Contratto di assicurazione sulla vita Temporanea Caso Morte
CF NICE LIFE
SET INFORMATIVO
Contratto di assicurazione sulla vita Temporanea Caso Morte
a premio unico e capitale decrescente annualmente di 1/n con garanzia obbligatoria Invalidità Totale e Permanente da infortuni e malattia.
V.006.2021.NICE – ED. 2023.06
Il presente Set Informativo contenente:
• Documento Informativo Precontrattuale VITA
• Documento Informativo Precontrattuale AGGIUNTIVO VITA
• Condizioni di Assicurazione
• Glossario
• Fac-simile del Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto o della Proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i documenti precontrattuali disponibili anche sul sito Internet della Compagnia ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce ai Beneficiari designati dal Contraente una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l’eventuale sottoscrizione di un prestito/mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l’erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo/prestito la copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio.
Data di redazione del presente set informativo 06.2023
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”
Polizze Vita “dormienti”
Consigli per i consumatori
Le polizze vita dormienti sono polizze che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, non sono state pagate dalle imprese di assicurazione e giacciono in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell’assicurato, delle cui esistenza i beneficiari non sono a conoscenza, o di polizze che, giunte a scadenza, non sono state riscosse dagli interessati per vari motivi.
Come previsto all’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni (prescrizione) da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Oltre tale termine le imprese di assicurazione devono devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la CONSAP.
Per evitare il fenomeno delle polizze dormienti è buona norma:
• se si stipula una polizza vita per la propria protezione o per quella dei propri cari, informare i propri familiari, o coloro ai quali sono destinate le somme, dell’esistenza del contratto;
• designare nominativamente i beneficiari avendo cura di indicare i relativi dati anagrafici (nome, data di nascita, codice fiscale) e tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari evitando il ricorso a formulazioni generiche quali ad esempio “eredi legittimi o testamentari”, “figli nati e/o nascituri”, “coniuge o coniuge al momento del decesso”.
Capitale sociale: € 6.700.000,00 i.v. - C.F. 09623620151- P.IVA. 03801541008 REA CCIAA Roma n.702453
Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00096 – Società del Gruppo CF Assicurazioni S.p.A. - Iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n.042
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CF Assicurazioni S.p.A.
CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A.
Sede Legale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ tel. ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ fax ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇
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Inoltre, per consentire all’impresa con la quale si è stipulata la polizza di attivarsi, è necessario che vengano fornite tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari in caso di decesso (indirizzo, recapito telefonico, e-mail) e che vengano aggiornati in caso di variazione. Infine, se non si vuol portare a conoscenza dei beneficiari l’esistenza della polizza, è possibile comunicare all’impresa, all’atto della sottoscrizione della polizza nell’apposito spazio indicato, i dati necessari per l’identificazione di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l’impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell’assicurato.
Assicurazione Temporanea Caso Morte con garanzia Invalidità Totale e Permanente
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP VITA)
Prodotto CF NICE LIFE (V.006.2021.NICE)
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita
S.p.A. Il presente DIP Vita è aggiornato al 15.06.2023
Il DIP VITA pubblicato è l’ultimo disponibile
mod. V.006.2021.NICE
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti che seguono.
Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione sulla vita Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente annualmente di 1/n con garanzia obbligatoria Invalidità Totale e Permanente da infortuni e malattia.
Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce all’Assicurato una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l’eventuale sottoscrizione di un prestito/mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l’erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo/prestito la copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio.
È assicurato il caso morte e l’invalidità totale e permanente dell’Assicurato; al verificarsi del decesso o dell’invalidità totale e permanente dell’Assicurato, in qualsiasi momento della durata contrattuale avvengano, CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. si obbliga a corrispondere l’importo pari al capitale assicurato iniziale ridotto annualmente di un importo costante pari a 1/n del capitale iniziale. Il contratto ha una durata pluriennale (n), scelta dal Contraente, con un minimo di 1 anno e un massimo di 30 anni.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. Per invalidità totale e permanente da infortunio o malattia si intende la perdita definitiva, in misura totale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Viene considerata totale quando questa venga accertata per almeno il 66% su 100%.
CHE COSA E’ ASSICURATO/ QUALI SONO LE PRESTAZIONI?
CHE COSA NON E’ ASSICURATO?
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa - senza limiti territoriali - salvo i casi in cui il decesso sia causato da:
✘ dolo del Contraente o dei Beneficiari;
✘ partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
✘ incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
✘ infortuni o malattie causati all’Assicurato da abuso di alcol e di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
✘ malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e non dichiarate;
✘ infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o da sindromi o stati assimilabili, qualora il decesso avvenga entro 5 anni dalla conclusione del contratto o entro 7 anni qualora l’Assicurando rifiuti di sottoporsi all’accertamento previsto dall’Impresa.
✘Non sono assicurabili le persone che svolgono una delle seguenti attività professionali: militare; vigile del fuoco; guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 20 m (es.: muratore, antennista, elettricist a su piloni o alta tensione, imbianchino); attività che implichino contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V; attività subacquee (es.: sommozzatore); attività nel sottosuolo (es.: speleologo, minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina);pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri; istruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e motocicli; pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in settore a rischio (es.: antimafia);attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista); sport a livello professionale.
Il rischio di invalidità totale e permanente è coperto qualunque possa esserne la causa – senza limiti territoriali - salvo i casi in cui l’invalidità sia causata da:
✘invalidità preesistenti nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti già diagnosticate all’Assicurato prima della data di decorrenza;
✘partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
✘guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnov o;
✘incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o di deltaplano o di ultraleggero e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell'equipaggio, nonché incidenti di volo causati da acrobazie, record o tentativi di record, voli di collaudo;
✘pratica di qualsiasi sport se esercitato a livello professionistico;
✘pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale;
✘delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
✘guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
✘partecipazione attiva dell'Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
✘Non sono assicurabili le persone che svolgono una delle seguenti attività professionali: militare; vigile del fuoco; guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 20 m (es.: muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino); attività che implichino contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V; attività subacquee (es.: sommozzatore); attività nel sottosuolo (es.: speleologo, minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina);pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri; ist ruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e motocicli; pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in settore a rischio (es.: antimafia);attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista); sport a livello professionale.
! All’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente può scegliere il capitale assicurato
iniziale compreso tra un minimo di 3.000 Euro e un massimo di 350.000 Euro.
! La presente copertura temporanea caso morte con garanzia invalidità totale e permanente prevede un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
CI SONO LIMITI NELLA COPERTURA? La polizza prevede limiti d’indennizzo, carenze e franchigie:
Le garanzie rischio Morte e Invalidità Totale e Permanente sono coperte senza la previsione di limiti territoriali.
DOVE VALE LA COPERTURA?
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta e dei Questionari, le informazioni inerenti allo stato di salute devono corrispondere a verità ed esattezza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione o la nullità del contratto;
Dichiarare e comunicare alla Compagnia l’eventuale aggravamento e/o diminuzione del rischio verificatosi in corso di validità contrattuale;
In caso di decesso dell’Assicurato dovranno essere presentati all’Impresa i seguenti documenti a cura del Contraente e dei Beneficiari:
• certificato di decesso dell’Assicurato in carta semplice;
• relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso, su modulo rilasciato dall’Impresa Vita;
• se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia integrale di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dall’Assicurato in relazione alla patologia che ha causato il decesso;
• in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
• copia dell’eventuale referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
• in caso di designazione degli eredi testamentari/legittimi quali beneficiari, copia autentica del testamento o, nell’ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti se l’Assicurato abbia o meno eredi legittimi;
• in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell’indennizzo da parte del Tutore;
• copia del documento d’identità, del codice fiscale e delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare per ciascun Beneficiario.
Ai fini della denuncia del sinistro invalidità totale e permanente, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare alla Compagnia la seguente documentazione:
• copia del documento di identità o altro documento dell’Assicurato anche per attestazione della data di nascita;
• notifica di Invalidità Permanente Totale emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, etc.);
• relazione del medico legale attestante l’Invalidità Permanente Totale, il relativo grado e la causa della stessa.
Il premio è determinato in relazione alla durata contrattuale prescelta, all’età dell’assicurato, al suo stato di salute e alle attività svolte, nonché dall’ammontare del capitale assicurato. Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico corrisposto in via anticipata.
Non è prevista la possibilità di frazionamento del premio.
Il pagamento dei premi avviene presso l’Intermediario che ha distribuito il contratto, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge. In mancanza di intermediario, il Contraente potrà versare il premio tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Non è consentito il pagamento del premio in contanti.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto può essere stipulato per durate comprese tra 1 anno e 30 anni.
La copertura decorre dalle ore 24.00 della data di perfezionamento del contratto. Il contratto si intenderà concluso e perfezionato al momento in cui il Proponente verrà a conoscenza dell’accettazione della proposta da parte dell’Impresa mediante ricevimento del Certificato di Assicurazione con evidenza della data di decorrenza delle coperture assicurative.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
REVOCA DELLA PROPOSTA: La proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente la conclusione del contratto mediante l’invio all’indirizzo della Compagnia di una raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Successivamente la Compagnia rimborserà al Contraente l’eventuale premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca.
RECESSO: Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una raccomandata con avviso di ricevimento alla Compagnia o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Compagnia ha l’obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: non prevista
COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?
ll presente prodotto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti dall’Impresa.
SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? NO ☒SI
Assicurazione Temporanea Caso Morte con garanzia Invalidità Totale e Permanente
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo Vita)
Prodotto CF NICE LIFE (V.006.2021.NICE)
CF Life Compagnia di Assicurazione vita S.p.A.
Il presente DIP Aggiuntivo Vita è aggiornato al 15.06.2023
Il DIP Aggiuntivo VITA pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene le informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇, tel. ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ fax ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇; sito: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ – e-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇. Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00096
Sede Legale e Direzione Generale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – ▇▇▇▇▇▇, tel. ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ fax ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇, sito: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ – e-mail: ▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ - Capitale
sociale 6.700.000,00 di Euro i.v. - P.IVA n. 03801541008 Cod. F. 09623620151 REA CCIAA Roma n. 702453
Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00096. Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 15/02/1991 (G.U: n.47 del 25/02/1991). Società del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A..L’ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2022 è pari a euro 8.880.903 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 6.700.000 mentre la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato d’esercizio, è pari a euro 2.180.903.
• Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 5.801.643;
• Requisito patrimoniale minimo: euro 4.000.000;
• Fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità: euro 11.983.336;
• L’indice di solvibilità è pari al 206,55% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei Fondi Propri Ammissibili (Eligible Own Fund) e l’ammontare del Requisito di Solvibilità (SCR) richiesto dalla normativa vigente.
I dati sono relativi all’ultimo Bilancio approvato e sono disponibili sul sito all’interno della Relazione Unica relativa
alla solvibilità e alla condizione finanziaria 2022 del Gruppo CF Assicurazioni.
Al contratto si applica la legge Italiana
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?
Che cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali - salvo i casi in cui il decesso sia causato da: • partecipazione attiva dell'Assicurato a operazioni militari o partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che quest’ultima non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere ugualmente prestata su richiesta, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; • partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati dall’Assicurato; • suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto; • pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale; • guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro; • trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche. Il rischio di invalidità totale e permanente è coperto qualunque possa esserne la causa – senza limiti territoriali - salvo i casi in cui l’invalidità sia causata da: • partecipazione dell'Assicurato a competizioni e prove ed allenamenti relativi ad attività ippiche, calcistiche, ciclistiche salvo che abbiano carattere ricreativo; • ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato; • operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato; • cure dimagranti o dietetiche; • aborto volontario non terapeutico; • cure od interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici; • infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento del Servizio di Leva o quello Sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di carattere eccezionale; • trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.; • effetto di sieropositività HIV, AIDS; • effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoici; • connessione con l'uso o produzione di esplosivi; • atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere, dallo stesso procurato; • pandemie. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Ci sono limiti alla copertura?
