RAVENNA FARMACIE S.R.L.
RAVENNA FARMACIE S.R.L.
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Vers. 05
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI.
(approvato nella seduta del C.d.A. del 25.08.2021).
Premessa.
Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’acquisto di beni, servizi e forniture da soggetti terzi.
Ravenna Farmacie S.r.l. è società a totale partecipazione pubblica, in c.d. “house providing”, sottoposta per l’aggiudicazione degli appalti e forniture strumentali all’attività di gestione delle farmacie comunali (e quindi per l’attività di servizio pubblico svolta) alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici (D Lgs.
n. 50/2016), ai sensi dell’art. 16 ultimo comma del X.Xxx, n. 175/2016.
La società opera altresì in regime di concorrenza sul libero mercato relativamente alla propria attività contrattuale non inerente all’attività di servizio pubblico: gli appalti/forniture/servizi comunque finalizzati alla distribuzione all’ingrosso di medicinali è attività sono svolti in regime di libera iniziativa economica, in concorrenza con gli altri operatori privati La Società come operatore economico privato, potrà quindi liberamente contrarre con soggetti privati o pubblici. In particolare, potrà a tal fine partecipare a procedure di gara su un piano di parità e non discriminazione con qualsiasi operatore privato.
La società, è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Ravenna Holding, intende garantire, nello svolgimento dell’attività e nel perseguimento delle finalità sociali, trasparenza delle decisioni e delle scelte nel rispetto dei principi di concorrenza, selezione comparativa ed economicità e comunque previsti dalla normativa vigente
Il rispetto dei principi del buon andamento e di economicità è da considerarsi presupposto essenziale per una corretta gestione della Società.
Gli amministratori, i dipendenti e collaboratori di Ravenna Farmacie S.r.l. hanno l’obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal presente Regolamento.
Ravenna Farmacie S.r.l. si avvarrà per la gestione delle procedure e per ogni aspetto attinente la propria attività contrattuale del supporto dello specifico “service” prestato da Ravenna Holding S.p.A..
1. Affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture.
1.1. Criteri e ambiti di applicazione.
1.1.1. La scelta dei contraenti per forniture, servizi, lavori a soggetti terzi dovrà tenere conto di quanto previsto dal presente Regolamento.
1.1.2. La Società nella scelta dei contraenti dovrà osservare – ferma l’applicazione, per quanto compatibile, della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici ai sensi del successivo capoverso 1.2.1. - i principi di trasparenza e di pubblicità, di rotazione, di non discriminazione, di economicità, di efficacia, di correttezza, di proporzionalità, di tempestività, di libera concorrenza.
1.1.3. Le azioni e le procedure che verranno adottate devono rispondere a criteri di salvaguardia degli interessi societari e della sua integrità patrimoniale e, di conseguenza, del perseguimento di fini di interesse pubblico.
1.2. Definizioni procedure.
1.2.1. Per le varie tipologie di procedure di affidamento si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 50, dalla successiva normativa integrativa e/o modificativa, da ogni disposizione legislativa e regolamentare in materia (nazionale, comunitaria, regionale) ed in particolare da quella relativa a società a controllo pubblico che gestiscono servizi pubblici locali, oltre alle specifiche Linee Guida disposte da ANAC (per quelle non vincolanti, salvo quanto disposto dal presente regolamento).
1.2.2. Salvo quanto specificatamente previsto dalla normativa vigente (anche ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza e delle specifiche linee guida/direttive/atti di indirizzo Guida Anac per le società partecipate e controllate dagli enti locali), i bandi integrali e gli estratti relativi alle procedure concorsuali, devono essere in ogni caso inseriti nel sito internet della Società, in quello di Ravenna Holding S.p.A. (nella Sezione “Amministrazione trasparente” dedicata a Ravenna Farmacie S.r.l.) e, quando è prevista una procedura con preventiva pubblicità, nelle altre forme previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente. In ogni caso, laddove è prevista una preventiva forma di pubblicità (per legge o per il presente Regolamento), andrà pubblicato sul sito internet della società ed in quello di Ravenna Holding S.p.A. anche un avviso in sunto relativo all’aggiudicazione, oltre che nelle altre forme previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
1.2.3. Nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia, compatibilmente con i principi indicati al precedente capoverso 1.1.2. e fermo quanto precisato al precedente capoverso 1.2.1., Ravenna Farmacie S.r.l. si impegna a ricercare le possibili azioni atte a favorire l’accesso alle procedure delle micro e piccole imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione.
1.2.4. Nella valutazione delle offerte, verranno le altre considerate, nell’ambito delle esigenze gestionali aziendali, le caratteristiche di beni, lavori e servizi che presentino un minore impatto sulla salute e sull’ambiente.
1.3. Presupposti e modalità di affidamento.
1.3.1. Albo Fornitori ed appaltatori.
Al fine di ampliare l’accesso da parte del mercato e di ricercare economie di scala nel caso anche attraverso l’attivazione di una centrale di committenza (secondo quanto precisato al successivo paragrafo 1.3.2.12, viene costituito un unico Albo fornitori/appaltatori oltre che per Ravenna Farmacie S.r.l. anche per tutte o parte delle società partecipate e/o controllate da Ravenna Holding S.p.A., sulla base di accordi tra società.
Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l’Albo per sé e per le società interessate e quindi anche per Ravenna Farmacie S.r.l., sulla base di specifico mandato. Ravenna Farmacie S.r.l. accede all’Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.
Il disciplinare istitutivo dell’Albo pubblicato sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. e di Ravenna Farmacie S.r.l., costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento pur non essendo materialmente ad esso allegato. Il Disciplinare risulta costituito secondo quanto previsto dall’art. 36 2° comma del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle specifiche linee guida ANAC per la formazione di elenchi di operatori economici riguardo ai contratti sottosoglia.
