Vitto e alloggio. 1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficien- te; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso. 2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a sal- vaguardarne la dignità e la riservatezza. 3. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Vitto e alloggio. 1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficien- tesufficiente; l’ambiente l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità all'integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a sal- vaguardarne salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio dell'alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 3738.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Vitto e alloggio. 1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficien- tesufficiente; l’ambiente l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità all'integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a sal- vaguardarne salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio dell'alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Vitto e alloggio. 1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficien- tesufficiente; l’ambiente l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità all'integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a sal- vaguardarne salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio dell'alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 3736.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Collaborazione Domestica
Vitto e alloggio. 1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficien- tesufficiente; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a sal- vaguardarne salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37relativa tabella.
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Vitto e alloggio. 1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione nutrizione sana e sufficien- tesufficiente; l’ambiente l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità all'integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a sal- vaguardarne salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I 1 valori convenzionali del vitto e dell’alloggio dell'alloggio sono fissati nella tabella F E allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37.art.34
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Vitto e alloggio. 1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficien- tesufficiente; l’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a sal- vaguardarne salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 37annualmente.
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Vitto e alloggio. 1. ) Il vitto dovuto datore di lavoro è tenuto ad assicurare al lavoratore deve assicurargli una alimentazione il vitto, fornendogli ed assicurandogli un’alimentazione sana e sufficien- te; l’ambiente sufficiente, e garantendogli un’ambiente di lavoro non deve essere nocivo all’integrità all’ integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al ) Al lavoratore convivente dovrà essere assicurato un alloggio idoneo a sal- vaguardarne e che salvaguardi la sua dignità e la riservatezza.
3. ) I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto 6 di cui all’allegato G e sono rivalutati rivalutate annualmente ai sensi a partire dal secondo anno dell’entrata in vigore del successivo art. 37presente contratto.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro Domestico