SEZIONE INCENDIO
I.D.E.A S.r.l.
(ISOLA D’ELBA AMBIENTE)
Viale Elba, 149 – 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) Partita IVA 01801780493
Capitolato speciale per l’assicurazione INCENDIO & FURTO
SEZIONE INCENDIO
DEFINIZIONI
COMPAGNIA E/O SOCIETA'
L’Impresa Assicuratrice.
CONTRAENTE
I.D.E.A. S.r.l.. (Isola d’Elba Ambiente) ASSICURATO
Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.
POLIZZA
Il contratto di assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta alla Società.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
SCOPERTO
Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
FRANCHIGIA
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
PERIODO ASSICURATIVO ANNUO
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
BROKER INCARICATO
Xxxxx Xxx, con sede in Piombino – Via Roma, 19/a - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto.
INCENDIO
Combustione - con fiamma - di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi, per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
FABBRICATI
Le intere costruzioni edili - o porzioni di esse - complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, quali a titolo puramente esemplificativo: centri ristoro, servizi, bar, ricoveri di animali ed attrezzature, tettoie anche aperte da più lati e quanto altro compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; cabine elettriche, centrali termiche, box, recinzioni, cancellate e mura, tettoie e altre pertinenze; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate; di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenuti a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l’attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati.
BENI MOBILI/CONTENUTO
Tutto quanto costituisce mobilio, arredi in genere, macchine per ufficio, macchinari, impianti telefonici e di allarme, impianti ed attrezzature non al servizio dei fabbricati, cancelleria, materiale
didattico, vestiario in genere e biancheria, scorte e merci, compresi infiammabili e merci speciali (nei quantitativi necessari all’esercizio dell’attività); valori e cose particolari (come da rispettive definizioni); impianti di illuminazione nonché quant’altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l’esercizio dell’attività del Contraente / Assicurato. Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto di fabbricati ed anche all'aperto per la sua natura e destinazione d’uso.
Restano esclusi, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, i veicoli iscritti al PRA.
VALORI
Denaro, titoli di credito e valori bollati, buoni pasto, tickets restaurant, buoni benzina, il tutto del Contraente/Assicurato o di terzi, ove il Contraente/Assicurato stesso ne sia in possesso, ne sia o non responsabile.
COSE PARTICOLARI
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
BENI ESCLUSI
1) Gioielli, pietre e metalli preziosi;
2) Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
3) Beni all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell’ambito delle ubicazioni assicurate;
4) Autoveicoli intestati al P.R.A. al Contraente (salvo reinclusione con norma particolare)
5) Apparecchiature elettroniche e beni in leasing se già assicurati da altre polizze.
STIMA ACCETTATA :
Il valore commerciale attribuito al bene assicurato e accettato tra le Parti.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.
1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
A parziale deroga di ogni diversa previsione contrattuale e ferma restando la decorrenza dell’assicurazione dalla data di effetto indicata in polizza, le parti convengono che il premio di prima rata sia corrisposto dal Contraente entro i 30 (trenta) giorni successivi all’anzidetta data di effetto dell’assicurazione.
1.3 Dichiarazioni del Contraente
L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei
danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.
1.4 Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.
Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.
Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.
1.5 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.
1.6 Durata del contratto - Rescindibilità
Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
L’eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l’istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
1.7 Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 120 (centoventi) giorni.
Qualora a recedere sia la Società, questa rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario.
1.8 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.9 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.
1.10 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
1.11 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO
2.1 Rischio assicurato
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti, anche se conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio, anche se causati da ordigni esplosivi, implosione;
- autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- acqua e liquidi condotti in genere, fuoriusciti a seguito di guasto, rottura accidentale, scoppio, trabocco e/o occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di condutture, serbatoi e tubazioni;
- caduta di velivoli in genere, loro parti e/o cose trasportate;
- bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di velivoli in genere;
- caduta di satelliti artificiali e corpi celesti;
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi. La Società risarcisce altresì:
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i danni da scoppio, alla macchina o all'impianto, se l'evento è determinato da difetti di materiali, fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto.
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i guasti causati da terzi e/o dall’Assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro, entro il limite di Euro 250.000,00 per sinistro, con prestazione della garanzia a primo rischio assoluto; si intendono compresi anche i costi e le spese sostenuti per la rimozione, deposito, ricollocamento e trasporto dei “beni mobili/contenuto” non danneggiati, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l’esecuzione dei lavori di riparazione;
2.2 Esclusioni
Salvo diversa pattuizione risultante in polizza, sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura o corrosione.
