Ufficio Tecnico – Manutentivo delle Strutture ed Immobili
Ufficio Tecnico – Manutentivo delle Strutture ed Immobili
Dipartimento Tutela Ambientale | |
RESTAURO DELLE AREE VERDI LIMITROFE AL COLOSSEO PERIZIA DANNEGGIAMENTO SELCIATO AIUOLA "E" | |
N° | |
progetto: | SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO |
Data: | SPECIALE D’APPALTO |
Xxx.xx: | Importo complessivo lavori a misura euro 68.078,84 |
CUP: CIG: | GRUPPO di PROGETTAZIONE: Arch. Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Geom. Xxxxx Xxxx I.S.A. Xxxxxxx Xxxxxx RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE Geom. Xxxxx Xxxx RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Xxxxxxxxx xx Xxxxxx COMMITTENTE Dipartimento Tutela Ambientale Il Direttore Xxxxxx De Xxxxxxxxxx |
impresa: | |
sede | |
: | |
telefono | |
: e-mail: | |
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
I Progettisti
………………………….
……………………………
Dipartimento Tutela Ambientale
SCHEMA DI CONTRATTO
OGGETTO: RESTAURO DELLE AREE VERDI LIMITROFE AL COLOSSEO PERIZIA DANNEGGIAMENTO SELCIATO AIUOLA "E"
PROGETTO ESECUTIVO
Importo lavori | € 68.078,84 |
Di cui:
Soggetti a ribasso d’asta | € 65.708,12 |
Non soggetti a ribasso d’asta perché oneri della sicurezza | € 2.370,72 |
Ribasso contrattuale (… %) | € …………..………………. |
Importo netto | € …………..………………. |
Impresa: ………………………………………………………………………………………………………… |
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………… |
Telefono: ………………………………………………………………………………………………………… |
IL PROGETTISTA
Arch. Xxxxxxxxx xx Xxxxxx
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
I Progettisti
………………………….
Pag. 1 di 65
NORME CONTRATTUALI
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e
dare, completamente ultimati, i lavori di:
RESTAURO DELLE AREE VERDI LIMITROFE AL COLOSSEO PERIZIA DANNEGGIAMENTO SELCIATO AIUOLA "E"
L'appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari , le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, Roma Capitale, Anas, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa i LL.PP., l’igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, l’edilizia e quant’altro -nulla escluso- abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente contratto.
Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del L’Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, con particolare riguardo alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, ha visitato le infrastrutture oggetto d’appalto, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.
L’appaltatore, con la firma del contratto, assume l’obbligo del rispetto di tali normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.
L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in
vigore durante lo svolgimento del presente contratto.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Capitolina e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
ART. 2
FORMA DELL’APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO OPERE COMPRESE - VARIAZIONI AL PROGETTO
L’appalto è dato a misura.
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, da valutarsi a misura, ammonta ad
€ 68.078,84 (diconsi Euro Sessantottomilasettanto/84), oltre ad I.V.A., nella misura del 22% compresi costi della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta pari ad € 2.370,72 (diconsi Euro Duemilatrecentosettanta/72) oltre I.V.A nella misura del 22%, come risulta dal seguente prospetto.
N° pro. | DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO E PARTI D’OPERA | Importo delle singole categorie di lavoro | Incidenza percentuale |
01 | Rimozione di pavimentazione in cubetti di selce | 5.978,50 | |
02 | Scavo a sezione obbligata | 5.418,60 |
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
03 | Carico e trasporti | 1.052,87 | |
04 | Carico e trasporti ulteriori 10 km | 1.054,35 | |
05 | Compenso alle discariche autorizzate | 1.336,50 | |
06 | Fondazione stradale compresa la fornitura di materiali | 3.088,80 | |
07 | Pavimentazione in cubetti di selce | 47.778,50 | |
IMPORTO TOTALE A BASE D’APPALTO Categoria OG 3 (Assimilabile) importo lavori soggetti a ribasso (comprensivo della stima del costo della manodopera pari ad € 23.073,67) | 65.708,12 | 96,518% | |
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso | 2.370,72 | 3,482% | |
TOTALE LAVORI IN APPALTO COMPRESI I COSTI PER LA SICUREZZA | 68.078,84 | 100,000% |
L'importo complessivo del contratto, a seguito dell’offerta presentata dall’appaltatore e la conseguente applicazione del ribasso del ………%, ammonta ad €… (diconsi
Euro…………………………………………………………………..………………………………………..…/… )
L’importo dei costi per la sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta ad € 2.370,72 (diconsi Euro Duemilatrecentosettanta/72).
Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dalla documentazione a base del progetto d'appalto già resa disponibile contestualmente al bando di indizione della gara
Eventuali necessità di modifiche, nei limiti previsti dalle normative vigenti, quantitative o qualitative, nei lavori previsti, possono essere ammesse e valutate ai sensi di quanto stabilito dal nuovo Capitolato Generale d’Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con DM LL. PP. 19.5.00, n°145 per quanto applicabile, e dal successivo articolo 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Rimane, in ogni caso, la facoltà di recesso prevista dall'articolo 109 del DLgs n. 50/2016 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
ART. 3 DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere formanti oggetto del presente appalto, sono quelle risultanti o desumibili dalla relazione tecnica, dalle specifiche tecniche del progetto posto a base di gara, desumibili dall’elenco che segue:
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
1) Relazione tecnica:
2) Quadro Economico;
3) Schema di contratto e Capitolato Speciale d’appalto;
4) Relazione inerente la Sicurezza;
5) Computo estimativo;
6) Elenco prezzi;
7) Stima incidenza manodopera;
8) Cronoprogramma;
9) Verbale di Verifica del progetto esecutivo;
10) Validazione Progetto esecutivo.
ART. 4 CATEGORIE DI OPERE
Secondo quanto disposto nell’art. 84 del DLgs 50/2016 i lavori che formano oggetto dell’appalto, dettagliatamente illustrati nel presente capitolato speciale, nelle relazioni di calcolo e negli elaborati progettuali, appartengono alle seguenti categorie:
Categoria OG 3 (Assimilabile) Prevalente | Classifica I | Importo € 68.078,84 |
Sono implicitamente comprese, nei prezzi dei lavori, secondo la forma dell’appalto precedentemente specificata, tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d’arte perfettamente funzionanti, protette, manutenibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.
ART. 5
OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l’esecuzione d’opere o prestazioni specialistiche, che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti, a suo esclusivo giudizio.
L'Amministrazione potrà procedere al pagamento della prestazione ordinata secondo le seguenti due procedure:
a. Pagamento diretto alla ditta che ha eseguito la prestazione, attraverso emissione d’apposita
Determinazione Dirigenziale;
b. Rimborso all’Appaltatore, previa emissione di fattura quietanzata, vistata dalla Direzione Lavori e autorizzata dal Responsabile del Procedimento.
In tale secondo caso, l’ammontare della fattura, aumentato dell’interesse legale vigente, sarà rimborsato all’Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento, successivo alla presentazione delle fatture quietanzate.
Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta.
L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata, a quella
d’emissione del certificato di pagamento, in cui detta fattura sarà liquidata.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti, con particolare riguardo:
- ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali,
- alle norme sulla circolazione stradale (Dlgs. 285/1992), a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro, vigenti al momento dell’esecuzione delle opere, anche se successive alla data dell’offerta, (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o d’eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione),
- alle disposizioni di cui al DLgs n. 5 febbraio 1997, n°22, “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti d’imballaggio” e successive modifiche e integrazioni, o impartite dalle UU. SS. LL.,
- alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), UNI (Ente Nazionale Italiano d’Unificazione), CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPELS, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, ISO (International Organization for Standardization) e, per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al DLgs n. n° 22/1997 e limiti d’accettabilità di cui al DM n° 471/1999.
Per quanto riguarda le opere in c.a., c. a. p. e acciaio, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D. M. 14 settembre 2005 Norme tecniche per le costruzioni e successivi aggiornamenti, nonché la normativa U. N. I. sui calcestruzzi preconfezionati.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al DLgs n°81/08 e s.m.i., in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ed ai limiti massimi d’esposizione al rumore negli ambienti lavorativi e nell'ambiente esterno. L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.