L’Albo è costituito mediante avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente” in apposita sezione e con altre forme di pubblicità. Il Disciplinare indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le categorie e fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco. L’iscrizione avviene mediante domanda corredata da dichiarazioni del possesso dei requisiti redatta su documento unico, parte integrante dell’avviso. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. Sono previste modalità procedurali prestabilite per la revisione periodica dell’Albo sulla base del monitoraggio delle non conformità, con adozione di provvedimenti fino all’esclusione delle imprese in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
Ferma l’esigenza di contemperare la massima partecipazione alle procedure di gara e nel contempo di perseguire l’economicità della gestione, Ravenna Farmacie S.r.l., applica di norma per appalti, forniture, servizi il principio di “rotazione” delle imprese interpellabili nei casi e secondo le procedure di seguito descritte.
Sulla base degli elenchi di fornitori per singola categoria merceologica presenti nell’Albo, si procederà in prima applicazione ad invitare un numero di imprese previsto per le varie fattispecie di cui al successivo art. 1.3.2.1. 2° comma lett. b) e c) iscritte nella specifica categoria di riferimento.
L’invito di imprese assegnatarie o comunque invitate nel precedente appalto/servizio/fornitura, potrà essere disposto, ricorrendo motivate ragioni.
Facendo salve eventuali motivazioni connesse alla specifica fattispecie, tali motivazioni terranno conto in primis del livello di adempimento e sulla qualità della prestazione assicurata (previo riscontro in ogni caso della mancanza di non conformità gravi evidenziate agli atti aziendali) nonchè della presumibile competività dei prezzi offerti (desumibili da precedente assegnazioni anche in sede di gruppo o da altri indici), considerando ulteriormente le opzioni ragionevolmente riscontrabili nel mercato di riferimento in rapporto alle esigenze aziendali. Il riscontro di tali motivazioni potrà essere contenuto nella richiesta di offerta anche in termini sintetici con riferimento alla disposizione regolamentare o anche in atti interni di programmazione dell’attività contrattuale.
Nel caso di esclusione per rotazione di impresa assegnataria o invitata al precedente interpello, la stessa potrà essere invitata nell’interpello immediatamente successiv0, ove compatibile con le modalità adottate dalla regolamentazione aziendale.
Fermo quanto sopra indicato, in ogni caso un numero di imprese ragionevolmente interpellabili nella concreta fattispecie (in quanto presenti nell’Albo alla corrispondente categoria merceologica ovvero nella stessa categoria di opera, ovvero ancora nello stesso settore di servizi o in caso di ulteriore specificità nell’ambito della categoria merceologica, categoria di opera, settore di servizi similare esistente previa valutazione di compatibilità delle imprese in rapporto all’oggetto della prestazione) pari o inferiore rispetto al numero minimo di imprese da interpellare indicate al capoverso 1.3.2.1. lett. c) e d) rappresenta di per se un’oggettiva limitazione che impone l’invito di tutte le imprese disponibili, al di là di precedenti assegnazioni o inviti.
Le limitazioni in termini di invito al precedente affidatario o alle imprese precedentemente invitate (non assegnatarie) più sopra indicate vanno altresì intese con riferimento alla fascia dei valore omogenea rispetto al precedente interpello/assegnazione (tutti gli importi di seguito indicate devono essere maggiorati dell’Iva), come di seguito indicate, tenendo conto delle indicazioni date da Anac:
a) per forniture e servizi, fino ad €. 5.000,00; da €. 5.001,00 fino ad €. 20.000,00; da €. 20.001 ad €. 39.999; da €. 40.000,00 ad €. 143.999,00; da €. 144.000,00 alla soglia comunitaria;
b) per lavori, fino ad €. 20.000,00; da €. 20.001 ad €. 39.999; da €. 40.000,00 ad €. 143.999,00; da €. 144.000,00 ad €. 309.600,00 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010), da €. 309.601 fino ad €. 619.200,00 (classifica II incrementata di un quinto ex art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010); da €. 619.201,00 ad €. 999.999,00.
In caso di proceda ad individuare l’elenco ditte mediante avvisi pubblici aperti (intendendo come tali anche quelli relativi a manifestazioni di interessi), invitando tutte le imprese candidatesi aventi requisiti previsti, non trovano luogo le limitazioni più sopraindicate in termini di invito del precedente affidatario o delle imprese precedentemente invitate (non assegnatarie).
Ad esaurimento delle imprese presenti negli elenchi specifici, si ripartirà dall’inizio dell’elenco.
Nel caso non fosse possibile rinvenire in tutto o in parte imprese all’interno degli elenchi dell’Albo, dovranno essere individuate, ove esistenti, ulteriori imprese mediante indagini di mercato, fino alla concorrenza del numero richiesto nelle disposizioni sopra citate (in ragione della fattispecie ricorrente), applicando in ogni caso il medesimo meccanismo di rotazione sopraprecisato per ogni successivo interpello.
Il numero di imprese da interpellare sopraindicato deve intendersi come minimo, essendo facoltà di Ravenna Holding S.p.A. ampliare l’interpello, al fine di favorire una maggiore partecipazione.
L’attivazione della rotazione potrà avvenire a seguito di sorteggio pubblico della lettera dell’alfabeto (da associare alla denominazione sociale dell’impresa) da cui partire per le selezioni per ogni categoria dell’Albo interessata o mediante altro sistema individuato dal Consiglio di Amministrazione.
Anche laddove l’Albo venisse integrato con indagini di mercato o bandi specifici nelle fattispecie previste dal presente regolamento e dalla normativa in essere, in ogni caso in sede di contratto dovrà essere verificata l’iscrizione dell’impresa all’Albo, fatte salve eccezioni connesse a prestazioni di minima rilevanza riconducibili alle fattispecie previste dal Regolamento del fondo economale vigente.
