ALLEGATO 7 CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO 7 CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI AUTOMEZZI
SOMMARIO
2. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI AUTOVEICOLI 5
SEZIONE I – ACQUISTO AUTOVEICOLI 6
3. TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI COMPRESI NEI LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 6
3.3.5. COLORI E TESSUTI DEGLI INTERNI 10
3.4.1. MANUTENZIONE ORDINARIA 11
3.4.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA 11
3.4.3. CONSEGNA AUTOVEICOLI PRESSO I PUNTI DI ASSISTENZA 11
3.5.2. RITIRO, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DELL’USATO 13
3.5.3. MODIFICHE NEGLI ALLESTIMENTI 13
3.6. PERSONALIZZAZIONE DEI COLORI 14
SEZIONE II – ACQUISTO AUTOVEICOLI DESTINATI AI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE 15
4. LOTTO 5 - ACQUISTO AUTOVEICOLI DESTINATI AI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE 15
4.1.1. COMPOSIZIONE KIT BASE 15
4.1.2. COMPOSIZIONE KIT AUTO CIVETTA 16
4.2. GARANZIA SUGLI ALLESTIMENTI 16
SEZIONE III – NOLEGGIO AUTOVEICOLI 18
5. LOTTO 6 - NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE 18
5.1. CARATTERISTICHE MINIME 18
5.2. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO 19
5.3. CONGUAGLI CHILOMETRICI 20
5.5.6. DOTAZIONE DI PNEUMATICI 26
5.5.7. SOSTITUZIONE TEMPORANEA E/O DEFINITIVA DEL VEICOLO 26
5.5.8. GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI E “BOLLINI BLU” 27
5.5.9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 28
5.5.12. RICONSEGNA DEI VEICOLI E FACOLTÀ DI PROROGA 30
5.5.13. OPZIONE DI RISCATTO 30
SEZIONE IV - NOLEGGIO AUTO ELETTRICHE 32
6. LOTTO 7 - NOLEGGIO AUTOVEICOLI ELETTRICI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE 32
6.3. MANUTENZIONE AUTO ELETTRICHE IN NOLEGGIO 34
6.3.1. SOSTITUZIONE TEMPORANEA E/O DEFINITIVA DEL VEICOLO 35
SEZIONE V - NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTI I LOTTI 37
7. NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTI I LOTTI 37
7.1. EVOLUZIONE TECNOLOGICA 37
7.4. CONSEGNA DEL VEICOLO A DOMICILIO Errore. Il segnalibro non è definito.
7.6. SERVIZIO DI REPORTISTICA 38
7.7. SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB 38
1. OGGETTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura ed il noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi per le Amministrazioni di cui all’art. 19 comma 5 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, per l’affidamento:
• Lotto 1: fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per le categorie auto standard (City car, City car medie, Berline medie, Berline di rappresentanza, Multifunzione per trasporto persone, Multifunzione per trasporto merci, Furgonette derivate da auto, Furgoni medi trasporto persone, Furgoni medi trasporto merci);
• Lotto 2: fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per le categorie auto 4X4 piccole, 4X4 medie, 4X4 grandi;
• Lotto 3: fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria auto ibride;
• Lotto 4: fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria auto elettriche;
• Lotto 5: fornitura di autoveicoli allestiti mediante kit per i corpi di Polizia Municipale, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per le categorie auto City car, City car medie, Berline medie, Berline di rappresentanza, Multifunzione per trasporto persone, Multifunzione per trasporto merci, Furgoni medi trasporto merci, 4X4 piccole, 4X4 medie, 4X4 grandi ;
• Lotto 6: noleggio a lungo termine senza conducente di auto standard (City car, City car medie, Berline medie, Berline di rappresentanza, Multifunzione per trasporto persone, Multifunzione per trasporto merci, Furgonette derivate da auto, Furgoni medi trasporto persone, Furgoni medi trasporto merci, 4X4 piccole, 4X4 medie, 4X4 grandi) ;
• Lotto 7: noleggio a lungo termine senza conducente di auto elettriche.
Il presente Capitolato Tecnico descrive le caratteristiche tecniche minime, cui gli autoveicoli in acquisto e in noleggio devono necessariamente rispondere e le modalità di erogazione dei servizi accessori e aggiuntivi e dei dispositivi opzionali.
I servizi accessori sono connessi ed accessori alla fornitura e, quindi, prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima: per tali servizi le Amministrazioni Contraenti non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.
I servizi aggiuntivi e i dispositivi opzionali devono essere invece forniti solo se espressamente richiesti da ciascuna singola Amministrazione Contraente mediante indicazione nell’Ordinativo di Fornitura e dietro il pagamento del relativo corrispettivo
2. CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI AUTOVEICOLI
Gli autoveicoli oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all’uso e devono rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.
In particolare ogni veicolo deve essere costruito in ottemperanza alla normativa europea, alle norme di legge ed ai regolamenti nazionali, nonché alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.
SEZIONE I – ACQUISTO AUTOVEICOLI
3. TIPOLOGIE DI AUTOVEICOLI COMPRESI NEI LOTTI 1, 2, 3, 4 e 5
I Lotti 1, 2, 3, 4 e 5 prevedono la fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali, rispettivamente per le seguenti categorie di auto:
• Lotto 1: fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per le categorie auto City car, City car medie, Berline medie, Berline di rappresentanza, Multifunzione per trasporto persone, Multifunzione per trasporto merci, Furgonette derivate da auto, Furgoni medi trasporto persone, Furgoni medi trasporto merci;
• Lotto 2: fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per le categorie auto 4X4 piccole, 4X4 medie, 4X4 grandi;
• Lotto 3: fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria auto ibride;
• Lotto 4: fornitura di autoveicoli, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per la categoria auto elettriche;
• Lotto 5: fornitura di autoveicoli allestiti mediante kit per i corpi di Polizia Municipale, dei relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali per le categorie auto City car, City car medie, Berline medie, Berline di rappresentanza, Multifunzione per trasporto persone, Multifunzione per trasporto merci, Furgoni medi trasporto merci, 4X4 piccole, 4X4 medie, 4X4 grandi.
Tutti gli autoveicoli compresi nei predetti Lotti devono essere nuovi di fabbrica e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica. È posto a carico del Fornitore l’immatricolazione degli autoveicoli oggetto della fornitura ed inoltre la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel prezzo di acquisto:
• consegna a domicilio, laddove prevista a titolo gratuito negli articoli seguenti ovvero offerta a titolo gratuito in sede di gara dal Fornitore;
• garanzia di durata non minore di 2 anni dal momento della consegna;
• soccorso stradale nei casi espressamente indicati;
• call center.
Per quanto concerne gli autoveicoli ad alimentazione bi-fuel (benzina/metano o benzina/GPL) il tipo di alimentazione deve essere di “primo impianto”, ossia l’autoveicolo deve essere prodotto in origine con alimentazione bi-fuel e non trasformato successivamente.
3.1. CARATTERISTICHE MINIME
Le caratteristiche minime obbligatorie cui i modelli degli autoveicoli offerti devono rispondere sono indicate nelle schede tecniche allegate, quali parti integranti e sostanziali del presente Capitolato.
Il Fornitore è tenuto a consegnare i veicoli pronti all’uso, con almeno 10 litri di carburante e con un chilometraggio non superiore a 50 km, fatti salvi gli eventuali km necessari per la consegna. Le auto elettriche devono essere consegnate con un’autonomia kilometrica pari alla metà.
3.2. GAMMA COLORI
Gli autoveicoli dovranno essere disponibili nelle tonalità di colori di seguito riportate:
1. Colori Pastello, tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente la colorazione bianco;
2. Colori Metallizzati o Micalizzati (o equivalenti) tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente un colore grigio chiaro.
Le colorazioni pastello si intendono incluse nel prezzo del veicolo base mentre i colori metallizzati o micalizzati costituiscono dispositivi opzionali.
3.3. SERVIZI ACCESSORI
I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura degli autoveicoli in acquisto e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.
3.3.1. CONSEGNA
La consegna deve essere eseguita, per i quantitativi indicati nell’Ordinativo di Fornitura, presso le sedi indicate dall’Amministrazione Contraente, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni n.c. dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Limitatamente gli autoveicoli 4x4 grandi, la consegna deve avvenire entro 105 (centocinque) giorni n.c. a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
Per le auto elettriche, la consegna si effettua alle sedi indicate dall’Amministrazione entro e non oltre 90 (novanta) giorni n.c. a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
I tempi di consegna possono essere prorogati di 15 (quindici) giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22 dicembre al 7 gennaio).
I tempi di consegna saranno comunque quelli migliorativi indicati dal Fornitore nell’ambito della propria offerta tecnica.
Il Fornitore deve comunicare per iscritto all’Amministrazione con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data e l’ora presunta in cui l’autoveicolo sarà consegnato.
All’atto della consegna, il Fornitore deve garantire che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara. È inoltre sua cura consegnare:
• la carta di circolazione;
• il manuale operativo;
• le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto);
• gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.
La consegna deve essere effettuata in favore di un incaricato dell’Amministrazione nominato, che dovrà sottoscrivere il verbale di consegna, avendo cura di specificare:
• tipo, targa, telaio e colore dell’automezzo;
• presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
• data e ora consegna;
• assenza danni visibili;
• presenza dei dispositivi di serie previsti per lo specifico modello;
• presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.
Qualora il veicolo consegnato non sia conforme a quello descritto nell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione potrà rifiutarne la consegna, indicandone per iscritto le motivazioni.
Il Fornitore è tenuto, comunque, a ritirare il veicolo rifiutato entro 24 ore dalla contestazione/rifiuto ed a sostituirlo con altro idoneo ovvero ad eliminare le anomalie, il tutto entro il termine di 5 (cinque) giorni solari. Resta facoltà dell’Amministrazione applicare le penali previste nello Schema di Convenzione.
L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.
Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di Assistenza) cui è demandata l’esecuzione degli interventi di manutenzione.
In particolare il Fornitore deve garantire in ogni Comune capoluogo di Provincia della Regione Xxxxxx- Romagna almeno una carrozzeria e un’officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettrauto. Tali Punti di Assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi.
Per la fornitura di auto elettriche, il Fornitore deve garantire la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx- Romagna di una o più officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di Assistenza), presso le quali gli autoveicoli potranno fruire di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria su tutte le componenti elettriche, nonché una o più officine per gli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici
In ogni caso i punti di assistenza saranno quelli indicati in sede di offerta, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Tali Punti di Assistenza devono assicurare il ritiro degli autoveicoli non marcianti al domicilio dell’Amministrazione durante tutto il periodo di durata della garanzia ovvero per tutto il periodo di validità del servizio di assistenza aggiuntiva, con costi di trasporto a carico del Fornitore.
I Punti di Assistenza devono essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi deve essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.
Qualora, nel corso della vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza dichiarati in sede di offerta, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima provincia di quelli soppressi. Il Fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alle Amministrazioni Contraenti del cambiamento di indirizzo dei punti di assistenza.
Tutti gli autoveicoli acquistati dal Fornitore devono essere coperti da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e in ogni altro caso previsto dalla legge.
Tale garanzia deve coprire gli autoveicoli e i relativi accessori ed equipaggiamenti per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di accettazione del mezzo, senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.
Per ogni intervento coperto da garanzia, il Fornitore è tenuto al rispetto delle modalità di erogazione e dei tempi massimi previsti per la manutenzione straordinaria.
3.3.4. SOCCORSO STRADALE
Il Fornitore deve garantire gratuitamente un servizio di soccorso stradale, nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia. Il servizio deve garantire l’effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, il traino del veicolo dal punto di fermo fino ad un punto
Tale servizio deve essere prestato:
• nei casi previsti e per tutta la durata della garanzia;
• nei casi previsti e per tutta la durata del servizio di assistenza aggiuntiva, se richiesto dall’Amministrazione Contraente,
• per le auto elettriche, anche nel periodo successivo alla validità della garanzia, dietro corrispettivo.
Il servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 4 ore, fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
Nel caso sia necessario che il conducente del veicolo esibisca un idoneo documento di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare gli stessi alla Amministrazione Contraente, nel momento della consegna del veicolo.
Tale servizio potrà essere fornito anche da Ditta diversa dal Fornitore: in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore stesso.
La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell’esecuzione dello stesso comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 17 dello Schema di Convenzione, oltre l’eventuale riaddebito delle spese sostenute dall’Amministrazione.
3.3.5. COLORI E TESSUTI DEGLI INTERNI
Gli autoveicoli possono essere personalizzati, nei colori e nei tessuti degli interni, su richiesta dell’Amministrazione Contraente e senza alcun onere aggiuntivo sulla base delle combinazioni standard del Fornitore corrispondenti al modello di autoveicolo scelto in fase d’ordine.
Interni “di pregio” possono essere concordati con il Fornitore, a titolo oneroso, se previsti tra gli optional standard.
3.4. MANUTENZIONE
La manutenzione degli autoveicoli si distingue in ordinaria e straordinaria.
Gli oneri per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intendono a carico dell’Amministrazione.
Tutti i materiali utilizzati nelle manutenzioni e sostituzioni dei componenti devono essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L’Amministrazione Contraente può richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di fornire la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.
Tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d’uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché di tutte le verifiche e ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all’età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (olio, rabbocco di fluidi, pasticche, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli.
Gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d’uso del veicolo) saranno eseguiti, presso i Punti di Assistenza di cui al paragrafo 3.3.2, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi 5 (cinque) per le auto elettriche, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo. Si intende che le Amministrazioni si impegnano a concordare la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
3.4.2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell’utilizzatore (a titolo puramente esemplificativo fanno parte della manutenzione straordinaria i seguenti interventi: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni ecc, oltre agli interventi specifici per il funzionamento delle auto elettriche). Tale servizio viene attivato su chiamata dell’Amministrazione Contraente e secondo le modalità di seguito indicate:
• il guasto deve essere diagnosticato entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di presa in carico del veicolo. Entro tale termine il Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi del guasto (tipo di guasto, cause presunte, etc…) e l’entità economica;
• la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della autorizzazione a procedere da parte dell’Amministrazione. Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni utenti.
3.4.3. CONSEGNA AUTOVEICOLI PRESSO I PUNTI DI ASSISTENZA
La consegna degli autoveicoli presso i Punti di Assistenza del Fornitore, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intende a carico dell’Amministrazione. All’atto della
3.5. SERVIZI AGGIUNTIVI
I servizi di seguito descritti devono essere prestati dal Fornitore solo se espressamente richiesti dall’Amministrazione che corrisponde il prezzo aggiuntivo.
Il Fornitore deve offrire alle Amministrazioni Contraenti la possibilità di estendere la garanzia ordinaria, di cui al precedente paragrafo 3.3.3 per un ulteriore periodo di tre anni (totale durata garanzia 5 anni) o fino ad un massimo di 150.000 Km, ovvero 75.000 Km per le auto elettriche. Tale servizio aggiuntivo deve essere corrisposto su richiesta dell’Amministrazione, da indicarsi nell’Ordinativo di Fornitura e dietro il pagamento del relativo corrispettivo definito dal Fornitore in sede di Offerta Economica.
Durante il periodo coperto dal servizio di Assistenza Aggiuntiva, il Fornitore assicura, presso i Punti di Assistenza, l’esecuzione delle prestazioni comprese nella garanzia, facendosi carico di tutti i costi connessi. Risultano, comunque, non coperte dal servizio in oggetto gli interventi di manutenzione (riparazioni/sostituzioni) dovuti a:
• negligenza o non corretto uso del veicolo secondo le prescrizioni del Fornitore;
• mancanza di manutenzione ed abituali controlli e comunque per mancato rispetto della tempistica prescritta per la manutenzione (salvo tolleranze comunemente ammesse);
• riparazioni e manutenzioni effettuate non in accordo con l’operatività prescritta dai manuali di officina e dai libretti d’uso dei veicoli;
• avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
• danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
• atti di vandalismo;
• riparazioni per il ripristino del veicolo in seguito a qualsiasi tipo di incidente (stradale e non).