I prodotti da costruzione utilizzati devono essere conformi alle norme armonizzate europee. In considerazione delle innovazioni tecnologiche, commerciali e, soprattutto, dell’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (D. Lgs. 50/2016), sono stati aggiornati i criteri ambientali minimi, i cosiddetti CAM (riferimento art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) da tenere in considerazione in affidamenti di qualunque importo relativamente ai lavori, ai servizi ed alle forniture.
E’ stato pubblicato il decreto 11 aprile 2008 e s.m.i. che contiene l’approvazione del Piano d’Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione. Costituiscono atti attuativi del suddetto provvedimento i seguenti Decreti del ministero dell’Ambiente in elenco non esaustivo:
• DM 25 luglio 2015: CAM per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari;
• DM 24 maggio 2012: CAM per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene;
• DM 13 dicembre 2013: CAM per il servizio di gestione del verde pubblico;
• DM 13 febbraio 2014: CAM per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
• DM 11 gennaio 2017: CAM per l’acquisto di prodotti tessili e di arredi;
• DM 27 settembre 2017: CAM per l’illuminazione e per l’affidamento del servizio di progettazione di
impianti per illuminazione pubblica;
• DM 11 ottobre 2017: CAM per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
In particolare questo ultimo decreto fissa i nuovi riferimenti non solo per l’edilizia, ma anche per la
progettazione delle opere edili.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Le imprese devono possedere la registrazione EMAS oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.
Il progetto deve garantire risparmio idrico, illuminazione naturale e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.
Inoltre, deve essere garantito l’inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree
verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli.
Allo scopo di ridurre l’impiego di risorse non rinnovabili e di aumentare il riciclo dei rifiuti, si far riferimento ai seguenti punti:
• L’uso di materiali composti da materie prime rinnovabili;
• Una distanza minima per l’approvvigionamento dei prodotti da costruzione;
• Il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’opera realizzata. Per quanto riguarda i materiali, si richiedono i seguenti requisiti:
• L’uso di materiali di materia recuperata o riciclata deve essere almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati;
• Non si possono usare sostanze dannose per l’ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale;
• i componenti edilizi devono essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita;
• Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici deve essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi gli scavi).
Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Capitolina e l'Appaltatore, inerenti al presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
ART. 7
DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
Integrano la disciplina dell’appalto, anche se non allegati:
la Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
il D. Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;
il D.Lgs. n.81/2008 e xxx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
la L. n.190/2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
la L. n.136/2010“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n.217/2010;
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
il DM n. 49 del 7 Marzo 2018;
il D. Lgs. n.196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il D. L. n.95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
Il D. Lgs. n.231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
il Protocollo d’intesa tra A.N.A.C. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.A.C. -Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
la Legge 2248 allegato F del 20.3.1865 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile;
D.M. 236/89 : Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
D.P.R 503/96: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
D.P.R. 380/2001:Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (articoli dal 77 al 79);
Dlgs 285/1992 Codice della Strada e s.m.i.;
Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure
straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del
D.L. 24 giugno 2014, n.90”;
Il Protocollo d’intesa, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 Luglio 2011 tra la Prefettura
U.T.G. di Roma Capitale;
il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021
il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 19 luglio
2017;
il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4
del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, per le parti ancora in vigore;
la Tariffa adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n°197 dell’8.5.2013
(conforme alla Deliberazione G.R. Lazio del 06/08/2012 n°412);
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
gli elaborati di progetto;
il presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale;
l’elenco prezzi;
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ai sensi dell’art.90 comma 4 del D.Lgs. 81/2008; il piano operativo della sicurezza (POS), ai sensi dell’allegato XV comma 3.2 del Dlgs 81/2008; le polizze di garanzia di cui all’art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 8 ELEZIONE DEL DOMICILIO
Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori, l’Appaltatore elegge il domicilio in Roma……………………………………………………………………………………………………………………….
Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato, all'Amministrazione, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.
L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo articolo 29, punto due.
L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici sono tenuti a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, all'Amministrazione Capitolina, ogni modificazione intervenuta nei loro assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove necessario, la
documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti del D.Lgs n.
159/2011 e s.m.i.
ART. 9 CAUZIONE
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000,00), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto ………………………………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto ………………………………………………….(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del
Xxxxxx dovrà presentare:
13.a.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a.):
13.b.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in corso di validità.
Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15% di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare rispettivamente:
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia fotostatica,
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
riportante l’attestazione “conforme all’originale” rilasciata da una Pubblica Amministrazione o da un notaio in
corso di validità.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità;
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione XXXXX 00000;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice (maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi coincidente con la determinazione dirigenziale di approvazione del certificato medesimo).
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
ART. 10 ASSICURAZIONI
E’ onere dell’Appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo n° 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltatore, di una Polizza d’assicurazione per danni d’esecuzione e responsabilità civile verso terzi che copra la Stazione Appaltante, sia da danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale d’impianti ed opere, anche preesistenti, per un importo non inferiore ad
€ 68.078,84, sia contro la responsabilità civile, per danni causati a terzi, per un massimale di
€ 1.000.000,00, danni verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
La copertura assicurativa della polizza di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.
Tale polizza deve essere trasmessa, dal contraente alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
ART. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
1)- Il subappalto è consentito, nei limiti del 50% alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.
2)- È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
3)- Xxx ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del 207/2010 (tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. u) del D.lgs. n. 50/2016), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
4)- E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
5)- L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale,
alle seguenti condizioni:
5.1)- che l’Aggiudicatario , in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
5.2)- che l'Aggiudicatario, provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione , con ribasso non superiore al venti per cento. L'Aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
6)- L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7)- Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
8) L'Aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, Assicurativi e Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
9) L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
10) L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
11) La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
12)Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
13) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14) Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
ART. 12 ANTIMAFIA
- La Stazione Appaltante, e per essa il Responsabile del Procedimento, attraverso la competente Prefettura, sulla base delle informazioni prodotte dal Contraente, provvede, anche durante l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato ovvero in caso di subappalto di importo superiore ad € 150.000,00, all'acquisizione della documentazione antimafia relativa ai soggetti indicati dall'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", con le correzioni e le integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012 n. 218.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
- La Stazione Appaltante e il Contraente si impegnano, inoltre, a rispettare quanto previsto nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Roma Capitale e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma - del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici.
- In particolare, il Contraente è obbligato a comunicare al Responsabile del Procedimento, a norma del predetto Protocollo d'Intesa tra la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma - e Roma Capitale, l'elenco delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affidamento di attività imprenditoriali sensibili, individuate dalla Direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010. Tale comunicazione, a norma dell'art. 93 comma 2 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. riguarda tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dei lavori di cui al presente capitolato, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, sempre che riferiti alle attività imprenditoriali sensibili di cui alla predetta Direttiva del Ministro dell'Interno.
La comunicazione, inoltre, deve essere corredata di tutte le indicazioni necessarie per la corretta individuazione e identificazione dei soggetti sui quali effettuare le necessarie verifiche antimafia di cui al
citato Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i., nonché ogni eventuale variazione intervenuta per qualsiasi motivo successivamente.
Resta in capo al Responsabile del Procedimento, sempre a norma del predetto Protocollo di Intesa, l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese e dei soggetti appositamente comunicato dal Contraente, al fine di avviare e concludere le necessarie verifiche antimafia.
Nel caso di informativa interdittiva comunicata dal Prefetto a seguito delle suddette verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'autorizzazione dell'eventuale subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale, con la conseguente applicazione di una penale pari al 10% (dieci percento) del valore del subcontratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno.
Le imprese sono tenute ad osservare gli obblighi contenuti nel Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015
ART. 13
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni dell’articolo 105 comma 9 e 17 del DLgs n. 50/2016.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
In caso d’inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori, e comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d’esecuzione, o alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 103 – comma 2 del Dlgs 50/2016 , la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l’approvazione del collaudo finale provvisorio.
Il pagamento, all'Appaltatore, delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa, produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento, da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli Articoli 61 e 62 del Contratto Nazionale per gli addetti alle industrie edili, stipulato il 24.7.1959, trasferito in Legge con DPR n°1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui sia iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali almeno per il periodo di cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro e le prescrizioni del DLgs n. n°81/08.
Nel caso d’accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista, in ogni caso, la risoluzione del contratto.
L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti- Scuola medesimi.