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di evento? | In caso di decesso dell’Assicurato, al fine della liquidazione della prestazione dovrà essere trasmesso il “Modulo di denuncia di sinistro per decesso” disponibile sul sito internet della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇), cui dovranno essere allegati i seguenti documenti: • certificato di decesso dell’Assicurato in carta semplice; • relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso, su modulo rilasciato dalla Compagnia; • se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia integrale di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dall’Assicurato in relazione alla patologia che ha causato il decesso; • in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso; • copia dell’eventuale referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche; • in caso di designazione degli eredi testamentari/legittimi quali beneficiari, copia autentica del testamento o, nell’ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti se l’Assicurato abbia o meno eredi legittimi; • in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell’indennizzo da parte del Tutore; • copia del documento d’identità, del codice fiscale e delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare per ciascun Beneficiario. In caso di sinistro per invalidità totale e permanente, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare alla Compagnia il “Modulo di denuncia sinistro invalidità permanente totale” disponibile sul sito internet della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇), completo della seguente documentazione: • copia del documento di identità o altro documento dell’Assicurato anche per attestazione della data di nascita; • notifica di Invalidità Permanente Totale emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, etc.); • relazione del medico legale attestante l’Invalidità Permanente Totale, il relativo grado e la causa della stessa. |
Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952, comma 2, del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Le somme non richieste entro 10 anni non potranno più essere liquidate agli aventi diritto ma dovranno essere comunicate e devolute dall’Impresa al fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 266/2005 e successive modifiche e integrazioni. | |
Liquidazione della prestazione: Decorsi 30 giorni dal ricevimento dell’ultimo dei documenti necessari, l’Impresa corrisponderà agli aventi diritto le somme dovute attraverso bonifico bancario. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui l’Impresa, se le avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non Io avrebbe dato alle stesse condizioni, la stessa ha diritto: a) in caso di dolo o colpa grave di: - contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le inesattezze o la reticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato; - rifiutare qualsiasi pagamento al verificarsi del sinistro; b) nel caso non esista dolo o colpa grave, di: - ridurre, le somme assicurate al verificarsi del sinistro in relazione al maggior rischio accertato; - recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni in base all’età reale. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Si riportano di seguito le informazioni integrative rispetto a quelle fornite nel DIP Vita: Non sono previsti meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio e i premi pagati sulle assicurazioni sulla vita non sono attualmente soggetti ad alcuna imposta. Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento del premio unico, senza possibilità di alcun frazionamento. |
Rimborso | È previsto solo nei casi di esercizio da parte del Contraente del diritto di revoca esercitabile nel periodo antecedente la conclusione del contratto o di esercizio del diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. |
Sconti | Il prodotto non prevede sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La copertura ha effetto data di decorrenza del contratto e termina alla scadenza del contratto, sulla base della durata prescelta dal Contraente (minimo di 1 anno e un massimo di 30 anni), tranne nel caso di cessazione del rapporto dovuto a: • esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente; • morte dell’Assicurato; • indennità per la copertura Invalidità Totale Permanente; • esercizio del diritto di recesso da parte della Compagnia, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’Art. 1893 del Codice Civile (entro 3 mesi dal giorno in cui la stessa viene a conoscenza delle dichiarazioni o della reticenza del Contraente) o all’Art. 1926 del Codice Civile (in caso di aggravamento del rischio in corso di validità del contratto). |
Sospensione | Il contratto non prevede la sospensione della garanzia. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Recesso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI ☒ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Compagnia. |
Richiesta di informazioni | Non previste. |
Il contratto risponde ad esigenze di protezione dagli eventi legati alla vita umana ed è rivolto a clienti che, al verificarsi degli eventi assicurati, intendono tutelare la propria capacità di far fronte ad impegni futuri o alle necessità di sostentamento della propria famiglia.
A chi è rivolto questo prodotto?
▇▇▇▇▇ gravanti sul premio: Sul premo unico è applicato un caricamento pari al 60,00% del premio unico stesso.
Costi per riscatto: non previsti per la tipologia di prodotto.
Costi per l’erogazione della rendita: non previsti per la tipologia di prodotto.
Costi per l’esercizio delle opzioni: non previsti per la tipologia di prodotto.
Costi di intermediazione: con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto, la quota parte percepita dall’intermediario è pari al 55,00%.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Ufficio reclami di CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. all’indirizzo in ▇▇▇▇ – ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ – ▇▇▇▇▇ o tramite e-mail alla seguente casella di posta elettronica: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ e qualora si utilizzi un account di posta certificata si può utilizzare l’indirizzo ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇ I reclami dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax ▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇, pec: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione: | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza e ai rispettivi Certificati di Assicurazione sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del Foro competente per l'azione giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi delle controversie | In caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN–NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: ▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme Vigenti. I premi delle assicurazioni vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione. I premi danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL
TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO 60 GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
Dip Agg. Vita V.006.2021.NICE Pag.5 di 5
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Contratto di assicurazione sulla vita Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente annualmente di 1/n con garanzia obbligatoria Invalidità Totale e Permanente da infortuni e malattia.
Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce all’Assicurato una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l’eventuale sottoscrizione di un prestito/mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l’erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo/prestito la copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio.
Il presente documento è aggiornato al 15.06.2023 ed è stato realizzato seguendo le linee guida del tavolo tecnico ANIA- Associazioni Consumatori – Associazioni Intermediari per “Contratti Semplici e Chiari”
SOMMARIO
Art. 1 - Oggetto del contratto e prestazioni 3
Art. 2 - Conclusione e decorrenza del contratto 3
Art. 3 - Revoca della proposta 3
Art. 4 - Capitale assicurato 4
Art. 5 - Durata del contratto 4
Art. 6 - Cessazione del rapporto 4
Art. 7 - Diritto di recesso del Contraente 4
Art. 8 - Requisiti generali di assicurabilità 5
Art. 9 - Modalità di adesione al contratto e valutazione del rischio 6
Art. 10 - Esclusioni 6
Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 8
Art. 12 - Carenze 8
Art.13 - Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale (Art. 1926 del Codice Civile) 9
Art.14 - Diminuzione del rischio in corso di validità contrattuale (art. 1897 del Codice Civile) 10
Art. 15 - Premi 10
Art. 16 - Costi gravanti sul premio unico 10
Art.17 - Richiesta di informazioni 10
Art.18 - Prestazioni in caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell’Assicurato 11
Art. 19 - Comunicazione Periodica 11
Art. 20 - Beneficiari 12
Art. 21 - Documentazione in caso di sinistro 12
Art. 22 - Riscatto, riduzione, prestito 13
Art. 23 - Cessione – Pegno 13
Art. 24 - Opzioni contrattuali 13
Art. 25 - Valuta 13
Art. 26 - Imposte 14
Art. 27 - Foro competente 14
Art. 28 - Mediazione 14
Art. 29 - Forma delle comunicazioni / Prova del contratto 14
Art. 30 - Normativa FATCA e CRS 14
Art. 31 - Reclami 14
Art. 32 - Prescrizione 15
Art. 33 - Lingua 16
Art. 34 - Rinvio alle norme di legge 16
Contratto di assicurazione sulla vita Temporanea Caso Morte a premio unico e capitale decrescente annualmente di 1/n con garanzia obbligatoria Invalidità Totale e Permanente da infortuni e malattia.
CF NICE LIFE è un prodotto finalizzato a tutelare il proprio tenore di vita o il tenore di vita dei propri cari ed è offerto da CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.. Il contratto prevede la sottoscrizione da parte del Contraente di una garanzia in forma di Temporanea Caso Morte e di una garanzia Invalidità Totale e Permanente.
Il presente documento è aggiornato al 15.06.2023
Art. 1 - Oggetto del contratto e prestazioni
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il prodotto denominato CF Nice Life, appartenente alla tipologia dei contratti di assicurazione temporanea, che prevede il pagamento di un capitale ai Beneficiari designati dal Contraente al verificarsi del decesso dell’Assicurato, o il pagamento di un capitale all’Assicurato al verificarsi dell’invalidità totale e permanente dell’Assicurato stesso.
CF Nice Life è un prodotto di ▇▇▇▇ ▇. In particolare, al verificarsi del decesso o dell’invalidità totale e permanente dell’Assicurato, in qualsiasi momento della durata contrattuale avvengano, CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. (di seguito anche CF Life o la Compagnia o l’Impresa o la Società) si obbliga a corrispondere l’importo pari al capitale assicurato iniziale, indicato nel Modulo di Proposta e nell’Art. 4 -“Capitale assicurato” delle presenti Condizioni di Assicurazione, ridotto annualmente di un importo costante pari a 1/n del capitale iniziale. Il contratto ha una durata pluriennale, scelta dal Contraente, con un minimo di 1 anno e un massimo di 30 anni.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.
Per invalidità totale e permanente da infortunio o malattia (ITP) si intende la perdita definitiva, in misura totale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Viene considerata totale quando questa venga accertata per almeno il 66% su 100%.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa e il premio pagato resta acquisito dall’Impresa stessa. Il rischio di morte e il rischio di invalidità totale e permanente sono coperti qualunque possa esserne la causa – senza limiti territoriali
– salvo le limitazioni previste all’Art. 10 - “Esclusioni” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 2 - Conclusione e decorrenza del contratto
Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione del modulo di proposta completo di tutte le informazioni e della consegna dei documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve il certificato di assicurazione, a condizione che sia stato versato il premio pattuito a CF Life e che questa abbia acquisito la disponibilità della somma versata.
Qualora il Contraente non possa sottoscrivere il Questionario sullo Stato di Salute, o nel caso in cui richieda un capitale per il quale è necessario produrre il rapporto di visita e medica ed eventualmente la documentazione medica prevista per il livello di capitale assicurato richiesto e per l’età dell’Assicurato come indicato nell’Art.9 - “Modalità di adesione al contratto - Griglia di assunzione”, il contratto si ritiene concluso al termine del processo di valutazione del rischio da parte della Compagnia. L’Impresa invierà al Contraente il certificato di assicurazione firmato, completo con eventuali indicazioni di sovrappremio o limitazioni di copertura.
L'assicurazione entra in vigore alle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato nel certificato di assicurazione.
Art. 3 - Revoca della proposta
La proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente alla conclusione del contratto mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi indicati nell’Art. 7 – “Diritto di recesso del Contraente”.
In tal caso l’Impresa rimborserà al Contraente l’eventuale premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.
Art. 4 - Capitale assicurato
All’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente può scegliere il capitale assicurato iniziale compreso tra un minimo di 3.000 Euro e un massimo di 350.000 Euro.
Il capitale assicurato iniziale in caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell’Assicurato è indicato in polizza. Annualmente, ad ogni ricorrenza di polizza, il capitale assicurato viene ridotto di un importo costante pari a 1/n del capitale iniziale riportato nel certificato di assicurazione, dove n rappresenta la durata del contratto espressa in anni.
Il capitale iniziale minimo
Il Contraente/Assicurato p e fino ad un massimo di 35
Il capitale assicurato sarà p
minimo, pari a 3.000,00 €
t
ll’Assicurato nel corso
Esempio – Capitale assicurato decrescente di una polizza di durata 10 anni, con capitale assicurato iniziale pari a 50.000 Euro e data di decorrenza 01/07/2021.
capitale assicurato | ||||
dal assi | 01/07/2021 curabile è pa | al ri a | 30/06/2022 3.000,00 €. | 50.000 € |
dal | 01/07/2022 | al | 30/06/2023 | 45.000 € |
otdràals | c0e1g/l0ie7r/e2d0i2a3s | siaclura | r3s0i /p0e6r/u2n02c4api | tale u4g0u.0a0le0 a€ quello |
0.00 dal | 0,00 €. 01/07/2024 | al | 30/06/2025 | 35.000 € |
adgaal | o01a/i 0B7e/n2e0f2ic5iar | iadl es | i3g0n/a0ti6i/n2p0o2l6iz | za in c3a0s.o00d0i m€orte de |
dal | 01/07/2026 | al | 30/06/2027 | 25.000 € |
dal | 01/07/2027 | al | 30/06/2028 | 20.000 € |
dal | 01/07/2028 | al | 30/06/2029 | 15.000 € |
dal | 01/07/2029 | al | 30/06/2030 | 10.000 € |
dal | 01/07/2030 | al | 01/07/2031 | 5.000 € |
Art. 5 - Durata del contratto
Per durata del contratto si intende l’arco di tempo intercorrente tra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate in polizza.
Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 6 – “Cessazione del rapporto”, questo contratto ha una durata pluriennale, con un minimo di 1 anno e un massimo di 30 anni. Il Contraente deve scegliere la durata contrattuale prima della decorrenza della copertura.
Art. 6 - Cessazione del rapporto
Il contratto si scioglie in caso di:
• esercizio del diritto di recesso da parte del Contraente;
• morte dell’Assicurato;
• indennizzo per la copertura Invalidità Totale Permanente;
• esercizio del diritto di recesso da parte della Compagnia, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’Art. 1893 del Codice Civile (entro 3 mesi dal giorno in cui la stessa viene a conoscenza delle dichiarazioni o della reticenza del Contraente) o all’Art. 1926 (in caso di aggravamento del rischio in corso di validità del contratto).
Il contratto estinto non può più essere riattivato.
Art. 7 - Diritto di recesso del Contraente
Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è stato concluso. Il recesso può essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. inviata all’indirizzo:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ o
a mezzo posta elettronica certificata (PEC): ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
allegando copia del documento d’identità del Contraente.
La notifica del recesso, regolarmente consegnata all’Impresa, libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dal giorno di ricevimento da parte della compagnia della comunicazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Impresa ha l’obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto.
Art. 8 - Requisiti generali di assicurabilità
È assicurabile la persona fisica che, al momento della sottoscrizione del contratto, abbia un’età assicurativa compresa tra i 18 anni e i 70 anni. L’età dell’Assicurato alla scadenza del contratto non potrà essere superiore a 75 anni.
L’età assicurativa dell’Assicurato è calcolata in anni interi, determinata trascurando la frazione di anno inferiore o uguale a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
Tali requisiti di età si intendono estesi anche al Contraente.
