Common use of Prescrizione Clause in Contracts

Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

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Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. articolo 2952 del Codice CivileCivile italiano). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad a un ap- posito apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito istitu- ito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

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Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o al/ai BeneficiariBeneficiario/i, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

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Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice CivileLegge 17 dicembre 2012, n. 221). In questo la La Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti agli Investitori e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni). zione o un ente religioso.

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Prescrizione. I diritti derivanti che derivano dal Contratto contratto di assicurazione cessano dopo si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato verifi- cato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. Articolo 2952 del Codice Civile). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad a un ap- posito apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziariefinanzia- rie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinan- ze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, e non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre dicem- bre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

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Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti richie- sti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioniin- tegrazioni).

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Prescrizione. I diritti derivanti che derivano dal Contratto contratto di assicurazione cessano dopo si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato ve- rificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. Arti- colo 2952 del Codice Civile). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad a un ap- posito apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziariefinan- ziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, e non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioniin- tegrazioni).

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Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni). Non previsti.

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Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).istituito

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Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).. Si rinvia all’Art. 27.3

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Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice CivileLegge 17 dicembre 2012, n. 221). In questo la La Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo apposito Fon- do per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero Mini- stero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti agli Investitori e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).

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Prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo caso la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito apposito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).,

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