Common use of SUBAPPALTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Accordo Quadro Per L’affidamento Quadriennale, in Lotti Separati, Della Fornitura in Service Di Attrezzature Per Oculistica (Facoemulsificatori, Vitrectomi Ecc.) Con Relativi Disposables Ed Altro Materiale Per Vitrectomia Occorrente Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana

SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui ai singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso in conformità all’artsoggetto alle norme stabilite dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016D.Lvo 50/2016 e smi, nei limiti ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativovalore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate oggetto dell’appalto specifico - e comunque in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso misura non superiore al venti per cento30% dell’importo del singolo contratto - deve obbligatoriamente avere prodotto, e che l'esecuzione al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la stazione appaltante, altresì, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara D.Lvo. 50/2016 e dalla normativa vigente, nonché smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni generali di cui all’art. 80 del medesimo D.Lvo. 50/2016 e smi. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.Lvo n. 50/2016 e smi Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs 50/2016D.Lvo. 50/2016 e smi si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

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Samples: www.amga.it, www.amga.it, www.amga.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ed alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché che regola la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artmateria. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, all’Aggiudicatario di trasmettere all’Azienda procedente, alla Stazione Appaltante entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’appaltatore. Si applicanoOve ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in quanto compatibilideroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R: 207/2010 (tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. u) del D.lgs n.50/2016), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le altre disposizioni prestazioni dagli stessi eseguite. E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui all’artal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. 105 del D. Lgs 50/2016.L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni:

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Samples: Accordo Quadro Triennale Per L’esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Ordinaria Su Edifici Pubblici Di Competenza O in Uso Al Municipio Roma Vii, www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

SUBAPPALTO. Il È ammesso il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti D. Lgs n. 50/2016 e nel limite massimo del 30% dell’importo del valore del contratto. In particolare il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di lavori, servizi o forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 per le opere di cui all’art. 89, comma 11 del citato decreto. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareè tenuto a comunicare a LepidaSpA, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate a LepidaSpA eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 D. Lgs n. 50/2016. Il Partecipante alla presente procedura di selezione deve indicare, nell’Allegato A, i lavori o le prestazioni affidate parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. Il Contraente deposita il contratto di subappalto presso LepidaSpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso LepidaSpA, il Contraente trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016. Il contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionecorredato della documentazione tecnica, con ribasso non superiore al venti per centoamministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che l'esecuzione economici. Il Contraente deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoLe condizioni sopra riportate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare quando le attività e/imprese riunite o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseconsorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che alle associazioni in partecipazione quando l'associante non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artintende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario Per quanto non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre indicato nel presente paragrafo si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs n. 50/2016.. La modulistica che dovrà essere prodotta ed inoltrata a LepidaSpA ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto è disponibile al seguente link xxxx://xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Accordo Quadro Relativo Alla Progettazione Esecutiva E Realizzazione Di Reti Ottiche Bul In, Richiesta Di Offerta Per La Fornitura Di Una Soluzione Per La Protezione Di End Point, Richiesta Di Offerta Per La Manutenzione Di Tratte Di Rete in Fibra Ottica in Ambito Urbano E Extraurbano

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto Codice e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’Impresa affidataria che rimane unico unica e solo sola responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve L’Impresa affidataria dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016Codice, alle seguenti condizioni: - il ▪ l’Impresa concorrente deve indicare dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltaresubappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); - l’aggiudicatario (appaltatore) ▪ l'Impresa subappaltatrice non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; ▪ dopo la stipula del contratto, l’Impresa affidataria dovrà depositare presso l’Azienda Coni Servizi l’originale o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare ▪ l’Impresa affidataria, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo dell’art. 105, comma 7commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016Codice, dovrà produrre: - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’Impresa affidataria sia un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del Codice, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, l’Impresa affidataria dovrà comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con il deposito la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, l’Impresa affidataria prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti da Coni Servizi. L’Impresa affidataria dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia motivi di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatarioCodice. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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Samples: www.sportesalute.eu, www.sportesalute.eu, www.coni.it

SUBAPPALTO. E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione del divieto, l’ESTAR ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subìti. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto relativo all’appalto specifico. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 105,, del D.Lgs n. 50/2016, 50/2016 di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

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Samples: Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto relativo all’appalto specifico . Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore50/2016 e ss.mm.ii; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, 50/2016 e ss.mm.ii di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016n. 50/2016 e ss.mm.ii.

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Samples: www.estar.toscana.it, www.estar.toscana.it, www.estar.toscana.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, cottimo nei limiti del 3040% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto, in conformità a quanto previsto dall’art. Il 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltateè vietato. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni Non si configurano come attività affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni quelle di cui all’art. 105 105, comma 3 del D. Lgs 50/2016Codice. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Non costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Costituisce sub-contratto qualsiasi rapporto contrattuale stipulato per l’esecuzione dell’appalto che non rientri nella definizione di subappalto né in quella di contratto per prestazioni continuative. Ai sensi dell’art. 105, comma 4 del Codice si precisa, inoltre, che è ammesso l’affidamento in subappalto, nei limiti di cui al punto precedente e previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; - all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Bando Di Gara

SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso in conformità all’art. 105 soggetto alle norme stabilite dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016D.Lvo 50/2016 e smi, nei limiti ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativovalore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate oggetto dell’appalto specifico - e comunque in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso misura non superiore al venti per cento30% dell’importo del contratto - deve obbligatoriamente avere prodotto, e che l'esecuzione al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la stazione appaltante, altresì, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara D.Lvo. 50/2016 e dalla normativa vigente, nonché smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni generali di cui all’art. 80 del medesimo D.Lvo. 50/2016 e smi. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs 50/2016D.Lvo. 50/2016 e smi si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

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Samples: www.amga.it, www.amga.it, www.amga.it

SUBAPPALTO. Il Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all'art. 105 D.Lgs. n.50/2016. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016, al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia, è ammesso in conformità all’artfatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, nei limiti ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e che l'esecuzione delle prestazioni affidate del subappaltatore in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostomerito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai sensi del richiamato artfini delle verifiche di cui all'art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016n.50/2016. Inoltre, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso l’Azienda o ESTAR copia autentica la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Sull'importo del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 79, del D.Lgslett.a) D.lgs.81/2008. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno A tal fine al momento della richiesta di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore autorizzazione deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.essere presentata:

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Con Un Solo Operatore Economico Di Esecuzione Lavori Relativi Alla Manuten , Accordo Quadro Per Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Del Verde Verticale E Orizzontale Finalizzati Al Miglioramento Dei Livelli Di Sicurezza E Fruibilita’, Contratto Di Accordo Quadro Con Un Solo Operatore Economico Di Esecuzione Lavori Relativi Alla Manuten Zione Ordinaria E Straordinaria Verde Verticale E Oriz Zontale Per Miglioramento Dei Livelli Di Sicurezza E Fruibilità Zona 5, Quartiere 5 Repubblica Italiana

SUBAPPALTO. Il L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subappalto, nei limiti del 30in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………..…………… . Per i servizi resi in subappalto, l’ASST appaltante provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Contratto AttuativoCodice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ASST appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ASST appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso l’ASST appaltante il contratto di xxxxxxxxxx, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’ASST appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ASST procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ASST appaltante, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del servizio affidato. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ASST le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’ASST appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASST da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ASST appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 c. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centocento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, l’ASST appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quali apposita verifica abbia dimostrato la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dei motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che Codice. Per tutto quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.Codice e s.m.i..

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Samples: www.asst-garda.it, www.asst-garda.it

SUBAPPALTO. Il L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subappalto, nei limiti del in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti co- munque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Attuativopresente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Affidatario si impegna a depositare presso l’Amministrazione , almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contrat- to di subappalto l’Affidatario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da par- te del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la docu- mentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente norma- tiva e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un ter- mine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedi- mento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico dell’Affidatario, il quale ri- mane l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di ter- zi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR ai suoi ausiliari. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecu- zione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione; in tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimen- to dei termini di esecuzione del contratto. L’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L’Amministrazione, in subappalto è sottopostocaso di pagamento diretto del subappaltatore e qualora l’Affidatario contesti la regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Affidatario sia ac- certato dal direttore dell’esecuzione, ai sensi sospende i pagamenti in favore del richiamato artsubappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, ai sensi dell’articolo 105l’Ammini- strazione può risolvere il Contratto, comma 7, salvo il diritto al risarcimento del D.Lgsdanno. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno In caso di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanol’Amministrazione revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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SUBAPPALTO. Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del Codice e dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. In caso di subappalto autorizzato, è ammesso necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in conformità mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti. In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico e solo pienamente responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 9 imputabili al contratto subappaltatore e ai suoi ausiliari. Il rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dal Contratto, nonché dalle 22 norme e dai documenti richiamati e allegati, che l’Appaltatore dichiara e garantisce di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsben conoscere. 50/2016Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereprevalenza, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.documenti stessi:

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SUBAPPALTO. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al …. % (…..percento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ………………….. ………………….. Il subappalto Ministero provvederà, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016 a corrispondere direttamente al sub-appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore qualora ricorrano le condizioni di ci all’articolo sopra citato. L’Appaltatore è ammesso responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili al soggetto cui sono state affidate le suddette attività. Il Subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in conformità all’artmateria, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 105 del D.Lgs. 50/2016L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Ministero, nei limiti del 30% dell’importo complessivo almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del Contratto Attuativodi subappalto. Con il deposito del Contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/del Ministero, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. L’ Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’ Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. L’ Appaltatore si obbliga, ai sensi del già citato articolo 105, comma 14, del D. lgs. 50/2016, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione cento (20%). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, ai sensi dell’articolo 105il Ministero può risolvere il Contratto, comma 7, salvo il diritto al risarcimento del D.Lgsdanno. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno In caso di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impresecapo al Subappaltatore, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanoMinistero revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto; analoga determinazione assumerà, in presenza di motivata rinuncia dell’Appaltatore al subappalto. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs lgs. n. 50/2016.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso Si chiede di confermare che sia sufficiente, in conformità all’art. 105 caso di ricorso al subappalto, indicare nella parte II, sezione D, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi DGUE la sola attività principale ad esempio per il Lotto 1 'servizi applicativi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltateaccessori' CPV 72000000-5. Si precisa peraltro conferma che, se il concorrente intende affidare in subappalto quota parte di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro, potrà riportare la dicitura riportata a titolo esemplificativo nel quesito. Si veda in ogni caso la risposta alla Domanda n. 149. Capitolato D'Oneri – 23 - Par. 9 – Subappalto "In caso di risposta negativa alla domanda precedente, si chiede di confermare che l’aggiudicatario deve praticaresia corretto inserire, per le prestazioni affidate in caso di ricorso al subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionenella parte II, con ribasso non superiore al venti per centosezione D, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostodel DGUE, ai sensi fini della partecipazione del richiamato artLotto 1, una o più delle seguenti attività: • Servizi realizzativi • Servizi di manutenzione • Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) • Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA)" Si veda la risposta alla precedente Domanda n. 201. 105 del D.Lgs. 50/2016In particolare, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve dovrà indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; , tra quelle previste nell’Accordo Quadro relativo al lotto di partecipazione. Capitolato d'Oneri - l’aggiudicatario Paragrafo 7.2 Con riferimento al combinato disposto tra quanto previsto al paragrafo 7.2. lettera b1 del capitolato d’oneri e quanto disciplinato al paragrafo 7.5 del medesimo capitolato d’oneri, si chiede di confermare che, in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese orizzontale, fermo restando il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria da parte della mandataria in misura maggioritaria, tale requisito è soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel suo complesso e che non sia quindi prevista una quota minima di fatturato in capo alle Mandanti. Si conferma che il requisito è soddisfatto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese nel suo complesso, ma si veda altresì la prima rettifica al Capitolato d’Oneri. Capitolato d'Oneri - Paragrafo 7.3 Con riferimento al combinato disposto tra quanto previsto al paragrafo 7.3 c1) del capitolato d’oneri e quanto disciplinato al paragrafo 7.5. del medesimo capitolato d’oneri, si chiede di confermare che, in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese orizzontale, il requisito di capacità tecnica e professionale debba essere posseduto da ciascuna azienda del suddetto RTI. Come previsto al paragrafo 7.5 del Capitolato d’Oneri tale requisito deve essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione/i. Si rammenta altresì che la struttura della gara prevede la partecipazione di RTI orizzontali, fermo restando quanto previsto al medesimo paragrafo 7.5 del Capitolato d’Oneri (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica “la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate è lasciata all’autonomia organizzativa del RTI, ferma restando la coerenza con le capacità da ciascuna impresa raggruppata possedute e richieste ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di gara e la comune responsabilità solidale in ordine all’oggetto dell’appalto complessivamente considerato”). Capitolato d'Oneri - art. 9 Considerando che in virtù del DL 77/2021, come convertito in Legge 29 Luglio 2021 n. 108, con decorrenza dal 1 novembre 2021, non è più operante il limite del 50% della quota di subappalto, si chiede conferma che, fermo restando il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; appalto, sia possibile indicare in offerta qualsivoglia percentuale purché la stessa sia inferiore al 100%. Si conferma e si veda la risposta alla Domanda n. 35. Capitolato Tecnico - l’appaltatore deve allegare art. 6.3.2 Ai sensi di quanto previsto all’art. 6.3.2. del Capitolato Tecnico, in virtù del quale unitamente al Piano Operativo dovrà essere trasmessa all’Amministrazione la garanzia definitiva relativa al contratto Esecutivo, si chiede di subappalto confermare che tale garanzia dovrà essere emessa e consegnata dal Fornitore solo ed esclusivamente dopo l'accettazione del Piano Operativo da parte della Amministrazione, stante l'assenza di un obbligo per l'Amministrazione di procedere alla stipula del contratto esecutivo in virtù di quanto disciplinato dall'art. 6.3.1 del Capitolato Tecnico. Si vedano le risposte alla Domanda n. 26 e alla Domanda n. 32. Capitolato d'Oneri - paragrafo 6 pagina 18 Si chiede di confermare che, con riferimento ai requisiti generali di cui sopraal paragrafo 6, ai sensi dell’articolo 105pag. 18 del capitolato d’oneri, l’impegno per il concorrente, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione giovanile ed una quota almeno pari al trenta per cento (30%) di occupazione femminile si riferisca solo alle assunzioni successive alla stipula dell’Accordo Quadro, laddove ciò si renda necessario per l’erogazione dei servizi a favore della Stazione Appaltante e che tale impegno vada inserito in offerta tecnica. Si conferma che l’impegno è limitato alle nuove eventuali assunzioni necessarie all'esecuzione dell’Accordo Quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali e che lo stesso deve essere inserito nell’offerta tecnica. A tal fine si veda la sezione “C” dell’Allegato 5 – Schema di Offerta Tecnica, dove è riportato il testo della dichiarazione di impegno. Schema di Accordo Quadro - art. 5 commi 4 e 5 dello Schema di Accordo Quadro. In considerazione di quanto disposto dal Decreto – Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) convertito in Legge 28 Marzo 2022 n. 25, che ha previsto l’inserimento obbligatorio, nei documenti di gara, di una clausola di revisione dei prezzi, per variazioni superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta al fine di ridurre gli aumenti inflattivi che hanno interessato diversi settori merceologici, si chiede di confermare che il riferimento alle variazioni superiori al 10% riportato all’art. 5, commi 4 e 5 dello Schema di Accordo Quadro sia un mero refuso e che in realtà la soglia di riferimento correttamente applicabile sia il 5% come previsto dalla citata normativa. Non si tratta di un refuso. Il comma 73, dell’art. 29, del D.LgsD.L. 4/2022, convertito in l. 25/2022, che effettivamente menziona una soglia del 5%, si riferisce in realtà alla lettera b), del precedente comma 1, che riguarda esclusivamente i contratti relativi ai lavori e non è quindi pertinente con la presente iniziativa. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento Con riferimento a norma dell’articolo 2359 codquanto previsto al paragrafo 7.2 lett. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito b) del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei Capitolato d’Oneri REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: I requisiti di cui agli articoli 80 capacità economica e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.finanziaria sono:

