Trasferimento delle risorse Clausole campione

Trasferimento delle risorse. 1. La procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie a valere sulla Delibera CIPE n. 20/2004, relative alla quota per le Intese destinate alla Regione Sardegna (Quota E4) sarà avviata dal competente Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, con le seguenti modalità: - il 10% della quota di cofinanziamento entro 60 giorni dalla stipula dell’APQ a titolo di anticipazione; - il residuo 90% in proporzione allo stato di avanzamento degli interventi e tenendo conto delle risorse effettivamente utilizzate, come risulterà dai dati di monitoraggio dell’Applicativo Intese.
Trasferimento delle risorse. 1. Conformemente a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 14/06 (punto 4) citata in premessa, la procedura per il trasferimento delle risorse finanziarie a valere sulla Delibera CIPE n. 3/2006 relative alla quota per le Intese destinate alla Regione Sardegna (Quota D.5), è condizionata al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ, secondo quanto stabilito rispettivamente dalle delibere del CIPE n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all’allegato n. 4 della Delibera n. 17/2003.
Trasferimento delle risorse. Per la realizzazione degli interventi (Allegato 2), coerentemente con quanto specificato nel precedente art. 7, la Regione provvederà a trasferire le risorse necessarie per effettuare l’aumento di capitale finalizzato della Società Xxxxxxxxx 2000 tramite Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., secondo le modalità definite dalla Convenzione allegata e parte integrante del presente Accordo (Allegato 3) stipulata tra le parti interessate (Regione Piemonte e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.). In particolare, la Regione Piemonte, si impegna a trasferire- le risorse aggiuntive, stanziate con L.R. n. 20 del 17 dicembre 2018 pari a € 10.000.000,00, destinate all’attuazione del “Piano degli interventi” di cui all’Allegato 2) secondo la seguente tempistica: - I° Acconto di € 5.000.000,00 a seguito della sottoscrizione e successiva approvazione con D.P.G.R. del presente Accordo e ad avvenuta sottoscrizione da parte del Comune di Macugnaga di una propria partecipazione, pari ad € 1.000,00 al capitale sociale di Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. - II° Acconto di € 4.000.000,00 all’avvenuto trasferimento alla società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. della proprietà dell’impianto denominato Pecetto-Burchi-Belvedere; - saldo di € 1.000.000,00 all’avvenuto positivo collaudo di tutte le opere realizzate di cui all’allegato 2) relativamente agli “Interventi prioritari” e trasferimento dell’impianto di funivia Staffa- Bill- Moro alla società Xxxxxxxxx 2000 S.p.A. Il beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio dell’intervento. L'Unione Montana Valsesia si impegna inoltre ad aggiornare semestralmente le schede di monitoraggio intervento e a inviarle agli Uffici della Direzione regionale Programmazione strategica politiche territoriali ed edilizia nonché alla Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport (Allegato 1)
Trasferimento delle risorse. 1. Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria per una tempestiva esecuzione dei lavori e delle attività previste dal presente accordo, la Direzione Generale provvede, a verificare le richieste di trasferimento delle risorse, ai sensi di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 25/2016, punto 2 lettera h) e al punto 4. dello Schema del sistema di gestione e controllo degli interventi allegato al Piano operativo approvato con la delibera CIPE n. 54/2016 cit.
Trasferimento delle risorse. 4.1 Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite, in coerenza a quanto disposto dall’art. 2 del de- creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giu- gno 2017, alle amministrazioni titolari degli interventi a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal moni- toraggio finanziario, fisico e procedurale e sulla base del- le effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalle amministrazioni assegnatarie delle stesse.
Trasferimento delle risorse. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE provvede alle erogazioni/trasferimento delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi suIla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi, articolati come segue: anticipazione pari al 10 per cento dell'importo assegnato per singolo intervento; pagamenti intermedi fino all'85 per cento dell'importo assegnato a ciascun intervento, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni, evidenziate in apposita domanda di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione; saldo del 5 per cento per ciascun intervento, a seguito di domanda finale di pagamento inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione corredata da attestato di chiusura dell'intervento. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione inoltra le richieste di erogazione/trasferimento a titolo di pagamento intermedio e/o saldo, previa attestazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza della domanda di pagamento inoltrata dalle Amministrazioni titolari degli interventi con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati nel sistema unitario di monitoraggio 2014/2020. La prima quota e' trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell'Amministrazione o dal competente Organismo di certificazione. Le quote successive sono trasferite a condizione che esista un Sistema di gestione e controllo verificato dall'Agenzia per la Ccesione secondo quanto previsto dalla successiva lettera k). I pagamenti in favore dei beneficiari finali sono effettuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi, ovvero direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE sulla base delle richieste di erogazione presentate dalle Amministrazioni titolari degli interventi. Il Dipartimento per le politiche di coesione disciplinera' con proprio provvedimento criteri e modalita' per la richiesta dei trasferimenti e per l'individuazione dell'eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento di risorse.

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: