schema di) CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI NUOVI APPARATI HARDWARE, UPGRADE DI APPARATI HARDWARE ESISTENTI, SOFTWARE, SERVIZI CONNESSI PER I CED DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SITI IN ROMA E REGGIO CALABRIA
REPERTORIO n.
REPUBBLICA ITALIANA
(schema di) CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI NUOVI APPARATI HARDWARE, UPGRADE DI APPARATI HARDWARE ESISTENTI, SOFTWARE, SERVIZI CONNESSI PER I CED DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SITI IN ROMA E REGGIO CALABRIA
L’anno 2016, il giorno del mese di , in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica e della Comunicazione, nella sua sede di via Fornovo, n. 8, innanzi a me, dott. , nominato con D.D. Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono presenti:
, nat_ a il / / nella sua qualità di Dirigente , in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale, nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Direzione”, codice fiscale 80237250586
- da una parte -
e
, nat_ a il / / , nella sua qualità di e legale rappresentante de _ , con sede in , P.IVA
(di seguito, per brevità, solo “Impresa”),
- dall'altra parte -
PREMESSO
• che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente:
- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. del
_/ / , S (e sulla GURI del / / ) e relativi capitolato e disciplinare di gara redatti dalla Direzione;
- offerta di gara (tecnica ed economica) trasmessa dall'Impresa alla Direzione entro i termini prescritti dal bando di gara;
- verbale delle operazioni di gara e decreto direttoriale di aggiudicazione del / /
n. .
Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 NORME REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
• dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione ed l'Impresa;
• dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal d.lgs. 163/2006, nonché dal regolamento di attuazione approvato con dPR n. 207/2010;
• dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
• dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione dei Fondi Strutturali.
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato d’oneri e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni stabilite nel presente contratto.
Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato, l'Imprsa quest'ultima dovrà quindi provvedere alle seguenti attività:
• Fornitura di apparati Server;
• Fornitura nuovo storage CED di Roma e CED Reggio Calabria;
• Aggiornamento infrastruttura di rete a servizio del CED di Roma e Reggio Calabria;
• Fornitura accessori e complementi;
• Fornitura connessi servizi professionali, nonchè di mantenzione e garanzia.
L’espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dalla Direzione presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi.
ARTICOLO 3
DURATA DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO
Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del contratto medesimo.
Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 36° mese successivo a tale data (n. b.: fatto salvo il maggior periodo di manutenzione eventualmente offerto in sede di gara).
Il presente contratto viene stipulato sul presupposto, verificato, della attuale indisponibilità di strumento di acquisizione Consip obbligatorio avente ad oggetto l'erogazione di fornitura integrata corrispondente a quella da erogarsi in virtù del medesimo. Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di strumento Consip avente detto contenuto, il contratto stipulato potrà essere risolto secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Fornitore, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.
ARTICOLO 4
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa.
Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi professionali oggetto del presente contratto (compresa la componente di esperti incaricati di rendere le gg/lavoro “a richiesta”), quale condizione di accettazione della prestazione, deve essere conforme, sotto ogni profilo, a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Direzione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Direzione.
L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
ARTICOLO 5
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La pianificazione delle attività seguirà le previsioni del capitolato prestazionale.
La consuntivazione delle attività di fornitura in senso stretto sarà operata contestualmente alla comunicazione di pronti al collaudo.
Le giornate lavoro degli esperti “a richiesta” (cfr. paragrafo 8.1 capitolato, sezione “Installazione e configurazione nuovi storage ” e paragrafo 8.1 capit., sezione “Installazione e configurazione ambiente virtualizzazione basato su ORACLE OVM”), saranno dall'impresa consuntivate su base semestrale, a mezzo di apposita attestazione di impegno ed annessa relazione sintetica circa le attività svolte.
ARTICOLO 6 CORRISPETTIVO
Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro ( /00), oltre IVA.
In quanto tale corrispettivo comprende anche le giornate degli esperti “a richiesta”, il corrispettivo di effettiva competenza verrà determinato in ragione delle prestazioni / impegni di effettivamente registrati per questi ultimi, purchè in coerenza con i relativi vincoli contrattuali.
Le tariffe da applicarsi sono quelle indicate, per ciascuna classe di risorsa, all'interno dell'offerta economica di gara.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione delle forniture e dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 115 del d.lgs. 163/2006.