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SUBAPPALTO. Il L'affidamento in subappalto o a cottimo è ammesso sottoposto alle condizioni indicate all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto dai documenti di gara (bando e disciplinare di gara). L'Assuntore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza, come previsto dalla vigente normativa. La stazione appaltante provvede, in conformità all’artvia preliminare, alla verifica della preliminare dichiarazione sottoscritta dall’Assuntore in sede di gara e, successivamente, al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, fatta salva la regolarità della documentazione presentata. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il L'affidamento di servizi/lavori in subappalto non o in cottimo comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario i seguenti obblighi: − l'Assuntore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso unitari risul- tanti dall'aggiudicazione definitiva ribassati in misura non superiore al venti 20 %. − l'Assuntore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per cento, il settore e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare per la zona nella quale si eseguono le attività e/o i servizi che intende subappaltareprestazioni; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereè, altresì, la certificazione attestante il possesso responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappaltatoresubappalto; − l'Assuntore e, per lo svolgimento delle attività a lui affidatesuo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'i- nizio dei requisiti lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza; − l'Assuntore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente al Committente o en- te committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impresecontrattazione collettiva. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche con- sortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigentealle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che si rimanda alla vigente normativa. Il Committente non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artcorrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni effettuate. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, all'Assuntore di trasmettere all’Azienda procedenteal Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti corri- sposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'Assuntore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando il Committente medesimo da ogni pretesa dei subap- paltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di la- vori subappaltati. Il Responsabile del procedimento provvederà a verificare, per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. Qualora l’aggiudicatario il Responsabile del procedimento dovesse, a suo insindacabile giudizio, ritenere il subap- paltatore non trasmetta più idoneo allo svolgimento dell'attività subappaltata, ne darà comunicazione scritta all'Assuntore. In tal caso l'Assuntore dovrà provvedere immediatamente all'allontanamento del su- bappaltatore e all'adozione di tutte le fatture quietanziate misure necessarie per lo svolgimento delle attività. La risoluzione del subappaltatore entro il predetto terminesubappalto non darà diritto all'Assuntore di pretendere indennizzi, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanorisarcimenti di danni o di perdite, o la proroga dei tempi di esecuzione dei lavori e ogni conseguenza, in quanto compatibilispecie nel rapporto fra Assuntore e subappaltatore, le altre disposizioni di cui all’artsarà a carico dell' Assuntore stesso. 105 del D. Lgs 50/2016L'Assuntore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai, compresi i subappaltatori, nonché della malafede nella fornitura dei dati o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

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SUBAPPALTO. Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000 Il subappalto Fornitore è ammesso in conformità all’artpienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo46 e 50). Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del servizio codice civile, che rimane unico pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al"). Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte. Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centorevocata, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non può formare oggetto veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi del richiamato artdell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 1456 cod. civ. con l’Impresa subappaltatricePer quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, al Contratto sarà in ogni caso applicabile la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione. Il Fornitore dichiara che non sussiste la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti causa interdittiva di cui agli articoli 80 e 81 all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; Il Fornitore ha preso piena conoscenza del subappaltatore"Patto di Integrità", alcuno dei divieti previsti dall’arteventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni; Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 10 della Legge n. 575/1965 6 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario., ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data Fornitura della Richiesta di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Offerta.

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SUBAPPALTO. Il E' consentito il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, nei limiti limite del 30% dell’importo dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario La Ditta partecipante dovrà dare indicazione, in sede di offerta sul servizio o parte del servizio che rimane unico intende subappaltare e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatela relativa misura percentuale. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L'affidamento in subappalto è sottopostosottoposto alle condizioni, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto prescrizioni e modalità di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsall'art. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 118 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione Lgs. 163/2006 e all'art. 35 del DGUE D.L. 223/2006 convertito in Legge n° 248 del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art4/08/2006. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre E' fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, al soggetto aggiudicatario di trasmettere all’Azienda procedenteall'AUSL di Pescara, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti questo corrisposto al subappaltatore. La Ditta aggiudicataria non può applicare alla Ditta subappaltatrice un ribasso superiore al 20%; il ribasso applicato dovrà essere espressamente indicato nel contratto di subappalto. E' vietato il subappalto del contratto senza il consenso scritto da parte dell'AUSL di Pescara. L'eventuale subappalto non autorizzato comporterà il diritto dell'AUSL di Pescara di procedere alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'Impresa contraente che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali verso l'AUSL di Pescara. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato. L'affidatario, il subappaltatore con l’indicazione delle ritenute ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136. L'AUSL di garanzia effettuatePescara non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del L'esecutore, il subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni ed i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’artall'art. 105 118, comma 8) ultimo periodo del D. Lgs 50/2016Lgs. 163/02006 sono tenuti all'osservanza delle norme e prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1) del Regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010. Nel caso in cui si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8) del medesimo Regolamento (DURC negativo per due volte consecutive), l'autorizzazione al subappalto sarà da intendersi decaduta e ne verrà data segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nei casellario informatica.

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SUBAPPALTO. E' eliminato l'obbligo di indicare la terna dei sub-appaltatori in sede d'offerta; si prevede che il concorrente non sia obbligato a dimostrare l'assenza in capo al subappaltatore di motivi di esclusione di cui all'articolo 80; è previsto che un operatore economico che ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto possa essere titolare di contratto di subappalto; si prevede che il subappalto non possa superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture; viene cancellata la norma che obbliga l'indicazione della terna dei subappaltatori in sede d'offerta per le attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa. L’innalzamento della quota massima di subappalto dal 30 al 50% è particolarmente negativa per il settore delle costruzioni in quanto estende la filiera delle imprese nell’ambito del cantiere e favorisce la diffusione di lavoro nero, grigio e scarsamente qualitativo in termini di regole e di sicurezza delle maestranze oltre ad alimentare il cd fenomeno del dumping contrattuale e della riduzione del costo del lavoro attraverso evasione ed elusione retributiva e contributiva. La possibilità di affidamento di subappalti ad operatori economici che hanno partecipato alla gara è misura contraria a qualsiasi logica di trasparenza e regolarità nella gestione dei procedimenti e favorisce le c.d. operazioni di “cartello” tra imprese offerenti a danno del libero accesso delle imprese più virtuose al mercato degli appalti pubblici. A ciò si aggiunga che l’abrogazione della misura che prevede la dimostrazione da parte dell’affidatario dell’assenza di motivi di esclusione in capo al subappaltatore favorisce l’indicazione di imprese non virtuose sotto il profilo delle regole alimentando la concorrenza sleale tra operatori economici. Anche l’abrogazione dell’obbligo di indicazione della terna appare una misura negativa ed in contrasto con le misure di lotta alle infiltrazione mafiosa. Si chiede: - Il ripristino della quota massima di ricorso al subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs30% sull’importo complessivo del contratto -Il ripristino della lettera a comma 4 -Il ripristino della lettera d comma 4 -Il ripristino del comma 6 E’ stato eliminato la lettera a) del ex comma 5 del D. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi che prevedeva la subordinazione della partecipazione, l’affidamento di subappalti e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso stipulazione dei relativi contratti da parte del subappaltatoredell’Anac, per lo svolgimento delle attività a lui affidatesentito il giudice delegato, dei requisiti previsti dalla vigente normativa di una impresa in materia concordato qualora si avvalesse di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il un altro operatore in possesso dei requisiti di requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, che si impegni nei confronti dell’impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui agli articoli 80 e 81 questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del D. Lgs 50/2016contratto, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistasia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto o alla concessione, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.seguenti casi:

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artTutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del 30% dell’importo complessivo concorrente, nel limite del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto30 %. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopraxxxxxxxxxx, redatto ai sensi dell’articolo dell'art. 105, comma 7, 7 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Amministrazione Comunale, altresì, trasmetta alla stessa Amministrazione Comunale la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatorecodice; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Amministrazione Comunale la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998. 105 del D.Lgs n. 50/2016Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione Comunale in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il predetto medesimo termine, l’Azienda sospende eventualmente prorogato, senza che la Amministrazione Comunale abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariorilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti del 50 %. Si applicanoL’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: - l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; - nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici; - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in quanto compatibilisolido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le altre prestazioni rese nell’ambito del subappalto; - le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Lucca, assicurativi ed antinfortunistici; Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di suappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 105 30, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016codice degli appalti. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

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SUBAPPALTO. Il E’ ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artnei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. D. Lgs 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente di quanto subappaltato. In ogni caso, l’affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni: - il concorrente, al momento della presentazione dell’offerta, deve indicare specificamente la/e parte/i delle prestazioni che intende eventualmente subappaltare, il cui valore economico non deve in ogni caso essere superiore al 30% del valore contrattuale. Tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l’erroneità e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto; - l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura/servizio subappaltati; - con il deposito del contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionel’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal bando di gara (iscrizione nel registro delle Imprese con ribasso non superiore al venti per centodicitura antimafia, e che l'esecuzione dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016, assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016); - l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato (art. 105 del comma 19 D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il ). Il subappalto deve comunque essere autorizzato con formale atto della stazione appaltante. Il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, produrre dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocollegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con il titolare del subappalto (art. 105 comma 18 D.Lgs. 50/2016). In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del D.Lgs n. subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016. In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legge, l’aggiudicatario deve rispondere, sia verso il committente sia, eventualmente, verso terzi, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data qualsiasi infrazione alle norme del disciplinare di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuategara compiute dal subappaltatore. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate In tale ipotesi il committente può procedere alla risoluzione del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016contratto stipulato.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’art. secondo le disposizioni dell’articolo 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non comporta alcuna modificazione puo' superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano variati i requisiti di cui al comma 7 Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non puo' superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresi' la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale e' responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario e' responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e agli oneri dell’aggiudicatario contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del servizio che rimane unico decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e solo c), l'appaltatore e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al primo periodo. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dell’Azienda Contraente dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e/o ESTAR , per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni subappaltaterese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonche' in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il concorrente direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR allegare alla copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell'articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del codice civile con il deposito titolare del contratto subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di subappalto l’appaltatore deve trasmettereraggruppamento temporaneo, altresìsocietà o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo' essere prorogato una sola volta, la certificazione attestante ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il possesso rilascio dell'autorizzazione da parte del subappaltatore, della stazione appaltante sono ridotti della metà. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di la partecipazione e la qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 all'articolo 83, comma 1, e 81 del D. Lgs 50/2016all'articolo 84, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. Per quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui espressamente richiamato si demanda all’art. 105 del D. Lgs Lgs. 50/2016.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% (trenta) dell’importo complessivo del Contratto Attuativosingolo contratto ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto È fatto obbligo all’Aggiudicatario di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostotrasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. comma 3 dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, Codice dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedenteContratti Pubblici, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’appaltatore. Si applicanoOve ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in quanto compatibilideroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R: 207/2010 ( tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. U) del Codice dei Contratti Pubblici), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le altre disposizioni prestazioni dagli stessi eseguite. E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui all’artal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura. 105 del D. Lgs 50/2016.L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione di Roma Capitale, alle seguenti condizioni:

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SUBAPPALTO. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’artsede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: L’Autorità provvederà, ai sensi dell’art. 105 118, del D.Lgs. 50/2016163/2006 e smi, nei limiti a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto l’appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del 30% dell’importo complessivo relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Attuativopresente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Autorità, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo): 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 2. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia; 3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. Dichiarazione, a firma del legale rappresentante (o di un suo procuratore), con la quale il subappaltatore si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. Tale dichiarazione dovrà contenere i riferimenti INPS (matricola azienda e sede Inps competente), INAIL (numero PAT e sede Inail competente), il CCNL applicato e l’indicazione dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’ Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione cento (20%). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento L’Autorità, in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105all’articolo 118, comma 73, ultimo periodo del D.Lgscodice, qualora lo stesso motivi il mancato invio all’Autorità della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno In caso di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanol’Autorità revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 118 del D. Lgs 50/2016D.Lgs. 163/2006. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35, comma 28, della Legge 4 agosto 2006, n. 248.

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SUBAPPALTO. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto parte delle lavorazioni o prestazioni oggetto del Contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del Contratto AttuativoContratto. Il Ai fini del presente articolo non sono considerate subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non sia superiore al venti 50 per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in cento dell'importo del Contratto di subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in del subappalto è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni implica che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato; ANAS può, a suo insindacabile giudizio tecnico, indicare nel Contratto e nell’ambito della quota di esecuzione diretta a carico dell’Appaltatore – nel rispetto dell’art. 105, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 – che alcune componenti o attività siano eseguite direttamente dall’Appaltatore, con esclusione della possibilità di subappalto; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto (ben circostanziato e dettagliato in merito ai termini economici e prestazionali dell’ambito operativo del subappalto) presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civ. del codice civile, con l’Impresa subappaltatrice; - con alla quale è affidato il deposito del subappalto. Il contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereriportare, altresìa pena di nullità, un’apposita clausola con la certificazione quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. - che l’Appaltatore trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno all’importo dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 lavori da realizzare in subappalto e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate la dichiarazione del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 105 80 D.Lgs. n. 50/2016 in capo allo stesso. L’Appaltatore provvederà a sostituire i subappaltatori per i quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Qualora l’oggetto o l’importo del D. Lgs 50/2016.subappalto subiscano variazioni l’Appaltatore ha l’obbligo di acquisire una autorizzazione integrativa dall’ANAS. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:

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SUBAPPALTO. Il subappalto è E’ ammesso in conformità all’artil subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell’art. 105 d del D.Lgsdecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 50/2016L’importo complessivo del subappalto, nei limiti del ove concesso dalla Stazione appaltante, non potrà comunque superare il 30% dell’importo complessivo totale del Contratto Attuativocontratto di appalto. Il subappalto sarà concesso dall’Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto dell’Amministrazione di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dal richiamato art. 105 105. Nel caso in cui la Stazione appaltante autorizzi il subappalto, l’Aggiudicatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del D.Lgsdeposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 50/2016Il contratto di subappalto, alle seguenti condizioni: - il concorrente corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR allegare alla copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell'articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del codice civile con il deposito titolare del contratto subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di subappalto l’appaltatore deve trasmettereraggruppamento temporaneo, altresìsocietà o consorzio. In ogni caso la Stazione appaltante pagherà i corrispettivi all’Aggiudicatario, la certificazione attestante il possesso da parte del restando escluso ogni rapporto economico diretto con l’impresa subappaltatrice. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.seguenti casi:

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SUBAPPALTO. Il L’istituto del subappalto è ammesso in conformità all’artdisciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i., nei limiti alcuni stralci del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoquale di seguito vengono per comodità riportati. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) dello stesso Xxxxxx. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 105. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni subappaltateo lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Si precisa peraltro Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che l’aggiudicatario deve praticarerichiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’articolo 105 comma 7 del Codice. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le prestazioni loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.:

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Samples: Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Straordinaria/Pronto Intervento Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Gestiti in Economia Dal Comune Di Finale Ligure Per L’annualita’ 2019/2020

SUBAPPALTO. Il subappalto è E’ ammesso il subappalto, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., se preventivamente dichiarato nella domanda di partecipazione, in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del misura non superiore al 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto. Si fa comunque salvo il possesso da parte delle società subappaltatrici dei requisiti generali di cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.; resta salvo, altresì, il possesso dei requisiti di cui all’art. 285 del D.P.R. 207/2010, qualora la parte dei servizi da subappaltare sia attinente all’oggetto principale del presente affidamento. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e o agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’aggiudicataria, che rimane unico unica e solo sola responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto dell’Agenzia di ulteriore subappaltoquanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sottoposto alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che intenda avvalersi del subappalto dovrà farne dichiarazione espressa nella domanda di partecipazione, indicando, in modo chiaro ed inequivocabile, le attività e/o i servizi parti della fornitura che intende subappaltareconcedere in subappalto; - l’aggiudicatario (appaltatore) l’appaltatore deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del il contratto di subappalto almeno venti 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto subappalto, l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione documentazione attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti richiesti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoregara; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artdal D.Lgs. 10 n. 159/2011, artt. 67 e 76. I pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È Società subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore, ferma restando la responsabilità diretta dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante. Resta inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateinteso che le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione dalle somme dovute all’appaltatore. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta in sede di domanda di partecipazione venga manifestata l’intenzione di subappaltare e successivamente si rinunci a tale facoltà, la società aggiudicataria potrà comunque eseguire direttamente le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, parti della fornitura che in quanto compatibili, le altre disposizioni precedenza aveva dichiarato di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016voler subappaltare.