Gli interventi compresi nel servizio di assistenza e manutenzione devono essere effettuati nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nel caso in cui si rendesse necessario interrompere il servizio di garanzia aggiuntiva (per incidente o altri motivi insindacabili dell’Amministrazione ordinante) prima della scadenza concordata con il Fornitore, l’Amministrazione ha diritto alla restituzione del valore residuo del servizio non fruito nella misura del valore del servizio quotato in offerta diviso il numero totale di mensilità previste nel pacchetto e
3.5.2. RITIRO, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DELL’USATO
Il Fornitore deve offrire alle Amministrazioni Contraenti:
• la possibilità di usufruire di un servizio di ritiro, rottamazione e radiazione al P.R.A. degli autoveicoli usati e di proprietà delle stesse Amministrazioni. Tale servizio aggiuntivo deve essere corrisposto su richiesta dell’Amministrazione e dietro il pagamento del relativo corrispettivo, che sarà oggetto di contrattazione con il Fornitore e che non dovrà comunque essere superiore a € 200 per ogni autoveicolo.
• un servizio gratuito di assistenza per quanto concerne la possibilità di usufruire di incentivi per l’acquisto di autoveicoli.
3.5.3. MODIFICHE NEGLI ALLESTIMENTI
L’Amministrazione Contraente può in qualsiasi momento richiedere al Fornitore, ovvero concordare con quest’ultimo, l’esecuzione di interventi, eventualmente svolti anche da altri soggetti, per la realizzazione di modifiche “speciali” all’allestimento del veicolo o l’inserimento di apparecchiature particolari di interesse della stessa Amministrazione Contraente, fermo restando la validità della garanzia contrattuale, per vizi e difetti, offerta dal Fornitore.
In particolare potrà:
• installare apparecchiature ricetrasmittenti;
• installare sistemi di trasmissione dati;
• installare sistemi di rilevazione satellitari o similari;
• installare antenne;
• installare punti luce interne od esterne;
• installare cavi elettrici per il funzionamento delle apparecchiature punti di presa di corrente;
• apportare modifiche alle pannellature interne, cruscotto, cielo, sedili in relazione al montaggio di apparecchiature;
• applicare scritte adesive che identifichino l’Amministrazione;
• altre installazioni.
L’Amministrazione Contraente non può, salvo accordo con il Fornitore:
• apportare modifiche alle componenti meccaniche od elettroniche del veicolo che ne modifichino, anche in meglio, le prestazioni, ivi inclusi pneumatici di misura differente da quelli indicati sulla carta di circolazione;
• modificare od eliminare sistemi di sicurezza installati come ad es. Air Bags, ABS od altri sistemi di
sicurezza installati dalla fabbrica;
• sostituire i cristalli con altri anche se blindati o comunque apportare blindature di alcun tipo al veicolo.
• apportare modifiche che alterino l’omologazione del veicolo.
Laddove sia lo stesso Fornitore a realizzare gli interventi per l’allestimento speciale, deve provvedere all’immatricolazione/omologazione dei veicoli secondo la vigente normativa.
L’Amministrazione si farà totale carico dei costi di allestimento del veicolo e di ogni spesa necessaria per ricondurre il veicolo alle condizioni originarie.
3.6. PERSONALIZZAZIONE DEI COLORI
L’Amministrazione Contraente potrà richiedere al Fornitore in sede di emissione dell’Ordinativo di Fornitura la personalizzazione della livrea degli autoveicoli con le colorazioni specifiche caratterizzanti i propri mezzi di trasporto.
Si precisa che la personalizzazione dei colori sarà oggetto di contrattazione con il Fornitore.
3.7. DISPOSITIVI OPZIONALI
Le Amministrazioni Contraenti possono richiedere, in fase di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, optional o accessori, previsti dalle case costruttrici, e aggiuntivi alle dotazioni già richieste per ciascun veicolo.
Il prezzo di acquisto degli autoveicoli in caso di richiesta di tali dispositivi sarà incrementato del prezzo di listino degli optional richiesti, con applicazione della percentuale di sconto offerta dalla Ditta concorrente in sede di gara e applicabile sul prezzo di listino degli optional, come previsto dal Disciplinare di gara.
SEZIONE II – ACQUISTO AUTOVEICOLI DESTINATI AI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE
4. LOTTO 5 - ACQUISTO AUTOVEICOLI DESTINATI AI CORPI DI POLIZIA MUNICIPALE
Il Lotto 5 definisce condizioni particolari per la fornitura di autoveicoli allestiti per l’esercizio delle funzioni dei Corpi di Polizia Municipale.
Ai fini della fornitura resta salvo quanto previsto alla Sezione I punti 2 e 3, con le sole specifiche che seguono.
4.1. KIT DI ALLESTIMENTO
La fornitura deve prevedere due tipologie di kit di allestimento così definite:
⮚ Kit base
⮚ Kit auto civetta.
È altresì possibile per le Amministrazioni Contraenti acquistare accessori per ulteriori tipologie di allestimento, non previste nelle precedenti, quali ad esempio:
• kit auto cinofila,
• kit pronto intervento,
• kit auto trasporto arrestati,
• kit stazione infortunistica,
• kit ufficio mobile, etc…,
sulla base dei prezzi offerti dal Fornitore e contenuti nel listino accessorio.
Le caratteristiche minime obbligatorie dei kit base e civetta sono i seguenti:
4.1.1. COMPOSIZIONE KIT BASE
▪ decorazione esterna secondo le normative di competenza;
▪ montaggio dispositivi acustico/luminosi d’emergenza, barra a tetto, omologato;
▪ sirena bitonale;
▪ controllo remoto con interruttore attivazione sirena, interruttore funzione microfono vivavoce, deviazione chiamate radio nell’altoparlante, interruttori per il controllo delle luci della barra;
▪ predisposizione/montaggio apparato ricetrasmittente e impianto radiolocalizzazione satellitare (GPS);
▪ n. 2 prese a 12V installate nelle vicinanze delle portiere anteriori;
▪ piano di scrittura estraibile a tutta larghezza per vano bagagli, ignifugo, lavabile e con rivestimento laterale di gomma antiurto;
▪ punto di illuminazione orientabile per piano uso scrittoio xxxx xxxxxxx;
▪ n. 2 prese 12V xxxx xxxxxxx;
▪ estintore 2 Kg con relativa staffa di fissaggio per vano bagagli;
▪ faro brandeggiabile esterno;
▪ kit per il rilievo degli incidenti stradali (cartelli stradali coni torce antivento ecc. ) .
4.1.2. COMPOSIZIONE KIT AUTO CIVETTA
▪ sirena bitonale;
▪ controllo remoto con interruttore attivazione sirena;
▪ n. 2 prese 12V xxxx xxxxxxx;
▪ n. 1 prese a 12V installate nelle vicinanze della portiera passeggero anteriore;
▪ Estintore 2 Kg con relativa staffa di fissaggio per vano bagagli;
▪ predisposizione/montaggio apparato ricetrasmittente e impianto radiolocalizzazione satellitare (GPS);
▪ lampeggiatore d'emergenza magnetico di colore blu "a scarpetta“ (stroboscopico o a led).
4.2. GARANZIA SUGLI ALLESTIMENTI
La garanzia di cui al precedente punto 3.3.3 si intende estesa, altresì, a tutte le attrezzature installate sui veicoli e le lavorazioni facenti parte degli allestimenti.
Non torva applicazione la facoltà di estensione della garanzia di cui al punto 3.3.3 comma 3 sugli allestimenti.
4.3. INSTALLAZIONE
Il Fornitore si impegna a realizzare le installazioni ad opera d’arte. I cablaggi devono essere realizzati con cavi e componenti a standard automobilistici, e secondo i criteri di sicurezza e qualità definiti dalle case costruttrici. Tutti i cavi devono essere contraddistinti da un codice colori e le interconnessioni devono essere realizzate tramite connettori, in modo da rendere agevole l’asportazione della unità di bordo. Ogni operazione compiuta dal Fornitore sui veicoli deve essere tale da non alterare gli standard di sicurezza dei veicoli stessi.
Deve essere allegata planimetria in cartaceo, raffigurante la pianta interna degli allestimenti, con relativa legenda della dislocazione delle attrezzature e impianti proposti.
