CONVENZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SVILUPPO DELLA RETE DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEI TUMORI NASO-SINUSALI ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE (RENATUNS) PER LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA”.
CONVENZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SVILUPPO DELLA RETE DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DEI TUMORI NASO-SINUSALI ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE (RENATUNS) PER LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA”.
TRA
FONDAZIONE IRCCS CA’GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con funzione di COR (Centro Operativo Regionale) della Regione Lombardia, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx, Codice Fiscale 04724150968, in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxx Xxxxxxx, autorizzato alla stipula del presente Accordo in forza di delibera n.021 del 20.04.2019, di seguito nominato Policlinico
E
La Regione Molise - Direzione Generale per la Salute, (con funzione di COR della Regione Molise) con sede legale in Campobasso, Codice Fiscale 00169440708, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxx XXXXX, nata a Roma il 5 febbraio 1961, nella sua qualità di Direttore generale per la salute e legale Rappresentante p.t. dell’Ente, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra, di seguito denominato Ente (PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx)
PREMESSO CHE:
• l’INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
• l’INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
• l’INAIL attraverso il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (di seguito DIMEILA) svolge e promuove attività di studio, ricerca scientifica e sperimentazione, secondo i principi della medicina del lavoro, dell’epidemiologia occupazionale e dell’igiene del lavoro ed ambientale con particolare attenzione allo studio dei rischi associati all’esposizione lavorativa ed ambientale ad agenti tossici, cancerogeni e alle nanotecnologie, anche attraverso lo sviluppo di nuove tecniche di monitoraggio biologico e di nuovi biomarcatori molecolari;
• In data 30 gennaio 2019, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL ha approvato con delibera n.4 il Piano di attività della ricerca 2019-2021 che prevede, inter alia, che il Laboratorio di epidemiologia occupazionale e ambientale svolga attività di ricerca per la sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali;
• Policlinico, in qualità di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, in conformità ai propri principi statutari, persegue, inter alia, secondo standard di eccellenza, finalità di ricerca, prevalentemente clinica traslazionale e applicata nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari nonché di tutela della proprietà dei suoi risultati e di valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la stipulazione di atti e contratti, comprese le convenzioni di qualsiasi genere, con Enti Pubblici o Privati;
• Tra le finalità di ricerca perseguite da Xxxxxxxxxxx, ruolo centrale è ricoperto dall’indagine epidemiologica, in merito alla quale Xxxxxxxxxxx vanta una riconosciuta e pluriennale esperienza;
• La U.O.S. Epidemiologia del Policlinico è sede del Centro Operativo Regionale (COR) (DGR IX/4527 del 19.12.2012), dei Registri Mesoteliomi e dei Tumori dei Seni Nasali e Paranasali della Lombardia;
• In data 21/12/2020, il DIMEILA, mediante comunicazione scritta, ha manifestato al Policlinico, la volontà di condurre, in collaborazione con le Regioni, un progetto dal titolo “Sviluppo della rete di sorveglianza epidemiologica dei tumori naso-sinusali attraverso il rafforzamento del registro nazionale (ReNaTuNS) per la prevenzione della malattia” (Progetto) finalizzato a stimolare il rafforzamento della rete di sorveglianza epidemiologica e la produzione di dati da parte dei COR;
• Il COR Lombardia ha manifestato il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare al Progetto in qualità di centro coordinatore;
• In data 04/02/2021 INAIL e Policlinico, in qualità di centro coordinatore del Progetto, hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione disciplinante le modalità di conduzione del Progetto e i ruoli e i compiti delle parti nell’ambito dello stesso;
• Al Progetto hanno aderito, oltre alle Regioni maggiormente attive nella rilevazione dei TuNS – Piemonte, Toscana, Xxxxxx Xxxxxxx e Marche - anche le altre Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
• In qualità di centro coordinatore, il Policlinico parteciperà alla definizione degli strumenti per lo sviluppo delle attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori naso-sinusali, per l’analisi dei dati in forma aggregata finalizzata alla produzione di studi analitici e per l’utilizzo di archivi amministrativi correnti per la stima dell'incidenza dei tumori naso-sinusali e l’analisi dei rischi e riceverà dall’INAIL un contributo finanziario annuo pari a 150.000,00 euro (centocinquantamila//00) che provvederà a erogare in parte ai COR Regionali – previa stipula di specifica convenzione - secondo la ripartizione riportata nell’Allegato 1 dell’Accordo di Collaborazione;
• L’Ente ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare, in qualità di COR della Regione Molise, al Progetto, volto a garantire il supporto delle strutture regionali nello sviluppo della rete di sorveglianza epidemiologia dei tumori naso-sinusali attraverso il rafforzamento del registro nazionale (ReNaTuNS) per la prevenzione della malattia;
• È interesse quindi della Parti stipulare la presente convenzione (d’ora innanzi “Convenzione”) al fine di disciplinare le modalità di collaborazione al Progetto e i rispettivi compiti.