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SUBAPPALTO. Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del Codice e dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. In caso di subappalto autorizzato, è ammesso necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in conformità mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti. In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico e solo pienamente responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/del Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o ESTAR spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 9 co. 2 imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari. Il Rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dal Contratto, nonché dalle norme e dai documenti richiamati e allegati, che l’Appaltatore dichiara e garantisce di ben conoscere. Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi: • Contratto d’Appalto; • Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati; • Offerta Economica presentata dall’Assuntore in fase di gara; • La lettera di invito ed allegati. La risoluzione di eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice rispetto dei patti e come prestazione contrattuale. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L’interpretazione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareclausole contrattuali così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati riecrcati, per le prestazioni affidate in subappalto, ogni altra evenienza trovano applicazione gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi articolo da 1362 a 1369 del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice Civile.

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. Si applica quanto previsto dall’art 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti D.Lgs 50/2016 così come modificato dall’art.49 del 30% dell’importo complessivo del Contratto AttuativoDL77/2021. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Appaltatore provveda: • nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, a indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere a cottimo parte delle lavorazioni; • a non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/subappaltare o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; • a indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto parti di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi lavoro che intende subappaltare; - l’aggiudicatario • a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (appaltatore) deve termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa); • a depositare presso l’Azienda o ESTAR il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016subappalto, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. di collegamento, ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito l’impresa affidataria del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetteresubappalto, altresì, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; • a individuare quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da parte del subappaltatorerealizzare in subappalto o in cottimo, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché salvo i casi in cui, secondo la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa legislazione vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 dalla normativa vigente; • a inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; • a garantire che da parte dei subappaltatori e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; • a comunicare il "codice univoco di congruità" del cantiere e il "codice di autorizzazione" per la verifica dell'attestazione di congruità - MOCOA; Una volta autorizzato il subappalto l’Appaltatore dovrà: • trasmettere alla stessa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al subappaltatore ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; • curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Appaltatore; • esporre i cartelli di cantiere a proprie spese e a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate • trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Appaltatore e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni piano di cui all’artal comma 17 dell’art. 105 del D. Lgs Lgs. 50/2016. Il sub-appalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Stradale E Infrastrutturale Capitolato Speciale D’appalto

SUBAPPALTO. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Oppure L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari (max 30%) dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Il subappalto è ammesso in conformità all’artMinistero non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto al subappaltatore solo al verificarsi di una delle tre condizioni indicate al comma 13 dell’art. 105 del D.LgsCodice. 50/2016L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti, nei limiti comunque, imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del 30% dell’importo complessivo presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore s’impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del Contratto Attuativocontratto di subappalto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (RTI, società o consorzio ….). Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore, ai sensi del comma 7 dell’articolo 105 citato, deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, della assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’articolo 105 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/del Ministero, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’aggiudicatario, invece, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale solidarietà viene meno solo nel caso di cui al comma 8 dell’articolo 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centocento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate, ai sensi del comma 19 dell’articolo 105 del Codice, non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento In caso di ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore, e in subappalto è sottopostocaso di inadempienza contributiva, si applicano, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi comma 10 dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artai commi 5 e 6 dell’articolo 30 del Codice. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso in conformità all’art. soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. D.Lgs 50/2016, nei limiti ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativovalore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate oggetto dell’appalto specifico e comunque in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso misura non superiore al venti per cento30% dell’importo del contratto, e che l'esecuzione deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la stazione appaltante, altresì, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 80 qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate la dichiarazione del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.lgs. 50/16. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.lvo n. 50/2016. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.

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Samples: Accordo Quadro Capitolato

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso E' assolutamente vietato all'aggiudicatario di subappaltare e comunque cedere il contratto in conformità all’arttutto o in parte, pena l' immediata risoluzione dello stesso. 105 del D.Lgs. 50/2016Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto l'Amministrazione Comunale non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareassumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari o da essa dipendenti avranno conseguito piena efficacia con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso l'aggiudicazione definitiva da parte del subappaltatoreDirigente competente. Pertanto, per lo svolgimento delle attività l'aggiudicazione provvisoria effettuata in sede di gara non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false; non ottemperi a lui affidatequanto previsto dal Capitolato d’Oneri, dei requisiti ovvero negli altri casi previsti dalla vigente normativa legge, fatto salvo ogni diritto del Comune. Sono a carico dell'Istituto concedente tutte le spese inerenti e conseguenti ad eccezione delle eventuali spese notarili per la stipula del contratto. Il Comune di Ascoli Xxxxxx è impegnato nella lotta alla corruzione in materia ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di qualificazione delle impreseevitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, nonché la certificazione comprovante lavori e servizi, il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016Comune ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, di trasmettere all’Azienda procedentesottoscrivere e consegnare a garanzia dell'offerta, entro 20 giorni dalla data il “Patto di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiIntegrità”, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti il cui modello viene messo a disposizione di tutti i concorrenti contestualmente agli atti di gara. Con tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza a tutti i partecipanti nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato. Il Comune di Ascoli Xxxxxx verificherà con la massima sensibilità l'applicazione del Patto di Integrità, sia da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti. Il patto di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta Integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della concorrente; in caso di R.T.I../consorzio, lo stesso dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, dal legale rappresentante di tutte le fatture quietanziate imprese raggruppate/consorziate esecutrici (oltre che da quello del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016consorzio).

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso concessionario, qualora in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di negoziazione si sia riservato la facoltà di subappaltare, indica alla stazione concedente dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativolavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il subappalto concessionario in ogni caso comunica alla Stazione Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non comporta alcuna modificazione si applica ai fornitori. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione concedente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatecontributivi previsti dalla legislazione vigente. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione concedente di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in subappalto caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è sottopostocomunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5. Si applicano, ai sensi del richiamato art. altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell’articolo 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016. I subappaltatori dovranno mantenere, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve agli stessi affidate. L’aggiudicatario si impegna a depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto la Stazione Concedente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016attività, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito copia autentica del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetteresubappalto, altresì, la corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l’esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. . L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Concedente ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l’obbligo di risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 80 e 81 ai precedenti comma, la Stazione Concedente potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del D. Lgs 50/2016danno. La Stazione Concedente rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016subappalto realmente eseguite.

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Samples: Contratto Di Concessione Per L’affidamento Del Servizio Di Gestione Del Bar Interno Al Presidio Ospedaliero “A. Murri” Di Fermo – Gara N° 8583712 – Cig: 9252267c41 Tra Azienda Sanitaria Unica Regionale Delle Marche, Con Sede Ad Ancona, via Caduti Del Lavoro N. 40, (Di Seguito Denominate Azienda}, Codice Fiscale E Partita Lva. 02175860424, Rappresentata Dal Dott. Fulvio De Cicco, Nato a Roma Il 27.01.1972, Codice Fiscale Dccflv72a28h501b, Domiciliato Per La Carica in Fermo, via Zeppilli N. 18, Che Interviene Nel Presente Contratto in Qualità Di Direttore Pro Tempore Della Unita Operativa Complessa Supporto All’area Acquisti E Logistica Dell'articolazione Aziendale Denominata Area Vasta 4 E L’operatore Economico

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di Sport e salute delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve Il fornitore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il ▪ l’Impresa concorrente deve indicare dovrà aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltaresubappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); - l’aggiudicatario (appaltatore) ▪ l’Impresa subappaltatrice non deve aver partecipato alla procedura di gara; ▪ dopo la stipula del contratto, il Fornitore dovrà depositare presso l’Azienda Sport e salute l’originale o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare ▪ il fornitore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo dell’art. 105, comma 7commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, dovrà produrre: - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il fornitore sia un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del Consorzio; - con il deposito la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, il fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti da Sport e salute. Il fornitore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia motivi di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs 50/2016D.Lgs. 50/2016 e nello Schema di contratto.

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SUBAPPALTO. E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dall'art. 174 del Dlgs. n. 50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dall'art. 105 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016. Il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni. Il subappalto è ammesso purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento della concessione e qualora all'atto dell'offerta il concessionario abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare e dimostri l'assenza in conformità all’artcapo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 105 80 del D.Lgsd.lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR concessionario dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareprestazioni, per le prestazioni affidate in il contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016all'art. 80. Il concessionario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione. In ogni caso, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti termini previsti dall’artdalla legge. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta l'importo dovuto per le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità Tutti i lavori e servizi oggetto delle categorie di cui all’art. 105 8 del D.Lgspresente Capitolato speciale di appalto sono subappaltabili, anche a più imprese subappaltatrici ma il lavoro /servizio oggetto di ogni specifico ordinativo ex art. 50/2016, nei limiti 42 del presente Capitolato speciale potrà essere affidato ad una sola impresa (ogni ordinativo sarà intestato ad un unico operatore economico). I lavori afferenti alla categoria prevalente non potranno essere subappaltati per importi eccedenti il 30% dell’importo complessivo dell’ammontare globale riferibile ai lavori medesimi (il montante dei lavori subappaltabili è definito in base all’incidenza quantitativa di cui all’art. 9 del Contratto Attuativopresente capitolato). Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente I lavori afferenti alle altre categorie di lavorazioni risultanti scorporabili e/o ESTAR subappaltabili e le attività contrattuali aventi natura di servizio sono interamente subappaltabili. Le parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilità delle prestazioni subappaltateattività avente natura di lavori (meglio definite nell’art. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare8 del presente Capitolato speciale) da parte dell’Appaltatore integra il contenuto dell’obbligazione contrattuale. Detto obbligo vale, pro quota, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - imprese componenti il concorrente deve indicare le attività raggruppamento temporaneo e/o i servizi che intende subappaltareper le consorziate esecutrici, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario; - l’aggiudicatario vale per l’intero consorzio, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di consorzio stabile o cooperativo o artigiano. All’atto della trasmissione dell’ordine di intervento viene chiesto all’Appaltatore di segnalare l’esecutore materiale dell’opera commissionata (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda Appaltatore stesso o ESTAR copia autentica subappaltatore autorizzato); l’Appaltatore provvede a comunicare l’esecutore entro 48 ore dalla ricezione dell’ordinativo e comunque prima dell’inizio del contratto di subappalto almeno lavoro o servizio. Entro venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto da ciascun pagamento ricevuto relativamente ad un ordinativo subappaltato, l’Appaltatore dovrà provvedere a trasmettere a Publiacqua le pertinenti fatture del subappaltatore debitamente quietanzate, corredate da dichiarazione di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso esclusività da parte del subappaltatore, per lo svolgimento in assenza delle attività quali saranno sospesi i successivi pagamenti all’Appaltatore fino a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante integrale regolarizzazione. Con periodicità quadrimestrale Publiacqua verifica che il possesso montante cumulato degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016ordinativi subappaltati non superi, con apposita presentazione tolleranza del DGUE 5%, il valore del subappaltatore; - 30% rispetto al totale dei lavori / servizi fino a quel momento contabilizzato. L’Appaltatore prende atto ed espressamente accetta che non sussistaqualora il montante contabilizzato di subappalto dei lavori ecceda il limite del 30%, nei confronti con un margine di tolleranza del subappaltatore5%, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.si procederà come segue:

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto L’affidamento della fornitura non può formare oggetto di ulteriore subappaltoessere subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica L’affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto almeno venti soltanto per le attività di trasporto e scarico. Rimane invariata la responsabilità dell’aggiudicatario che, anche per la eventuale parte di servizi affidati a terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali. L’autorizzazione all’esecuzione da parte di terzi verrà rilasciata da AIMAG S.p.A. entro 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dalla richiesta di subappalto, salvo proroga per giustificati motivi. AIMAG S.p.A. non si assumerà alcuna responsabilità qualora il prolungamento di detto termine dovesse comportare la riprogrammazione della data di una consegna già ordinata dalla S.A. con conseguente applicazione di penali. AIMAG S.p.A. comunque manterrà esclusivamente rapporti con l’appaltatore, ivi compresi i pagamenti. L'autorizzazione al subappalto non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell’appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell’offerta di gara. L’aggiudicatario si impegna inoltre a esibire la quietanza dei pagamenti effettuate nei confronti dei subaffidatari in concomitanza alla presentazione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsfatture legate alle forniture. 50/2016, L’aggiudicatario dovrà consegnare: • la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dell’inesistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatriceC.C.; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreidoneità tecnico-professionale; - • la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappaltatoresubappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575/1965 575, e s.m.i.. È successive modificazioni ed integrazioni. L'affidamento in subappalto o in cottimo è inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 subordinato alla condizione che i concorrenti ne facciano espressa dichiarazione all'atto dell'offerta L’appaltatore dovrà depositare copia autentica del D.Lgs n. 50/2016, contratto di trasmettere all’Azienda procedente, entro subappalto presso AIMAG S.p.A. almeno 20 (Venti) giorni dalla prima della data di ciascun pagamento effettuato effettivo inizio dei lavori/forniture relativi, unitamente alla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti. I Subappaltatori ai quali è stata affidata l’esecuzione di lavorazioni hanno l’obbligo di applicare al proprio personale dipendente i contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano generale applicazione nei suoi confrontisettori ai quali si riferiscono i lavori medesimi. Eventuali inadempienze del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti comunque accertate dalla Stazione Appaltante (SA), danno a quest’ultima il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori. Il fornitore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappaltatore subappalto ad AIMAG S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell’impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l’impresa ha destinato al subappalto. Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra AIMAG S.p.A. e il fornitore, quest’ultimo è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con l’indicazione delle ritenute i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanopenali, in quanto compatibili, le altre disposizioni virtù della quale disporre l’automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui all’artal D.Lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da AIMAG S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di XXXXX S.p.A. pubblicato sul sito internet xxx.xxxxx.xx. 105 L’Appaltatore, in conformità all’operato di AIMAG S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l’efficacia del D. Lgs 50/2016contratto in qualunque momento, con eventuale applicazione di penali, nell’ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione. Il subappalto di attività indicate nell’art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla “White List” istituita presso le Prefetture.

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SUBAPPALTO. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - consegna, installazione, collaudo e ritiro apparecchiature; - servizio di manutenzione hardware e software; - servizio di call center; L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Aspal o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente con- tratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso Aspal il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, cor- redato della documentazione tecnica e amministrativa e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto è ammesso sia in conformità all’arttermini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussi- stenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla presta- zione subappaltata. La dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Aspal non autorizzerà il subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione inte- grativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoss.mm.ii. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di Aspal, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subap- paltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indi- cati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Aspal da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subap- palto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da Aspal inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di Aspal. In tal caso l’Appalta- tore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Aspal, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, Aspal può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i su- bappaltatori relativamente ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quali apposita verifica abbia dimostrato la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dei motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che all'articolo 80. Per tutto quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice ss.mm.ii.così come modificato dall’art.49 L.108/2021 Articolo 19 - FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari e, anche nel caso in cui l’Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.