Richiamando quanto previsto alla successiva rubrica 2 del presente Regolamento, analoghi Albi vengono
istituiti per prestatori di servizi tecnici e professionali e per prestatori di servizi legali, normati da disciplinari pubblicati sul sito internet della Società, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento pur non essendo materialmente ad esso allegati.
1.3.2.1. Le procedure previste al presente articolo fanno riferimento dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 così come integrato e parzialmente sostituito fino al 30.06.2023 dall’art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020 (come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche nella L. n. 108/2021) e delle Linee ANAC relative agli affidamenti sottosoglia, fatto salvo quanto successivamente disposto in attuazione degi art. 37 e 38 del medesimo Decreto.
Il ricorso ai fornitori ed appaltatori può essere effettuato in relazione alle seguenti tipologie e nei limiti di importo specificati (iva esclusa) (fatto salva l’automatico aggiornamento della soglia comunitaria, attualmente indicata in €. 214.000,00, in conseguenza degli aggiornamenti periodici legislativamente disposti) dal Direttore Generale o dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle rispettive competenze:
a) per valori inferiori ad euro 10.000,00: è consentito rivolgersi ad unica impresa, in ragione della modestia dell’importo. La scelta di affidamento diretto si basa sul presupposto motivazionale che il ricorso a procedure concorrenziali non garantirebbe vantaggi economici apprezzabili a fronte di una procedura più onerosa per la Società. E’ comunque necessario verificare da parte della Società - oltre al possesso dei requisiti dell’operatore economico e della rispondenza di quanto offerto alle esigenze di Ravenna Farmacie S.r.l. - la congruità e l’economicità dell’offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato. Fermo l’impegno a ricercare possibili modalità di rotazione per quanto compatibili con il limitato valore degli affidamenti e con le esigenze gestionali aziendali (in particolare, per affidamenti con valori unitari superiori ad €. 1.000,00), in caso di affidamento ad operatore economico uscente, si deve tenere comunque conto del livello di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), anche in ragione della competitività dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenendo conto della qualità della prestazione). Ravenna Farmacie S.r.l. ha facoltà di procedere ogniqualvolta sia possibile o utile alla comparazione tra preventivi di spesa di due o più operatori economici, assunti anche in via informale;
b) per valori pari o superiori a euro 10.000,00 e inferiori a euro 139.000,00 per forniture e servizi e ad euro 150.000,00 per lavori: è consentito procedere ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 (così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche nella L.
n. 108/2021) mediante affidamento diretto, preceduto da sondaggio di mercato con interpello di imprese nel numero più sottoindicato (se sussistano in tale numero soggetti ritenuti ragionevolmente idonei) individuati nell’Albo e eventualmente in caso non fossero disponibili in numero adeguato - a parziale eventuale integrazione - mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dalla sopracitata normativa:
A) per valori fino ad euro 50.000,00: almeno n. 3 imprese;
B) per valori pari o superiori ad euro 50.000,00 e fino ad euro 100.000,00: almeno n. 5 imprese;
C) per valori pari o superiori ad euro 100.000,00 fino ad euro 139.000,00 (per forniture e lavori) e fino d €. 150.000,0 (per lavori): almeno n. 7 imprese.
Le modalità di espletamento del sondaggio di mercato devono essere in ogni caso tracciate, predisponendo per quanto possibile modelli standard di richieste di preventivo, fermo restando che per la fascia sub. a) potranno essere stabilite modalità ulteriormente semplificate.
L’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori riguardano una fase interna di indagine di mercato propedeutica all’affidamento diretto, non trasformando l’affidamento in una procedura di gara ne abilitando i soggetti non selezionati a contestare le valutazioni effettuate dalla Società nella scelta.
In considerazione della rilevanza della fascia d’importo in stretto rapporto ai costi sostenibili di organizzazione dei lavori e dei servizi, al fine di assecondare l’accesso in particolare delle micro e piccole imprese sancito dalla vigente normativa nazionale/comunitaria potrà disporsi coerentemente in rapporto a specifiche fattispecie l’interpello di imprese locali di tale tipologia nel solo caso sub a), integrando l’interpello comunque con imprese diverse e perseguendo altresì nel contempo l’ulteriore l’obiettivo di ampliare la partecipazione in via di autolimitazione;
c) per forniture e servizi di valore pari o superiori a euro 139.000,00 fino alle soglie comunitarie e per lavori pari o superiori ad euro 150.000,0 fino alle soglie comunitarie, è consentito procedere ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 (così come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021) mediante procedura negoziata senza pubblicazione di avviso ai
sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consultando imprese nel numero di seguito indicato (se sussistano in tale numero soggetti ritenuti ragionevolmente idonei) individuati nell’Albo e eventualmente in caso non fossero disponibili in numero adeguato - a parziale eventuale integrazione - mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dalla sopracitata normativa:
A) per forniture e servizi - per valori pari o superiori ad €. 139.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: n. 10 imprese;
B) per lavori:
1) per valori pari o superiori ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00: n. 10 imprese;
2) per valori pari o superiori ad €. 1.000.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: n. 15 imprese;
d) nei casi di cui alla fattispecie sub. c) ove non vi siano soggetti ritenuti ragionevolmente idonei all’interno dell categorie dell’Albo, ovvero per casi specifici anche al di fuori delle fattispecie sub. c), ma comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è sempre in facoltà di Ravenna Farmacie S.r.l. disporre il ricorso a procedura negoziata/ristretta/aperta con preventiva pubblicità, da effettuarsi sul sito internet della società, oltre a quelli informatici di ANAC, SITAR e comunque previsti dalla normativa vigente, unitamente ad altre modalità pubblicitarie da individuarsi di volta in volta.
e) per valori pari o superiori alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti c.d. soprasoglia.
