CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E CONSEGNA DI CASSONETTI IN METALLO A CARICAMENTO AUTOMATIZZATO LATERALE DA LITRI 3.200 PER RACCOLTA RUR, CARTA E MULTIMATERIALE
CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E CONSEGNA DI CASSONETTI IN METALLO A CARICAMENTO AUTOMATIZZATO LATERALE DA LITRI 3.200 PER RACCOLTA RUR, CARTA E MULTIMATERIALE
CIG: 8317212C75
L’anno duemilaventi (2020), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica
e
, nato a
il , 1
domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura
allegata al presente contratto] _ e quindi legale rappresentante
dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al n. del R.E.A. di , di seguito nel presente atto denominata “esecutore”
sottoscrivono il presente Contratto di accordo quadro (di seguito, per brevità, anche “Accordo Quadro”) avente ad oggetto la Fornitura e consegna di cassonetti in metallo a caricamento automatizzato laterale da litri 3.200 per raccolta RUR, carta e multimateriale con durata di 18 mesi consecutivi dall’avvio dalla sua sottoscrizione o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo stimato di Euro 202.500,00, con possibile riduzione della durata.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1 Parti contraenti
1.1 Soggetti
Le parti contraenti dell'Accordo quadro sono la committente e l'esecutore.
L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro, deve eseguirle integralmente, e ai fini dell'adempimento contrattuale può avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all’art. 1.10.
1.2 Committente
La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche “DEC”) qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.
1.3 Rappresentante della committente 2
Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici esecutivi dello stesso, REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (X. Xxxxxxxx), dall’Ausiliario del DEC (X. Xxxxxxx) e dal RUP cui a tal fine è conferita la delega per l’affidamento efficace e per l’esecuzione dei contratti specifici esecutivi dell’Accordo Quadro, da intendersi validi efficaci ed anche accettati dall'affidatario, a far data dal momento in cui risulteranno pervenuti presso la sua PEC, correndo da tale data i relativi termini di suo adempimento, salvo raccoglierne poi ulteriore sottoscrizione eventualmente per la regolarità del fascicolo documentale.
Per ogni comunicazione inerente all’esecuzione degli eventuali contratti specifici REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, anche “RUP”) salve contrarie o diverse indicazioni fornite all’esecutore come sopra prescritto.
1.4 Sede della committente
REA Spa, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.
1.5 Responsabile del procedimento (RUP)
Xxxxxxx Xxxxxxxx – Tel.0586/765204 – xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e Ausiliario del DEC
DEC: Xxxxxxxx Xxxxx – Tel.0586/765213 – xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx
Ausiliario del DEC: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Tel. 0586/765220 - xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
1.7 Esecutore
Esecutore è l’operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto. L’esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell’aggiudicazione dello stesso.
1.8 Rappresentante dell'esecutore
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, rappresenta l’esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge.
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, compare il legale rappresentante, come per legge.
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la Committente provvederà secondo le disposizioni che 3
seguono ad emettere:
✓ contratti specifici applicativi dell'AQ (ove sarà quantificato il corrispettivo spendibile nel periodo di riferimento)
✓ ai soli fini della gestione “operativa” dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.
1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro l’esecutore elegge domicilio in
Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente all’esecuzione dell’Accordo Quadro valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:
✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo da esso qui indicato:
o anche tramite mail all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore
✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dall’Accordo Quadro, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore
1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore
L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro.
Tenga presente l’esecutore che l’eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per il trasporto, costituisce sub-contratto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell’affidamento.
2 Prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro e specifiche tecniche
Il contratto di Accordo Quadro ha ad oggetto la Fornitura e consegna di cassonetti in metallo a caricamento automatizzato laterale da litri 3.200 RSU Indifferenziato, RD Carta e Cartone e RD
Imballaggi Multimateriale.