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Samples: Contratto Per La Fornitura, in Noleggio, Con Eventuale Opzione Di Riscatto, Di N. 1000 Pc Portatili E Servizi Connessi Per L’informatica Occorrenti Alla Sede Centrale E Agli Uffici Territoriali – Centri Per L’impiego Dell’aspal Piano Di Potenziamento Cpi Intervento 3.5. Cup D79j21016110007 Cig 90015813a2

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’arted ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 del 118 D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, nei limiti nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontrattuale. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli degli obblighi e agli ed oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatedella ASL Cagliari per l’esecuzione di quanto eventualmente subappaltato. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario L’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione . L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento Si precisa che, in subappalto è sottopostoipotesi di subappalto, ai sensi del richiamato artal pagamento dei corrispettivi per le prestazioni svolte dal subappaltatore provvederà l’aggiudicatario. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016118, comma 3 D.Lgs. 163/2006, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere all’Azienda procedentetrasmettere, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al subappaltatore subappaltatore, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende le stazioni appaltanti sospendono il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’aggiudicatario stesso. Si applicanoL’affidamento in subappalto è sottoposto, altresì ed ai sensi di quanto disposto dalle norme dianzi richiamate, alle seguenti condizioni: - l’affidamento in quanto compatibilisubappalto di parte delle prestazioni affidate all’aggiudicatario dalle stazioni appaltanti è subordinato al rilascio di espressa autorizzazione per iscritto da parte della ASL, nei modi, termini e condizioni previsti dalla vigente normativa; - il concorrente deve indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, le altre disposizioni attività e/o i servizi e prestazioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso la Stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; - al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 105 38 D.Lgs 163/2006; - non sussistenza, nei confronti dell’affidatario del D. Lgs 50/2016subappalto, di alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della Legge n.575/1965 e successive modifiche ed integrazioni. Si rinvia, per quanto sopra non specificato, alle altre disposizioni dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di __% affidare in subappalto, in misura non superiore al (vigente) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autenticata del contratto di subappalto, registrato dall’Agenzia delle entrate competente, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei documenti nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando un termine essenziale, decorso inutilmente il quale, il subappalto è ammesso in conformità all’artnon verrà autorizzato. 105 Resta inteso che la suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del D.Lgsprocedimento di autorizzazione del subappalto. 50/2016Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei limiti confronti del 30% dell’importo complessivo subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’articolo 67 del Contratto Attuativod.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Fornitore, il quale rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistaresponsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del subappaltatorecontratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il Fornitore si obbliga, alcuno dei divieti nel rispetto e per gli effetti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. dall’articolo 105 del D.Lgs decreto legislativo n. 50/201650/2016 e xx.xx., di a trasmettere all’Azienda procedente, all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non trasmetta avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti punti, l’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo condizioni contrattuali ed i termini di pagamento a favore dell’aggiudicatariostabiliti nel contratto stesso. Si applicano, in Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. al ripetuto articolo 105 del D. Lgs 50/2016decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto. L’Amministrazione non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente contratto. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 35 del decreto legge n. 223/2006, come convertito dalla L. n. 248/2006. L’Amministrazione autorizzerà il subappalto solo a seguito del rilascio del DURC in favore del subappaltatore.

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SUBAPPALTO. Il La ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. È ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di trasmettere all’Azienda procedentelegge, entro previa indicazione in sede di offerta da parte dell’Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del Committente. In ogni caso le attività oggetto del presente appalto devono essere eseguite in proprio dall'aggiudicatario - la quota subappaltata non può cioè essere tale da tradursi in una sostanziale elusione del divieto di cessione del contratto. In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, tutti i subcontratti che non sono subappalti stipulati per l’esecuzione dell’appalto indicando: il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni. Il subappalto è ammesso purché all’atto dell’offerta l’appaltatore abbia indicato le parti di servizio che intende subappaltare. L’appaltatore deve consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni dalla prima della data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontieffettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la dichiarazione resa dal subappaltatore con l’indicazione delle ritenute attestante l’assenza dei motivi di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni esclusione di cui all’art. 105 80. L’appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione. In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi: - in caso di inadempimento dell’appaltatore; - su richiesta del D. Lgs 50/2016subappaltatore.

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SUBAPPALTO. Il Le parti si danno atto che il Fornitore si è avvalso/non si è avvalso della facoltà di affidare in subappalto è ammesso in conformità all’arti servizi e le forniture oggetto del presente contratto, così come specificato dall’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoavendo/non avendo il Forni- tore dichiarato in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio For- nitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di INSIEL delle prestazioni prestazio- ni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto subap- palto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) Fornitore deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto presso INSIEL almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'e- secuzione delle attività subappaltaterelative prestazioni; - l’appaltatore il Fornitore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, dell’art. 105 comma 7, del 18 D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civ. del codice civile con l’Impresa subappaltatricel’impresa appaltatrice; - con il contestualmente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore contratto, il Fornitore deve trasmettere, altresì, trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatoresubappaltatore dei requi- siti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla pre- stazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; - il Fornitore e, per lo svolgimento delle attività suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere a lui affidateINSIEL prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseinclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando copia del piano di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, sicurezza ai sensi dell’art. 105 comma 17 del D.Lgs n. D. Lgs. 50/2016, . È fatto obbligo al Fornitore di trasmettere all’Azienda procedentetrasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute rite- nute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

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Samples: Contratto N.

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artAi sensi dell’art. 105 del D.LgsD. Lgv. 50/2016, nei limiti cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, l’aggiudicatario può affidare in subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per tutte le prestazioni affidate oggetto del contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché sia dimostrata in subappaltocapo al subappaltatore, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionetramite dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di quest’ultimo o del concorrente, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto l’assenza dei motivi di ulteriore subappaltoesclusione di cui all’art. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs80 D. Lgv. 50/2016, alle seguenti condizioninonché all'atto dell'offerta abbia indicato: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi presta zioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario una terna di subappaltatori (appaltatore) deve solo nel caso di importo complessivo del contratto sopra soglia, comprese opzioni). I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dal disciplinare di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’aggiudicatario si impegna a depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016attività, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito copia autentica del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetteresubappalto, altresì, la corredato da: certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; corredato altresì da dichiarazione concernente l’esistenza o meno di forme di controllo ex art. 2359 c.c. . L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante ed eventuali terzi da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata ed ha conseguentemente l’obbligo di risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati gravi inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è tenuto alla puntualità nel pagamento del corrispettivo al subappaltatore. I costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 80 e 81 ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del D. Lgs 50/2016danno. La Stazione Appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione scomputando dall’intero valore dell’appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016subappalto realmente eseguite.

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Samples: serviziweb.asur.marche.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativovigente ratione temporis. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR dell’Amministrazione contraente delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall'aggiudicazione del Contratto Esecutivo, con fermo il ribasso non superiore al venti per centoeventualmente pattuito, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni. Il concorrente deve aver indicato: - il concorrente deve indicare nell’apposita dichiarazione di cui al precedente paragrafo 2.2.1, le attività eparti del servizio/o i servizi fornitura che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica , in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, che a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C- 63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in ogni caso, in tale sede la quota che intendono subappaltare. Le richieste di autorizzazioni al subappalto, corredate dalla documentazione prescritta dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere inoltrate all’Amministrazione e da quest’ultima rilasciate. L’aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate a imprese che abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dello specifico lotto dell’AQ. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto Esecutivo. Non si configurano come attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di affidate in subappalto quelle di cui sopra, ai sensi dell’articolo all’art. 105, comma 73, del D.LgsCodice. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai Ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. x xxx) xxx x. xxx. x. 00/0000 e s.m.i., in particolare, non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatarioContratto Esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs Lgs. n. 50/2016. Solamente con riferimento ai lotti 1 e 2 dell’Accordo Quadro, conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D.Lgs n. 50/2016, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici per la partecipazione al singolo lotto dell’AQ. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all’affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano un unico centro decisionale rispetto all’aggiudicatario. Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa inoltre che l’impresa, che sarà indicata come subappaltatrice in un lotto dell’AQ, ai fini dell’autorizzazione non dovrà aver partecipato ad un altro lotto dell’AQ per il quale è presente un vincolo di partecipazione.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni – Sanita’ Digitale – Sistemi Informativi Clinico Assistenziali Id 2202 Lotto 1

SUBAPPALTO. Il subappalto dei lavori è ammesso in conformità all’artnei limiti e con le modalità previste dagli artt. 105 e 174, (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016Codice, nei limiti dal Regolamento e dalla Documentazione di Gara, dalla legge del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo13 agosto 2010, n. 136 e dalla normativa applicabile in materia di subappalto, secondo quanto dichiarato dal Concessionario in sede di offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario Concessionario dovrà fornire al Concedente tutta la documentazione prescritta dal citato articolo 105 (Subappalto) del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareCodice al fine del rilascio, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatoreConcedente, delle relative autorizzazioni al subappalto, nel rispetto delle tempistiche di cui all’articolo 105 (Subappalto) del Codice. Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia, fermo restando che i Lavori dovranno comunque essere eseguiti solo da soggetti in possesso di tutti i requisiti di qualificazione previsti dalle vigenti disposizioni per le categorie di lavorazioni indicate nella Documentazione di Gara. Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente, per lo svolgimento delle attività tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro affidato. Non integrano gli estremi del subappalto i lavori direttamente affidati dal Concessionario ai propri soci, precisandosi che i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario sempre che i soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. L’affidamento dei lavori da parte del Concessionario a lui affidatesoggetti terzi è ammesso nei limiti di quanto indicato nella Documentazione di Xxxx, fermo restando che i lavori dovranno comunque essere eseguiti solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente dalle vigenti disposizioni per le categorie di lavori indicati nella Documentazione di Gara. Per l’affidamento dei lavori a soggetti terzi il concessionario è tenuto al rispetto della parte III del codice (art.164 comma 5 del Codice) Il subappalto della progettazione è ammesso nei limiti di cui all’articolo 91 (Procedure di affidamento), comma 3, del Codice. Per la natura del contratto, non è applicabile l’art. 174 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016. Il subappaltatore è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di qualificazione privacy. Successivamente all’aggiudicazione della concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione delle impreseprestazioni, il concessionario dovrà indicare all’amministrazione comunale i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché la certificazione comprovante il possesso degli le informazioni richieste per eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016lavori o servizi.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016,, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto relativo all’appalto specifico. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.LgsD. Lgs. 50/2016, 50/2016 la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105 105, del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

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SUBAPPALTO. Il Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato speciale, e come di seguito specificato: è vietato il subappalto è ammesso o il subaffidamento in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non una quota superiore al venti 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e che l'esecuzione opere speciali, di cui all’articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; i lavori delle prestazioni affidate in subappalto categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non può formare oggetto di ulteriore subappaltoabbia i requisiti per la loro esecuzione. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o ESTAR al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di cui agli articoli 80 lavori pubblici, in relazione alla categoria e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreall’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998. 105 Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del D.Lgs n. 50/2016subappalto. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:  l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;  nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;  le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiavvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con l’indicazione delle ritenute posa in opera di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni sussista alcuno dei divieti di cui all’artal secondo comma del presente articolo, lettera d). 105 È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del D. Lgs 50/2016sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto

SUBAPPALTO. L’affidatario del contratto per l’esecuzione dei lavori di cui al presente documento, esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artsecondo le disposizioni del presente articolo. E’ consentito ricorrere al subappalto esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016, nei limiti cui si rinvia; fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del 30% dell’importo citato art. 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di lavori; Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare; L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- Appaltatore, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Il Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi subisca variazioni e agli oneri dell’aggiudicatario l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 in parola. L’Aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Nel caso specifico tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del servizio che rimane unico D.lgs. 50/2016. Per quanto attiene le modalità di presentazione della richiesta di subappalto e solo della sua successiva autorizzazione si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in opere oggetto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in subappalto non può formare oggetto conseguenza all’esecuzione di ulteriore subappaltolavori subappaltati. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’affidatario abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o ESTAR al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto relative lavorazioni subappaltate (nel quale saranno indicati distintamente l’importo dei lavori e l’importo relativo agli oneri di subappalto di cui soprasicurezza), ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 coddi collegamento, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché vigente in relazione alla categoria e all’importo dei lavori (da realizzare in subappalto o in cottimo e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80 e 81 all’art.80 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreD.lgs. n.50/2016; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artdagli articoli 67 , 84 co.3 e 91 co.6 del D.lgs. 10 6 Settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 575/1965 L. 13 Agosto 2010 n.136) come modificato dal D.lgs. n.218/2012; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 150.000 l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariolotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.lgs. n.159/2011. Resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 94, comma 1, dello stesso D.lgs. 105 n.159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 91 del D.Lgs citato D.lgs. n.159/2011. l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016; Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. In caso di subappalti o cottimi di importo inferiore a € 100.000 o di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti alla metà. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.lgs. 50/2016l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, mentre gli oneri di sicurezza devono essere corrisposti senza alcun ribasso sul costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso; nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; l’affidatario, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piani di sicurezza di cui al Capo 8 del presente capitolato; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. l’affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al subappaltatore ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuateeffettuate (le fatture quietanzate dal subappaltatore dovranno evidenziare la voce relativa agli oneri di sicurezza). Qualora l’aggiudicatario gli affidatari non trasmetta trasmettano le fatture quietanziate quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’Azienda la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodegli affidatari. Si applicano, La stazione appaltante si riserva di pagare direttamente i subappaltatori in quanto compatibili, le caso di violazione da parte dell’appaltatore delle condizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 43 o di violazione delle altre disposizioni di cui all’artlegge in materia di regolarità degli appalti. 105 del D. Lgs 50/2016I piani di sicurezza sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ affidatario. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli affidamenti con procedura negoziata. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è È ammesso in conformità all’artil subappalto, alle condizioni e con i limiti previsti dell’art. 105 del D.LgsD.lgs. 50/2016. L’affidamento di prestazioni in subappalto comporta i seguenti obblighi: - ai sensi dell’articolo 105, nei limiti comma 14, del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Codice dei contratti, l’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto; - l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; - le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, devono trasmettere alla amministrazione, prima dell’inizio delle prestazioni in subappalto, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. - Le prestazioni affidate in subappalto non può formare possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni. L’affidamento Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'affidatario, nei termini che seguono: - l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; - trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; - l'autorizzazione viene rilasciata dall’Amministrazione a seguito della valutazione della complementarietà dei servizi di cui trattasi e della opportunità del relativo esercizio da parte di ulteriori soggetti ed al mantenimento degli standard qualitativi offerti. l'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei servizi subappaltati. l’Affidatario è responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal Capitolato e dalle sue parti integranti, dal contratto, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in essere dal subappaltatore. in caso di decadenza o di revoca dell'affidamento, viene meno conseguentemente il subappalto è sottopostosenza alcun obbligo da parte dell’Amministrazione. Il D.E.C. e il R.U.P., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del richiamato artcodice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell’affidatario. 105 L’Amministrazione provvederà a corrispondere all’Affidatario l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. L’Affidatario comunica all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del D.Lgsrelativo importo. 50/2016Ai sensi dell’articolo 105, alle comma 13, del Codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti condizionicasi: - quando il concorrente deve indicare le attività e/subappaltatore è una microimpresa o i servizi che intende subappaltarepiccola impresa; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica in caso di inadempimento da parte dell'affidatario; - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. in tali casi l’affidatario è obbligato a trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante una comunicazione che indichi le prestazioni eseguite dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; pagamento. i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopraall’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 105, comma 79, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatriceCodice dei contratti; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso tracciabilità dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatorepagamenti; - se l’affidatario non provvede nei termini agli adempimenti indicati, la Stazione appaltante sospende l’erogazione dei pagamenti fino a che l’affidatario non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento adempie a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016previsto.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. all’articolo 105 del D.Lgs. decreto legislativo n. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Socio Sanitaria Territoriale di Lodi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Si precisa che ai sensi dell’articolo 105, comma 13 del decreto legislativo n. 50/2016 la stazione appaltante è da intendersi l’ente richiedente le prestazioni ed emittente l’ordinativo di fornitura e, pertanto, obbligato al pagamento delle prestazioni nei confronti dell’aggiudicatario e relativi subappaltatori. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. articolo 105 del D.Lgs. decreto legislativo n. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le attività forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare; - il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR Socio Sanitaria Territoriale di Lodi copia autentica del contratto di subappalto almeno venti 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, 105 del D.Lgs. decreto legislativo n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. Codice Civile con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore l’affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal decreto legislativo 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli all’articolo 80 e 81 del D. Lgs decreto legislativo n. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistanella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016stabiliti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.

