Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Regione Autonoma della Sardegna
IN T E S A I S TI TU Z I ON A L E D I P R OG R A M M A
T R A I L GO V E RNO DE L L A RE PU B B L I CA IT AL I A N A E L A R E G I ON E AUT ON OMA DEL L A SARDE G N A
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
“RISORSE IDRICHE – OPERE FOGNARIO- DEPURATIVE – FASE I – 2000/ 2002”
Roma, 26 Febbraio 2002
Intesa Istituzionale di Programma per la Regione Autonoma della Sardegna
Accordo di Programma Quadro "Risorse idriche – opere fognario- depurative
Fase 1- 2000/ 2002"
PREMESSE
VISTO l’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;
VISTA, in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma Quadro deve contenere;
VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, tra l’altro, ha istituito il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
VISTO il D.P.R. 29 dicembre 1988 n. 568 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento di attuazione del predetto Fondo di rotazione;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge Quadro in materia di lavori pubblici” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile”;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ed in particolare l’articolo 15 che integra l’articolo 2, comma 203, lett. B), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n.
367;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.449 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)”;
VISTA la legge 17 maggio1999, n.144 Capo I “Disposizioni in materia di investimenti”, e più specificamente gli artt. 1, 5 e 4 e relativi alle intese istituzionali di programma, agli studi di fattibilità e alla costituzione di nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
VISTO il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTA la direttiva comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
VISTA la direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
VISTA la direttiva comunitaria 2000/60 del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”
VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, sulla riorganizzazione dei servizi idrici, che introduce il servizio idrico integrato e fissa le norme e procedure per la costituzione di ambiti territoriali ottimali di gestione del predetto servizio, per la scelta delle forme di gestione, il governo ed il controllo delle gestioni, nonché la predisposizione del piano di gestione e la determinazione della tariffa da adottarsi;
VISTO il DPCM 4 Marzo 1996 n.47, relativo alle direttive generali, criteri, indirizzi, metodologie di competenza dello Stato in materia di risorse idriche ai sensi della L.36/94;
VISTO il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante “disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”, con particolare riferimento all’articolo 6 che ha, tra l'altro, disciplinato la predisposizione di un piano Straordinario di Completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;
VISTA la Legge Regionale 17 Ottobre 1997, n. 29 "Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione ed organizzazione degli ambiti territoriali in attuazione delle Legge 5
Gennaio 1994 n.36 ".
VISTA la Legge Regionale 7 Maggio 1999 n.15 " Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 Ottobre 1997 n.29"
VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni e integrazioni, per il recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; in particolare gli articoli 43 e 44 relativi al rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici ed alla redazione del Piano di Tutela.
VISTA la Legge Regionale 19 Luglio 2000 n.14 "Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 1993 n.46 e luglio 1998 n.23 e disposizioni varie"
VISTO l'art.141, comma 4, della legge 388/2000 che - in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli artt. 27,31 e 32 del citato decreto legislativo n.152/99 - demanda alle autorità d’ambito ovvero se queste non siano ancora operative, alle province, la predisposizione entro 90 giorni e l’attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall’art.11, comma 3 della legge 36/94, prevedendo altresì in caso di inerzia delle predette autorità e province, l’esercizio di poteri sostitutivi da parte dei Presidenti delle Giunte regionali, su delega del presidente del Consiglio dei Ministri;
VISTA la delibera Giunta regionale sarda n. 34/32 in data 10/10/01 che approva lo schema definitivo di statuto dell’autorità d’ambito attualmente in fase di approvazione da parte dei Comuni e Province;
VISTO il decreto legislativo 30.7.99 n.300 concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art.11 della legge 15.05.97 n. 59”;
VISTO il X.X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx “ Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio” ed in particolare l’art.7 che attribuisce al Dipartimento per le risorse idriche le competenze in merito al Servizio idrico integrato;
VISTO il X.X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx “ Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti” ed in particolare gli artt. 3 e 4 che attribuiscono al Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le politiche del politiche del personale e affari regionali” le competenze in materia di reti;
VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere, nel processo di negoziazione, gli organi periferici dello Stato, gli Enti Locali, gli Enti sub regionali, gli Enti Pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;
VISTA la Delibera CIPE 6 agosto 1999 n. 142 " Legge n.499/1998: criteri per il riparto dei
3.500 miliardi destinati alle infrastrutture con delibera n.4/99"
VISTA la Delibera CIPE 25 maggio 2000, n.44 riguardante “Accordo di Programma Quadro
—Gestione degli interventi mediante applicazione informatica”;
VISTA la Delibera CIPE 4 agosto 2000 n. 84 "Legge n.488/1999: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1 e delle risorse di cui al punto 3 della delibera n.14/2000"
VISTA la delibera CIPE 8 marzo 2001, n.23 recante “indirizzi per l’utilizzo delle risorse destinate ai piani stralcio di cui all’art.141, comma 4 della legge n.388/2000;
VISTA la delibera CIPE 4 aprile 2001, n.52 recante “Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe per servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2001" ed in particolare il punto 2.3 " Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge 388/2000."
