TRA
REPERTORIO N. 139.932 RACCOLTA N. 22.899 MODIFICHE A CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre,
in Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00.
TRA
“ARREDOBAGNO 19 S.R.L." in liquidazione, con sede in Asciano (SI), frazione Arbia, xxx Xxxxxxx x. 00, xx- pitale sociale Euro 78.000,00 interamente versato, Partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizio- ne al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena: 00522920529, REA SI-73430, in persona del curatore fallimentare signora VANNI Dott.ssa XXXXXX, nata a Siena il 21 luglio 1989 e residente a Siena, Xxxxxx xxx Xxxxxxx x. 0, C.F. VNN CHR 89L61 I726D, tale no- minata con sentenza del Tribunale di Siena-Sezione Fallimentare, n. 24/2019 del giorno 5 giugno 2019 e autorizzata al presente atto con provvedimento del Giudice Delegato al Fallimento, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx, in data 21 ottobre 2019, di seguito indicata come Concedente;
E
“CAPANNOLI S.R.L.”, con sede in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 40.000,00 inte- ramente versato, Partita I.V.A., codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 01485260523, REA SI-200414, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante XXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Siena il 26 settembre 1995 e residente in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxx
x. 00, C.F. CPN XXX 00X00 I726C, di seguito indicata come Affittuaria,
Premesso che
- tra la "ARREDOBAGNO 19 S.R.L." IN LIQUIDAZIONE (già “CAPANNOLI G.F. S.R.L.”) e la CAPANNOLI S.R.L.
con contratto autenticato nelle firme dal Dott. Ca- xxxxx Dinolfo, Notaio in Poggibonsi, in data 9 apri- le 2019, Rep. n. 139.281, registrato a Poggibonsi il
18 aprile 2019 al n. 824 serie 1T, é stato sotto- scritto il contratto di affitto di ramo di azienda esercente l’attività di produzione e commercializza- zione di accessori da bagno, accessori per biliardo e distributore per caffè, in seguito anche in breve “contratto di affitto”;
- con atto a rogito Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Notaio in Poggibonsi, in data 9 aprile 2019, Rep. n. 139.282, registrato a Poggibonsi il 18 aprile 2019 al n. 825 serie 1T, la società “CAPANNOLI G.F. S.R.L.”, veniva messa in liquidazione e contemporaneamente ne veniva modificata la ragione sociale in ARREDOBAGNO 19
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
- con sentenza del Tribunale di Siena n. 24/2019 del
5 giugno 2019 la Concedente è stata dichiarata fal- lita;
- con accordo privato Concedente e Affittuaria deci- devano di prorogare contrattualmente il termine pre- visto dall’art. 79 l. fall. alla data del 31 ottobre 2019;
- vista la mutata condizione di diritto della ARRE- DOBAGNO 19 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e considerata la concorde volontà dei contraenti di non recedere dal contratto di affitto di ramo di azienda suddetto, ai sensi dell'art. 79 l.fall, si rendono necessarie mo- difiche e precisazioni degli accordi a suo tempo sanciti nel contratto di cui sopra, al fine di ren- derlo compatibile con la procedura liquidatoria fal- limentare.
Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, le pattuizioni di seguito riportate modificano e sostituiscono le relative clausole del contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto in data 9 aprile 2019 citato in premessa;
2) Resta salvo quanto originariamente previsto
dalle pattuizioni contrattuali dell’atto di affitto di ramo di azienda non oggetto delle modifiche del presente accordo. In caso di contrasto tra norme del presente accordo e clausole contrattuali non oggetto di modifiche prevalgono le pattuizioni del presente accordo;
3) Il presente accordo ha natura modificativa e non novativa del contratto di affitto di ramo di azienda sottoscritto tra le parti in data 9 aprile 2019;
4) All’art. 2 – “Oggetto” del contratto di affit- to, alla lettera (E), al termine del periodo viene aggiunto “salvo quanto previsto al successivo arti- colo 3”;
5) L’art. 3 del contratto di affitto viene sosti- tuito dal seguente:
“3) Durata – L'affitto avrà efficacia dalla data odierna e sino al 31 dicembre 2022.
Il presente contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo di anni 2 (due) se nessuna delle parti invierà all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata A.R. o PEC, regolare disdetta.
A fare data dal 1 gennaio 2021 il ramo d’azienda og- getto del contratto di affitto cesserà di comprende-
re il godimento dell’immobile industriale in cui l’azienda è attualmente esercitata e posto in Ascia- no, viale Toscana n. 33, identificato al Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 28, particella 401, cat. D/1, r.c. euro 7.349,00.
L’Affittuaria pertanto – qualora il rapporto di af- fitto di azienda sia ancora in corso – si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, a ri- lasciare completamente libero tale fabbricato da co- se e persone entro il 31 dicembre 2020, fatta ecce- zione esclusivamente per i beni di proprietà della Concedente non inclusi nel contratto di affitto di ramo di azienda, i quali se esistenti dovranno esse- re lasciati all’interno del fabbricato. Il completo adempimento dell’obbligo appena previsto dovrà ri- sultare da apposito verbale di riconsegna sotto- scritto da entrambe le parti.
In caso di mancato adempimento all’obbligo appena previsto, l’Affittuaria è tenuta a corrispondere al- la Concedente a titolo di penale ex art. 1382 c.c. l’importo di euro 300,00 (trecento virgola zero ze- ro) per ciascun giorno di indebita occupazione, fer- mo restando il diritto della Concedente al risarci- mento dell’eventuale maggiore danno e ad agire per l’esecuzione in forma specifica del rilascio.”
6) Dopo l’art. 3 del contratto di affitto vengono inseriti i seguenti articoli:
“3-bis) Diritto di recesso della Concedente – La Concedente, anche durante il rapporto di affitto di ramo di azienda, potrà esperire procedure competiti- ve di vendita in base a quanto previsto dalla Legge Fallimentare aventi ad oggetto congiuntamente o se- paratamente tra loro, anche all’interno di aggrega- zioni più ampie comprendenti anche altri assets, i seguenti beni o complessi di beni:
- ramo di azienda oggetto del presente contratto di affitto, inteso come complesso di beni e rapporti tra i quali non sia necessariamente ricompreso il fabbricato di cui al punto che segue;
- fabbricato sito in Asciano, viale Toscana n. 33, identificato al Catasto Fabbricati del detto Co- mune al foglio 28, particella 401, cat. D/1, r.c. euro 7.349,00.
In caso di aggiudicazione anche provvisoria del bene o del complesso di beni come sopra descritti all’esito delle procedure competitive di vendita esperite, la Concedente ha diritto a recedere dal presente contratto dandone comunicazione all’Affittuaria all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante al Registro Imprese con
preavviso di trenta giorni, senza che per ciò maturi alcun diritto a favore della Affittuaria per inden- nità o penali.
Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dall’avvenuta comunicazione.
Con la sottoscrizione del presente accordo, l’Affituaria si obbliga a riconsegnare alla Conce- dente entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra il ra- mo d’azienda e tutti i beni e i valori che ne fanno parte, ivi compreso il fabbricato sito in Asciano e sopra meglio identificato, qualora non già riconse- gnato a norma dell’art. 3 che precede. Il completo adempimento degli obblighi appena previsti dovrà ri- sultare da apposito verbale di riconsegna sotto- scritto da entrambe le parti.
In caso di mancato adempimento degli obblighi appena
previsti, l’Affittuaria è tenuta a corrispondere al- la Concedente a titolo di penale ex art. 1382 c.c. l’importo di euro 100,00 (cento virgola zero zero) per ciascun giorno di indebita occupazione dell’azienda a cui si aggiunge l’importo di ulterio- ri euro 300,00 (trecento virgola zero zero) in caso di indebita occupazione del fabbricato, fermo re- stando il diritto della Concedente al risarcimento
dell’eventuale maggiore danno e ad agire per l’esecuzione in forma specifica del rilascio.”
“3-ter) Acquisto dell’azienda da parte dell’Affittuaria – Qualora l’Affittuaria acquisti la proprietà dell’azienda, anche all’interno di aggre- gazioni più ampie comprendenti anche altri assets, prima dello scioglimento, per qualsiasi motivo, del contratto di affitto, il rapporto d’affitto di ramo di azienda disciplinato dal presente contratto ces- serà anticipatamente di produrre i propri effetti – anche per confusione – a decorrere dalla data di stipula del relativo atto di compravendita, senza necessità di restituzione dell’azienda, né ulteriori adempimenti, salvi quelli imposti per legge a fini pubblicitari o eventualmente previsti nell’avviso di vendita con cui viene indetta la procedura competi- tiva.”
7) All’art. 4 del contratto di affitto, alla fine
del primo periodo, è inserito il seguente:
“A fare data dal 1 gennaio 2021, concordemente a quanto stabilito al terzo periodo dell’articolo 3 che precede, l’importo del canone annuo è ridotto ad euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero), ol- tre I.V.A., da pagarsi in rate mensili anticipate di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero)
cadauna, oltre I.V.A., non oltre il giorno 5 (cin- que) di ogni mese tramite bonifico bancario”.
