
CONTRAENTE: soggetto che stipula l’assicurazione.
CONTRIBUTO UNIFICATO: somma che deve pagare all’Erario la parte che vuole avviare un giudizio. Il legislatore stabilisce i casi di esonero e l’importo che varia in relazione al valore della causa ed all’organo competente a giudicare.
CONTROPARTE: la parte avversaria in una controversia.
CONTROVERSIA CONTRATTUALE: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
DIARIA: somma di denaro dovuta a titolo di indennità giornaliera.
DISDETTA: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
INCIDENTE STRADALE: evento involontario e accidentale che, coinvolgendo veicoli, persone o animali, turba e/o interrompe la regolare circolazione stradale e dal quale possono derivare danni a persone, animali o cose.
INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
LEGALE DOMICILIATARIO: legale indicato dall’avvocato incaricato della gestione della pratica per lo svolgimento delle attività di cancelleria e sostituzione di udienza.
MASSIMALE: xxxxxxx xxxxxxx fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.
PARTI: il Contraente e la Società.
POLIZZA: documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: somma dovuta dal Contraente alla Società.
REATO: comportamento antigiuridico che dà luogo a violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla pena per essi prevista dalla legge. I delitti si distinguono in base all’elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci “reato colposo” e “reato doloso”). Per le contravvenzioni, la legge prevede che l’autore ne risponda indipendentemente dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
REATO COLPOSO: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.
REATO CONTINUATO: istituto giuridico del diritto penale che si configura quando un medesimo soggetto, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.
REATO DOLOSO: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Sono dolosi tutti i delitti tranne quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
RECESSO: manifestazione di volontà con cui una delle Parti di un contratto ne produce la cessazione.
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: decisione del giudice non più impugnabile, per intervenuta scadenza dei termini, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Sugli stessi fatti oggetto della sentenza passata in giudicato nessun giudice può nuovamente pronunciarsi.
SINISTRO: evento per il quale è prestata l’assicurazione. Per la sezione Tutela Legale consiste nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l’Assicurato. Per la sezione Perdite Pecuniarie consiste nel pregiudizio economico subito dall’Assicurato per eventi derivanti dalla circolazione stradale.
SPESE DI GIUSTIZIA: sono i compensi e le indennità spettanti a soggetti terzi rispetto al procedimento (nel processo penale sono terze tutte le persone diverse dalle Parti e dal giudice quali, ad esempio, i consulenti tecnici e i testimoni) liquidate direttamente dal giudice.
STRAGIUDIZIALE: tutto ciò che è diverso dal giudizio, accordi e procedure che avvengono tra le Parti fuori dal tribunale.
SOCIETÀ: l’impresa assicuratrice Tutela Legale Spa o Tutela Legale.
SPESE DI SOCCOMBENZA: spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.
VALORE IN LITE: determinazione del valore della controversia.
Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono evidenziati “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse. In corsivo sono indicati termini o espressioni il cui significato è definito nel glossario.
OGGETTO DEL CONTRATTO - SEZIONE TUTELA LEGALE
Art. 1 Qual è lo scopo del contratto
Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute fino all’importo del massimale indicato in Polizza, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.
Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto
Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella fase stragiudiziale e si impegna ad ottenere una risoluzione amichevole della controversia evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella stragiudiziale, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”).
Art. 3 Quali spese vengono rimborsate
Sono oggetto di rimborso:
1. le spese legali relative all’attività svolta dall’avvocato in favore dell’Assicurato, comprese quelle del legale domiciliatario e quelle dovute alla controparte in caso di soccombenza o di transazione;
2. le spese processuali, vale a dire il contributo unificato, la registrazione di atti giudiziari, e le spese di giustizia nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all’attività svolta da consulenti o periti nominati dall’Assicurato o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita obbligatoria, mediazione civile, arbitrato).
I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni “Soggetti e casi assicurati”, “Cosa fare in caso di sinistro” ed “Esclusioni e limitazioni”.
SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione Tutela Legale
Ai sensi del presente contratto, sono considerati Assicurati:
PERSONA FISICA (SE CONTRAENTE È PERSONA FISICA)
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i veicoli a motore indicati in Polizza; (SOLO PER PF ALL RISK e EXTRA STAND ALONE) il proprietario dei veicoli a motore indicati in Polizza; (SOLO PER PF ALL RISK)
i conducenti autorizzati dei veicoli a motore indicati in Polizza; (SIA PER PF ALL RISK CHE EXTRA STAND ALONE) i terzi trasportati sui veicoli a motore indicati in Polizza; (SOLO PER PF ALL RISK)
In caso di sostituzione del veicolo indicato in Polizza, ferma la validità e la continuità di copertura prestata dal presente contratto, le garanzie sono trasferite al nuovo veicolo.
