Common use of Malattia e infortunio Clause in Contracts

Malattia e infortunio. 14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore. 14.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale. 14.3. Nell’ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest’ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all’assistenza sanitaria scelta, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria. 14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3., così come quelle di cui infra sub art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali.

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Sources: Collective Agreement, Collective Agreement

Malattia e infortunio. 14.1. 14.1 In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub all’articolo 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore Calciatore la retribuzione Retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore. 14.2. Le spese di assistenza sanitaria 14.2 Il Calciatore si avvale, senza oneri e farmaceuticaspese, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale. 14.3. Nell’ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest’ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all’assistenza sanitaria scelta, primaria (ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case case di curacura ed attività di riabilitazione) che la Società è tenuta a mettere a disposizione. 14.3 Nel caso in cui il Calciatore intenda avvalersi di una assistenza sanitaria diversa da quella messa a disposizione della Società, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire deve darne tempestiva Comunicazione alla Società piena informazione sui e deve affidarsi a soggetti e/o strutture di specchiata professionalità e chiara fama. La Società stipula apposita polizza assicurativa sanitaria - i cui premi saranno sostenuti integralmente dalla Società - che è sottoscritta, se del caso, anche dal Calciatore. La polizza è attivata per coprire i costi normalmente necessari per i trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria. 14.4. Le previsioni sanitari - di cui sub 14.1sopra - a cui il Calciatore deve sottoporsi., 14.2., 14.3., così come quelle di cui infra sub art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali.

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Sources: Collective Agreement

Malattia e infortunio. 14.118.1. In caso di malattia ovvero di infortunio infortunio, per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita spettano alla Calciatrice i compensi stabiliti dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore. 14.218.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale. 14.318.3. Nell’ipotesi che il calciatore in cui la Calciatrice non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest’ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società quest’ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative all’assistenza sanitaria sceltarelative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, medicinali e spese di degenza in istituti Istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatoredalla Calciatrice, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo alla Calciatrice medesima un’assistenza specialistica o e di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria. 14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3., così come quelle di cui infra sub art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali.

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Sources: Accordo Collettivo

Malattia e infortunio. 14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.cui 14.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale. 14.3. Nell’ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest’ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all’assistenza sanitaria scelta, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria. 14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3., così come quelle di cui infra sub art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali.

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Sources: Accordo Collettivo

Malattia e infortunio. 14.1. In caso di malattia ovvero di infortunio per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta al calciatore la retribuzione stabilita dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore. 14.2. Le spese di assistenza sanitaria Il calciatore si avvale, senza oneri e farmaceuticaspese, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale. 14.3. Nell’ipotesi che il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest’ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società sarà tenuta a concorrere alle spese relative all’assistenza sanitaria scelta, primaria (ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, degenza in istituti ospedalieri o Case case di curacura ed attività di riabilitazione) che la Società è tenuta a mettere a disposizione. 14.3. Nel caso in cui il calciatore intenda avvalersi di una assistenza sanitaria diversa da quella messa a disposizione della Società, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Società e riabilitazione sostenute dovrà affidarsi a soggetti e/o strutture di specchiata professionalità e chiara fama. La società stipulerà apposita polizza assicurativa sanitaria - i cui premi saranno sostenuti integralmente dalla società - che sarà sottoscritta, se del caso, anche dal calciatore, in misura non superiore al costo . La polizza sarà attivata per coprire i costi normalmente necessario necessari per assicurare al i trattamenti sanitari - di cui sopra - a cui il calciatore medesimo un’assistenza specialistica o di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitariadovrà sottoporsi. 14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3., . così come quelle di cui infra sub art. 15 e sottoparagrafi15, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od o allenamenti delle squadre nazionali.

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Sources: Accordo Collettivo

Malattia e infortunio. 14.118.1. In caso di malattia ovvero di infortunio infortunio, per il periodo di inabilità (fatte salve le previsioni di cui infra sub 15 e sottoparagrafi) spetta spettano al calciatore la retribuzione stabilita i compensi stabiliti dal Contratto contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore. 14.218.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale. 14.318.3. Nell’ipotesi che in cui il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, dovrà darne motivata comunicazione scritta a quest’ultima, specificando i professionisti e le strutture sanitarie di idonea qualificazione ai quali intende ricorrere. La Società quest’ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative all’assistenza sanitaria sceltarelative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali, medicinali e spese di degenza in istituti Istituti ospedalieri o Case di cura, e riabilitazione sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenza specialistica o e di idonea qualificazione. Il calciatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria. 14.4. Le previsioni di cui sub 14.1., 14.2., 14.3., così come quelle di cui infra sub art. 15 e sottoparagrafi, trovano applicazione anche nell’ipotesi di infortunio occorso al calciatore in occasione di gare od allenamenti delle squadre nazionali.

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