REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Comune di Fabrica di Roma
Provincia di Viterbo
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOZIZIONI GENERALI 4 ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 4
ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 4
ART. 3. PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO 5 ART. 4. DEFINIZIONI 5
ART. 5. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 7
ART. 6. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI 8 ART. 7. COMPETENZE DEL COMUNE 9
CAPITOLO 2 GESTIONE RIFIUTI URBANI 10
ART. 8. OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI 10
ART. 9. MODALITA DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 10
ART. 10. TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO 11
CAPITOLO 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA 11 ART. 11. FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE 11
ART. 12. RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE 12
ART. 13. RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE 12
ART. 14. ECOCENTRO COMUNALE 13
ART. 15. XXXXXXXX XXXXXXXX 00
ART. 16. XXXXXXXX XXXXX 00
ART. 17. COMPOSTAGGIO DOMESTICO 15 ART. 18. MISTO SECCO NON RICICLABILE 16
ART. 19. CARTA E CARTONE 16
ART. 20. VETRO E LATTINE 17
ART. 21. IMBALLAGGI IN PLASTICA 17
ART. 22. PILE E BATTERIE 18
ART. 23. FARMACI E MEDICINALI 18
ART. 24. RIFIUTI INGOMBRANTI 19
ART. 25. MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE 19
ART. 26. OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI RESIDUI DALLA COTTURA DEGLI
ALIMENTI 20
ART. 27. LEGNAME E MANUFATTI IN LEGNO ESCLUSI GLI SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO 20
ART. 28. PNEUMATICI - COMPONENTI ELETTRONICI - CARTUCCE ESAUSTE DI TONER
PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI 20
ART. 29. MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO 20 ART. 30. STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI 20
CAPITOLO 4 - ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA 21 ART. 31. DEFINIZIONE 21
ART. 32. ORGANIZZAZIONE 21
ART. 33. SPAZZAMENTO STRADALE 22
ART. 34. XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX 00
ART. 35. DISERBO STRADALE 22
ART. 36. CESTINI STRADALI 22
ART. 37. RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO 23
ART. 38. PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI 23 ART. 39. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE 24
ART. 40. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI 25 ART. 41. DEIEZIONI CANINE 25
ART. 42. RACCOLTA CAROGNE ANIMALI 26 ART. 43. AREE DI SOSTA TEMPORANEA 26
ART. 44. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI 26
CAPITOLO 5 – OBBLIGHI E DIVIETI 27 ART. 45. DIVIETI 27
ART. 46. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 28 ART. 47. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI 28
CAPITOLO 6 - NORME FINALI 28
ART. 48. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 28 ART. 49. CONTROLLI 28
ART. 50. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI 29 ART. 51. SANZIONI 29
ART. 52. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 31
ART. 53. VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME 31
Capitolo 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOZIZIONI GENERALI
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.
Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell’art. 198 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.
ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono oggetto del presente regolamento:
- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
• le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
• gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
• i rifiuti radioattivi;
• i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali dallo sfruttamento delle cave;
• le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;
• le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
• i materiali esplosivi in disuso;
• i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 e s.m.i.;
• il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
• il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato.
ART. 3. PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell’ambiente e dell’uomo. Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
Il cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell’osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nell’impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
La gestione del Rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:
• ridurre la produzione dei rifiuti;
• promuovere la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita;
• definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
• prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell’ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
• evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
L’organizzazione, la definizione delle modalità e delle frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, dall’Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il gestore ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, alla scopo di garantire una corretta tutela igienico sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.
ART. 4. DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
A. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
B. IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
C. IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore.
D. IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
E. IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
F. RIFIUTI DOMESTICI : rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
G. RIFIUTI ASSIMILATI: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali,attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
H. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: pile, farmaci, contenitori marchiati T (sostanze tossiche) e/o F (sostanze infiammabili) batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
I. FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO : i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%.
J. FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO : i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).
K. RIFIUTO SECCO RICICLABILE: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
L. VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
M. BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
N. CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, contenitori poliaccoppiati, ecc. ).
O. PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall’accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI l’8 /7/99.
P. RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
Q. RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
R. SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell’acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.
S. MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari.
T. RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
U. CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
V. RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;
W. RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
X. RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
Y. RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in
quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l’ente gestore;
Z. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti e dei fiumi.
AA. CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
BB RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l’impiego dei rifiuti per l’ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
CC. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
DD. TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione dei rifiuti; EE. SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.
ART. 5. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Sono rifiuti urbani quelli individuati all’art. 184 del D.Lgs 152/06:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, (fermo restando quanto disposto dall'articolo 186);
c) i rifiuti da lavorazioni industriali, (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
m) il combustibile derivato da rifiuti;
n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del decreto Lgs.152/06, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.
ART. 6. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI
In attesa della emanazione delle norme statali e regionali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alla lettera b) dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 22/1997, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. Sono qualitativamente assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, i rifiuti di cui al punto 1.1.1., lett. a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:
- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica; cellofan, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e xxxxxxx;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente datali materiali, come camere d’aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell’art. 2 del DPR 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse ed esauste e simili;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolati o comunque
imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse ed esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ... etc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali; Con le seguenti limitazioni:
- ad esclusione dei rifiuti provenienti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali, agricole e di servizi sono assimilati fino al limite massimo di Kg. 8 x mq. all’anno, pertanto la privativa comunale opera fino al limite predetto. Le attività rientranti nel limite suddetto dovranno produrre dichiarazione autocertificata relativamente al quantitativo dei rifiuti prodotti. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in proprio o per il tramite del gestore del servizio, adeguati controlli per verificare che le attività in oggetto non conferiscano al servizio pubblico, quantitativi di rifiuti superiori ai limiti su indicati;
- è vietato introdurre gli imballaggi terziari nel normale circuito dei rifiuti ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs 22/97, ed è pertanto fatto obbligo ai produttori di provvedere al loro recupero a proprie spese. Gli imballaggi secondari potranno essere conferiti al servizio pubblico solo tramite la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal gestore. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in proprio o per il tramite del gestore del servizio, controlli a campione per la verifica dell’effettivo avvio a recupero dei predetti imballaggi.
Nei casi in cui gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti per i rifiuti ordinari, le avvertenze ed i divieti da osservare sono di seguito specificati:
X i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani, rimanendo a carico dell’utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
X i rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori chiusi all’interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere;
i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso superare il limite massimo di assimilabilità sopra enunciato.
Procedendo all’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi gli stessi restano nell’ambito del servizio comunale di raccolta e smaltimento e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale.
ART. 7. COMPETENZE DEL COMUNE
Al Comune competono le seguenti attività con diritto di privativa, alle quali può provvedere direttamente o mediante azienda municipalizzata o consorzio tra Comuni o concessione ad imprese pubbliche, private o a società miste, o associazioni di volontariato senza fini di lucro o cooperative sociali, senza necessità di preventivo assenso dell’eventuale ditta Appaltatrice:
o la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi compreso il controllo del corretto svolgimento delle azioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato, di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata e della nettezza e igiene urbana;
o la determinazione delle più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all’ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d’opera impiegati per la raccolta, e stabilire le capacità adeguate di volumetria dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in relazione all’entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
o la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
o l’attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la
loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
o l’individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori stradali o punti di raccolta dei rifiuti urbani non raccolti con modalità domiciliare;
o l’attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall’età scolare e sensibilizzare il gestore all’innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l’idoneità ed il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi operativi;
o l’emissione di atti finalizzati a regolamentare quanto segue:
- l’individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani e di spazzamento;
- le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
o l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
o l’emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall’art.14 del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
o l’adozione dei provvedimenti di diffida nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti a provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento;
o l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in
cui l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area compresa nel solo territorio comunale secondo la normativa vigente.
La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.
Capitolo 2 GESTIONE RIFIUTI URBANI
ART. 8. OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI
Il presente capitolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani, che devono essere conferiti e raccolti nel rispetto delle seguenti disposizioni generali e particolari.
Il servizio, in osservanza dei principi generali precedentemente esposti, viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.
ART. 9. MODALITA DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
La raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi e/o sacchi con un sistema porta a porta a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere e delle modalità gestionali adottate.