PERSONA GIURIDICA (SE CONTRAENTE È PERSONA GIURIDICA)
▪ i veicoli a motore di proprietà della Persona Giuridica contraente, compresi i veicoli a noleggio o in leasing; (SOLO PER PG ALL RISK e EXTRA STAND ALONE)
▪ i conducenti autorizzati dei veicoli a motore di proprietà della Persona Giuridica contraente, compresi i veicoli a noleggio o in leasing; (SOLO PER PG ALL RISK ed EXTRA STAND ALONE)
▪ i terzi trasportati sui veicoli a motore assicurati; (SOLO PER PG ALL RISK)
Le Parti prendono atto che il Contraente ha dichiarato di voler assicurare l’intero parco veicoli di sua proprietà (o a noleggio o in leasing), le cui dimensioni numeriche sono dichiarate in Polizza. La Società si riserva la facoltà di eseguire verifiche presso il Contraente sulla effettiva consistenza del parco veicoli.
Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso
Il presente contratto opera a tutela degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti in relazione a sinistri derivanti dalla circolazione stradale, dalla guida, dalla proprietà, dal noleggio o dal leasing dei veicoli assicurati, entro i limiti del massimale indicato in Polizza.
EXTRA (SOLO SE PRESENTE EXTRA STAND ALONE)
Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”) è prestato, nell’ambito della circolazione stradale, a tutela dei diritti degli Assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti, esclusivamente in relazione alle seguenti fattispecie:
1 il ricorso o l’opposizione alle sanzioni amministrative comminate all’Assicurato. La garanzia opera solo nel caso in cui il ricorso o l’opposizione siano funzionali all’esercizio dell’azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti seguito di fatto illecito di terzi;
2 il ricorso contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente di guida dell’Assicurato, per eventi derivanti dalla circolazione stradale.
ESCLUSIONI E LIMITI – SEZIONE TUTELA LEGALE
In relazione ad ogni sinistro, è previsto il rimborso delle spese indicate all’Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”), fino all’importo del massimale indicato in Polizza.
Le spese del legale domiciliatario sono rimborsate, nei limiti del massimale per sinistro, solo per l’attività svolta in fase giudiziale e fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (duemila).
In caso di difesa in sede penale, limitatamente ai procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un
incidente stradale, la garanzia opera con un massimale raddoppiato rispetto a quello indicato in Polizza.
Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto
L’assicurazione non è prestata per le controversie:
▪ derivanti da fatto doloso dell’Assicurato;
▪ conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
▪ in materia di diritto tributario e fiscale (SE PRESENTE EXTRA) in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo (SE PRESENTE SOLO ALL RISK);
▪ relative alle richieste di risarcimento di danni extracontrattuali contestati all’Assicurato da terzi;
▪ relative al diritto di famiglia e alle successioni;
▪ insorte successivamente alla vendita, cessione o in generale alla perdita del possesso del veicolo assicurato;
▪ relative ai provvedimenti di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente di guida; (NO SE PRESENTE EXTRA)
▪ relative ai provvedimenti di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente di guida per eventi non derivanti dalla circolazione stradale; (Sì SE PRESENTE EXTRA)
▪ relative ai provvedimenti di sequestro del veicolo assicurato che non siano stati adottati in conseguenza diretta di un incidente stradale; (Sì SE PRESENTE ALL RISK E EXTRA)
▪ derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa; (SE PRESENTE SOLO ALL RISK, NO QUANDO PRESENTE EXTRA)
▪ derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa che non siano funzionali all’esercizio dell’azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’Assicurato (alla persona o a cose) a seguito di fatto illecito di terzi per eventi derivanti dalla circolazione stradale; (Sì, SE PRESENTE EXTRA)
▪ aventi valore in lite inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta//00);
▪ contro Tutela Legale Spa.
L’assicurazione non opera inoltre:
▪ quando il conducente del veicolo assicurato non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
▪ quando il veicolo non è assicurato con la Polizza obbligatoria Responsabilità Civile Auto;
▪ quando il veicolo assicurato viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione.
L’assicurazione non è prestata inoltre per i procedimenti penali per reati dolosi che non siano derivanti da un
incidente stradale.
