SCHEMA ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI D'USO SU INFRASTRUTTURE
SCHEMA ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI DIRITTI D'USO SU INFRASTRUTTURE
ex art. 11, l. 241/90 ed art. 2, d.l. 112/08 FRA
Il Comune di Ponte di Piave di seguito denominato “Comune”, con sede in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx X. Xxxxxxxxx xx 0, C.F. 80011510262 e Partita IVA 00595560269, rappresentato dal Sig. CELLA geom. XXXXXXXX nella Sua qualità di Responsabile del Servizio giusto decreto Sindacale di nomina n° 6/2016 in data 16/02/2016 autorizzato a stipulare accordi di cui l’ente è parte ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 267/00;
E
la Società ASDASD S.r.l. con sede in Venezia, Banchina Molini n.14, P.Iva e C.F. 03858230273 e rappresentata dal Sig. Xxxxxxx D'Incà nel seguito denominata per brevità “ASDASD”
PREMESSO CHE
- il Comune è proprietario delle tubazioni sotterranee passacavi evidenziate nelle planimetrie in Allegato n.1, utilizzate per la pubblica illuminazione;
- ASDASD, titolare di Autorizzazione Generale per il servizio telefonico accessibile al pubblico e di Autorizzazione Generale per l’installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica per l’intero territorio nazionale, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni in data 04/01/2016, ha presentato richiesta per l’uso di predette tubazioni
passacavi ai fini dello sviluppo ed esercizio delle telecomunicazioni.
- Ai sensi del D.L. 112/08 così come convertito dalla legge 133/08, e successive modifiche gli Operatori di comunicazione possono utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici;
Tutto ciò premesso, al fine di disciplinare i reciproci rapporti, il Comune e la ASDASD convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - OGGETTO
Con la sottoscrizione del presente accordo, il Comune si obbliga a concedere gratuitamente ed in uso non esclusivo alla ASDASD, per i propri scopi, i tubi passacavi di cui alle premesse.
Il vincolo di scopo previsto dall'art. 11, L. 241/90 é il miglioramento delle infrastrutture di comunicazione elettronica sul territorio comunale.
Art. 2 - ESERCIZIO
Ai fini dell’esercizio degli impianti di telecomunicazioni di proprietà di ASDASD, il Comune assicura che le proprie tubazioni passacavi citate nelle premesse non accoglieranno impianti di trasporto di energia elettrica e gas fatta eccezione per i cavi per la pubblica illuminazione.
Art. 3 - MANUTENZIONE
Gli interventi di riparazione dei guasti relativi agli impianti di telecomunicazione saranno eseguiti dalla ASDASD previo avviso che dovrà pervenire a mezzo fax al Comune al n° 0422/858920
Nessuna somma sarà dovuta dalla ASDASD, fermo restando l’eventuale responsabilità indennitaria nei confronti del Comune qualora venissero causati danni all’infrastruttura.
Art. 4 – ULTERIORI OBBLIGHI
Nel caso in cui l’Amministrazione comunale intendesse procedere allo spostamento delle tubazioni per allargamenti e/o nuove infrastrutture stradali, il Comune dovrà darne comunicazione alla ditta ASDASD con almeno 30 giorni di anticipo ed ogni spesa relativa allo spostamento dei cavi in fibra ottica sarà a totale carico di quest’ultima mentre rimane a carico del Comune lo spostamento delle tubazioni e la predisposizione di un percorso alternativo in tubo diametro 50mm, 30 gg prima della data richiesta per lo spostamento, per garantire la continuità del servizio.
La ditta ASDASD S.r.l. come per il resto dei suoi impianti in cavo, si impegna a segnalare la presenza del cavidotto di fibra ottica alle eventuali ditte esecutrici di lavori che ne facciano richiesta.
Per la realizzazione dell’impianto è prevista la posa di pozzetti dedicati, in affiancamento a quelli esistenti, di cui il comune si impegna a rilasciare le necessarie autorizzazioni.
La ditta ASDASD S.r.l. si impegna inoltre alla fornitura gratuita di n°
3 telecamere la cui installazione sarà a totale cura e spese dell’Amministrazione comunale.
Le telecamere saranno dei seguenti modelli:
- n° 2 BOSCH BH-VIP-NEZ-5230-EPCW4 AutoDome IP 5000 1080P30,D/N,30X16X, NR 2 1.440,000 32 1.958,40 WDR, da
esterno, IP66;
- n° 1 BOSCH VIP-NTI-50022-A3S Dinion IP Bullet 5000 HD 1080p30, D/N NR 1 620,000 32 421,60 sensore CMOS 1 /2,9”
progressive scan risol. 2,12, Mpx gamma dinamica 76dB.