4.4. CONSEGNA
La consegna deve essere eseguita, per i quantitativi indicati nell’Ordinativo di Fornitura, presso le sedi indicate dall’Amministrazione Contraente, entro e non oltre 90 (novanta) giorni n.c. dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Limitatamente gli autoveicoli 4x4 grandi, la consegna dovrà avvenire entro 125 (centoventicinque) giorni n.c. a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
I tempi di consegna potranno essere prorogati di 15 (quindici) giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22 dicembre al 7 gennaio).
I tempi di consegna saranno devono essere comunque quelli migliorativi indicati dal Fornitore nell’ambito della propria offerta tecnica.
Al momento della consegna un incaricato dell’Amministrazione nominato, effettuerà un controllo di tutti le attrezzature e gli allestimenti forniti i quali dovranno rispecchiare scrupolosamente quanto richiesto da capitolato. Al termine del controllo dovrà essere redatto un verbale di collaudo. Nel caso in cui le attrezzature non risultassero funzionanti o non corrispondenti a quanto previsto, l’Amministrazione Contraente non procederà al ritiro del veicolo, il quale dovrà essere riconsegnato entro 10 (dieci) giorni dalla redazione del verbale e sottoposto ad un nuovo collaudo. Qualora il veicolo risultasse ancora difforme alla richiesta, l’Amministrazione Contraente applicherà le penali del caso ed avrà la possibilità di annullare l’ordinativo.
SEZIONE III – NOLEGGIO AUTOVEICOLI
5. LOTTO 6 - NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE
Il Lotto 6 definisce l’affidamento del servizio di noleggio di autoveicoli standard a lungo termine senza conducente e i relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali.
Il Servizio comprende, quale parte integrante e sostanziale, l’esecuzione in capo al Fornitore di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà del veicolo, con la sola eccezione di quelle poste dalla Legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei servizi di seguito elencati, che rientrano perciò nel canone mensile di noleggio:
• immatricolazione e messa su strada;
• riparazione/sostituzione dei pneumatici in caso di lesioni;
• all’occorrenza riequilibratura e assetto geometrico dei pneumatici;
• consegna dei veicoli presso un punto di consegna all’uopo deputato;
• manutenzione ordinaria e straordinaria;
• soccorso stradale;
• servizio di preassegnazione;
• veicolo sostitutivo;
• gestione pratiche amministrative, tassa di proprietà , revisioni periodiche obbligatorie e bollini blu;
• garanzie e copertura assicurativa;
• gestione sinistri;
• call center.
La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, sono a totale carico dell’Amministrazione.
5.1. CARATTERISTICHE MINIME
Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie cui i modelli di autoveicoli offerti devono rispondere sono indicate nelle schede tecniche allegate.
I veicoli oggetto del servizio devono essere di prima immatricolazione, nuovi di “fabbrica” e costruiti con parti e accessori nuovi di fabbrica, in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria e dovranno inoltre essere coperti da garanzia del produttore per vizi occulti o palesi, difetto di qualità, malfunzionamenti.
Spese e pratiche di immatricolazione sono a cura della Fornitore, così come l’assolvimento degli oneri
Per quanto concerne gli autoveicoli ad alimentazione bi-fuel (benzina/metano o benzina/GPL) il tipo di alimentazione deve essere di “primo impianto”, ossia l’autoveicolo deve essere prodotto in origine con alimentazione bi-fuel e non trasformato successivamente.
5.2. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI NOLEGGIO
Il corrispettivo del servizio di noleggio viene fatturato a canone, con quota mensile posticipata, sulla base degli importi indicati nell’Offerta Economica.
Le Amministrazioni, in sede di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, possono scegliere, per ciascun modello di autoveicolo previsto, tipologie di contratti di noleggio, distinte per diversa durata del rapporto contrattuale e percorrenza massima, come indicato nella tabella sottostante:
Durata contrattuale | Percorrenza chilometrica prevista |
Contratto 36 mesi (3 anni) | 45.000 Km |
82.000 Km | |
105.000 Km | |
Contratto 48 mesi (4 anni) | 45.000 Km |
70.000 Km | |
100.000 Km | |
Contratto 60 mesi (5 anni) | 70.000 Km |
130.000 Km |
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione ovvero in caso di aumento della tassa di possesso o di istituzione di eventuali sovrattasse, tributi, o altri oneri straordinari momentanei o permanenti che dovessero gravare sui veicoli e oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni di stampa governative (Gazzetta Ufficiale) ed il cui effetto sarà immediato, ovvero in caso di variazione dei prezzi di listino ufficiali della casa produttrice. In quest’ultimo caso
l’Agenzia si riserva comunque la facoltà di accettare tale adeguamento.
5.3. CONGUAGLI CHILOMETRICI
Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà all’Amministrazione i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto per ciascun contratto, utilizzando la seguente formula:
P= (0,20*Canone*n) / Km; dove:
P = costo per Km in eccesso o in difetto; 0,20 = coefficiente di abbattimento;
Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa); n = durata del noleggio espressa in mesi;
Km = percorrenza chilometrica contrattuale espressa nel contratto di noleggio.
Nel conguaglio dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali si terrà conto di una franchigia del ±10 %.
In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, la percorrenza contrattuale sarà, ai fini del calcolo dell’eccedenza chilometrica, ricalcolata in base al periodo effettivo di detenzione del veicolo.
5.4. GAMMA COLORI
Gli autoveicoli devono essere disponibili nelle tonalità di colori di seguito riportate:
• Colori Pastello, tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente la colorazione bianco,
• Colori Metallizzati o Micalizzati (o equivalenti) tra cui dovrà essere disponibile obbligatoriamente un colore grigio chiaro.
Le colorazioni pastello si intendono incluse nel prezzo del canone di noleggio base mentre i colori metallizzati o micalizzati costituiscono dispositivi opzionali.
5.5. SERVIZI ACCESSORI
I servizi di seguito descritti sono connessi ed accessori alla fornitura degli autoveicoli in noleggio e, quindi, sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima.
La consegna deve essere eseguita, per i quantitativi indicati nell’Ordinativo di Fornitura, presso una concessionaria ufficiale della marca/marche aggiudicata/e, situata nella zona di riferimento di ciascuna
Amministrazione Contraente e, comunque, presente almeno in ogni Provincia della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, entro e non oltre 75 (settantacinque) giorni n.c. dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura. Limitatamente gli autoveicoli 4x4 grandi, la consegna deve avvenire entro 105 (centocinque) giorni n.c. a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
Nel caso in cui il Fornitore disponga di più concessionarie ufficiali nell’ambito della stessa Provincia, la consegna del veicolo deve avvenire nel luogo più vicino alla sede dell’Amministrazione contraente.
I tempi di consegna possono essere prorogati di 15 (quindici) giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22 dicembre al 7 gennaio) ovvero nel caso in cui il prodotto venga richiesto con personalizzazione di scritte e/o bande adesive e modifiche agli allestimenti.
I tempi di consegna saranno comunque quelli migliorativi indicati dal Fornitore nell’ambito della propria offerta tecnica.
Ciascuna Amministrazione Contraente può richiedere al Fornitore, nell’ordinativo di Fornitura, la consegna del/i veicolo/i presso la propria sede, ovvero nel luogo da questa indicato. Per detto servizio è previsto il pagamento, a titolo di rimborso spese, dell’importo di € 125,00 IVA esclusa. Tale servizio è prestato gratuitamente, qualora offerto dal Fornitore in sede di gara.
Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data in cui l’autoveicolo è reso disponibile, provvedendo ad indicare il punto di consegna.
Il canone di noleggio di ciascuna autovettura decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo.
L’Amministrazione Contraente deve in ogni caso provvedere al ritiro del veicolo entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione; trascorso tale termine, inizierà il computo del canone di noleggio, che pertanto decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione. I veicoli saranno ritirati da un incaricato dell’Amministrazione Contraente. All’atto della consegna, il Fornitore deve garantire:
• che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara;
• che non vi siano danni visibili,
• presenza dei dispositivi di serie previsti per lo specifico modello;
• presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti. Inoltre è sua cura consegnare:
• la documentazione di bordo composta da: contrassegno e certificato assicurativo;
• la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà;
• la carta di circolazione;
• il manuale operativo;
• le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto);
• gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.