Possono quindi essere previste:
o raccolta differenziata domiciliare. Essa è effettuata al limite del confine di proprietà dell’utente dove egli deposita il materiale contenuto in appositi contenitori domestici. Questi contenitori devono poi essere riportati dall’utente entro il confine di proprietà dopo la raccolta.
o raccolta differenziata presso l’Ecocentro comunale dove è possibile anche smaltire materiali particolari, per i quali non esistono contenitori distribuiti lungo le strade del territorio comunale Il servizio di raccolta viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal Comune; in caso di festività
infrasettimanali la raccolta sarà effettuata con le modalità definite con il gestore del servizio e comunicate all’utenza annualmente.
Il gestore del servizio deve garantire anche la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori utilizzati per le varie tipologie di rifiuti urbani, la pulizia delle aree attorno ai medesimi contenitori e nei punti ove il servizio viene svolto con modalità domiciliare, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica.
ART. 10. TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO
Il servizio, è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.
Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta, gli edifici che, risultino all’interno dell’area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d’accesso.
Capitolo 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA ART. 11. FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
La raccolta differenziata è conforme ai principi esposti nei precedenti articoli ed è finalizzata ai seguenti scopi:
• rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
• rispetto delle indicazioni operative per la raccolta domiciliare,
• tutela dell’ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
• affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
• conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
• responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
E’ fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.
La raccolta differenziata viene effettuata mediante sistema domiciliare "porta a porta" a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere (con contenitori dedicati e/o sacchi).
I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utenza. Il lavaggio e igienizzazione possono anche essere effettuati direttamente dai cittadini a cui sono stati affidati con modalità paragonabili a quelle utilizzate con i propri contenitori domestici.
Saranno distribuite all’utenza i contenitori e informata sulle modalità di svolgimento dei servizi.
Per il servizio di raccolta differenziata domiciliare il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere:
Frazione organica: MARRONE Carta e Cartone: GIALLO
Misto secco non riciclabile: VERDE Vetro e lattine: GIALLO
Imballaggi in Plastica: GIALLO
Le frequenze minime della raccolta differenziata domiciliare sono così stabilite:
Frazione organica: due volte alla settimana; Carta e cartone: una volta alla settimana;
Misto secco non riciclabile: due volte alla settimana; Vetro e lattine: una volta alla settimana;
Imballaggi in plastica: una volta alla settimana.
ART. 12. RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE
I contenitori possono essere collocati all’esterno della proprietà privata ed esposti su strada negli spazi concordati a cura degli utenti o da loro incaricati nel rispetto degli orari stabiliti (entro e non oltre le ore 5.00 a.m. del giorno di raccolta).
I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive. Nel caso di numerose utenze poste all’interno di
cortili o di aree private, che siano accessibili come area di manovra ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere all’utilizzo di chiavi o telecomandi, l’Amministrazione comunale, in accordo con l’utenza interessata, potrà decidere che la raccolta venga fatta direttamente all’interno dei cortili medesimi.
I contenitori rigidi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti dal dall’Amministrazione comunale in volumetrie idonee alle necessità. Le volumetrie e i relativi passaggi di svuotamento potranno essere variati al fine di migliorare il servizio, e l’efficienza del sistema.
I contenitori vengono consegnati in comodato d’uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato, non devono essere manomessi e non deve essere variata la loro estetica con scritte o adesivi. Il lavaggio e l’igienizzazione dei cassonetti possono anche essere effettuati direttamente dai cittadini-utenti a cui sono stati affidati con modalità paragonabili a quelle utilizzate con i propri contenitori domestici, con l’uso di prodotti con modeste proprietà detergenti/disinfettanti e con buone capacità biodegradabili. L’utilizzo dei contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionante all’uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione.
Non vengono raccolti i rifiuti consegnati in contenitori differenti da quelli assegnati.
Nel caso di furto il gestore provvede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell’utenza di dichiarazione di avvenuta sottrazione del contenitore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Al momento della cessazione della residenza, previa segnalazione, i contenitori saranno ritirati dal gestore del servizio.
Tutti i contenitori non sono soggetti alle norme sull’occupazione del suolo pubblico.
