Norme finali. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 38 del presente contratto. Dal 1° gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle ▇▇.▇▇. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza di cui alla lettera d) del presente articolo.
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Norme finali. I lavoratori assunti 1. Il presente regolamento entra in vigore con contratto l’acquisizione dell’efficacia della deliberazione di apprendistato professionalizzante non approvazione del consiglio Comunale.
2. Con l’approvazione del presente regolamento sono computabili ai fini degli istituti contrattuali abrogati il preesisitente regolamento dei contratti e il regolamento per l’affidamento dei servizi e forniture in economia.
3. Il presente regolamento , entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo pretorio , pubblicazione che avverrà unitamente alla deliberazione che lo approva. Allegato “A” FORNITURE IN ECONOMIA
a) materiale di cancelleria di consumo e di legge. In caso funzionamento in genere;
b) arredi, mobilio, attrezzature varie;
c) libri, riviste, giornali, stampe e periodici, e pubblicazioni di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
d) materiale di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo ricambio d’uso di preavviso attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
e) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la relativa indennità sostitutiva pubblicità istituzionale;
f) prodotti per funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di cui all'art. 38 del presente contratto. Dal 1° gennaio 1980 consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
g) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
h) beni ‘consumabili” dall’ente per la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità gestione diretta di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta servizi; a titolo esemplificativo: beni per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle ▇▇.▇▇. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative mense o per la distribuzione di pasti o altri beni di conforto; beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
i) combustibile per il riscaldamento di immobili;
1) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza di cui alla lettera d) del presente articolo.locali;
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Sources: Regolamento Comunale Per La Disciplina Dei Contratti
Norme finali. I lavoratori assunti L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto. Per la parte di lavori presenti nella presente attività di fornitura ed posa in opera di schermature per il progetto POTLNS, l’appaltatore dovrà inoltre prendersi carico, senza ulteriore onere per la stazione appaltante di quanto sotto riportato: - L’ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed il rispetto di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con contratto esclusione dei permessi e degli altri atti di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. - la fedele esecuzione dei disegni tecnici allegati al capitolato tecnico di gara e di leggequanto necessario per la posa in opera delle schermature (sia quelle prefabbricate che quelle da realizzare sul posto); - le responsabilità sulla non rispondenza di quanto realizzato rispetto a quanto indicato nei disegni tecnici allegati al capitolato di gara; - organizzare, in accordo con l’RSPP della stazione appaltante, il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere e se ancora in vigore attuare tutte le normative vigenti relativamente alle problematiche COVID19. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili Per quanto riguarda il periodo di preavviso cantiere e la relativa indennità sostitutiva sua organizzazione (le voci sotto elencate sono da ritenersi non esaustive e da considerare solo laddove necessario per la gestione del cantiere): - la pulizia delle aree esterne di cui all'art. 38 del presente contratto. Dal 1° gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità cantiere, delle vie di retribuzione globaletransito e di accesso allo stesso, rapportata all'orario compreso lo sgombero dei materiali di lavoro contrattuale. Nel caso rifiuto lasciati anche da altre ditte; - provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenzaquelli definitivi, per gravidanza e puerperioi servizi di acqua, energia elettrica. - predisporre, in applicazione fase di installazione e gestione dell’area di cantiere, tutti quegli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso, con particolare attenzione alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni, per gli automezzi pesanti se previsti nel Piano della Sicurezza e coordinamento. - mantenere in efficienza e pulizia i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.) nonché i locali destinati alla DEC previsti come da piano di sicurezza e Coordinamento o nel Piano Sostitutivo di Sicurezza. - approntare e recingere l’area del cantiere in modo idoneo con tutti gli oneri connessi o come prescritto dai piani di sicurezza, ivi compresa una planimetria del cantiere, con indicazione delle specifiche disposizioni infrastrutture e relativa relazione funzionale. - Provvedere se necessario all’illuminazione del cantiere e di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, tutte le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale zone di lavoro. Per far fronte - Predisporre il libero accesso al cantiere al personale dipendente delle altre imprese che opereranno per conto della Stazione appaltante, nonché l’uso gratuito di ponteggi e/o opere provvisionali. - Predisporre il sollevamento di tutti i materiali e attrezzature delle ditte di cui sopra. - Provvedere alla derattizzazione del cantiere anche secondo indicazioni della Stazione appaltante. - Tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, della DEC, della Stazione appaltante ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e ai piani di sicurezza. Relativamente alla fase di esecuzione della commessa (fornitura, posa in opera, lavorazioni a misura e quanto altro previsto nel presente bando di gara): - l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove previste dal progetto, dal Piano di qualità se richiesto, dalle norme o che verranno ordinate dalla DEC, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in particolare per verifiche connesse alle variazioni caratteristiche e o classificazione antincendio. E’ compresa, inoltre la confezione dei campioni e l’esecuzione di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda prove di carico che siano ordinate dalla stessa DEC su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di parti tenuta per le tubazioni; - tutti i trasporti di essamateriale e di manufatti oggetto del presente capitolato di gara presso la sede dei Laboratori Nazionali del Sud. Vengono inclusi anche i trasporto dei blocchi di schermatura e delle travi di proprietà dei Laboratori Nazionali del Sud che si troveranno posizionati temporaneamente presso altra sede, l'azienda che sarà comunicata all’azienda aggiudicataria con i tempi opportuni per l’organizzazione dei trasporti stessi. Tutti i costi di trasporto, caricamento dei materiali e scarico degli stessi in piena regola ed in sicurezza per le persone e per le attrezzature dei Laboratori nazionali del Sud sarà a totale carico dell’impresa. - il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DEC, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore; - la concessione, su richiesta del DEC, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore non potrà realizzare diversi regimi pretendere compensi di orario sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; - l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla DEC, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; - l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in particolari periodi opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DEC; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; - nominare il referente tecnico di cantiere, che dovrà possedere i requisiti di ▇▇▇▇▇, e comunicarlo al DEC ed al RUP. - valutare, predisporre e coordinare, nel modo più opportuno ed in stretto rapporto con le indicazioni del citato Piano della Sicurezza e con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanaliDEC, tutti gli accorgimenti generali e particolari da adottare per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte non arrecare disturbi e/o interferenze con l’attività del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AALaboratorio., comunicheranno alle ▇▇.▇▇. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza di cui alla lettera d) del presente articolo.
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Sources: Capitolato Tecnico
Norme finali. I lavoratori assunti con contratto L'Istituto si riserva il diritto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e sospendere temporaneamente l'utilizzo dei servizi G Suite for Education o di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 38 revocarli definitivamente qualora si verifichino violazioni del presente contrattoRegolamento. Dal 1° gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità L'Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall'utente in applicazione del regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation”, del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di retribuzione globaleprotezione dei dati personali" e del D. LGS 10 agosto 2018 n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno27 aprile 2016, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificaterelativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi alla libera circolazione di assenza, per gravidanza tali dati e puerperioche abroga la direttiva 95/46/CE” L’Istituto si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche e le integrazioni che riterrà opportune, in applicazione delle specifiche disposizioni qualsiasi momento, dandone tempestiva comunicazione formale (in modalità cartacea o digitale) agli utenti e ai tutori. L’utente maggiorenne, ovvero i tutori di leggeallievi minorenni, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto potranno richiedere in qualsiasi momento la sospensione o la revoca del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, servizio in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, oggetto tramite le OO.AA., comunicheranno alle richiesta all’indirizzo email ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ Ogni utente è responsabile dell’attività svolta con il proprio account, di cui avrà cura di conservare opportunamente e non divulgare le credenziali di accesso. territoriali Tenendo presente che cortesia, educazione e rispetto che regolano i rapporti tra le intese raggiunte persone sono valide anche in questo contesto, si impegna: - ad accedere con frequenza almeno quotidiana al servizio, che rappresenta il mezzo di comunicazione tra docenti e allievi; - al pari di una relazione interpersonale dal vivo, ad accedere ai servizi che prevedono l’uso di riprese video con abbigliamento e atteggiamento consono e adeguato al contesto scolastico, circoscrivendo per quanto possibile l’area di ripresa, del cui decoro si prenderà cura; - ad inoltrare messaggi brevi e chiari, che riportino sempre l’oggetto del loro contenuto; - a non inoltrare materiale protetto da diritto d’autore o dalle norme in materia di flessibilità. L'attuazione tutela della flessibilità è impegnativa proprietà intellettuale o la cui trasmissione violi norme di legge; - a non utilizzare i servizi messi a disposizione in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; - a non utilizzare i servizi messi a disposizione per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali trasmettere e festive. Le parti convengono inoltrare materiali che fra le materie oggetto di trattative a livello regionalepossano danneggiare od offendere altre persone, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti o che abbiano precedentemente avuto un rapporto contenuto offensivo, indecente, osceno; - a non utilizzare i servizi e gli hardware messi a disposizione per registrare immagini e audio che non siano stati espressamente e preventivamente autorizzati; - a non mandare comunicazioni, lettere, messaggi a “catena”; - a non divulgare materiale pubblicitario