L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare all'Amministrazione Capitolina, prima dell'emissione d’ogni singolo stato avanzamento lavori, e, comunque, ad ogni scadenza bimestrale, calcolata dalla data d’inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
In caso d’inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall’I.N.A.I.L., dall’I.N.P.S., o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si applicherà la penale di cui all’articolo 29 punto1.1 lettera d).
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
In caso di ritardo, da parte dell’Appaltatore, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dall’articolo 30 comma 6 del Dlgs 50/2016.
ART. 14
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI -
CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI
a) Consegna dei lavori – Programma operativo - Inizio e termine per l'esecuzione degli stessi.
1) - Nel giorno e nell’ora fissati dall’Amministrazione, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. All'atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
2) - L’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione, prima dell’effettivo inizio dei lavori e, in ogni caso, entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell’appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede d’impiegare nell’appalto.
3) - Per quanto riguarda la denuncia d’inizio lavori agli enti previdenziali, in caso d’inadempienza da parte dell’Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei Lavori e all’Appaltatore saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 29, punto 1.3 lettera a).
4)- Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, o, in caso d’inadempimento, al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra, da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte dell’Amministrazione, del subappalto o cottimo, come già specificato al punto due lettera a) dell’articolo 11 – “Disciplina del subappalto”. Superato il suddetto limite, si applicheranno le penali di cui all’articolo 29, punto 1.3, lettera a).
5)- L’Appaltatore dovrà, in ogni caso, dare inizio ai lavori, entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo paragrafo, per la presentazione del programma operativo dei lavori.
6) - Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Impresa presenterà, alla Direzione dei Lavori, una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere, che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione e riportato al successivo articolo 15.
7) - Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine d’ultimazione delle principali categorie d’opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa s’impegna ad utilizzare, in rapporto ai singoli avanzamenti.
8) - Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori, d’intesa con il Responsabile del Procedimento, comunicherà all’Impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Impresa, entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure, adeguerà, quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori, previa intesa con il Responsabile del Procedimento.
9)- Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta, senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
10) - La proposta approvata sarà impegnativa per l’Impresa, la quale rispetterà i termini d’avanzamento periodico, stabilito nel programma indicativo dei lavori, ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso d’attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
11)- Il mancato rispetto dei termini d’avanzamento mensili daranno luogo all’applicazione delle
penalità nella misura stabilita all'articolo 29, punto 1.3, lettera d).
12)- L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà d’esecuzione d’alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al
periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale d’ultimazione anticipata d’alcune parti, laddove previsto.
13) - Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori è aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
14) - Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
15) - L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 30 trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione dei Lavori, l’ultimazione dei lavori, non appena avvenuta, con le modalità di cui al successivo articolo 16.
b) Consegne parziali
Nel caso di consegna parziale, prevista nel programma lavori indicativo, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori,
nell’ambito delle zone disponibili, e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove l’ulteriore consegna intervenga entro il termine d’inizio dei relativi lavori, indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa, approvato dal Direttore dei Lavori, d’intesa con il Responsabile del Procedimento, non si verificano spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale è automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l’esecuzione dei lavori, ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dal ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo d’esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, qualora siano ultimati tutti i lavori eseguibili, senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione di tutte le opere, si provvederà alla sospensione totale dei lavori.
Ove nelle zone non consegnate rientrino opere a corpo, il relativo importo, qualora non coincidente con le intere categorie indicate all'articolo 2 del presente Capitolato Speciale, va contabilizzato in detrazione a misura, mediante l’applicazione, alle singole voci di lavoro e alle rispettive quantità non eseguibili, dei prezzi di cui all’elenco a base d’asta, al netto del ribasso contrattuale.
c) Sospensioni
c.1) Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall'A.C.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già previste in modo dettagliato, tanto nella durata che nella causa, nel programma indicativo dei lavori, predisposto dall’Amministrazione Capitolina, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto, all’Impresa, di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali, oltre quelli stabiliti nel citato programma.
c.2) Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall’Amministrazione
Capitolina e dal programma operativo dell'Impresa.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, a condizione che le attività, oggetto di sospensione, non siano critiche, rispetto all’andamento generale dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque, quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
Se l’Amministrazione Capitolina si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei
soli maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, oltre i termini suddetti.
La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore.
Qualora, per circostanze particolari, durante il periodo di sospensione, l’Appaltatore volesse lasciare nel cantiere, in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori, per ottenere il relativo benestare scritto.
In tal caso non spetta all’Appaltatore alcun compenso.
Nel caso di sospensione dei lavori così come per la ripresa dei lavori, il Direttore dei Lavori provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio Comunale sugli appalti.
ART. 15 PROGRAMMA DEI LAVORI
I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori dell'A.C. allegato ai documenti di gara ed a quelli contrattuali , così come eventualmente modificato ed integrato dal Programma Operativo d’Attuazione, di cui al precedente articolo 14, redatto dall’Impresa
entro il termine di dieci giorni dalla consegna ed accettato dalla Direzione Lavori, d’intesa con il
Responsabile dei Procedimento.
Ai fini del rispetto del cronoprogramma contrattuale di cui all’art.15 si fa presente che l’appaltatore dovrà porre particolare attenzione alla pianificazione degli approvvigionamenti del materiale. Il ritardo nelle forniture non potrà in alcun modo giustificare ritardi nelle lavorazioni.
ART, 16
CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE
a) Conto finale
1) L’ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata, ovvero comunicata per iscritto dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori dell’Appaltante, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare, previa formale convocazione dell’Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio, sottoscritto anche dall’Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. (D.M. n. 49/2018 art.12 comma 1)
2) - La verbalizzazione o comunicazione, dell’ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la
specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l’appalto e, in. caso di discordanza
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
tra quanto dichiarato, in fase d’inizio lavori, di cui al precedente articolo 14, punto a), 3° paragrafo, il D.L.
provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.
3) - All'atto della redazione del certificato d’ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori
stessi dovrà essere completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere.
4) - In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato d’ultimazione e nei confronti dell’Appaltatore si applicheranno le penali di cui all’articolo 29 - punto 1.3)- lettera e).
Dalla data del certificato d’ultimazione dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo della sorveglianza delle
opere e gli compete, peraltro, la loro manutenzione, nei termini previsti dal presente articolo.
Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.(DM n. 49 del 7 marzo 2018)
b) Collaudo
Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno avvenire entro sei mesi dalla data d’ultimazione dei lavori (nel caso di certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla ultimazione art. 237 del DPR n. 207/2010), salvo inadempienze dell’Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di collaudo.
Costituisce specifico obbligo dell’Appaltatore, e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l'opera, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta e permessi necessari all’agibilità e funzionalità dell’opera.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione, anche se l’atto formale d’approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
c) Manutenzione
1) - Fino alla data d’approvazione del collaudo finale provvisorio o d’emissione del certificato di regolare esecuzione, l’Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, ad eccezione dei danni derivanti dall’uso non corretto, ed avrà, perciò, a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell’articolo 32 comma 4 lett. “n” del DPR n. 207/2010.
2) - Qualora, per esigenze dell’Amministrazione, debba procedere all’apertura al traffico di tronchi stradali organici, o ad attivare opere fognanti, o ad utilizzare, in tutto o in parte, manufatti già realizzati, si procederà, per i tratti suddetti, alla consegna in sorveglianza all’Ufficio Tecnico Municipale, o all’Ufficio Comunale competente.
3) - La consegna avverrà a tutti gli effetti e cioè sia per interventi d’imbocco in fogna, nei tronchi attivati, sia per i ripristini di cavi su superfici stradali aperte al transito, sia infine per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti conseguenti all’utilizzazione dei manufatti già realizzati.
4) - La consegna stessa dovrà essere effettuata alle condizioni e con le procedure previste
dall’articolo 230 del DPR n. 207/2010.
5) - L'Impresa rimane, in ogni caso, responsabile, fino all’approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l’attivazione predetta, secondo quanto stabilito dall’articolo 229 comma 3 del DPR n. 207/2010.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
6) - Le opere di manutenzione saranno ordinate, all’Impresa, per mezzo d’ordine di servizio, nel quale dovranno essere precisate la data d’inizio e la durata dei lavori.
7) Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell’ordinativo per l’inizio di un lavoro di manutenzione l’Appaltatore non provveda all’esecuzione di quanto ordinato, l’Ufficio applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'articolo 29 punto 1.3) lettera f), riservandosi, in ogni modo, la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e addebitando il relativo importo all’Appaltatore.
Entro quindici giorni dalla data d’approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, l’opera eseguita sarà consegnata, per l’ordinaria manutenzione, all’Ufficio Comunale competente e l’Impresa cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.
ART. 17
VALUTAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE A MISURA – VARIANTI
L’appalto è dato a misura.
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra
la Direzione lavori e l’Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti norme:
Le opere realizzate a misura saranno contabilizzate in base all'Elenco Prezzi allegato al progetto esecutivo, e ai prezzi di cui alla Tariffa adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n°197 dell’8.5.2013 (conforme alla Deliberazione G.R. Lazio del 06/08/2012 n°412).
Le modalità di misurazione saranno quelle contenute nelle “AVVERTENZE E NORME PER LA MISURAZIONE” di cui alla Tariffa adottata da Roma Capitale con la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197/2013.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso, allo scopo di verificare la corrispondenza dell'eseguito con il progetto e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell'opera.
Le spese di misurazione, sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti, i
mezzi di misura e la mano d'opera, necessari.
E' fatto obbligo all’Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o in ogni modo non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena d’inammissibilità d’ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.
Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto, ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. c ed art. 149, saranno valutate, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi e le modalità di cui alla citata Tariffa adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n°197 dell’8.5.2013 (conforme alla Deliberazione G.R. Lazio del 06/08/2012 n°412); , applicando, sui suddetti prezzi, depurati della percentuale afferente agli oneri della sicurezza, un ribasso pari a quello risultante dall’offerta presentata dall’Appaltatore
Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma del DM n. 49 del
07/03/2018 art. 8 comma 5 . Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d’asta.
Le quantità riportate nella lista delle quantità previste per l'esecuzione dei lavori e per le quali l'Appaltatore ha formulato l'offerta-prezzi, possono variare nei limiti di legge, senza che l'Appaltatore abbia diritto a richiedere ulteriori compensi rispetto ai prezzi di contratto.
ART. 18 OPERE IN ECONOMIA
Si è ritenuto, inoltre, opportuno prevedere, in progetto, lo stanziamento di una somma per interventi in economia, per quelle lavorazioni che per la loro natura non sono riconducibili ad un prezzo di tariffa. Le prestazioni di mano d’opera o le forniture di materiali da rimborsare all’appaltatore saranno autorizzate dal responsabile del procedimento, qualora le necessarie lavorazioni non possano essere compensate con l’applicazione di prezzi di tariffa.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
I costi della mano d’opera saranno incrementati del 26,50% per spese generali ed utili dell’Impresa.
Le suddette maggiorazioni saranno soggette al ribasso contrattuale.
ART. 19
PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE
Il pagamento avverrà in un’unica soluzione alla fine dei lavori, valutato sulla base delle quantità delle
opere realizzate, al lordo delle ritenute di Xxxxx.
In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel programma dei lavori indicativo, allegato al presente Capitolato Speciale, e dal programma integrativo dell’Impresa, di durata superiore ad un mese, la rata d’acconto, relativa alle opere eseguite, fino alla data della sospensione dei lavori stessa, sarà corrisposta, qualunque sia il suo ammontare.
Sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero cinquanta per cento).
L’emissione dei certificati di pagamento, relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto, avverrà entro quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione d’ogni stato d’avanzamento dei lavori.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) così come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, decorrono dal giorno successivo
alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
fattura o della richiesta di pagamento.
In sede di S.A.L. l’Appaltatore è inoltre tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle Cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto, quando, per tale servizio, non sia utilizzato personale dipendente dell’Appaltatore.
Il Pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Detto pagamento non costituisce presunzione d’accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo n°1666,
secondo comma, del Codice Civile.
Nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di
novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
ART. 20
DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE
La stazione appaltante provvederà ad istituire l’Ufficio di Direzione dei Lavori, ai sensi dell’articolo
101 del DLgs n. 50/2016.
L'Appaltatore dovrà provvedere, per proprio conto a nominare il Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Capitolina, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch’essi essere tecnici laureati o diplomati o assistenti diplomati, la cui qualifica d’assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell’Impresa, che dovranno, a richiesta, essere esibiti.
Il Direttore di cantiere ed il Capo Cantiere, designati dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando, esplicitamente, di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.
Il Direttore di cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi Articoli 21 – 22 – 23 – 24.
ART. 21 CONDOTTA DEI LAVORI
Nell’esecuzione delle opere, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto ed seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori, senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità, per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti. Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta.
L’Appaltatore che si rifiuta di firmare, per ricevuta, la copia degli ordini di servizio, sarà passibile della penalità di cui all’articolo 29, punto due.
L’Appaltatore è obbligato a condurre l’appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente,
nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze d’altri Uffici del Comune.
L’Appaltatore è obbligato, altresì, ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente, a sua cura e spese.
Qualora sia ordinato dal Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà fornire, per l’esecuzione d’interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto di Roma Capitale, materiali e mano d’opera, che saranno compensati con i prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisionali e le strutture logistiche, già esistenti in cantiere.
In tali casi il piano di sicurezza, di cui all’articolo 22, andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d’intesa con l’appaltatore, il quale ne resterà l’unico responsabile.
Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al Coordinatore della
sicurezza in fase d’esecuzione dei lavori di cui al DLgs n. n°81/08.
I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati.
I lavori dovranno essere, inoltre, condotti, in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.
La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell’Amministrazione, non esonera l’Appaltatore dalla responsabilità circa l’esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità d’ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La Stazione Appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà d’indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore all’esecuzione delle opere.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale può richiedere, motivatamente, l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
Durante i lavori, il personale dell'Impresa, qualificato a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori e ad assistere alle misure, dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa.
L’eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'articolo 22 della Legge 646/82.
L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, ciò anche in relazione all’estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc.
I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività dell’ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o per sopravvenute esigenze di traffico o d’interesse pubblico.
Il tecnico nominato dall'Appaltatore, quale Direttore di Cantiere, dovrà assolvere tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, ed in particolare di quelle strutturali, oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.
Infine, l’Appaltatore ed i propri dipendenti s’impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti dell’Amministrazione; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento.
ART. 22
PIANI PER LA SICUREZZA
L’Appaltatore o, nel caso d’A.T.I. o Consorzio, l’Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, qualora non presentato precedentemente, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza, entro cinque giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, allegato al progetto, nonché il Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome, e relative responsabilità, nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come Piano Complementare di Dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
L’Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa.
E' altresì previsto che, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso, al fine d’adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, e garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano stesso. (N. B.: in caso di presentazione del Piano Sostitutivo, le eventuali integrazioni dovrebbero riguardare soprattutto l'adeguamento In corso d'opera)
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
È compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi, cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare, l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del DLgs N° 81/2008 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per l’Esecuzione, copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, (se redatto ai sensi dell'articolo 28 del predetto DLgs n°. 81/2008) copia della comunicazione all’A.S.L. e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art.8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla
gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del DLgs n° 81/2008 in cui si colloca l'appalto, vale a dire:
che il Committente è il Comune di Roma, e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, il Direttore della
U.O. Gestione Verde Pubblico del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile
che le funzioni di Responsabile dei Lavori, a ciò incaricato dal suddetto Committente, unitamente ai compiti che i Decreti Legislativi 81/2008 e 528/99 consentono di attribuire al medesimo, sono assolte dal Responsabile Unico del Procedimento;
che i lavori appaltati non rientrano tra quelli previsti dal comma 3 dell’art. 90 del DLgs n° 81/08 per la
nomina dei Coordinatori della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
il numero d’operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere, quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;
le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
le fonti d’energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione sia per forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità d’impiego in conformità alla normativa vigente, certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed, ove occorra, d’opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili in prossimità d’impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, d’acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei lavori da
eseguire ed ai luoghi ove, gli stessi, dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno, comunque, essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal Progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
a) il Progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
- l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede d’esecuzione dell’appalto.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.
Piano operativo di sicurezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l’Appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’Amministrazione può affidare l’esecuzione dei lavori all’Impresa che segue in graduatoria.