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 - Oggetto
Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Direzione Generale per la Salute della regione Molise, con funzione di COR - Molise, si impegna a fornire il seguente servizio:
- Analisi di fattibilità per la registrazione dei casi di tumore naso-sinusale e l’istituzione del COR ReNaTuNS. Tale servizio è finalizzato alla realizzazione del Progetto sopra menzionato.
Art. 3 - Responsabili Scientifici
I Responsabili Scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca del Progetto sono:
- per il Policlinico: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, U.O.C. Medicina del Lavoro, U.O.S. Epidemiologia.
- per l’Ente COR-Molise: il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Responsabile scientifico del COR - Molise come da DGR Molise 3 novembre 2013, n. 571.
Art. 4 – Durata, recesso e inadempimento
La presente Convenzione entra in vigore al momento dell’ultima sottoscrizione e avrà efficacia fino al termine del Progetto, fissato in data 28/02/2023, salvo eventuale proroga da parte di INAIL.
Ciascuna Parte ha piena facoltà di recedere dalla Convenzione, per qualsivoglia motivo, mediante raccomandata a/r o PEC da inviare all’altra Parte con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.
Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di Convenzione già eseguita dalle Parti e sugli eventuali diritti eventualmente già acquisiti da queste ultime in virtù della Convenzione stessa.
In caso di inadempimento delle Parti o di impossibilità sopravvenuta nel corso dell’esecuzione della Convenzione si applicano le norme del codice civile.
Art. 5 – Obblighi dell’Ente
L’Ente, per il tramite del Responsabile Scientifico, si impegna a:
- realizzare le attività di propria competenza previste all’interno del Progetto, come descritte nell’art. 2, nel rispetto dei criteri e delle modalità disposte da INAIL;
- assicurare un utilizzo delle risorse stanziate da INAIL e corrisposte dal centro coordinatore, coerente con le attività del Progetto;
- garantire la massima integrazione con le altre parti del Progetto in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
- favorire l’espletamento dei compiti del centro coordinatore, agevolando in particolare le attività di coordinamento;
- fornire al Policlinico la documentazione necessaria per la presentazione della rendicontazione scientifica e finanziaria del Progetto all’INAIL e supportare il Policlinico in caso di richiesta di chiarimenti in merito alle relazioni scientifiche da parte della Direzione Centrale Ricerca;
- inoltrare al Responsabile Scientifico del Policlinico all’indirizzo di posta certificata xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx il materiale prodotto nel corso della esecuzione delle attività di cui Art. 2 entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine del Progetto stesso.