o commerciale, che non sia espressamente richiesto e autorizzato; - nella trasmissione e condivisione di documenti, a favorire il lavoro subordinato con di scambio, senza danneggiare o interferire negativamente nel lavoro di altri allievi o dei docenti; - a rispettare la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza riservatezza degli altri studenti; - a segnalare a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ eventuali irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. L’Utente (allievo/a) è al corrente che l’inosservanza degli obblighi descritti, comporterà l’applicazione delle sanzioni disciplinari come da Regolamento di Istituto, nonché delle eventuali sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano la materia. I sottoscritti in qualità di genitori o tutori dell’allievo/a iscritto/a alla lettera d) del presente articolo.classe presso l’Istituto Salesiano ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇
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Sources: Regolamento Di Utilizzo
Norme finali. I lavoratori assunti Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto di servizio si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con contratto la natura del contratto. • Inquadramento di apprendistato professionalizzante non ambito: il sistema In tutta la filiera dei servizi alla persona aspetti come progettazione, programmazione, realizzazione e monitoraggio devono sempre tenere conto che ci troviamo di fronte a servizi di natura relazionale dove gli aspetti organizzativi sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e strettamente correlati all’imprescindibile capacità di legge. In caso tutti gli attori di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso creare valore aggiunto attraverso la relazione, l’ascolto e la relativa indennità sostitutiva partecipazione. Questo vuole essere il contesto in cui prende forma il sistema di cui all'artambito anziani del Comune di Reggio ▇▇▇▇▇▇, caratterizzato da due aspetti fondamentali che ne costituiscono contemporaneamente sia la cornice di funzionamento che la modalità di sviluppo e innovazione all’interno delle rete dei servizi: • una forte integrazione con il sistema sanitario e socio-sanitario nell'ambito di competenze definite e normate ma anche nell'ambito di un sistema di relazioni che fa dell'Azienda USL un partner di progetto fortemente ingaggiato in tutti gli aspetti programmatori, di committenza e gestionali. 38 del presente • il sistema dell'accreditamento come cardine di alcuni servizi a forte presenza socio- sanitaria con norme regionali che prevedono contratti di servizio che si vanno ad affiancare a questo contratto. Dal 1° gennaio 1980 Le due direttrici fondamentali del sistema di ambito dal punto di vista del contenuto e della modalità di erogazione dei servizi sono: • la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti valorizzazione della liquidazione domiciliarità e della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche territorialità allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario mantenere gli anziani in particolari periodi un contesto il più possibile in linea con il superamento dell'orario contrattuale sino loro vissuto garantendo appropriatezza degli interventi e valorizzando luoghi e abitudini dentro i quali la vita continua a mantenere senso e qualità. In tale ottica, con l'apporto di tutti gli attori che concorrono al limite delle 48 ore settimanalisistema, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderàin particolare Comune, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle ASP Reggio ▇▇.▇▇▇▇ Città delle Persone, FCR, Azienda USL, organizzazioni del Terzo Settore, si sono sviluppati in questi anni tutta una serie di servizi a sostegno di tale concetto di domiciliarità. territoriali le intese raggiunte in materia In particolare il ruolo di flessibilità. L'attuazione della flessibilità ASP Reggio ▇▇▇▇▇▇ Città delle Persone e di FCR nell'affiancare il Comune nella progettazione e riprogettazione continua di questi servizi è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte uno degli aspetti di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono maggiore valore che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del il contratto di lavoro subordinato servizio definisce e vuole preservare. Al tempo stesso entrambe le Aziende vengono chiamate a gestire (nel caso di durata non superiore ASP) ed esercitare committenza (FCR) su una parte di questi servizi nel sistema anziani, in concorso con le organizzazioni del Terzo Settore. • la qualificazione dei servizi residenziali come luoghi di vita e di mantenimento delle autonomie residue nell'ambito di standard e rapporti definiti dall'accreditamento e dalle carte dei servizi, garantendo accoglienza e assistenza adeguata ed assumendo la dimensione dell'umanizzazione dei luoghi residenziali anche attraverso lo sviluppo di relazioni con il contesto esterno e la partecipazione dei famigliari . Il valore aggiunto che si vuole mettere a trentasei mesisistema con il presente contratto di servizio è dato dalla sempre più significativa partecipazione in termini progettuali di ASP Reggio ▇▇▇▇▇▇ Città delle Persone ed FCR sia all’interno del sistema dei singoli servizi e del loro sviluppo, concluso fra un datore sia di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento uno sguardo più complessivo sull’intero sistema di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza di cui alla lettera d) del presente articolowelfare della città.
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Sources: Service Agreement
Norme finali. Art. 11 Durata, modalità di rinnovo e proroga dell’Accordo di Programma
1. Il presente Accordo di Programma ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Fatta salva la proroga dei termini di durata dell’Accordo di Programma, entro tale data tutte le azioni, escluse eventualmente quelle indicate al successivo comma, devono essere concluse. La conclusione delle attività è accertata: per le opere, dal certificato di fine lavori; per le altre tipologie di azioni, da dichiarazione di conclusione attività nei termini previsti.