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L’elenco dei beni, per tipologia e quantità, non è da intendere contrattualmente vincolante, potendo la committente individuare, secondo il proprio fabbisogno, forniture di beni appartenenti alle medesime categorie seppur con caratteristiche parzialmente diverse, nel qual caso il prezzo unitario cui applicare la percentuale di ribasso offerto dall’esecutore sarà quello derivante da concordamento nuovi prezzi come per legge.
Quantità di beni da fornire: come da contratti specifici Tempi di consegna: come da Accordo Quadro
Luogo di consegna: presso la committente
Tutte le attrezzature dovranno essere nuove di fabbrica, prive di qualsivoglia difetto, prodotte secondo le migliori regole dell’arte e garantite dal Fornitore contro eventuali difetti di fabbricazione per un periodo minimo di 24 mesi dalla consegna.
conferimento e per la raccolta).
Tutti le attrezzature dovranno essere realizzate in modo che siano soddisfatte le norme di sicurezza previste dalle normative vigenti, in particolare a tutela della sicurezza degli utenti e degli operatori addetti alla raccolta nell’utilizzo del contenitore per le proprie necessità (rispettivamente per il
Tutti le attrezzature dovranno essere compatibili con i mezzi della raccolta della committente, non potendo opporre eccezioni di sorta.
Caratteristiche delle attrezzature:
a) cassonetti a caricamento automatizzato laterale per RSU indifferenziato con le seguenti specifiche tecniche, e comunque come disposto dalla norma UNI EN 12574:
- Capacità nominale 3.200 lt;
- Vasca in lamiera zincata a caldo per immersione dopo assemblaggio; spessore minimo lamiera 1,5 mm;
- Attacco di sollevamento maschio UNI EN 12574;
- Doppio coperchio (per la possibilità di conferire i rifiuti dai due lati del cassonetto) simmetrico ad apertura basculante bilaterale; con molle di richiamo zincate elettroliticamente; pedaliera alzacoperchio in acciaio zincato a caldo;
- Coperchi in lega di alluminio con telaio in acciaio zincato; maniglia centrale su ogni semicoperchio; molle a gas idonee per alleggerire lo sforzo in apertura dei coperchi e rallentare la chiusura; guarnizioni in gomma anticesoiamento;
- N.4 piedini di appoggio al suolo dotati di rulli in nylon antimpuntamento;
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- Foro di scarico liquami su fondo vasca con tappo in materiale plastico antiurto, realizzato in
posizione accessibile con cassonetto al suolo;
- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo normativa ministeriale con disegno a “gradi di caporale”, bianco/rosso a segnalazione dell’ingombro, n.2 adesivi con indicazione di “divieto di sosta con rimozione forzata” (uno su ogni fronte), striscia nera di larghezza idonea per la centratura del cassonetto con telecamera;
e le seguenti caratteristiche:
- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto. Deve essere sprovvista di spigoli vivi. I laterali del cassonetto devono essere dotati di lunotti di contenimento, zincati a caldo, atti ad impedire la fuoriuscita dei rifiuti ed a riparare il contenuto da agenti atmosferici.
disinfezione.
Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all’esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e
b) cassonetti a caricamento automatizzato laterale per RD carta e cartone con le seguenti specifiche tecniche e comunque come disposto dalla norma UNI EN 12574:
- Capacità nominale 3.200 lt;
- Vasca in lamiera prezincata e verniciata a polveri poliesteri internamente ed esternamente con colore bianco RAL 9010; spessore minimo lamiera 1,5 mm;
- Attacco di sollevamento maschio UNI EN 12574;
- Doppio coperchio ad apertura basculante; con molle di richiamo zincate elettroliticamente; sistema di bloccaggio dei coperchi che non permette l’apertura degli stessi da parte dell’utente in fase di conferimento del rifiuto;
- Coperchi con telaio in acciaio zincato; verniciati a polveri poliesteri internamente ed esternamente con colore bianco RAL 9010; semicoperchi dotati di bocca rettangolare di dimensione 20 cm x 90 cm e tolleranza + o – 3 cm e gomma antipioggia;
- N.4 piedini di appoggio al suolo dotati di rulli in nylon antimpuntamento;
- Foro di scarico liquami su fondo vasca con tappo in materiale plastico antiurto, realizzato in posizione accessibile con cassonetto al suolo;
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- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo
normativa ministeriale con disegno a “gradi di caporale”, bianco/rosso a segnalazione dell’ingombro, n.2 adesivi con indicazione di “divieto di sosta con rimozione forzata” (uno su ogni fronte), striscia nera di larghezza idonea per la centratura del cassonetto con telecamera;
e le seguenti caratteristiche:
- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto. Deve essere sprovvista di spigoli vivi. I laterali del cassonetto devono essere dotati di lunotti di contenimento, prezingati e verniciati a polveri poliesteri internamente ed esternamente con colore bianco RAL 9010, atti ad impedire la fuoriuscita dei rifiuti ed a riparare il contenuto da agenti atmosferici.
Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all’esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione.
c) cassonetti a caricamento automatizzato laterale per RD imballaggi multimateriale con le seguenti specifiche tecniche e comunque come disposto dalla norma UNI EN 12574:
- Capacità nominale 3.200 lt;
- Vasca in lamiera prezincata e verniciata a polveri poliesteri internamente ed esternamente con colore azzurro RAL 5007; spessore minimo lamiera 1,5 mm;
- Attacco di sollevamento maschio UNI EN 12574;
- Doppio coperchio ad apertura basculante; con molle di richiamo zincate elettroliticamente; sistema di bloccaggio dei coperchi che non permette l’apertura degli stessi da parte dell’utente in fase di conferimento del rifiuto;
- Coperchi con telaio in acciaio zincato; verniciati a polveri poliesteri internamente ed esternamente con colore azzurro RAL 5007; entrambi i semicoperchi dotati di n.2 bocche ciascuno con rosetta in gomma di diametro 30 cm e tolleranza + o – 3 cm;
- N.4 piedini di appoggio al suolo dotati di rulli in nylon antimpuntamento;
- Foro di scarico liquami su fondo vasca con tappo in materiale plastico antiurto, realizzato in posizione accessibile con cassonetto al suolo;
- Segnaletica conforme al c.d.s. quali pannelli ad alto indice di rifrangenza (Classe 2) secondo
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normativa ministeriale con disegno a “gradi di caporale”, bianco/rosso a segnalazione
dell’ingombro, n.2 adesivi con indicazione di “divieto di sosta con rimozione forzata” (uno su ogni fronte), striscia nera di larghezza idonea per la centratura del cassonetto con telecamera;
e le seguenti caratteristiche:
- La vasca di contenimento dei rifiuti deve essere a tenuta stagna con forma e superfici che consentano facilmente, in fase di svuotamento, la fuoriuscita per caduta del contenuto. Deve essere sprovvista di spigoli vivi. I laterali del cassonetto devono essere dotati di lunotti di contenimento, prezincati e verniciati a polveri poliesteri internamente ed esternamente con colore azzurro RAL 5007, atti ad impedire la fuoriuscita dei rifiuti ed a riparare il contenuto da agenti atmosferici.
Deve essere resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle soluzioni acide ed alcaline, alle alte e basse temperature nonché resistenza alle sollecitazioni dinamiche e termiche, ripetute nel tempo, dovute all’esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di voltura, al lavaggio a freddo ed a caldo e disinfezione.
3 Specifiche tecniche per l'esecuzione
3.1 Modalità di esecuzione
L’esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle accessorie.
Ciascun contratto potrà avere a oggetto quantitativi variabili dei beni oggetto di fornitura, con il limite minimo per ciascun ordine di 30 pz ed un minimo di ciascuna tipologia di 5 pz, salva la facoltà per la Committente di confrontarsi preventivamente con l’esecutore per la determinazione dei quantitativi in considerazione del confezionamento.
Qualora la consegna sia effettuata da un trasportatore terzo, il fornitore è obbligato a fornirgli il Mod.S.7.4.10 “Regolamento visitatori e fornitori” in cui sono descritte le principali indicazioni di sicurezza per l’ingresso all’interno dell’area di Rea Spa.
