Sicurezza dei dati. 1. Il personale dell’impresa è autorizzato ad accedere alle banche dati e/o sistemi di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l’impresa garantirà il rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative sviluppate e concordate con INPDAP. L’accesso alle medesime banche dati e/o sistemi da parte di un subappaltatore deve essere autorizzato dall’impresa ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuta l’impresa in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
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Sicurezza dei dati. 1. Il personale dell’impresa dell’Impresa è autorizzato ad accedere alle banche dati e/o sistemi di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l’impresa garantirà il rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative sviluppate e concordate con INPDAP. L’accesso alle medesime banche dati e/o sistemi da parte di un subappaltatore sub-appaltatore deve essere autorizzato dall’impresa ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuta l’impresa in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
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Sicurezza dei dati. 1. Il personale dell’impresa è autorizzato ad accedere alle banche dati e/o sistemi di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l’impresa garantirà il rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative sviluppate e concordate con INPDAP. L’accesso alle medesime banche dati e/o sistemi da parte di un subappaltatore Sub-appaltatore deve essere autorizzato dall’impresa ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuta l’impresa in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
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Sicurezza dei dati. 1. Il personale dell’impresa è autorizzato ad accedere alle banche dati e/o sistemi di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti; l’impresa garantirà il rispetto delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative sviluppate e concordate con INPDAP. L’accesso alle medesime banche dati e/o sistemi da parte di un subappaltatore Sub-appaltatore deve essere autorizzato dall’impresa e da INPDAP ed inoltre lo stesso dovrà attenersi alle medesime disposizioni a cui è tenuta l’impresa in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema.
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