2.3 Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente nè azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. Si intende non applicabile il secondo comma dell’art. 1891 del Codice Civile.
2.4 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
2.5 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società:
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali;
e) predisporre un elenco dei danni subiti con il valore delle cose distrutte o danneggiate, nonchè a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
E' concesso all’Assicurato di poter proseguire nelle attività, senza dovere attendere le operazioni peritali e senza che questo possa pregiudicare alcun diritto al risarcimento dei danni.
2.6 Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
2.7 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo in eccesso a quanto previsto nella norma "onorari dei periti".
2.8 Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto dalla norma "obblighi in caso di sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore delle cose medesime al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti;
d) procedere alla stima comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e quant'altro previsto.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
2.9 Valore delle cose e determinazione del danno Fabbricati e Beni Mobili/Contenuto
Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:
1. In caso di distruzione:
a) Per i “fabbricati”, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area.
b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "beni mobili/contenuto (esclusi valori, oggetti d’arte, scorte e merci)" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
2. In caso di danno parziale:
- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati,
Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;
5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d’indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata.
Scorte e merci
Il risarcimento verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro.
Valori
L’indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
- Per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.
- Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borsa di Milano.
- Per i titoli per i quali è ammesso l’ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata.
- Per i valori non specificati ai precedenti punti, in base al loro valore nominale. Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
1. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
2. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
2.10 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".
2.11 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.
L'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
2.12 Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo di Euro 200.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare presunto del danno sia superiore a Euro 25.000,00.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.
3. NORME SPECIALI
(Sempre operanti)
3.1 Fabbricati in comproprietà o in condominio
Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della stessa comprende anche la quota relativa alle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
3.2 Assicurazione per conto
Relativamente ai fabbricati che non siano di proprietà del Contraente, l’assicurazione deve intendersi stipulata in nome e per conto del proprietario.
3.3 Rinuncia alla rivalsa
In caso di sinistro, escluso il caso di dolo, la Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti dei terzi responsabili, a condizione che anche l’Assicurato rinunci all’analogo diritto allo stesso spettante a termini di legge.
3.4 Oneri di ricostruzione
Le parti si danno atto che nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", sono compresi i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
3.5 Precisazione sulle cose assicurate
La Società dà e prende atto che con la presente polizza il Contraente intende assicurare ed assicura tutto quanto costituisce il complesso patrimoniale e quanto contribuisce direttamente ed indirettamente all'attività, fatta eccezione per i terreni sui quali insistono i fabbricati. In caso di sinistro, qualora una determinata cosa e/o bene non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia e controversa, questi verranno attribuiti alla partita "contenuto".
3.6 Compensazione fra partite
L'eccedenza tra somma assicurata e valori accertati, che si riscontrasse al momento del sinistro su una o più partite, viene riportata sull'insieme delle partite che risultassero insufficientemente assicurate - purché per queste sia previsto un tasso di premio uguale o inferiore - mediante ripartizione proporzionale alle insufficienze riscontrate.
E' facoltà dell'assicurato effettuare tale trasferimento anche dalla partita riguardante la “Indennità aggiuntiva a percentuale”, rinunciando ovviamente - in proporzione - all'eventuale risarcimento da quest’ultima derivante.
3.7 Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra la parti che, in caso di sinistro e dietro richiesta dell’Assicurato, tutto quanto previsto dalle norme relative alla valutazione e al pagamento dell'indennizzo, sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai fini delle anzidette norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Si conviene pertanto tra le parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena espletate le modalità ad essa relative, senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.
3.8 Modifica agli enti assicurati
Ogni opera di modificazione o di ampliamento dei fabbricati assicurati deve intendersi compresa nell’assicurazione senza alcun obbligo di comunicazione alla Società purché tale opera non comporti un mutamento della natura del rischio considerato in polizza.
3.9 Contiguità e vicinanze pericolose
Il Contraente Assicurato è esonerato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o comunque a meno di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio in relazione alle garanzie prestate dalla presente polizza.
3.10 Danni precedenti
La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel quinquennio precedente la data di effetto della presente assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
3.11 Beni su mezzi di trasporto
Le garanzie prestate a termini di polizza si intendono operanti anche per i beni posti su mezzi di trasporto in sosta, sia di proprietà dell'Assicurato, sia di terzi, anche durante l’esecuzione delle operazioni di carico e scarico.