Art. 5 - USO
Nell’eventualità che le tubazioni passacavi di cui alle premesse siano cedute in proprietà a terzi, il Comune si impegna a trasferire ed a salvaguardare i titoli acquisiti dalla ditta ASDASD S.r.l. in forza del presente accordo.
Il presente accordo continuerà ad avere piena validità anche in caso di trasformazione della ditta ASDASD S.r.l. o di sua fusione ai sensi degli artt. 2504 e segg. del Codice Civile.
Art. 6 – SUBAFFITTO O CESSIONE DEL DIRITTO D’USO
ASDASD, ferma restando ogni facoltà di utilizzo dei cavi posati, non potrà in alcun modo concedere in uso l’infrastruttura del Comune né trasferire detto uso a soggetti terzi senza autorizzazione scritta da parte del Comune stesso, pena la risoluzione del presente accordo.
Art. 7 - PROPRIETÀ DEI BENI
Il Comune conviene che le infrastrutture ed ogni connessa opera realizzata dalla ditta ASDASD in virtù del presente accordo, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo pubblico, ovvero posate all’interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà di cui ASDASD è esclusiva titolare e di conseguenza, le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. Fin da ora le Parti precisano e
concordano che ASDASD manterrà la proprietà dei cavi e di tutte le infrastrutture, anche una volta che sia eventualmente spirato il periodo concessorio o sia comunque venuto meno il diritto d’uso concessole sulla scorta del presente accordo, ovvero ancora qualora il presente accordo si sia in qualsivoglia modo e per qualsivoglia motivo risolto. Per contro, i cavidotti e tutte le altre infrastrutture di cui al punto a) della premessa già adibiti per sottoservizi del Comune che siano utilizzati da ASDASD per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l’alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne concede l’uso non oneroso alla ASDASD medesima. Il Comune garantisce che i cavidotti e le infrastrutture che saranno utilizzati sono liberi da vincoli. Essi possono essere concessi dal proprietario ad altri usi, in assenza di controindicazioni tecniche e operative che non lo consentano. In questo caso, il Comune o i terzi si impegnano a darne preventiva informativa alla ASDASD.
Art. 8 – EFFICACIA E DURATA
Il presente accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di anni 18 (diciotto). Prima della scadenza l’atto potrà essere prorogato di comune accordo e previa sottoscrizione di entrambe le parti, per ulteriori 12 (dodici) anni.
Art. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Xxxxx restando il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti, le parti concordano che il presente accordo si intende risolto nei seguenti casi:
- in caso di inadempimento degli obblighi di cui all’art. 6 del presente accordo;
- qualora la ditta ASDASD S.r.l. sia soggetta a liquidazione o procedure concorsuali;
- qualora la ditta ASDASD S.r.l. fosse destinataria di un provvedimento di decadenza, revoca o sospensione dei titoli e/o delle licenze richiamate in premessa.
Art. 10 - RISERVATEZZA
Ciascuna parte si impegna a non divulgare o a rendere disponibili a terzi le informazioni definite riservate, con la sola eccezione della comunicazione al proprio personale o a società espressamente incaricate in ragione dell’esecuzione del presente accordo. A tal fine, ciascuna parte adotterà ogni misura che riterrà necessaria od opportuna e sarà comunque ritenuta responsabile nei confronti dell’altra parte per le eventuali violazioni da parte del proprio personale rispetto all’impegno di riservatezza assunto.
Art. 11 - REGISTRAZIONE
Il presente accordo sarà registrato solo in caso d’uso.
Eventuali oneri e spese diversi da IVA relativi al presente Atto saranno ripartiti in parti uguali tra i contraenti.
Art. 12 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione della presente scrittura, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.
Art. 13 - ALLEGATI
Fanno parte del presente Atto e delle Premesse i seguenti allegati:
- Allegato 1: Planimetria
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo è il risultato di reciproca negoziazione e, pertanto, esso è sottratto all’applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
Redatto e sottoscritto in due originali di cui uno per il Comune e uno per la ditta ASDASD S.r.l..
Ponte di Piave, lì …………..……..
COMUNE DI PONTE DI PIAVE
Cella geom. Xxxxxxxx ……………………………………………………
ASD ASD
D’Incà Xxxxxxx ……………………………………………………