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SUBAPPALTO. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni subappaltateo lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Si precisa peraltro Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che l’aggiudicatario deve praticarerichiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per le cento dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al venti 50 per cento, e che cento dell'importo del contratto. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare o dei lavori oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto secondo le disposizioni del presente articolo se ha dichiarato tale volontà in sede di subappalto almeno venti giorni presentazione dell’offerta dell’AQ. Le stazioni appaltanti, non potranno indicare nei documenti di gara alcuna prestazione o lavorazione oggetto del contratto d'appalto che dovrà essere eseguite direttamente a cura dell'aggiudicatario, L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, all'articolo 105 comma 7, del D.Lgsd.lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, la dichiarazione compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: • il subappaltatore sia qualificato nella relativa alla sussistenza o meno categoria e non sussistano a suo carico i motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli 80 all'art. 80; • all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - le forniture o parti di servizi e forniture che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artsi intende subappaltare. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, Sono definite come maggiormente esposte a rischio di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta infiltrazione mafiosa le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.seguenti attività:

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SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso in conformità all’art. soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.LgsD.lgs. 50/201650/2016 (come modificato dall’art.49 della legge n.108/2021) a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto. A pena di nullità, nei limiti fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del 30% dell’importo complessivo del Contratto AttuativoD.lgs. Il subappalto n.50/16, il contratto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni subappaltateo lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostodell’appalto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016deve obbligatoriamente avere prodotto, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le attività e/o i servizi parti delle prestazioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 codsubappalto. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso il Committente, altresì, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara D.lgs. n.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli all’articolo 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artmedesimo D.lgs. 10 della Legge n. 575/1965 50/2016 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’AggiudicatarioLe disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’art. dell’articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016imprese ed alle società anche consortili.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso nei termini e condizioni stabilite dall'art.105 del D.Lgs. n.50/2016. In sede di gara la Ditta ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni e lavorazioni: “in conformità all’artcaso di aggiudicazione intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. D.Lgv n. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/lavori o ESTAR parti di opere subappaltabili ai sensi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticarevigenti norme, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso un importo complessivo non superiore al venti per cento, 50% A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione al subappalto nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltol'importo dei lavori da subappaltare. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioniAllegata a tale richiesta la Ditta appaltatrice dovrà: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, – trasmettere dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell'art. 2359 coddel codice civile con la ditta affidataria del subappalto. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con In caso di subappalto debitamente autorizzato, il deposito soggetto aggiudicatario dovrà: – trasmettere, alla Provincia e al Direttore dei lavori, copia autenticata del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereentro 20 (venti) giorni dalla data del contratto stesso; – indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, altresìi nominativi delle Ditte subappaltatrici, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara l'iscrizione all'Albo e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artl'importo subappaltato. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’AggiudicatarioLa Provincia, ai sensi dell’artdell'art. 105 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016D. Lgs. n.50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuatel'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanoL'Appaltatore dovrà comunicare alla Provincia, in quanto compatibilioccasione del pagamento dei certificati di acconto e dello stato finale, le altre disposizioni di cui all’artla parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata del pagamento. 105 del D. Lgs 50/2016L'appaltatore, in merito alla specificazione delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, trasmetterà la stima dei lavori da questi eseguiti oltre alle relative fatture.

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Samples: Contratto Per I Lavori Di Manutenzione Straordinaria Delle Traverse Interne Agli Abitati Di Strade Provinciali – Cup: F67h20003700004 Cig: 8808437828

SUBAPPALTO. Il (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. (da inserire se il subappalto è ammesso stato dichiarato in conformità sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, l’esecuzione delle seguenti attività: _____________________, ai soggetti indicati in sede di Procedura ai sensi dell’articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.LgsD.Lgs 50/2016 e s.m.i. 50/2016nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoconfronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Fornitore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR ai suoi ausiliari. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni subappaltateattività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareIl Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, per le prestazioni affidate qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso ; in tal caso il Fornitore non superiore avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al venti per cento, e che l'esecuzione differimento dei termini di esecuzione del Contratto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in Non costituiscono subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato artle fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui soprafornitura, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgssottoscritti in data ____ come da allegato “____”. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che Per tutto quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016D.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare le risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

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SUBAPPALTO. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subappalto, nei limiti del in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto Attuativopresente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore si impegna a depositare presso la stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la stazione appaltante procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la 10 definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/della stazione appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione avuto riguardo all’interesse della stazione appaltante. In tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118 co. 4 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione cento (20%). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016precedenti commi, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresìperdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanostazione appaltante revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto compatibili, non previsto si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 118 del D. Lgs 50/2016Codice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il Committente potrà autorizzare l’Appaltatore a effettuare il subappalto nei limiti e nel rispetto di tutto quanto previsto dall’articolo 105 del Codice e dalle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. In caso di subappalto autorizzato, è ammesso necessario che l’Appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dai subappaltatori nel periodo di riferimento, in conformità mancanza delle quali non si potrà procedere ai pagamenti. In caso di subappalto, l’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori, a pena di nullità del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte del contratto da ultimo detto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo3 della L. n.136/2010; l’Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico e solo pienamente responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/del Committente della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata (ivi incluso il rispetto di tutti gli obblighi e garanzie previsti dal presente contratto). Resta inteso che l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia danno, costo o ESTAR spesa per tutti gli infortuni e fatti menzionati all’art. 9 co. 2 imputabili al subAppaltatore e ai suoi ausiliari. Il rapporto con l’Appaltatore è disciplinato dal Contratto, nonché dalle norme e dai documenti richiamati e allegati, che l’Appaltatore dichiara e garantisce di ben conoscere. Qualora fossero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi: • Contratto d’Appalto; • Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati; • Offerta Tecnica ed Economica presentata dall’Appaltatore in fase di gara. La risoluzione di eventuali contrasti non può essere intesa come variante, ma come semplice rispetto dei patti e come prestazione contrattuale. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L’interpretazione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareclausole contrattuali così come delle disposizioni del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati riecrcati, per le prestazioni affidate in subappalto, ogni altra evenienza trovano applicazione gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi articolo da 1362 a 1369 del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.Codice

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Samples: Accordo Quadro

SUBAPPALTO. Il contratto di subappalto consente al subappaltatore di sostituirsi all'appaltatore al fme di eseguire l'oggetto del contratto, ferma restando la responsabilità dell'originario appaltatore nei confronti del committente per l'esecuzione della fornitura o del serVizio (art. 1656 Codice Civile). L'art. 118, comma I, del Codice sancisce il principio dell'esecuzione in proprio delle prestazioni oggetto dell'appalto da parte dell'affidatario, tuttavia, in tale direttiva generale, il comma 2 del suddetto articolo ammette il ricorso all'istituto in presenza di una serie di condizioni: 26 di Capitolato Generale d'Oneri per la Fornitura di Beni elo • 00 12.10.2015 Servizi l . 34 •• 094:)5 l'A.O. è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016tenuta ad indicare nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi e delle forniture, le singole prestazioni di cui si compone l'appalto; i servizi e le forniture, e le prestazioni di cui si compongono i relativi appalti sono subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto; il concorrente, all'atto dell'offerta, o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, devono indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conforrnità a quanto previsto dall'art. Il 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Tale indicazione deve essere specifica, non essendo sufficiente una generica dichiarazione di volere ricorrere al subappalto; l'aggiudicatario, che intende avvalersi del subappalto o cottimo, deve presentare all' A.O. apposita istanza scritta di autorizzazione al subappalto con allegata la documentazione prevista dall'articolo 118, commi 2 e 8, del Codice. L'esecutore non potrà cedere a terzi il contratto o comunque dare in subappalto parte dell'esecuzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell' A.O.; le modalità di richiesta e di autorizzazione al contratto in oggetto saranno esplicitate nei singoli regolamenti di gara. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario possono forrnare oggetto di ulteriore subappalto. L'A.O. può risolvere il contratto (art. 29, lettera f), del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente presente capitolato) nelle ipotesi di cessione del contratto e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatedi subappalto non autorizzati. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario L'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi prezzI risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato 20% (art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105118, comma 74, del D.LgsCodice). 50/2016La partecipazione alla gara comporta, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettereregola, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatorel'esclusione della possibilità, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L'A.O. non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltarore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all’Azienda procedenteall' A.O., entro 20 quindici giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontidal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto terminequietanzate, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016emesse dal subappaltatore.

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Samples: www.asst-vimercate.it

SUBAPPALTO. [1] Il subappalto è ammesso in conformità all’artil contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgsd.lgs. 50/201650/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo decreto, nei limiti l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo 30 per cento dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di lavori, servizi o forniture. Il Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni subappaltateaffidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Si precisa peraltro [2] L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che l’aggiudicatario non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. [3] Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; [4] La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. [5] L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. [6] I cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

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Samples: www.amts.ct.it

SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni (solo per il servizio di trasporto dai centri di raccolta all’ impianto) è ammesso in conformità all’art. soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016D.Lvo 50/2016 e smi, nei limiti ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo complessivo contrattuale del Contratto Attuativovalore subappaltabile. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate oggetto dell’appalto e comunque in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso misura non superiore al venti per cento30% dell’importo del contratto, e che l'esecuzione deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso il Committente, altresì, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e 81 del D. Lgs 50/2016smi. In particolare, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistaper quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, nei confronti del la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioal cottimista, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.seguenti casi:

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Samples: www.amga.it

SUBAPPALTO. La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura/servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. E’ ammesso il ricorso al subappalto è ammesso in conformità nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, nei limiti così come richiamati dall’art. 105 del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativomedesimo decreto legislativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento Ai sensi del comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto è sottopostol'esecuzione della fornitura/servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016. L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di fornitura/servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del richiamato artcomma 6 dell’art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 (Solo in caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie o che, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 oppure per importi inferiori alla soglia comunitaria per i quali la stazione appaltante lo ritenga necessario). L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. L’affidatario che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del Codice civile con il deposito titolare del contratto subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di subappalto l’appaltatore deve trasmettereraggruppamento temporaneo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artsocietà o consorzio. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre Le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell’art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016. Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

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Samples: Bando Di Gara N. Procedura Di Gara

SUBAPPALTO. L'operatore economico è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto . Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artai sensi dell’art.105 del D.Lgs n.50. 105 Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del D.Lgscontratto di accordo quadro ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. 50/2016, nei limiti L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo 30 per cento dell'importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di lavori. Il Non costituiscono comunque subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticarei noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione cento dell'importo delle prestazioni affidate qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il soggetto affidatario può affidare in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/opere o i servizi lavori che intende all'atto dell'offerta siano stati indicati come da subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del . L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, relative prestazioni. Al momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti per i lavori in oggetto in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli all'articolo 80 del D.Lgs n.50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 81 grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l'ambito operativo del DGUE del subappaltatore; - subappalto sia in termini prestazionali che non sussista, economici. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del subappaltatoredecreto legislativo 10 settembre 2003, alcuno dei divieti previsti dall’artn. 276. 10 Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),del D.Lgs n.50/2016 l'operatore economico è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della Legge L. 13.9.1982 n. 575/1965 646, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione concessa ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di trasmettere all’Azienda procedenteavvenuta denunzia agli enti previdenziali, entro 20 giorni dalla data inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di ciascun cui al comma 17. Ai fini del pagamento effettuato nei suoi confrontidelle prestazioni rese nell'ambito dell'accordo quadro o del subappalto quadro, copia la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti retribuzioni dovute al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore entro il predetto termineo dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanononché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, in quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni di cui all’artall'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs n.50/2016. 105 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra ,il responsabile del D. Lgs 50/2016.procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

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Samples: Accordo Quadro Per Gli Interventi Di Manutenzione E Interventi Puntuali Ed Urgenti Nelle Scuole Pubbliche Cittadine E Nella Disponibilità Del Comune

SUBAPPALTO. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo complessivo contrattuale. L’eventuale subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 disciplinato ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 50/2016163/2006 ed è consentito, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta la prestazione oggetto di subappalto e la percentuale della prestazione che intende subappaltare; l’omissione di tali indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’Appaltatore inoltri apposita istanza alla Stazione Appaltante con allegata la documentazione prevista dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, nonché quella attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti generali e speciali secondo la normativa vigente; - che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio delle attività prestazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto che l’Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto, provveda alla consegna di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, una dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - del codice civile con il deposito titolare del contratto subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di subappalto l’appaltatore deve trasmettereraggruppamento temporaneo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoresocietà o consorzio; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artdall'articolo 67 del D.Lgs. 10 159/2011. L’Appaltatore resta l’unico responsabile nei confronti della Legge n. 575/1965 Stazione Appaltante per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e s.m.i.. È inoltre degli eventuali subcontratti. Fermo restando che la Stazione Appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere, è fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 118, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedenteD. Lgs. 163/2006, entro 20 venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, l’Azienda sospende la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’Appaltatore. Si applicanoNel caso di subappalto, in quanto compatibilil’Appaltatore si impegna, le altre disposizioni ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’articolo 3 della legge n.136/2010, ad inserire nel contratto di subappalto l’obbligo, a carico del subappaltatore, di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla legge n.136/2010 richiamata. 105 Il mancato inserimento di tale clausola comporta la nullità assoluta del contratto di subappalto. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 118, comma 11, del D. Lgs 50/2016Lgs. 163/2006. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artSaranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 105 118 del D.Lgs. 50/2016n° 163/2006 e s.m.i., nel caso che la ditta intenda subappaltare parte delle opere in oggetto, dovrà richiederne preventiva autorizzazione esclusivamente in fase di offerta, precisando nella medesima la tipologia delle prestazioni. Poiché la richiesta è fatta nell’esclusivo interesse della ditta, gli oneri economici riflessi, diretti e indiretti, compresi quelli professionali, fanno capo in esclusiva alla ditta. Resta ferma per la ditta ogni responsabilità nei limiti confronti della Stazione Appaltante. Resta ferma per la Stazione Appaltante medesima la facoltà di accertare a proprio insindacabile giudizio l'idoneità delle ditte proposte e di chiederne la sostituzione qualora ne accertasse la non idoneità. L'autorizzazione potrà essere concessa previo accertamento nei confronti della ditta subappaltatrice dei requisiti di regolarità derivanti dalla normativa in materia di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di rispetto dei contratti di lavoro, e previa acquisizione della documentazione di cui alla vigente normativa antimafia. Ove, posteriormente alla concessione dell'autorizzazione, risultino crediti contributivi verso le ditte subappaltatrici, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sugli importi delle opere subappaltate e fino alla concorrenza delle stesse. Sempre ai fini dell'autorizzazione preventiva, ove normativamente richiesto, sarà accertata per la ditta subappaltatrice l’iscrizione alla C.C.I.A.A. Resta inteso che, in caso di applicazione o di prescrizioni di decreto o norma analoga, gli oneri economici di progettazione esecutiva delle misure di sicurezza e della loro attuazione, compresi i maggiori costi professionali dovuti a carenza organizzativa o scelte autonome dell'impresa, quali richieste di subappalto, sono a carico dell'imprenditore. Resta comunque convenuto che la ditta aggiudicataria è ritenuta responsabile diretta di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto e che ogni rapporto, ordine, disposizione o pagamento avverrà esclusivamente fra la Stazione Appaltante e la suddetta ditta e che quest'ultima terrà sempre, per atto esplicito, indenne e sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra esso stesso e le ditte subappaltatrici. Gli interventi di bonifica dei rifiuti ordinari, speciali e pericolosi devono essere effettuati da impresa iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. L’Appalto è subappaltabile (ad impresa iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) per i soli interventi di Bonifica dei Luoghi –( Bonifica dei rifiuti ordinari, speciali e pericolosi) e comunque nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatedell’appalto. Si precisa peraltro altresì che l’aggiudicatario deve praticare, per le la medesima percentuale si riferisce anche alle prestazioni affidate di manodopera in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto cantiere. Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria dell’appalto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronticonfronti della ditta subappaltatrice, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario E’ vietato affidare in subappalto o in qualsiasi altra forma l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante scambio di manodopera assunta e retribuita dalla ditta appaltatrice e/o subappaltatrice, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È vietata in corso d’opera la cessione o il subappalto totale o parziale dei lavori. E' altresì vietato affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori di opere e retribuiti da tali intermediatori. È proibita qualunque cessione di credito e qualunque procura che non trasmetta le fatture quietanziate siano riconosciute dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 117 del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatarioD.Lgs. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016n. 163/2006 e s.m.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legge, ai sensi della vigente normativa in conformità materia. L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante sarà sottoposto alla normativa di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi 50/2016 e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016s.m.i., alle seguenti condizioni: - □ che il concorrente deve indicare le attività e/o abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto □ che l’Appaltatore provveda, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare della data di effettivo inizio del servizio, al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione Appaltante, altresì, la certificazione corredato della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseper l’esecuzione del servizio oggetto del subcontratto, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artD.Lgs. 10 della Legge n. 575/1965 50/2016 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario. e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 105, comma 13, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’Appaltatore il quale è obbligato a trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via a sua volta corrisposti al subappaltatore ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto terminequietanzate, l’Azienda la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’Appaltatore. Si applicanoL'Affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’eventuale subappaltatore è tenuto all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. L’Impresa affidataria risponde in solido dell’osservanza di quanto compatibilisopra previsto da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le altre disposizioni prestazioni nell’ambito dei servizi eseguiti, ai sensi di legge. L'Impresa affidataria è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Impresa appaltatrice, anche se autorizzata, resta comunque unica e sola responsabile ad ogni effetto di legge nei confronti dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., esonerando questo da qualsiasi pretesa della Ditta subappaltatrice o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dell'esecuzione di quanto subappaltato. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l’Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. n. 50/2016, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