VISTA la delibera CIPE 15 novembre 2001, n. 93 recante modifiche alle delibere n. 23/01 e 52/01;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente del 29 luglio 1997 di approvazione del Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque;
VISTO il Regolamento (CE) n.1260/99 del Consiglio del 21.06.1999;
VISTI i Regolamenti CE n. 438/01 e CE n. 448/01 recanti norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte relativa ai sistemi di gestione e di controllo;
VISTO il Regolamento CE n. 1685/2000 recante norme di attuazione del regolamento CE 1260/99, per la parte riguardante l’ammissibilità delle spese;
VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Sardegna sottoscritta in data 21 aprile 1999;
CONSIDERATO che il Comitato Istituzionale di Gestione nella seduta del 13 marzo 2000 ha deliberato di integrare l’elenco degli Accordi di programma quadro da stipulare, con l’APQ “risorse idriche- opere fognario depurative”;
CONSIDERATO che la Commissione Paritetica relativa al succitato APQ si è insediata a Cagliari in data 12.9.2000;
CONSIDERATO che in sede di Commissione paritetica, tenutasi in data 31.7.2001 a Roma, sono stati illustrati i documenti tecnici posti a base della stipula della proposta di “prima tranche” dell’APQ risorse idriche – opere fognario –depurative;
CONSIDERATO inoltre che nel corso della medesima Commissione paritetica in data 31.07.2001, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Autorità di gestione del Q.C.S. – Programma Operativo Risorse Idriche 1994/99 (P.O.R.I.), ha proposto di inserire nell’A.P.Q. il finanziamento del completamento di alcune opere del P.O.R.I. 94/99 che non sono state ultimate entro il 31.12.2001 assicurando la relativa copertura finanziaria;
CONSIDERATO che lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha successivamente individuato con nota n.1507, in data 30.11.2001, le opere del P.O.R.I. 94/99 interessate al citato completamento e la relativa copertura finanziaria assicurata dal medesimo Ministero in Lire 88.000 milioni;
VISTA la decisione della Commissione CEE del 23.4.97 (97/322/CEE) che prevede, tra l’altro, la possibilità che un progetto si situi a cavallo tra due periodi di programmazione;
VISTO gli indirizzi e criteri di programmazione relativi all'asse I "Risorse naturali" del Quadro Comunitario di sostegno per le Regioni Obiettivo 1 (2000 - 2006) approvato il 2 agosto 2000 ed in particolare:
- La prima fase, che si esaurisce nel triennio 2000-2002, è dedicata principalmente al finanziamento degli interventi che devono essere parte integrante o essere funzionali e coerenti ad almeno uno dei seguenti atti di programmazione: Accordo di Programma-Quadro di un’Intesa Istituzionale di Programma; Accordo di Programma ai sensi dell’art. 17 della Legge Xxxxx; Piano stralcio o Piano di bacino o Piani di tutela delle acque (D.Lgs. 152/99).
- Ove l'Autorità d'Ambito o l'Autorità di Xxxxxx siano già insediate, gli interventi devono essere approvati anche da quest'ultime, (per quanto di loro competenza).
- Eventuali interventi che in ragione della loro tipologia non rientrano nei citati atti di programmazione, sono ammissibili solo se approvati dalle Autorità d'Ambito o dalle Autorità di Xxxxxx.
- La seconda fase, da sviluppare nel quadriennio 2003-2006, dovrà finanziare i Piani di Ambito territoriale affidati per l’attuazione e cofinanziati dai soggetti gestori o comunque approvati dalla costituita Autorità di ambito.
VISTO il Programma Operativo Regionale 2000 - 2006 approvato con Decisione Comunitaria N° 1999 IT 00 0 XX 000 ed in particolare la Misura. 1.1 “Ciclo integrato dell'Acqua” che prevede che per il periodo 2000-2002, rispettando i requisiti stabiliti dal QCS, si punterà soprattutto a creare le condizioni di base attraverso:
- il completamento e la riqualificazione delle infrastrutture idriche di offerta primaria gestite direttamente dalla Regione e dai suoi enti (schemi acquedottistici, sistemi di raccolta e accumulo, ecc.) e delle infrastrutture fognario depurative per le quali, in via prioritaria, è previsto l'adeguamento agli obiettivi di tutela ambientale del Dlgs 152/1999.
- Realizzazione di nuove infrastrutture fognario depurative, nei casi di delocalizzazione di quelle esistenti, per ragioni di carattere igienico sanitario per motivi di razionalizzazione del sistema (es. sostituzione di impianti di piccole dimensioni con un unico impianto).
- Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione analitica e quantificazione delle perdite in rete, dando priorità agli interventi che prevedono il ricorso alla finanza di progetto.