Nei procedimenti per reati dolosi che siano derivanti da incidente stradale e qualora l’Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:
a. con una sentenza di assoluzione passata in giudicato (pronunciata ai sensi dell’art. 530 del Codice di Procedura Penale) o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell’art. 131 bis del Codice Penale),
b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell’art. 425 del Codice di Procedura Penale),
c. con la derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo.
La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.
Si precisa inoltre che:
▪ è previsto il rimborso delle spese relative all’intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per grado di giudizio;
▪ si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli Assicurati senza il preventivo benestare della Società;
▪ in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Xxxxxxx, l’assicurazione si intende prestata solo a favore del Contraente;
▪ in caso di controversie contrattuali, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Xxxxxxx o la cui rescissione, risoluzione o disdetta sia già stata chiesta da uno dei contraenti.
Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia
Il presente contratto opera per sinistri che iniziano durante il periodo di validità della Polizza e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della Polizza stessa.
Se il fatto che origina il sinistro si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.
Per le controversie contrattuali, il presente contratto non opera se l’inadempimento (anche solo presunto o contestato) che le origina si verifica nei primi 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza. Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagn ia e solo per le prestazioni previste in entrambi i contratti. In caso di sinistro, l’Assicurato si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di assicurazione e della Polizza stipulata con il precedente assicuratore.
Art. 9 Dove vale l’assicurazione
Il presente contratto opera per sinistri originati da violazioni di legge o lesioni di diritti (anche solo presunte o contestate) verificatesi in Europa, con l’esclusione di quelle verificatesi nei territori degli Stati per i quali non è valida la carta verde collegata alla polizza di assicurazione di responsabilità civile obbligatoria stipulata per il veicolo. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
OGGETTO DEL CONTRATTO – Sezione Perdite Pecuniarie (SE PRESENTE EXTRA o DIARIA)
Art. 1 Qual è lo scopo del contratto
Tutela Legale tiene indenni gli assicurati fino all’importo del massimale dalle perdite economiche subite in relazione ai casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.
Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto
Tutela Legale corrisponde agli assicurati un importo a titolo di indennizzo anche parziale della perdita economica subita.
Art. 3 Quali spese vengono rimborsate
Sono oggetto di rimborso:
1. le spese sostenute per la partecipazione ad un corso presso un’Autoscuola o altro Ente autorizzato al fine di ottenere il recupero di punti persi sulla patente di guida delle persone assicurate; (solo se presente EXTRA)
2. una diaria per ogni giorno di sospensione della patente di guida; (con EXTRA e DIARIA)
3. le spese sostenute per il recupero e per il trasferimento del veicolo assicurato. (solo se presente EXTRA)
I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni “Soggetti e casi assicurati”, “Cosa fare in caso di sinistro” ed “Esclusioni e limitazioni”.
SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione Perdite Pecuniarie
Ai sensi del presente contratto nella presente sezione sono considerati Assicurati i titolari delle patenti di guida indicati in Polizza.
Si precisa che beneficiaria delle prestazioni indicate al successivo Art. 5 (“In quali casi è previsto il rimborso”) è unicamente la Persona Giuridica contraente, per il pregiudizio economico subito in conseguenza di provvedimenti che riguardino le patenti di guida intestate ai soggetti indicati in Polizza, operanti presso di essa e per i quali la guida del veicolo sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività cui tali soggetti risultino adibiti. In occasione di ogni denuncia di sinistro, il Contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio opera presso di esso e che svolga un’attività per la quale risulti strettamente funzionale la guida di veicoli. (SOLO PER PERSONA GIURIDICA)
Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso
Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”) è prestato esclusivamente in relazione alle seguenti fattispecie:
1. Indennità autoscuola per decurtazione punti:
il rimborso delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 1.000,00 (€ 4.000,00 per i Certificati di Qualificazione del Conducente), per la partecipazione ad un corso presso un’autoscuola o altro ente autorizzato al fine di ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in Polizza. La garanzia opera solo nel caso in cui l’Assicurato dimostri di essere stato titolare, al momento della stipula della presente Xxxxxxx o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti, e quando la
violazione al Codice della Strada sanzionata dall’autorità preposta e commessa durante il periodo di validità della presente Polizza, comporti la decurtazione di almeno 4 punti.
