Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di formazione
Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di formazione
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le attività di ricerca, consulenza, servizi e formazione che l’Ateneo effettua utilizzando le risorse, le strutture e l’immagine dell’Ateneo, comprese le attività per conto di soggetti terzi pubblici o privati terzi ai sensi dell’art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
2. Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano le convenzioni ed i contributi per lo svolgimento delle attività istituzionali per le quali soggetti pubblici e/o privati erogano finanziamenti pur in eventuale concomitanza con un interesse non preminente del committente.
3. Le attività in conto terzi sono quelle svolte nell’interesse prevalente del committente. L’interesse del committente è da intendersi prevalente quando l’attività è proposta dal committente stesso, secondo proprie esigenze e programmi. In ogni caso, la qualificazione di una determinata attività come 'prestazione in conto terzi', è desunta da indicatori quali la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo a fronte di fatturazione in regime IVA e la parziale o totale cessione dei risultati da parte della struttura universitaria.
4. Il presente Regolamento si applica anche alle convenzioni stipulate tra Centri di spesa dell’Ateneo aventi ad oggetto le prestazioni di cui all’art. 2, c. 1. In tali casi i rapporti sono regolati mediante l’emissione di note di addebito senza l’applicazione dell’eventuale IVA.
5. Nel caso di prestazioni svolte in collaborazione e per conto di istituzioni e organismi dell’Unione Europea, è fatta salva l’applicazione di disposizioni dell’Unione Europea aventi contenuto diverso da quello stabilito nel presente Regolamento.
Articolo 2 Tipologie di attività
1. Le attività di cui al precedente art. 1 possono consistere in:
a) prestazioni di ricerca che riguardano le attività di ricerca pura o applicata;
b) prestazioni di consulenza che riguardano la formulazione di studi monografici e di pareri, collaudi ed ogni tipo di servizio svolto nell’interesse prevalente di un committente;
c) prestazioni di formazione che comportino la progettazione, l'organizzazione, l'esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico e comunque ogni attività che abbia per oggetto la didattica;
d) prestazioni per analisi, prove tarature, prestazioni tecniche e servizi disciplinati da tariffe.
2. Le attività di cui al comma 1 sono consentite ove non pregiudichino il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali, didattiche, di ricerca nonché di terza missione e non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio di Ateneo.
3. Nel caso in cui l’effettuazione delle prestazioni sia affidata congiuntamente a più Centri di Spesa, ovvero nel caso in cui uno o più docenti partecipino, in rappresentanza del Centro al quale afferiscono, all’effettuazione di prestazioni affidate ad altro Centro, i rapporti tra le strutture interessate sono regolati da apposite intese stipulate dai Direttori dei centri medesimi, fermo restando quanto regolato all’art. 3, comma 1.
4. Per la stipula di convenzioni l’Ateneo potrà anche costituire o partecipare ad organismi consortili o associativi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statutaria e regolamentare.
5. L’Amministrazione Centrale può verificare, anche mediante attività conoscitive e di audit, che le attività rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento siano assoggettate al relativo regime giuridico.
Articolo 3 Procedura
1. Il contratto è sottoscritto dal Direttore del Centro di spesa, previa delibera del rispettivo Consiglio. Ove le prestazioni riguardino più Centri di spesa o l'Ateneo nella sua interezza, il contratto è sottoscritto dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per quanto di competenza.
2. Al momento della stipula, nel caso di contratto sottoscritto dal Direttore del Centro di Spesa, il Segretario Amministrativo provvede ad effettuare i conseguenti adempimenti amministrativo- contabili oltre la comunicazione agli uffici competenti, come individuati con decreto del Direttore Generale, attraverso la procedura telematica attivata dall’Ateneo.