ART. 14. ECOCENTRO COMUNALE
Nel territorio comunale potranno essere individuati uno o più ecocentri e, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
Ogni Ecocentro deve essere dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei e i materiali conferibili sono quelli che rientrano all’interno del Dm 08/04/09 e successive modifiche.
Il conferimento presso l’Ecocentro comunale potrà essere effettuato solo dai titolari di utenze domestiche.
La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio ordinario nonché particolari tipi di rifiuto per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
La dislocazione, gli orari di apertura (per un totale di almeno ore settimanali) e i servizi dell’Ecocentro saranno stabiliti con atto del Comune e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
Il centro deve essere recintato e presidiato da personale in servizio (almeno 1 unità per centro).
Il personale in servizio ha l’obbligo di accogliere con cortesia i cittadini richiedendone di volta in volta il documento d’identità ai fini di verificarne la residenza e compilare l’apposito modulo giornaliero di conferimento, conforme agli allegati del DM 8/04/09, di collaborare con gli utenti che conferiscono i vari materiali, di controllare ed indirizzarne il corretto conferimento.
Nell’Ecocentro è anche possibile ricevere flussi omogenei e predefiniti di rifiuti speciali da avviare al recupero, sulla base di specifiche convenzioni.
Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree è effettuato esclusivamente a cura del gestore del centro o di soggetti terzi espressamente incaricati dall’Amministrazione Comunale.
E’ cura del Comune, in collaborazione con il gestore dell’Ecocentro, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri.
ART. 15. FRAZIONE ORGANICA
Il servizio di raccolta della frazione organica è svolto, nell’intero territorio comunale, con la modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” con frequenza minima di svuotamento bisettimanale.
Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
X frazione organica derivante da utenze domestiche;
X frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
X frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli etc;
X frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
X frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti della frazione organica (di origine vegetale ed animale) deve essere diretto alla separazione del materiale putrescibile dal resto. L'utente deve utilizzare sacchetti preferibilmente trasparenti e biodegradabili, in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo. Il sacchetto deve essere depositato negli appositi contenitori, chiuso per evitare imbrattamenti e limitare l’impatto odoroso.
Nel sacchetto si devono mettere avanzi freddi e sgocciolati di cibo in genere, sia crudi sia cucinati: bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossi, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d’uovo, ecc. fondi di caffè, filtri di the, camomilla ed altre bevande ad infusione, tovagliolini o fazzoletti di carta sporchi, carta del pane, carta assorbente da cucina, pezzi di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi), foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, fiori secchi, semi e granaglie, tappi di sughero, gli scarti di frutta, verdura mondata, scarti alimentari di pane e pasticceria, di gastronomia (PRIVI DI CONFEZIONE).
Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D.Lgs. 508/92.
Le utenze di seguito elencate sono dotate di un servizio di raccolta “porta porta” specifico:
„X Negozi di frutta e verdura
„X Pescherie
„X Supermercati con all’interno banchi alimentari
„X Mense – self service - tavole calde
„X Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc.
„X Bar – caffetterie
„X Discoteche night- club
„X Mense scolastiche
„X Mense aziendali
„X Case di cura e di riposo
„X Ospedali
„X Banchi di mercato alimentari (per tali utenze verrà predisposto un apposito servizio di raccolta da effettuarsi al termine del giorno/i di mercato)
I cassonetti devono essere collocati all’interno di aree pertinenziali private esterne ai fabbricati o comunque in aree non ad uso pubblico ed esposti su strada negli spazi concordati a cura dei proprietari o da loro incaricati nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale.
Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico, negli spazi individuati e appositamente delimitati tramite segnaletica orizzontale, al fine di riservare il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono dedicati.
I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto secondo gli usi consentiti.
ART. 16. FRAZIONE VERDE
La frazione recuperabile è costituita da sfalci di prati, foglie e residui di potatura, e deve essere conferita esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
La raccolta dei rifiuti vegetali viene svolta mediante conferimento presso l’Ecocentro comunale o con modalità domiciliare per le utenze con le modalità stabilite nel contratto di servizio con il gestore della raccolta.
E’ da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti. E’ vietato il conferimento della frazione verde in altri contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto secondo gli usi consentiti. Il servizio potrà essere oneroso per l’utente.