Ogni comportamento difforme, non legittimerà l'esecutore che vi abbia dato luogo, o altro soggetto comunque interessato all'esecuzione, a pretendere pagamenti dalla committente, che conseguentemente non saranno dovuti. Salve le eventuali ulteriori diverse responsabilità.
Al momento della consegna della fornitura, sarà effettuato da parte degli addetti (DEC o incaricati
dal DEC) un primo controllo, sulla regolarità della consegna, verificando preliminarmente che: 8
- i colli siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- il numero di cassonetti corrispondano a quanto ordinato da contratti specifici
- le caratteristiche corrispondano a quanto ordinato;
- i cassonetti siano nuovi di fabbrica, integri e non presentino già ad un mero esame sommario difetti, difformità, imperfezioni evidenti e tali da renderli inidonei all’uso al quale sono destinati;
- la consegna sia avvenuta secondo le modalità e nei termini contrattuali.
Per il caso in cui siano immediatamente rilevabili difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali ed ogni qualsivoglia forma di inesatto adempimento, REA Spa si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente, senza alcun obbligo di pagamento nei confronti dell’esecutore. In tal caso REA Spa rifiuterà la consegna, che si avrà come non avvenuta, dovendo l’esecutore eseguirla nel termine contrattuale originario e, ove non risulti infine rispettato, XXX spa applicherà le sanzioni contrattuali previste e disciplinate nel paragrafo “Penali” per i giorni di ritardata consegna.
Qualora dopo la consegna, e/o anche dopo l’installazione e la messa in esercizio dei beni forniti, si riscontrassero anomalie o loro malfunzionamenti o difetti originari di qualunque tipo e qualsiasi
difformità rispetto alle caratteristiche tecniche richieste, che siano essi visibili o occulti o di qualunque natura, con la conseguente necessità di sostituirne uno o più per ripristinare le normali condizioni di utilizzo secondo il fabbisogno della committente, l’esecutore a proprie cura e spese dovrà garantirne la sostituzione con fornitura di beni idonei allo scopo. La garanzia qui dedotta è da esso prestata per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di effettiva consegna. La garanzia è totale, su qualsiasi parte del cassonetto, compresi ad esempio i ricambi ed ogni altro accessorio. La garanzia copre la totalità delle prestazioni anche accessorie, non avendo diritto l’esecutore al pagamento o al rimborso di alcun onere o spesa che dovesse conseguentemente andare a sopportare, ivi compresi i costi per manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro. La garanzia non copre i materiali di consumo e le parti soggette ad usura, per i casi in cui i difetti o malfunzionamenti dovessero direttamente conseguire nella misura e nella tipologia ordinarie al consumo e/o all’uso dei beni.
Durante tale periodo di 24 mesi dalla consegna, l’esecutore garantisce il necessario supporto tecnico finalizzato alla corretta consegna e messa in esercizio dei beni sostitutivi nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio o comunque accessori eventualmente necessari,
potendo esso esecutore anche avvalersi di ausiliari o tecnici specializzati e centri di assistenza
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autorizzati, purché a sue cura e spese e comunque sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità nei
confronti della committente.
3.2 Tempi di esecuzione e luogo di esecuzione
I tempi di esecuzione, per ciascun eventuale contratto specifico, sono _ giorni naturali e consecutivi, come da offerta, se non diversamente concordati con il DEC. Sono da ritenere sempre essenziali e, ove violati, daranno luogo a ritardo contrattualmente sanzionabile secondo le norme che seguono. Salvo il diritto della committente per l’eventuale maggior danno.
La consegna dovrà essere effettuata presso la sede della Committente, sita in Rosignano Solvay (LI), Loc. Le Morelline due snc e potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 11:00.
3.3 Proroghe e sospensioni
comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed
Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per
imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).
Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.