3. La proposta di stipula del contratto da presentare al Consiglio del Centro di spesa o al Consiglio di Amministrazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione;
b) i responsabili scientifici della prestazione, da individuare tra i professori ed i ricercatori dell’Ateneo afferenti a uno dei Centri di spesa interessati o tra il personale di livello dirigenziale, di categoria EP e D, ove titolari di incarico di responsabilità di una struttura tecnica, con l’indicazione espressa della sua accettazione; nel caso in cui siano indicati più di un responsabile scientifico, va individuato tra essi un referente amministrativo;
c) i nominativi del personale docente, dirigenziale e tecnico-amministrativo che parteciperà all’esecuzione della prestazione e l’impegno temporale previsto; per il personale tecnico amministrativo l’impegno temporale va espresso in ore; ove sia indicato personale afferente ad altre strutture e disponibile a partecipare a titolo individuale alla prestazione, deve essere allegata l’autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza ai sensi dell’art 4, comma 3;
d) i nominativi dell’eventuale personale esterno all’Ateneo, con l’indicazione del ruolo svolto e in base a quale titolo;
e) l’analisi degli elementi di costo, di cui al successivo art. 5, da assumere come base per la determinazione del corrispettivo complessivo;
f) le modalità e i termini per lo svolgimento delle prestazioni;
g) il corrispettivo complessivo, determinato ai sensi dell’art. 5, in misura tale da coprire gli elementi di costo di diretta imputazione, le modalità e i termini del relativo pagamento nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
h) le condizioni e modalità di utilizzazione nonché di eventuale pubblicazione dei risultati delle prestazioni, ivi compresi le invenzioni e i brevetti nonché, in caso di attività formative, il contenuto degli eventuali attestati finali di frequenza e di profitto;
i) le eventuali borse di studio da assegnare per studi e ricerche nell’ambito del contratto o convenzione;
l) eventuali clausole penali e di risoluzione degli accordi in caso di sopravvenute e impreviste cause non riconducibili all’operato del committente o del commissionario della prestazione;
m) clausole in materia di riservatezza, utilizzo del logo, bollo e registrazione, trattamento dati personali e foro competente.
Articolo 4
Criteri di individuazione del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo
1. Tenuto conto della qualifica professionale e delle competenze richieste, il personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo pieno e quello assunto a tempo parziale che partecipa
all’esecuzione della prestazione nelle attività per conto di soggetti terzi pubblici o privati terzi ai sensi dell’art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 viene individuato dal responsabile scientifico mediante apposita lettera di incarico sottoscritta per accettazione. Per quanto riguarda le prestazioni fungibili, il responsabile scientifico, applicando criteri di rotazione, attinge dall’Albo, distinto per tipologie di competenze, pubblicato in esito alle procedure di cui al comma 2.
2. L’Amministrazione Centrale, in base a criteri definiti sentite le XX.XX. e la R.S.U. nonché i Direttori di Dipartimento, bandisce annualmente, per lo svolgimento delle prestazioni fungibili, apposita procedura selettiva per la partecipazione del personale tecnico-amministrativo. I criteri individuati non devono pregiudicare in alcun modo la snellezza e l’efficacia delle procedure.
3. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo che intenda partecipare all’esecuzione delle prestazioni assoggettate alla disciplina del presente Regolamento in Centri di spesa diversi da quelli di appartenenza è tenuto a richiedere l’autorizzazione al Direttore della struttura di appartenenza, o al Direttore Generale, nel caso dei dirigenti.
Articolo 5 Determinazione del corrispettivo
1. Il corrispettivo per le prestazioni deve essere determinato in misura tale da non eccedere i costi e gli oneri economici di diretta imputazione; deve, altresì, essere commisurato al grado di complessità e al livello di specializzazione richiesto nonché al regime di proprietà e al grado di disponibilità dei risultati. Nel caso in cui sia ipotizzabile il raggiungimento di risultati innovativi e originali, nelle attività per conto di soggetti terzi pubblici o privati terzi ai sensi dell’art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, l’accordo dovrà espressamente regolare il regime della proprietà e il grado di disponibilità degli stessi per ciascuna delle parti mediante specifiche clausole contrattuali espresse.