ART. 17. COMPOSTAGGIO DOMESTICO
La pratica del compostaggio è possibile solo all’utenza che può dimostrare la disponibilità di un’area verde (giardino, orto, etc) sul territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
L’Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e vegetale), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
La collocazione del punto di compostaggio dovrà essere il più lontano possibile da eventuali abitazioni e comunque ad una distanza minima di 2 metri.
ART. 18. MISTO SECCO NON RICICLABILE
Il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile è svolto, sull’intero territorio comunale, con modalità domiciliare “porta a porta” con frequenza minima di svuotamento bisettimanale.
La raccolta dei rifiuti indifferenziati riguarda la frazione merceologica residuale non oggetto di raccolte differenziate. L'utente deve utilizzare i sacchetti dedicati assegnati dal comune e deve conferirli nei contenitori dedicati in sacco ben chiuso, in modo tale da impedire la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.
E’ vietata l’esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune e dal gestore del servizio e al di fuori dei giorni e dell’orario indicati per la raccolta.
E’ vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, materiali e/o sostanze infiammabili e accesi, materiali taglienti se non opportunamente protetti.
Oltre a quanto stabilito, nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti residuali urbani e assimilati è vietata l’immissione di:
• rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
• rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
• rifiuti urbani pericolosi;
• rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
• altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
I contenitori devono essere esposti su suolo pubblico nelle immediate vicinanze del numero civico a cura dei proprietari o da loro incaricati nel rispetto degli orari di raccolta stabiliti.
I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.
ART. 19. CARTA E CARTONE
Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone è svolto, sull’intero territorio comunale, con modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” con frequenza minima di svuotamento settimanale.
Gli utenti dovranno conferire separatamente la carta e i cartoni. La carta deve essere conferita nell’apposito contenitore sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere esposti esclusivamente nei giorni di raccolta piegati opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso da riporre a fianco dei contenitori per la carta.
Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi,
fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, cartone ondulato per imballaggi, tabulati.
Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte accoppiate con alluminio, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati e carta carbone.
In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccoglibili, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.
ART. 20. VETRO e LATTINE
Il servizio di raccolta della frazione vetro e lattine è svolto su tutto il territorio comunale con modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” con frequenza minima di svuotamento settimanale.
Le utenze non domestiche del resto città (Bar – caffetterie – Pub - Mense – self service - Tavole calde - Ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc) sono servite con modalità di raccolta domiciliare con frequenza e orari stabiliti dall’Amministrazione comunale.
E’ possibile conferire, salvo diverse prescrizioni dei relativi Consorzi di filiera (COREVE, CIAL e Consorzio Nazionale Acciaio), il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe), lattine per le bevande e per l’olio, le scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno, quali scatole di pelati, piselli, tonno, altri materiali metallici di piccole dimensioni quali: appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro e materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche ecc., tubetti (per conserve, creme o cosmetici), deodoranti, lacca o panna.
Bottiglie, lattine ed altri oggetti di vetro devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori, sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio schiacciando le lattine. Non è prevista la raccolta del vetro divisa per colore. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro o metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a
disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti all’Ecocentro.
E’ vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili.
Il gestore del servizio deve segnalare al Comune l’eventuale necessità di asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati.
ART. 21. IMBALLAGGI IN PLASTICA
Il servizio di raccolta della frazione degli imballaggi in plastica, è svolto su tutto il territorio comunale con modalità di raccolta domiciliare “porta a porta” con frequenza minima di svuotamento settimanale.
Utenze non domestiche – (Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi) sono servite con modalità di raccolta domiciliare.
Nei contenitori si devono mettere i seguenti imballaggi plastici:
• di natura alimentare quali bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolciumi (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta).
• di natura non alimentare quali flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l’igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.), scatole e buste per il
confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.
I contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica alimentari e non alimentari devono essere conferiti sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria. I flaconi e gli imballaggi in genere devono essere svuotati e risciacquati prima di essere conferiti.
E’ vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno portati all’Ecocentro), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme, camere d’aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente).