2. Può essere data prosecuzione, oltre alla scadenza dell'Accordo, alle azioni finanziate sul PSR o altri bandi, a condizione che, entro tale scadenza, sia almeno stata presentata la relativa domanda di finanziamento. In caso contrario tali azioni possono essere attivate previa proroga, ai sensi del comma 3, lett.b).
3. Alla scadenza è possibile:
a) rinnovare l'Accordo per periodi di tempo di almeno tre anni, mantenendo invariato il territorio di riferimento e la governance della Rete di Riserve. Ai fini del rinnovo, su proposta della Conferenza della Rete, i soli soggetti finanziatori e la Giunta Provinciale approvano e sottoscrivono, entro quattro mesi successivi alla scadenza, un documento accessorio all’accordo originario che va a modificare gli articoli relativi a: premesse, durata, programma finanziario e, eventualmente, altri articoli che necessitino di aggiornamenti puramente formali. Tale documento è corredato da un nuovo Programma finanziario con relativo documento tecnico riguardante le azioni del nuovo triennio, compatibilmente con i relativi stanziamenti;
b) prorogare la durata dell’Accordo, con adeguata motivazione e su proposta della Conferenza della Rete di Riserve per ulteriori periodi di tempo che complessivamente non possono superare il triennio. Ai fini della proroga: - nel caso la proroga non necessiti di risorse finanziarie aggiuntive, l’Ente capofila e la Giunta Provinciale approvano una Relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni previste dall’Accordo di Programma originario, con indicazione dei tempi previsti per la loro conclusione; - nel caso in cui la proroga necessiti di risorse finanziarie aggiuntive, i soggetti finanziatori delle misure oggetto di proroga e la Giunta provinciale approvano una Relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni previste dall’Accordo di Programma originario, con l’indicazione dei tempi previsti per la loro conclusione e con l’eventuale descrizione di nuove azioni ritenute indispensabili, accompagnata dall’integrazione del programma finanziario. - In caso di proroga i termini della rendicontazione di cui all’art. 4 si intendono a decorrere dalla nuova scadenza;
c) approvare un nuovo Accordo di Programma, qualora aderiscano alla Rete di Riserve nuovi soggetti firmatari, recedano dall’accordo in essere uno o più enti sottoscrittori e/o vengano modificati il territorio di riferimento e/o le modalità della governance.
4. I lavoratori assunti con contratto soggetti firmatari si impegnano a fare parte della Rete di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali Riserve nel periodo di durata dell’Accordo e a favorire l’entrata di leggenuovi Comuni limitrofi. In caso di dimissioni del lavoratore eventuale volontà di recedere dall’Accordo di Programma prima della dei termini di scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 38 del presente contratto. Dal 1° gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità di retribuzione globaledello stesso, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, questa deve essere comunicata in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati forma scritta con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di almeno sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed preavviso. In tale eventualità, il soggetto che intende recedere dovrà mantenere l’impegno finanziario assunto in periodi sede di minore intensità produttiva, una pari entità sottoscrizione dell’Accordo di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AAProgramma., comunicheranno alle ▇▇.▇▇. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza di cui alla lettera d) del presente articolo.
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Sources: Accordo Di Programma
Norme finali. I lavoratori assunti Art.1.42. Oneri e obblighi a carico dell’esecutore
1. Oltre gli oneri compensati con le spese generali come indicati dall’art. 32, comma 4 del Regolamento Appalti, sono a carico dell’esecutore gli oneri ed obblighi seguenti: ▪ Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali registro e di leggebollo principali e complementari ▪ L’apprestamento delle opere provvisionali relative alle lavorazioni di competenza quali, a titolo esemplificativo: trabatelli, ponti su cavalletti, apprestamenti per l'interdizione di aree durante lavorazioni a rischio, ecc.. ▪ L’installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. In caso I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di dimissioni esecuzione. ▪ La pulizia del lavoratore prima cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale. ▪ La fornitura di locali uso ufficio, spogliatoio e magazzino nonché servizio igienico idoneamente allacciati alle normali utenze (luce ed acqua) facendosi carico all’esecutore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione (onere a carico dell'appaltatore opere edili a meno della scadenza del periodo eventuale quota parte di apprendistato professionalizzante sono applicabili spettanza delle spese relative ai consumi elettrici ed idrici). ▪ La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per misurazioni, saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, esecuzione, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori. ▪ La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. ▪ La conservazione ed il periodo ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. ▪ La fornitura di preavviso cartelli indicatori e la relativa indennità sostitutiva installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di cui all'artm 1,00 x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema fornito dalla direzione lavori. 38 In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. ▇▇▇▇▇▇▇▇ e armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del presente contrattoprescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all’esecutore una penale determinata in apposita diffida della direzione lavori. Dal 1° gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità L’importo della penali sarà addebitato sul certificato di retribuzione globalepagamento in acconto, rapportata all'orario successivo all’inadempienza. ▪ La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
b) Genere di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'annoeseguito nella quindicina, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni in cui non si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza è lavorato e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AAcause relative., comunicheranno alle ▇▇.▇▇. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza di cui alla lettera d) del presente articolo.