8) Dopo l’art. 6 del contratto di affitto viene inserito il seguente articolo:
“6-bis) Diritto di accesso – Per tutta la durata del rapporto di affitto di ramo di azienda, è diritto della Concedente accedere in azienda, anche al fine di acquisire documenti e informazioni ivi incluse le specifiche tecniche relative ai processi produttivi, previo preavviso di almeno 48 ore. È altresì diritto della Concedente accedere in azienda con terzi sog- getti interessati all’acquisto della stessa.”
9) L’ultimo periodo dell’art. 9 del contratto di affitto viene sostituito dal seguente: “L’Affittuaria ha diritto a sostituire i beni in ca- so di perimento di quelli preesistenti previa auto- rizzazione scritta della Concedente. In tale caso i beni acquistati dalla Affittuaria in sostituzione dei precedenti rimarranno di proprietà di quest’ultima, che potrà ritenerli in caso di scio- glimento del presente contratto.”
10) All’articolo 10 del contratto di affitto, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
“Resta salvo, in caso di ritrasferimento dell’azienda alla Concedente, quanto previsto
dall’art. 104-bis, co. 6 l.fall.”
11) Dopo l’art. 10 del contratto di affitto viene inserito il seguente articolo:
“10-bis) Divieto di compensazione – Al fine di ga- rantire la par conditio creditorum nell’ambito della procedura concorsuale della Concedente, le parti stabiliscono il divieto per la Affittuaria di com- pensare qualsiasi credito vantato verso la Conceden- te derivante dal contratto di affitto di azienda o da obblighi collaterali o conseguenti – tra cui, a mero titolo esemplificativo, il credito eventualmen- te derivante alla Affittuaria per il pagamento quale obbligata solidale o accollante dei crediti vantati dai lavoratori dipendenti per emolumenti a qualsiasi titolo maturati in capo alla Concedente stessa – con debiti presenti e futuri verso la stessa Arredobagno
19 S.r.l. in liquidazione derivanti a qualsiasi ti- tolo dal contratto di affitto di azienda o dal con- tratto estimatorio stipulato tra le stesse parti in data 9 aprile 2019 avente ad oggetto il magazzino di beni di proprietà della Arredobagno 19 S.r.l. in li- quidazione.”
12) All’art. 13 – “Avviamento” del contratto di af- fitto, al termine dell’ultimo periodo viene aggiunto “fermo restando quanto previsto dal primo periodo
dell’art. 6 del presente contratto.”
Tutte le spese del presente contratto sono a carico della parte affittuaria.
Il presente atto resterà definitivamente depositato negli atti del Notaio autenticante, il quale potrà rilasciarne copia a richiesta di chiunque.
FIRMATO: XXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX
REPERTORIO N. 139.932 RACCOLTA N. 22.899 AUTENTICA DI FIRMA=REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di ottobre.
In Poggibonsi, Via Borgo Marturi n. 28. Nel mio stu- dio.
Io sottoscritto XXXX. XXXXXXX XXXXXXX, Notaio in Poggibonsi, Iscritto al Ruolo presso il Collegio No- tarile dei Distretti riuniti di Siena e Montepulcia- no,
CERTIFICO
vere ed autentiche le firme dei Signori:
XXXXX XXXXXX, nata a Siena il 21 luglio 1989 e resi- dente in Siena, Xxxxxx xxx Xxxxxxx x. 0, non in pro- prio ma nella sua qualità di Curatore Fallimentare della società "ARREDOBAGNO 19 S.R.L." in liquidazio- ne, con sede in Xxxxxxx (XX), Xxxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 78.000,00 inte-
ramente versato, Partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena: 00522920529, REA SI-73430,
XXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Siena il 26 settembre 1995 e residente in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxx
x. 00, non in proprio ma nella sua qualità di Ammi- nistratore Unico e Legale Rappresentante della so- cietà “CAPANNOLI S.R.L.”, con sede in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 40.000,00 interamente versato, Partita I.V.A., codi- ce fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo-Siena 01485260523, REA SI-200414; delle cui identità personali e qualifica io Notaio sono certo e gli stessi hanno apposto la loro firma in mia presenza in calce e a margine all'atto che precede, da me letto alle parti, alle ore diciasset- te.
FIRMATO: XXXXXXX XXXXXXX NOTAIO S.S..