CONSIDERATO che il Complemento di Programmazione del POR 2000 -2006 approvato dal Comitato di Sorveglianza del 6-7 Dicembre 2001 prevede nella fase 2000 – 2002 per la Misura 1.1:
▪ il completamento e la riqualificazione delle infrastrutture idriche di offerta primaria, gestite direttamente dalla Regione e dai suoi enti (schemi idrici, sistemi di raccolta e accumulo, ecc.) dando priorità agli interventi dotati di progettazione definitiva e/o
esecutiva in grado di consentire la razionalizzazione e il risparmio della risorsa e il recupero delle perdite, anche al fine di conseguire l’ottimizzazione dei livelli tariffari. Per quanto attiene alle operazioni in corso di realizzazione comprese nell’Accordo di Programma Quadro, la priorità è data a quelle ricadenti nei sub-bacini VII-Flumendosa- Campidano-Cixerri;
▪ il completamento e la riqualificazione, nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale previsti dal D.lgs 152/1999, delle infrastrutture depurative e dei collettori fognari di collegamento e la realizzazione di nuove infrastrutture della stessa tipologia se finalizzate alla razionalizzazione del sistema (delocalizzazione di quelle esistenti per ragioni di carattere igienico-sanitario; sostituzione di più impianti di piccole dimensioni con un unico impianto).
In questo periodo si provvederà, prioritariamente, alla realizzazione degli interventi individuati dal Programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall’articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.36, in attuazione dell’art. 141, c.4, L. n.388 del 20 Dicembre 2000 ed alla realizzazione degli interventi previsti e finanziati con il Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque- (L.135/97) e ricadenti nei sub-bacini: I-Sulcis; II-Tirso; III-Temo-Mannu di Portotorres- Coghinas; IV-Liscia; V-Posada- Cedrino; VI-Sud-Orientale; VII-Flumendosa-Campidano-Cixerri;
▪ Realizzazione di interventi dotati di progettazione definitiva e/o esecutiva della stessa tipologia, rispettando il seguente ordine: interventi relativi a impianti urbani (impianti di depurazione, reti fognarie e di collettamento) rispondenti alle seguenti priorità : 1) provenienti da agglomerati superiori a 10.000 abitanti equivalenti con scarichi afferenti in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti ; 2) provenienti da agglomerati superiori a
15.000 abitanti equivalenti con scarichi comunque afferenti;
▪ Riqualificazione delle reti idriche urbane, al fine del risparmio della risorsa, previa valutazione e quantificazione delle perdite in rete, tramite studi, ricerche e indagini svolte in ambito locale o regionale, dando priorità agli interventi che prevedono il ricorso alla finanza di progetto.
CONSIDERATO che l’obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso la più stretta cooperazione tra Governo e Regione che concepisca il programma individuato nell’APQ come un complesso unitario cui assicurare una programmazione e una realizzazione coordinata e funzionale;
CONSIDERATO che lo Stato e la Regione concordano sulla urgenza di dare attuazione al servizio idrico integrato superando i ritardi nell’attivazione degli ambiti ottimali, nell’azione di ricognizione e di pianificazione;
CONSIDERATO che ai fini della realizzazione degli obiettivi del servizio idrico integrato è necessario procedere alla progettazione e realizzazione di numerosi interventi e che risulta fondamentale un sincronismo nella realizzazione di opere che costituiscono un sistema a rete e che la qualità della progettazione e realizzazione deve garantire l’economicità e l’affidabilità gestionale;
TENUTO CONTO che in una ottica di tutela, anche quantitativa del bene, inteso come valore da mantenere, risulta strategico adottare misure di risparmio idrico sviluppando in particolare il riutilizzo delle acque reflue depurate;
CONSIDERATO che anche in pendenza dell’attuazione degli interventi strutturali, previsti nel piano d’ambito, per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l’attuazione del servizio idrico integrato e per l’approvvigionamento delle risorse idriche nei comparti agricoli e industriali, anche mediante il riutilizzo delle acque reflue depurate, è necessario provvedere al finanziamento e alla realizzazione di una serie di interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed indifferibili;
CONSIDERATO che per quanto riguarda la tutela dei corpi idrici sono stati individuati quali prioritari gli interventi per il settore fognario-depurativo riferiti agli agglomerati urbani con più di 10.000 abitanti equivalenti con scarichi afferenti in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti e con più di 15.000 abitanti equivalenti con scarichi comunque afferenti nonché con abitanti equivalenti compresi fra 2000 e 10.000 con recapito in aree sensibili e tra 2000 e
15.000 con scarichi comunque afferenti;
CONSIDERATO che per quanto riguarda il comparto delle risorse idriche, sono stati individuati quali prioritari gli interventi riferiti al completamento e riqualificazione di parti degli schemi del Nuovo Piano Regolatore Generale Acquedotti (NPRGA);
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 14 della citata legge n.36/94 i proventi della quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione affluiscono ad un “fondo vincolato” e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione;
RAVVISATA la necessità di prevedere comunque la dovuta copertura finanziaria dei “Programmi Stralcio” di cui all’art. 141, comma 4 della legge n.388/2000, da finanziare anche con il sopra citato fondo vincolato, nelle more dell’approvazione del Piano Tariffario derivante dall’applicazione del cosiddetto “Metodo Normalizzato” di cui al D.M. 01.08.96 ed in attesa dell’individuazione del soggetto gestore del Servizio idrico integrato;
RITENUTO pertanto che i soggetti responsabili dell’attuazione del programma stralcio, ai sensi dell’art. 141 legge 388/200 potranno assumere l’impegno per l’attuazione del ripetuto “Programma Stralcio”, nelle more dell’affidamento del S.I.I. al nuovo soggetto gestore, del parziale finanziamento degli interventi previsti, attraverso l’aumento cumulato dalle tariffe di fognatura e depurazione , nella misura massima del 20% per l’intero quinquennio 2001/2005, con il limite annuo non superiore al 5% secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 52/2001;
INTESO che tale circostanza comporterà l’automatico aggiornamento del piano tariffario approvato per la nuova gestione, nel caso in cui parte o l’intera previsione degli interventi del “Programma Stralcio” dovesse realizzarsi per il tramite degli attuali gestori e ciò al fine di un suo adeguamento alla diminuita incidenza delle spese per investimenti del relativo piano finanziario;
DATO ATTO che l’onere finanziario sostenuto per l’attuazione del “Programma”, nelle more dell’affidamento del Servizio al nuovo soggetto gestore unico d’Ambito, verrà interamente
recepito nel piano finanziario della nuova gestione, contribuendo esso ad un adeguamento della pianificazione tariffaria d’Ambito per la diminuita incidenza delle spese per investimenti;
VISTO il programma stralcio di cui all’art.141 comma 4 della legge 388/00 in materia di fognatura, collettamento e depurazione redatto ed approvato dalle Amministrazioni Provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, rispettivamente, in data 30.3.2001 n.102; 31.3.2001 n.85; 30.3.2001 n.72; 29.3.2001 n.82.