L’Appaltatore ha l’obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’ente appaltante diffida l’Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori all’Impresa che segue in graduatoria.
L’Appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il
direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
L’Impresa è obbligata ad inserire nel “piano operativo di sicurezza”:
il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacciature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per Xxxxx;
particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e,
ove diverso da questi, dal progettista del piano;
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 23 DIRETTORE DI CANTIERE
Ferme restando le specifiche responsabilità dell’Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:
- dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte e della rispondenza, degli stessi, al progetto appaltato
ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell’appalto, per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, vigente al momento dell’esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e Subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché, di tutte le norme di Legge, richiamate nel presente Capitolato, in materia di subappalti e d’eventuali cottimi fiduciari.
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire un’adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo Cantiere che possa sostituirlo, in caso d’assenza, ferme restando le responsabilità di legge di ciascuno.
Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo d’idonea qualifica, in
dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni.
In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori, senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.
Il Direttore di Cantiere dovrà curare:
a) che il piano di sicurezza e coordinamento o quello sostitutivo, di cui all'articolo 22, sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e sia scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell’esecuzione delle lavorazioni;
in caso d’accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere è tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del Direttore dei Lavori o del Coordinatore per l’esecuzione, a disporre l’immediata sospensione parziale o totale dei lavori.
b) che da parte dell’Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti, né a cottimi, non autorizzati dall'Amministrazione Capitolina, e che sia rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da Atti Deliberativi dell'Amministrazione Capitolina;
c) che il personale impiegato in cantiere sia, unicamente, quell’iscritto nei libri paga dell’Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall’Amministrazione Capitolina, curando tutti gli adempimenti di cui all'articolo 24, “Controllo del personale impiegato in cantiere”.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta, alla Direzione dei Lavori ed al Coordinatore per l’esecuzione, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.
L'accertata inosservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c) darà in ogni caso luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Xxxxx.
La sostituzione del Direttore di Cantiere avverrà mediante richiesta scritta, firmata dal Responsabile del Procedimento.
ART. 24
CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE
1)- L'Appaltatore è tenuto ad esporre, liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente, impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.
2) - Nel caso d’appalti per i quali non sia prevista l’installazione di uno o, in ogni caso, di un numero limitato di cantieri fissi, l’Appaltatore è tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l’elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o concessionarie.
3)- Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dall’Assistente di Xxxxxxxx, dovranno
specificare, per ciascun dipendente:
- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi d’iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
4) - L’Appaltatore, anche ai sensi del comma 3 articolo 36bis della Legge n° 248/06, dovrà munire il personale impiegato nel cantiere d’apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia e generalità del lavoratore.
5) - Tale adempimento dovrà essere applicato per tutto il personale presente nel cantiere, quindi, anche in caso di subappalto o cottimo, concernete parte dell’opera, l’Appaltatore è tenuto a far rispettare, dall’Impresa Subappaltatrice / lavoratore autonomo, le disposizioni di cui sopra.
6) - Gli elenchi del personale, di cui sopra, dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, se richiesto, al rappresentante dell’Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro tecnico che svolga funzioni di controllo).
7) - Se, a seguito di controllo, risultasse che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, saranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei Lavori, nell’informare il Responsabile del Procedimento, applicherà, a carico dell’Appaltatore, la penale prevista nel successivo articolo 29, punto 1.5, salvi successivi provvedimenti, previsti dalla legislazione in materia.
8) Gli elenchi di sui sopra dovranno essere firmati dall’Appaltatore e dal Direttore di cantiere che
n’assumono, pertanto, ogni responsabilità.
ART. 25 ONERI VARI
A) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:
1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quant’altro, richiamato all’articolo 8 del Capitolato Generale LL. PP., approvato con DM LL. PP. n°145/00, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni d’appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
2) Le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento.
3) Le spese occorrenti alla provvista d’acqua ed energia necessaria, per esecuzione dei lavori, ivi compreso, in carenza d’allacciamenti da parte degli enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari, che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori.
4) Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, alla scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
5) Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
6) La spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 13.9.81, n°646, esonerando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
7) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato cm. 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e, in ogni caso, mai inferiore a tre , oltre a fornire anche su supporto digitale gli scatti di tali documentazioni fotografiche
8) Le spese per l’eventuale guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato, sia ordinato dalla Direzione Lavori.
9) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto 8, anche per il periodo successivo all’ultimazione dei lavori, fino all’approvazione del collaudo finale provvisorio, o, in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l’utilizzazione dell’opera.
10) L’eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti ed allegati al progetto.
11) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazione stradale secondo le disposizioni della Direzione Lavori, con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Operativo dei Lavori.
12) La pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso d’ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto, lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, d’ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti.
13) L’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso sia disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposti dall’Amministrazione Capitolina e dal Piano Operativo dell’Impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
14) L’esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto, sempre ché lo richiedano, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, la circolazione, degli automezzi di cantiere, nonché le esigenze dei lavori, oggetto del presente appalto, e/o la progressione dei lavori stessi.
Anche in tal evenienza, secondo le istruzioni del competente Ufficio Comunale e gli ordini della Direzione Lavori, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l’Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa, e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale.
Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d’opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
15) Gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche, nel luogo del lavoro, e alla presenza della mano d’opera degli Enti proprietari, impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici- amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti, purché previsti nel programma lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione Capitolina e nel Piano Operativo dell'Impresa.
16) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori, se necessari in relazione all’ubicazione e all’importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
17) L’onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, secondo la natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all’Impresa sia corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quelli previsti nella tariffa comunale citata all’articolo 7 del presente Capitolato Speciale.
18) L'obbligo di apporre, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, della cartellonistica di indicazione delle opere da realizzare nel rispetto della normativa vigente ed in relazione alle indicazioni della Direzione Lavori.
19) Le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell’appalto, ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura ed alla fornitura d’idonei supporti informatici, sia hardware sia software, (con relative licenze d’uso), per la completa gestione dell’appalto, compatibili con quelli in uso nel Dipartimento Tutela Ambientale, inclusi materiali di consumo e manutenzione.
È fatto obbligo all’Impresa di comunicare, all’atto della consegna dei lavori, il nominativo dell’incaricato che dovrà essere reperibile sei giorni la settimana, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, a recapito telefonico prestabilito.
Al fine di assicurare la dovuta tempestività, nell’evasione dei lavori di dattilografia, ad ogni richiesta, l’incaricato dovrà ritirare il lavoro da eseguire, entro le ore 13,00 del giorno stesso, presso il competente Ufficio Comunale.
Il lavoro eseguito sarà consegnato entro il termine fissato dalla Direzione Lavori. In caso d’inosservanza sarà applicata una penale giornaliera di € 78,00 (settantotto/00) per ogni ritardo, disguido o mancata prestazione.
20) L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l’esatta ubicazione planimetria di tutte le opere realizzate con l’appalto, quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), percorsi, recinzioni, accessi, impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree d’arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l’appalto, ecc.
Sarà a carico dell’Impresa anche l’esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori.
Per i manufatti edilizi realizzati nel corso dell’appalto dovranno inoltre essere forniti le piante dei vari piani, i progetti e i disegni conformi a quanto eseguito, in scala adeguata e completi di relazione, e tutti gli altri elaborati grafici necessari per l’accatastamento delle opere eseguite.
Le planimetrie catastali dovranno essere redatte su fogli tipo "BRESFOIL", gli altri elaborati su carta lucida.
I suddetti elaborati dovranno inoltre essere forniti su supporto informatico, redatti con programma compatibile con il sistema informatizzato in uso al Catasto.
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da alle gare alla contabilità.
Infine l’Impresa, per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, ecc., realizzate nel corso dell'appalto, dovrà fornire, unitamente agli altri elaborati di cui sopra, i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quant’altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.
21) Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato ante – operam
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
22) Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d’opera per le misurazioni dei lavori, di cui al precedente articolo 17. Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all’Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:
23) La redazione e trasmissione alla Direzione Lavori, che darà precise indicazioni in merito (modalità e tempi) di cinque copie più supporto informatico contenenti i file sorgente di tutta la documentazione del “as built” (come costruito). Tale documentazione sulla base del progetto posta a base di gara riporterà lo stato del luoghi quale risulterà a seguito della conclusione delle opere del presente appalto e di altre eventuali opere che contestualmente l’Amministrazione avesse fatto eseguire da altri soggetti.
24) Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti secondo la normativa vigente;
25) La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell’Appaltante, tramite il Responsabile del Procedimento, dei certificati d’abitabilità o agibilità delle opere.
26) La fornitura d’esperti per l’assistenza, in sede di consegna, per l’avvio degli impianti.
B) Sono a carico dell’Appaltatore e globalmente compensati con l’importo dei costi della sicurezza appositamente stimati ai sensi dell’allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso d’asta:
1) Gli apprestamenti previsti nel PSC, quali:
ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere.
2) Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti.
3) Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi.
4) I mezzi e servizi di protezione collettiva:
segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze.
5) Le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza.
6) Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.
7) Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva.
C) Sono a carico dell’Appaltatore, con i compensi presso specificati, i seguenti oneri:
1) Gli oneri relativi all’esecuzione di scavi d’indagine per accertare l’ubicazione delle canalizzazioni dei XX.XX. di cui alla precedente lettera A) punto 15 del presente articolo non previsti nel Programma Indicativo e nel Programma Operativo dell’Impresa. Tali indagini dovranno essere eseguite ad iniziativa dell’Impresa nel numero e nell’ubicazione necessarie e riconosciute tali dalla Direzione Lavori, e saranno compensate con i prezzi di contratto ed in mancanza di questi, con le modalità riportate all’articolo 17 del presente Capitolato Speciale.
2) L’eventuale bonifica da ordigni esplosivi, subordinata al parere espresso dalle competenti Autorità Militari. Si precisa che nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all’Impresa per le particolari modalità di lavorazioni di altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica degli ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti, gli oneri di cui sopra compensati con i prezzi di cui agli elenchi allegati al presente Capitolato. Ove non risulti necessaria la bonifica, nessun compenso spetterà all’Appaltatore per la non avvenuta esecuzione della categoria di lavoro inerente alla bonifica stessa.
3) A completamento di quanto disposto dall’articolo 19 (Pagamenti in acconto), l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, fino alla data d’approvazione dei collaudo finale provvisorio, tutti i lavori di manutenzione per la riparazione delle opere ammalorate per l’uso non corretto e comunque ordinate dalla D.L..
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
4) Obblighi dell’Impresa in caso d’emergenza. L’Impresa ha l’obbligo di prestare soccorsi in caso d’emergenza; all’atto della consegna dei lavori, dovrà presentare, per iscritto, alla Direzione Lavori, l’elenco dei mezzi d’opera, funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature, con particolare riferimento alle pompe, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc. Per tutti gli oneri e le difficoltà dei lavori da eseguire nelle suddette circostanze d’emergenza, i compensi spettanti, in carenza di prezzi di contratto, saranno quelli di cui alla Tariffa adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n°197 dell’8.5.2013 (conforme alla Deliberazione G.R. Lazio del 06/08/2012 n°412);, aumentati del 30 %. In difetto, saranno determinati nuovi prezzi, ai sensi dell’articolo 32 del Nuovo Regolamento approvato con DPR n. 207/2010.
ART. 26 OCCUPAZIONE DI SUOLO
L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà d’apprezzamento sulla necessità di chiusura.
Per l’occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all’estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l’esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l’Appaltatore ha l’obbligo di esibire agli agenti Comunali l’ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall’obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.
Per l’eventuale occupazione di suolo privato, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere il pagamento delle relative indennità d’occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori, oggetto dell’appalto.
ART. 27
RITROVAMENTO D’OGGETTI E MATERIALI
Qualunque oggetto rinvenuto in occasione di scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
Oltre all’adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l’Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.
Il ritrovamento d’oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
L’Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per l’importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.
Sono di proprietà dell’Amministrazione e saranno ceduti, se del caso, all’Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.
ART. 28
RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI
L’Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso d’esecuzione, sia già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente articolo 10.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento dell'Amministrazione.
L’Appaltatore sarà responsabile verso l’Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti, d’eventuali danni alle canalizzazioni dei Pubblici Servizi esistenti nel sottosuolo, a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell’esecuzione dei lavori che, in ogni caso, a questi ultimi, consegnati.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o per mezzo d’altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
L’Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.
Per le controversie attivate da terzi presso la Camera di Conciliazione, aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore non superiore ad € 13.000,00, dipendenti o comunque connesse con esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, in corso o già eseguiti, l'Appaltatore é obbligato a aderire alla suddetta procedura di risoluzione della controversia presso la citata Camera di Conciliazione.
L’Appaltatore s’obbliga ad intervenire all'udienza avanti il Conciliatore e, nel caso non vi abbia partecipato, ad accettare come valida nei propri confronti la conciliazione eventualmente conclusa tra il Roma Capitale e il cittadino istante.
Nel caso che l’Appaltatore, intervenuto all'udienza, ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, s’impegna a fornire, contestualmente, dettagliate indicazioni delle relative ragioni, in fatto e diritto, pena inefficacia del diniego esplicitato.
L'Appaltatore sì obbliga, in ogni modo e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro Roma Capitale, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.
A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’articolo n° 269 del C.
P. C., l’Appaltatore s’obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'articolo n° 105 del C. P. C., anche in corso d’istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata.
L’Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo, non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s’impegna ad accettare, come senz’altro valide, nei suoi confronti, le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere, all'Amministrazione Capitolina, tutte le spese, a quest'ultima, addebitate.
S’impegna, inoltre, a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dall’Amministrazione eventualmente corrisposta a terzi per titoli o per liti di cui sopra, salvo che l’Amministrazione non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di Roma Capitale.
Sarà infine obbligo dell’Appaltatore adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i
procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai
lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.
L’Impresa s’impegna, senza riserva alcuna, a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla Del. C. C. n° 126 del 26.06.96 che dichiara di ben conoscere, nell’ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l’apposita istanza.
L’Impresa è abilitata a delegare, alla partecipazione, la compagnia d’Assicurazione con la quale ha
stipulato la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del presente contratto, ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
ART. 29 PENALITÀ
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
1) VIOLAZIONI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
Le penalità saranno applicate in base alle norme del Dlgs. 50/2016 e del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per LL.PP. D.M.LL.PP. n° 145/2000 per quanto applicabile.
In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Qualora il ritardo nell’adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) il Responsabile del procedimento promuove l’avvio della procedura di cui all’art.108 del D.Lgs n° 50/2016.
1.1) Violazione alla normativa regolante i subappalti.
Ferme restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che la Stazione Appaltante riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell’Appaltatore, le violazioni di quanto previsto dall’articolo 11 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:
a) Violazione della normativa di cui all’articolo. 11 relativamente all’aver avviato
prima della autorizzazione subappalti o cottimi (art.11 paragrafo 5):
penale giornaliera pari al 1 per mille dell’importo d’ogni subappalto o cottimo, iniziato prima dell’autorizzazione;
b) Violazione di quanto previsto al paragrafo 5 dell’art.11 (applicazione di prezzi
superiori al 20% di quelli di aggiudicazione ):
applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.
c) Xxxxxxx rispetto al termine di cui all’articolo 11 paragrafo 8 (denunzia agli enti previdenziali):
penale giornaliera pari allo 0,5% per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli
importi delle perizie di variante, derivanti da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.
1.2) Violazione della normativa antimafia
Violazione normativa di cui all’articolo 12 – paragrafo 3:
penale pari allo 0,5 per mille riferito al valore d’ogni subappalto;
1.3) Mancato rispetto dei termini d’inizio e fine lavori e degli ordini di servizio impartiti dalla
Direzione dei lavori
a. Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori di cui all’articolo. 14 lettera a)
paragrafi: 3 e 4:
applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale d’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante, derivati da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.
b. Ritardo rispetto ai termini d’inizio lavori di cui all'articolo 14 - lettera a) - paragrafo 5:
applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale d’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante, derivati da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.
c. Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui all’articolo 14 –
lettera a) - paragrafi 6, 7, 8:
applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale d’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante, derivati da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
d. Ritardo rispetto ai termini d’avanzamento mensile dei lavori desunti dal programma
operativo di cui all'articolo 14 - punto a) - paragrafo 11:
applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale d’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante, derivati da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.
e. Ritardo rispetto ai termini d’ultimazione lavori di cui all'articolo 14 - lett. a) - paragrafo 15 e articolo 16 - lettera a) - paragrafo 4:
applicazione di una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale d’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante, derivati da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza).
f. Ritardo rispetto ai termini d’inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui all'articolo 16 - lettera c) - paragrafo 7:
applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza.
g. Mancato rispetto degli ordini impartiti con Ordini di Servizio dalla Direzione dei Lavori: per ciascun inadempimento €. 500,00, ritardo nell’adempimento degli ordini con scadenza (contenuti negli Ordini di Servizio impartiti dalla Direzione dei Lavori) per ogni giorno di ritardo : applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale dell’appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi, esecutivi al momento dell’inadempienza
1.4) Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all'articolo 22
Per ciascuna infrazione sarà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a
titolo d’oblazione.