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SUBAPPALTO. Il Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di seguito specificate: è vietato il subappalto è ammesso o il subaffidamento in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non una quota superiore al venti 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; fermo restando il divieto di cui al successivo punto, i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e che l'esecuzione delle prestazioni affidate opere speciali, di cui all’articolo 72 del Regolamento Generale, qualora tali lavorazioni siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in subappalto appalto; i lavori appartenenti a categorie generali nonché quelli indicati all’art. 72 del Regolamento Generale, nonché quelli a qualificazione obbligatoria secondo l’allegato “A” del D.P.R. 34/2000, indicati nel bando di gara come parti di intervento da realizzare, qualora il concorrente non può formare oggetto possegga i requisiti per la loro realizzazione, possono essere assunti in associazione temporanea di ulteriore subappaltoimprese di tipo verticale o debbono essere subappaltati ad impresa qualificata; i lavori per la cui esecuzione è necessaria una specifica qualificazione a norma di legge, debbono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o ESTAR al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di cui agli articoli 80 lavori pubblici, in relazione alla categoria e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreall’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni, ovvero 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, dal ricevimento della richiesta tranne; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova, la Civica Amministrazione acquisirà informazioni antimafia per l’autorizzazione di tutti i subappalti e dei subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito indicate: trasporto materiale a discarica; trasporto e smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume e asfalti; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; servizi di guardianaggio di cantiere; servizi di autotrasporto. fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105 118 del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016163/2006); noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006); alloggiamento e vitto maestranze. Nei casi previsti dall’art.11, di trasmettere all’Azienda procedentecomma 2, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontidel D.P.R. 252/1998, copia è possibile procedere anche in assenza delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateinformazioni fornite dal Prefetto. I subcontratti stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del contratto, qualora le verifiche diano esito positivo. Qualora l’aggiudicatario successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all’autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente e automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti e ai subcontratti revocate. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non trasmetta intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le fatture quietanziate forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore entro non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate all’art. 141 del Regolamento Generale; in tali casi il predetto terminefornitore o il subappaltatore, l’Azienda sospende per la posa in opera o il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanomontaggio, in quanto compatibili, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le altre disposizioni quali non sussista alcuno dei divieti di cui all’artal comma 2, lettera d). 105 È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del D. Lgs 50/2016sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

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Samples: Contratto a Corpo

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso E' fatto divieto alla ditta appaltatrice, sotto pena di risoluzione immediata del contratto, con perdita della garanzia nonché del risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conformità all’artconseguenza all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico - Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Catania per la risoluzione anticipata di quest'ultimo, di cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto dell'appalto, salvo che non ne riceva formale consenso dall'Ente, per eventuali attività accessorie. 105 ■■■ art. 16 L’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico - Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Catania si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una penale di importo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del D.Lgs. 50/2016contratto, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/qualora dalle verifiche eseguite dai propri incaricati venga riscontrato: • mancata, incompleta o ESTAR carente esecuzione delle prestazioni subappaltateindicate nell’Allegato “C”; • inosservanza delle prescrizioni previste nell’allegato “B”; • mancata osservanza delle disposizioni del D. Lgs. Si precisa peraltro n. 81/2008; • inosservanza delle richieste di intervento online o ordini di servizio.; L’esatto importo delle penalità sarà segnalato all’affidatario a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC e sarà determinato in funzione della gravità degli inadempimenti contestati e delle conseguenze dannose che l’aggiudicatario deve praticarene siano derivate per l’Amministrazione, ivi compreso il così detto danno all’immagine. Per la ritardata presentazione della contabilità rispetto al termine previsto e cioè entro il 20 del mese e comunque non oltre la fine mese, il pagamento verrà slittao al mese successivo. ■■■ art. 17 DIFFIDA AD ADEMPIERE Fermo quanto disposto dai precedenti articoli 14 e 16, nel caso in cui l’appalto venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte, l’Amministrazione, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo raccomandata postale, posta elettronica certificata, invitando l’affidatario ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l’entità delle sanzioni che si intende applicare. Qualora l’Affidatario non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all’Amministrazione le prestazioni affidate in subappaltoproprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di un giorno dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione quest’ultima potrà procedere all’immediato incameramento della cauzione definitiva ed all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto correttamente eseguite, a spese e carico dell’affidatario inadempiente. L’invio di ulteriore subappaltodue diffide nel corso dell’esecuzione dell’appalto costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato ■■■ art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.18

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Samples: Contratto Di Lavoro

SUBAPPALTO. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto è ammesso in conformità all’artnei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. D. Lgs 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni: • la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 105 comma 4 c) D. Lgs. 50/2016, le attività che intende eventualmente subappaltare e, ai sensi dell’art. 105 comma 6, la terna dei possibili subappaltatori; in ogni caso l’importo complessivamente subappaltato non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato; tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l’erroneità e/o ESTAR mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. ⮚ l’affidatario deve depositare: ⮚ il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni attività subappaltate. Si precisa peraltro ; il contratto deve indicare l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in termini economici; ⮚ Con il deposito del contratto di subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionel’affidatario deve trasmettere: ⮚ dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza, in capo a se stesso delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016; ⮚ il n. di iscrizione alla CCIAA del subappaltatore; ⮚ dichiarazione del subappaltatore di insussistenza, nei confronti del subappaltatore stesso, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; ⮚ dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione il titolare del subappalto; • l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento • I contratti di subappalto e i sub-contratti dovranno contenere l’impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni con L. 217 del 17/12/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. • Il subappalto è sottoposto, ai sensi dovrà comunque essere formalmente autorizzato. • In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del richiamato art. 105 del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art.30 c.5-bis, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. • In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l’Azienda USL sia verso terzi, di qualsiasi infrazione alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività norme del Disciplinare di gara e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi l’Azienda o ESTAR copia autentica USL può procedere alla risoluzione del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016stipulato.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 174 del D.Lgs. 50/2016. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: , salvo quanto previsto dall’art. 174, comma 3, del Codice. Ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Codice, il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoservizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione. Per le prestazioni affidate in subappalto il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Concessionario, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/della Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultima o ESTAR delle prestazioni subappaltatea terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareIl Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, per le prestazioni affidate in subappaltoai sensi dell’art. 174, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionecomma 5, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione del Codice. Il Concessionario si impegna a sostituire i sub-appaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso inadempimento da parte del subappaltatoreConcessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per lo svolgimento tutti i sub-contratti che non sono subappaltati, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali. Il Concessionario è comunque tenuto a lui affidatecomunicare alla Concedente, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseprima dell’inizio della prestazione, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - per tutti i sub-contratti che non sussistasono subappalti, nei confronti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappaltatorecontratto, alcuno dei divieti previsti dall’artil nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016sub- contratto.

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Samples: Contratto Per L'affidamento, in Concessione, Ai Sensi Dell’art. 164 Del d.lgs. N. 50/2016, Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande Calde, Fredde E Snack, a Ridotto Impatto Ambientale, Per La Sede Del Ministero Dell’economia E Delle Finanze Di via Xx Settembre, N. 97, Roma. Cig: 8618082a3d Cpv: 42933000 5.

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 118 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, 163/2006. L’esecuzione dei lavori per i quali è richiesta la classifica SOA OG10 può essere subappaltata solo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. dei lavori, come previsto all’art.118 comma 2, terzo periodo, D.Lgs.163/2006 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 118 del D.Lgs. 50/2016163/2006, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR la Stazione Appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105118, comma 7co. 8, del D.LgsD. Lgs. 50/2016163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario (appaltatore) sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 all’articolo 38 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore163/2006; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 dall’art.10 della Legge n. 575/1965 n.575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario (appaltatore), ai sensi dell’art. 105 118, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016D. Lgs 163/2006, di trasmettere all’Azienda procedenteall’Amministrazione contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto (Allegato W). Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 118 del D. Lgs 50/2016163/2006. Si precisa, pertanto, che anche in caso di subappalto delle lavorazioni per le quali è richiesta l’attestazione SOA nella classifica OG10, si applica la previsione generale per la quale è fatto obbligo all’aggiudicatario (appaltatore), ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all’Amministrazione contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

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Samples: Bando Di Gara

SUBAPPALTO. 1, Il subappalto è ammesso in conformità all’art. disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/201650/2016 ed ogni altranormativa vigente in materia. L’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare lavorazioni appartenenti alle categorie La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticarelavori, l'importo dovuto per le prestazioni affidate in subappalto, gli dagli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappaltoeseguite nei casi previsti dall’art. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 713, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno . Negli altri casi è fatto obbligo all’Appaltatore di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’Appaltatore. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, per ciascun certificato di pagamento, l’Appaltatore è tenuto: -a trasmettere al Committente proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce; -emettere distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione “lavorazioni effettuate dal subappaltatore ”. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.precisa che:

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Manutenzione Ordinaria Programmata Delle Aree Verdi Stradali E Patrimoniali Del Comune Di Scandiano Per La Durata Di Due Anni

SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso in conformità all’art. soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. D.Lvo 50/2016, nei limiti ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo complessivo contrattuale del Contratto Attuativovalore subappaltabile. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate oggetto dell’appalto e comunque in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso mi- sura non superiore al venti per cento30% dell’importo del contratto, e che l'esecuzione deve obbligatoriamente avere prodotto, al mo- mento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto con- tratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsa- bile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso il Committente, altresì, l’Impresa dovrà trasmette- re la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti pre- scritti dal Bando di gara D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli all’articolo 80 e 81 del D. Lgs 50/2016medesimo D.lgs. 50/16. In particolare, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistaper quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, nei confronti del la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioal cottimista, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016al prestatore di servizi ed al forni- tore di beni, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.seguenti casi:

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SUBAPPALTO. Il Per il subappalto è ammesso in conformità all’artsi applicano le norme vigenti contenute nell’art. 105 del D.LgsD.Lgs.50/2016. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoIn particolare, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016degli articoli / norme sopra citate, alle l’Assuntore è tenuto ai seguenti condizioniadempimenti: - il concorrente deve · indicare all’atto dell’offerta, i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere a cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve · presentare apposita richiesta di subappalto alla Stazione Appaltante, corredata della documentazione di cui all’art.105del D.Lgs.50/2016; · depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del il contratto di subappalto (che comunque deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante) o una sua copia autenticata presso la Stazione Appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di previsto inizio delle attività subappaltaterelative opere; - l’appaltatore deve allegare · trasmettere, al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetteresubappalto, altresì, anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che · non sussistasussistenza, nei confronti dell’affidatario del subappaltatoresubappalto o cottimo, di alcuno dei divieti previsti dall’artdalle norme di legge (anche se qui non espressamente citate) vigenti in materia di misure contro la delinquenza mafiosa. 10 L’inosservanza di quanto sopra darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto con effetto immediato e senza compensi o indennizzi, a semplice dichiarazione della Legge n. 575/1965 Stazione Appaltante stessa, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione per eventuali danni. Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle prestazioni contrattuali, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocomunque la Stazione Appaltante e/o l’Assuntore accertassero l’inadeguatezza delle prestazioni rese dal subappaltatore, ai sensi dell’artal ricevimento della relativa comunicazione scritta, l’Assuntore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del relativo contratto di subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore medesimo. 105 Come già specificato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, il subappaltatore, tramite l’Assuntore, deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del D.Lgs n. 50/2016Piano Operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori. L’Assuntore è responsabile in solido con il subappaltatore per l’osservanza da parte del subappaltatore stesso nei confronti dei propri dipendenti del trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione dei pagamenti per un ammontare corrispondente, fino alla definizione della questione, senza che l’Assuntore ed il subappaltatore possano accampare pretesa alcuna per interessi, rivalutazione o indennizzi di sorta. L’Assuntore, che è tenuto al pagamento del subappaltatore, dovrà trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione Appaltante, entro 20 giorni gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontipagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via esso corrisposti al nei confronti del subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanoL’Assuntore resterà, in quanto compatibiliogni caso, unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi, dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate e di ogni adempimento comunque ad esse connesse, manlevando la Stazione Appaltante medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici o di terzi. Nei contratti tra l’appaltatore principale ed i suoi subappaltatori e subcontraenti dovrà essere inseritala clausola con cui le altre disposizioni parti si assumono l’obbligo di cui all’arttracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto della Legge n. 136/2010. 105 Resta inteso che, nel caso di inosservanza del D. Lgs 50/2016presente capitolato, verrà meno il contratto con l’Assuntore e verranno contestualmente meno anche tutti gli eventuali subappalti, senza che l’Assuntore e i subappaltatori possano avere nulla a pretendere a qualsivoglia titolo dalla Stazione Appaltante.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artsubordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e deve essere sempre espressamente e autorizzato dall’Anconambiente Spa. L’affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi: • le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del D.Lgssubappalto; • le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento unico di regolarità contributiva (DURC). 50/2016I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, nei limiti sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. L’Appaltatore ha l’obbligo di procedere all’immediata risoluzione del 30% dell’importo complessivo contratto di subappalto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di eventuali subappaltatori/subcontraenti; l’appaltatore dovrà altresì dare contestuale informazione dell’avvenuta rescissione alla S.A. ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Contratto AttuativoGoverno territorialmente competente. Il subappalto non autorizzato comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticarele sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, per le prestazioni affidate in subappalton. 139, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneconvertito dalla L. 28 giugno 1995, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016246.