ART. 22. PILE E BATTERIE
Tali rifiuti sono costituiti da: X pile a bottone
X pile stilo rettangolari
X batterie per attrezzature elettroniche X batterie per automobili
In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97, le pile e gli accumulatori usati sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta
predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico o presso l’Ecocentro.
A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, tutti i rivenditori devono mettere a disposizione del pubblico un contenitore per
conferire pile e accumulatori usati, nel proprio punto di vendita.
I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia, e deve conservare copia della documentazione idonea
a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento.
Presso gli esercizi di commercio delle pile o degli accumulatori usati, ai sensi dell’art 4 del D.M. 476/97, deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli,
evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.
E’ vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada.
ART. 23. FARMACI E MEDICINALI
Tali rifiuti sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati, fiale per iniezione inutilizzati, disinfettanti e siringhe. I cittadini devono conferire le siringhe e gli aghi con il cappuccio inserito.
La raccolta differenziata di farmaci e medicinali è attiva in tutta l’area urbana con contenitori posizionati all’interno delle farmacie cittadine.
I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.
In caso di impossibilità ad un immediato avvio dei rifiuti sopra menzionati al trattamento e/o smaltimento finale essi devono essere stoccati provvisoriamente presso le stazioni di conferimento comunali.
ART. 24. RIFIUTI INGOMBRANTI
I rifiuti ingombranti si definiscono quelli derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
La raccolta dei rifiuti ingombranti sarà effettuata, esclusivamente per le utenze domestiche, con il ritiro del materiale a domicilio previa prenotazione del servizio al gestore del servizio. L’utente deve conferire i rifiuti, per un massimo di tre pezzi a chiamata, su suolo pubblico adiacente al proprio numero civico e nel giorno concordato, in modo ordinato e occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per il passaggio pedonale e alla circolazione e alla sosta dei veicoli.
In alternativa gli utenti potranno portarli presso l’Ecocentro.
L’azienda gestore del servizio di raccolta garantirà il trattamento in sicurezza presso aree attrezzate o centri autorizzati di trasferimento/lavorazione.
ART. 25. MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE
Sono considerati rifiuti inerti:
X i materiali provenienti da demolizioni e scavi; X gli sfridi di materiale da costruzione;
X i materiali ceramici cotti;
X i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili; X le rocce e i materiali litoidi.
I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere conferiti direttamente dall’azienda edile presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa. In tal caso i committenti l’intervento dovranno trasmettere al Comune (Sportello Unico Edilizia e Servizio Ambiente) a conclusione dei
lavori copia del relativo certificato di conferimento/smaltimento.
Ai soggetti esercenti attività edilizia è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento all’Ecocentro comunale, anche per quantità minime.
E’ vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di
rifiuto.
ART. 26. OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI RESIDUI DALLA COTTURA DEGLI ALIMENTI
I rifiuti (oli minerali esausti, accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dal veicolo a motore e dalle pratiche del “fai da te”, etc) devono essere stoccati separatamente presso l’Ecocentro comunale– esclusivamente da privati cittadini - in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l’ambiente. Gli olii vegetali esausti (residui della cottura degli alimenti) possono essere stoccati presso l’Ecocentro o altri punti di raccolta eventualmente organizzati dall’Amministrazione comunale.
ART. 27. LEGNAME E MANUFATTI IN LEGNO ESCLUSI GLI SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l’utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso l’Ecocentro comunale attrezzato per raccolte differenziate. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.
ART. 28. COMPONENTI ELETTRONICI - CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI
La raccolta di tali materiali esclusivamente conferibili da utenti privati, viene effettuata mediante l’utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso l’Ecocentro comunale attrezzato per le raccolte differenziate. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.
ART. 29. MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di manutenzione assicurino la sicurezza delle persone e il rispetto delle vigenti norme in materia di rifiuti e igienico-sanitaria e in materia ambientale.
I veicoli utilizzati devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe e autorizzazioni che possano essere concesse dall’Amministrazione.
La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente, normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.
Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme vigenti in materia di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.
ART. 30. STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI
Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.
L’intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.
Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono
soggetti ad approvazione dell’Autorità Sanitaria Locale competente, previo parere della A.S.L., comprese le modifiche delle attività che comportino
l’introduzione di fasi operative aggiuntive.