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Sources: Construction Contract
Norme finali. I lavoratori assunti con contratto All’ apertura delle buste in seduta pubblica sono ammessi i rappresentanti legali delle Società partecipanti o persone munite di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di leggedelega specifica. In caso di dimissioni La prima fase pubblica della gara consisterà nella verifica della regolarità del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva plico principale pervenuto che al suo interno deve contenere le buste di cui all'artalle lettere A) e B). 38 del Dopo averne verificata la regolarità e l'integrità, procederà all’apertura della Busta “A” e all’esame della corrispondenza della documentazione prodotta dalle ditte concorrenti rispetto a quella richiesta. Qualora possibile la seduta proseguirà con l’apertura della busta “B” relativa all’offerta economica; altrimenti i concorrenti saranno tempestivamente avvisati della data della ulteriore seduta pubblica. L’ aggiudicatario dovrà produrre alla Stazione appaltante le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara. Tutti i termini disposti nella presente lettera invito sono da intendersi come perentori; tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposte nel presente avviso sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le ditte concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla gara e al contratto. Dal 1° gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'annonessuna esclusa ed eccettuata, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimisaranno a carico dell’aggiudicatario. La frazione documentazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimonialegara è disponibile presso gli uffici Cis, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito all’Albo Pretorio dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori Comuni soci ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle è altresì scaricabile dal sito: ▇▇▇.▇▇▇-▇▇▇▇.▇▇ . territoriali Per le intese raggiunte modalità, clausole e condizione contrattuali e comunque per quanto non previsto nel presente avviso, si fa espressamente richiamo al capitolato d’oneri, nonché a tutte le disposizioni legislative in materia di flessibilità. L'attuazione vigore al momento della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono gara o che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi saranno emanate nel corso della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata validità del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesiin quanto applicabili. Lì, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza di cui alla lettera d) del presente articolo.10 Aprile 2014
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Sources: Concession Agreement
Norme finali. I lavoratori assunti L’Azienda garantisce la tutela della lavoratrice madre, che abbia informato il datore di lavoro del proprio stato, in conformità alle previsioni di legge in materia con contratto particolare riferimento alle disposizioni di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali cui al Capo II “Tutela della salute della lavoratrice” del Testo Unico, alle previsioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e al documento di leggeValutazione dei Rischi. In caso Per i periodi in cui vigono le tutele, è vietato adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di dimissioni del lavoratore prima della scadenza pesi nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, tra cui si evidenziano: - i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il interdizione dal lavoro (All. A lettera G) Testo Unico); - i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di preavviso interdizione dal lavoro (All. A lettera O) Testo Unico). Per i periodi per i quali è previsto il divieto la lavoratrice è addetta ad altre mansioni, così come nei casi in cui i Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro accertino che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna. Ferme restando le lavorazioni vietate di cui agli allegati A e B Testo Unico, il datore di lavoro è tenuto, nell’ambito e agli effetti del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, a valutare i rischi per la salute e la relativa indennità sostitutiva sicurezza delle lavoratrici, con particolare riferimento ai processi o alle condizioni di lavoro di cui all'artall’Allegato C Testo Unico, nel cui ambito si segnalano: - movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari (All. 38 del presente contrattoC lettera B) Testo Unico); - movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica ed altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici (All. Dal 1° gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattualeC lettera G) Testo Unico). Nel caso di cessazione del rapporto in cui i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice, il datore di lavoro nel corso dell'annoè tenuto ad adottare le misure necessarie, quali la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione variazione temporanea delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda condizioni o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle ▇▇.▇▇. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti al fine di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti evitare l’esposizione ai rischi derivanti dall’ambiente di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza di cui alla lettera d) del presente articololavoro.