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Samples: www.anconambiente.it

SUBAPPALTO. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare o lavorazioni oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai appalto. Ai sensi dell’articolo 105, comma 72, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016Codice, la dichiarazione relativa alla sussistenza costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o meno di eventuali forme di controllo o collegamento importo superiore a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd Sbloccantieri), nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto l’appaltatore deve trasmetterenon può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105. L'affidatario comunica alla Sport e salute, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte comunicate alla Sport e salute eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di qualificazione delle imprese, acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei siano variati i requisiti di cui agli articoli 80 al comma 7. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Sport e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.salute purché:

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Samples: www.sportesalute.eu

SUBAPPALTO. Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, consentito nei limiti del 3040% dell’importo complessivo ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appal- tante purché: - l’affidatario del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il subappaltatore sia qualificato per l’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per oggetto di subappalto; - all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto esclusione di cui sopraall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs d.lgs. n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 en- tro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore ai subappal- tatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore dei subappaltatori entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’appaltatore. Si applicanoCon riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, in quanto compatibiliil direttore dei lavori provvederà a: - verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle impre- se subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono su- bappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice; - controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; - registrare le altre disposizioni contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare; - la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contesta- zione; - provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla se- gnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposi- zioni di cui all’articolo 105 del codice. Salvi i casi di cui all’art. 105 comma 13 del D. Lgs 50/2016Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento econo- mico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Il subappaltatore: - deve essere qualificato, ai sensi dell’articolo 6, per la parte di prestazione che intende eseguire; - non devono sussistere a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è ammesso vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in conformità all’artsolido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocodice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticaresubappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionestandard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto nonché il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal comma 14 art. 105 del D.lgs. 50 del 2016. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione società o consorzio. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoIn caso di ricorso al Subappalto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicanoconcorrente, in quanto compatibilisede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le altre disposizioni indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016subappalto”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, cottimo nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto di appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. Il 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori non comporta devono incorrere in alcuna modificazione agli obblighi delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle debbono possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareAi sensi di quanto previsto dall’art. 105, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del comma 7 D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare l'operatore economico aggiudicatario che abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto (ed abbia correttamente indicato le attività e/o i servizi prestazioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del “il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, relative prestazioni. Al momento del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli 80 all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 81 grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l'ambito operativo del DGUE subappalto sia in termini prestazionali che economici”. - Copia del contratto di subappalto, sottoscritto dall’aggiudicatario e dal subappaltatore; - che non sussista, nei confronti Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, Non si configurano come attività affidate in quanto compatibili, le altre disposizioni subappalto quelle di cui all’art. 105 105, comma 3 del D. Lgs 50/2016Codice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 La fornitura oggetto del D.Lgs. 50/2016, nei limiti contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontrattuale. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio concorrente che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareintenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare; - l’aggiudicatario subappaltare (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto cfr. disciplinare di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariogara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti del CNR – ISPA, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere autorizzato dal CNR – ISPA. L’Affidatario rimane in ogni caso responsabile nei confronti del CNR – ISPA per l’esecuzione delle prestazioni in subappalto, sollevando l’Istituto stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di trasmettere all’Azienda procedenterisarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate Il subappalto dovrà essere autorizzato dal CNR – ISPA con specifico provvedimento previo: - deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; - verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell’assenza delle cause di esclusione indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’Appaltatore, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente all’Appaltatore. In caso di pagamento corrisposto all’Appaltatore, è fatto obbligo a quest’ultimo di trasmettere, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all’art. all’art 105 del D. Lgs 50/2016comma 13, a cui si rinvia.

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Samples: www.urp.cnr.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artTutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nei limiti a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del 30% dell’importo complessivo concorrente, nel limite del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto30 %. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui soprasubappalto, redatto ai sensi dell’articolo dell'art. 105, comma 7, 7 del D.Lgs. n. 50/2016, presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione relativa alla circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso l'Amministrazione Comunale, altresì, trasmetta alla stess'Amministrazione Comunale la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatorecodice; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre all'Amministrazione Comunale la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998. 105 del D.Lgs n. 50/2016Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il predetto medesimo termine, l’Azienda sospende eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione Comunale abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariorilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti del 50 %. Si applicanoL’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: - l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; - nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici; - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in quanto compatibilisolido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le altre prestazioni rese nell’ambito del subappalto; - le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Lucca, assicurativi ed antinfortunistici; Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di suappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 105 30, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016codice degli appalti. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

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Samples: www.comune.lucca.it

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artconsentito, secondo quanto disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo %. Il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del Contratto Attuativosubappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso l’Ente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Ente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il RUP procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Ente, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centocento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, l’Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quali apposita verifica abbia dimostrato la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dei motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che all'articolo 80. Per tutto quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità E’ Ammesso il subappalto; allo stesso sono applicabili, oltre a quelle previste dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art. 105 174 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016. L’Aggiudicatario, nei limiti del conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: lavori di ristrutturazione ed allestimento del Contratto Attuativolocale e delle aree esterne indicati nella propria offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve L’Aggiudicatario si impegna a depositare presso l’Azienda il Concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o ESTAR la copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività subappaltateallo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; - l’appaltatore deve allegare iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al contratto subappaltatore dei motivi di subappalto esclusione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, all’articolo 80 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell’Aggiudicatario relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatriceil subappaltatore; - con il deposito se del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterecaso, altresì, la v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento l’esecuzione delle attività affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, il Concedente procederà a lui affidaterichiedere all’Aggiudicatario l’integrazione della suddetta documentazione. La suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Concedente revocherà l’autorizzazione. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 quale rimane l’unico e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistasolo responsabile, nei confronti del subappaltatoreConcedente, alcuno della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente dei divieti previsti dall’artdanni che dovessero derivare a quest’ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 10 In particolare, l’Aggiudicatario si impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03. L’Aggiudicatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L’Aggiudicatario trasmette al Concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della Legge sicurezza di cui al D. Lgs. n. 575/1965 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. Fermo quanto previsto nella prima parte dell’art. 174, comma 5 D. Lgs. n. 50/2016, l’Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariocontributivi, ai sensi del medesimo art. 174, comma 5, D. Lgs. 50/2016. L’Aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte del Concedente, è onere dell’Aggiudicatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs D. Lgs. n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedentel’Aggiudicatario si obbliga a comunicare al Concedente il nome del subcontraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontil’importo del contratto, copia l’oggetto delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateprestazioni affidate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le Trovano applicazione altre disposizioni di cui all’art. 105 105, commi 10, 11 e 17 del D. Lgs Lgs. 50/2016.

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SUBAPPALTO. Il Per i lavori da affidare in subappalto è ammesso in conformità all’artsi applicano interamente le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il 50/2016 è considerato subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR qualsiasi contratto avente ad oggetto attività con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni subappaltateo lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Si precisa peraltro Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che l’aggiudicatario deve praticarerichiedono l'impiego di manodopera, per quali le prestazioni affidate forniture con posa in subappaltoopera e i noli a caldo, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non se singolarmente di importo superiore al venti 2 per cento, e che l'esecuzione cento dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto o di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del richiamato art. 105 costo della manodopera e del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsda affidare. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti Fatto salvo quanto previsto dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi c. 5 dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/201650/2016 e s.m.i., l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di trasmettere all’Azienda procedentelavori. Il subappalto, entro 20 giorni dalla data nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiacquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al c. 7. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.alle seguenti condizioni:

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SUBAPPALTO. La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale. • Il subappalto è ammesso in conformità all’artdisciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/201650/2016 cui si rinvia. • L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza. • In caso di subappalto l' Appaltatore resta responsabile, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoconfronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. Il subappalto non autorizzato comporta alcuna modificazione agli obblighi l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246. • Le subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e solo responsabile territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l' Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, dei loro dipendenti per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore rese nell'ambito del subappalto. L’affidamento • Le subappaltatrici, per tramite dell' Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale. • Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato artcapo alle subappaltatrici dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 105 80 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto n. 50/2016 e di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgsall'art. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 67 del D.Lgs n. 50/2016, 159/2011) nonché dei medesimi requisiti di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data carattere tecnico ed economico indicati nel bando di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia gara da verificare in relazione al valore percentuale delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateprestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.seguenti condizioni:

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SUBAPPALTO. L'Aggiudicatario del presente appalto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni previste. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato disciplinato dall’ art. 105 del D.LgsD. Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i. (come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, alle seguenti condizionin. 32 convertito nella Legge n.55/2019), che ivi integralmente si richiama. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, il subappalto non può superare la quota indicata nell’articolo sopra citato al comma 13; pertanto stante la rilevanza delle prestazioni l'eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di parte del servizio è consentito nella misura del 40%. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione subappaltatore sia qualificato nella relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa categoria e sia in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli all’articolo 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoredello stesso Xxxxxx dei contratti; - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’artsi intende subappaltare. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016medesimo Codice La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di trasmettere all’Azienda procedenteservizi ed al fornitore di beni o lavori, entro 20 giorni l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; b) su richiesta del subappaltatore. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti dovrà essere inserita a pena di nullità un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto di che trattasi. Il Direttore Tecnico di cantiere nominato dall’Appaltatore è responsabile del rispetto dei documenti della sicurezza da parte di tutte le imprese impiegate nell’esecuzione dei servizi. Le opere specialistiche ammesse possono essere ad esempio: le potature mediante tree climbing; abbattimenti mediante arrampicatori in aree in cui il cestello non può accedere; rimozioni specialistiche del verde su murature vincolate dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative soprintendenza ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Beni Culturali o similari.

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SUBAPPALTO. Il Fornitore non può avvalersi del subappalto per la fornitura dei Beni e/o la prestazione dei Servizi oggetto del Contratto, salva autorizzazione scritta da parte di Fastweb. Per la richiesta di tale autorizzazione, il Fornitore è ammesso tenuto a inviare comunicazione scritta a Fastweb precisando, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, le attività oggetto del subappalto, la ragione sociale della società subappaltatrice, le posizioni assicurative e previdenziali INAIL ed INPS del personale impiegato nei Servizi e fornendo i necessari elementi di valutazione a Fastweb in conformità all’artmerito alla capacità della società subappaltatrice di eseguire la prestazione coerentemente ai requisiti contrattualmente fissati. 105 Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente articolo, Fastweb comunicherà, per iscritto, l'eventuale gradimento a fronte del D.Lgsquale il Fornitore potrà avvalersi della società per subappaltare le eventuali attività. 50/2016La mancata comunicazione da parte di Fastweb, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoentro i predetti termini, sarà da intendersi come mancato gradimento di Fastweb della società prescelta dal Fornitore, per cui quest’ultimo sarà tenuto, compatibilmente con le tempistiche in Ordine e con le modalità tutte di cui al presente articolo, a proporre una diversa soluzione. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi Fornitore si impegna comunque ad accertare, verificare e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio garantire che l’eventuale società subappaltatrice utilizzi esclusivamente personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze nonché l’ottemperanza della stessa alla normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare, il Fornitore dovrà assicurare che la società subappaltatrice rispetti le norme previste in Contratto, richiamandone i contenuti all’interno delle pattuizioni contrattuali che intercorreranno con essa, con particolare riferimento a quelle inerenti la sicurezza, la riservatezza, le coperture assicurative e le prescrizioni relative al personale impiegato. Il Fornitore rimane comunque unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticaredi Fastweb, anche per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa inadempimenti della società subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR di Coni Servizi delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario Il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione delle prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente ▪ Il Fornitore deve indicare aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltaresubappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato); - l’aggiudicatario (appaltatore) ▪ l'Impresa subappaltatrice non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; ▪ dopo la stipula del contratto, il Fornitore deve depositare presso l’Azienda Coni Servizi l’originale o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare ▪ il Fornitore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo dell’art. 105, comma 7commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, deve produrre: - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo dell’art. 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il Fornitore sia un consorzio, analoga dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore deve comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con il deposito la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto l’appaltatore il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti indicati da Coni Servizi. Il Fornitore deve trasmettere, altresì, provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia motivi di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all’art. 80 e 81 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’artdell’art. 105 del D. Lgs D.Lgs. 50/2016.

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SUBAPPALTO. Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall’art. 118 del d.lgs.163/06; in particolare, essa deve: ▪ depositare il contratto di subappalto è ammesso in conformità all’artpresso la Direzione del Servizio Musei Civici almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. 105 Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; ▪ trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del D.Lgslegale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate L’esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottopostoLa Direzione che gestisce il contratto segnalerà, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla della normativa vigente, nonché all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione. L’Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l’importo della fornitura al Fornitore della gara anche se la dichiarazione attestante fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici. A questo fine il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di Fornitore dovrà trasmettere all’Azienda procedente, all’Amministrazione entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontia favore della ditta subappaltatrice, copia copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuatecorrisposti. Qualora l’aggiudicatario gli affidatari non trasmetta trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariodell’aggiudicataria. Si applicanoInoltre l’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all’effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive l’Amministrazione, in quanto compatibiliprevia contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncerà la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del d.lgs. 163/06, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico. Sono fatte salve le altre disposizioni diposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/201613 della Legge 180/2011.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artTutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105 118, comma 2, del D.Lgs. 50/2016163/2006, nei limiti a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo A4, e come di seguito specificato: è vietato il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non una quota superiore al venti 30 per cento, e in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999, che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto superino il 15% dell’importo totale dei lavori ovvero il valore di ulteriore subappalto150.000 Euro come indicato al precedente art. 4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottopostoconsentito, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le attività e/o i servizi parti di opere che intende subappaltaresubappaltare o concedere in cottimo; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o ESTAR al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività relative lavorazioni subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, unitamente alla dichiarazione circa la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento di collegamento, a norma dell’articolo 2359 coddel codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso la Stazione appaltante, altresìai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione documentazione attestante che il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa subappaltatore è in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di cui agli articoli 80 lavori pubblici, in relazione alla categoria e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreall’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. dall’articolo 10 della Legge legge n. 575/1965 575 del 1965, e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariosuccessive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’artdell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998. 105 Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del D.Lgs n. 50/2016subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Azienda procedentealla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di ciascun pagamento effettuato nei suoi confrontiavvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale; Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore con l’indicazione delle ritenute non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni strutture e di impianti e opere speciali di cui all’art. 105 all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D. Lgs 50/2016D.P.R. n. 554/1999.

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Samples: Coibentazione a “Cappotto” Ponti Termici

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 118 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR dell'INVALSI delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 118 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatoreFornitore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR l'INVALSI copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore l’aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105118, comma 78, del D.Lgs. 50/2016D.Lgs.163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civc.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore l’aggiudicatario (Fornitore) deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 38 e 81 39 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatoreD.Lgs. n. 163/2006; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. . È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioall’aggiudicatario (Fornitore), ai sensi dell’art. 105 118, comma 3, del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016163/2006, di trasmettere all’Azienda procedenteall'INVALSI, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario (Fornitore) non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda l'INVALSI sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Nel contratto di subappalto, il subappaltatore si impegna a mantenere ed applicare tutte le condizioni dell’Accordo quadro e dei singoli contratti di affidamento applicate dall’Aggiudicatario. Il contratto di subappalto sarà sottoposto ad autorizzazione da parte della stazione appaltante. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Accordo Quadro allegato. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 118 del D. Lgs 50/2016D.Lgs 163/2006.