L’incaricato deve sottoscrivere per conto dell’Amministrazione Contraente il verbale di consegna, avendo cura di specificare:
• tipo, targa, telaio e colore dell’automezzo;
• presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
• durata contrattuale;
• percorrenza contrattuale,
• km alla consegna;
• data e ora consegna;
• assenza danni visibili;
• presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.
Una copia di tale verbale resterà al Fornitore e costituirà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.
Laddove il veicolo non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura, l’incaricato dovrà rifiutarne la consegna, indicandone i motivi per iscritto. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a consegnare entro 5 (cinque) giorni solari almeno un veicolo sostitutivo “idoneo” ovvero ad eliminare le anomalie. Resta inteso che l’Amministrazione si avvarrà della facoltà di applicare le penali previste nello Schema di Convenzione.
L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.
5.5.2. MANUTENZIONE
La manutenzione degli autoveicoli si distingue in ordinaria e straordinaria. Entrambe si intendono a carico del Fornitore:
a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d’uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché tutte le verifiche e le ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all’età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo (quali: olio rabbocco di fluidi, freni, etc.) necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli;
b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche e/o di carrozzeria e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell’utilizzatore (a titolo puramente esemplificativo: rifacimento frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ovvero interventi sulla carrozzeria quali: serrature, meccanismi alzacristalli, sedili, guarnizioni. ecc.).
In particolare:
• gli interventi di manutenzione ordinaria (manutenzione programmata come previsto dal libretto d’uso del veicolo) sono eseguiti, presso i Punti di Assistenza di cui al paragrafo 5.5.3, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Fornitore pena l’applicazione delle penali. Le Amministrazioni concorderanno la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni;
• gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) sono eseguiti, presso i
Punti di Assistenza di cui al paragrafo 5.5.3, nel rispetto delle seguenti modalità:
o il guasto deve essere diagnosticato dal Fornitore entro e non oltre il termine di 24 (ventiquattro) ore solari dalla data di presa in carico del veicolo;
o la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data di comunicazione della diagnosi. Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni utenti.
Nel caso risulti impossibile mettersi in contatto con il Fornitore e/o non sia possibile accedere ai Punti di Assistenza indicati dallo stesso l’Amministrazione potrà provvedere alla riparazione del veicolo anche presso altre strutture, qualora gli interventi siano di modesta entità e comunque indispensabili per garantire la circolazione. Tali interventi saranno rimborsati dal Fornitore qualora:
• l’importo dell’intervento non sia superiore ad Euro 250,00 (IVA esclusa);
• la fattura contenente le spese di riparazione sia intestata al Fornitore;
• l’Amministrazione ne faccia richiesta al Fornitore entro 30 giorni dall’effettuazione dell’intervento.
Tutti i materiali utilizzati per la manutenzione e sostituzione dei componenti devono essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L’Amministrazione Contraente può richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di produrre la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.
La consegna degli autoveicoli presso i Punti di Assistenza del Fornitore, se non diversamente previsto dal
Il Fornitore è tenuto a garantire, per tutto il periodo di vigenza della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx Xxxxxxx di una rete di officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di Assistenza) cui è deputata l’esecuzione degli interventi di manutenzione.
In particolare il Fornitore deve garantire, in ciascun comune capoluogo di Provincia della Regione Xxxxxx- Romagna almeno una carrozzeria e un’officina in grado di effettuare riparazioni e manutenzioni meccaniche ed elettrauto. Tali Punti di Assistenza devono essere convenzionati con il Fornitore e/o autorizzati dalla Ditta produttrice degli autoveicoli e devono assicurare la capacità tecnica per la manutenzione ordinaria/ straordinaria degli autoveicoli stessi.
In ogni caso tutti i Punti di Assistenza citati saranno quelli indicati in sede di offerta, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
I Punti di Assistenza dovranno essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi dovrà essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.
Qualora, nel corso di vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza dichiarati in sede di offerta, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero. I Punti di Assistenza aperti in sostituzione dovranno essere posti nella medesima provincia di quelli sostituiti. Il fornitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione alle Amministrazioni Contraenti del cambiamento di indirizzo del punto di assistenza.
5.5.4. SOCCORSO STRADALE
Il Fornitore deve garantire un servizio di soccorso stradale nei casi in cui il veicolo rimanga in panne e sia impossibilitato a proseguire la marcia. Il servizio deve garantire l’effettuazione di interventi risolutivi in loco ovvero, in caso risulti necessario, il traino del veicolo dal punto di fermo fino ad un Punto di Assistenza. Si intende che tale servizio deve essere prestato, senza alcun onere aggiuntivo, per tutta la durata del periodo contrattuale.
Tale servizio deve essere attivabile mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato, 24 ore su 24, e deve essere reso disponibile entro 4 ore dalla richiesta, fatto salvo eccezionali condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.
Tale servizio può essere fornito anche da Ditta diversa dal Fornitore, in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, fanno carico esclusivamente al Fornitore stesso.
La mancata o parziale prestazione del servizio ovvero eventuali ritardi nell’esecuzione dello stesso comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 17 dello Schema di Convenzione, oltre l’eventuale riaddebito delle spese sostenute dall’Amministrazione.
5.5.5. PREASSEGNAZIONE
Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i tempi di consegna indicati, il Fornitore è tenuto a comunicarlo per iscritto, anche via fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni dalla data di consegna. La stessa comunicazione deve riportare un nuovo termine di consegna che comunque non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista.
Ricevuta la comunicazione del Fornitore ciascuna Amministrazione può richiedere un veicolo sostitutivo in preassegnazione, corrispondente per categoria e importo di canone a quello ordinato, da utilizzare fino al momento della messa a disposizione del veicolo oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. In tal caso il Fornitore deve provvedere alla consegna del veicolo in preassegnazione nel termine di 3 (tre) giorni dalla ricezione della richiesta.
Il veicolo sostitutivo può essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio.
Il Fornitore è tenuto a garantire per i veicoli in preassegnazione i medesimi servizi e garanzie anche assicurative, senza eccezione alcuna, richiesti dall’Amministrazione Contraente per i veicoli non consegnati. Nel caso in cui non sia possibile garantire le stesse garanzie assicurative, queste dovranno essere comunque coperte direttamente dal Fornitore.
La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione entro il termine di cui sopra comporterà, in capo al Fornitore, l’applicazione delle penali di cui all’art. 17 dello Schema di Convenzione.
I veicoli in preassegnazione potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), ma non potranno essere di alimentazione diversa, a meno che il Fornitore non si sia accordato preventivamente con l’Amministrazione e ciò risulti da atto scritto.
Il periodo in cui l’Amministrazione utilizza il veicolo in preassegnazione non sarà calcolato come periodo contrattuale, né saranno conteggiati i Km percorsi.
Il canone mensile di noleggio che ciascuna Amministrazione deve corrispondere per l’utilizzo del veicolo in preassegnazione, decorre dal giorno del ritiro ed è dovuto al Fornitore con una riduzione dal 10% al 20%, variabile a seconda delle caratteristiche del mezzo preassegnato (età, Km percorsi, optionals presenti, ecc…), rispetto al canone indicato nell’Offerta Economica.
5.5.6. DOTAZIONE DI PNEUMATICI
Il contratto di noleggio prevede, senza alcun onere aggiuntivo, la fornitura dei pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi (montaggio, smontaggio equilibratura, assetto e controllo, etc).
Durante la vigenza dei singoli contratti di noleggio, il Fornitore, si impegna a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) al raggiungimento di ogni 40.000 chilometri con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali.
Il Fornitore si impegna, inoltre, ad effettuare il controllo dello spessore dei pneumatici durante gli interventi di manutenzione ordinaria e, se constatato lo stato di usura minimo previsto dalla legge, un danneggiamento per fatti accidentali o, comunque, quando il loro stato non renda sicuro l’uso dell’autoveicolo, si impegna a sostituirli. Nel caso si renda necessaria la sostituzione di un singolo pneumatico e quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, deve essere sostituito anche quello sullo stesso asse. È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno di pneumatici. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli sul restante asse
Qualora l’Amministrazione Contraente avesse la necessità di montare pneumatici da neve o di disporre di catene potrà richiederli al Fornitore; questi si impegna a fornirli con costi, remunerati a parte, e modalità in linea con le migliori condizioni previste sul mercato.
5.5.7. SOSTITUZIONE TEMPORANEA E/O DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di interventi di manutenzione ovvero per altre cause che comportino un fermo tecnico o comunque l’indisponibilità del veicolo per un periodo di durata, presunta o effettiva, superiore a 48 ore, l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la consegna di un veicolo temporaneamente sostitutivo ad esclusivo carico del Fornitore e senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere a carico dell’Amministrazione stessa.
Nei seguenti casi:
- danno al veicolo particolarmente grave che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;
- furto dell’autoveicolo noleggiato;
- riparazione non adeguata o che renda, comunque, insicura la guida dell’autoveicolo;
- verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nell’arco di dodici mesi, per malfunzionamenti, non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri,
il Fornitore deve provvedere alla sostituzione definitiva del veicolo, assicurando, comunque, per il lasso di tempo necessario alla consegna di un nuovo veicolo, la temporanea sostituzione del veicolo originale.
È ammesso che il veicolo offerto in sostituzione temporanea, comunque corrispondente al modello in
Il veicolo sostitutivo deve essere messo a disposizione entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta, anche compatibilmente con gli orari di apertura delle agenzie di noleggio, presso un punto di consegna più vicino all’Amministrazione, comunicato dal Fornitore. Eventuali ritardi rispetto al termine di consegna comporteranno l’applicazione delle penali.
Il veicolo temporaneamente sostitutivo potrà essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di noleggio, fermo restando che tale veicolo sostitutivo dovrà necessariamente presentare la medesima copertura assicurativa e il massimale previsto per il veicolo sostituito. In tal caso sarà onere dello stesso Fornitore intrattenere tutti i rapporti necessari per il corretto godimento del veicolo sostitutivo.
L’Amministrazione è tenuta a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore lavorative successive alla comunicazione da parte del Punto di assistenza circa l’avvenuto ripristino del veicolo sostituito ovvero circa la disponibilità di un nuovo mezzo, in tutto corrispondente al veicolo originale sostituito.
In nessun caso i chilometri percorsi con il veicolo temporaneamente sostitutivo saranno computati nel calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
Nel caso in cui il Fornitore non sia nella possibilità di sostituire il veicolo in riparazione, provvederà allo storno della quota giornaliera di canone mensile per il periodo che intercorre dal giorno della consegna presso l’officina fino al giorno della riconsegna, fatta salva la possibilità, da parte dell’Amministrazione di applicare le penali.
5.5.8. GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE, REVISIONI E “BOLLINI BLU”
Il Fornitore deve farsi carico per tutta la durata del periodo contrattuale di qualunque tassa, bollo o imposta gravante sui veicoli noleggiati.
Al Fornitore spetta l’effettuazione, attraverso la propria rete di assistenza e nel rispetto dei tempi e delle scadenze previste, di tutte le operazioni necessarie per il rilascio del c.d. “bollino blu”, laddove previsto, osservando scrupolosamente la normativa comunale ove l’auto è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione e assumendone i relativi costi.
A tale scopo il Fornitore deve monitorare le scadenze e comunicare all’Amministrazione Contraente le date e i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti a revisione.
Tale attività deve essere preventivamente concordata con l’Amministrazione Contraente. In caso di mancata comunicazione per tempo della revisione, l’Amministrazione non risponderà di eventuali infrazioni da essa derivanti; l’Amministrazione sarà invece chiamata a rispondere di tutte le conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo.
5.5.9. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Fornitore deve contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo veicolo, con compagnie di primaria importanza.
Tutti gli autoveicoli forniti in noleggio dovranno essere dotati delle seguenti coperture assicurative:
• R.C. auto con un massimale unico non inferiore a € 5.164.568,99 tale da includere la responsabilità civile verso terzi, compresi terzi trasportati.
• incendio e furto totale o parziale del veicolo, se comprovato da regolare denuncia alle Autorità competenti, compreso il furto e/o danneggiamento di autoradio ovvero altre apparecchiature già installate dal Fornitore al momento della consegna. La garanzia dovrà essere prestata con una franchigia di:
− per i veicoli con una potenza fino a 50 Kw Euro 154,94 per sinistro;
− per i veicoli con una potenza superiore a 50 Kw Euro 258,23 per sinistro;
• xxxxx subiti dal veicolo in conseguenza di guasti accidentali con una franchigia di
− per i veicoli con una potenza fino a 50 Kw Euro 154,94 per sinistro;
− per i veicoli con una potenza superiore a 50 Kw Euro 258,23 per sinistro;
• rottura vetri e cristalli, senza franchigia;
• eventi socio politici, eventi naturali, atti vandalici, senza franchigia;
• danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità giudiziarie, senza franchigia.
Come previsto dalle vigenti disposizioni di Xxxxx emanate a favore dei conducenti dell’autoveicolo dello Stato (art. 16, punto 3 del DPR 1990, n. 44), le polizze anzidette devono essere integrate con la copertura assicurativa dei rischi da lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti di € 154.937,07 per il caso di morte e fino ad € 154.937,07 per il caso di invalidità permanente.
Il Fornitore deve provvedere a fornire la Carta Verde per ciascun veicolo: le coperture assicurative devono avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche sul territorio dell’Unione Europea nonché della Svizzera e essere garantite per chiunque sia alla guida del veicolo. Ogni polizza deve contenere espressa clausola di rinuncia alla rivalsa.
L’addebito delle franchigie, dove previsto avviene secondo le seguenti modalità:
• Furto totale: in seguito alla conclusione dell’inchiesta.
• Furto parziale: successivamente alla riparazione / ripristino del veicolo, o all’avvenuta radiazione
dello stesso in caso di non riparabilità.
• Incendio: successivamente alla radiazione del veicolo in caso di distruzione totale o alla riparazione
/ ripristino dello stesso in caso di danno parziale.
• Danni accidentali (Kasko): in seguito alla definizione del sinistro.
Gli addebiti delle franchigie verranno fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni, con cadenza trimestrale, e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:
• Targa del veicolo in noleggio all’Amministrazione Contraente.
• Targa del veicolo della controparte (se previsto).
• Conducente.
• Data e luogo del sinistro / evento.
• Tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).
Le condizioni e le franchigie di cui sopra devono essere applicate anche alle vetture sostitutive.
All’atto della consegna dei veicoli il Fornitore si impegna a consegnare la documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde); in corso di esecuzione del contratto, il Fornitore è altresì tenuto a consegnare all’Amministrazione Contraente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, con responsabilità a proprio carico per le conseguenze economiche e giuridiche derivanti da eventuali ritardi.
Qualora proposto dal Fornitore nell’ambito della propria offerta tecnica, ciascuna Amministrazione Contraente avrà diritto a ricevere una copertura assicurativa con le medesime condizioni, ma senza alcuna franchigia. In tal caso nessun onere è posto a carico dell’Amministrazione Contraente.
5.5.10. GESTIONE SINISTRI
Il Fornitore deve provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi ai veicoli noleggiati curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le Compagnie di Assicurazione, fatta salva ogni responsabilità dell’Amministrazione.
É cura dell’Amministrazione Contraente segnalare il sinistro accaduto.
5.5.11. MANUALE OPERATIVO
Il Fornitore deve dotare ogni autoveicolo di un Manuale operativo (o documentazione equipollente), inteso come l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente e/o l’Amministrazione devono seguire per la corretta fruizione del servizio di noleggio. Tale manuale deve essere contenuto all’interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e dovrà contenere:
• dati identificativi dell’Amministrazione Contraente;
• regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, multe, furto;
• modalità di ritiro di auto, riconsegna auto al termine contrattuale, richiesta auto sostitutiva, richiesta di intervento su strada, xxxxxxxxx e riparazioni di emergenza;
• elenco dei Punti di Assistenza più vicini, e/o eventuali centri di servizio convenzionati del Fornitore Aggiudicatario e relativi recapiti telefonici, fax e indirizzo;
• copie di modulo CID;
• recapiti telefonici di emergenza della Fornitore Aggiudicatario e dell’organizzazione di assistenza su strada.