3.12 Assicurazione con dichiarazione di valore
Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto, è stato definito dai servizi tecnici del Contraente. Tale valutazione, tuttavia, non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 - 2° comma - del Codice Civile. Ciononostante, in deroga a quanto diversamente stabilito, non si farà luogo, in caso di sinistro, all'applicazione della regola proporzionale, sempre che il Contraente non abbia rinunciato, nel corso del contratto, agli adeguamenti delle somme assicurate previsti dalla norma di rivalutazione. Qualora il Contraente dovesse avvalersi della facoltà di rinunciare all'aggiornamento del contratto come stabilito dalla norma di rivalutazione, la presente norma si intenderà abrogata.
3.13 Norma di rivalutazione
Le somme assicurate verranno adeguate ogni anno - in sede di regolazione del premio - in base ai parametri di rivalutazione riferiti alla specifica tipologia degli enti assicurati, secondo gli stessi criteri e/o metodologie adottati per la determinazione dei capitali assicurati alla data di effetto dell’assicurazione.
3.14 Copertura automatica nuovi enti
Premesso che:
- per acquisizione si intende sia l’acquisto sia la presa in consegna di beni a qualsiasi titolo;
- per alienazione si intende sia la vendita sia la cessazione d’uso di beni a qualsiasi titolo;
per comprovare l’inclusione e/o l’esclusione di beni farà fede la documentazione amministrativa del Contraente, restando inteso che l'assicurazione conserva la sua efficacia rispetto al nuovo stato delle cose, senza obbligo di comunicazioni preventive da parte del Contraente stesso, con l'esplicito impegno di quest’ultimo a comunicare, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo, le acquisizioni e alienazioni intervenute nel corso del medesimo periodo, al fine di consentire alla Società di determinare il premio annuo definitivo, nei termini previsti dalla norma “Regolazione del premio”.
3.15 Regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dalla scheda tecnica ed è definito alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo in conseguenza di acquisizioni e/o alienazioni di beni.
Entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società le variazioni di cui sopra affinché la Società stessa possa procedere:
- alla regolazione del premio definitivo per l’annualità trascorsa, con l’intesa che il relativo importo verrà convenzionalmente imputato nella misura del 50%;
- alla rivalutazione delle somme assicurate e del premio in base a quanto previsto dalla “Norma di rivalutazione”;
- al conteggio del premio dovuto a saldo del periodo assicurativo annuo in corso.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate dalla parte debitrice nei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.
Resta convenuto che le eventuali differenze passive verranno rimborsate al Contraente al netto delle imposte.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
3.16 Deroga alla proporzionale
Nel caso in cui il Contraente rinunci a quanto previsto dalla "norma di rivalutazione" si conviene che nell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 20% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza.
3.17 Xxxxxxxx broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del Broker incaricato, ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792, del D.lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni,al quale la Società è tenuta a riconoscere la remunerazione nella misura del 70% delle provvigioni complessive rese disponibili dalla Compagnia stessa oppure in caso di “accordo di collaborazione” già in essere tra Xxxxx Xxx e la Compagnia vincitrice della gara quanto previsto dall’accordo stesso. La partecipazione alla gara implica l’accettazione della presente norma;
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Pertanto ogni comunicazione inviata dal Contraente al Broker
incaricato si intenderà come fatta alla Società e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 10% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
3.18 Coassicurazione e delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla coassicuratrice delegataria in esso indicata. Di conseguenza tutti rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker incaricato il quale tratterà con la Società coassicuratrice delegataria.
Pertanto tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso, alla disdetta e alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria anche in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La Società delegataria dichiara di avere ricevuto benestare dalle coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza o appendici) per firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle coassicuratrici.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
3.19 Informazione sinistri
La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.
3.20 Rescissione automatica
Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione agli stessi - assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.
3.21 Proroga dei termini di pagamento della prima rata di premio
A parziale deroga di ogni diversa previsione contrattuale e ferma restando la decorrenza dell’assicurazione dalla data di effetto indicata in polizza, le parti convengono che il premio di prima rata sia corrisposto dal Contraente entro i 30 (trenta) giorni successivi all’anzidetta data di effetto dell’assicurazione.