Art. 6 – Modalità di Finanziamento
Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, in conformità con quanto disposto dall’Accordo di Collaborazione, il Policlinico si impegna a corrispondere all’Ente COR-Molise, la somma di Euro 11.000,00 (undicimila/00) IVA inclusa se dovuta, secondo le seguenti modalità:
I annualità:
-70% a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il previo incasso da parte del Policlinico della quota di finanziamento;
-il restante 30% subordinatamente all’approvazione, da parte dell’INAIL, della rendicontazione finanziaria intermedia relativa al primo anno di attività e di una relazione scientifica intermedia sullo stato di avanzamento del progetto, fermo restando il previo incasso da parte del Policlinico della quota di finanziamento.
II annualità:
-50% subordinatamente all’approvazione da parte dell’INAIL della seconda relazione scientifica intermedia e previo incasso da parte del Policlinico della quota di finanziamento;
-il saldo sarà corrisposto solo a seguito dell’approvazione da parte dell’INAIL della rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute per il Progetto e della relazione scientifica finale relativa al raggiungimento degli obiettivi programmati di cui all’art. 2e previo incasso da parte del Policlinico della quota di finanziamento.
Le quote sopra indicate saranno erogate dietro presentazione di fattura elettronica in cui sia indicato il titolo del Progetto (“SVILUPPO DELLA RETE DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI NASO-SINUSALI ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE (RENATUNS) PER LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA”) e il CUP (C49C20000510006)
I codici per l'emissione della fattura elettronica sono i seguenti:
DENOMINAZIONE ENTE: FONDAZIONE IRCC CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
INDIRIZZO: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00-00000 Xxxxxx CODICE IPA: osma_mi
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF941I
NOME DELL’UFFICIO: Uff_eFatturaPA
CODICE FISCALE DEL SERVIZIO DI F.E.: 04724150968 PARTITA IVA: 04724150968
CAUSALE: Progetto “RENATUNS” – trasferimento quota X % come da Decreto del DG n. 243 del 02/02/2021
I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c di tesoreria della GSA IBAN: IT 23 R 05034 03801 000000391433 presso Banco Popolare, xxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxx.
Art. 7 - Risultati del Progetto
Ciascuna Parte rimane l’unica ed esclusiva titolare dei propri (a titolo esemplificativo) dati, informazioni, know- how, invenzioni (brevettabili o meno), metodi, procedimenti, materiali, e correlati diritti di proprietà industriale e intellettuale preesistenti alla Data di Efficacia e successivi a quest’ultima qualora non derivanti dallo svolgimento del Progetto (di seguito i “Diritti Esclusi”), anche nel caso in cui, ai fini dello svolgimento del Progetto, si rendesse necessario l’utilizzo, anche parziale, di questi Diritti Esclusi.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 11 dell’Accordo di Collaborazione, i dati, informazioni, know-how, invenzioni (brevettabili o meno), metodi, procedimenti, materiali (e relativi diritti di proprietà industriale e intellettuale) conseguiti nello svolgimento del Progetto (di seguito i “Risultati”) saranno di titolarità delle Parti secondo una proporzione di quote di contitolarità legata al concreto contributo inventivo di ciascuna Parte al loro conseguimento. Nel caso in cui tale concreto contributo inventivo non sia obiettivamente misurabile, e in assenza di accordi diversi tra le Parti, le quote di contitolarità sui Risultati raggiunti saranno stabilite in misura paritaria.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il riconoscimento del diritto di paternità morale in capo a quei Collaboratori (incluso il Responsabile Scientifico) che abbiano apportato un contributo inventivo nello sviluppo di questi Risultati, nei limiti del proprio contributo. Le Parti negozieranno in buona fede, in un separato accordo scritto, le forme più appropriate di tutela, gestione, brevettazione, difesa e valorizzazione (tramite atti di cessione e concessione di licenze) dei Risultati.
Resta inteso che ciascuna Parte avrà il diritto di usare (i) i Risultati a fini non commerciali, di ricerca e di didattica, nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’articolo 10 della Convenzione e, comunque, in modo da preservare l’eventuale brevettabilità (o l’accesso ad altra forma di tutela) dei Risultati; (ii) per qualunque fine nell’ambito delle proprie attività, qualsivoglia dato e informazione già in pubblico dominio anche ove ricompreso nei Risultati.