Esempio – Età dell’Assicurato e del Contraente
ETA' ANAGRAFICA | ETA' ASSICURATIVA | DURATA DEL CONTRATTO |
40 anni, 3 mesi | 40 anni | qualunque tra 1 anno e 30 anni |
65 anni, 5 mesi, 25 giorni | 65 anni | qualunque tra 1 anno e 10 anni |
65 anni, 6 mesi | 66 anni | qualunque tra 1 anno e 9 anni |
70 anni, 6 mesi | 71 anni | non può sottoscrivere il contratto |
Inoltre, non sono assicurabili:
• le persone che svolgono una delle seguenti attività professionali: militare; vigile del fuoco; guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 20 m (es.: muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino); attività che implichino contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V; attività subacquee (es.: sommozzatore); attività nel sottosuolo (es.: speleologo, minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina);pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri; istruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e motocicli; pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in settore a rischio (es.: antimafia);attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista); sport a livello professionale.
• i soggetti affetti da: dipendenza da sostanze psicoattive (alcool – stupefacenti – farmaci psicoattivi); HIV o sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o da sindromi o stati assimilabili; psicosi croniche prive di causalità organica; sindromi organiche cerebrali;
• i soggetti che non adempiano a quanto richiesto al successivo Art.9 - “Modalità di adesione al contratto e valutazione del rischio”.
Su richiesta del Contraente e/o dell’Assicurato l’Impresa si riserva di valutare le attività lavorative e/o sportive svolte anche saltuariamente, dichiarate prima della conclusione del contratto, previa sottoscrizione di apposito questionario. La valutazione sarà oggetto di specifica dichiarazione riportata su appendice alla polizza che potrà:
• Includere l’attività professionale o sportiva, con eventuale versamento di sovrappremio;
• Escludere dalla garanzia il decesso dovuto all’attività professionale o sportiva dichiarata.
Art. 9 - Modalità di adesione al contratto e valutazione del rischio
Per consentire la corretta valutazione del rischio da parte dell’Impresa è necessario che il Contraente fornisca la documentazione indicata nella griglia di assunzione che segue, indicata in relazione all’età assicurativa dell’Assicurando e al capitale da assicurare richiesto:
Capitale in Euro | Età assicurativa dell’Assicurando alla data di sottoscrizione della proposta | ||
Fino a 49 Anni | Da 50 a 64 anni | Da 65 a 70 anni | |
Fino a 250,000 Euro | Questionario sullo Stato di Salute Rapporto di visita medica (per l’eliminazione della carenza) | Questionario sullo Stato di Salute Rapporto di visita medica (per l’eliminazione della carenza) | Questionario sullo Stato di Salute Rapporto di visita medica |
Da 250.001 a 350.000 | Questionario sullo Stato di Salute Rapporto di visita medica | Questionario sullo Stato di salute, rapporto di visita medica, esame urine, esami ematochimici, sierologia virale, PSA (assicurati maschi >55 anni) | Questionario sullo Stato di salute, rapporto di visita medica, esame urine, esami ematochimici, sierologia virale, PSA (assicurati maschi >55 anni) |
Esami ematochimici: Emocromo completo con conta piastrinica, glicemia, emoglobina glicata, colesterolemia totale HDL, trigliceridi, creatininemia, GGT, AST, ALT Sierologia Virale: HBsAg, HCV, test HIV (quest’ultimo salvo i casi in cui è prevista la carenza), PSA Prostatic Specific Antigen per assicurati di sesso maschile >55 anni. | |||
In relazione al capitale da garantire richiesto dal Contraente e all’ età assicurativa dell’Assicurando, l’Impresa richiede la sola sottoscrizione del modulo di proposta, che contiene il Questionario sullo Stato di Salute, ovvero la presentazione della ulteriore documentazione medica.
Il premio viene calcolato tenendo conto della valutazione di tale documentazione.
I costi della visita medica, degli accertamenti e degli eventuali approfondimenti medici richiesti sono a totale carico del Contraente e non vengono rimborsati dall’Impresa.
In caso di sottoscrizione della polizza, la documentazione originale viene trattenuta dall’Impresa.
Art. 10 - Esclusioni
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali - salvo i casi in cui il decesso sia causato da:
a) dolo del Contraente o dei Beneficiari;
b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell'Assicurato a operazioni militari o partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che quest’ultima non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere ugualmente prestata su richiesta, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
d)partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti, invasioni, vandalismi compiuti o tentati dall’Assicurato;
e) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità dimembro dell'equipaggio;
f) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione del contratto;
g) infortuni o malattie causati all’Assicurato da abuso di alcol e di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
h) pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a
più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale;
i) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
j) malattie e/o conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni già note all’Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta e non dichiarate;
k) infezione da virus HIV o da sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o da sindromi o stati assimilabili, qualora il decesso avvenga entro 5 anni dalla conclusione del contratto o entro 7 anni qualora l’Assicurando rifiuti di sottoporsi all’accertamento previsto dall’Impresa, come indicato all’Art.12 “Carenze”;
l) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche.
m) Non sono assicurabili le persone che svolgono una delle seguenti attività professionali: militare; vigile del fuoco; guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 20 m (es.: muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino); attività che implichino contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V; attività subacquee (es.: sommozzatore); attività nel sottosuolo (es.: speleologo, minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina);pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri; istruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e motocicli; pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in settore a rischio (es.: antimafia);attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista); sport a livello professionale.
Il rischio di invalidità totale e permanente è coperto qualunque possa esserne la causa – senza limiti territoriali - salvo i casi in cui l’invalidità sia causata da:
a) invalidità preesistenti nonché quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti già diagnosticate all’Assicurato prima della data di decorrenza;
b) partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
c) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
d) incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o di deltaplano o di ultraleggero e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell'equipaggio, nonché incidenti di volo causati da acrobazie, record o tentativi di record, voli di collaudo;
e) pratica di qualsiasi sport se esercitato a livello professionistico;
f) pratica di sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a più di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport a livello professionale;
g) partecipazione dell'Assicurato a competizioni e prove ed allenamenti relativi ad attività ippiche, calcistiche, ciclistiche salvo che abbiano carattere ricreativo;
h) ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato;
i) operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
j) cure dimagranti o dietetiche;
k) aborto volontario non terapeutico;
l) cure od interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici;
m) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
n) guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
o) partecipazione attiva dell'Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
p) infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento del Servizio di Leva o quello Sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di carattere eccezionale;
q) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.;
r) effetto di sieropositività HIV, AIDS;
s) effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoici;
t) connessione con l'uso o produzione di esplosivi;
u) atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere, dallo stesso procurato;
v) pandemie;
w) Non sono assicurabili le persone che svolgono una delle seguenti attività professionali: militare; vigile del fuoco; guardia giurata; addetto al soccorso alpino; lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 20 m (es.: muratore, antennista, elettricista su piloni o alta tensione, imbianchino); attività che implichino contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive; attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V; attività subacquee (es.: sommozzatore); attività nel sottosuolo (es.: speleologo, minatore); attività in alta montagna (es.: guida alpina);pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri; istruttore di volo; skipper; collaudatore di autoveicoli e motocicli; pilota professionista; acrobata; domatore di belve; cascatore; magistrato operante in settore a rischio (es.: antimafia);attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo (es.: diplomatico, giornalista); sport a livello professionale.
Su richiesta del Contraente e/o dell’Assicurato l’Impresa si riserva di valutare le attività lavorative e/o sportive svolte anche saltuariamente, dichiarate prima della conclusione del contratto, previa sottoscrizione di apposito questionario. La valutazione sarà oggetto di specifica dichiarazione riportata su appendice alla polizza che potrà:
− Includere l’attività professionale o sportiva, con eventuale versamento di sovrappremio;
− Escludere dalla garanzia il decesso e/o l’invalidità dovute all’attività professionale o sportiva dichiarata.
Si richiama l’attenzione sulla necessità del Contraente e dell’Assicurato di dare comunicazione all’Impresa, entro 30 giorni, qualora l’Assicurato inizi a svolgere una delle attività professionali o sportive escluse per consentire di valutare il nuovo stato di rischio, come previsto dal successivo art. 13 “Aggravamento di rischio in corso di validità contrattuale (Art. 1926 del Codice Civile)”.
Art. 11 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall’Assicurato, ai sensi degli Articoli 1892,1893 e 1984 del Codice Civile, devono essere veritiere, esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti relative a circostanze tali per cui l’Impresa, se le avesse conosciute, non avrebbe dato il proprio consenso o non Io avrebbe dato alle stesse condizioni, l’Impresa ha diritto:
a) in caso di dolo o colpa grave, (Art. 1892 del Codice Civile), di:
-contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto le inesattezze o la reticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente e dall’Assicurato;
-rifiutare qualsiasi pagamento al verificarsi del sinistro;
b) nel caso non esista dolo o colpa grave, (Art. 1893 del Codice Civile) di:
-ridurre, le somme assicurate al verificarsi del sinistro in relazione al maggior rischio accertato;
-recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza (Art 1893 del Codice Civile).
Art. 12 - Carenze
Sia per la garanzia decesso che per la garanzia invalidità totale e permanente, la presente copertura prevede un periodo di carenza di 180 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
La carenza è il periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci; di conseguenza, se l’evento assicurato si verifica in tale periodo, l’Impresa non corrisponde la prestazione assicurata.
La carenza si applica per tutti i contratti stipulati senza visita medica, o con la sola sottoscrizione del Questionario sullo Stato di Salute.
Il periodo di carenza si intende annullato e quindi la copertura decorre immediatamente all’atto della firma, qualora l’Assicurando si sottoponga a visita medica e agli esami clinici eventualmente previsti per il capitale prescelto e in relazione all’età dell’Assicurando stesso. L’Impresa verifica gli esiti di tali documenti e conferma le condizioni alle quali è disponibile ad accettare di prestare la copertura (a premio di tariffa, con applicazione di sovrappremio sanitario o per attività sportive o professionali particolari, con esclusione di patologie o attività sportive/professionali) o comunica il proprio rifiuto a prestare la copertura.
Qualora il contratto sia stato concluso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel documento di polizza - l'applicazione della carenza di 180 giorni avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione, dei contratti sostituiti. Nel caso in cui il nuovo capitale assicurato fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di carenza trova applicazione solo per la parte di capitale eccedente.
Il periodo di carenza si intende altresì annullato nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi, purché sopravvenuti o verificatisi dopo l‘entrata in vigore del contratto:
a) conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) conseguenza diretta di shock anafilattico (malattia non infettiva);
c) conseguenza diretta di infortunio, esclusa ogni concausa, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte.
Il periodo di carenza si intende altresì annullato nel caso in cui l’invalidità avvenga per conseguenza diretta di uno dei seguenti eventi, purché sopravvenuti o verificatisi dopo l‘entrata in vigore del contratto:
a) conseguenza diretta di infortunio, esclusa ogni concausa, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata dell’invalidità totale e permanente.
Il periodo di carenza si estende a 5 anni dalla data di perfezionamento del contratto qualora il decesso o l’invalidità siano dovute alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.
In particolare, nel caso in cui l'Assicurato abbia rifiutato di sottoporsi agli esami clinici richiesti dall’Impresa e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, il periodo di carenza sopra indicato viene esteso a 7 anni.
Qualora il decesso o l’invalidità dell’Assicurato avvengano nel corso del periodo di carenza come sopra indicato, l’Impresa corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all’importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.
Qualora il contratto sia stato concluso in sostituzione di uno o più precedenti contratti espressamente richiamati in polizza - l'applicazione della carenza di 180 giorni, di cinque o sette anni per AIDS, o ad altra patologia ad esso collegata, avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti sostituiti.
Nel caso il nuovo capitale assicurato fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di carenza trova applicazione solo per la parte di capitale eccedente.
Art.13 - Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale (Art. 1926 del Codice Civile)
Il Contraente e l’Assicurato sono obbligati a comunicare all’Impresa, entro 30 giorni, la modifica delle condizioni in base alle quali è stato assunto il rischio e determinato il premio tali da comportare un mutamento che, se conosciuto dall’Impresa al momento della conclusione del contratto, la stessa non avrebbe consentito l’assunzione del rischio, o l’avrebbe consentito a fronte della corresponsione di un premio più elevato.
In particolare, si sottolinea l’obbligo di inviare tempestiva comunicazione qualora l’Assicurato inizi a svolgere una delle attività professionali o sportive escluse (Art. 10 - “Esclusioni”).
L’inosservanza di tale obbligo di comunicazione può comportare la totale o parziale inefficacia della garanzia (v. Art. 11 - “Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato”).
L’Impresa, ricevuta la comunicazione circa l’aggravamento del rischio, si riserva la possibilità di applicare un sovrappremio al premio dovuto o di recedere dal contratto.
L’Impresa emetterà appendice al contratto indicando il nuovo premio dovuto.
Art.14 - Diminuzione del rischio in corso di validità contrattuale (art. 1897 del Codice Civile) Analogamente a quanto previsto all’Art. 13 – “Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale”, il Contraente e l’Assicurato devono comunicare la modifica delle condizioni in base alle quali è stato assunto il rischio che possono determinare una diminuzione del premio: in particolare la modifica della professione e delle attività sportive praticate.
Art. 15 - Premi
Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico, corrisposto in via anticipata e per l’intera durata contrattuale.