4 Avvio dell'esecuzione
4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro
Il periodo di efficacia dell’accordo quadro inizia con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro, a prescindere dalla data del primo contratto specifico esecutivo, che potrà intervenire anche in seguito.
Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con contratti specifici scritti.
5 Responsabilità per la consegna e per qualità e quantità dei beni richiesti 10
A carico dell’esecutore.
Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.
5.1 Adempimento e inadempimento
L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa.
Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali e come per legge.
Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.
5.2 Penali
In caso di ritardo nell’esecuzione saranno applicate le seguenti penali:
0,1% del corrispettivo contrattuale complessivo per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo
a) in caso di ritardo di consegna della fornitura una riduzione del corrispettivo in misura pari allo
rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la consegna manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente.
b) Il ritardo sarà ravvisabile sia rispetto alla consegna che rispetto ai tempi di esecuzione delle prestazioni necessarie nel periodo di garanzia di 24 mesi successivi alla consegna.
c) Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni naturali e consecutivi, oltre al diritto di applicare la riduzione del corrispettivo sopra indicata, REA spa avrà anche il diritto di risolvere il contratto in danno del contraente inadempiente e di procedere a far eseguire la fornitura da terzi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.
d) Per ogni altra inadempienza o violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'esecutore che non siano riconducibili alle fattispecie sopra descritte, potranno essere applicate sanzioni contrattuali di importo pari a € 100,00 per ogni giorno di inadempienza, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.
È facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto
dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito
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l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per
l'inadempimento.
Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno. Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.
6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione
Il contenuto del contratto di Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici è vincolante e immodificabile per tutte le parti contraenti.
Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.
7 Disciplina contrattuale
7.1 Denominazione del contratto
contratti specifici.
Accordo Quadro di forniture ex art. 54 d.lgs. 50/2016 che trova attuazione mediante eventuali
7.2 Contratti specifici
L'Accordo Quadro troverà esecuzione tramite la sottoscrizione di contratti specifici.
7.3 Definizione e contenuto normativo generale
Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente Accordo Quadro, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dai principi di cui al d.lgs. 50/2016 e dal Codice civile, in quanto compatibili.
L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 e alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili.
Le parti sono tenute all’osservanza di tutte le norme vigenti o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Il contratto di accordo quadro è definito ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera iii) e 54 del d.lgs.
50/2016, come contratto concluso tra la stazione appaltante (o committente, REA Spa) e un
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operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti
specifici esecutivi dell'Accordo Quadro) da aggiudicare ed eseguire durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro:
− entrambe le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui all' Accordo Quadro;
− la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, nei casi in cui ne ravvisi il fabbisogno e nella misura che riterrà necessaria per soddisfarlo, senza garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni astrattamente contemplate dall' Accordo Quadro e senza doverne consumare l'intero importo;
− l'esecutore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con i contratti specifici, alle condizioni ivi dedotte, ferme le condizioni generali di cui all' Accordo Quadro.
7.4 Limiti dell'AQ
− per importi eccedenti l'importo massimo aggiudicato per l'Accordo Quadro
La committente non ha la facoltà di utilizzare l’Accordo Quadro per affidare contratti:
− relativamente a prestazioni che non formano oggetto dell'Accordo Quadro
− a soggetti diversi dai contraenti dell’Accordo Quadro.
7.5 Esclusiva
La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non conferisce all’esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, nel rispetto delle previsioni di legge.
8 Importo massimo aggiudicato
8.1 Limite alla spesa della committente
Nell'ambito della durata dell’Accordo Quadro la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per i contratti specifici esecutivi dello stesso, fino ad un massimo di € 202.500,00 (duecentoduemilacinquecento/00) oltre iva come per legge.
L'importo massimo non è suscettibile di successiva integrazione/estensione/incremento con qualsivoglia modalità.