Copia del verbale di consegna di cui all’articolo precedente deve essere custodito all’interno del suddetto manuale operativo.
5.5.12. RICONSEGNA DEI VEICOLI E FACOLTÀ DI PROROGA
Terminato il periodo di noleggio, ciascuna Amministrazione deve provvedere alla riconsegna dei veicoli presso la sede originaria di consegna, o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore. È cura del Fornitore contattare l’Amministrazione Contraente almeno 15 (quindici) giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto.
All’Amministrazione Contraente è data la possibilità di posticipare la riconsegna dei veicoli fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni solari. Il pagamento del canone sarà pertanto dovuto solo per la parte di veicoli non ancora riconsegnata, e calcolato sulla quota giornaliera del canone mensile per i giorni di utilizzo, successivi al termine stabilito. I veicoli non ancora riconsegnati si considerano ad ogni effetto in servizio e rientrano nelle clausole contrattuali pattuite.
Al momento della riconsegna, il Fornitore deve redigere apposito verbale nel quale dovranno annotarsi eventuali danni palesi alla carrozzeria o alle parti meccaniche.
Eventuali esborsi per il ripristino dell’autoveicolo non rientranti nello stato di usura e non derivanti da sinistri o danni precedentemente denunciati saranno addebitati all’Amministrazione Contraente, previa dichiarazione di congruità espressa per iscritto da quest’ultima. A titolo esemplificativo, per normale stato di usura si intende quel degrado fisiologico delle parti meccaniche e di carrozzeria del veicolo, dovuto ad un uso corretto ed appropriato dello stesso; esula perciò dalla normale usura qualsiasi tipo di rottura/ammaccatura o perdita di parti interne e/o esterne del veicolo
Saranno pure posti a carico dell’Amministrazione Contraente eventuali danni provocati dal montaggio di accessori o da modifiche all’allestimento.
In nessun caso la mancata restituzione dell’autoveicolo alla data di scadenza prevista dal contratto, salva l’ipotesi del periodo di tolleranza di cui sopra, è considerata alla stregua di proroga di fatto.
5.5.13. OPZIONE DI RISCATTO
Al termine del contratto di noleggio, ciascuna Amministrazione può richiedere al Fornitore di quotare il
5.6. DISPOSITIVI OPZIONALI
Ciascuna Amministrazione Contraente potrà richiedere, in fase di emissione dell’Ordinativo di Fornitura, optional o accessori, previsti dalle case costrittrici, e aggiuntivi alle dotazioni già previste per ciascun veicolo.
Il canone corrisposto in caso di richiesta dei dispositivi opzionali sarà incrementato dell’importo derivante dall’applicazione delle percentuali di seguito indicate e calcolate sul prezzo di listino dell’optional al netto dell’ IVA:
- Contratto di 36 mesi: 2,8 %
- Contratto di 48 mesi: 2,1 %
- Contratto di 60 mesi: 1,7 %
SEZIONE IV - NOLEGGIO AUTO ELETTRICHE
6. LOTTO 7 - NOLEGGIO AUTOVEICOLI ELETTRICI A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE
Il Lotto 7 definisce ulteriori specificazioni per l’affidamento del servizio di noleggio di autoveicoli elettrici a lungo termine senza conducente e i relativi servizi accessori e aggiuntivi e dispositivi opzionali.
A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione III, con le specificazioni riportate nei paragrafi seguenti.
6.1. CONSEGNA
La consegna deve essere eseguita, per i quantitativi indicati nell’Ordinativo di Fornitura, presso le sedi indicate dall’ Amministrazione Contraente, entro e non oltre 90 (novanta) giorni n.c. a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
I tempi di consegna potranno essere prorogati di 15/30 giorni n.c. nel caso in cui il periodo intercorrente tra la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (di norma dal 22/12 al 7/01) ovvero nel caso in cui il prodotto venga richiesto con personalizzazione di scritte e/o bande adesive e modifiche agli allestimenti.
I tempi di consegna saranno comunque quelli migliorativi indicati dal Fornitore nell’ambito della propria offerta tecnica.
Il Fornitore deve comunicare all’Amministrazione, con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, la data in cui l’autoveicolo è reso disponibile
Il canone di noleggio di ciascuna autovettura decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro del veicolo.
All’atto della consegna, il Fornitore deve garantire:
• che i veicoli siano conformi all’Ordinativo di Fornitura emesso e a quanto previsto dalla documentazione di gara;
• che non vi siano danni visibili,
• presenza dei dispositivi di serie previsti per lo specifico modello;
• presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.
Inoltre è sua cura consegnare ad un incaricato dell’Amministrazione Contraente:
• la documentazione di bordo composta da: contrassegno e certificato assicurativo;
• la documentazione attestante il pagamento della tassa di proprietà;
• la carta di circolazione;
• il manuale operativo;
• le doppie chiavi, telecomando antifurto (se previsto), chiave master (se prevista), documentazioni contenenti eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza, doppione di telecomando antifurto (se previsto);
• gli attrezzi ed il segnalatore di emergenza, nonché il giubbotto catarifrangente.
L’incaricato dell’Amministrazione Contraente deve sottoscrivere per conto dell’Amministrazione Contraente il verbale di consegna, avendo cura di specificare:
• tipo, targa, telaio e colore dell’automezzo;
• presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
• durata contrattuale;
• percorrenza contrattuale,
• km alla consegna;
• data e ora consegna;
• assenza danni visibili;
• presenza dei dispositivi opzionali, se richiesti.
Una copia di tale verbale resterà al Fornitore e costituirà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.
Laddove il veicolo non fosse conforme ovvero non corrispondente a quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura, l’incaricato dovrà rifiutarne la consegna, indicandone i motivi per iscritto. In tal caso il Fornitore è tenuto a consegnare entro 5 (cinque) giorni solari almeno un veicolo sostitutivo “idoneo” ovvero ad eliminare le anomalie. Resta inteso che l’Amministrazione si avvarrà della facoltà di applicare le penali previste nello Schema di Convenzione.
L'accettazione dei veicoli da parte dell'Amministrazione, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle responsabilità e dagli obblighi derivanti da vizi occulti non rilevati o non rilevabili all'atto della consegna.
6.2. PUNTI DI ASSISTENZA
Il Fornitore deve garantire la presenza sul territorio della Regione Xxxxxx-Romagna di una o più officine direttamente convenzionate o autorizzate (Punti di Assistenza), presso le quali gli autoveicoli potranno fruire di interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria su tutte le componenti elettriche, nonché una o più officine per gli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o altri interventi che si rendessero necessari.
Dette officine devono garantire il ritiro del mezzo presso la sede dell’Amministrazione Contraente, anche se marciante, ogniqualvolta la distanza tra la sede dell’Amministrazione Contraente e l’officina sia
I Punti di Assistenza devono essere attivi tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica ed i festivi. In tali periodi deve essere garantita la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli per tutti gli interventi previsti dal presente Capitolato e da tutta la documentazione di gara.
In ogni caso i Punti di Assistenza citati saranno quelli indicati in sede di offerta, sia che il Fornitore ne disponesse prima della partecipazione alla gara, sia che si fosse impegnato a costituirli entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Qualora, nel corso della di vigenza della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura, dovesse diminuire il numero dei Punti di Assistenza dichiarati in sede di offerta, il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, dovrà impegnarsi a ripristinarne il numero.