In mancanza del pagamento del premio la garanzia non ha effetto.
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata, all’ammontare del capitale assicurato e all’età assicurativa dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto. Il premio è indipendente dal sesso dell’Assicurato.
È previsto un premio minimo pari al maggior valore fra l’applicazione del tasso al capitale iniziale assicurato e 50,00 €.
Il pagamento dei premi avviene presso l’Intermediario che ha distribuito il contratto, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
In mancanza di intermediario, il Contraente potrà versare il premio tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
Il mancato pagamento del premio determina l’inefficacia della copertura.
Il presente contratto prevede il pagamento di un’unica rata di premio da versare anticipatamente prima della decorrenza della copertura. Non è quindi previsto il caso di riattivazione per mancato pagamento del premio.
Art. 16 - Costi gravanti sul premio unico
Sul premo unico è applicato un caricamento pari al 60% del premio unico stesso.
Esempio – Costi gravanti sul premio unico
Premio unico | 717,00 € |
Caricamento (60% del premio unico ) | 430,20 € |
Art.17 - Richiesta di informazioni
Per la richiesta di informazioni è necessario inviare una e-mail all’indirizzo:
▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
CF Life fornirà riscontro all’informazione richiesta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art.18 - Prestazioni in caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell’Assicurato
La Società risponde delle prestazioni previste in caso di decesso o invalidità totale e permanente dell’Assicurato, senza limiti territoriali.
La garanzia temporanea caso di morte prevede, in caso di decesso dell’Assicurato durante il periodo di copertura, la corresponsione ai Beneficiari designati dal Contraente nel Modulo di Proposta, del capitale assicurato al momento del decesso, come rappresentato all’Art. 4 – “Capitale assicurato”.
Per invalidità totale e permanente da infortunio o malattia si intende la perdita definitiva, in misura totale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. Viene considerata totale quando questa venga accertata per almeno il 66% su 100%. L’indennità che la Società corrisponderà per la copertura ITP, nei limiti e alle condizioni di cui al presente contratto, consiste in un importo, riconosciuto in unica soluzione, pari al capitale assicurato al momento del riconoscimento della Invalidità Totale Permanente, come rappresentato all’Art. 4 – “Capitale assicurato”. Per momento di riconoscimento della ITP si intende la data di accadimento dell’infortunio oppure, in caso di malattia, la data della certificazione medica attestante l’Invalidità Totale Permanente presentata agli Enti competenti.
In caso di sinistro Invalidità totale e permanente il contratto si scioglie.
Nel caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato l’indennità qualora:
- l'Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace;
- il Sinistro sia avvenuto dopo le ore 24.00 della data in cui termina il Periodo di Carenza di 180 giorni successivo alla data di decorrenza del contratto per la garanzia Malattia;
- l'Invalidità Permanente Totale dell'Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del sinistro da Infortunio o da Malattia che l’ha provocata;
- la Società abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento della prestazione;
- il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui all’Art.10 - “Esclusioni”
- l'Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri della denuncia di sinistro di cui al successivo Art.21-“Documentazione in caso di sinistro”.
L’indennità che Società corrisponderà per la copertura ITP, nei limiti e alle condizioni di cui al presente contratto, consiste in un importo, riconosciuto in unica soluzione, pari al capitale assicurato al momento del riconoscimento della Invalidità Totale Permanente.
Per momento del sinistro si intende la data di accadimento dell’Infortunio oppure, in caso di Malattia, la data della certificazione medica attestante l’Invalidità Totale Permanente presentata agli Enti competenti.
In caso di sinistro ITP il contratto si scioglie.
Il pagamento della prestazione assicurata è subordinato all’accertamento dello stato di salute dell’Assicurando al momento della sottoscrizione della proposta di polizza ed è condizionato da quanto indicato agli Art.9 - “Modalità di adesione al contratto e valutazione del rischio”, Art.10 - ”Esclusioni” e Art.12 - “Carenze“.
La richiesta di prestazione deve essere redatta su apposito “Modulo di denuncia sinistro per decesso” o “Modulo di denuncia sinistro invalidità permanente totale” disponibili su sito internet della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇) e trasmessi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
Tel. 06 51.29.46.00 – Fax 06 51.29.49.60
o tramite PEC a: ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
Art. 19 - Comunicazione Periodica
Entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, CF Life metterà a disposizione, nell’area riservata al Contraente, il documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa.
Unitamente a tale informativa, CF Life consegna al Contraente l’aggiornamento dei dati periodici previsti dalla normativa vigente.
Inoltre, al Contraente verrà tempestivamente inviata da CF Life l’informativa su eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione che possono avere rilevanza per il contratto.
Art. 20 - Beneficiari
I Beneficiari della prestazione per la garanzia decesso sono designati dal Contraente. È facoltà del Contraente revocare o modificare tale designazione in qualsiasi momento comunicandola per iscritto all’Impresa o indicandola per testamento.
La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
✓ dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
✓ dopo che si sia verificato l’evento che fa sorgere l’obbligo in capo all’Impresa di eseguire la prestazione assicurata;
✓ dopo che i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto al Contraente di volersi avvalere del beneficio.
I Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’Assicurazione (art. 1920 del Codice Civile).
Per modificare i Beneficiari successivamente alla sottoscrizione della proposta il Contraente dovrà trasmettere all’Impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
Tel. 06 51.29.46.00 – Fax 06 51.29.49.60
o tramite PEC a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
il “Modulo di modifica Beneficiario” disponibile sul sito internet della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇).
Beneficiario della garanzia invalidità totale e permanente è l’Assicurato.
Art. 21 - Documentazione in caso di sinistro
In caso di decesso dell’Assicurato, al fine della liquidazione della prestazione dovrà essere trasmesso il “Modulo di denuncia sinistro per decesso” disponibile sul sito internet della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇), cui dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• certificato di decesso dell’Assicurato in carta semplice;
• relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso, su modulo rilasciato dalla Compagnia;
• se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia integrale di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dall’Assicurato in relazione alla patologia che ha causato il decesso;
• in caso di morte violenta (infortunio, omicidio, suicidio, ecc.), copia del verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
• copia dell’eventuale referto autoptico e delle eventuali indagini tossicologiche;
• in caso di designazione degli eredi testamentari/legittimi quali beneficiari, copia autentica del testamento o, nell’ipotesi in cui questo non sia stato redatto, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti se l’Assicurato abbia o meno eredi legittimi;
• in caso di eredi minori o incapaci, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell’indennizzo da parte del Tutore;
• copia del documento d’identità, del codice fiscale e delle coordinate bancarie del conto corrente bancario da accreditare per ciascun Beneficiario.
Ai fini della denuncia del sinistro invalidità totale e permanente, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono inviare alla Compagnia il “Modulo di denuncia sinistro invalidità permanente totale” disponibile sul sito internet della Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇), completo della seguente documentazione:
• copia del documento di identità o altro documento dell’Assicurato anche per attestazione della data di nascita;
• notifica di Invalidità Permanente Totale emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, etc.);
• relazione del medico legale attestante l’Invalidità Permanente Totale, il relativo grado e la causa della stessa;
• se vi è stato ricovero in ospedale o Istituto di Cura, copia integrale di eventuali cartelle cliniche relative al primo ricovero e ai successivi ricoveri subiti dall’Assicurato in relazione alla patologia che ha causato lo stato di ITP;
• In caso di ITP causato da infortunio o tentato suicidio, copia del verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità Competente, da cui si desumano le precise circostanze dell’evento;
• copia delle eventuali indagini tossicologiche.
Per i casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia potrà richiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengano indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire a CF Life le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della stessa.
In caso di sinistro ITP il contratto si scioglie.
La documentazione dovrà essere trasmessa a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
Tel. 06 51.29.46.00 – Fax 06 51.29.49.60
o a mezzo e-mail all’indirizzo: ▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ o tramite PEC a ▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. corrisponderà agli aventi diritto le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’ultimo dei documenti necessari, accertate le condizioni previste per la liquidazione. I pagamenti verranno effettuati tramite bonifici bancari sulle coordinate che verranno comunicate dai Beneficiari. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori. Qualora si verifichi il sinistro durante la prima annualità assicurativa e il premio non sia stato corrisposto per intero, per poter procedere alla liquidazione, la parte di premio residua dovrà essere versata dal Beneficiario della polizza, prima della liquidazione stessa.
Art. 22 - Riscatto, riduzione, prestito
Il presente contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato resterà acquisito dall’Impresa.
Art. 23 - Cessione – Pegno
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno. Tali atti diventano efficaci quando le Imprese ne facciano annotazione sul documento di polizza o su apposita appendice, a ciò provvedendo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione e documentazione da parte del Contraente. Nel caso di pegno, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio. Non è consentito cedere il contratto o costituirlo in pegno a favore dell’Intermediario.
Art. 24 - Opzioni contrattuali
La presente garanzia non prevede opzioni contrattuali.
Art. 25 - Valuta
Gli impegni contrattuali sono regolati in Euro.
Art. 26 - Imposte
Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme Vigenti.
Art. 27 - Foro competente
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione e dall’interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, del Dip VITA, del Dip aggiuntivo VITA, delle Proposte e/o dei Certificati di Assicurazione o in generale della documentazione precontrattuale/contrattuale, sorta fra l’Impresa e il Contraente, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo dove il Contraente ha la residenza.
Art. 28 - Mediazione
Prima di adire la competente autorità giudiziaria, resta fermo l’obbligo di esperire il procedimento obbligatorio di mediazione previsto dall’Art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il deposito di un’istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli Artt. 17 e 20 del D. Lgs 28/2010.
Art. 29 - Forma delle comunicazioni / Prova del contratto
Tutte le comunicazioni previste dal contratto e dalla Legge, perché siano valide, devono essere inviate con lettera Raccomandata A.R. o tramite PEC ai recapiti della Direzione Generale dell’Impresa o direttamente all’Intermediario che ha distribuito la polizza, qualora egli sia abilitato a riceverle in base agli accordi esistenti con l’Impresa.
I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal contratto e dalle sue appendici.
Art. 30 - Normativa FATCA e CRS
Il Contraente, in fase di assunzione, è tenuto a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione FATCA e CRS.
Nel corso di tutta la durata del contratto, il Contraente è tenuto a
• comunicare tempestivamente, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza che ne ha determinato la modifica all’Impresa a mezzo raccomandata A.R. da inviare a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
oppure tramite l’invio di una posta elettronica certificata a: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
eventuali modifiche alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del modello e/o
• fornire entro 30 giorni una nuova autocertificazione, qualora le informazioni contenute nella precedente dichiarazione diventino non corrette.
Il Contraente è tenuto a manlevare e tenere indenne l’Impresa da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell’omessa compilazione delle autocertificazioni, o qualora queste contengano dichiarazioni incomplete o inesatte.
Art. 31 - Reclami
Eventuali reclami intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Compagnia o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto come di seguito riportato.
I reclami dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
L’ Impresa, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni dal ricevimento dello stesso (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.
Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso d’assenza di riscontro nel termine massimo previsto dalla normativa, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela dei Consumatori, ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, e reperire il modello da utilizzare attraverso il link disponibile sul sito dell’Impresa.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS:
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
• i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);
• i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine massimo previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
• i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile anche rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, come di seguito indicato.
Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con le Imprese sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni). Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. È prevista anche la procedura di negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento.
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet ▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇). In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza dei sistemi conciliativi ove esistenti.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇
o a mezzo posta elettronica ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
o a mezzo posta elettronica certificata a: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
Art. 32 - Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952, comma 2, del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Le somme non richieste entro 10 anni non potranno più essere liquidate agli aventi diritto ma dovranno essere comunicate e devolute dall’Impresa al fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 266/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 33 - Lingua
Il prodotto CF Nice Life, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di rapporto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un’altra lingua.
Art. 34 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione valgono le vigenti disposizioni di ▇▇▇▇▇:
Articoli del Codice Civile rilevanti per i contratti assicurativi
Art. 1892. (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893. (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave)
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894. (Assicurazione in nome o per conto di terzi)
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897. (Diminuzione del rischio)
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898. (Aggravamento del rischio)
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899. (Durata dell'assicurazione)
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà' di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più' volte, ma ciascuna proroga tacita non può' avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1901. (Mancato pagamento del premio)
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di
assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1926. (Cambiamento di professione dell'assicurato)
I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito. Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta. Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore
al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.
Art. 2952 (Prescrizione in materia di assicurazione)
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti riferiti alla prestazione si prescrivono in dieci anni.