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Samples: Disciplinare Di Gara a Procedura Aperta Per La Stipula Di Un Accordo Quadro, Con Un Unico Operatore Economico, Avente Ad Oggetto La Successiva Conclusione Di Singoli Contratti Relativi a Servizi Di Supporto Alla Gestione, Certificazione E Rendicontazione Delle Attività Connesse Alla Programmazione Europea 2014 2020

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso L'impresa concorrente dovrà indicare in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente sede di offerta i servizi e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività forniture e/o i servizi lavori che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda eventualmente subappaltare o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui sopraall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. L’attività di fornitura di cui al precedente articolo è considerata “categoria di fornitura prevalente”. Pertanto il concorrente potrà subappaltare tale attività in misura non superiore al 30%. In caso di subappalto, ai sensi dell’articolo 105l'impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l'Azienda Sanitaria. L'Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, comma 7animali o cose, durante l'esecuzione del D.Lgsservizio oggetto del sub contratto od in qualunque modo al servizio stesso ricollegabili o riconducibili. 50/2016Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall'Azienda all'Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - concerto con il deposito del contratto subappaltatore. L'Azienda, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di subappalto l’appaltatore deve rapporto contrattuale. E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronticonfronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via Impresa aggiudicataria corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta Inoltre, dietro giustificata richiesta dell'Azienda, l'Impresa aggiudicataria s'impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altro soggetto in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. Per la disciplina del subappalto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. richiamate dall'articolo 105 del D. Lgs Decreto legislativo n. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Per le prestazioni rese in subappalto, l’Istituto provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Istituto, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Istituto sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deve depositare presso l’Istituto il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto è ammesso sia in conformità all’arttermini prestazionali che economici. 105 L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del D.LgsCodice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. 50/2016Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, nei limiti società o consorzio. Al momento del 30% dell’importo complessivo deposito del Contratto Attuativocontratto l’Appaltatore trasmette: _ la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata; _ la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Istituto non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Istituto procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Istituto, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: _ il nome del sub-contraente; _ l'importo del sub-contratto; _ l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Istituto le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Appaltatore, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/dell’Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR delle prestazioni subappaltateai suoi ausiliari. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareL’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Istituto inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Istituto. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Istituto, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per centocento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e che l'esecuzione prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui sopraai precedenti commi, l’Istituto può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, quali apposita verifica abbia dimostrato la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno dei motivi di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti esclusione di cui agli articoli all'art. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che Codice. Per tutto quanto non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta previsto si applicano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016Codice.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso Fornitore, purchè dichiarato in conformità all’art. 105 sede di offerta, e conformemente a quanto ivi dichiarato, potrà avvalersi del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso in misura non superiore al 30% del valore del contratto, esclusivamente per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali, qualora necessarie:   A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:     Le imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici, dovranno corrispondere a quelle innanzi indicate. Il Fornitore si impegna a consegnare al Responsabile dell’esecuzione almeno venti per centogiorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR la copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgssubappalto. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con Con il deposito del citato contratto di subappalto l’appaltatore l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatoresubappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività a lui allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fornitore dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/1965 e successive modificazioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli articoli 80 obblighi e 81 del D. Lgs 50/2016agli oneri dell'Impresa, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistala quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti della Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del subappaltatorecontratto anche per la parte subappaltata, alcuno come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei divieti previsti dall’artsubappaltatori e dei terzi affidatari. 10 della Legge n. 575/1965 Pertanto il fornitore, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatariopenale, in relazione ai danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura e la manutenzione delle attrezzature fornite. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’artdell'art. 105 118 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016d.lgs. 163/2006, di a trasmettere all’Azienda procedente, all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti corrisposte al subappaltatore con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario il contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatariopagamento. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui all’artai precedenti commi, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 105 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del D. Lgs 50/2016Contratto, i requisiti richiesti dal Bando o dal Disciplinare di Gara.

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Samples: Contratto Relativo All’affidamento Di Di Servizi Di Assistenza Tecnica a Supporto Dell’autorità Di Gestione Del Programma Operativo Regionale Fesr – Fse 2014/2020, Ai Sensi Dell’articolo 59 Del Reg. (u.e.) N.1303/2013. Lotto Cig:

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in In conformità all’arta quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e, limitatamente alla quota subappaltabile, dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto Attuativodella concessione (comprensivo degli oneri della sicurezza). Il concessionario, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non comporta alcuna modificazione autorizzato, nonché agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. Per la natura del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR contratto, la stazione appaltante non procede al pagamento diretto ai subappaltatori degli importi delle prestazioni subappaltateeseguite. Si precisa peraltro L'elenco prodotto dal concessionario prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che l’aggiudicatario lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, il concessionario deve praticarecomunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dal concessionario con i subappaltatori e i subcontraenti, per le prestazioni affidate in subappaltofinalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate. Si chiarisce che, per assolvere gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazioneobblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, il concessionario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con ribasso non superiore al venti per centoil nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistasussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge decreto legislativo n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 159 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/20162011.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è È ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016il subappalto, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto AttuativoContratto, in conformità a quanto previsto all’articolo 105, del Codice e nelle modalità previste nell’Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro al presente Disciplinare. Resta inteso che, qualora l’Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio dell’Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltatedel Committente di quanto subappaltato. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareIl concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per le prestazioni affidate il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in subappaltoproprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Ai sensi dell’art. 105 del Codice, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento l’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sottoposto alle seguenti condizioni: - il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, Xxxxxx e questi ultimi li dichiarino in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltaredalla gara; - l’aggiudicatario (appaltatore) − l’Aggiudicatario deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del il Committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa subappaltate unitamente alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigenteCodice in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso l’assenza in capo al suddetto dei requisiti motivi di esclusione di cui agli articoli all’articolo 80 del medesimo Decreto. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 81 grafica direttamente derivata dagli atti del D. Lgs 50/2016contratto affidato, con apposita presentazione indica puntualmente l’ambito operativo del DGUE del subappaltatore; - subappalto sia in termini prestazionali che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’arteconomici. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, Non si configurano come attività affidate in quanto compatibili, le altre disposizioni subappalto quelle di cui all’art. 105 105, comma 3 del D. Lgs 50/2016Codice. Con il deposito del contratto di subappalto è fatto obbligo all’Aggiudicatario di attestare ai sensi del DPR n. 445/2000 che, nel relativo contratto, è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Il L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affi- dare in subappalto è ammesso l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni ovvero L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016sede di offerta affida in subap- palto, nei limiti del in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo contrattuale l’esecuzione delle se- guenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto Attuativopresente contratto, i re- quisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in ma- teria, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Affidatario si impegna a depositare presso il Comune, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Affidatario deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti ge- nerali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione compro- vante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, il Comune procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la defi- nizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che dell’Affida- xxxxx, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/del Comune, della per- fetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pre- tesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ESTAR ai suoi ausiliari. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto ri- guardo all’interesse del Comune; in tal caso l’Affidatario non avrà diritto ad alcun in- dennizzo da parte del Comune né al differimento dei termini di esecuzione del con- tratto. L’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subap- palto. Il Comune, in caso di pagamento diretto del subappaltatore e qualora l’Affidatario con- testi la regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto conte- stato dall’Affidatario sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune revocherà, in au- totutela, l’autorizzazione al subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare Per tutto quanto non previsto si applicano le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii..

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 174 del D.Lgs. 50/2016. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Ai sensi dell’art. 174, comma 4, del Codice, il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici,recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativoservizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente Concessione. Per le prestazioni affidate in subappalto il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che Concessionario, il quale rimane unico l’unico e solo responsabile responsabile, nei confronti dell’Azienda Contraente e/della Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest’ultima o ESTAR delle prestazioni subappaltatea terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticareIl Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, per le prestazioni affidate in subappaltoai sensi dell’art. 174, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionecomma 5, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione del Codice. Il Concessionario si impegna a sostituire i sub-appaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto In caso di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso inadempimento da parte del subappaltatoreConcessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per lo svolgimento tutti i sub-contratti che non sono subappaltati, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali. Il Concessionario è comunque tenuto a lui affidatecomunicare alla Concedente, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle impreseprima dell’inizio della prestazione, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - per tutti i sub-contratti che non sussistasono subappalti, nei confronti stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappaltatorecontratto, alcuno dei divieti previsti dall’artil nome del sub- contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016sub- contratto.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento in Concessione, Ai Sensi Dell’art. 164 Del d.lgs. N. 50/2016, Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande Calde, Fredde E Snack, a Ridotto Impatto Ambientale Per Le Sedi Di Potenza E Matera Dell’università Degli Studi Della Basilicata. Cig: 9335035a92.

SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso in conformità all’artAi sensi dell’art. 105 105, comma 2, del D.LgsD. Lgs. 50/2016, nei limiti è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite ai servizi del presente appalto – ferme restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto – sino al 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativocontratto. Il Quanto sopra alle seguenti condizioni: • il Concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte di essa che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto c D. Lgs, n.50/2016); • il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (art 105, comma 4, punto d, D. Lgs.50/2016); • l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n.50/2016); - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016; - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante verificherà che anche in campo al subappaltatore non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario incorrano i divieti di cui al D.lgs.159/2011. L’Appaltatore che si avvale del servizio subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o ESTAR cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni subappaltateaffidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario 105, comma 18 del D. Lgs. 50/2016). L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazionedall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per centocento (art. 105, e che l'esecuzione comma 14 D. Lgs. n. 50/2016). L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni affidate eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del contratto fatta eccezione l’ipotesi in cui: • il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; • in caso inadempimento da parte dell’appaltatore; • su richiesta del subappaltatore e se la natura del contatto lo consente. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento all’Appaltatore del corrispettivo dovuto al subappaltatore – fatto salvo quanto stabilito dall’art. 105, comma 13, del Codice - previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'Azienda potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 22 del presente Capitolato Speciale. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato (art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 719, del D.LgsD. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 81 del D. Lgs 50/2016, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016).

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SUBAPPALTO. Il L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è ammesso in conformità all’art. soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016D.Lvo 50/2016 e smi, nei limiti ivi compreso il limite massimo del 3040% dell’importo complessivo contrattuale del Contratto Attuativovalore subappalta- bile. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate oggetto dell’appalto e comunque in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso mi- sura non superiore al venti per cento40% dell’importo del contratto, e che l'esecuzione deve obbligatoriamente avere prodotto, al mo- mento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) , nonché deve depositare presso l’Azienda o ESTAR trasmettere alla stazione appaltante copia autentica del contratto con- tratto di subappalto subappalto, almeno venti 20 giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto della relativa parte di subappalto prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105farà decadere il diritto, comma 7per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del D.Lgssubappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsa- bile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il Al momento del deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmetterepresso il Committente, altresì, l’Impresa dovrà trasmette- re la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti pre- scritti dal Bando di gara D.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente, nonché smi in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappal- tatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e 81 del D. Lgs 50/2016smi. In particolare, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - che non sussistaper quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, nei confronti del la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatarioal cottimista, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016al prestatore di servizi ed al forni- tore di beni, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016.seguenti casi:

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SUBAPPALTO. Il L’indicazione dello stesso soggetto in più terne di diversi concorrenti, comporta che, se il medesimo deve rendere sempre e comunque la dichiarazione relativa all'art. 80 e, nel caso di subappalto è ammesso "qualificante" (che pare coincidere con il precedente "subappalto necessario"), anche la dichiarazione sul possesso delle capacità tecniche di cui all'art. 83, egli sarà necessariamente a conoscenza della partecipazione di una molteplicità di concorrenti. Ciò contrasta con l'intento di prevenire gli accordi tra più imprese concorrenti che in conformità all’artaltre parti della nota illustrativa e dello schema di disciplinare si rende espresso (si pensi al caso dei sopralluoghi da svolgere individualmente da parte di soggetti incaricati sempre diversi), né con la stessa previsione del comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto Attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario del servizio Codice dopo il correttivo che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Contraente e/o ESTAR delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, esclude la possibilità per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi di essere poi subappaltatore. E' inoltre eccessivo che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Azienda o ESTAR copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento il mancato possesso in capo a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, UNO dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso subappaltatori della terna dei requisiti di cui agli articoli all'art. 80 comporti l'esclusione del concorrente dalla gara, in contrasto anche con la disciplina prevista per l'avvalimento (art. 89, comma 3) dove c'è un semplice obbligo di sostituzione. A pag. 20 della nota illustrativa si afferma che il comma 12 dell'art. 105 (che prevede l'obbligo di sostituzione) si riferisce all'affidatario e 81 del D. Lgs 50/2016non al concorrente. Si potrebbe obiettare che se la norma parla di affidatario ciò dovrebbe valere anche per il concorrente a meno di non pregiudicare il principio di concorrenza. Non si comprende inoltre quale sarebbe il senso della terna se la mancanza dei requisiti di uno solo fa escludere tutti. Il contratto continuativo di cooperazione di cui al comma 3 dell'art. 105 lettera c-bis potrebbe costituire uno strumento per eludere i vincoli e i controlli previsti per il subappalto, con apposita presentazione del DGUE del subappaltatore; - non essendo previsto un limite percentuale né un sistema di controlli (cfr. articolo avv. Vittorio Miniero pubblicato sulla rivista on line appalti&contratti) paragrafo 11, pag. 25: contrariamente a quanto esplicitato nella nota illustrativa, al fine di garantire l'anonimato tra i soggetti che partecipano alla procedura, si ritiene opportuno prevedere che il soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo sia necessariamente un dipendente dell'impresa concorrente e non un semplice delegato. paragrafo 14, pag. 28: i simboli utilizzati per evidenziare le carenze sanabili da quelle insanabili generano confusione. Si viene portati a ritenere che anche mancanze assolute (es. una cauzione provvisoria che non sussistaè stata costituita per nulla può essere sanata). Discutibile l'obbligo di comunicare anche la volontà di non avvalersi del subappalto. Genera dubbi sul momento dell'esclusione. Sarebbe preferibile prevedere un termine perentorio per produrre la documentazione carente, nei confronti specificando che il decorso del subappaltatoretermine senza aver sanato comporta automaticamente l'esclusione. paragrafo 15.2, alcuno dei divieti previsti dall’artpag. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, di trasmettere all’Azienda procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Azienda sospende il successivo pagamento 31: si ritiene che la dichiarazione relativa a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, tutti i soggetti (in quanto compatibili, le altre disposizioni carica o cessati) di cui all’art. 105 80, comma 3, del D. Lgs 50/2016.Codice dovrebbe essere resa con la precisa indicazione del nominativo dei singoli soggetti, tenuto conto dell'orientamento in tal senso del Consiglio di Stato e al fine di tutelare le stazioni appaltanti in caso di contestazioni da parte dei concorrenti; paragrafo 15.2, pag. 31: confusione tra la dichiarazione relativa ai soggetti cessati e la dichiarazione relativa all'incorporazione, fusione.... Quest'ultima deve considerare i sogg. di cui all'art. 80, comma 3, della società fusasi, incorporata... se l'operazione di fusione, incorporazione è stata effettuata nell'anno antecedente... paragrafo 15.3, pag. 32: il rinvio al Codice di Comportamento andrebbe operato al suo complesso "per quanto applicabile" e non a singoli articoli che non garantiscono adeguatamente (dimenticanze, rinvii non operabili, aggiornamenti...). paragrafo 15.3.2: errore di stesura del documento. Il PASSOE è richiesto per tutti i subappaltatori, non solo per il subappaltatore qualificante (vedi pag. 30). paragrafo 22, pag. 45: non sembra opportuno escludere a priori la possibilità di un'audizione orale, di cui dovrebbe comunque essere redatto un verbale sottoscritto da entrambe le parti; nella nota illustrativa si afferma che tale possibilità sembrerebbe intenzionalmente esclusa dal Codice il quale però non prevede neppure la possibilità di chiedere ulteriori precisazioni scritte; paragrafo 22, pag. 45: in relazione a quanto esplicitato nella nota illustrativa alle pagg. 33 e 34 il fatto di calcolare la soglia di anomalia dopo aver eseguito la seconda, eventuale, riparametrazione non pare molto logico e neppure coerente con quanto affermato invece a proposito del calcolo della soglia di sbarramento

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