6.3. MANUTENZIONE AUTO ELETTRICHE IN NOLEGGIO
La manutenzione degli autoveicoli si distingue in ordinaria e straordinaria. Entrambe si intendono a carico del Fornitore:
a) manutenzione ordinaria: tale servizio comprende lo svolgimento di controlli periodici e programmati sui veicoli, inclusi pneumatici e carrozzeria, indicati dal costruttore sul libretto d’uso e manutenzione (c.d. tagliandi), nonché tutte le verifiche e le ispezioni consigliate dalle norme tecniche e dalla diligenza, in rapporto alla percorrenza chilometrica e all’età del veicolo, degli interventi volti alla riparazione di parti o componenti soggetti ad usura ed alla sostituzione di materiali di consumo, necessari per mantenere in efficienza e sicurezza i veicoli;
b) manutenzione straordinaria: tale manutenzione include gli interventi, non ricompresi nella manutenzione ordinaria, effettuati su parti meccaniche, elettriche e/o di carrozzeria, ivi compresa la sostituzione delle batterie e volti al ripristino della funzionalità del veicolo in seguito a guasti o incidenti, purché non imputabili a dolo o colpa grave dell’utilizzatore In particolare:
• gli interventi di manutenzione sono eseguiti, presso le officine di cui al paragrafo 6.2, entro e non oltre 48 (quarantotto) ore, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Fornitore pena l’applicazione delle penali, esclusi sabato e festivi. Le Amministrazioni concorderanno la data di esecuzione di tali interventi con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni;
• gli interventi di manutenzione straordinaria (manutenzione su chiamata) sono eseguiti, presso i le officine di cui al paragrafo 6.2 nel rispetto delle seguenti modalità:
o il guasto deve essere diagnosticato dal Fornitore entro e non oltre il termine di 48 (quarantotto) ore dalla data di presa in carico del veicolo;
o la riparazione del veicolo deve essere effettuata entro e non oltre il termine di 7 (sette) giorni n.c. a partire dalla data di comunicazione della diagnosi. Nel caso di riparazioni particolarmente onerose, i tempi di intervento possono essere specificatamente concordati con le Amministrazioni utenti.
Tutti i materiali utilizzati per la manutenzione e sostituzione dei componenti devono essere nuovi ed originali, provenienti dalla casa costruttrice ovvero da case produttrici riconosciute come fornitrici di componenti originali dalla casa costruttrice. L’Amministrazione Contraente può richiedere in qualsiasi momento al Fornitore di produrre la documentazione relativa alla provenienza di tali materiali.
La consegna degli autoveicoli presso i Punti di Assistenza del Fornitore, se non diversamente previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si intende a carico dell’Amministrazione. All’atto della presa in carico degli autoveicoli da parte dei Punti di Assistenza deve essere compilato un “documento di entrata” da cui risulti la data di accettazione.
6.3.1. SOSTITUZIONE TEMPORANEA E/O DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di interventi di manutenzione ovvero per altre cause che comportino un fermo tecnico o comunque l’indisponibilità del veicolo per un periodo di durata, presunta o effettiva, superiore a 5 (cinque giorni) n.c. l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la consegna di un veicolo temporaneamente sostitutivo ad esclusivo carico del Fornitore e senza che ciò comporti spese o oneri di alcun genere a carico dell’Amministrazione stessa.
Nei seguenti casi:
- danno al veicolo particolarmente grave che renda antieconomica la riparazione per il Fornitore;
- furto dell’autoveicolo noleggiato;
- riparazione non adeguata o che renda, comunque, insicura la guida dell’autoveicolo;
- verificarsi di almeno sei interventi di manutenzione straordinaria nell’arco di dodici mesi, per malfunzionamenti, non attribuibili ad incuria del conducente, usura o sinistri,
il Fornitore deve provvedere alla sostituzione definitiva del veicolo, assicurando, comunque, per il lasso di tempo necessario alla consegna di un nuovo veicolo, la temporanea sostituzione del veicolo originale.
È ammesso che il veicolo offerto in sostituzione temporanea, comunque corrispondente al modello in riparazione, non possieda gli allestimenti aggiuntivi e gli optional richiesti. In ogni caso non potrà essere soggetto a modifiche o installazione di accessori da parte delle Amministrazioni Contraenti.
Il veicolo sostitutivo deve essere messo a disposizione entro 24 (ventiquattro) ore n.c. dalla richiesta nei luoghi indicati al paragrafo 6.1. Eventuali ritardi rispetto al termine di consegna comporteranno l’applicazione delle penali.
Il veicolo temporaneamente sostitutivo potrà essere reperito dal Fornitore anche presso altre società di
noleggio, fermo restando che tale veicolo sostitutivo dovrà necessariamente presentare la medesima copertura assicurativa e il massimale previsto per il veicolo sostituito. In tal caso sarà onere dello stesso Fornitore intrattenere tutti i rapporti necessari per il corretto godimento del veicolo sostitutivo.
L’Amministrazione è tenuta a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore lavorative successive alla comunicazione da parte del Punto di Assistenza circa l’avvenuto ripristino del veicolo sostituito ovvero circa la disponibilità di un nuovo mezzo, in tutto corrispondente al veicolo originale sostituito.
In nessun caso i chilometri percorsi con il veicolo temporaneamente sostitutivo vengono computati al calcolo del chilometraggio complessivo del contratto di noleggio.
Nel caso in cui il Fornitore non sia nella possibilità di sostituire il veicolo in riparazione, provvederà allo storno della quota giornaliera di canone mensile per il periodo che intercorre dal giorno della consegna presso l’officina fino al giorno della riconsegna, fatta salva la possibilità, da parte dell’Amministrazione di applicare le penali.
SEZIONE V - NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTI I LOTTI
7. NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTI I LOTTI
7.1. EVOLUZIONE TECNOLOGICA
Qualora, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore metta in commercio autoveicoli analoghi a quelli oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, può proporre all’Agenzia la sostituzione a parità di condizioni economiche e contrattuali degli autoveicoli offerti in sede di gara. In particolare si impegna a fornire all’Agenzia la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell’Offerta Tecnica contenuta nel Disciplinare di gara. E’ facoltà dell’Agenzia accettare tale sostituzione.
7.2. PUBBLICITÀ
Sulle vetture potranno essere poste in opera scritte volte a pubblicizzare campagne di comunicazione della Amministrazione Contraente.
Tutte le imposte dovute di legge per la pubblicità e relativi adempimenti saranno a carico delle Amministrazioni Contraenti per tutto il periodo della durata contrattuale.
7.3. FUORI PRODUZIONE
Nel caso in cui, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei veicoli offerti per messa “fuori produzione” degli stessi da parte della casa produttrice, deve segnalare all’Agenzia tale circostanza, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. Il Fornitore deve, inoltre, indicare contestualmente quali veicoli, anche di marca diversa, aventi identiche o migliori caratteristiche intenda offrire in sostituzione e, per esse, allegare la documentazione richiesta nelle modalità previste per la presentazione dell’Offerta Tecnica contenuta nel Disciplinare di Gara.
In particolare sarà cura del Fornitore allegare un listino approvato dalla casa costruttrice.
Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta documentazione, l’Agenzia procede alla verifica tecnica ed alla accettazione dei nuovi veicoli, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi, deve adeguare la propria offerta e comunicarla all’Agenzia. Quest’ultima, disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta; in mancanza di accettazione, l’Agenzia ha facoltà di recesso come previsto nello Schema di Convenzione.
7.4. CALL CENTER
Il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:
• giorni festivi;
• giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
• seconda e terza settimana di agosto.
Le Amministrazioni possono rivolgersi al Fornitore Aggiudicatario per:
• richiedere informazioni sui prodotti offerti in Convenzione;
• richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
• inoltrare reclami.
7.5. SERVIZIO DI REPORTISTICA
Il Fornitore, deve inviare all’Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l’Agenzia può richiedere al Fornitore Aggiudicatario l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall’Agenzia anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:
• nome dell’Amministrazione Contraente;
• numero dell’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
• valore dell’Ordinativo di Fornitura;
e ogni altra informazione richiesta dall’Agenzia in sede di stipula della Convenzione.
7.6. SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB
Il Fornitore Aggiudicatario, al fine di pubblicare gli articoli nel Sito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a consegnare all’Agenzia, le seguenti informazioni:
- un’immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto dall’Agenzia;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
- le informazioni sull’azienda produttrice;
- il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail del Call Center.
Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Amministrazioni potranno:
- scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale;
- produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”,
- inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore Aggiudicatario;
- stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore Aggiudicatario via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).
Al Fornitore verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:
- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.