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Norme finali. I lavoratori assunti Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore L’Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d’arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate; qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori. È obbligo dell’Appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l’incolumità delle persone. L’Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell’opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l’Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall’esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell’Appaltatore. Oltre agli oneri generali prescritti dalle norme vigenti sugli appalti dei lavori pbubblici e a quelli particolari inerenti le singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell’Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:
a) L’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’apprestamento del cantiere quali: - Comunicazione al settore Polizia Locale, prima della consegna dei lavori, dell’occupazione del suolo pubbblico; - Le maestranza, la fornitura, la posa e il ritiro della segnaletica verticale di divieto di sosta (art. 6 comma 4, lettera f del codice della strada) per i lavori contrattuali, richiedendo al settore Polizia Locale apposita ordinanza. Il divieto di sosta deve essere reso noto non meno di quarantotto ore prima con contratto il prescritto segnale (fig. II.74 e pannello integrativo ZONA RIMOZIONE COATTA mod.II.6m); - protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei; - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi; - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari; - tettoie per il deposito di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali materiali e per gli uffici di cantiere dell’Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di leggeidoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio; - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi; - la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l’esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro; - l’adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato; - l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
b) L’installazione e l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;
c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;
d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori;
e) L’Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell’esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo riterranno necessarie, anche ai sensi delle Nuove Norme Tecniche del 17.01.2018, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). In caso La Direzione Lavori o l’organo di dimissioni collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’Appaltatore;
f) Ove ritenuto necessario in relazione alla tipologia o dimensione dell’opera, l’Appaltatore è tenuto altresì a installare laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati per la costruzione del lavoratore prima corpo stradale, della scadenza sovrastruttura e delle opere d’arte;
g) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d’opera, anche in periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell’Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori. La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata”. L’Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e a eseguire la riparazione conseguente.
h) Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 e smi. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall’Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dal decreto n. 49 del 07 marzo 2018 e smi, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell’Appaltatore. Sono perciò a carico esclusivo dell’Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall’Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell’Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d’arte e le prescrizioni della Direzione Lavori. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio. Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all’Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese;
i) La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di preavviso durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione. L’Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia;
j) L’Impresa dovrà provvedere all’idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all’asciutto e/o al riparo e all’adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l’efficacia di dette operazioni, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione;
k) L’Appaltatore dovrà affidare, per tutta la relativa indennità sostitutiva durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con ▇▇▇▇▇▇▇ e celerità secondo le direttive dell’Ufficio Dirigente. L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l’accettazione di cui all'artquesti; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. 38 del presente contratto. Dal 1° gennaio 1980 Inoltre l’Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere vigila sull’osservanza dei piani di sicurezza, nell’ambito delle proprie competenze, ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicarne il nominativo nonché l’accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.
l) L’Appaltatore dovrà osservare i Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la gratifica natalizia viene elevata vigilanza sui lavori pubblici), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad una mensilità esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di retribuzione globaletelefonia), rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro ISPESL, Aziende Erogatrici ecc.. L’Appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;
m) Denunciare all’Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dell'annodei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. n. 42/2004 e smi. L’Ente appaltante ha soltanto la gratifica figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L’Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L’Ente appaltante sarà corrisposta tenuto al rimborso delle spese verso l’Appaltatore a norma dell’art. 35 del D.M. n° 145/2000 e smi;
n) Fornire alla Direzione Lavori e al Coordinatore per dodicesimil’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all’uso e alla manutenzione dell’opera. La frazione In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’opera;
o) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione Lavori eventuali deviazioni di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti traffico su strade adiacenti esistenti;
p) Assicurare in ogni momento l’esercizio della liquidazione strada nei tratti della gratifica natalizia verranno computate medesima interessati dalla sistemazione in sede;
q) Osservare le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificatenorme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché dovute a malattiaosservare tutte le prescrizioni, infortunioleggi e regolamenti in vigore per l’uso delle mine, nell'ambito senza possibilità di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei previsti periodi lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere;
r) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l’occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto e/o ordinativo attuativo, occorrenti per le strade di assenzaservizio per l’accesso ai vari cantieri, per gravidanza l’impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e puerperioper tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. Resta altresì contrattualmente stabilito che:
a) L’Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell’apertura al transito; l’Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l’Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore;
b) L’Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali a uso alloggio e ufficio del personale di direzione e assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L’Appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell’acqua potabile agli operai e alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero o altro per gli operai stessi;
c) È fatto assoluto divieto all’Impresa di servirsi dell’opera di personale della Stazione appaltante;
d) L’Impresa è obbligata a collocare il cartello di cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Il cartello, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovrà essere collocato in sito ben visibile. Per il contenuto, si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e lo stesso dovrà essere conforme all’art. 30 del Regolamento del Codice della Strada;