2. Indennità azzeramento punteggio:
il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso presso un’autoscuola o altro Ente autorizzato al fine di sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente nel caso in cui, per effetto di un’unica violazione al Codice della Strada sanzionata dall’autorità preposta e commessa durante il periodo di validità della presente Polizza, l’Assicurato subisca la perdita integrale dei punti. La garanzia opera fino al limite massimo di € 1.000,00 (€ 4.000,00 per i Certificati di Qualificazione del Conducente) e solo nel caso in cui l’Assicurato dimostri di essere stato titolare, al momento della stipula della presente Polizza o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti.
3. Traino:
il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell’incidente stradale o
dal luogo dell’avaria fino all’officina di riparazione più vicina o entro la distanza di 100 km. La presente garanzia opera con il limite di € 100,00 (cento//00) (se PERSONA FISICA).
Traino:
il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell’incidente stradale o
dal luogo dell’avaria fino all’officina di riparazione più vicina o entro la distanza di 100 km. La presente garanzia opera con il limite di € 350,00 (trecentocinquanta//00) in caso di incidente stradale e di € 200 (duecento//00) in caso di avaria (se PERSONA GIURIDICA). (PER PERSONA GIURIDICA SE NON PRESENTE DIARIA) (PER PERSONA GIURIDICA PRESENTE DIARIA)
4. Diaria giornaliera per sospensione illegittima della patente di guida:
Una diaria giornaliera per la durata massima indicata in Polizza, in caso di provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato in seguito ad incidente stradale. L’indennità è dovuta per l’intera durata del provvedimento di sospensione della patente di guida, esclusi il giorno del ritiro e quello di restituzione della patente di guida, e comunque non oltre il numero massimo di giorni ed entro il limite di rimborso previsti dalla presente Xxxxxxx. In qualsiasi caso di restituzione anticipata della patente di guida, ai fini del calcolo della diaria saranno considerati i giorni di effettiva sospensione. La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il provvedimento di sospensione della patente di guida venga annullato a seguito di ricorso presentato dall’Assicurato. (PER PERSONA FISICA, SE PRESENTE EXTRA)
Diaria giornaliera:
una diaria giornaliera in caso di provvedimento di sospensione della patente di guida, per la durata massima indicata in Polizza, a seguito di violazioni di norme contenute nel Codice della Strada. L’indennità è dovuta per l’intera durata del provvedimento di sospensione della patente di guida, esclusi il giorno del ritiro e quello di restituzione della patente di guida, e comunque non oltre il numero massimo di giorni ed entro il limite di rimborso previsti dalla presente Xxxxxxx. In qualsiasi caso di restituzione anticipata della patente di guida, ai fini del calcolo della diaria saranno considerati i giorni di effettiva sospensione. (PER PERSONA GIURIDICA, SOLO SE PRESENTE DIARIA, ANCHE STAND ALONE, OPPURE IN ABBINAMENTO A ALL RISK E EXTRA)
ESCLUSIONI E LIMITI – Sezione Perdite Pecuniarie
In relazione ad ogni sinistro, è previsto il rimborso delle spese indicate all’Art. 3 (“Quali spese vengono rimborsate”),
fino all’importo del massimale indicato in Polizza, dedotte eventuali franchigie.
Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto
L’assicurazione non è prestata:
▪ per eventi derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
▪ in favore di soggetti non identificati in Polizza;
▪ quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
▪ quando il veicolo non risulta assicurato con la Polizza obbligatoria di Responsabilità Civile Auto;
▪ quando il veicolo è utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
▪ qualora l’Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di incidente stradale, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
▪ quando all’Assicurato venga contestata la violazione dell’art. 142 comma 9bis del Codice della Strada;
▪ quando all’Assicurato venga contestata la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada nella parte in cui rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto influenza dell’alcool;
▪ contro Tutela Legale Spa.
I casi di esclusione sopra riportati operano anche nel caso in cui l’Assicurato venga sanzionato da un’Autorità di uno Stato estero per la violazione di norme previste dall’Ordinamento di detto Stato, aventi analogo contenuto.
Si precisa inoltre che le garanzie previste all’Art. 5 (“In quali casi è previsto il rimborso”) operano con le seguenti limitazioni:
▪ nel caso in cui il provvedimento riguardi assicurati titolari di Patente categoria B, rilasciata meno di tre anni prima della data in cui risulta commessa la violazione al Codice della Strada, la diaria e le indennità ivi previste sono ridotte del 50%;
▪ nel caso in cui il provvedimento venga adottato da un’autorità di uno Stato estero per la violazione di norme previste dall’ordinamento di detto Stato aventi analogo contenuto, la diaria prevista è ridotta del 50%;
▪ nel caso in cui la patente di guida venga sospesa o ritirata a seguito della violazione dell’art. 142 o dell’art 186 del Codice della Strada, la diaria di cui al precedente Art. 5 (“In quali casi è previsto il rimborso”), punto 4 sarà ridotta del 50%.
Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia
Il presente contratto opera per sinistri che iniziano durante il periodo di validità della Polizza e sono conseguenti ad eventi verificatisi durante il periodo di validità della Polizza stessa.
Art. 9 Dove vale l’assicurazione
Il presente contratto opera per sinistri originati da eventi verificatesi in Europa, con l’esclusione di quelli verificatesi nei territori degli Stati per i quali non è valida la carta verde collegata alla polizza di assicurazione di responsabilità civile obbligatoria stipulata per il veicolo. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - Per sezione Tutela Legale e perdite pecuniarie
L’Assicurato deve denunciare il sinistro all’intermediario cui è assegnata la Polizza oppure alla Società non appena il sinistro si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall’Art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del sinistro che sia in possesso dell’Assicurato. In particolare, l’Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il sinistro, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del sinistro.
L’Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla Società, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.
Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.
Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro - Sezione Tutela Legale
Ricevuta la denuncia di sinistro, Xxxxxx Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare ogni utile tentativo di risoluzione amichevole della controversia.
L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.
Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale - Sezione Tutela Legale
Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella fase stragiudiziale, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia cui affidare la trattazione del sinistro nella fase giudiziale. La scelta deve essere effettuata tra i legali che esercitano la professione nel distretto della Corte d’Appello ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a norma di legge. Se l’Assicurato risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d’Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la Società rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati all’Art. 6 (“Massimali”).
La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:
• a tutti i casi nei quali possa sussistere un’ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l’Assicurato;
• ai sinistri aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
• ai procedimenti penali.
Se l’Assicurato non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. L’Assicurato deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso. La Società conferma al legale, a norma del presente contratto, l’incarico professionale in tal modo conferito dall’Assicurato.
Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società.
Anche nella fase giudiziale, l’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della Società.
Art. 13 Incarico ad altri professionisti - Sezione Tutela Legale
Qualora si renda necessario (anche nella fase stragiudiziale) l’intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli assicurati, la Società deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all’incarico. In questi casi, si applica la normativa di cui all’Art. 12 (“Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale”).
Art. 14 Rimborso delle spese - Sezione Tutela Legale
Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla Società (nei limiti del massimale previsto in Polizza e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano
recuperabili dalla controparte. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.
Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l’Assicurato abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.
La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale (fatta eccezione per quelle del legale domiciliatario nei limiti di cui all’Art. 6 (“Massimali”)) e di un solo perito/consulente per area di competenza.
Art. 15 Revoca e rinuncia del legale - Sezione Tutela Legale
Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio, l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla Società il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti, indicando per quale dei due legali intenda chiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e la Società in merito all’interpretazione del contratto e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le Parti, ad un arbitro. L’arbitro può essere designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro decide secondo equità.
L’Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
Tutela Legale si impegna a pagare l’indennizzo all’Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del sinistro.
Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico - Sezione Tutela Legale
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
a. le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
b. le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
c. le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo
massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO
Art. 19 Pagamento dell’assicurazione
Il Contraente ha l’obbligo di pagare il premio previsto dal presente contratto.
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Art. 20 Regolazione del premio
Il presente contratto non prevede la clausola di regolazione premio. (PER PERSONA FISICA E GIURIDICA)
Le variazioni del rischio intervenute nel corso del periodo assicurativo devono essere comunicate dall’Assicurato entro la prima scadenza utile e la Società provvederà a formalizzare tali variazioni, aggiornando il premio per il successivo periodo annuale. La mancata comunicazione delle variazioni entro la scadenza del periodo assicurativo può comportare limitazioni di copertura per la parte di rischio non coperto dal premio pagato. (SOLO PER PERSONA GIURIDICA)
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
I contratti di durata inferiore all’anno non sono soggetti a proroga.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La Società, in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 24 Risoluzione anticipata
Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente o l’Assicurato siano sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale.
La garanzia è prestata solo per i sinistri già presi in carico dalla Società e fino alla loro definizione.
Se il Contraente ha scelto di indicizzare il premio e il massimale di Polizza sulla base dell’“indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” (FOI), pubblicato annualmente dall’ISTAT, si applicano i seguenti criteri:
a. nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b. alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all’indice inizialmente adottato, il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c. l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell’ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 28 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 29 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.