1.5) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere
Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui all'articolo 24 paragrafo 6-7-8:
per l'infrazione è prevista una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale d'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione;
la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 1.000,00, per ogni infrazione successiva alla prima la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.
1.6) Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto dall'articolo 25 – ONERI VARI
Per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall'articolo 25 si darà luogo all'applicazione della penale di cui al punto due del presente articolo.
Per inadempienze rispetto a quanto prescritto alla lettera A) - punto 18 dell’articolo 25 sarà applicata una penale non inferiore ad € 260,00 al giorno, dal momento della contestazione al momento dell’installazione del cartello di cantiere , oltre la sanzione amministrativa di cui all’articolo 21 del DLgs n. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. – “Nuovo Codice della Strada”.
2) VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI GENERALI DEL CAPITOLATO SPECIALE
Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto uno), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nell’esecuzione dei lavori, la deficienza d’organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione, saranno passibili di penalità.
Le penalità saranno applicate nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell’ammontare netto
contrattuale.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
In caso d’inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà d’assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.
ART. 30
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l’art. 108 del Codice.
In particolare Roma Capitale può risolvere il presente contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
a.2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
a.3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
a.4) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi dai seguenti:
a.4.1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;
a.4.2) nel caso in cui Roma Capitale si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) del Codice (lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale) e 106, comma 1, lett. c) del Codice (varianti in corso d'opera) è stata superata la soglia pari al 50 per cento del valore del contratto iniziale;
b1) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice (modifiche a seguito di errori o omissioni del progetto a base di gara), il valore della modifica superi entrambi i seguenti valori:
b.1.1) la soglia comunitaria;
b.1.2.) il 10 per cento del valore iniziale del contratto;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Il contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 2 del Codice, sarà comunque risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.L. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.L. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.L. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.
La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. entro 10
giorni dalla avvenuta consegna;
b) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al DLgs n. n°81/08 e s.m.i., e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore per la Sicurezza;
c) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente articolo 11;
d) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Ente Appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma d’esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, è contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione, da parte dell'appaltatore, agli obblighi e alle condizioni stipulate;
Art. 31
INTERPELLO IN ANALOGIA A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 110 DEL CODICE
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.
Art. 32
RECESSO DEL CONTRATTO
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.
Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i lavori ed effettua la verifica di conformità.
I materiali, il cui valore è riconosciuto da Roma Capitale sono soltanto quelli già accettati dal R.U.P., prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal R.U.P. e deve mettere i magazzini a disposizione di Roma Capitale nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 33
OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi
all’appalto che verrà eseguito;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
ART. 34
CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO
nullità.
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento di
contabilità”, ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Art. 35
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 36
PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PREFETTURA - UTG DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 "PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE".
Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È’ obbligo dell'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali "sensibili" tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono le seguenti:
trasporto di materiali a discarica; trasporto e smaltimento rifiuti.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Art. 37 PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ
Roma Capitale in data 31 gennaio 2017, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017 - 2018-2019 con il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017 e novellato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 di approvazione del PTPCT 2019/2021
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
37.1 Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
37.2 Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 38
RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE
OPERE
Ai sensi dell’art.102 del D.lgs. n. 50/2016, il Certificato di Xxxxxxxx ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il Certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
La Stazione Appaltante può esercitare l’azione per rilevare i vizi e la difformità dell’opera entro due anni dal giorno della consegna “definitiva” dell’opera.
L'Aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ART. 39
CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
L'Aggiudicatario in relazione al contratto, si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.126 del 24 giugno 1996, successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri del
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Consiglio Comunale n.78 del 9 aprile 2008, che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.
L'Aggiudicatario medesimo è abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva nei limiti di quanto stabilito all’art.10.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Nel caso che l'Aggiudicatario intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.
L'Aggiudicatario e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante, nei limiti di quanto stabilito all’art.10, nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'Aggiudicatario si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata.
L'Aggiudicatario, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.
Qualora l'Aggiudicatario non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l'Aggiudicatario stesso vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale.
L'Aggiudicatario sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Aggiudicatario di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente appalto.
ART. 40 CONTROVERSIE
a) RISERVE
Le riserve dell’Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all’articolo 191 del
Nuovo Regolamento approvato con DPR n. 207/2010 e s.m.i.
Laddove, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento applica la disciplina prevista dall’articolo 240 del DLgs n. n° 163/06 e s.m.i.
– “Accordo bonario”.
b) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal punto a) del presente articolo, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio finale, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale, di cui agli articoli 806 e seguenti, del Codice di Procedura Civile.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di
Roma.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPO I - Oggetto ed ammontare dell'appalto – Descrizione dei lavori
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione del RESTAURO DELLE AREE VERDI LIMITROFE AL COLOSSEO PERIZIA DANNEGGIAMENTO SELCIATO AIUOLA "E"
Art. 2 - Ammontare dell'opera
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta a €. 68.078,84
(diconsi Euro sessantottomilasettantotto/84),
Di cui:
a) per lavori a misura 65708,12
b) per costi della sicurezza 2370,72
Totale 68.078,84
Art. 3 - Descrizione dei lavori
Il presente intervento prevede il ripristino dell’ aiuola in sampietrini denominata,” area E” (cfr. planimetria generale), facente parte di un appalto che prevedeva la riqualificazione di varie aree verdi limitrofe al Colosseo, denominato “Restauro delle Aree verdi limitrofe al Colosseo” ” PT 1918300001
I lavori nella suddetta aiuola, eseguiti dall’Impresa vincitrice dell’appalto, erano terminati, ma in data 9 giugno 2021 durante le riprese del set cinematografico “Vita da Carlo”, in cui peraltro non era stata prevista un‘implicazione di tale area, è stata gravemente danneggiata la pavimentazione in sanpietrini, per una manovra effettuata da un camion dei Vigili del Fuoco a pieno carico.
A seguito di un sopralluogo avvenuto con vari esperti del settore, la pavimentazione è risultata gravemente compromessa nella sua integrità funzionale ed estetica originaria ed è quindi necessario effettuare la totale rimozione e ripristino dei selci esistenti, compreso il sottofondo.
L’intervento deve prevedere che la suddetta area in sampietrini sia carrabile.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
L’area è di mq 550 .
Si fa riferimento al Computo metrico e agli elaborati allegati alla presente relazione per la realizzazione
dell’opera.
Data l’importanza del sito, Piazza del Colosseo, e l’altissima frequenza di utenti e turisti si rappresenta l’urgenza dell’intervento ed è per tale motivo che si prevede di dare un incarico diretto ad un’ Impresa specializzata nel settore, che sta attualmente lavorando alla posa in opera di strade in sampietrini per alcuni Municipi di Roma Capitale, e presenta le caratteristiche idonee per eseguire il ripristino dell’area E nel più breve tempo possibile.
N.B. La realizzazione delle opere dovrà seguire le indicazioni, oltre che della Direzione Lavori, anche delle prescrizioni del Parco Archeologico del Colosseo.
CAPO II – Condizioni tecniche particolari
Norme per l’esecuzione dei selciati.
Le norme che qui si stabiliscono per la costruzione dei selciati valgono tanto per i selciati nuovi che per le riparazioni e rinnovazioni parziali o generali di vecchi selciati, riselciature di cavi e simili anche in piccole proporzioni.