e) L’Impresa si obbliga a procedere - prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, e all’uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell’intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall’Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in applicazione delle specifiche disposizioni modo che sia assicurata l’incolumità di leggetutte le persone addette ai lavori, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti prepostialla loro sorveglianza, alla loro direzione. Fermo restando quanto previsto del presente articoloPertanto l’Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente rimanendone invece sollevata in tutti i ratei relativi alla gratifica nataliziacasi l’Amministrazione. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle ▇▇.▇▇. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza l’attività di cui alla presente lettera d) del presente articolo.non costituisce subappalto. (Per interventi in cui tale operazione assume particolare rilevanza in relazione all’ubicazione delle aree di lavoro e/o ad altre particolari circostanze, sia valutata dal progettista e/o dal Coordinatore per la sicurezza, l’opportunità di compensarla con specifiche voci di elenco o nell’ambito degli one
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Sources: Accordo Quadro
Norme finali. I lavoratori assunti Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione. Credemvita si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con contratto esclusione, in tale ultimo caso, di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e quelle meno favorevoli per l’assicurato. progressivo n. P/ data di legge. In caso decorrenza durata VITA INTERA premio lordo euro Il Contraente prende atto che l' unico mezzo di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo pagamento ammesso è il seguente: - bonifico bancario, al quale verrà applicato lo stesso giorno di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 38 del presente contratto. Dal 1° gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattualevaluta riconosciuto a ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ S.p.A. dalla banca ordinante. Nel caso di cessazione insoluto, ove il contraente non provveda entro 5 giorni dalla comunicazione del rapporto mancato incasso a pagare il premio assicurativo mediante bonifico bancario, il contratto dovrà intendersi risolto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione diritto e privo di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni già dalla data di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperiosottoscrizione dello stesso e, in applicazione delle specifiche disposizioni di leggetal caso, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti prepostinulla sarà dovuto al beneficiario, neppure per l’ipotesi nella quale nelle more si fosse verificato l’evento dedotto in contratto. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno sarannoResta, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle ▇▇.▇▇. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza Credemvita S.p.A. di cui agire per ottenere il risarcimento dei danni. Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare interamente le condizioni della presente proposta contrattuale e con esse le altre condizioni che formano il contratto, ivi comprese quelle concernenti specificamente i costi dell’esecuzione del contratto. Il sottoscritto dà atto che le informazioni necessarie a valutare le proprie esigenze assicurative e previdenziali ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione della proposta di contratto. Il contratto si intende concluso con l’accettazione della presente proposta da parte della Compagnia, anche per mezzo della sua sottoscrizione da parte dell’ incaricato per la verifica firma e poteri della Compagnia o dell’intermediario intervenuto nella conclusione del contratto, il quale incaricato, al fine della conclusione del contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza della Compagnia, come dalle “Condizioni di Assicurazione CREDEMVITA LIFE PLAN”. Conseguentemente il contratto si intende concluso nella data e nel luogo riportati nel presente modulo di proposta contrattuale. Fac - Simile Il Contraente conferisce all’intermediario il mandato a custodire e amministrare la Polizza assicurativa conseguente alla lettera d) conclusione del presente articolo.contratto. firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente ✓ firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente ✓ firma Contraente o Rappresentante Legale in caso di Società/Ente o Esecutore in nome e per conto del Contraente ✓ se diverso dal Contraente, consenso Assicurato alla conclusione del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1919 C.C. ✓ cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri (anche per accettazione della proposta e del mandato conferito all'intermediario) ✓ luogo e data ✓ Soggetto Collocatore ✓ - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio ▇▇▇▇▇▇ - Registro delle Imprese di Reggio ▇▇▇▇▇▇ - Codice Fiscale 01437550351 – Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all’Albo delle Ufficio delle Entrate Fac - Simile progressivo n. P/ data di decorrenza durata VITA INTERA premio lordo euro Beneficiario designato in forma nominativa (1) Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali
(1) cognome, nome/Ragione Sociale, luogo, data di nascita, c.fiscale/▇.▇▇▇, indirizzo di residenza, indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, percentuale da attribuire a ciascun beneficiario designato
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Norme finali. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 38 Le parti, qualora nell'applicazione del presente contrattoaccordo dovessero verificare l'emergere di elementi tali da non consentire la piena attuazione dello stesso in relazione al disposto legislativo, si incontreranno per procedere agli opportuni adattamenti. Dal 1° gennaio 1980 Le parti si riservano di sottoporre ai propri organi statutari l'approvazione della presente ipotesi di accordo. Le Organizzazioni datoriali FEDERTRASPORTI, ANAC e FENIT e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILLTRASPORTI dichiarano che la gratifica natalizia viene elevata ad presente ipotesi di accordo avrà validità dopo essere stata sottoposta alla verifica di idoneità da parte della Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge n. 146/90, e a tal fine producono proprie dichiarazioni, da trasmettere contestualmente alla presente ipotesi di accordo. FEDERTRASPORTI ANAC FENIT FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI Le Associazioni datoriali FEDERTRASPORTI, FENIT ed ANAC, nel trasmettere la presente ipotesi di accordo, pur esprimendo una mensilità valutazione complessivamente positiva sui contenuti della stessa, anche in riferimento alle notevoli difficoltà incontrate per la sua definizione - rappresentata da oltre 6 mesi di retribuzione globaletrattativa - esprimono perplessità e preoccupazione in relazione al disposto di legge per la previsione contenuta nel terzo comma, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'annopunto d), la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario 3 della predetta ipotesi di lavoro) Considerate accordo, relativa allo sciopero dell'intera giornata. Le Organizzazioni FILT-FIT-UILTRASPORTI ritengono che quanto concordato tra le particolari caratteristiche parti disciplina positivamente nello spirito e nella ratio della legge 146/90 la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, rafforzando altresì al massimo la prosecuzione ed il raffreddamento dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoroconflitti che originano il ricorso all'azione sindacale. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per Ciò posto le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle ▇▇.▇▇. territoriali dei lavoratori dichiarano che ogni parte dell'Accordo è inscindibile se strettamente correlata alle altre, per cui ogni modifica, ancorchè parziale, ne invaliderebbe la organicità e la finalità costringendo le intese raggiunte in materia medesime non solo a considerare privi di flessibilità. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte qualsiasi efficacia gli effetti che ne conseguono, ma addirittura disdetto "di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza di cui alla lettera d) del presente articolofatto" l'Accordo stesso.