8.2 Diritti degli esecutori 13
La sottoscrizione di un Accordo Quadro non garantisce all’esecutore il diritto di ottenere l'affidamento, eseguire e vedersi remunerate un minimo prestabilito di prestazioni. L’esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli eventuali contratti specifici esecutivi che potranno essere a lui affidati. Con l'affidamento di detti contratti specifici la committente potrà alternativamente, in ragione del proprio fabbisogno:
− esaurire l'intero importo massimo aggiudicato;
− utilizzarne soltanto una parte.
Salvo il diritto della committente anche di non affidare alcun contratto specifico. Nel qual caso, nulla spetterà all’esecutore.
8.3 Durata
Il Contratto di accordo quadro avrà validità di non oltre 18 mesi dalla sottoscrizione.
8.3.2 Cessazione automatica alla scadenza
L’Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna.
8.3.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo
La durata sarà ridotta e l’Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo massimo aggiudicato. La committente ne darà comunicazione all’Esecutore tramite PEC, indicando il termine esatto e le modalità di dismissione dell’attività.
La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente
con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità
di cessazione del rapporto. 14
La committente potrà risolvere di diritto il contratto in tutti i casi previsti dalla legge, con le relative conseguenze. Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:
− gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
− commissione da parte dell’Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.
Nel momento in cui l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:
8.3.6 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro
− la committente non potrà più affidare contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro;
− l’esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state affidate, in esecuzione dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni di cui al relativo contratto specifico e all'Accordo Quadro, a meno che la committente non disponga diversamente
− l'Accordo Quadro continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni per i contratti specifici di cui al precedente punto, fino ad esaurimento degli stessi.
9 Importo del corrispettivo
9.1 Corrispettivo dovuto dalla committente
Il corrispettivo dovuto all’esecutore è quello dovuto per l’esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno dei contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro che gli saranno eventualmente affidati nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo.
L'importo totale massimo aggiudicato non costituisce corrispettivo dovuto dalla committente, ma
limite massimo alla sua spesa complessiva per tutti i contratti specifici esecutivi dell’Accordo
Quadro. 15
9.2 Oneri per sicurezza e manodopera
Per ciascun contratto specifico esecutivo saranno corrisposti nella misura percentuale indicata nella richiesta di preventivo senza applicazione di alcun ribasso, gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze ed i luoghi di cui la committente ha disponibilità giuridica.
Per ciascun contratto specifico, l’esecutore dovrà garantire:
− l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
− il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.
Dovrà inoltre ove richiesto, indicare altresì il costo complessivo della manodopera impiegata per l'esecuzione; detti costi dovranno risultare per esso sostenibili, nonostante l'applicazione del ribasso da esso offerto, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto specifico e/o dall'Accordo Quadro e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato
anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.
9.3 Imposta sul valore aggiunto
Tutti gli importi indicati nell' Accordo Quadro e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA. Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.
9.4 Determinazione del corrispettivo
Il corrispettivo dovuto all'esecutore è determinato in ragione della consistenza dei contratti applicativi, applicando il ribasso offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro al prezzo unitario a base d’asta, quindi utilizzando il prezzo unitario contrattuale di ciascun prodotto e moltiplicando il prezzo unitario contrattuale per le quantità e tipologie di beni oggetto di ciascun contratto specifico applicativo.
Cassonetti RSU Indifferenziato €/cad.
Cassonetti RD Carta e Cartone Cassonetti RD Imballaggi Multimateriale
Tempi di consegna
€/cad.
€/cad.
16
9.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo.
Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:
− le prestazioni principali e accessorie oggetto dell’Accordo Quadro, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
− mezzi e personale impiegati;
− oneri per la sicurezza;
− documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.
10 Tutela dei lavoratori
L’esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più
contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.
Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.
REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.
REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell’esecutore.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le
violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti
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Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed
assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.
11 Fatturazione e pagamento
11.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura
Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite.
DDT di consegna.
Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l’Operatore economico deve comunicare al DEC Xxxxx Xxxxxxxx alla seguente mail xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx o all’Ausiliario del DEC Xxxxxxxxxx Xxxxxxx alla seguente mail xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG derivato relativo all’affidamento del contratto specifico con riepilogo dei
Resta ferma la facoltà per REA Spa di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell’esecuzione in corso.