3.22 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
4. NORME AGGIUNTIVE
4.1 Ricorso terzi /locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese - quale civilmente responsabile - ai sensi di Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i beni (esclusi denaro, carte valori e preziosi) depositati presso l’ufficio “oggetti smarriti” o provenienti da sfratti, espropri, sequestri e simili, depositati presso locali occupati dal Contraente, nonchè i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonchè le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
4.2 Demolizione e Sgombero
Xxxxxxxx, sgomberare e trasportare al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità i residui del sinistro.
5.1 Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli, natanti o mezzi ferroviari, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
5.2 Perdita pigioni
Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, entro il limite del 15% del valore della singola unità immobiliare danneggiata. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, con il massimo di un anno dalla data del sinistro.
Per locali regolarmente affittati si intendono convenzionalmente anche quelli di proprietà ed occupati dall'Assicurato, per i quali ai fini della presente estensione si farà riferimento all'importo della pigione presumibile ad essi relativa, fermo il limite percentuale sopra indicato.
5.3 Beni presso terzi
L’assicurazione è estesa ai beni di cui alla partita "Contenuto" (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) che si trovino presso terzi. Tale estensione è prestata a primo rischio assoluto entro il limite previsto al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”, che deve intendersi per singolo sinistro.
5.4 Onorari periti e consulenti
La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termine di polizza, a rimborsare all’Assicurato le spese e gli onorari che lo stesso deve pagare ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite.
La Società rimborserà inoltre l’Assicurato delle spese di perizia da questi eventualmente sostenute per il perito di parte nonché, in caso di perizia collegiale, la quota parte di spese ed onorari, a carico dell'Assicurato, relativi al terzo perito.
La presente estensione è prestata, per ogni sinistro, fino a concorrenza dell’importo indicato al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo” e, in ogni caso, con il limite delle somme effettivamente pagate, delle quali il Contraente è tenuto a dare dimostrazione esauriente.
5.5 Ricerca guasto da acqua condotta
La Società, oltre ai danni materiali e diretti derivanti da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento o di raffreddamento pertinenti al fabbricato assicurato, indennizza - nei limiti previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”:
a) le spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua;
b) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.
Sono esclusi i danni derivanti da gelo, da acqua piovana e da rigurgiti di fogna, umidità e stillicidio.
5.6 Fenomeni elettrici
La Società risponde dei danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici, causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
5.7 Assicurazione del costo di ricostruzione di cose particolari
La Società risponde, nei limiti previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”, del costo del materiale nonché delle prestazioni dell’ingegno e delle operazioni manuali e meccaniche, sostenuto per la ricostruzione di cose particolari e qualsiasi altra spesa, purché documentata, sostenuta dalla Contraente entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
5.13 Intasamento gronde e pluviali
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo.
5.14 Rigurgito fognature
La Società risponde dei danni subiti dai terzi avvenuti da spargimenti di acqua ed altri liquidi derivanti da rigurgito di fognature purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato. Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo.
5.15 Gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritta in polizza.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
STATISCA DANNI: nessuno negli ultimi tre anni.
SCHEDA DI POLIZZA
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI ALL’INDENNIZZO
norma | estensione di garanzia | scoperto % | franchigia / minimo e massimo non indennizzabile Euro | massimo risarcimento (Euro) |
5.1 | Urto veicoli | 250,00 | ||
5.2 | Perdita Pigioni | Vedi clausola | ||
5.3 | Beni presso terzi | 150.000,00 | ||
5.4 | Onorari periti e consulenti | 50.000,00 | ||
5.5 | Ricerca guasto da acqua condotta | 250,00 | 50.000,00 | |
5.6 | Fenomeni elettrici | 250,00 | 100.000,00 | |
5.7 | Spese di ricostruzione di cose particolari | Vedi clausola |
Contraente: I.D.E.A. S.r.l. (Isola d’Elba Ambiente)
durata del contratto: anni DUE effetto dalle ore 24,00 del 21/06/2019 scadenza alle ore 24,00 del 21/06/2021
Descrizione del rischio / attività esercitata / ubicazione dei rischi
BENI IMMOBILI LOCATI AD IMPRESA (ESA Spa) per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti solidi urbani con operazioni meccaniche e magnetiche “a freddo”, con suddivisione dei prodotti biologici e non, trattamento liquami in loc.tà Buraccio e Literno.
