Delibera del Consiglio di Amministrazione
Delibera del Consiglio di Amministrazione
N. 48/2019 | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO PER GESTIONE ALLOGGI STUDENTATO “MONTAGNANO” A CAMERINO . |
Data 24/06/2019 | |
LM/NC |
L'anno duemiladiciannove il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 10.30 regolarmente convocato, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione:
Presente | ||||
1 | Xxxxxxxx | XX XXXXXX | Presidente | SI |
2 | Xxxxxx | XXXXXXXXXX | Vice Presidente | SI |
3 | Xxxxxxx | XXXXXXX | Consigliere | NO |
4 | Xxxxxx | XXXXXXXX | Consigliere | SI |
* | Xxxxx | XXXXXXXXXX | Revisore unico | NO |
Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Xxxxxxxx Xx Xxxxxx dichiara aperta la seduta, alla quale, in qualità di Segretario, assiste in videoconferenza dalla sede di Urbino, il Direttore Generale Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.
Il Consiglio di Amministrazione,
Vista la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n..4: “Disposizioni regionali in materia di diritto allo Studio”; Vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n.
621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004…”;
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, dal quale si propone di approvare un contratto di comodato gratuito con l’Università degli Studi di Camerino per la gestione di alloggi nello studentato in località Montagnano a Camerino;
Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi e fatti propri, di emanare la presente delibera;
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal Direttore Generale in calce alla presente delibera;
all’unanimità,
DELIBERA
1) Di confermare il parere favorevole alla gestione, mediante un contratto di comodato gratuito, degli alloggi di proprietà dell’Università degli Studi di Camerino facenti parte dello Studentato in località Montagnano a Camerino, dando atto che, qualora la gestione dovesse evidenziare scostamenti negativi tra costi e ricavi viene demandato al Direttore Generale l’avvio della procedura di recesso dal contratto e la definizione con l’Ateneo delle necessarie compensazioni;
2) Di approvare conseguentemente lo schema di contratto di comodato, condiviso e concordato con l’Università degli studi Camerino, che viene allegato alla presente delibera come ALLEGATO A quale parte integrante e sostanziale;
3) Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le azioni necessarie a realizzare quanto con il presente atto viene deliberato, autorizzandolo altresì alla stipula del relativo contratto, accordandogli inoltre la facoltà, in sede di stipula, di introdurre nell'ambito contrattuale eventuali clausole accessorie o d'uso che integrino o completino la disciplina del rapporto, nonché eventuali ulteriori dati ed elementi, non sostanziali, che valgano a meglio individuare le parti, i beni e/o le prestazioni oggetto della convenzione;
4) Di dare atto che la presente delibera comporta, per l’anno 2019, una spesa stimata presunta di € 225.000,00, riferita all’ultimo trimestre dell’anno, che trova copertura nel Budget 2019 al centro di costo “Nuovo Campus Trento e Bolzano” del Presidio di Camerino CA_AB_00000008;
5) Di precisare che il responsabile della fase istruttoria del presente atto è Xxxxxxx Xxxxx del Presidio di Urbino.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Xxxxxx XXXXXXXXXXX) (Xxxxxxxx XX XXXXXX)
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento, Motivazione ed Istruttoria:
Legge regionale Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio”;
Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.116/Pres del 17/07/2017, ad oggetto: “legge regionale n.4/2017, art. 8 e 9; L.R. 34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”;
X.X.X. Xxxxxx x. 0000 xxx 00.0.0000 xxxxxxxxxxx: “Art. 12 L.R. 4/2017 – Designazione direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio”;
Delibera di ERDIS n. 1 del 04/01/2018, ad oggetto: “Nomina Direttore Generale ERDIS, art 12 LR 4/2017. Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx.”;
Codice Civile approvato con X.X. 00 marzo 1942, n.262 , Capo XIV ;
Considerato che:
Erdis ha tra i propri fini istituzionali l’attuazione del diritto allo studio da realizzare anche attraverso la costruzione e/o la gestione di strutture abitative destinate agli studenti universitari.