GLOSSARIO
Il presente documento è aggiornato al 15.06.2023
Appendice | Documento che forma parte integrante del contratto emesso per prendere atto di modifiche concordate tra l’Impresa e il Contraente. |
Assicurato | Persona fisica che ha stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici, alla fascia di età di appartenenza e degli eventi attinenti alla sua vita. |
Assicurando | Persona fisica che effettua la proposta di assicurazione presso la compagnia assicurativa. |
Beneficiario | Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto. Viene designata nel Modulo di Proposta dal Contraente e indicata in Polizza; può coincidere o no con il Contraente stesso. |
Capitale assicurato in caso di decesso | Importo indicato nel Modulo di Proposta o nel Certificato di Assicurazione che l’Impresa Vita corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale. |
Capitale assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente (ITP) | Importo indicato nel Modulo di Proposta o nel Certificato di Assicurazione che l’Impresa Vita corrisponde all’Assicurato in caso di Invalidità Totale Permanente nel corso della durata contrattuale. |
Carenza | Periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci e se l’evento assicurato si verifica in tale periodo l’Impresa non corrisponde la prestazione assicurata. |
Certificato di Assicurazione | Documento emesso dalle Imprese Vita e ▇▇▇▇▇ comprovante l’esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione. |
Cessione – Pegno | Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. |
Contraente | Il soggetto, persona fisica o giuridic, che stipula il contratto con le Imprese Vita e ▇▇▇▇▇ e si obbliga a pagare i premi alle scadenze concordate. |
Contratto | Nel caso di specie, CF NICE LIFE è un Contratto di Assicurazione di tipo Temporaneo per il caso di Morte, a premio unico e capitale decrescente annualmente di 1/n con garanzia complementare ad adesione obbligatoria Invalidità Totale e Permanente da Infortuni e Malattia, con il quale l’Impresa, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare il capitale indicato nel Modulo di Proposta al verificarsi dell’evento decesso e ITP dell’assicurato. |
Conclusione del contratto | Il contratto si considera concluso quando il Contraente, terminato il processo di valutazione del rischio, riceve il Certificato di polizza firmato dalle Imprese in segno di accettazione. |
Condizioni contrattuali (o di assicurazione) | Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione e il rapporto giuridico. |
Conflitto di interessi | Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse dell’Impresa può collidere con quello del Contraente. |
Costi di caricamento | Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa. |
Decorrenza della garanzia | Momento in cui le garanzie divengono efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. |
Detraibilità fiscale (del premio versato) | Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. |
Dichiarazioni precontrattuali | Informazioni fornite dal Contraente-Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono all’Impresa di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. |
Diritto proprio (del Beneficiario) | Diritto del Beneficiario delle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente. |
Documento unico di rendicontazione | Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto. |
Durata | Periodo durante il quale il contratto è efficace. |
Esclusioni | Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall’Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. |
Età assicurativa | Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. |
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - CRS (Common Reporting Standard) | Normativa che prevede l’obbligo delle istituzioni finanziarie, fra le quali le Imprese di Assicurazione, di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati Uniti a decorrere dal 2014 (normativa FATCA), e con i Paesi aderenti allo scambio di informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall’Italia, e dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, a decorrere dal 2016. |
Garanzia | Impegno dell’Impresa a liquidare il capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza in caso di decesso o all’Assicurato in caso di Invalidità Permanente Totale. |
Impresa Vita | CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. – autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa Vita – con la quale il Contraente stipula il Contratto di Assicurazione. |
Impignorabilità e insequestrabilità | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ secondo cui le somme dovute dall’Impresa Vita al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. |
Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia (ITP) | La perdita totale e definitiva della capacità generica dell’Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata. Tale invalidità è riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato sia pari o superiore al 66%. |
IVASS (già ISVAP) | Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Imprese di Assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. |
Modulo di Proposta/Proposta | Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alle Imprese la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. |
Periodo di copertura | Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. |
Premio | L’importo versato dal Contraente all’Impresa per l’acquisto della garanzia. |
Prescrizione | Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini indicati dalla Legge. |
Principio di adeguatezza | Principio in base al quale l’Impresa Vita è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto proposto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. |
Questionario sullo stato di salute | Il documento compreso nel Modulo di Proposta che descrive la storia clinica e lo stato di salute dell’Assicurato, sulla base delle risposte dallo stesso fornite, debitamente sottoscritto dall’Assicurato o da chi ne esercita la potestà e che costituisce parte integrante della polizza, nei casi in cui ne è richiesta la compilazione. |
Recesso | Diritto del Contraente di sciogliere il contratto da esercitare entro 30 giorni dal momento della conclusione è reciproca del Contraente e della Impresa Danni in caso di sinistro. |
Revoca | Diritto del Contraente di manifestare l’intenzione di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto. |
Set informativo | L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Cliente, composto da: Dip Vita, DIP Aggiuntivo Vita, Condizioni di Assicurazione; Glossario; Modulo di Proposta. |
Rischio demografico | ▇▇▇▇▇▇▇ che si verifichi un evento futuro e incerto (ad es. morte) attinente alla vita dell’Assicurato, al verificarsi del quale l’Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto, la quale è caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. |
Sinistro | Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato. |
Spese di emissione | Oneri costituiti da importi fissi a carico del Contraente per l’emissione del contratto. |
CF Nice Life
Codice Prodotto (V.006.2021.NICE)
Contraente (Persona Fisica)
N.Proposta:
Cognome e nome
Intermediario Cod.
Sub Intermediario Cod.
Data di nascita Luogo di nascita Prov Sesso
Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte )
Residenza :
Indirizzo email
Codice sottogruppo Attività Econimica
Comune Prov
Paese estero di residenza Cittadinanza
CAP
Codice TAE ( vedi tabella 1 )
Prefisso e telefono Seconda Cittadinanza
Domicilio (se diverso da residenza)
Comune Prov.
CAP
Codice fiscale
Doc. di riconoscimento (allegare in copia leggibile)
È obbligatorio l’invio di un documento valido.
N. documento
Rilasciato da
Località di rilascio Data di rilascio Data di scadenza
Persona politicamente esposta: SI NO Categoria P.E.P (vedi informativa sul retro del modulo)
Assicurando (compilare solo se diverso dal Contraente)
esposta
FAC SIMILE
Cognome e nome Codice Fiscale
Data di nascita Luogo di nascita Prov. Sesso Residenza: via Comune Prov.
CAP Professione (indicare dettagliatamente le mansioni svolte ) Doc. di riconoscimento (allegato in copia leggibile)
N. documento
Data di rilascio Data di scadenza Rilasciato da Località di rilascio
Domicilio (se diverso da residenza)
Comune Prov.
CAP
Beneficiari
In caso di morte dell’Assicurato l’importo liquidabile sarà pagato a: (cognome,nome,luogo e data di nascita,recapiti C.F )
Beneficiario/i.
In caso di DECESSO
In caso di mancata compilazione dei dati di cui sopra l’impresa potrà incontrare al decesso dell’assicuratomaggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del/dei beneficiario/i.
Il Contraente esclude l'invio di comunicazioni ai Beneficiari, prima dell'evento, se indicati in forma nominativa.
Il Contraente è tenuto a comunicare modifiche o revoche dei Beneficiari alle Imprese Assicurative.
Referente terzo:
In caso di specifiche esigenze di riservatezza potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito ( incluso email e / o telefono ) di un soggetto terzo diverso dal beneficiario a cui l'impresa di assicurazione potrà rivolgersi in caso di decesso dell'Assicurato al fine di contattare il beneficiario designato.
Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Telefono
Indirizzo Località Cap Provincia
In caso di mancata compilazione dei dati di cui sopra l'impresa potrà incontrare al decesso dell'assicurato maggiori difficoltà nell' identificazione e nella ricerca del /dei beneficiario/i.
Data :
CF NICE LIFE
DATI ELEMENTI TECNICI
Decorrenza Scadenza Frazionamento N. rate Durata in anni Tacito rinnovo
Dalle ore 24:00 | Alle ore 24:00 |
GARANZIE OPERANTI
GARANZIE PRESTATE | CAPITALE ASSICURATO € | PREMIO LORDO € |
Prestazione TCM+IPT |
PREMIO DA PAGARE | Premio Netto € | Spese di Emissione Costi Fissi € | Imponibile € | Imposte € | Totale € | |
Premio alla firma fino al | ||||||
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il DIP Vita, il DIP Aggiuntivo Vita, le Condizioni di Assicurazione e il Glossario contenuti nel Set Informativo
Data e Luogo
FAC SIMILE
Il Contraente L’Assicurando (se diverso dal Contraente)
L’Intermediario
Il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce all’Assicurato una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l’eventuale sottoscrizione di un prestito o di un mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza con l’erogazione dello stesso.
Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o del prestito la copertura assicurativa rimarrà invariata e in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di premio.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile, il Contraente e/o Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1 – Oggetto del contratto e prestazioni; Art..2 – Conclusione e decorrenza del contratto; Art. 4 – Capitale assicurato; Art. 5 – Durata del contratto; Art. 7 – Diritto di recesso del Contraente; Art. 8 – Requisiti generali di assicurabilità;
Art. 9 – Modalità di adesione al contratto e valutazione del rischio; Art. 10 – Esclusioni; Art.11 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato;
Art. 12 – Carenze; Art. 13 – Aggravamento del rischio in corso di validità contrattuale (Art. 1926 del Codice Civile);
Art. 27 – Foro competente; Art. 29 – Forma delle comunicazioni / Prova del ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇. 31 Reclami; Art. 30 Normativa fatca e crs.
Luogo e data Firma del Contraente _
Revoca della proposta e Diritto di recesso del contraente: Art. 3 e Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione
Modalità di pagamento del premio consentite dalla Compagnia
La proposta contrattuale può essere revocata nel periodo antecedente alla conclusione del contratto mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia. In tal caso l’Impresa rimborserà al Contraente l’eventuale premio corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto inviando una raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso l'Impresa ha l'obbligo di rimborsare il premio eventualmente corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, e della quota parte di premio relativa al periodo nel quale il contratto ha avuto effetto. Modalità di pagamento del premio consentite dalla Compagnia Il pagamento dei premi di perfezionamento deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante. Può essere effettuato tramite una delle seguenti modalità:
• presso L'intermediario che ha distribuito il contratto,nel rispetto ed entro i limiti fissati dati dalle vigenti disposizioni di legge.
FAC SIMILE
• con bonifico a favore di CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. sul c/c bancario Codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ,
intestato a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. presso lntesa San Paolo SpA | ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇,▇- ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇.
La sottoscrizione della Proposta e il contestuale pagamento del premio non determinano la conclusione e il perfezionamento del Contratto e l'operatività delle garanzie assicurative.
Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione del modulo di proposta completo di tutte le informazioni e della consegna dei documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte dell’Impresa la comunicazione che la polizza è stata emessa e che il Certificato di assicurazione è a disposizione nell’area riservata al Contraente sul sito di Compagnia (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇), a condizione che sia stato versato il premio pattuito a CF Life e che questa abbia acquisito la disponibilità della somma versata.
L'importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della Proposta verrà trattenuto dall'Impresa a titolo di deposito infruttifero e in caso di accettazione della stessa da parte dell’Impresa con conseguente perfezionamento del Contratto, sarà imputato a titolo di Premio. In caso di mancata accettazione della Proposta l'Impresa restituirà al Proponente la somma trattenuta a titolo di deposito infruttifero.
Le coperture assicurative decorreranno dopo l'accettazione del rischio da parte dell'Impresa. Nel caso in cui il rischio non venga accettato dall'impresa, l'Impresa non sarà tenuta ad indicare i motivi delle proprie decisioni. In questo caso la documentazione precontrattuale rimarrà comunque presso l'Impresa unitamente ad eventuale altra modulistica dell'Impresa stessa, lo stretto tempo necessario, come previsto dalla normativa vigente.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo Bonifico Bancario la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul C/C intestato all'Impresa.
ACCESSO ALL’AREA RISERVATA
Dalla homepage del sito del Gruppo CF Assicurazioni ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ è possibile accedere all’area riservata ai clienti per la cui registrazione è richiesto il Codice Fiscale del contraente ed il numero del certificato della polizza sottoscritta.