1.3.2.2. In quanto contratti esclusi dall’art. 17 1° comma lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sottoscrizione di finanziamenti bancari – mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e similari la Società procederà in ogni caso con procedura negoziata, secondo quanto previsto al precedente capoverso
1.3.2.1. comma 2 lett. b).
1.3.2.3. Fermo quanto sopra previsto al precedente capoverso 1.3.2.1. comma 2 lett. a) per l’affidamento di forniture e servizi di valore presunto inferiore a euro 139.000,00 e per lavori di importo presunto inferiore ad €. 150.000,00 per lavori, il Direttore Generale o il Presidente potrà derogare motivatamente volta in volta alle procedure sopra specificate al capoverso 1.3.2.1. comma 2 lett. b), applicando quanto consentito dal disposto normativo (art. 1 comma 2 lett. a della L. n. 120/2020 così come modificato dall’art. 51 del D. L. n. 77/2021, convertito con modifiche nella L. n. 108/2021), in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il funzionale espletamento dei servizi e delle funzioni di Ravenna Farmacie
S.r.l. che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie o per le loro peculiarità/ specializzazioni richieste con valutazione di opportunità in rapporto alle esigenze gestionali aziendali o per particolari casistiche adeguatamente motivate (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche predeterminate sopraindicate, si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo). E’ comunque necessario verificare da parte della Società la congruità e l’economicità dell’offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato ed in ogni caso - per quanto compatibile - anche di quanto specificato al precedente art. 1.3.2.1. comma 2 lett. a).
1.3.2.4. Nel caso di affidamenti diretti, conseguenti o meno ad interpelli, di importo unitario superiore ad €. 10.000,00, il Direttore Generale o il Presidente dovranno informare il Consiglio di Amministrazione con cadenza periodica. Ai sensi art. 1 comma 2 della L. n. 120/2021 (così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito nella L.n. 108/2021) in ogni caso devono essere pubblicati sul sito internet aziendale gli esiti delle procedure di affidamento per valori pari o superiori ad €. 40.000,00, con l’indicazione dei soggetti nel caso invitati.
1.3.2.5. Al di fuori della fattispecie di cui sopra al capoverso 1.3.2.3., eventuali deroghe alle procedure di cui sopra, sono ammesse esclusivamente, se il Direttore Generale - con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione - ravvisi motivatamente urgenze di forniture di beni e servizi ed esecuzioni di lavori, dovute a circostanze imprevedibili o comunque tali da non permettere utilmente il ricorso a quanto previsto dal vigente Regolamento. In tale eventualità dovranno comunque essere verificate e garantite congruità ed economicità dell’offerta.
1.3.2.6 Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente ed ogni qualvolta possa essere considerato funzionale alle caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento, Ravenna Farmacie S.r.l. assume come orientamento di principio l’adozione di criteri di valutazione tecnico-economici secondo lo schema dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto - per quanto compatibile – dalla
normativa vigente nonché dalle specifiche linee ANAC.
1.3.2.7 Le comunicazioni tra Ravenna Farmacie S.r.l. e le imprese interpellate dovranno essere trasmesse di norma via PEC. Ravenna Farmacie S.r.l. ha aderito al sistema Xxxxx Xxxxxx-Romagna (piattaforma per la gestione informatizzata delle procedure di gara) per gli affidamentri c.d. “soprasoglia”, con la facoltà da parte dell’società l’utilizzo del sistema anche per quelli c.d. “sotto-soglia”.
1.3.2.8-Per ogni affidamento dovranno essere redatti verbali esplicativi della procedura effettuata. E’ previsto un verbale redatto in forma semplificata per le fattispecie sopra sub. 1.3.2.1. comma 2 lett. b).
1.3.2.9. Con esclusione delle casistiche di affidamento diretto previste dalla vigente normativa di cui capoverso
1.3.2.1. comma 2 lett. a) e b) (con facoltà tuttavia di disporla anche per tali fattispecie in casi specifici), si prevede la seduta pubblica di apertura dei vari plichi con valutazione da parte di un’apposita Commissione di valutazione, composta di norma da n. 3 membri, in considerazione della caratteristiche tecniche- economiche - organizzative dello specifico contratto
Nel caso di aggiudicazione con criteri di valutazione tecnico-economici, secondo lo schema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione verrà nominata dal Consiglio di Amministrazione - per quanto compatibile - ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Fermo quanto previsto dall’art. 77 3° comma ultima parte (attualmente comunque sospeso fino al 31.12.2021), Ravenna Farmacie S.r.l. valuterà anche per gli appalti c.d. “sottosoglia”, il ricorso a commissari esterni ogniqualvolta lo decidesse in rapporto alla complessità dell’oggetto dell’appalto o laddove lo ritenesse comunque opportuno. Dovranno essere in ogni caso valutati i conseguenti maggiori costi, tenendo conto delle professionalità interne nonché della gratuità di norma della partecipazione.
In caso di ricorso a commissari esterni Ravenna Farmacie S.r.l. assume di rivolgersi in via prioritaria a dipendenti del gruppo societario nell’ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.A. o sulla base di accordi diretti con tali società, considerando la loro specifica professionalità e tenendo conto che la partecipazione è di norma gratuita.
La Commissione al momento del suo insediamento verifica preliminarmente l’inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 C.P.C. e di inconferibilità - per estensione - ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lg. n. 165/2001 e s.m.i. riguardo ai Commissari ed al Segretario. In caso di sussistenza di dette condizioni i lavori vengono sospesi e il Presidente della Commissione ne dà tempestiva notizia al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla sostituzione del membro interessato.