L’Università degli studi di Xxxxxxxx e l’allora ERSU di Camerino hanno stipulato in data 30.7.2015 una convenzione per la cessione in comodato delle strutture abitative di UNICAM, avente scadenza il 29.7.2050, che comportava una gestione di 548 posti letto.
A seguito degli eventi sismici verificatisi il 26 e 30 ottobre 2016, a Camerino si sono resi inagibili per gravi danni alle strutture alcuni immobili gestiti dall’ERSU, quali il collegio “G.M. Fazzini”, il collegio “X. Xxxxxxxx” e alcuni appartamenti siti in Piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxxx destinati a studentati, oltre ad immobili privati per circa 1800 posti letto situati nel centro storico di Camerino, divenuta “zona Rossa”.
Si è quindi venuto a creare un aumento di richieste di erogazione del servizio abitativo.
In base ad accordi intervenuti tra l’Università degli Studi di Camerino ed ERDIS si è formalizzata una proposta di gestione di nuovi alloggi destinati agli studenti universitari dell’Ateneo di Camerino, in particolare quelli realizzati dalla Protezione Civile mediante container e mediante strutture abitative donate da Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano, ubicate a Camerino in località Montagnano, per circa 1000 posti letto complessivi.
Pertanto, con delibera n.42 del 12.6.2018 il Consiglio di Amministrazione di ERDIS ha espresso parere favorevole circa l'accoglimento della richiesta del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Camerino di gestire mediante un contratto di comodato gratuito il nuovo patrimonio residenziale studentesco, demandando al Direttore Generale di porre in essere tutte le azioni necessarie per gli investimenti necessari, le variazioni di costi e ricavi generati dalla gestione dei nuovi posti letto e le relative dotazioni di personale e di risorse finanziarie.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione di ERDIS n.89 del 28.9.2018 è stata autorizzata la stipula della convenzione per la gestione, mediante comodato gratuito, dei primi 114 alloggi facenti parte del suddetto studentato in località Montagnano a Camerino, all’epoca ultimati. Tale convenzione è stata autorizzata in via sperimentale per un anno e pertanto, essendo stata stipulata in data 2 ottobre 2018 terminerà a breve.
In considerazione dell’impegno economico - finanziario derivante dalla gestione in oggetto a carico di ERDIS e delle relative verifiche sulla sostenibilità e convenienza dell’operazione, anche disposte con la suddetta delibera n.42/2018, è stata acquisita dalla Responsabile contabilità finanze Macerata e Camerino (nota ID 129817 del 19.6.2019) attestazione da cui risulta che :…”per i primi tre mesi (ottobre-dicembre 2018) di presa in carico di un numero parziale di posti letto la gestione dello stesso non presenta criticità sotto il profilo dell’equilibrio economico…….”
Qualora, a seguito di ulteriori verifiche che saranno effettuate nel corso della gestione, dovessero risultare scostamenti tra costi e ricavi si procederà a valutare la possibilità di recesso, come previsto in contratto, o alla definizione con UNICAM di eventuali compensazioni.
A seguito dei contatti intercorsi con l’Ateneo camerte si è giunti alla definizione del contratto di comodato gratuito per la gestione, da parte di ERDIS, di tutti i 456 posti letto, come da schema di contratto che si propone per l’approvazione.
E’ fatta comunque salva la facoltà del Direttore Generale, in sede di stipula, di introdurre nell'ambito contrattuale eventuali clausole accessorie o d'uso che integrino o completino la disciplina del rapporto, nonché eventuali ulteriori dati ed elementi che, non alterando la sostanza del negozio, possano meglio individuare le parti, i beni e/o le prestazioni oggetto della convenzione.