QUESTIONARIO SULLO STATO DI SALUTE CF NICE LIFE | ||||||
Assicurato: | Età 41 | |||||
Ha subito ricoveri o interventi chirurgici negli ultimi 5 anni e/o è attualmente in attesa di ricovero? (salvo per i seguenti casi: appendicite, ernie addominali/inguinali, adenoidi, tonsille, deviazione del setto nasale, meniscectomia o rottura legamenti del ginocchio, parto senza complicanze, estrazione dentale, infortuni senza postumi); | SI | NO | ||||
Ha mai ricevuto una diagnosi, o si è mai sottoposto a ricoveri, interventi, e/o cure per cancro, tumori maligni, neoplasie, leucemia, linfomi? | SI | NO | ||||
Negli ultimi 5 anni ha ricevuto una diagnosi, o si è sottoposto a ricoveri, interventi, e/o cure, trattamenti per una delle seguenti malattie? | ||||||
• Infarto miocardico, angina pectoris, sostituzione o riparazione valvolare, cardiomiopatie; | SI | NO | ||||
• Ictus o attacco ischemico transitorio (TIA), aneurisma o emorragia cerebrale; | SI | NO | ||||
• Diabete; | SI | NO | ||||
• Epatite B o C o cirrosi epatica, epatopatia alcolica, pancreatite; | SI | NO | ||||
• Insufficienza renale, malattia renale richiedente dialisi, disturbi alla vescica,delle vie urinarie, della prostata, all’utero, cervice, alle mammelle; | SI | NO | ||||
• Trapianto d’organo (ad eccezione di cornea); | SI | NO | ||||
• Paralisi, paraplegia, epilessia, sclerosi multipla, malattia demielinizzante, malattia di Parkinsons, malattia di Alzheimer, malattia dei motoneuroni (compresa SLA), morbo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; | SI | NO | ||||
• Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), tubercolosi, sarcoidosi, enfisema, polmonite virale, sindrome acuta respiratoria, insufficienza respiratoria; | SI | NO | ||||
• Malattie del sistema nervoso, depressione cronica, disturbo bipolare, schizofrenia; | SI | NO | ||||
• Lupus eritematoso sistemico, connettiviti, artrite reumatoide (malattia infiammatoria cronica da non confondere con artrosi), artrite psorisiaca; | SI | NO | ||||
• Sieropositività all’HIV, AIDS o malattie HIV-correlate; | SI | NO | ||||
Percepisce un assegno o una pensione per invalidità o inabilità al lavoro? | SI | NO | ||||
Attualmente effettua una terapia medica (farmacologica e non) continuativa da oltre 21 giorni consecutivi? (ad eccezione di anti-concezionali, anti-staminici, farmaci per la tiroide, farmaci per ipercolesterolemia, farmaci per la pressione purché i valori della pressione siano mantenuti nella norma dalla terapia con massimo due farmaci). | SI | NO | ||||
E’ attualmente in attesa di effettuare o ricevere esiti di esami diagnostici particolari o di effettuare visite specialistiche (al di fuori dai normali controlli di routine)? | SI | NO | ||||
ALTEZZA/PESO | ||||||
• Qual è la sua altezza in cm? | Cm | |||||
• Qual e' il suo peso in Kg? | Kg | |||||
• La differenza tra la Sua altezza in cm e il suo peso in Kg è inferiore a 80 o superiore a 120 (es. 175-70 = 105)? | SI | NO | ||||
DOMANDE SPORT/PROFESSIONE | ||||||
Pratica sport pericolosi quali, ad esempio: sport aerei in genere (paracadutismo, deltaplano, parapendio, ULM, elicottero, aliante, ecc.); alpinismo, scalate, accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, escursioni alpine superiori a 3.000 m, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, bob, guidoslitta; speleologia; caccia grossa, safari; equitazione (competizioni equestri); skeleton; rafting; partecipazione a corse di velocita' e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; motonautica (off-shore, hovercraft, competizioni velistiche), vela (a piu' di 60 miglia dalla costa); competizioni ciclistiche; canoa, kayak; pugilato e lotta; atletica pesante; sport estremi in genere, sport a livello professionale? | SI | NO | ||||
Svolge una delle seguenti attività professionali che la espone a particolari rischi quali, ad esempio: militare, vigile del fuoco, guardia giurata, addetto al soccorso alpino, lavoro su tetti o impalcature ad altezza superiore a 10 m (antennista, elettricista su piloni o alta tensione), attività che implichino contatto/uso di sostanze nocive, tossiche, esplosive e/o radioattive, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività subacquee (sommozzatore) o su piattaforme petrolifere, attività nel sottosuolo (speleologo, minatore), attività in alta montagna (es.: guida alpina), pilota o membro dell’equipaggio di aerei privati e/o elicotteri, istruttore di volo, skipper, collaudatore di autoveicoli e motocicli, pilota professionista, acrobata, circense, domatore di belve, controfigura cinematografica, cascatore, magistrato operante in settore a rischio (antimafia), attività che prevedono soggiorni prolungati in paesi a rischio guerra/terrorismo? | SI | NO | ||||
SEGUE PROPOSTA N.
FAC SIMILE
e inoltre dichiaro:
• che le informazioni da me fornite nella presente dichiarazione sono complete e veritiere;
• di essere consapevole che le dichiarazioni inesatte o non veritiere o le reticenze dell‘Assicurando possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo oltre alla
• cessazione dell’assicurazione stessa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1895 del Codice Civile
• di essere a conoscenza che firmando il solo Questionario sullo Stato di Salute la copertura assicurativa decorrerà trascorsi i termini di carenza previsti, come indicato all’art. 12
• Carenze delle Condizioni di Assicurazione.
Emessa in 3 originali il
Firma del Contraente
l' Assicurando se diverso dal Contraente
QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE “DEMANDS AND NEEDS” E DELL’ADEGUATEZZA
(Persona Fisica)
Gentile Cliente,
il presente modulo contiene il Questionario per la valutazione “Demands and Needs” e dell’adeguatezza. Tale questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a determinare le Sue esigenze assicurative e previdenziali al fine di poter individuare i prodotti assicurativi coerenti ai Suoi bisogni e valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere.
Le chiediamo, pertanto, di fornire le informazioni che le vengono richieste e di esprimere le Sue esigenze assicurative, per consentire una migliore individuazione del Suo bisogno assicurativo e della sua coerenza rispetto alle diverse tipologie contrattuali esistenti, nonché permettere una analisi e definizione dei contenuti contrattuali ai fini di una valutazione di idoneità dei prodotti, svolta al fine di agire nel Suo miglior interesse.
Lei resta comunque libero di sottoscrivere un qualunque prodotto assicurativo, sulla base delle Sue autonome decisioni, rispetto agli elementi contrattuali, con particolare riferimento alle condizioni contrattuali, alla durata, al premio, ai limiti della copertura assicurativa, che Le saranno forniti in dettaglio ed in modo oggettivo dall’Intermediario, per consentirLe di prendere una decisione informata e consapevole.
É nostra cura assicurarci che il cliente sia consapevole dell’importanza di quanto sopra riportato e, pertanto, è nostro dovere informarLa che in caso di Suo rifiuto a fornire una o più delle informazioni richieste, non sarà possibile procedere con alcuna proposta assicurativa.
DATI ANAGRAFICI
Cognome e Nome:
Codice Fiscale:
Data di nascita:
FAC SIMILE
Comune di nascita:
Residenza:
Provincia:
CAP
DOMANDE PER LA VALUTAZIONE SULLA COERENZA DELLE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CONTRAENTE
1) Quali sono i bisogni assicurativo – previdenziali che intende perseguire con il contratto?
Il contratto deve soddisfare obblighi di legge (es. CCNL, DPR 180/50 Cessione dello Stipendio/Pensione) Risparmio /investimento
Previdenza / Pensione complementare
Protezione assicurativa di rischio (morte, invalidità, inabilità, malattie gravi, non autosufficienza, perdita impiego)
Protezione essenziale per ottenere un mutuo e/o un prestito/finanziamento (CPI/PPI)
2) Qual è l’orizzonte temporale che si prefigge per la realizzazione degli obiettivi?
Minore di 5 anni (breve) Da 5 a 10 anni (medio)
Maggiore di 10 anni (lungo)
3) Intende perseguire i suoi obiettivi assicurativo – previdenziali attraverso Versamento unico
Versamenti periodici / ricorrenti
4) Qual è attualmente il suo stato occupazionale?
Dipendente / Dirigente di Azienda Privata con contratto a tempo indeterminato da almeno un anno Dipendente / Dirigente di Azienda Privata non avente contratto a tempo indeterminato da almeno un anno Dipendente pubblico / statale
Lavoratore autonomo Libero professionista Amministratore di Società Pensionato
Non occupato
5) Quanti sono i componenti del nucleo familiare ?
1 2 Oltre 2
6) Quanti figli sono minorenni?
7) Ha eventuali altri soggetti a carico o da tutelare?
SI NO
8) Quanti altri prodotti assicurativi ha già stipulato?
Risparmio / Investimento
Previdenza / Pensione Complementare
Protezione Assicurativa (morte, infortuni, malattia, non autosufficienza, perdita impiego)
Altro
Nessuna copertura assicurativa
9) Qual è la sua fascia di reddito annuo? Fino a € 30.000,00
Da € 30.001,00 a € 50.000,00
Da € 50.001,00 a € 100.000,00
Oltre € 100.000,00
10) Quali delle seguenti affermazioni descrive meglio le sue aspettative sull’evoluzione futura dei suoi redditi? In aumento
Stabile
FAC SIMILE
In diminuzione
11) Qual è la sua capacità di risparmio annuo? Fino a € 5.000,00
Da € 5.001,00 a € 15.000,00
Oltre € 15.000,00
12) Ha mutui, prestiti, leasing o altre voci fisse di uscita? SI NO
COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE LE DOMANDE CHE SEGUONO SE L'ESIGENZA E' LEGATA A PRODOTTI DI RISPARMIO/INVESTIMENTO; PER ALTRI PRODOTTI PUO' ESSERE SELEZIONATO "NON RILEVANTE"
DOMANDE PER LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA/APPROPRIATEZZA
13) Quale è il suo titolo di studio?
Non rilevante Laurea o master Diploma Licenza Media Altro
14 ) Quale livello di conoscenza ed esperienza ha dei prodotti e strumenti finanziari?
Non rilevante Bassa
Media Alta
15) Qual è la probabilità di aver bisogno dei suoi risparmi nei primi anni di contratto? Non rilevante
Bassa Alta
Non prevedibile
16 ) Quale è la sua capacità di sostenere eventuali perdite?
Non rilevante
Bassa (fino al 5% del proprio reddito annuo) Media (fino al 30% del proprio reddito annuo) Alta (fino al 50% del proprio reddito annuo)
17) Qual è la sua propensione al rischio, e conseguentemente le sue aspettative di rendimento dell’investimento, relativamente al prodotto proposto?
Non rilevante Bassa
Media Alta
Il Sottoscritto dichiara che in data odierna ha completato il questionario utile a rilevare i propri bisogni e l'adeguatezza/
coerenza dei contratti assicurativi, le cui risposte sono sintetizzate nel presente documento. Il Sottoscritto dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero alle summenzionate domande.
Timbro dell’Agenzia e Firma dell’Intermediario Firma del Contraente
Luogo Data
DICHIARAZIONE DELL'INTERMEDIARIO SULLA COERENZA
FAC SIMILE
Testo dichiarazione di coerenza ex art.58, comma 4-bis, Reg. 40/2018 modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020
Acquisite le informazioni dal cliente utili a valutare le sue richieste ed esigenze e tenuto conto della tipologia di contraente, della natura e della complessità o meno del prodotto offerto, il distributore
( ) prima della sottoscrizione del contratto, ritiene che il prodotto ( ) risulti coerente con le richieste ed esigenze del contraente.
Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 – Contraente-Assicurato
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. ai sensi dell’art 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (in seguito anche Regolamento), le fornisce le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ è il Titolare del trattamento.
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per:
a) fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi, ed in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa;
b) la realizzazione di attività promozionali commerciali, nonché lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti; tali attività potranno essere realizzate attraverso l’invio di e-mail, fax, SMS, posta cartacea o attraverso contatto telefonico.
FAC SIMILE
La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è il contratto di assicurazione in essere tra le parti e il consenso per il trattamento dei dati particolari per le finalità di cui alla lettera a), la base giuridica per le finalità di cui alla lettera b) è il consenso. In relazione a quest’ultimo, le ricordiamo che lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima del ritiro.
Natura dei dati trattati
La Compagnia in occasione delle operazioni di trattamento potrà venire a conoscenza di dati identificativi e di contatto, nonché di dati che il Regolamento definisce particolari: come, ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. Anche a tale riguardo, Le confermiamo che i Suoi Dati particolari verranno trattati con la massima riservatezza.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I dati acquisiti e saranno da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi.
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto; il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera b) è facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di realizzare attività
promozionali commerciali, nonché lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali conferiti, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati
- per le attività di cui alla lettera a) agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e ad altri soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria;
- per le attività di cui alla lettera b) a società specializzate in promozione commerciale e pubblicitaria, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti o a società che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa (p.e. attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; registrazione, elaborazione ed archiviazione, anche informatica, dei dati) e previo consenso, ad altre società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per consentirLe di ricevere offerte di prodotti e servizi delle medesime.
Trasferimento dei dati
La Compagnia potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori, riassicuratori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Tempi di conservazione
FAC SIMILE
I suoi dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla lettera a) per la durata del rapporto assicurativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale, tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Compagnia. I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera b) saranno conservati per 24 mesi.
Processo decisionale automatizzato
Al fine di poterLe offrire una gestione delle pratiche più efficace possibile, utilizziamo in parte programmi di verifica, i quali calcolano, in base alle informazioni da Lei fornite nella proposta di assicurazione, il rischio assicurativo e determinano, ad esempio, l’ammontare del Suo premio assicurativo o anche eventuali esclusioni di rischio. Inoltre, con tali programmi determiniamo, in aree parziali e in maniera automatizzata, il nostro obbligo di prestazione in caso di sinistro. I parametri di verifica utilizzati da questi programmi sono determinati in base ai dati attuariali storici, assicurando in tal modo un metro di misura oggettivo. Lei ha la facoltà di rifiutare tali processi automatizzati relativamente alla Sua persona e alle Sue pratiche e richiedere l'evasione manuale della Sua pratica da parte dei collaboratori della nostra Compagnia.
Diritti degli interessati
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del Regolamento a favore dell’interessato, scrivendo a all’indirizzo mail ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. In particolare, ▇▇▇ potrà:
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.
Ove lo ritenga opportuno, ▇▇▇ potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.