VISTE le note ella Regione Autonoma della Sardegna -Assessorato della programmazione - n.1252 e 1253 del 20 febbraio 2002, con le quali il Direttore del Centro Regionale di Programmazione:
-attesta la coerenza delle operazioni inserite nell’Accordo di programma quadro con i vincoli del Q.C.S. e del P.O.R. 2000-2006 per la fase 2000-2002;
-dichiara la validità dell’attestazione prodotta dall’Autorità Ambientale con nota n.22876 del 26 novembre 2001 relativamente alla coerenza degli interventi dell’Accordo di programma quadro selezionati nel rispetto della priorità trasversale “sostenibilità ambientale”, delle disposizioni sulla V.I.A. sulla “Valutazione di incidenza”, della pianificazione territoriale, ambientale e delle disposizioni vincolistiche ambientali vigenti;
VISTA la comunicazione del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n.1188 del 14 febbraio 2002 concernente l’accoglimento della proposta di provvedere alla copertura dell’importo eccedente il limite del 30% posto dal Q.C.S. per gli interventi del ciclo integrato dell’acqua in assenza di piano d’ambito, attraverso l’utilizzo dei fondi non ancora programmati di cui alle delibere CIPE n.142/99 e n.84/00;
VISTA la Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 6/1 del 20/02/2002 con la quale la copertura dell’importo eccedente le somme di cui alla misura 1.1 del POR Sardegna è attuata con l’utilizzo dei fondi non ancora programmati di cui alle delibere CIPE n.142/99 e 84/00.
si stipula il presente
tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
il Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio la Regione Autonoma della Sardegna
Articolo 1 Recepimento delle premesse
Le premesse di cui sopra, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma Quadro.
Articolo 2
Finalità dell'Accordo di Programma Quadro
1. Nelle more dell'attuazione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale unico e dell'approvazione del Piano di Ambito, il presente Accordo di Programma Quadro (di seguito "APQ") attua per il periodo 2000 - 2002 la misura
1.1 "Ciclo integrato dell'acqua" del Programma Operativo Regionale 2000 – 2006 e prevede in conformità alle prescrizioni del Q.C.S. 2000-2006, sia la realizzazione di parte degli interventi urgenti previsti dai Programmi stralcio ex art.141, comma 4, Legge n.388/2000 secondo gli indirizzi dettati dalla delibera CIPE 23/2001 modificata con delibera n. 93 del 15 novembre 2001, sia parte degli interventi urgenti riguardanti il settore idropotabile.Attua, inoltre, il completamento di alcuni interventi previsti nel Programma Operativo Risorse Idriche (P.O.R.I.) del Q.C.S 94/99, non conclusi nel precedente periodo di programmazione, nonché la prima fase degli interventi urgenti di “riequilibrio del bilancio idrico” volti al superamento dell’emergenza idrica strutturale;
2. Il periodo di programmazione di riferimento dell'APQ sono gli anni 2000-2002 oltre i quali l’utilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi ciclo integrato dell'acqua relativa al secondo periodo (2003-2006) del POR 2000-2006 sarà effettuata attraverso il Piano di Ambito concernente l’Ambito Territoriale Ottimale istituito con
L.R. 17 Ottobre 1997 n.29 e successive modifiche.
3. Conformemente al QCS 2000 -2006 ed alla misura 1.1 del Programma Operativo regionale 2000 - 2006, l'APQ si pone i seguenti obiettivi specifici (OS):
OS 1. “Garantire disponibilità idriche adeguate (qualità, quantità, costi) per la popolazione civile e le attività produttive, in accordo con le priorità definite dalla politica comunitaria in materia di acque, creando le condizioni per aumentare l’efficienza di acquedotti, fognature e depuratori, in un’ottica di tutela della risorsa idrica e di economicità di gestione; favorire un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo dei meccanismi di mercato; dare compiuta applicazione alla legge 36/94 i ed al D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.