Valgono per la posa in opera di qualsiasi pezzatura di selciati delle stesse dimensioni di quelli esistenti e, comunque, si sottolinea che in particolare nell’area interessate dai lavori dovranno essere utilizzati, il più possibile, i selci di recupero in buone condizioni, non consumati e con i bordi integri; si ribadisce, a tal fine, che i materiali di recupero che saranno riutilizzati in cantiere dovranno essere sottoposti alla accettazione della D.L.
I selci dovranno essere posti in opera a disegno secondo le indicazioni del progetto.
Le forniture dei materiali da impiegare dovranno essere omogenei per dimensione e tipologia. Potrà essere tollerato l’impiego di selci aventi una dimensione comunque non inferiore a cm 1 da quello richiesto.
Il suolo che deve ricevere il selciato deve essere diligentemente compresso e ridotto in superficie unita e liscia, parallela o concentrica a quella del selciato, quale deve risultare a lavoro finito. A tale scopo, prima di procedere alla compressione del terreno, si asporteranno le materie soverchiamente cedevoli e quelle soverchiamente dure, come melma, terre argillose, sassi, muri, per uno strato da 10 a 15 centimetri, sostituendovi calcinaccio pesto e asciutto. Se il suolo è bagnato si aspetterà a comprimerlo che si sia asciugato; se troppo secco si renderà meglio compressibile con innaffiamento. Se il selciato deve allettarsi con sabbia o pozzolana, la superficie del suolo battuto deve trovarsi sotto al piano definitivo della strada tanto quanto l'altezza dei selci, più 5 o 6 centimetri.
L'arena e la sabbia per i selciati deve essere di fiume, ben granita, esclusa quella argillosa, mista a ghiaietta minutissima, netta e asciutta e tale conservata durante il lavoro. La pozzolana deve essere vagliata in modo da ridurla alla stessa omogeneità dell'arena.
Lo strato uniforme di arena deve avere la stessa altezza dei selci, ed in esso il selciaiuolo fa posto ai selci uno ad uno con la penna del martello, stringendoli bene addosso ai precedenti, rincalzandoli con l'arena e picchiandoli fortemente sulla testa col martello stesso. Le connessure tra selcio e selcio debbono essere strette ma non tanto che non vi resti posto per l'arena; quelle tra i selci normali devono essere di circa m. 0,007. La tessitura normale del selciato sarà a spina con inclinazione al 45
%, riprendendo la stessa tessitura delle strade circostanti ; nei casi singolari la direzione dei filari sarà prescritta dalla D.L.. Nelle svolte e negli incroci delle strade dovrà evitarsi la rottura delle spine, e quindi l'uso dei mezzi selci in mezzo alla strada; si preferirà piuttosto disporre in curva i filari sino a passare da una spina all'altra.
Si eviterà anche l'uso dei pezzi di selci troppo minuti sui limiti dei selciati ,scegliendo e mettendo in opera i selci di misura maggiore o minore della normale, o stringendo od allargando le connessure, quando il filare è per giungere al suo termine.
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
Appena sarà tessuto un sufficiente strato di selciato gli si applicherà una prima battuta detta in pratica " acciaccatura ". Questa come ogni altra battitura del selciato, si esegue col mazzapicchio del selciaiuolo del peso di Kg. 30 circa.
La percossa deve essere centrale in modo che i selci scendano verticalmente e non si appoggino irregolarmente l'uno sull'altro. Dopo la prima battuta il selciato deve essere già capace di sopportare il peso dei comuni veicoli, restando tuttavia due o tre centimetri sopra il piano definitivo della strada.
Con una seconda battitura si porta il selciato alla prescritta sagoma della strada più approssimativamente, ed infine con una terza battitura si porta al suo perfetto luogo. Quando le tre battiture non siano sufficienti a portare il selciato alla necessaria resistenza, l'Appaltatore dovrà farne eseguire tante altre, quante ne richiederà il caso.
Durante la battitura si spargerà arena sul selciato per riempire le connessure, e con lo scalpello si estrarranno i selci troppo cedevoli ai colpi e con essi un certo numero dei vicini; si caverà l'arena dal letto, si pilonerà fortemente il terreno sottostante rincalzandolo con calcinacci pesti od altro materiale idoneo, si riempirà il vuoto e si tornerà a ritessere il selciato ed a ribatterlo. Devono pure essere estratti dal selciato i selci che si scagliano o si fendono sotto la battitura.
Un nuovo selciato non deve essere aperto al transito se non dopo la seconda battitura, meno in casi di urgenza, ed in questi casi l'Appaltatore non ha diritto a compenso essendo anche l'eccezione a suo vantaggio.
La battitura dovrà essere eseguita immediatamente ed al solo scopo di conguagliare la superficie, dopo di che si spargerà il beverone che, con la granata si farà penetrare nelle connessure.
La sigillatura dei giunti, secondo le indicazioni della D.L., sarà :
- con una emulsione di sabbia di fiume vagliata e cemento tipo 325, previa idonea pulitura dei giunti con acqua a pressione;
Sono vietate in modo assoluto le riprese con paletti oltre le quattro ore dell'impiego del materiale.
I selciati a contatto di parti in asfalto, se in assenza di stangone, debbono essere limitati da una fila di guide disposte a correre. La necessaria rinzeppatura lungo il lato dell’asfalto sarà fatta di materiali in malta, la quale sarà pagata a parte al prezzo di tariffa.
In tutti i tombini e/o chiusini a riempimento predisposti dalle Aziende XX.XX., dovranno essere alloggiati i selci sbassati ed adattati, realizzando un piano omogeneo e conseguente a quello della pavimentazione circostante.
E’ importante seguire tutte le indicazioni di protezione per persone e cose, data la delicatezza del sito (Colosseo). Si dovrà prestare la massima attenzione al coordinamento dei lavori, misure cautelari, transennature adeguate, ecc., come sarà disposto dalla D.L e dai funzionari e dirigenti del Parco Archeologico del Colosseo.
L'APPALTATORE
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
INDICE
SCHEMA DI CONTRATTO 1
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO 2
ART. 2. FORMA DELL’APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO OPERE COMPRESE -
VARIAZIONI AL PROGETTO 2
ART. 3. DESCRIZIONE DELLE OPERE 4
ART. 4. CATEGORIE DI OPERE 4
ART. 5. OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE 4
ART. 6 DISPOSIZIONI GENERALI 5
ART. 7. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 6
ART. 8. ELEZIONE DEL DOMICILIO 8
ART. 9 . CAUZIONE 8
ART. 10. ASSICURAZIONI 11
ART. 11. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 11
ART. 12. ANTIMAFIA 13
ART. 13. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI
MUTUALITÀ ED ASSISTENZA 14
ART. 14. CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI -INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI -CONSEGNE PARZIALI –
SOSPENSIONI… 15
ART. 15. PROGRAMMA DEI LAVORI 18
ART. 16. CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE 18
ART. 17. VALUTAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE A MISURA – VARIANTI 19
ART. 18. OPERE IN ECONOMIA 20
ART. 19. PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE 20
ART. 20. DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE 21
ART. 21. CONDOTTA DEI LAVORI 21
ART. 22. PIANI PER LA SICUREZZA 23
ART. 23. DIRETTORE DI CANTIERE 25
ART. 24. CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE 26
ART. 25. ONERI VARI 26
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………
ART. 26. OCCUPAZIONE DI SUOLO 30
ART. 27. RITROVAMENTO D’OGGETTI E MATERIALI 30
ART. 28. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI 31
ART. 29. PENALITÀ 32
ART. 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 34
ART. 31. INTERPELLO IN ANALOGIA A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 110 DEL CODICE 36
ART. 32. RECESSO DEL CONTRATTO 37
ART. 33 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 37
ART. 34. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO 37
ART. 35. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 38
ART. 36. PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PREFETTURA - UTG DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 "PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE". 38
ART. 37. PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ 39
ART. 38. RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO DOVUTA A DIFFORMITÀ E VIZI DELLE
OPERE 41
ART. 39. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA 41
ART. 40. CONTROVERSIE 42
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO – DESCRIZIONE DEI LAVORI – PREZZI AGGIUNTI – SOMME A DISPOSIZIONE : OPERE IN ECONOMIA
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO… 43
ART. 2. AMMONTARE DELL’APPALTO 43
ART. 3. DESCRIZIONE DEI LAVORI 43
CAPO II – QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI
ART. 29 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 63
Il Rappresentante legale dell’Impresa
……………………………
Il Responsabile del Procedimento
……………………………