Formula di consenso al trattamento dei dati
Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 e 14 del Regolamento, conferisco il consenso:
• al trattamento dei dati particolari finalizzato alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi, ed in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e alla comunicazione, per le stesse finalità, ai soggetti di cui al paragrafo “Ambito di comunicazione e diffusione” della presente informativa.
Firma Contraente-Assicurato
Firma Assicurato1
(se diverso da Contraente)
• al trattamento dei dati finalizzato alla realizzazione di attività promozionali commerciali, nonché per lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti da parte di CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A.
(Barrare una o più caselle per indicare la modalità di comunicazione per la realizzazione delle attività menzionate)
🞎 e-mail 🞎 telefono 🞎 fax 🞎 SMS 🞎 posta cartacea
FAC SIMILE
Firma Contraente-Assicurato
Firma Assicurato
(se diverso da Contraente)
• al trattamento dei dati finalizzato alla comunicazione ad altre società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per consentirLe di ricevere offerte di prodotti e servizi delle medesime
Firma Contraente-Assicurato
Firma Assicurato
(se diverso da Contraente)
1 Se l’assicurato è un minore d’età, la firma dovrà essere apposta da un genitore o da chi ne esercita la potestà
NORMATIVA FATCA E CRS
La legge 18 giugno 2015 n. 95 ha introdotto obblighi di adeguata verifica fiscale della clientela per lo scambio automatico di informazioni finanziarie con gli Stati Uniti a decorrere dal 2014 (normativa FATCA), e con i Paesi aderenti allo scambio di informazioni attraverso il Common Reporting Standard (CRS) previsto dal Multilateral Competent Authority Agreement sottoscritto dall’Italia, e dalla Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014, a decorrere dal 2016. I proventi di fonte statunitense corrisposti alla clientela che non risulta identificata nei termini previsti da FATCA potrebbero essere soggetti alla ritenuta fiscale statunitense applicabile nei termini di legge. Gli intermediari finanziari italiani devono comunicare annualmente all’Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari detenuti dalla clientela fiscalmente residente all’estero, anche sulla base di criteri presuntivi espressamente previsti dalla normativa. Il rilascio dei dati risulta obbligatorio in forza della normativa citata.
DICHIARAZIONE U.S. PERSON DEL CONTRAENTE (FATCA)
Dichiarazione U.S. Person del Contraente (da compilare solo se persona fisica):
Il sottoscritto
Cognome Nome Data di Nascita
Indirizzo
Città, Provincia, CAP
Paese dichiara di essere cittadino degli Stati Uniti d’America o “US Person” come definito dalla normativa fiscale americana ed allega apposito “Form W-9”.
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA CRS
FAC SIMILE
(da compilare solo se persona fisica)
Il sottoscritto
Cognome
PROPOSTA N.
Nome Data di Nascita Indirizzo
Città, Provincia, CAP
Paese
Si prega di compilare la seguente tabella che indica: (i) dove il contraente ha la residenza fiscale e (ii) il codice fiscale del contraente per ciascun paese/giurisdizione indicato.
Paese/Giurisdizione di residenza fiscale | Codice Fiscale |
Se il Codice Fiscale non è fornito, il sottoscritto dichiara che il Paese di residenza non rilascia il Codice Fiscale. Il sottoscritto Contraente dichiara che le informazioni fornite corrispondono al vero e sono corrette e complete.
Il sottoscritto Contraente si impegna a comunicare a CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. eventuali modifiche alle informazioni fornite in sede di sottoscrizione del seguente modulo entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza che ne ha determinato la modifica.
Il sottoscritto Contraente si impegna, altresì, a fornire entro 30 giorni una nuova autocertificazione, qualora le informazioni contenute nella presente dichiarazione diventino non corrette.
Il Contraente è tenuto a manlevare e tenere indenne la Compagnia da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell’omessa compilazione dell’autocertificazione, o qualora questa contenga dichiarazioni incomplete o inesatte.
Luogo e Data
Firma del Contraente
DICHIARO di aver ricevuto e preso visione prima della sottoscrizione della seguente proposta:
del documento informativo precontrattuale vita ( DIP VITA );
del documento informativo precontrattuale aggiuntivo vita (DIP Aggiuntivo VITA); delle condizioni di assicurazione comprensive del glossario e della proposta.
DICHIARO di aver preso visione del documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento a cui gli intermediari si devono attenere (conforme al modello di cui allegato 3 del regolamento IVASS n.40 del 02/08/2018);
DICHIARO di aver ricevuto copia della dichiarazione contenente i dati essenziali sull'intermediario e sull’attività dallo stesso svolta (conforme al modello di cui all'allegato 4 del regolamento IVASS n.40 del 02/08/2018 ).
DICHIARO di essere consapevole che il presente contratto ha una natura facoltativa, garantisce all’Assicurato una tutela del proprio tenore di vita in caso di eventi imprevisti e non ha alcuna connessione con l’eventuale sottoscrizione di un prestito o di un mutuo, non costituendone condizione per ottenerlo, anche nel caso in cui venga proposto in concomitanza alla erogazione dello stesso. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o del prestito, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione del premio.
FAC SIMILE
Richiedo che l'Impresa adempia agli obblighi di informativa in corso di contratto relativi ai rapporti di polizza da me intrattenuti con l'Impresa stessa attraverso la pubblicazione nell'area Internet riservata al Contraente o, in alternativa, tramite email all’indirizzo di posta elettronica da me indicato in fase precontrattuale e riportata nella sezione Contraente. Prendo atto e accetto che tale modalità sarà adottata in alternativa all’invio cartaceo delle comunicazioni e sarà eseguita in adempimento agli obblighi di informativa in corso di contratto come da Regolamento IVASS n.41/2018. Il consenso espresso può essere revocato anche mediante comunicazione via posta elettronica. In caso di revoca, le Imprese possono addebitare i costi connessi alla stampa e all’eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURANDO. Il sottoscritto Contraente o Assicurando (se diverso dal Contraente)
- Conferma che tutte le informazioni contenute nella presente proposta, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte.
- Prende atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio risultante dalla documentazione contabile rilasciata, a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza.
- Prende atto che la sottoscrizione della proposta e il contestuale pagamento del premio non determinano il perfezionamento del contratto e l'operatività delle garanzie assicurative. Il contratto si intenderà perfezionato al momento in cui il Proponente verrà a conoscenza dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa mediante ricevimento del certificato di assicurazione con evidenza della data di decorrenza delle coperture assicurative.
- Prende atto che l'importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della proposta verrà trattenuto dall'Impresa a titolo di deposito infruttifero e, in caso di accettazione della stessa da parte dell'Impresa con conseguente perfezionamento del Contratto, sarà imputato a titolo di Premio. In caso di mancata accettazione della proposta l'Impresa restituirà al Proponente la somma trattenuta a titolo di deposito infruttifero.
- Prende atto che le coperture assicurative decorreranno dopo l'accettazione del rischio da parte dell'Impresa se il premio di perfezionamento risulta correttamente pagato.
- Prende atto che l'Impresa non sarà tenuta ad indicare i motivi delle proprie decisioni nel caso di rinvio o rifiuto dei rischi. La documentazione precontrattuale rimarrà comunque presso l'Impresa unitamente ad eventuale altra modulistica dell'Impresa stessa lo stretto tempo necessario come previsto dalla normativa vigente.
L 'Assicurando, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente proposta ai sensi dell'Art.1919 del Codice Civile. Il Contraente/ Assicurando (se diverso dal Contraente) dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo Bonifico Bancario intestato alla Compagnia, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul C/C intestato all'Impresa.
MODULO PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
AI FINI DELL’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 17 e ss. D. Lgs. 231/07)
PERSONA FISICA
Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese allegate al presente modulo
A. Dati identificativi del cliente
Cognome e nome: Nazionalità:
□ Come da copia dei documenti di identificazione e di codice fiscale allegati.
Elenco dei Beneficiari della Polizza noti al Cliente/Contraente al momento della stipula (Se persona fisica inserire cognome, nome e codice fiscale; se più Beneficiari si ricorda si allegare l’elenco completo con i relativi nome, cognome e ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Se persona giuridica inserire ragione sociale, codice fiscale/partita IVA e sede legale).
B. Altre informazioni relative al cliente
1. Professione/attività svolta: Esercitata prevalentemente in (nazione)
FAC SIMILE
2. T.A.E. - Tipo di Attività Economica (in calce l’elenco dei codici T.A.E.):
3. Persona Politicamente Esposta (si ricorda che la definizione comprende anche i familiari e le persone che con essi intrattengono stretti legami secondo la definizione riportata in calce al presente modulo):
□ No
□ Si, specificare:
C. Dichiarazione sullo scopo e sulla natura della prestazione, sull’ammontare dell’operazione, sui fondi e sui mezzi/modalità di pagamento
Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 D.Lgs. n.231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione dello scopo e della natura prevista della prestazione, dichiara:
Scopo e natura della prestazione (es. investimento, protezione patrimoniale, previdenza, risparmio, ecc)
Valore/corrispettivo (indicare il premio lordo della polizza) Origine dei fondi impiegati ed altre eventuali informazioni di natura patrimoniale:
Mezzi/modalità di pagamento
Assegno N°: Bonifico N°:
Eventuali altre transazioni/operazioni concluse dal cliente nel corso della prestazione cui inerisce al presente
“modulo”
D. Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell’operazione
(da compilare solo se l’assicurato è diverso dal contraente, altrimenti barrare)
Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 D.Lgs. n.231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara che il titolare effettivo dell’operazione è:
Cognome e nome: Nazionalità: Luogo e data di nascita: Luogo di residenza e indirizzo: Codice fiscale: I Professione/Attività svolta: Estremi documento identificativo: Persona politicamente esposta (si veda la definizione riportata in appendice al presente modulo):
□No
□ Si, specificare:
E. Dichiarazione relativa all’eventuale soggetto autorizzato al pagamento del premio assicurativo (diverso dal cliente)
Secondo quanto disposto dall’art.57 del Regolamento IVASS n.44 del 12 febbraio 2019, in materia di “Disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, il pagamento dei premi assicurativi può essere corrisposto anche da soggetti privi di specifico potere rappresentativo. In tal caso, tuttavia, l’impresa assicurativa è tenuta a identificare tali soggetti e ad acquisire l’informazione circa la relazione con il contraente, accompagnata con una fotocopia di un documento in corso di validità. Si ricorda che non sarà ammessa alcuna operazione di versamento dei premi effettuata da un soggetto diverso da quelli individuati nel presente modulo.
Pagatore Persona Fisica:
Cognome e nome:
Luogo e data di nascita: Luogo di residenza e indirizzo: Codice fiscale: Relazione con il contraente:
Pagatore Persona Giuridica:
Ragione Sociale: Codice Fiscale/Partita IVA Sede legale
FAC SIMILE
Comune Prov. C.A.P. Paese ( )
Relazione con il contraente:
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dell’art.22 del D. Lgs.231/2007, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, la veridicità delle informazioni sopra indicate.
Ed.2021.06
Data Firma del Cliente
Capitale sociale: € 6.700.000,00 i.v. - C.F. 09623620151- P.IVA. 03801541008 REA CCIAA Roma n.702453
Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00096 – Società del Gruppo CF Assicurazioni S.p.A. - Iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n.042
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CF Assicurazioni S.p.A.
CF LIFE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI VITA S.p.A.
Sede Legale: ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ tel. ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ fax ▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇
▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ - ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. ai sensi dell’art 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (in seguito anche Regolamento), fornisce le informazioni di seguito riportate.
Titolare del trattamento
CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇, ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ è il Titolare del trattamento.
Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da riportare sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto Legislativo n. 231/2007] in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è il contratto in essere tra le parti e l’adempimento di obblighi normativi.
Natura dei dati trattati
La Compagnia, in occasione delle operazioni di trattamento, potrà venire a conoscenza di dati identificativi e di contatto, dati relativi all’attività lavorativa svolta del cliente/assicurato, nome cognome e codice fiscale del/dei beneficiario/i.
I dati acquisiti saranno da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali.
Il Trattamento è svolto dall’organizzazione del Titolare a mezzo di soggetti espressamente e specificatamente designati dal Titolare. I dati acquisiti e saranno da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi
Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto. La mancata comunicazione di tutti i dati richiesti dalla normativa comporta l’impossibilità di instaurare il rapporto continuativo necessario per poter erogare le prestazioni assicurative. Inoltre, nel caso in cui CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.A. abbia già ricevuto disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente prima del perfezionamento del contratto, la Compagnia sarà tenuta a restituire al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, nonché a Magistratura e Forze dell’ordine.
Trasferimento dei dati
La Compagnia potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori, riassicuratori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all’indirizzo ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.
Tempi di conservazione
I suoi dati personali saranno trattati per la durata del rapporto assicurativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale, tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra società
Diritti degli interessati
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del Regolamento a favore dell’interessato, scrivendo a all’indirizzo mail ▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. In particolare, ▇▇▇ potrà:
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi
decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.
Ove lo ritenga opportuno, ▇▇▇ potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.