OS 2. “Migliorare le condizioni di fornitura delle infrastrutture incoraggiando il risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica, introducendo e sviluppando tecnologie appropriate e migliorando le tecniche di gestione nel settore. Promuovere la tutela ed il risanamento delle acque marine e salmastre”.
4. Per il raggiungimento di tali obiettivi specifici, le operazioni finanziabili nel periodo 2000 –2002 sono:
- Il completamento e la riqualificazione delle infrastrutture idriche di offerta primaria, gestite direttamente dalla Regione e dai suoi enti (schemi idrici, sistemi di raccolta e accumulo, ecc.) dando priorità agli interventi dotati di progettazione definitiva e/o esecutiva in grado di consentire la razionalizzazione e il risparmio della risorsa e il recupero delle perdite, anche al fine di conseguire l’ottimizzazione dei livelli tariffari. Per quanto attiene alle operazioni in corso di realizzazione comprese nell’Accordo di
Programma Quadro, la priorità è data a quelle ricadenti nei sub-bacini VII- Flumendosa-Campidano-Cixerri.
- Il completamento e la riqualificazione, nel rispetto degli obiettivi di tutela ambientale previsti dal Dlgs 152/1999, delle infrastrutture depurative e dei collettori fognari di collegamento e la realizzazione di nuove infrastrutture della stessa tipologia se finalizzate alla razionalizzazione del sistema (delocalizzazione di quelle esistenti per ragioni di carattere igienico-sanitario; sostituzione di più impianti di piccole dimensioni con un unico impianto).
In questo periodo si provvederà, prioritariamente, alla realizzazione degli interventi individuati dal Programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall’articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.36, in attuazione dell’art. 141, c.4, L. n.388 del 20 Dicembre 2000 ed alla realizzazione degli interventi previsti e finanziati con il Piano Straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque- (L.135/97) e ricadenti nei sub-bacini: I-Sulcis; II-Tirso; III-Temo-Mannu di Portotorres- Coghinas; IV-Liscia; V-Posada-Cedrino; VI-Sud-Orientale; VII-Flumendosa-Campidano- Cixerri.
- Realizzazione di interventi dotati di progettazione definitiva e/o esecutiva della stessa tipologia, rispettando il seguente ordine: interventi relativi a impianti urbani (impianti di depurazione, reti fognarie e di collettamento) rispondenti alle seguenti priorità : 1) provenienti da agglomerati superiori a 10.000 abitanti equivalenti con scarichi afferenti in aree sensibili e nei relativi bacini drenanti ; 2) provenienti da agglomerati superiori a 15.000 abitanti equivalenti con scarichi comunque afferenti;
- Riqualificazione delle reti idriche urbane, al fine del risparmio della risorsa, previa valutazione e quantificazione delle perdite in rete, tramite studi, ricerche e indagini svolte in ambito locale o regionale, dando priorità agli interventi che prevedono il ricorso alla finanza di progetto.
5. Conformemente alla Decisione della Commissione della C.E. del 23.4.97 (relativa al periodo 94/99), sono finanziabili i completamenti degli interventi del P.O.R.I. 94/99 non conclusi nel precedente periodo di programmazione per i quali l’Autorità di Gestione del POR 2000-2006 ha verificato la compatibilità con gli indirizzi di programmazione comunitaria.
6. La relazione tecnica di cui all’Allegato n 1 che costituisce parte integrante del presente atto, contiene la sintesi delle analisi di base, la strategia ed i criteri adottati dal QCS 2000- 2006 e dal POR per la selezione degli interventi prioritari seguendo gli indirizzi metodologici previsti dalla normativa comunitaria per la programmazione dei fondi strutturali.
Articolo 3
Linee strategiche dell'Accordo
1. Come illustrato nella Relazione tecnica di cui all'Allegato 1, il presente Accordo di
Programma Quadro è volto alla piena attuazione delle direttive comunitarie e delle leggi nazionali di riforma in materia di tutela e di gestione delle risorse idriche, per la realizzazione del servizio idrico integrato e per l’approvvigionamento agricolo industriale anche attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate e, in particolare:
- in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, il presente accordo intende accelerare le attività di pianificazione, di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e di realizzazione degli interventi di risanamento e tutela;
- in materia di attuazione del servizio idrico integrato, il presente accordo mira a definire, gli obiettivi di efficienza e qualità del servizio e, nel rispetto delle leggi nazionali, ad accelerare l’organizzazione dello stesso nonché la realizzazione delle condizioni di operatività, mettendo in risalto una politica tariffaria che permetta gli investimenti;
- mira, in particolare, ad accelerare la costituzione dell'ATO, nonché un rapido affidamento del Sistema Idrico Integrato al soggetto gestore unico di ambito mediante il ricorso a soggetti privati, da individuare mediante gara con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della specifica disciplina di settore, oppure secondo le modalità previste dall’art.35 della legge 28.12 2001, n.448, garantendo la piena realizzazione di un processo di industrializzazione del sistema per una maggiore tutela del consumatore e dell'ambiente;
- in materia di approvvigionamento agricolo e/o industriale, il presente accordo mira a ridurre i consumi, ad identificare le opportunità di sostituzione della risorsa pregiata, a definire le condizioni di riutilizzo che garantiscano la tutela della salute umana e dell’ambiente, e ad individuare le priorità di intervento, a realizzare il sistema di accumulo e distribuzione che consenta anche il superamento dello squilibrio del bilancio idrico dell’emergenza idrica strutturale;
2. L'accordo di programma quadro è mirato specificatamente al superamento delle situazioni di emergenza attraverso 1’attuazione di interventi urgenti ed indifferibili nel settore della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, della salvaguardia della risorsa idropotabile, della tutela della stessa, del collettamento e depurazione delle acque reflue del riutilizzo delle acque depurate, nonché dell’approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche.