Proposta:
1) Di confermare il parere favorevole alla gestione, mediante un contratto di comodato gratuito, degli alloggi di proprietà dell’Università degli Studi di Camerino facenti parte dello Studentato in località Montagnano a Camerino, dando atto che, qualora la gestione dovesse evidenziare scostamenti negativi tra costi e ricavi viene demandato al Direttore Generale l’avvio della procedura di recesso dal contratto e la definizione con l’Ateneo delle necessarie compensazioni;
2) Di approvare conseguentemente lo schema di contratto di comodato, condiviso e concordato con l’Università degli studi Camerino, che viene allegato alla presente delibera come ALLEGATO A quale parte integrante e sostanziale;
3) Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le azioni necessarie a realizzare quanto con il presente atto viene deliberato, autorizzandolo altresì alla stipula del relativo contratto, accordandogli inoltre la facoltà, in sede di stipula, di introdurre nell'ambito contrattuale eventuali clausole accessorie o d'uso che integrino o completino la disciplina del rapporto, nonché eventuali ulteriori dati ed elementi, non sostanziali, che valgano a meglio individuare le parti, i beni e/o le prestazioni oggetto della convenzione;
4) Di dare atto che la presente delibera comporta, per l’anno 2019, una spesa stimata presunta di € 225.000,00, riferita all’ultimo trimestre dell’anno, che trova copertura nel Budget 2019 al centro di costo “Nuovo Campus Trento e Bolzano” del Presidio di Camerino CA_AB_00000008;
5) Di precisare che il responsabile della fase istruttoria del presente atto è Xxxxxxx Xxxxx del Presidio di Urbino.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Xxxxxxx XXXXX)
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)
PARERE DEL DIRETTORE GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.
IL DIRETTORE GENERALE (Xxxxxx XXXXXXXXXXX)
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, conservato presso gli archivi dell’Ente
ALLEGATO A
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO STUDENTATO DI PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO SITI IN CAMERINO LOCALITA’ MONTAGNANO MEDIANTE COMODATO D’USO GRATUITO
TRA
Università degli studi di Camerino, con sede in Camerino, Piazza Cavour n. 19/f, C.F. 81001910439, P.IVA. 00291660439, rappresentata dal Rettore e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Camerino l’8 maggio 1964 e domiciliato per la sua carica in Camerino, Piazza Cavour n.19/f, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. (di seguito anche denominata “Unicam”)
E
ERDIS Ente regionale per il diritto allo studio, con sede legale in Ancona, Xxx Xxxxxxx x. 00, C.F-P.IVA 02770710420 rappresentato dal Direttore Generale Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Apecchio il 9 marzo 1959 e domiciliato per la sua carica in Ancona, Xxx Xxxxxxx x. 00, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. (di seguito anche denominata ERDIS”);
qui di seguito per brevità anche chiamati, unitamente o disgiuntamente, “Parti”.
PREMESSO CHE
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dispone che lo Stato, le Regioni e le Università, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedano, attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi, a favorire il diritto allo studio per gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione in cui ha sede legale l’Università, anche con interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale;
- l’art. 6 del citato decreto legislativo individua, tra gli strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti, l’erogazione di borse di studio, i servizi abitativi e di ristorazione;
- a far data dal 24 agosto 2016 le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono state colpite da violenti eventi sismici e che, in particolare, la città di Camerino ha riportato estesi e gravi danni al patrimonio immobiliare, con una drastica riduzione della capacità recettiva del territorio e della disponibilità di immobili destinati ad essere locati a studenti;
- è stata sottoscritta tra Unicam, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano e Comune di Camerino una convenzione per la realizzazione di uno studentato per l’Università di Camerino, con la quale le suddette Provincie Autonome, con il Contributo di Land Tirolo, si impegnavano a realizzare strutture temporanee di proprietà di Unicam, su terreni di proprietà dell’Università, siti in Località Montagnano, da destinare a studentato per gli studenti che frequentano l’Università degli Studi di Camerino, per un numero complessivo di 456 posti letto;