Articolo 8- Pubblicazioni
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 dell’Accordo di Collaborazione, le Parti si impegnano a pubblicare o disseminare, in maniera congiunta e in modalità co-autorale, i risultati conseguiti congiuntamente nell’ambito del Progetto.
In ogni caso, anche le pubblicazioni disgiunte e la documentazione scientifica concernente i lavori, gli studi e i risultati, oggetto della ricerca comune che venga divulgata autonomamente da ciascuna Parte, devono esplicitare i nomi dei soggetti che vi hanno partecipato, con le rispettive affiliazioni e dare conto che la realizzazione degli stessi è frutto di tale collaborazione.
Le Parti si impegnano a concordare in buona fede e comunque sulla base dei contributi forniti dai rispettivi ricercatori posizione e rilevanza da dare a questi ultimi nella pubblicazione sulle riviste.
Le parti si impegnano altresì a riportare in ogni pubblicazione la seguente dicitura: “Ricerca realizzata con il contributo finanziario di INAIL”.
La Parte che intende procedere autonomamente alla pubblicazione si impegna a trasmettere all’altra la bozza confidenziale dell’eventuale pubblicazione prima della submission all’editore (o di altra forma di divulgazione al pubblico). Entro 2 (due) settimane dal ricevimento della suddetta bozza la Parte ricevente potrà: (i) rilasciare il consenso alla pubblicazione o richiedere eventuali correzioni o (ii) richiedere all’altra Parte di ritardare la pubblicazione di un massimo di 30 (trenta) giorni allo scopo di proteggere e/o eliminare dati e/o informazioni ritenute confidenziali e, in particolare, di preservare l’eventuale brevettabilità (o altra forma di tutela) dei Risultati. Resta inteso che, in assenza di una delle comunicazioni sub (i) o (ii) entro il menzionato termine, la pubblicazione e la sua divulgazione si riterranno autorizzate.
Resta inteso che le pubblicazioni e ogni altro mezzo di diffusione delle attività e dei Risultati della collaborazione, di cui alla presente Convenzione, devono essere concordate tra le Parti secondo modalità tali da non pregiudicare od ostacolare la brevettazione dei risultati della ricerca.
Articolo 9 - Copertura assicurativa
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nella Convenzione.
A garanzia dei rischi connessi dalle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino o collaborino alle attività connesse alla Convenzione e, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.
Articolo 10 - Riservatezza
Per tutta la durata della Convenzione e per i cinque anni successivi alla cessazione per qualsiasi causa della stessa, le Parti si impegnano per sé nonché, ex articolo 1381 cod. civ., per i propri dipendenti e collaboratori, a non diffondere e divulgare a terzi e comunque a non utilizzare, direttamente o indirettamente o per interposta persona, ente o società, per scopi diversi da quelli previsti dalla Convenzione, le notizie e informazioni inerenti l’attività svolta dalle Parti nell’esecuzione del Progetto, nonché qualunque tipo di ulteriore informazione aziendale riservata e comunque non pubblica quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, i segreti commerciali, le conoscenze scientifiche, i know-how e i brevetti, le informazioni tecniche e/o relative alle attività, la situazione finanziaria (anche di terze parti di cui si è in possesso), nonché le informazioni relative ai Diritti Esclusi fornite da una Parte all’altra (in qualsiasi forma ivi comprese quelle orali, scritte e leggibili elettronicamente) a seguito o in occasione della negoziazione e successiva esecuzione della presente Convenzione (di seguito le “Informazioni riservate”).