Ubicazione dei rischi assicurati:
A) Xxxxx Xxxx 000, Xxxxxxxxxxxx
Uffici locati alla ESA Spa ed in parte Uffici della Contraente posti al piano terreno facenti parte di un fabbricato elevato a più piani ad uso civile abitazione interamente incombustibile:
Partite, somme assicurate e tassi di premio
Partita 1 Fabbricati
somma assicurata Euro 800.000,00
Partita 2 Contenuto uffici della contraente
somma assicurata Euro 10.000,00
Partita 3 Ricorso terzi
somma assicurata Euro 200.000,00
B) Loc.tà Casaccia Portoferraio
Fabbricato in uso a ESA Spa e adibito ad officina meccanica per la riparazione dei veicoli di proprietà della locataria
Partita 1 Fabbricati
somma assicurata Euro 500.000,00
Partita 2 Ricorso terzi
somma assicurata Euro 100.000,00
C) Loc.tà Buraccio Porto Azzurro
Stabilimento in uso a a ESA Spa per il trattamento e smaltimento dei rifiuti
Partita 1 Fabbricati
somma assicurata Euro 7.000.000,00
Partita 2 Ricorso terzi
somma assicurata Euro 200.000,00
T o t a l e C a p i t a l i A s s i c u r a t i Euro 8.810.000,00
Nota:
La Polizza dovrà essere vincolata ad Istituto di credito i cui dati saranno trasmessi all’impresa aggiudicataria del servizio inoltre si dovrà tenere presente che gli stessi immobili saranno coperti da assicurazione incendio e rischi accessori anche dall’Impresa Locataria in nome e per conto della Contraente della presente polizza.
SEZIONE FURTO
Cose Assicurate
“ATTREZZATURA e ARREDAMENTO” contenuti nei locali di proprietà della Contraente per
€ 10.000,00 (diecimila euro) nella forma a primo rischio assoluto (senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C., con i seguenti limiti d’indennizzo nell’ambito della somma assicurata:
- € 5.000,00 per ciascun quadro od oggetto d’arte.
- 30% della somma assicurata per valori posti in armadi forti e casseforti,
- 15% della somma assicurata per valori in casseforti murate,
- 10% della somma assicurata per valori comunque riposti
- € 3.000,00 per documenti.
Rischi Assicurati
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:
a) furto commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate violandone i mezzi di protezione e di chiusura mediante rottura, scasso, sfondamento, oppure, quando nei locali vi è presenza di persone, attraverso finestre non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte;
- mediante scalata
- con asportazione della refurtiva avvenuta a locali chiusi da parte di estranei nascostisi nei locali stessi,
- con uso fraudolento di chiavi false,
- con spaccata, cioè rottura di vetri durante l’apertura al pubblico,
- attraverso le luci delle inferriate o dei serramenti
b) rapina nei locali anche se iniziata dall’esterno
c) furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato,
d) danneggiamenti, compresi atti vandalici, avvenuti in occasione di furto e rapina consumati o tentati.
Portavalori
La Società risponde fino al limite del 10% della somma assicurata con la partita attrezzatura e arredamento dei danni materiali e diretti causati da:
- furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente da
- furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori,
- furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi,
- furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori
- rapina
commessi al di fuori dei locali dell’azienda
In caso di sinistro è operante uno scoperto del 10%.
Guasti ai locali
La Società indennizza le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri alle partyi del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti avvenuti in occasione di furto o rapina, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata
Sostituzione serrature
In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, sempre che ne sia stata fatta denuncia alle Autorità, la Società indennizza le spese per l’avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità sino al 5% della somma assicurata.
Spese per Impianti di prevenzione e mezzi di chiusura
In caso di sinistro la Società rimborserà fino al 10% dell’importo liquidato a termini di polizza a titolo di indennità aggiuntiva per spese documentate e attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o allarme nonché mezzi di chiusura di porte, finestre e altre luci.
Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate
I mezzi posti a protezione e chiusura delle aperture dei locali devono essere almeno quelli usati usualmente installati nelle abitazioni private.
Qualora le aperture dei locali siano poste a meno di 4 mt di altezza dal suolo o superfici praticabili il furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la sola rottura di vetri che non siano stratificati di sicurezza è risarcibile con detrazione di uno scoperto del 25%.
Per quanto attiene le “norme operanti in caso di sinistro” si rimanda alle condizioni previste dalle condizioni generali e particolari della aggiudicatrice della gara.
Statistica danni: nessun danno.