- la realizzazione dello studentato è stata riconosciuta dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota del 23/12/2016, prot. CG/TERAG16/0072288 come intervento urgente per la realizzazione di strutture temporanee ad uso pubblico e sociale, ai fini dell’OCDPC n. 388/2016;
- l’art. 7 della L.R. 20 febbraio 2017 n. 4 ha istituito l’Ente regionale per il diritto allo Studio (ERDIS) che, quale ente strumentale della Regione Marche, provvede ad erogare i servizi e le prestazioni per l’attuazione del diritto allo studio, in collaborazione con le università, così come enunciati al comma 2 dell’art. 3 della stessa legge regionale;
- l’art. 19 della suddetta L.R. 20 febbraio 2017 n.4 ha soppresso i quattro ERSU regionali, facendo subentrare ERDIS in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei medesimi
- in data 30 luglio 2015 l’Università degli Studi di Camerino ha stipulato con l’ERSU di Camerino una convezione per la cessione in comodato gratuito al medesimo delle residenze studentesche e dei servizi annessi, di proprietà dell’Università degli Studi di Camerino le cui disposizioni sono pertanto da intendersi interamente richiamate nel presente atto, ove e per quanto con esso compatibili;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di ERDIS n.42 del 12.6.2018 è stato espresso parere favorevole circa l'accoglimento della richiesta del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Camerino di gestire mediante un contratto di comodato gratuito il nuovo patrimonio residenziale studentesco;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di ERDIS n.89 del 28.9.2018 è stata autorizzata, in via sperimentale per un anno, la stipula di una convenzione per la gestione, mediante comodato gratuito, dei primi 114 alloggi facenti parte del suddetto studentato in località Montagnano a Camerino, all’epoca ultimati, il cui relativo contratto è stato stipulato in data 2 ottobre 2018
- i lavori sono stati completati e gli alloggi sono tutti fruibili;
- l’Ateneo è in possesso della abitabilità/agibilità di tutti gli immobili facenti parte dello studentato e di tutte le autorizzazioni di legge necessarie;
- con delibera del CDA di ERDIS n. del e con delibera del CDA di UNICAM n. del è stato approvato il presente schema di contratto di comodato gratuito
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto
L’ Università di Camerino affida in via esclusiva a ERDIS, che come sopra rappresentato, accetta, la gestione, mediante comodato d’uso gratuito, degli immobili che ospitano il nuovo studentato di proprietà Unicam sito in Località Montagnano (anche denominati nel seguito, nel loro insieme, l’Immobile), identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Camerino al Foglio n. 35 mappale 785 Cat.D08, e composto come segue.
L’Immobile si compone di 20 moduli abitativi, ciascuno composto da quattro appartamenti ed articolato su due piani, della dimensione di 23,40 ml per 9,95 ml, realizzati in legno strutturale rivestito di pannelli isolanti per ottenere le certificazioni ARCA green e CasaClima, per un totale complessivo di 456 posti letto.
Gli appartamenti standard, nel numero di 56, sono composti da tre camere con due posti letto, ciascuna con un bagno di pertinenza, un angolo soggiorno/cucina ed un vano zona notte
I restanti n.24 appartamenti, dislocati a piano terra, prevedono una camera singola, al posto di una camera con due posti letto, avente superficie di 13.58 mq ed un bagno di 6.55 mq., da destinare eventualmente a persone diversamente abili.
Lo Studentato è collegato con il Campus Residenziale Universitario già edificato mediante percorsi carrabili, pedonale e ciclabili. Le aree esterne sono costituite da parcheggi, viottoli pedonali e da aree verdi su cui sono state messe a dimora varie essenze arboree.
Il presente contratto ha il fine esclusivo di consentire ad ERDIS di svolgere presso lo Studentato le proprie attività istituzionali, destinando l’immobile, in particolare, ad uso di residenza universitaria per gli studenti aventi diritto, secondo la normativa vigente in materia di interventi per garantire il diritto allo studio.