Capitolo 4 - ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA ART. 31. DEFINIZIONE
Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l’Amministrazione Comunale effettua
le seguenti attività:
„X spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
„X lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell’arredo urbano, fontane,
fontanelle e pulizia, lavaggio dei lavatoi pubblici;
„X diserbo stradale;
„X svuotamento dei cestini;
„X rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in
caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
„X rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in
caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
„X pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
„X pulizia parchi e giardini;
„X pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
„X raccolta siringhe abbandonate;
„X raccolta foglie;
„X raccolta deiezioni canine;
„X rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
„X pulizia delle aree temporanee di sosta.
ART. 32. ORGANIZZAZIONE
L’Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto
conto della necessità dell’utenza, delle tecnologie e dei mezzi d’opera disponibili, dei livelli organizzativi
conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. 22/97 e s.m.i., anche in sede di
conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula dei contratti di servizio:
„X definisce le modalità di espletamento dei servizi individuando le soluzioni tecnologiche ed operative
più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell’intensità
di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere
dell’utilizzazione del territorio;
„X stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in
considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
„X promuove l’innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l’idoneità ed il rinnovo delle
attrezzature operative.
I perimetri delle aree all’interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo
stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:
„X le strade, le piazze e i giardini (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature
stradali) classificate come comunali;
„X le strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di
sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo
smaltimento delle acque meteoriche;
„X le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
„X le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all’interno delle ville e dei giardini comunali;
„X le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non
provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
ART. 33. SPAZZAMENTO STRADALE
Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico (da muro a muro o da recinzione a recinzione) in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall’Amministrazione e sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento, della presenza o meno di alberate, del flusso automobilistico e dell’entità della presenza turistica, di specifiche esigenze determinate da eventi naturali o condizioni meteoriche e delle tecnologie adottate per ogni singolo settore.
Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari all’espletamento del servizio (apposita segnaletica orizzontale) e a evitare il sollevamento di polveri, l’ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l’emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.
Nell’organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l’Amministrazione Comunale provvede di adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.
In particolare è vietato l’avvio al compostaggio verde delle foglie raccolte con spazzatrici stradali.
L’ente gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro prenotturni o notturni.
ART. 34. LAVAGGIO STRADE, SOTTOPASSI
Per il servizio di lavaggio stradale l’Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l’esecuzione ai soli casi in cui esso si renda
necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.
ART. 35. DISERBO STRADALE
Il servizio di diserbo sarà effettuato con la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di scerbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.
L’uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all’uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia, utilizzando sostanze non nocive o tossiche per l’uomo e per l’ambiente.
Il personale addetto deve essere abilitato all’espletamento di detto servizio.
ART. 36. CESTINI STRADALI
Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico e dei giardini pubblici, devono essere installati appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell’utente.
E’ vietato:
X introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all’interno degli edifici;
X danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti; X eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori direttamente installati, affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.
ART. 37. RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO
La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l’Amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio o dal altro soggetto individuato ai sensi dell’art. 7 del presente regolamento.
Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli enti competenti alla gestione dei corsi d’acqua medesimi.
La rimozione degli stessi può essere effettuata dal gestore del servizio come prestazione occasionale.
ART. 38. PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI
Aree Mercatali:
Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dagli ambulanti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione. A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.
I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.
I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
X cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori dedicati;
X frazione organica separatamente in appositi sacchi o nei contenitori dedicati;
X altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.
Tali obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal Comune al gestore del servizio.
Il servizio di pulizia dei mercati deve essere realizzato al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all’asportazione dei rifiuti.
L’Amministrazione attiva, tramite la Polizia Municipale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un’opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimento da parte degli esercenti.
Manifestazioni:
Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su
strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all’Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 48 ore il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.
In ogni evento autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto
obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di tenere pulita l’area e di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti. Il gestore del servizio garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
Il Comune può richiedere agli organizzatori la costituzione di apposita cauzione, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia e degli eventuali danni alla attrezzatura assegnata.
Aree occupate da esercizi pubblici:
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nei presente regolamento.
Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell’attività è responsabile dell’asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.
E’ vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.
Durante tutta l’attività e dopo l’orario di chiusura l’area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.
ART. 39. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE
Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:
„X scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di
proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di
proprietà demaniale;
„X scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso
pubblico;
„X scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
„X accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
„X sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
Scarico abusivo su strade pubbliche:
L’Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private
comunque soggette ad uso pubblico.
Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell’abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo
smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell’area.
Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l’Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell’abbandono, l’Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni
sopradescritte.
Scarico abusivo o accumulo su aree private:
I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità.
Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi , zanzare ecc..
Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell’area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure vigenti al D.Lgs 152/06 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale nonché l’adozione di eventuali sistemi atti ad impedire futuri abbandoni sullo stesso luogo)
Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell’Amministrazione Comunale che
interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.
I costi dell’intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell’area, che possono a
loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell’abbandono.
Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del
procedimento ed eventualmente al giudice di merito.
Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate:
In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l’Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.
Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l’Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.
Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell’A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia
tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull’area privata, l’Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all’intervento in emergenza di:
X messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
X asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.
Accumulo di rifiuti in edifici abitativi:
Nel caso di accumuli di rifiuti all’interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall’A.S.L, o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l’Amministrazione Comunale procede allo sgombero.
sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici:
Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, l’Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:
X intimare alla proprietà lo sgombero;
X procedere direttamente anche con le procedure di cui ai punti precedenti.
ART. 40. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l’abbattimento e la rimozione delle polveri,
anche nelle aree circostanti.
Le medesime disposizioni si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.
ART. 41. DEIEZIONI CANINE
A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di munirsi di idonea attrezzatura atta all’immediata rimozione delle deiezioni canine e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori dedicati.
I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono
tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati, laddove previsti.
Il sindaco potrà emanare,in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario e dal competente dipartimento dell’ARPA o altri organi all’uopo competenti. ART. 42. RACCOLTA CAROGNE ANIMALI
L’Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.
Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere, conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall’Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. stesso.
ART. 43. AREE DI SOSTA TEMPORANEA
Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto
dell’Amministrazione Comunale.
Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno occuparsi della pulizia dell’area temporaneamente occupata, secondo le normative
vigenti.
ART. 44. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI
Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica IO settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.
Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R.
n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:
„X assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
„X simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
„X avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
„X resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
„X resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti al scritta “Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni”.
Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall’amministrazione comunale all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.
I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
„X materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari.
„X altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione. Può essere attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.
Capitolo 5 – OBBLIGHI E DIVIETI ART. 45. DIVIETI
Sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi-solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei laghi, dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l’immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.
E’ comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall’Amministrazione o dal gestore del servizio.
E’ vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.
Sono vietati:
- l’abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
- la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- l’esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio;
- l’uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
- l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza;
- l’imbrattamento, l’affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
- l’abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- l’abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta,sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- l’abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
- ai proprietari di animali domestici, l’imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.
ART. 46. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l’organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.
L’utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l’attività degli operatori addetti.
E’ fatto obbligo ai cittadini di assicurare l’accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l’involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
I contenitori posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l’immissione dei rifiuti.
I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all’occupazione delle predette aree, debbono mantenere
pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.
ART. 47. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI
I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e successive
modifiche e integrazioni.
Capitolo 6 - NORME FINALI
ART. 48. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
In considerazione di quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali
forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
ART. 49. CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 197 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.
Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti o associazioni, preposti alla vigilanza.
Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
All’accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
ART. 50. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.
ART. 51. SANZIONI
Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689, nell’ambito dei limiti scelti dall’Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell’Amministrazione Comunale stessa.
In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell’art. 251 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152.
Le violazioni al presente regolamento seguono la procedura sanzionatoria ai sensi della legge n. 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da un valore minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 come previsto dall’articolo 16 della legge 03/2003 che ha introdotto l’articolo 7 bis nel T.U. D.Lgs. 267/2000.
ART. 52. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento, in seguito alla Delibera di approvazione, viene pubblicato sull’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.
ART. 53. VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME
Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dall’ente gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l’efficienza del sistema. Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).