Gli obblighi di confidenzialità di cui al precedente comma non si applicano alle informazioni che:
a) fossero di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o che in seguito siano diventate di dominio pubblico, purché non in conseguenza di una violazione della Convenzione;
b) fossero a disposizione della Parte ricevente precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante su detta Parte e la conoscenza risulti da prova documentale;
c) siano state lecitamente ottenute e/o autonomamente create da terzi;
d) la loro comunicazione e/o divulgazione sia stata imposta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un diritto in giudizio. In tal caso, sarà obbligo della Parte ricevente informare tempestivamente e preventivamente la Parte titolare delle Informazioni Riservate al fine di concordare i tempi, le forme e i contenuti della richiesta comunicazione e/o divulgazione.
e) siano state create dalla Parte ricevente in maniera totalmente indipendente dalla rispettiva acquisizione nel contesto della Convenzione, come emerge da prova documentale.
L’inadempimento alle obbligazioni previste dal presente articolo costituisce causa di risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno
Art. 11 Sicurezza
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i soggetti destinatari della presente Convenzione, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori” e, durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla Convenzione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall’ente ospitante.
Le Parti pertanto si impegnano, ciascuna per quanto di specifica competenza, a:
- fornire tutte le informazioni relative ed a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- garantire che i luoghi di lavoro, le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e correttamente manutenuti;
- rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva correlati alle specifiche attività svolte.
- rendere, in linea generale, disponibili i Dispositivi di Protezione individuale correlati alle specifiche attività svolte presso la propria sede;
- richiedere preventiva autorizzazione all'eventuale ingresso e utilizzo di attrezzature e materiali propri nelle strutture dell’ente ospitante;
- comunicare, prima dell’inizio delle attività eventuali rischi apportati derivanti dall’utilizzo delle attrezzature e dei materiali introdotti negli ambienti di lavoro affinché possa essere aggiornato il documento richiesto dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008;
- tramite i referenti indicati nella Convenzione trasferire le informazioni di dettaglio in materia di sicurezza a tutti i soggetti coinvolti.
Le Parti si impegnano altresì a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Art. 12 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente Convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della presente Convenzione.
Ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto e accettano che, nell’esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti e/o procuratori speciali e quelli dei dipendenti, dei collaboratori e/o, in generale, dei ricercatori dell’altra parte contrattuale (di seguito, per brevità, “Dati”) saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione di tale accordo ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti,
debitamente nominati responsabili o soggetti autorizzati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i Dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati nell’osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l’unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il conferimento dei dati dei legali rappresentanti/ procuratori speciali di ciascuna parte è necessario per stipulare il presente contratto, mentre quello dei dipendenti, collaboratori e ricercatori di ciascuna parte è necessario per dare esecuzione alla presente Convenzione. Il loro mancato conferimento determinerà quindi l’impossibilità di concludere la presente Convenzione e/o di darvi piena esecuzione.
Ciascuna parte da altresì atto che i Dati dell’altra parte contrattuale verranno trattati per il periodo di esecuzione della presente Convenzione, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.
A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall’altra parte contrattuale informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei suoi Dati, nonché di accedere ai propri Dati, di ottenerne la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento o la cancellazione; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi Dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei Dati e a proporre reclamo ala autorità di controllo competente, che per l’Italia è il Garante per la Protezioe dei Dati Personali, alle condizioni e nei limiti indicati all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
Le parti danno atto di aver provveduto a nominare, nel rispetto della normativa vigente, il proprio Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo mail:
per l’Ente COR Molise: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx; per Policlinico: xxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx
Xxxxxxxx parte si impegna a portare tempestivamente a conoscenza dei propri dipendenti, collaboratori e ricercatori coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione il contenuto sull’informativa del trattamento dei dati personali riportata nei precedenti paragrafi.