In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il “Codice Destinatario” è: M5UXCR1.
11.2 Termini e modalità di pagamento.
Entro 60 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.
11.3 Clausola di tracciabilità
Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC per servizi e forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge
136/2010 l’esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme
18
della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità, per i quali esso stesso esecutore è garante verso la committente ai sensi di legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
12 Cauzione definitiva
La cauzione definitiva è prestata dall'esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo aggiudicato, in forma di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva dovrà prevedere:
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
• l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di richiesta.
La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 19
del decreto Legislativo 50/2016.
13 Documenti di cui si compone il contratto
Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, ivi compresi e specialmente:
• Preventivo con il ribasso offerto
• Copia del Documento d’Identità del legale rappresentante
• Mod. S.7.4.10 Regolamento visitatori e fornitori
14 Conoscenza delle condizioni contrattuali
La sottoscrizione del Contratto di accordo quadro implica per gli esecutori:
− dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
assunzione dei relativi obblighi.
− assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente
L’esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell’esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.
La sottoscrizione del presente Contratto di accordo quadro da parte dell’esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:
• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'Accordo quadro;
• di aver giudicato, nel presentare il proprio preventivo con il ribasso percentuale offerto ai fini dell’aggiudicazione, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.
L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'Accordo quadro, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
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appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
Ciascun contratto specifico, esecutivo del Contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dal presente contratto nonché dai singoli contratti specifici.
14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori
L’esecutore assume verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente Contratto di accordo quadro.
Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli eventuali contratti specifici.
In ipotesi di incongruenze o contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza i contratti specifici.
14.2 Obblighi preliminari e continuativi.
L’esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.
In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.
In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ai fini dell'esecuzione degli eventuali contratti specifici si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Spa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate degli esecutori medesimi.
14.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa
L’esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall’Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA Spa con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
14.4 Interpretazione del contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice 21
Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà interpretata a favore della committente.
Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione al RUP e per esso al DEC.
14.5 Controversie
Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo quadro sarà competente il Tribunale di Livorno.
14.6 Riservatezza
L’esecutore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività di REA Spa. L’esecutore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.
Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell’esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e ss.mm.ii. e al D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili.
14.7 Spese generali
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo quadro faranno carico
all’esecutore. 22
Rosignano Solvay, lì
R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
Il Presidente del CdA Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
L’ESECUTORE
Indice
1.3 Rappresentante della committente 2
1.5 Responsabile del procedimento (RUP) 3
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) 3
1.8 Rappresentante dell'esecutore 3
1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche 3
1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore 4
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Prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro e specifiche tecniche
3 Specifiche tecniche per l'esecuzione 8
3.2 Tempi di esecuzione e luogo di esecuzione 9
4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro 10
Responsabilità per la consegna e per qualità e quantità dei beni richiesti
5.1 Adempimento e inadempimento 10
6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione 11
7.1 Denominazione del contratto 11
7.3 Definizione e contenuto normativo generale 12
8 Importo massimo aggiudicato 13
8.1 Limite alla spesa della committente 13
8.2 Diritti degli esecutori 13
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8.3.2 Cessazione automatica alla scadenza 14
8.3.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo 14
8.3.6 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro 14
9 Importo del corrispettivo 15
9.1 Corrispettivo dovuto dalla committente 15
9.2 Oneri per sicurezza e manodopera 15
9.3 Imposta sul valore aggiunto 16
9.4 Determinazione del corrispettivo 16
9.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo. 16
11 Fatturazione e pagamento 17
11.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura 17
11.2 Termini e modalità di pagamento. 18
11.3 Clausola di tracciabilità 18
13 Documenti di cui si compone il contratto 19
14 Conoscenza delle condizioni contrattuali 19
14.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori 20
14.2 Obblighi preliminari e continuativi. 20
14.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa 21
14.4 Interpretazione del contratto 21
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