L’esatta estensione e consistenza degli immobili concessi in uso esclusivo ad ERDIS è individuata mediante le planimetrie allegate al presente contratto (di seguito “Contratto”) sotto la lettera “…….”, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
Unicam dichiara che gli immobili, tenuto conto della loro destinazione d’uso, sono in regola con tutte le disposizioni di legge ed in particolare con le norme urbanistiche, edilizie, igienico/sanitarie ed antincendio.
Il contratto comprende la concessione in comodato d’uso anche degli arredi e di tutti gli impianti di pertinenza degli immobili.
Con la presente convenzione lo studentato viene aggiunto agli immobili concessi a ERDIS con convenzione datata 30 luglio 2015 REP. N. 1054, le cui disposizioni devono intendersi parte integrante del presente atto, per quanto con esso compatibili.
Articolo 2 – Durata
Il comodato decorrerà dalla data di consegna degli immobili oggetto del presente contratto come attestata da apposito verbale sottoscritto dalle parti, allegato al contratto e avrà durata quinquennale .
ERDIS si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento mediante preavviso di mesi sei (6) da inviare a Unicam mediante PEC o Raccomandata A.R., in particolare qualora dovessero evidenziarsi significativi scostamenti negativi tra costi e ricavi, nel qual caso potrà procedere anche alla definizione con l’Ateneo delle necessarie eventuali compensazioni.
A tutela degli intenti espressi dalle Parti nelle premesse e della peculiare natura dell’oggetto del contratto, le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente, con il più ampio preavviso, di qualsiasi circostanza a loro conoscenza che possa in qualsiasi modo incidere sull’efficacia e sulla regolare esecuzione del contratto o sul suo rinnovo.
Articolo 3 - Risoluzione del contratto e restituzione dei beni prima del termine
Unicam potrà risolvere il contratto e richiedere la restituzione dell’immobile nel caso di gravi inadempimenti degli obblighi assunti da ERDIS in contratto che possano pregiudicare l’integrità e la corretta conservazione degli immobili e degli arredi e in caso di utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle di cui al presente contratto.
Articolo 4 - Presa in consegna e obblighi di ERDIS
ERDIS dichiara di aver preso visione dell'Immobile in ogni sua parte, nonché degli arredi e degli impianti ad esso pertinenti, e di averne constatato il perfetto stato di conservazione e di manutenzione e l’idoneità all'uso pattuito nel contratto ed in tale stato si obbliga a restituirli alla scadenza del medesimo, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
ERDIS si impegna a custodire l’Immobile e gli arredi ed impianti ad esso pertinenti con la normale diligenza e a farne uso esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di Ente Regionale per il Diritto allo Studio, nonché a individuare e soddisfare tempestivamente e con la massima diligenza tutte le esigenze manutentive, tanto ordinarie quanto straordinarie degli immobili degli arredi e degli impianti, il tutto come meglio precisato all’art.5.
ERDIS non può apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria a tali beni senza il preventivo assenso scritto di Unicam, rinunciando comunque, alla scadenza del Contratto, a qualsiasi pretesa su eventuali innovazioni, miglioramenti o addizioni effettuate.
ERDIS si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato e a non concedere a terzi (in comodato, locazione o a qualsiasi altro titolo) senza il consenso scritto di Unicam, i beni oggetto del contratto e a non cedere, a qualunque titolo, il contratto stesso.
Il comodante consegna al comodatario, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del D.Lgs n. 192/2005, le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile. Il Comodatario rilascia ricevuta di quanto sopra.
Copia dell'attestato di prestazione energetica è allegata al presente contratto e ne forma parte integrante e sostanziale.
Il comodante dichiara di aver presentato le previste SCIA.
Articolo 5 - Oneri per la gestione degli immobili-Manutenzione
Non è previsto nessun canone di utilizzo.
Sono a carico di ERDIS le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione riferibili all’Immobile, agli arredi e agli impianti di cui al contratto, ivi inclusa la riparazione di guasti o danni, anche provocati da terzi o dagli studenti assegnatari, senza colpa o con colpa o dolo, laddove non sia stato possibile individuare i responsabili su cui rivalersi.