In caso di valutazione esclusivamente al miglior prezzo, la commissione può essere nominata dal Direttore Generale e composta esclusivamente da interni. Ravenna Farmacie S.r.l. potrà avvalersi in ogni caso - anche come eventuali membri della Commissione - di dipendenti del gruppo societario nell’ambito del service prestato da Ravenna Holding S.p.A. o sulla base di accordi diretti con tali società.
1.3.2.10. Laddove non sia prevista la redazione di specifici Capitolati, Ravenna Farmacie S.r.l. adotta in ogni caso condizioni generali per gli affidamenti di appalti, forniture e servizi, che devono corredare gli ordinativi, assicurando procedure semplificate di accesso alla documentazione richiesta anche attraverso apposita sezione del sito internet aziendale, evitando l’onere di ripetizione documentale ed assumendo d’ufficio in ogni caso possibile la documentazione richiesta. Ravenna Farmacie S.r.l. adotta, per quanto compatibile, eventuali disciplinari tipo Anac.
1.3.2.11. Ravenna Farmacie S.r.l. approva il programma biennale degli acquisti di beni e servizi d’importo unitario stimato superiore ad €. 40.000,00 (oltre Iva) ed il programma triennale dei lavori pubblici d’importo unitario stimato superiore ad €. 100.000,00 (oltre Iva), in via di ulteriore autolimitazione (essendo la norma strettamente applicabile alle “amministrazioni aggiudicatrici” di cui all’art. 3 comma 1 lett a del D.Lgs. n 50/2016) per quanto compatibile, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016. Ravenna Farmacie S.r.l. attuerà tali programmi, tenendo conto di quanto disposto in merito al valore degli appalti dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016.
1.3.2.12. Ravenna Farmacie S.r.l. aderisce alle centrali di committenza regionale Intercenter e Consip. In via preventiva rispetto all’esperimento di ogni procedura di cui al precedente paragrafo 1.3.2.1. potrà essere verificato sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx la presenza di convenzioni vigenti per appalti, forniture, servizi funzionalmente compatibili con la richiesta di acquisto. E’ possibile procedere ad appalti, forniture, servizi nel rispetto delle procedure previste nel presente articolo, qualora per ragioni di urgenza e improcrastinabili esigenze aziendali o per altre giustificazioni specificamente motivabili non fosse possibile e/o utile utilizzare il sistema Intercenter, pur in presenza di convenzioni vigenti attivabili. La società potrà avvalersi - ove ritenesse sussisterne l’opportunità per le specifiche fattispecie - del MEPA, ad integrazione o in alternativa degli Albi disposti, nonché di tecniche e strumenti per appalti elettronici.
1.3.2.13. Ravenna Farmacie S.r.l. può svolgere funzioni di centrale di committenza, per conto delle società controllate e/o partecipate da Ravenna Holding S.p.A., sulla base di specifici accordi con le stesse. In tal senso potrà operare per appalti, forniture, servizi “comuni” o di interesse di specifiche società del gruppo, con osservanza delle norme previste dal presente Regolamento.
1.3.2.14. Ravenna Farmacie S.r.l. procede alla pubblicità delle varie fasi delle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti, servizi, forniture:
1.3.2.14.1. sui siti internet istituzionali (dovendosi intendere l’elenco automaticamente integrabile: Bollettino Ufficiale Comunità Europee – TED; ANAC – SIMOG; Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici
– SITAR, SATER, Comitato Interministeriale Prezzi - CUP; MIT; Prefettura antimafia);
1.3.2.14.2. sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx e su quello di Ravenna Holding xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Amministrazione Trasparente” riferito a Ravenna Farmacie S.r.l.), al fine degli adempimenti previsti dall’art. 1 della L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i. (secondo le specifiche disposizioni attuative normativamente previste e le indicazioni fornite dall’ANAC), gli art. 29 e 36 comma 2° lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016 (per quanto compatibile) ed ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente.
1.3.2.15. Ogni contratto deve riportare clausola di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., dando riscontro che il fornitore/appaltatore è informato dei principi del Codice Etico di Ravenna Farmacie
S.r.l. (rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx) e che il compimento del presente contratto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Codice medesimo. Del pari, devono essere inserite negli atti clausole riguardo all’applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e relative agli adempimenti in materia di privacy previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. I pagamenti possono disposti da Ravenna Farmacie S.r.l. in ogni caso a seguito di verifica on line d’ufficio del DURC e di quanto eventualmente disposto da altra normativa di verifica preventiva.
1.3.2.16. Le polizze assicurative stipulate da Ravenna Farmacie S.r.l., devono essere assunte in ogni caso nell’interesse della Società, fermo restando l’inassicurabilità da parte dell’Azienda di qualsiasi fattispecie che possa dare luogo a responsabilità amministrativa - contabile per danno erariale compresa eventuale tutela legale di Amministratori, Sindaci Revisori, Dirigenti, Dipendente, Personale distaccato. Potrà farsi eccezione per il rimborso dei costi assicurativi sostenuti dall’interessato, nel solo caso in cui un Amministratore presti la propria attività per la società in modo del tutto gratuito.
Il programma assicurativo annuale deve essere preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.
1.3.2.17. Il Direttore Generale, sotto la propria responsabilità, può delegare uno o più dipendenti per l'espletamento di procedure descritte nel presente Regolamento secondo i criteri di autonomia, responsabilità e controllo budgetario della spesa. I delegati rendicontano al Direttore Generale, di regola con frequenza trimestrale, presentando al riguardo una relazione illustrante l'elenco degli ordinativi emessi, raggruppati per categorie.