Articolo 4
Azioni per l’attuazione degli interventi urgenti ed indifferibili
1. Nelle more dell’attuazione del servizio idrico integrato, al fine dell’attuazione degli interventi urgenti ed indifferibili nel settore dell’approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche, delle fognature, collettamento e depurazione, nonché del riutilizzo delle acque reflue depurate, le parti convengono sulla realizzazione degli interventi compresi nell'Allegato 5;
2. Nell'allegato n. 5 sono raccolte le schede dei singoli interventi redatte ed inserite a cura della Regione Sardegna nell’applicazione informatica di cui alla delibera CIPE n. 44/2000, facenti parte integrante del presente Atto nelle quali sono fornite tutte le informazioni previste dall'art. 2, comma 203, legge 23 dicembre 1996 n.662 costituenti la fattispecie di un APQ ed in particolare: il costo complessivo, il fabbisogno finanziario e la sua articolazione nel tempo, con individuazione delle specifiche fonti di copertura, i tempi di attuazione e le procedure tecnico/amministrative necessarie per l'attuazione dell'intervento.
3. Le disposizioni contenute nel presente Accordo di Programma Quadro integrano e innovano le disposizioni eventualmente contenute in Accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell’Accordo di Programma Quadro, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo.
Articolo 5
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell’attività di propria competenza:
a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede allegate al presente Accordo e che del presente Accordo sono parte integrante, estratte dall'applicazione informatica di cui alla delibera CIPE n.44 del 25.5.2000;
b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso, ove ne sussistano le condizioni oggettive e di contesto, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
c) a procedere periodicamente, almeno ogni sei mesi entro la scadenza del 30 Giugno e del
31 Dicembre, alla verifica dell’Accordo e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato paritetico di attuazione dell'Intesa istituzionale di programma;
d) ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale allo stesso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi, accettando, in caso di xxxxxxx, ritardo o inadempienza, l’intervento sostitutivo del responsabile dell'attuazione del presente Accordo.
Articolo 6
Gruppo tecnico di monitoraggio, valutazione e coordinamento dell'Accordo
1. E’ costituito per le finalità sottoindicate il Gruppo tecnico di Monitoraggio, Valutazione e Coordinamento (GTMVC).
2. Il GTMVC è composto: dai responsabili dell'APQ o loro delegati e dal rappresentante dell’Autorità di Gestione dei fondi strutturali POR 2000-2006 e dell’Autorità Ambientale; un rappresentante del Servizio per lo Sviluppo Territoriale e da un rappresentante dell'Unità tecnica di Valutazione del Ministero dell'Economia e Finanze;
un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e del Territorio;
un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Il GTMVC è presieduto dal responsabile dell' APQ che lo convoca su propria iniziativa o su richiesta motivata di uno dei soggetti firmatari dell'APQ, almeno due volte l'anno entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre.
4. Alle riunioni del GTMVC sono invitati un rappresentante della Presidenza della Giunta Regionale e dell’Ufficio del Commissario Governativo per l’Emergenza idrica della Sardegna.
5. Al GTMVC compete il compito di esaminare i temi posti all'ordine del giorno dal responsabile dell'APQ o da una delle parti firmatarie ed in particolare:
▪ coordinare il processo complessivo di programmazione degli interventi compresi nell’Accordo Quadro;
▪ istruire, su iniziativa del Responsabile dell'attuazione dell'Accordo o dei singoli componenti del GTMVC, le proposte di revoca e riprogrammazione degli interventi da sottoporre all'approvazione del Comitato Paritetico di Attuazione dell'IIP;
▪ approvazione della relazione di monitoraggio semestrale di cui al successivo art. 9 comma 2 lettera d., proposta dal responsabile dell'APQ da trasmettere al Comitato Paritetico di Attuazione dell'IIP;
▪ dare soluzione alle problematiche tecnico - giuridiche emergenti per la più celere attuazione degli interventi previsti nell'APQ.
Articolo 7
Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo i soggetti sottoscrittori individuano quali soggetti responsabili dell’attuazione dell’Accordo:
▪ per il comparto “Risorse idriche”: il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
▪ per il comparto “Fognario–depurativo”: il Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx.