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Sources: Contratto Nazionale Di Lavoro
Norme finali. I lavoratori assunti La presente convenzione viene firmata digitalmente ed è soggetta a registrazione. Letto, confermato e sottoscritto per L’Organismo per il Municipio Roma VIII La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con contratto l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e pubblicità anche con riferimento alle procedure di leggeindividuazione dei contraenti dei contratti pubblici. In caso particolare, l'art. l comma 17, ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di dimissioni gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del lavoratore prima della scadenza del periodo contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione. I cd. protocolli di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo legalità/patti di preavviso integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la relativa indennità sostitutiva trasparenza nell'esecuzione di cui all'art. 38 del presente contratto. Dal 1° gennaio 1980 un dato contratto pubblico, in particolar modo per la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificateinfiltrazione mafiosa, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito per la verifica della sicurezza e della regolarità dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale luoghi di lavoro. Per far fronte alle variazioni E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o legalità e dei patti di parti integrità quale possibile causa di essaesclusione "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative particolare riguardo alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle ▇▇.▇▇. territoriali le intese raggiunte legislazione in materia di flessibilitàprevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti'' (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto "BANDO- TIPO. L'attuazione Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4- bis e 46, comma l-bis, del D.Lgs. 163/2006"). Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.[1] Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati. Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende: rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici; disporre che il Patto di Integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo contrarre ex art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti32, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settoricostituisca, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera sua accettazione, condizione di assunzioneammissibilità alle procedure di affidamento; disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, deve essere espressamente richiamato il diritto enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di precedenza esecutività della deliberazione di cui alla lettera d) approvazione del presente articoloProtocollo; disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.
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Sources: Convenzione
Norme finali. I lavoratori assunti Art. 56 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particola‐ ri che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di apprendistato professionalizzante servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di leggeaccesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di ▇▇▇▇▇▇▇si dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare ▇▇▇▇▇ alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, dal decreto legislativo n. 262 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2017 e dal decreto legislativo n. 42 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo accertamento di cui all’articolo 56;
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonistica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di dimissioni del lavoratore prima danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della scadenza del periodo percentuale di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva incidenza dell’utile determinata con le modalità di cui all'artall’articolo 24, comma 3.
5. 38 del L'appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente contrattoCapitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
6. Dal 1° gennaio 1980 L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all'orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimiloro esecuzione oppure a richiesta della DL. La frazione di mese superiore documentazione fotografica, a 15 giorni si considera come mese intero. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti. Fermo restando quanto previsto del presente articolo, le imprese - previo consenso del lavoratore interessato - potranno erogare mensilmente i ratei relativi alla gratifica natalizia. Resta inteso che eventuali conguagli derivanti da incrementi salariali applicati nel corso dell'anno saranno, in ogni caso, liquidati con il periodo paga del mese di dicembre del medesimo anno. Nuovo art. 17 (Flessibilità orario di lavoro) Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori. A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AAriprese., comunicheranno alle ▇▇.▇▇. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive. Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente c.c.n.l. Nuovo art. 22 (Contratto a tempo determinato) Le parti stipulanti, riconoscono che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori. Ai sensi della legislazione vigente, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nella lettera di assunzione, deve essere espressamente richiamato il diritto di precedenza di cui alla lettera d) del presente articolo.
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Sources: Appalto