1.3.2.18. Ravenna Farmacie S.r.l. si avvale del supporto prestato dal “service” di Ravenna Holding S.p.A.. Il rapporto di service rientra tra i contratti c.d. “esclusi” ai sensi dell’art. 5 3° comma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
1.3.2.19. Per tutto quanto non contemplato nel Presente Regolamento in merito all’affidamento di servizi, forniture e lavori, si rinvia ai deliberati del Consiglio di Amministrazione, nonché alla normativa vigente.
1.3.2.20. Si richiamano come parte integrante del presente Regolamento le disposizioni sull’ “Area Contratti” previste nel Piano Triennale per la Corruzione e la Trasparenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel testo in ogni momento in vigore, come fascicolo del Modello ex Lege 231/2001 e s.m.i.
2. Affidamento di incarichi.
2.1. Disposizioni generali.
2.1.1. Ravenna Farmacie S.r.l. di norma, per il perseguimento delle finalità sociali si avvale, nell’ambito delle deleghe conferite, delle competenze dei propri amministratori e del proprio personale dipendente. In una logica generale di contenimento dell’ incremento della spesa pubblica globale ed in specifico di
limitazione dell’utilizzo degli incarichi esterni di consulenza nonché delle forme di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato; contratto di collaborazione a progetto, somministrazioni di personale mediante impiego di personale interinale), nell’ambito di un processo di crescita qualitativa complessiva del rapporto infra-gruppo, Ravenna Farmacie S.r.l. utilizza prioritariamente il know how assicurato dal “service” prestato da Ravenna Holding alle società del gruppo.
2.1.2 Fatto salvo il principio sopra richiamato, le disposizioni del presente ambito vengono adottate in via di autolimitazione, non essendo previsto nel nostro ordinamento un obbligo di adottare regolamenti o provvedimenti interni (l’art. 28 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016 ha abrogato l’art. 18, 2° comma della L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.), venendo equiparati gli incarichi esterni, come sotto regolati, agli “appalti di servizi” ai fini del loro affidamento per cui per quanto non specificamente normato nel presente capo trovano applicazione e disposizioni per gli “appalti di servizi” previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
2.1.3. Per una corretta applicazione del regolamento, si forniscono le seguentidefinizioni:
a. “incarichi” o “incarichi professionali” o “incarichi di collaborazione”, ovvero rapporti intercorrenti tra Società e un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d’opera o d’opera intellettuale;
b. “contratti di prestazione occasionale”, ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;
c. “incarichi di studio”, ovvero attività di studio svolte nell’interesse della Società, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
d. “incarichi di ricerca”, ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della Società;
e. “consulenze”, ovvero attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
1. le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
2. le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione;
2.1.4. Per quanto sopra specificato al capoverso 2.1.2., viene meno la necessità di differenziare gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti siano per loro natura da contratti di appalto In particolare, assumono le caratteristiche di appalto di servizi quelle attività che abbinano all’elaborazione di valutazioni e soluzioni a specifiche esigenze (tipiche della consulenza c.d. pura) anche l’apporto materiale delle azioni necessarie a soddisfare le esigenze medesime, in base alla decisione assunta, prendendo come base l’apporto consulenziale fornito. In tale ambito potranno considerarsi rapporti di collaborazione resi anche in modo informale con ripetitività, con ampia varietà prestazionale, senza coordinamento da parte della Società e senza vincolo di subordinazione, tese a supportare materialmente l’attività della società.
2.1.5. Dalle disposizioni presenti restano comunque esclusi gli incarichi relativi ai componenti degli organi societari degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse; gli incarichi di revisione contabile disciplinati dal paragrafo D 4) 2 del “Codice di Comportamento e di Corporate Governance” di Ravenna Holding S.p.A..
2.2. Servizi legali.
2.2.1. Ai sensi della normativa vigente, i “servizi legali” devono intendersi “appalti di servizi”.
2.2.2. L’adozione da parte di Ravenna Farmacie S.r.l. della regolamentazione per il conferimento di contratti di servizio di assistenza e consulenza legale avviene in via di autolimitazione con procedure più restrittive di quelle previste dalla normativa nazionale vigente per le specifiche fattispecie, con estensione diretta della
normativa sugli appalti di servizi (per gli appalti di servizi legali di cui all’allegato IX del Codice non rientranti nelle fattispecie di cui all’art. 17 1° comma lett. d del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed in via di ulteriore autolimitazione per gli appalti di servizi legali “esclusi” dall’applicazione del Codice dei Contratti (art. 17 1° comma lett. d del Decreto Legislativocitato).
2.2.3. Ravenna Holding S.p.A istituisce l’“Albo dei prestatori di servizi legali” della società medesima per l’affidamento di prestazioni di servizi legali a favore di Ravenna Holding S.p.A. e delle società dalla stessa controllate per affidamenti fino alle soglie previste per l’affidamento diretto dalla normativa comunitaria, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell’Albo e dal presente regolamento.
Il Disciplinare indica, oltre alle modalità di selezione per gli inviti e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le categorie in cui si intende suddividere l’elenco. L’iscrizione avviene mediante domanda corredata da dichiarazioni del possesso dei requisiti redatta su documento unico, parte integrante dell’avviso. L’iscrizione è consentita senza limitazioni temporali. Sono previste modalità procedurali prestabilite per la revisione periodica dell’Albo sulla base del monitoraggio delle non conformità, con adozione di provvedimenti fino all’esclusione delle imprese in caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
2.2.4. L’Albo viene contestualmente istituito da Ravenna Holding S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate (e quindi anche da Ravenna Farmacie S.r.l.) in riferimento alle medesime disposizioniindicate al capoverso precedente, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti interni delle singole società.
2.2.5. Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l’Albo per sé e per le società interessate secondo quanto regolato dal Disciplinare istitutivo dell’Albo.
Ravenna Farmacie S.r.l. accede all’Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.