Ed.2021.06
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Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007
Sanzioni penali
Art. 55, co.3 del D. Lgs. 231/2007
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Persone politicamente esposte
Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché' cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero
FAC SIMILE
cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. Per familiari si intendono: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Elenco codici T.A.E.
001 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MAGISTRATI
005 FORZE DELL’ORDINE/FORZE ARMATE
010 COLTIVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI E OLIO
012 PRODUZIONE VINO
014 ALLEVAMENTO, CACCIA, SILVICOLTURA E PESCA
110 PRODUZIONE PRODOTTI ENERGETICI (CARBONE, PETROLIO, ENERGIA ELETTRICA, GAS, RACCOLTA, DEPURAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA)
210 PRODUZIONE METALLI
230 PRODUZIONE MATERIALI DA COSTRUZIONE, VETRO, CERAMICA, PRODUZIONE, ESTRAZIONE E RICERCA DI SALI
250 PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI, FARMACEUTICI, VERNICI, FIBRE ARTIFICIALI E SINTETICHE
320 PRODUZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI
330 PRODUZIONE MACCHINE PER UFFICIO, ELABORATORI, STRUMENTI DI PRECISIONE, OTTICA, OROLOGI
340 PRODUZIONE MATERIALE ELETTRICO
Ed.2021.06
350 PRODUZIONE MEZZI DI TRASPORTO
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410 PRODUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E PRODOTTI A BASE DI TABACCO
430 PRODOTTI TESSILI, PELLE, PELLICCE, ABBIGLIAMENTO
440 PRODUZIONE TAPPETI, TAPPEZZERIE
450 PRODUZIONE CALZATURE
460 PRODUZIONE BIANCHERIA PER LA CASA E ARREDAMENTO
463 CARPENTERIA E COSTRUZIONI IN LEGNO, LAVORI IN LEGNO PER EDILIZIA
467 PRODUZIONE MOBILI IN LEGNO E GIUNCO, MATERASSI
470 PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE CARTA E CARTONE
473 PRODOTTI STAMPA ED EDITORIA
480 PRODUZIONE PRODOTTI IN GOMMA, PLASTICA E PNEUMATICI
490 PRODUZIONE LEGNO, SUGHERO
491 PRODUZIONE GIOIELLI E OREFICERIA
492 PRODUZIONE STRUMENTI MUSICALI
493 PRODOTTI CINEMATOGRAFIA E FOTOGRAFIA
494 PRODUZIONE GIOCATTOLI E ARTICOLI SPORTIVI
495 PRODUZIONE PENNE, TIMBRI E PRODOTTI DI CANCELLERIA
500 EDILIZIA, OPERE PUBBLICHE E DEMOLIZIONE IMMOBILI
600 COMMERCIO COMBUSTIBILI, MINERALI, PRODOTTI CHIMICI E CARBURANTI
611 COMMERCIO MATERIE PRIME AGRICOLE, ANIMALI VIVI
613 COMMERCIO LEGNAME E MATERIALE DA COSTRUZIONE
614 COMMERCIO MACCHINE, ATTREZZATURE, VEICOLI
615 COMMERCIO MOBILI, ELETTRODOMESTICI, TV, CASALINGHI E FERRAMENTA
616 COMMERCIO PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE
617 COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE, TABACCO
618 COMMERCIO PRODOTTI FARMACEUTICI, COSMETICI, PROFUMI
619 COMMERCIO ALTRI PRODOTTI NON ALIMENTARI
620 COMMERCIO MATERIALE DI RECUPERO
621 COMMERCIO OROLOGI, GIOIELLERIA, ARGENTERIA
630 SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO (AGENTI, RAPPRESENTANTI E AGENZIE DI MEDIAZIONE DEL COMMERCIO)
649 COMMERCIO ANTIQUARIATO E OGGETTI D'ARTE
653 COMMERCIO LIBRI, GIORNALI, CANCELLERIA
654 COMMERCIO ARMI E MUNIZIONI
660 ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI
671 RIPARAZIONE AUTO, MOTO E BICICLETTE
672 RIPARAZIONE CALZATURE, ARTICOLI CUOIO, ELETTRODOMESTICI
710 SERVIZI FERROVIARI, TRAM, METRO, AUTOBUS DI LINEA
722 SERVIZI TRASPORTI DI PERSONE E MERCI
724 SERVIZI PER OLEODOTTO E GASDOTTO
731 SERVIZI DI CUSTODIA VALORI
732 AUTOTRASPORTATORI DI CONTANTE, TITOLI E VALORI C/ TERZI
740 SERVIZI TRASPORTI MARITTIMI, CABOTAGGIO, AEREI
760 SERVIZI CONNESSI AI TRASPORTI (GESTIONE PORTI, AUTOSTRADE, STAZIONI DI SERVIZIO, CONTROLLO E PESATURA MERCI)
771 AGENZIE VIAGGIO E INTERMEDIARI DEI TRASPORTI
773 SERVIZI DI CUSTODIA E DEPOSITO
790 SERVIZI DELLE COMUNICAZIONI E PROFESSIONI LINGUISTICHE, LETTERARIE (GIORNALISTI, SCRITTORI, ECC.)
829 BANCARI
830 SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI (CONSUL. FINANZ. E ASSIC., PROM. FINANZ., AGENTI FINANZ., BROKER, MEDIAT. CRED. ECC)
831 SERVIZI DI CONSULENZA TRIBUTARIA, DEL LAVORO, DIREZIONALE, ORGANIZZATIVA, TECNICA, ECC.
832 PROFESSIONI AMMINISTRATIVO/CONTABILI (COMMERCIALISTI, RAGIONIERI, PERITI COMMERCIALI, AMM.CONDOMINIO, REVISORI, ECC)
833 SERVIZI DI PUBBLICITA
834 SERVIZI DI AFFARI IMMOBILIARI (AGENTI IMMOBILIARI)
840 SERVIZI DI NOLEGGIO E LOCAZIONE
920 SERVIZI DISINFEZIONE, PULIZIA E NETTEZZA URBANA
930 SERVIZI INSEGNAMENTO
940 SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO
950 SERVIZI SANITARI DESTINABILI ALLA VENDITA
960 SERVIZI ISTITUZIONI SOCIALI, DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E DELLE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE E SINDACALI
970 SERVIZI RICREATIVI E CULTURALI (DISCOTECHE, CIRCHI, LUNA PARK, ECC.)
971 PROFESSIONI SPORTIVE E ARTISTICHE
972 SALE CORSE, CASE DA GIOCO
981 SERVIZI DI LAVANDERIA E TINTORIA
982 SERVIZI PARRUCCHIERI ▇▇▇▇▇▇▇▇ E ISTITUTI DI BELLEZZA
983 SERVIZI STUDI FOTOGRAFICI
984 ALTRI SERVIZI PERSONALI NON ALTROVE CLASSIFICATI (SERVIZI DELLE POMPE FUNEBRI, DI CREMAZIONE, DI AGENZIE MATRIM., ECC )
990 PROFESSIONI GIURIDICO/LEGALI (AVVOCATI, NOTAI)
991 PROFESSIONI TECNICO/SCIENTIFICHE (ARCHITETTI, INGEGNERI, CHIMICI, BIOLOGI, AGRONOMI, PERITI, GEOMETRI, ECC.)
992 PROFESSIONI IN DISCIPLINE RELIGIOSE E TEOLOGICHE
993 ALTRI AGENTI, MEDIATORI E CONSULENTI NON ANCORA CLASSIFICATI (ES. AGENTI SPORTIVI)
Ed.2021.06
999 ALTRA ATTIVITA'
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TABELLA 1 CODICI SOTTOGRUPPO ATTIVITÀ ECONOMICA
Codici SAE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Codici SAE
SOCIETA' NON FINANZIARIE
102 | Amministrazione statale e Organi costituzionali | 470 | Aziende municipalizzate, provincializzate e regionalizzate |
100 | Tesoro dello Stato | 471 | Imprese partecipate dallo Stato Imprese a partecipazione |
165 | Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell’attività | 472 | regionale o locale |
166 | economica Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 473 | Altre unità pubbliche |
167 | Enti di Ricerca | 474 | Holding pubbliche |
120 | Amministrazioni regionali | 430 | Imprese produttive |
121 | Amministrazioni provinciali e città metropolitane | 431 | Holding Private |
173 | Amministrazioni comunali e unioni di comuni | 450 | Associazioni fra imprese non finanziarie |
174 | Enti produttori di servizi sanitari | 480 | Unità o società con 20 o più addetti |
175 | Altri enti produttori di servizi sanitari | 481 | Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti |
176 | Enti produttori di servizi economici e di regolazione dell’attività | 482 | Società con meno di 20 addetti |
177 | economica Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali | 490 | Unità o società con 20 o più addetti |
178 | Altri enti locali | 491 | Unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti Società con |
191 | Enti di previdenza e assistenza sociale | 492 | meno di 20 addetti |
Codici SAE
SOCIETA’ FINANZIARIE
614
Artigiani
300
Banca d’Italia
615
Altre famiglie produttrici
245 | Sistema bancario | 600 Famiglie consumatrici | |
247 | Fondi comuni di investimento monetario | 501 Istituzioni ed enti con finalità di assistenza, beneficenza, istruzione, culturali, | |
248 | Istituti di moneta elettronica | sindacali, politiche, sportive, ricreative e simili | |
101 250 | Cassa Depositi e Prestiti Fondazioni bancarie | Codici SAE RESTO DEL MONDO | |
255 Holding finanziarie pubbliche | 704 | Amministrazioni centrali dei paesi UE membri dell'UM | |
256 Holding finanziarie private | 705 | Amministrazioni centrali dei paesi UE non membri dell'UM | |
257 Merchant banks | 706 | Amministratori di stati federati dei paesi UE membri dell'UM | |
FAC SIMILE
258 | Società di leasing |
259 | Società di factoring |
263 | Società di credito al consumo |
264 | SIM |
707 Amministrazioni di stati federati dei paesi UE non membri dell'UM 708 Amministrazioni locali dei paesi UE membri dell'UM
709 Amministrazioni locali dei paesi UE non membri dell'UM
265 | Società fiduciarie di gestione | 713 | Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE membri dell’UM |
266 | Fondi comuni di investimento mobiliare e SICAV | 714 | Enti di assistenza e previdenza sociale dei paesi UE non membri dell’UM |
267 | Altri organismi di investimento collettivo del risparmio | 715 | Amministrazioni Pubbliche e enti di assistenza e previdenza di paesi non UE |
268 301 | Altre finanziarie Ufficio italiano dei cambi | 724 | Autorità bancarie centrali dei paesi UE membri dell'UM |
270 | Società di gestione di fondi | 725 | Autorità bancarie centrali dei paesi UE non membri |
273 | Società fiduciarie di amministrazione | 726 | Autorità bancarie centrali dei paesi non UE |
275 | Enti preposti al funzionamento dei mercati | 727 | Sistema bancario dei paesi UE membri dell’UM |
276 | Agenti di cambio |
329 | Associazioni bancarie |
728 Sistema bancario dei paesi UE non membri dell'UM
278 Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative | 729 | Sistema bancario dei paesi non UE |
279 Autorità centrali di controllo | 733 | Altri istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE membri dell’UM |
280 Mediatori, agenti e consulenti di assicurazione | 734 | Altri istituzioni finanziarie monetarie dei paesi UE non membri dell’UM |
283 | Promotori finanziari |
284 | Altri ausiliari finanziari 735 Sottogruppo - Altri istituzioni finanziarie monetarie dei |
294 | Imprese di assicurazione |
295 | Fondi di pensione |
296 | Altri fondi previdenziali |
Codici SAE RESTO DEL MONDO Codici SAE RESTO DEL MONDO | |
paesi non UE
739 | Sottogruppo - Altri intermediari finanziari dei paesi UE membri dell'UM | 774 | Famiglie consumatrici dei paesi UE non membri dell'UM |
743 | Sottogruppo - Altri intermediari finanziari dei paesi UE non membri dell’UM | 775 | Famiglie consumatrici di paesi non UE |
744 | Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE membri dell’UM | 783 | Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE membri dell’UM |
745 | Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE non membri dell’UM | 784 | Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie dei paesi UE non membri dell’UM |
746 | Ausiliari finanziari dei paesi UE membri dell’UM | 785 | Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie di paesi non UE |
747 | Ausiliari finanziari dei paesi UE non membri dell'UM | 791 | Banca Centrale Europea |
748 | Altre società finanziarie di paesi non UE | 770 | Istituzioni dell’UE |
757 | Società non finanziarie dei paesi UE membri dell'UM | 771 | Altri organismi |
758 | Società non finanziarie dei paesi UE non membri dell'UM | 794 | Rappresentanze estere |
759 | Società non finanziarie di paesi non UE | ||
768 | Famiglie produttrici dei paesi UE membri dell’UM | ||
769 | Famiglie produttrici dei paesi UE non membri dell'UM | ||
772 | Famiglie produttrici di paesi non UE | ||
773 | Famiglie consumatrici dei paesi UE membri dell'UM |
Capitale sociale: € 6.700.000,00 i.v. - C.F. 09623620151- P.IVA. 03801541008 REA CCIAA Roma n.702453
Iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00096 – Società del Gruppo CF Assicurazioni S.p.A. - Iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n.042
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