2. Nella determinazione del corrispettivo per qualsiasi tipo di prestazione, si dovrà tenere conto anche della copertura dei costi sostenuti dalla struttura, tra cui i costi per l’impiego di materiali di consumo, per l’eventuale acquisto di beni, servizi e attrezzature funzionali alla prestazione ovvero per l’ammortamento di quelli esistenti, i costi omnicomprensivi dell’eventuale personale non strutturato che collabora alle attività previste dalla prestazione, i costi derivanti da spese di viaggio e di missione del personale per l’esecuzione della prestazione, ivi compresi eventuali oneri assicurativi, ove la natura della prestazione lo richieda, e gli eventuali altri costi sostenuti dalla struttura, anche determinati in maniera forfettaria come costi indiretti funzionali alla realizzazione della prestazione.
3. Nella determinazione del corrispettivo nelle attività per conto di soggetti terzi pubblici o privati terzi ai sensi dell’art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 si dovrà tenere conto, altresì, degli eventuali compensi al personale strutturato, considerando che il totale dei compensi non può superare il 50% del corrispettivo della convenzione.
4. Per le prestazioni per le quali occorre fissare una tariffa, questa è stabilita, a seconda dei casi, dal Direttore del Centro di spesa, previa delibera dell’organo collegiale, o dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento alle tariffe di mercato, ai tariffari stabiliti dagli ordini o collegi professionali o in uso presso gli enti locali, ovvero, in mancanza, sulla base degli elementi di cui al comma 2 nonché del tipo e della complessità della prestazione.
5. Entro il 15 gennaio di ogni anno i Dipartimenti e i Centri di Spesa comunicano agli uffici individuati con decreto del Direttore Generale l’elenco di tutte le convenzioni in base alle quali sono stati ricevuti pagamenti nell’anno precedente da parte dei committenti, con l’indicazione degli importi da destinarsi all’Ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 6. Entro i trenta giorni successivi i Dipartimenti e i Centri di Spesa provvedono agli adempimenti necessari al trasferimento a favore dell’Amministrazione Centrale delle somme di cui all'art . 6.
Articolo 6 Trattenute
1. L’importo su cui effettuare le trattenute di cui al comma 3 del presente articolo è calcolato detraendo dall’importo totale del finanziamento, al netto di IVA se prevista, i seguenti costi:
• copertura, anche parziale, di borse di dottorato;
• copertura, anche parziale, di posti di ricercatore a tempo determinato, anche attraverso il trasferimento dei fondi sul Fondo Unico di Ateneo, e posti di ruolo di professore universitario;
• copertura, anche parziale, di personale tecnico-amministrativo di interesse prevalente dell’Ateneo; l’interesse prevalente dell’Ateneo o interdipartimentale è stabilito dal Direttore Generale;
• copertura di contratti di insegnamento curriculare nei corsi di studio.
2. Per i costi di cui al comma 1 il Segretario Amministrativo assume i relativi impegni di spesa.
3. Sull’importo calcolato al comma 1 sono stabilite le seguenti trattenute:
a) fino a un massimo del 4% da destinare al Centro di Spesa che gestisce l’attività;
b) il 16% da destinare al bilancio di Ateneo.
4. Sull’importo destinato ai compensi di cui all’art. 5, comma 3 è stabilita un’ulteriore trattenuta pari al 5%, calcolato sull’importo lordo comprensivo carico ente del compenso, destinato per 1/3 al Centro di Spesa che gestisce l’attività e per 2/3 all’Ateneo.
5. Sono escluse le trattenute nelle seguenti fattispecie:
• le convenzioni di cui all’art. 1, comma 4;
• i contratti e le convenzioni finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato, borse di studio, posti di ricercatore a tempo determinato e posti di ruolo di professore universitario;
• le convenzioni o i contributi di importo inferiore a € 2.000,00.
6. Delle trattenute destinate all’Ateneo di cui al comma 3 lettera b) e al comma 4, nel caso di attività per conto di soggetti terzi pubblici o privati terzi ai sensi dell’art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, almeno il 40% è destinato al Fondo Comune di Ateneo e almeno il 20% alla ricerca scientifica. La percentuale è definita dal Consiglio di Amministrazione.