2.2.6. La formazione dell’Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell’Albo del Disciplinare sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. e di Ravenna Farmacie S.r.l..
Eventuali integrazioni o modifiche del disciplinare o comunque comunicazioni di carattere generale, verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito internet.
2.2.7. Un Nucleo di valutazione interno individuato da Ravenna Holding S.p.A. definirà una graduatoria per ogni categoria, che terrà conto del curriculum e delle referenze presentate. La graduatoria deve intendersi finalizzata all’ammissione del professionista all’Albo, che sarà determinata dal raggiungimento di una soglia minima indicata nel Disciplinare istitutivo dell’Albomedesimo.
2.2.8. Ravenna Farmacie S.r.l. potrà procedere agli affidamenti secondo le seguenti modalità:
A) interpello multiplo: affidamento diretto mediante sondaggio di mercato secondo quanto previsto all’art. 1.3.2.1. comma 2 lett. b);
B) potranno essere affidati anche direttamente:
1) in coerenza con quanto previsto per gli appalti di servizi ai sensi dell’art. 1.3.2.1. comma 2 lett.del vigente regolamento contratti aziendale, entro il limite massimo di €. 10.000,00 (diconsi diecimila), oltre Iva e contributo previdenziale, potendo Ravenna Farmacie S.r.l. individuare il professionista all’interno dell’elenco della specifica categoria (con sintetica motivazione interna della scelta). Il medesimo professionista, qualora sia stata valutata positivamente l’esecuzione del precedente incarico, potrà eventualmente risultare affidatario in via diretta di ulteriore incarico entro il medesimo importo sopraindicato (e qualunque sia l’importo del primo contratto. Ravenna Farmacie S.r.l. si riserva in ogni caso altresì a sua discrezione di esperire interpelli, anche in forma semplificata;
2) entro le soglie dell’affidamento diretto di cui all’art. 1.3.2.1. comma 2 lett b (pur applicato in via di autolimitazione per le fattispecie di cui all’art. 17 1° comma lett. d del medesimo decreto legislativo):
a) prestazioni di particolare complessità per cui si ritenga necessaria comprovata esperienza universitaria (attestata dalla titolarità di incarichi di docenza o comunque di studio, ricerca o consulenza presso università, coerenti con l’oggetto dell’incarico in affidamento) o altamente qualificata per prestazioni specialistiche non comparabili (in quanto strettamente connesse alle
abilità del prestatore d’opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite), scelti dalla società a seguito di valutazione dei professionisti presenti nell’Albo o, ove non ve ne siano disponibili, anche non presenti (purché facciano richiesta di iscrizione contestualmente all’affidamento);
b) attività complementari residuali, non comprese nell’incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l’utile svolgimento dell’incaricostesso;
c) urgenza improcrastinabile, dovuta a cause indipendenti dalla società, tali da compromettere o comunque limitare significativamente l’attività aziendale, in modo da non consentire utilmente l’esperimento di procedure comparative di selezione;
d) coerentemente con quanto disposto dall’art. 1.3.2.4. del regolamento, in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni della società che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie o per le loro peculiarità/ specializzazioni richieste con valutazione di opportunità in rapporto alle esigenze gestionali aziendali o per particolari casistiche adeguatamente motivate (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti sopraindicate, si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo).
3) Nella fattispecie sub. B) n. 2 lett. a), qualora sia ritenuto compatibile da Ravenna Farmacie S.r.l. con le esigenze aziendali e si ritenessero sussistere più professionisti interpellabili, l’affidamento diretto potrà essere preceduto da eventuale richiesta di preventivo, anche informale e con modalità diverse da quelle indicate al paragrafo A.
Dovranno essere in ogni caso comunque garantiti e verificati i principi di congruità ed economicità. L’affidamento per le fattispecie di cui al presente capoverso B) n. 2 deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, anche in via preventiva, con adeguata motivazione scritta.
2.2.9. Per le ulteriori fattispecie si applica quanto previsto al punto 1.3.1. 2. commi lett. c), d), e).
2.2.10. Per quanto sopra non specificato, si applica, laddove compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quella prevista per gli stessi servizi dal presente regolamento.
2.3 Affidamento servizi di professionali e tecnici.
2.3.1. Ravenna Holding S.p.A istituisce l’“Albo dei prestatori di servizi professionali e tecnici” della società medesima per l’affidamento di prestazioni di servizi a favore di Ravenna Holding S.p.A. e delle società dalla stessa controllate per affidamenti fino alle soglie dell’affidamento diretto ai sensi della normativa in vigore, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell’Albo e dal presente regolamento.
Il Disciplinare indica, oltre alle modalità di selezione per gli inviti e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, le categorie in cui si intende suddividere l’elenco. L’iscrizione avviene mediante domanda corredata da dichiarazioni del possesso dei requisiti redatta su documento unico, parte integrante dell’avviso. L’iscrizione è consentita senza limitazioni temporali. Sono previste modalità procedurali prestabilite per la revisione periodica dell’Albo sulla base del monitoraggio delle non conformità, con adozione di provvedimenti fino all’esclusione delle imprese ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
2.3.2. L’Albo viene contestualmente istituito da Ravenna Holding S.p.A. e dalle società dalla stessa controllate (tra cui, Ravenna Farmacie S.r.l.) in riferimento alle medesime disposizioni indicate al capoverso precedente, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti interni delle singolesocietà.
2.3.3. Ravenna Holding S.p.A. gestisce con la propria struttura l’Albo per sé e per le società interessate secondo quanto regolato dal Disciplinare istitutivo dell’Albo.
Ravenna Farmacie S.r.l. accede all’Albo in riferimento alle fattispecie contrattuali richieste, operando sulla base della propria autonoma capacità negoziale e quindi sotto la propria esclusiva responsabilità.
