Common use of Pegno e vincolo Clause in Contracts

Pegno e vincolo. Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell’avvenuta richiesta di costituzione in pegno del credito derivante dal Contratto. In tale momento la Società - eseguite le opportune verifiche - effettua la relativa annotazione in polizza su apposita appendice. In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente Contratto. Il Contraente può anche vincolare le somme assicurate a favore di un terzo. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società effettua l’annotazione della costituzione del vincolo in polizza su apposita appendice. Qualora il Contraente abbia dato in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto ovvero abbia vincolato le somme assicurate a favore di un terzo, il Contraente non potrà richiedere l’attivazione del Servizio Distribuzione Proventi di cui al precedente art 14.1.. Eventuali richieste di adesione al suddetto Servizio, inoltrate dal Contraente, verranno respinte. Nel caso in cui il Contraente abbia già in essere il Servizio Distribuzione Proventi, il Servizio verrà revocato automaticamente a seguito di richiesta di costituzione in pegno ovvero di annotazione delle costituzione del vincolo in polizza.

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Pegno e vincolo. Il Contraente L’investitore-contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell’avvenuta richiesta di costituzione in pegno del credito derivante dal Contratto. In tale momento la Società - eseguite le opportune verifiche - effettua la relativa annotazione in polizza su apposita appendice. In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente l’investitore-contraente originario sulla base del presente Contratto. Il Contraente L’investitore-contraente può anche vincolare le somme assicurate a favore di un terzo. Tale atto diviene efficace dal momento in cui la Società effettua l’annotazione della costituzione del vincolo in polizza su apposita appendice. Qualora il Contraente l’investitore-contraente abbia dato in pegno a terzi il credito derivante dal presente Contratto ovvero abbia vincolato le somme assicurate a favore di un terzo, il Contraente l’investitore-contraente non potrà richiedere l’attivazione del Servizio Distribuzione Proventi di cui al precedente art 14.113.1.. Eventuali richieste di adesione al suddetto Servizio, inoltrate dal Contraentedall’investitore-contraente, verranno respinte. Nel caso in cui il Contraente l’investitore-contraente abbia già in essere il Servizio Distribuzione Proventi, il Servizio verrà revocato automaticamente a seguito di richiesta di costituzione in pegno ovvero di annotazione delle costituzione del vincolo in polizza.

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