ARTICOLO 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I pagamenti contrattuali relative alla fornitura, installazione e configurazione di apparati verranno entro giorni trenta dalla ricezione della relativa fatturazione, che l'Impresa potrà emettere a seguito della comunicazione di esito positivo delle relative operazioni di collaudo.
I pagamenti contrattuali relativi all'impegno della giornate lavoro di esperti “a richiesta”, verranno erogati sulla base dell'avanzamento delle attività e degli impegni risultante nelle relazioni periodiche a questo effetto trasmesse dall'Impresa, in ragione della valorizzazione economica unitaria delle gironate / lavoro medesime espressa nell'offerta di gara (previo naturalmente esperimento, da parte della Direzione, di tutte le necessarie verifiche).
I pagamenti contrattuali relativi al servizio di manutenzione e garanzia dei sistemi forniti od aggiornati avverrano su base semestrale posticipata (sempre previo esperimento, da parte della Direzione, di tutte le necessarie verifiche).
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 312 e segg. del dPR. n. 207/2010.
Tutti i pagamenti saranno effettuati su C/C bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.
A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:
• gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
• le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.
L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte della Direzione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.
L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..
La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Tutti i pagamenti saranno comunque erogati previa applicazione delle trattenute di cui all'art. 4, comma 5, del dPR. n. 207/2010.
(n.b.: in caso di RTI, verranno inserite alcune specifiche aggiuntive, secondo i termini di legge).
ARTICOLO 8 VERIFICHE
Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che la Direzione intenderà disporre in corso d’opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato di gara, le prestazioni fornite dall'Impresa saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:
- verifica di corrispondenza, completezza, funzionalità adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'oneri, alle previsioni dei Piani operativi approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara e dei Piani operativi approvati;
- verifiche del rispetto del livelli minimi di servizio stabiliti;
- verifiche collaudali per tutte le forniture tecniche previste.
La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.
ARTICOLO 9
PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO
Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.
1) Con riferimento al termine previsto per la presentazione (o ripresentazione) del “pronti al collaudo” al paragrafo 12 del capitolato, l’Amministrazione, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 8 dalla ricezione, potrà applicare una penale pari ad Euro 800 per ciascun giorno solare di ritardo. La presentazione di Xxxxxx al collaudo parziale o comunque obiettivamente carente o inadeguata verrà assimilata alla mancata presentazione.
2) Con riferimento alle scadenze previste nel piano o nei piani operativi che saranno approvati in corso di rapporto oppure in altri documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni): per ogni giorno solare di ritardo l’Amministrazione, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 8 dalla ricezione, potrà applicare una penale pari all' 1% del corrispettivo relativo al singolo prodotto (o gruppo di prodotti, laddove si tratti di prodotti funzionalmente integrati); nel caso in cui tale valore non sia determinato o determinabile, si applicherà una penale pari ad Euro 400.
Si applicano, in tutti i casi di applicazione di penali, le disposizioni di cui all'art. 298 del DPR. n. 207/2010.
Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Direzione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.
In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Direzione per porre fine all’inadempimento stesso, la Direzione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Direzione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ARTICOLO 10
MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno le disposizioni cui all'art. 311 del dPR. n. 207/2010.
ARTICOLO 11 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di €
( /00), nella misura del % dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante accesa in data
/ / presso , da valere sino al completo assolvimento degli obblighi
contrattuali.
La cauzione di cui sopra sarà svincolata dalla Direzione in conformità al disposto dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006.
In ogni caso l'Impresa è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Direzione si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 12 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
La Direzione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 13
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
l'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi (di qualunque natura) o per la adozione di soluzioni tecniche o di altro genere che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti della Direzione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
La Direzione assume l’onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.
ARTICOLO 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
l'Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. l'Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
l'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
ARTICOLO 15
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
l'Impresa è tenuto a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dalla Direzione.
ARTICOLO 16 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI
DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L'Impresa è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
ARTICOLO 17 RESPONSABILITÀ
L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Direzione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili della Direzione stessa o degli organismi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.
ARTICOLO 18 CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.
ARTICOLO 19
ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Al presente contratto dovrà applicarsi l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.
E richiesto, io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono con firma digitale. Questo atto, redatto in tre originali, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, composto di facciate e sin qui della esima, viene stipulato con le modalità stabilite al comma 13 dell'art. 11 del d.lgs. 163/2006.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Per la Direzione per l'Impresa
L’ UFFICIALE ROGANTE
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all’art. 18 (deroga alla competenza territoriale).
per l'Impresa