2.3.4. La formazione dell’Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell’Albo del Disciplinare sul sito internet di Ravenna Holding S.p.A. e di Ravenna Farmacie S.r.l..
Eventuali integrazioni o modifiche del disciplinare, o comunque comunicazioni di carattere generale, verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito internet.
2.3.5. Sono previste le seguenti procedure in rapporto al valore dell’onorario:
a) importo inferiore a euro 10.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.2., comma 2, lett. a);
b) importo pari o superiore a € 10.000,00 e inferiore a euro 139.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.2., comma 2, lett. b);
c) importo pari o superiore a euro 139.00,00 ed inferiore alla soglia comunitaria oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.2., comma 2, lett.
c) (o, nel caso, articolo 1.3.2., comma 2, lett. d);
d) importo pari o superiore alla soglia comunitaria, oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.2., comma 2, lett. e).
2.3.6. Per la scelta dei prestatori di servizi da invitare ai singoli procedimenti, Ravenna Farmacie S.r.l. individua i prestatori di servizi da interpellare, in relazione alla categoria di specializzazione, secondo un criterio di rotazione.
Ravenna Farmacie S.r. può invitare il soggetto assegnatario del precedente interpello unicamente ove la società motivi in riferimento all’oggetto della prestazione richiesta dalle esigenze aziendali, di avere valutato positivamente l’esecuzione del precedente incarico e qualora il valore dell’affidamento/i precedente/i sommato con quello presunto per il nuovo affidamento non sia superiore ad €. 40.000,00, oltre ad Xxx e contributo previdenziale. Si deve in ogni caso escludere un ulteriore seguente affidamento al medesimo soggetto (per il successivo incarico, il soggetto escluso potrà essere riconsiderato nella rotazione).
Per fattispecie ritenute dalle società complesse o comunque laddove la società lo ritenesse opportuno in rapporto all’oggetto dell’affidamento, la società si riserva a sua discrezione di procedere ad interpelli di professionisti presenti in ogni caso nell’Albo, costituendo l’elenco da interpellare fra quelli ritenuti - a discrezione della società - disporre di maggiore specifica esperienza.
2.3.7. Resta ferma la facoltà da parte di Ravenna Farmacie S.r.l., qualora per il particolare oggetto della prestazione o la specializzazione richiesta non si renda possibile o opportuna l’utilizzazione dell’Albo in tutto o in parte, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei non iscritti all’Albo, oltre agli eventuali iscritti nella sezione pertinente dell’Albo stesso.
2.3.8 Si richiama l’applicabilità per quanto compatibile dell’art. 2.2.8. lett. B) n. 2.
2.3.9.Viene fatto in ogni caso salvo quanto previsto dal successivo art. 1.3.2.4..
2.3.10. Per il criterio di valutazione delle offerte in sede di interpello, può essere disposto (salvo diversa determinazione della Società) il ricorso al minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo comunque elevato fino alla soglia dell’affidamento diretto previsto dalla normativa vigente.
2.3.11. Nelle procedure e negli atti di affidamento, trovano particolare riferimento le Linee Guida Anac n. 1 e
- fermo restando l’applicazione di ulteriore normativa di dettaglio applicabile - quanto previsto nella parte I titolo III, nella parte II titolo V, negli artt. 31, 46, 152-157 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i., oltre a quanto disposto dal DM 17.06.2016 (e successive modifiche ed integrazioni).
2.3.12. Per quanto sopra non specificato, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1.2.1.) e dal presente regolamento.
2.4. Affidamento di altri incarichi.
Per l’affidamento di incarichi ulteriori rispetto a quelli normati ai paragrafi 2.2. e 2.3. del presente regolamento si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1.2.1.) e dal presente regolamento.
3. Affidamento di beni, lavori e servizi di Ravenna Farmacie S.r.l. come operatore privato
3.1 Per l’attività contrattuale posta in essere da Ravenna Farmacie S.r.l. come operatore economico privato
(secondo quanto specificato al precedente capoverso 1.3.), la Società opererà sul mercato al pari di ogni altro operatore, senza alcuna discriminazione o limitazione.
3.2 Per gli affidamenti a terzi previsti nel presente articolo, Ravenna Farmacie S.r.l. applicherà le medesime procedure previste ai precedenti art. 1 e 2 del Regolamento, osservando i medesimi principi di concorrenzialità, di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento, di economicità e di convenienza, per quanto compatibile rispetto alle esigenze di operare sul mercato su un piano di effettiva parità con gli altri competitori. Dovranno essere ricercate in ogni caso le migliori condizioni di mercato compatibili con le specifiche fattispecie.
3.3 L’applicazione delle procedure di cui ai precedenti artt. 1 e 2 nonché il richiamo a specifiche norme applicabili in materia contrattualistica ha valenza limitata a quanto espresso da Ravenna Farmacie S.r.l. nei bandi o richieste di offerta ed in ogni caso unicamente in via di “autolimitazione”. Resta pertanto ferma la competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario.
4. Patrimonio Immobiliare
4.1. Ricorre la fattispecie di contratti c.d. “esclusi”, attivi o passivi, ai sensi dell’art. 4 e 17 1° comma lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 in rapporto all'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.
4.2. Nel caso di alienazioni e concessioni del patrimonio immobiliare nella disponibilità della Società, si adotteranno ad integrazione e per quanto compatibile le procedure previste dalla specifica regolamenetazione adottata dal regolamento del Comune di Ravenna.
5. Pubblicità del Regolamento
Al presente Regolamento ed alle sue modifiche viene data piena pubblicità attraverso la sua pubblicazione nel sito internet della Società.
6. Entrata in vigore
6.1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
6.2. Per quanto non espressamente previsto dal persente Regolamento è fatto espresso rinvio alla normativa vigente.