Sono altresì a carico di ERDIS, che provvederà in proprio all’affidamento a terzi ove necessario, tutte le spese e gli oneri relativi ai servizi o alle forniture di beni che si rendano necessari per la gestione dell’immobile, coerentemente con gli scopi cui esso è destinato (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di pulizia, di vigilanza e guardiania, di videosorveglianza), nonché tutte le spese relative al servizio idrico e fognario, ad esclusione di quelle riferibili all’impianto di depurazione fognaria esterno al lotto nel quale sono ubicate le palazzine oggetto del presente contratto e al servizio dell’intero comparto (contenente le residenze del campus, la palazzina dei servizi e la biblioteca) e comunque non oggetto di alcun contratto in essere tra le parti, al riscaldamento, alla fornitura di energia elettrica, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alla fornitura di connessione wi-fi e via cavo.
Articolo 6 - Definizione piano di evacuazione ed emergenza e impianti e dispositivi antincendio
XXXXX definisce i piani di evacuazione e di emergenza relativi all’Immobile e cura la loro corretta divulgazione.
ERDIS si fa carico della gestione e delle spese relative agli impianti e ai dispositivi antincendio e alla manutenzione di detti dispositivi e impianti conformemente alle normative di legge in materia.
Art. 7 - Responsabilità e coperture assicurative
ERDIS si assume ogni responsabilità per le attività svolte nell’Immobile e si impegna ad ottemperare altresì, per quanto di propria competenza, a tutti gli obblighi normativi in materia, in particolar modo quelle concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.
ERDIS risponde di ogni eventuale conseguenza determinata dall’utilizzo dei beni individuati all’art. 1, fatto salvo quanto previsto al comma 4, esonerando al riguardo da responsabilità Unicam, la quale non risponderà di eventuali eventi dannosi che dovessero derivare a cose o persone,
È esclusa esplicitamente qualsiasi responsabilità di Unicam per attività svolte da terzi incaricati da ERDIS di svolgere attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti beni.
E’ esclusa esplicitamente la responsabilità di ERDIS per i danni derivanti a cose o persone, imputabili a rovina parziale o totale dell’Immobile dovuta a difetti di costruzione dei fabbricati, o per danni derivanti da difetti di costruzione degli arredi e degli impianti (ivi inclusi quelli consistenti nella difformità rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e, in generale sui requisiti di opere, impianti ed arredi, avuto riguardo all’uso cui detti beni sono destinati in attuazione del presente contratto.
XXXXX rimane responsabile per eventuali danni a cose o persone derivanti da rovina parziale o totale dell’Immobile o da cattivo funzionamento di arredi e impianti per mancante o difettosa manutenzione ad esso imputabile.
Sono a carico di Unicam gli oneri relativi ai contratti di assicurazione riferiti all’Immobile e alla responsabilità civile per danni causati dal fabbricato .
Articolo 8 Referenti /Elezione di domicilio
I referenti per l’esecuzione del contratto sono :per Unicam xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx e per XXXXX Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:
- il comodante presso la sua sede legale sita in Camerino, Piazza Cavour n. 19
-il comodatario presso la sua sede legale sita in Ancona Xxx Xxxxxxx x. 00
Articolo 9 Modifiche alle clausole contrattuali
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.
Articolo 10 Foro competente
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal Contratto e dalla sua esecuzione. Fermo restando quanto sopra disposto, le parti convengono espressamente che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Ancona.
Articolo 11 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente atto le parti fanno riferimento al Capo XIV del Codice Civile approvato con X.X. 00 marzo 1942, n.262 regolante la materia.
Articolo 12 Spese
Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico di UNICAM, comodante, senza diritto di rivalsa.
Camerino, Urbino Università degli Studi di Camerino
Il Rettore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx ERDIS
Il Direttore Generale, Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx