Malattia e infortunio. L’apprendista in malattia ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione di fatto solo in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso. In caso di infortunio sul lavoro l’apprendista ha diritto alla retribuzione per intero della giornata dell’infortunio e al 50% della retribuzione di fatto per tutto il periodo riconosciuto dall’INAIL. La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente: – copertura previdenziale Per tutti i contratti d’Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati: - per invalidità, vecchiaia, superstiti; - per gli assegni al nucleo familiare; - per la malattia e la maternità; - per infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - disoccupazione, così come previsto dall’Art.2, Legge 92/2012. Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga, da: - trattamenti d’integrazione salariale; - fondo di garanzia TFR. - Percentuale di conferma In ottemperanza all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011, al nuovo comma 3 bis, le Parti prevedono che l’assunzione, e le relative agevolazioni fiscali nonché la possibilità di stipulare ulteriori contratti di apprendistato, sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova: - i dimissionari; - i licenziati per giusta causa; - chi rifiuta di rimanere in servizio. -Periodo di prova L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto. Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla legge e dal contratto, previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova. È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica motivazione. La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova. In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo di 60 giorni. La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattia e infortunio. L’apprendista in malattia ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione di fatto solo in 1. In caso di ricovero ospedaliero malattia e di infortunio non dovuto a cause di servizio l’azienda conserverà, al dirigente non in prova, il posto di lavoro per tutta la durata dello stessoun periodo di 12 mesi durante i quali gli corrisponderà l’intera retribuzione.
2. In caso di infortunio sul per causa di servizio i termini del comma precedente sono elevati a 30 mesi.
3. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro l’apprendista ha diritto alla retribuzione venga risolto da una delle parti, sarà dovuta al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39.
4. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
5. Per il dirigente in prova, il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio coincide con il periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavoro con effetto immediato.
6. L’azienda deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia professionali che extraprofessionali, nonché per intero della giornata dell’infortunio i rischi di volo e di danni conseguenti ad agitazioni, sommosse, tumulti, attentati sia di carattere politico che sindacale, che assicuri:
a) in aggiunta al 50% normale trattamento di liquidazione, in caso d’invalidità permanente totale o parziale causata da infortunio, una somma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto per tutto proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ed eventuali successive modifiche;
b) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto pari a 5 annualità della retribuzione di fatto.
7. Verificandosi il periodo riconosciuto dall’INAIL. La durata massima caso di invalidità o di morte del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente: – copertura previdenziale Per tutti i contratti d’Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011dirigente, successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati: - per invaliditàderivante da infortunio come sopra, vecchiaia, superstiti; - per gli assegni al nucleo familiare; - per la malattia e la maternità; - per infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - disoccupazione, così come previsto dall’Art.2, Legge 92/2012. Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga, da: - trattamenti d’integrazione salariale; - fondo di garanzia TFR. - Percentuale di conferma In ottemperanza all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011, al nuovo comma 3 bis, le Parti prevedono che l’assunzione, e le relative agevolazioni fiscali nonché la possibilità di stipulare ulteriori contratti di apprendistato, sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti relativo risarcimento spetta esclusivamente all’assicurato o ai terzi designati dallo stesso datore di lavoro. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova: - i dimissionari; - i licenziati per giusta causa; - chi rifiuta di rimanere oppure, in servizio. -Periodo di prova L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di provamancanza, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto. Durante la prova l’Apprendista ha agli aventi diritto ai trattamenti previsti dalla legge sensi dell’art. 2122 del codice civile e dal contratto, previsti per gli Apprendisti non è suscettibile di uguale qualifica, che abbiano superato il patto compensazione con quanto spetta al dirigente a titolo di prova. È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo TFR e di preavviso di una specifica motivazione. La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova. In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo di 60 giorni. La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
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Malattia e infortunio. L’apprendista in malattia ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione di fatto solo in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso. 18.1 In caso di infortunio sul lavoro l’apprendista ha diritto alla retribuzione malattia ovvero di infortunio, per intero della giornata dell’infortunio e al 50% della retribuzione di fatto per tutto il periodo riconosciuto dall’INAIL. La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente: – copertura previdenziale Per tutti i contratti d’Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati: - per invalidità, vecchiaia, superstiti; - per gli assegni al nucleo familiare; - per la malattia e la maternità; - per infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - disoccupazione, così come previsto dall’Art.2, Legge 92/2012. Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga, da: - trattamenti d’integrazione salariale; - fondo di garanzia TFR. - Percentuale di conferma In ottemperanza all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011, al nuovo comma 3 bis, le Parti prevedono che l’assunzione, e le relative agevolazioni fiscali nonché la possibilità di stipulare ulteriori contratti di apprendistato, sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova: - i dimissionari; - i licenziati per giusta causa; - chi rifiuta di rimanere in servizio. -Periodo di prova L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto. Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla legge e dal contratto, previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova. È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica motivazione. La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova inabilità spettano al calciatore i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.
18.2 Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
18.3 Nell’ipotesi in cui il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest’ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenza specialistica e di idonea qualificazione. La Lega Italiana Calcio Professionistico e l’AIC intendono darsi espressamente e reciprocamente atto, nel corpo stesso dell’Accordo Collettivo, che esse, nella loro funzione di parti collettive, hanno inteso di riprodurre nell’articolo 18 la disposizione del previgente Accordo collettivo inter partes, assumendo al contempo il reciproco ed incondizionato impegno di addivenire in tempi brevi e ragionevoli alla predisposizione di un massimo sistema di 60 giorni, convenzioni con le strutture sanitarie maggiormente utilizzate già oggi dalle Società e dai Calciatori professionisti di Lega Pro per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivovisite mediche, mentre è di 30 giorni per gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici (comprese le altre qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova. In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione degenze ospedaliere) e la proroga sono nel limite massimo riabilitazione post-infortunio, con il comune intento di 60 giornigarantire, da un lato, una assistenza specializzata di alto livello e, dall’altro, un contenimento dei costi a carico delle Società. La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto. Durante il periodo Al sottoscrivendo, auspicato, accordo con le Cliniche, si tenterà di prova è reciproco il diritto far intervenire l’Associazione di risolvere il rapporto senza preavvisocategoria rappresentativa dell’Ospedalità privata.
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Sources: Accordo Collettivo
Malattia e infortunio. L’apprendista in malattia ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione di fatto solo in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso1. In caso di malattia o infortunio sul lavoro l’apprendista dell'Agente che costituisca causa di impedimento nell'espletamento dell’incarico affidatogli, il rapporto di agenzia resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto l’Intermediario Finanziario non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.
2. All’Intermediario Finanziario è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. L’Agente, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che l’Intermediario Finanziario, o chi da questi ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che all’Intermediario derivino oneri.
3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del presente Accordo Collettivo, l’Agente ha diritto alla retribuzione per intero della giornata dell’infortunio e provvigione sugli affari conclusi nel periodo di sospensione attraverso l’intervento dell’Intermediario, al 50% della retribuzione di fatto per tutto il periodo riconosciuto dall’INAIL. La durata massima netto del contratto di Apprendistato rimborso delle spese documentate da quest’ultimo sostenute, se la conclusione è conforme alla Tabella seguente: – copertura previdenziale Per tutti i contratti d’Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati: - per invalidità, vecchiaia, superstiti; - per gli assegni al nucleo familiare; - per la malattia e la maternità; - per infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - disoccupazione, così come previsto dall’Art.2, Legge 92/2012. Saranno esclusida ricondurre prevalentemente all’attività svolta dall’Agente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti. Sono fatte salve diverse previsione legale in derogapattuizioni.
4. Qualora il contratto sia interrotto a causa di invalidità permanente o morte dell’Agente, da: - trattamenti d’integrazione salariale; - fondo allo stesso Agente o ai suoi eredi verrà corrisposta l’indennità di garanzia TFR. - Percentuale di conferma In ottemperanza all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011, al nuovo comma 3 bis, le Parti prevedono che l’assunzione, e le relative agevolazioni fiscali nonché la possibilità di stipulare ulteriori contratti di apprendistato, sia subordinata alla prosecuzione del fine rapporto di lavoro cui al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavorosuccessivo art. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova: - i dimissionari; - i licenziati per giusta causa; - chi rifiuta di rimanere in servizio. -Periodo di prova L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto. Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla legge e dal contratto, previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova. È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica motivazione. La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova. In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo di 60 giorni. La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso15.
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Sources: Collective Agreement
Malattia e infortunio. L’apprendista in Per la previdenza ed assistenza valgono le norme di legge integrate come appresso: - ai lavoratori a T.I. colpiti da infortunio o malattia ha diritto professionale, l’azienda conserverà il posto di lavoro fino ad un’indennità pari al 50% della retribuzione un anno dal verificarsi dell’evento e corrisponderà il salario reale di fatto solo in caso dal 1° giorno fino ad un massimo di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stessogg. 110. In caso di infortunio sul malattia sarà garantito il seguente trattamento:
a) conservazione del posto di lavoro l’apprendista ha diritto alla retribuzione per intero della giornata dell’infortunio e al 50% della retribuzione un periodo di 200 giorni;
b) corresponsione del salario reale di fatto per tutto dal primo giorno;
c) quando la malattia si protrae oltre i 20 giorni , il periodo riconosciuto dall’INAILsalario sarà corri- sposto fino ad un massimo di 80 giorni;
d) In caso di malattia con ricovero ospedaliero superiore a 15 giorni, il salario di fatto, sarà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni. La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente: – copertura previdenziale Per tutti i contratti d’Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011casi di cui sopra l’azienda recupererà, successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati: - per invaliditàdall’operaio agricolo, vecchiaia, superstiti; - per gli assegni al nucleo familiare; - per la malattia e la maternità; - per infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - disoccupazione, così come previsto dall’Art.2, Legge 92/2012. Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga, da: - trattamenti d’integrazione salariale; - fondo quanto allo stesso corrisposto dagli Enti di garanzia TFR. - Percentuale di conferma In ottemperanza all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011, al nuovo comma 3 bis, le Parti prevedono che l’assunzione, e le relative agevolazioni fiscali nonché la possibilità di stipulare ulteriori contratti di apprendistato, sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzionemutualità, di almeno assicurazione e dalla ▇.▇.▇.▇▇. E’ escluso il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso recupero da parte del datore di lavoro, di quanto corrispo- sto da assicurazioni personali dell’operaio. Non sono computati tra Trascorso i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine periodi di conservazione del periodo posto di prova: - i dimissionari; - i licenziati per giusta causa; - chi rifiuta lavoro di rimanere in servizio. -Periodo di prova L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto cui sopra e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto. Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla legge e dal contratto, previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova. È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica motivazione. La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova. In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo di 60 giorni. La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto. Durante il periodo di prova perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavvisoContratto di La- voro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, dei ratei della 13esima e 14esima mensilità, nonchè delle indennità sostitutive delle ferie maturate, fino alla data della risoluzione del contratto. Durante tale periodo, per il quale viene conservato il posto di lavoro, il lavoratore continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio e del porcile che gli sono stati dati in uso. Per mancata con- cessione saranno corrisposti mensilmente gli emolumenti di cui all’art. 53 del C.P.L. In caso di necessità di pronto intervento ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
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Sources: Provincial Contract for Agricultural and Floricultural Workers
Malattia e infortunio. L’apprendista in malattia ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione di fatto solo in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso. 50.1 In caso di malattia o infortunio non sul lavoro l’apprendista ha diritto alla retribuzione per intero lavoro, il lavoratore è tenuto a:
1. avvertire l’ente il giorno stesso dell’inizio della giornata dell’infortunio malattia, con le modalità e al 50% della retribuzione i termini di fatto per tutto cui all’art. 45.2;
2. comunicare preventivamente all’ente ogni mutamento d’indirizzo, anche se temporaneo, durante il periodo riconosciuto dall’INAILdi malattia o infortunio non professionale, salvo comprovato e giustificato impedimento;
3. La durata massima del contratto trovarsi nel proprio domicilio ovvero al diverso indirizzo comunicato contestualmente alla comunicazione di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente: – copertura previdenziale Per malattia o d’infortunio, disponibile per i controlli per l’accertamento dello stato di malattia, nelle fasce orarie 10-12 e 17-19 di tutti i contratti d’Apprendistato resta valida giorni, compresi i domenicali o festivi, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali;
4. comunicare e giustificare l’eventuale prosecuzione dello stato di malattia o d’infortunio nei tempi e secondo le modalità previste dai punti precedenti.
50.2 La mancata osservanza, da parte del lavoratore, degli obblighi sopra indicati, ovvero il rifiuto di sottoporsi a visite di controllo, comporta la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011perdita del trattamento di malattia ed è sanzionata sotto il profilo disciplinare.
50.3 Nei casi di malattia o infortunio extraprofessionale, successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati: - per invalidità, vecchiaia, superstiti; - per gli assegni al nucleo familiare; - per la malattia e la maternità; - per infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - disoccupazione, così come previsto dall’Art.2, Legge 92/2012. Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga, da: - trattamenti d’integrazione salariale; - fondo di garanzia TFR. - Percentuale di conferma In ottemperanza all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011, al nuovo comma 3 bis, le Parti prevedono che l’assunzione, e le relative agevolazioni fiscali nonché la possibilità di stipulare ulteriori contratti di apprendistato, sia subordinata alla prosecuzione del rapporto l’ente conserverà il posto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova: - i dimissionari; - i licenziati per giusta causa; - chi rifiuta di rimanere in servizio. -Periodo di prova L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto. Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla legge e dal contratto, previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, dipendente che abbiano abbia superato il patto di prova. È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica motivazione. La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo periodo
50.4 Il periodo di 60 giorni, per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre comporto è di 30 giorni (trenta) mesi complessivi nel quinquennio; alla formazione dello stesso, tuttavia, non concorrono i periodi di assenza per le altre qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata infortunio sul lavoro o malattia professionale e i periodi di ricovero ospedaliero debitamente certificati.
50.5 Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, il dipendente ha diritto alla conservazione del patto di prova. posto fino alla completa guarigione clinica o alla stabilizzazione degli esiti, accertate dall’Inail.
50.6 In caso d’infortunio sul lavoro, il dipendente ha l’obbligo di ricovero ospedalieroinformare l’ente tempestivamente e, comunque, entro le 24 (ventiquattro) ore dall’evento.
50.7 Al lavoratore assente per tutte le qualifichemalattia o infortunio sarà corrisposta un’integrazione dell’indennità posta a carico degli istituti previdenziali in misura tale da raggiungere complessivamente la retribuzione fissa mensile, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo con l’esclusione di 60 giorni. La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavvisoogni voce accessoria.
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Malattia e infortunio. L’apprendista in malattia ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione di fatto solo in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso. In caso di infortunio sul lavoro l’apprendista ha diritto alla retribuzione per intero della giornata dell’infortunio e al 50% della retribuzione di fatto per tutto il periodo riconosciuto dall’INAIL. La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente: – copertura previdenziale Inquadramento Finale Durata I Periodo Durata II Periodo Durata Totale Per tutti i contratti d’Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati: - per invalidità, vecchiaia, superstiti; - per gli assegni al nucleo familiare; - per la malattia e la maternità; - per infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - disoccupazione, così come previsto dall’Art.2, Legge 92/2012. Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga, da: - trattamenti d’integrazione salariale; - fondo di garanzia TFR. - Percentuale di conferma In ottemperanza all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011, al nuovo comma 3 bis, le Parti prevedono che l’assunzione, e le relative agevolazioni fiscali nonché la possibilità di stipulare ulteriori contratti di apprendistato, sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova: - i dimissionari; - i licenziati per giusta causa; - chi rifiuta di rimanere in servizio. -Periodo di prova L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto. Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla legge e dal contratto, previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova. È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica motivazione. La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova. In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo di 60 giorni. La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
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