Qualora nell’esecuzione del Progetto dovessero essere trasferiti e/o comunicati dati genetici e/o dati idonei a rilevare la salute dei pazienti, le Parti dichiarano sin d’ora che tratteranno tali dati nel pieno e integrale rispetto del Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, dei provvedimenti generali e delle prescrizioni del Garante Privacy, dei pareri del Gruppo Art. 29 e del Comitato Europeo per la protezione dei dati, nonché delle prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (aut. gen. n. 8/2016) e delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016) individuate dal Garante Privacy e di ogni altra normativa o provvedimento applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano inoltre sin d’ora a disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, in un successivo accordo, le modalità del trasferimento e della condivisione dei suddetti dati nonché a delineare i ruoli di ciascuna parte nella raccolta, trasferimento e condivisione.
Art. 13 Anticorruzione
Le Parti si impegnano a rispettare normativa in materia di anticorruzione, di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 231/2001, e ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia vietato dalle norme nazionali o da altre norme contro la corruzione applicabili (di seguito collettivamente “Norme contro la corruzione”).
A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti si asterranno dall’effettuare o promettere qualsiasi pagamento o dal prestare o promettere altro bene o utilità, in favore di qualsiasi dirigente, funzionario o dipendente pubblico, membro di partito politico o candidato ad elezioni politiche o amministrative o in favore
di qualsiasi altra terza parte rispetto al presente Accordo che possa comportare la violazione delle Norme contro la corruzione.
Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e dei codici di comportamento dell’altra Parte e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni.
Le Parti riconoscono e accettano reciprocamente che il puntuale rispetto degli obblighi previsti al paragrafo precedente riveste carattere essenziale e che qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente articolo autorizzerà la Parte adempiente a tali obblighi a risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 14 - Legge applicabile e Foro competente
La presente Convenzione dalla vigente legge italiana.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione.
Qualora ciò non fosse possibile sarà competente in via esclusiva il Foro della Parte convenuta, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro generale facoltativo.
Art. 15– Disposizioni finali
La presente Convenzione può essere modificata solo per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti delle Parti.
Le Parti espressamente dichiarano che la presente Convenzione costituisce contratto discusso, negoziato e valutato in ogni sua singola clausola e liberamente e consapevolmente sottoscritto a seguito di esauriente trattativa.
La presente Convenzione e i diritti da essa derivanti non potranno essere ceduti a terzi, in mancanza di preventivo consenso dell’altra Parte.
Lo scioglimento della Convenzione, a qualunque causa dovuta, non comporterà il venire meno degli obblighi e responsabilità che per espressa previsione contrattuale o per loro stessa natura debbano essere considerati come aventi efficacia ultrattiva.
La nullità, anche solo parziale, di una o più clausole della Convenzione non comporterà la nullità dell’intera Convenzione, né quella della rimanente clausola parzialmente nulla.
Il mancato esercizio di una delle Parti dei diritti o delle facoltà di cui alla presente Convenzione, non costituisce, né potrà essere considerata, come rinuncia a essi o rinuncia alla futura osservanza degli stessi; né la rinuncia scritta ad un qualsiasi termine, clausola, condizione o previsione comporterà la rinuncia di un qualsiasi altro termine, clausola, condizione o previsione.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alla disciplina generale dei contratti contenuta nel Codice Civile.
Art. 16 - Sottoscrizione, registrazione e spese
La presente Convenzione è redatta in un unico esemplare informatico e viene approvata e sottoscritta mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, giusta previsione di cui all’art. 15 comma 2 bis della L. 241/90, come aggiunto dall’art. 6 D.L. 18/10/2012 n.179, convertito in L. 17/12/2012 n. 22.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico di ciascuna delle parti secondo quanto di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto
Fondazione IRCCS CA’Granda Direzione Generale per la Salute Ospedale Maggiore Policlinico Regione Molise
Firmato da:
Il Direttore Generale Il Direttore Generale
XXXX XXXXXXX
Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Dott.ssa Xxxxxx XXXXX
Codice fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Valido da: 29-01-2020 10:58:30 a: 29-01-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT Riferimento temporale: Marca Temporale (vedi le proprietà della firma)
Approvo il documento
(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)