2. I responsabili dell’APQ devono cooperare tra di loro assicurando la massima sinergia e coordinamento tra gli assessorati, i responsabili delle singole operazioni, i responsabili della Misura 1.1., l’Autorità di sorveglianza del POR 2000-2006.
3. I due soggetti responsabili dell’attuazione dell’Accordo, come sopra individuati, hanno il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b) presentare al Comitato Paritetico di Attuazione (CPA) dell’Intesa Istituzionale di Programma, previo parere del GTMVC di cui al precedente art.6, e, comunque a tutti i soggetti firmatari del presente APQ, una relazione semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo redatta sulla base del format fornito dal Ministero dell’Economia e Finanze, evidenziando i risultati e le azioni di verifica svolte, nonché proposte di revoca e riprogrammazione, eventuali variazioni procedurali e temporali apportate sui singoli interventi e riportate nello specifico sistema informatico del Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi della deliberazione CIPE 44/2000;
c) assegnare, in caso di ritardo, inerzia o inadempimento, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente tale termine, segnalare, previo parere del GTMVC di cui al precedente art.6, l’inadempienza al Comitato paritetico dell’Intesa Istituzionale di programma, proponendo eventualmente l’esercizio dei poteri sostitutivi, di cui al successivo articolo 9 del presente Accordo;
d) esperire tempestivamente, avvalendosi anche delle competenze del GTMVC, un primo tentativo di conciliazione relativamente a controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all’Accordo, secondo quanto previsto al successivo art. 10;
e) proporre al Comitato paritetico di Attuazione dell'IIP, previo parere del GTMVC di cui al precedente art.6, la riprogrammazione delle operazioni previste nell’Accordo, anche mediante l'utilizzazione delle economie o di nuove risorse resesi disponibili, nel rispetto delle finalità e tipologie di intervento previste nell’APQ.
Articolo 8 Copertura finanziaria
1. Il totale delle risorse riguardante l'insieme del quadro finanziario del programma di investimenti oggetto del presente accordo ( illustrato nella tabella in annesso A.) composto da 109 operazioni descritte nelle schede di cui all'Allegato 5, ammonta a 1.664.013, 51 milioni di lire (859,39 Meuro) comprendendo anche operazioni in corso di attuazione finanziate a valere su diverse fonti finanziarie.
2. Le risorse programmate nel presente APQ sono riassunte nella seguente tabella:
FONTI FINANZIARIE | Totale | |
Mlire | MEuro | |
Ministero Economia e Finanze: CIPE 142/99 | 296.574,41 | 153,17 |
CIPE 84/00 | 114.061,27 | 58,91 |
TOTALE A | 410.635,68 | 212,08 |
Regione Sardegna: POR 2000 - 2006. Mis.1.1 (30% della misura 1.1 " Ciclo integrale dell'Acqua") TOTALE B | 296.624,32 | 153,19 |
TOTALE C = A+B: risorse sottoposte ai vincoli del POR 2000- 2006 per la prima fase 2000 – 2002 | 707.260,00 | 365,27 |
Ministero Economia e Finanze: CIPE 32/98; CIPE 52/99 | 105.190,00 | 54,33 |
Regione Sardegna: LR.32/89; LR 33/89; LR.13/91;LR 6/92; LR. 2/94; LR. 6/95; LR. 10/95; L.R. 10/96; L.R. 9/97; LR. 12/97; L.R. 11/98; LR. 12/98; LR 2/99. | 462.168,28 | 238,69 |
Enti Locali | 18.000,29 | 9,30 |
Ministero Ambiente: L.67/88; DPCM 2409/95; L.135/97; L. 183/89. | 271.609,22 | 140,27 |
Ministero Infrastrutture e Trasporti: L.64/86 | 51,54 | |
TOTALE GENERALE | 1.664.013,51 | 859,39 |
2. Ulteriori interventi del programma stralcio di cui all’allegato 3, ex legge 388/2000, art. 141, comma 4, verranno finanziati anche con i proventi derivanti dagli incrementi tariffari di cui alla delibera CIPE n. 52/2001 come modificata dalla delibera CIPE n.93/2001 che, capitalizzati, comporteranno presuntivamente un gettito di lire 300.000 milioni (MEuro154,94).
3. Il quadro finanziario delle singole operazioni è illustrato nella tabella dell'Allegato 4.
4. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi, di cui all’articolo 11 dell’Intesa Istituzionale di Programma.
1 Di cui 11.794 milioni di lire, pari a Meuro 6,09, sono già stati impegnati sul P.S.25/38/E all’EAF
5. La riprogrammazione di interventi finanziati con i fondi strutturali e relative economie, operata dagli organi dell' IIP, è inserita nella relazione annuale di monitoraggio del Comitato di Sorveglianza del POR 2000 - 2006 ex art. 35 del Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21.6.1999.