7. Le aliquote di cui al presente articolo possono essere modificate con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione. Tali modifiche si applicano a convenzioni e contributi sottoscritti dopo la data di adozione della citata delibera.
Articolo 7 Svolgimento della prestazione
1. La prestazione per attività per conto di soggetti terzi pubblici o privati terzi ai sensi dell’art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 svolta dal personale tecnico-amministrativo deve risultare dal sistema di rilevazione delle presenze ed è assicurata al di fuori dell’orario di lavoro; la durata dell’orario complessivo di lavoro deve comunque essere ricompresa nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
2. Le prestazioni presso gli immobili dell’Università devono essere effettuate sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.
Articolo 8 Rendiconti
1. Al termine della prestazione, il responsabile scientifico redige la relazione finale sullo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti nonché il consuntivo, controfirmato, a seconda dei casi, dal Direttore del Centro di Spesa o dal Direttore Generale, delle spese effettivamente sostenute
con riferimento alle singole voci di costo. Nel caso di prestazioni soggette a tariffario, la relazione e il consuntivo sono redatti annualmente dal responsabile delle attività, fermo restando l’assoggettamento a controfirma, a seconda dei casi, del Direttore del Centro di Spesa o del Direttore Generale.
2. Il Direttore del Centro di spesa, o il Rettore per le convenzioni di cui all’art. 3, c. 1, può stabilire, in relazione al periodo temporale previsto per l’effettuazione della prestazione, che il responsabile della prestazione stessa presenti una relazione periodica.
3. Il Direttore del Centro di spesa, o il Rettore per le convenzioni di cui all’art. 3, c. 1, approva sulla base della relazione di cui al comma 1, il consuntivo e l’erogazione dei compensi proposta dal responsabile della prestazione in ordine alle quote di corrispettivo da attribuire al personale docente, dirigente ed al personale tecnico-amministrativo che ha effettivamente partecipato allo svolgimento della prestazione, in corrispondenza dell’entità oraria della collaborazione fornita.
4. A fini perequativi, al personale tecnico-amministrativo percettore dei compensi previsti al comma 3 del presente articolo, si applica un conguaglio sul trattamento accessorio annuale, secondo criteri e massimali definiti in contrattazione di Ateneo.
5. Qualora la prestazione sia svolta in fasi successive, ciascuna delle quali possa essere ritenuta di per sé compiuta con riguardo sia ai profili attinenti all’oggetto della prestazione stessa, sia con riguardo ai profili amministrativi e contabili, l’approvazione del responsabile e la conseguente proposta di riparto di cui al comma 3 possono essere adottate al termine di ciascuna fase purché siano successive al pagamento da parte dell’ente committente del corrispettivo relativo all’attività svolta nella singola fase.
6. Il personale interno ed esterno all’Ateneo che percepisce compensi per attività per conto di soggetti terzi pubblici o privati terzi ai sensi dell’art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382è tenuto al rispetto degli adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni. Sono riversati nel Fondo comune di Ateneo gli importi di cui all’art. 1, comma 123, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Articolo 9 Clausole penali
1. Qualora gli accordi di cui al presente Regolamento prevedano il pagamento di penali da parte dell’Ateneo, queste potranno essere accettate solo se di ammontare determinato, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1382 del Codice civile.
2. Le eventuali penali graveranno comunque sui fondi della struttura che effettua la prestazione, con possibilità di rivalsa da parte dell’Ateneo, a norma delle disposizioni di legge vigenti, nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l’inadempienza.
Articolo 10
Utilizzo del nome e/o del logo dell’Ateneo a scopo pubblicitario
1. Negli accordi che regolano le attività oggetto del presente Regolamento deve essere sempre inserita una clausola che vieta l’utilizzo diretto del nome e/o del logo dell’Ateneo a scopi pubblicitari, anche se collegato all’oggetto di tali atti.
2. L’utilizzo del nome e/o del logo universitario per scopi pubblicitari potrà essere consentito mediante apposita pattuizione convenzione tra le parti, che sia aggiunta all’atto principale.