6 La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 8 del D.P.R 20 aprile 1994, n. 367, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera b), ultimo periodo, aggiunto con l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;
7. La copertura finanziaria degli interventi di completamento delle opere del PORI del
Q.C.S. 94/99 riportate nell’elenco consegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verrà assicurata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel corso dell’anno 2002:
a) In termini di trasferimenti di cassa alla Regione, anche al fine di consentire, eventualmente, la tempestiva rendicontazione della spesa del POR 2000-2006 da parte della Regione medesima, nei termini posti dal regolamento CE 1260/99, ovvero,
b) Con la tempestiva copertura finanziaria diretta delle opere da parte dello stesso Ministero delle I.T. nei confronti degli Enti attuatori.
8. Le modalità di subentro dell’Amministrazione regionale nel rapporto con il soggetto attuatore dell’opera di cui al comma precedente e per la relativa copertura finanziaria verranno regolamentate da apposita convenzione stipulata tra le parti.
9. L’impegno delle risorse, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, da trasferire da parte del Ministero dell’economia e finanze e dal ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, è subordinato alla deliberazione dell’aumento tariffario, di cui alla delibera CIPE 4.4.01, n.52 , x.xx 2.3, come sostituito dal punto 1 della delibera CIPE 15.11.01,
n.93 da assumere entro il 15 marzo 2002, con decorrenza Gennaio 2002.
10. Per la fase 2000-2002, per i fondi strutturali, così come stabilito nel Q.C.S. e nel POR, le risorse utilizzabili sono pari al 30% degli importi globalmente previsti per tutte le misure afferenti al settore del Ciclo integrato dell’acqua.
Articolo 9
Soggetto responsabile alla realizzazione del singolo intervento
1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo provvede, secondo la procedura propria della Regione, all'individuazione e alla nomina del responsabile di procedimento per la sua attuazione, come indicato nelle schede di cui all'Allegato 5 dell'APQ .
2. Il responsabile del procedimento ha il compito di:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità;
b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al responsabile dell'accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico- amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione, nonché ogni altra informazione da questi richiesta;
d) aggiornare con cadenza almeno semestrale, le schede di monitoraggio degli interventi, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione ed a trasmetterla al responsabile dell'Accordo, unitamente a una relazione esplicativa di monitoraggio contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.
Articolo 10
Procedimenti di conciliazione o definizione di controversie tra i soggetti partecipanti all’Accordo
1. In caso di insorgenza di controversie, tra due o più dei soggetti sottoscrittori in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed attuazione del presente Accordo o di ogni altro atto ad esso comunque connesso o da esso dipendente, il Comitato Paritetico, su segnalazione del responsabile dell’Accordo o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d’ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l’esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre la controversia, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all’osservanza dell’accordo raggiunto.
3. Qualora non risulti possibile addivenire alla conciliazione, sulla controversia è chiamato a pronunciarsi in via definitiva il Comitato Istituzionale di Gestione dell’Intesa (di seguito Comitato Istituzionale).
Articolo 11
Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze.
1. L'esercizio di poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti il soggetto responsabile dell’Accordo di Programma Quadro invita il soggetto sottoscrittore, al quale sono imputabili il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento nell'attuazione dell'Accordo, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l’inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell’Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza il soggetto responsabile dell’Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato Paritetico, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato Paritetico propone al Comitato Istituzionale le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell’adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il Comitato Istituzionale attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi ad esclusione dei fondi strutturali per i quali ogni decisione è demandata al Comitato di Sorveglianza del POR.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l’esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati.
Articolo 12 Disposizioni generali
1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività poste in essere in attuazione dell’Accordo stesso sono successivi.
2. L’accordo ha durata fino al completamento degli interventi in esso precisati, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell’Intesa di cui all’articolo 12 della stessa Intesa, previa approvazione da parte del Comitato Istituzionale.
3. Qualora l’inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo Quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute per le ulteriori attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.
4. Alla scadenza dell’Accordo o allorquando se ne presenti la necessità, il Comitato Paritetico, su segnalazione del soggetto responsabile dell’Accordo, previo parere del GTMVC, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.
Per il Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx - Direttore Generale del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale
Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx - Capo del Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, per le Politiche del Personale e gli Affari Generali
Per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Direttore Generale del Servizio Tutela Acque Interne
Per la Regione Autonoma della Sardegna:
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx - Direttore Generale della Presidenza della Regione e Direttore dell'Ufficio del Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna
xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx - Direttore Generale del Centro Regionale di Programmazione
Xxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx - Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Direttore Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici
Roma, 26 febbraio 2002
ALLEGATI
Allegato n. 1 : Relazione tecnica dell'APQ.
Allegato n. 2 : Quadro di verifica della coerenza delle operazioni ai vincoli del QCS e POR 2000 - 2006 per la fase 2000-2002:
-Allegato 2° Coerenza opere settore fognario-depurativo
-Allegato 2b Coerenza opere settore risorse idriche.
Allegato n. 3 Elenco degli “Interventi comparto fognario - depurativo di cui al Programma stralcio ex art.141 LF 388/2000”:
-Allegato 3a Ricognizione Reti fognarie
- Allegato 3b Ricognizione Collettori e depuratori Allegato n. 4 Quadro finanziario delle operazioni previste nell'APQ. Allegato n.5 Schede informatizzate delle operazioni (109)