Common use of Funzioni Clause in Contracts

Funzioni. 1. Il Tutore è organo indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. 2. Le funzioni del Tutore sono le seguenti: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Bari; b) contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione; c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Bari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Bari; d) promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente; e) accoglie le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; f) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; h) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale; i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc; o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settore. 3. L’Ufficio del Tutore, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanzia. 4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti. 5. Il Tutore ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente articolo. Il Tutore è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

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Sources: Regolamento Del Tutore Civico Per La Tutela Dei Diritti Dell'infanzia

Funzioni. 1. Il Tutore è organo indipendente A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, per assicurare che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata il procedimento amministrativo abbia regolare corso e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionaleche gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati. 2. Le funzioni del Tutore sono le seguenti: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989Nell’esercizio delle sue funzioni, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991il Difensore civico, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia governo cui compete la funzione di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Bari; b) contribuisce a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione; c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Bari, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Bari; d) promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente; e) accoglie le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela indirizzo e di esercizio di tali diritti; f) segnala ogni forma di discriminazione tra controllo gli abusi, le persone di minore etàdisfunzioni, di qualsiasi natura siano le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all’eliminazione delle irregolarità e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo vizi procedurali entro termini stabiliti. Invita il Sindaco a promuovere azioni disciplinari verso i funzionari che impediscano o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; h) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi ritardino l'espletamento delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale; i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc; o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settorefunzioni. 3. L’Ufficio del TutoreIl Difensore civico può segnalare, anche alla luce delle funzioni indicatedi propria iniziativa, si propone come luogo neutro casi di ascolto dei soggetti pubblici e privatiparticolare gravità, Enti e singoli, con l’obiettivo anche ove non venga lesa direttamente la sfera giuridica di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/un soggetto pubblico o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanziaprivato. 4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura Il difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di garante del contribuente di cui all’art. 13, commi da 6 a 9, dello statuto del contribuente. Con il regolamento degli uffici e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che servizi si provvede ad integrare la dotazione organica del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggettiDifensore civico. 5. Il Tutore ha diritto difensore civico, quando un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, esercita il controllo preventivo di ottenere dagli uffici legittimità sulle deliberazioni della giunta e del ComuneConsiglio Comunale, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte quando le notizie stesse riguardino: a) Appalti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) Dotazioni organiche e funzioni di cui al presente articolorelative variazioni; c) Assunzione del personale; 6. Il Tutore è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all’Ente, entro quindici giorni dalla leggerichiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. 7. Il Difensore civico qualora venga a conoscenza, nell’esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, inoltra rapporto all’autorità giudiziaria. 8. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

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Sources: Statuto Comunale

Funzioni. 13. Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo 3.1 Il Tutore è organo indipendente Direttore dell’Esecuzione impartisce all’impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionaledevono essere comunicati al Rup. 23.1.1 Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni, secondo le modalità di cui al par. 6 delle presenti linee guida, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. 3.1.2 La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell’Esecuzione e imprese esecutrici, nonché le comuncazioni tra stazione appaltante, Rup e Direttore dell’Esecuzione, devono avvenire mediante PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall’impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC. Le funzioni del Tutore sono comunicazioni tra stazione appaltante, Rup e Direttore dell’Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, avvengono con le seguentimodalità stabilite dall’ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche. 3.2 Il Direttore dell’Esecuzione redige: a) vigila a livello cittadino sull’applicazione i processi verbali di accertamento di fatti (in particolare quelli relativi all’avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell’esecuzione), che devono essere inviati al Rup entro cinque giorni dalla data della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, nonché della Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo recepita in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003, conformemente a quanto stabilito anche a livello nazionale dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza con Legge n. 112 del 12 luglio 2011, nonché con quanto stabilito dalle altre Convenzioni Internazionali e dalle norme interne adottate in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Barirelativa redazione; b) contribuisce le relazioni per il Rup (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice, le relazioni riservate redatte a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione secondo i “quattro principi generali” delineati dal Comitato ONU: - non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla Convenzione si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione seguito dell’iscrizione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità o altro fattore identitario; - migliore interesse del minore (art. 3): in tutte le decisioni il migliore interesse del minore deve avere una considerazione preminente; - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo deve essere tutelato il diritto alla vita, ma si deve garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo delle persone minorenni; in tal senso il Tutore si adopererà con pareri non vincolanti affinché siano sempre tutelate e sostenute la maternità e la genitorialità, specie in presenza di condizioni di indigenza riserve nei documenti contabili da parte del nucleo familiare; - partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12): per determinare in che cosa consiste il migliore interesse del minore egli deve essere ascoltato e la sua opinione deve essere presa in considerazione; c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel Comune di Baridell’impresa affidataria, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Bari; d) promuove la partecipazione e l’ascolto di bambini e adolescenti a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente; e) accoglie le segnalazioni e i bisogni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e fornisce le informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; f) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone di minore età, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all’Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica (a titolo semplificativo Scuola/Dirigente Scolastico, Ospedale/Direttore Sanitario), collaborando con la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari già incaricati in materia di tutela dei diritti fondamentali dei minori; g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico–sanitario, abitativo, urbanistico e all’Autorità Giudiziaria situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; h) segnala al Sindaco gli atti amministrativi ritenuti lesivi degli interessi delle persone di minore età al fine dell’annullamento degli stessi in autotutela e propone al Sindaco la costituzione della Città di Bari quale parte civile in procedimenti penali aventi ad oggetto violazioni dei diritti dei minori, previo parere espresso dall’avvocatura comunale; i) verifica, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto; j) può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona e su altri atti programmatici che il Comune di Bari emette in materia di infanzia, adolescenza, famiglia e istruzione, educazione; k) segnala ai competenti organismi dell’Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; l) coordina la propria attività con il Garante Nazionale istituito con L. n. 112/2011 e col Garante Regionale dei diritti del minore istituito dalla Regione Puglia con l’art. 30 della Legge regionale 10/07/2006, n. 19; m) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso verifiche dirette delle condizioni dei minori in ogni situazione essi si trovino (scuola, centri di accoglienza, etc) previo consenso dei soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, dirette o vicarie, e con i responsabili delle strutture stesse; n) sollecita l’adozione di provvedimenti normativi a favore e a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione per le categorie di minori svantaggiati/vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati, i minori diversamente abili, i minori Rom, i minori in istituto o diversamente collocati al di fuori della famiglia di origine, i minori presenti negli istituti penali, etc; o) offre consulenza e sostegno ad operatori sociali e socio-sanitari, insegnanti, forze di polizia, a tutori e curatori di minori, ad altri operatori del settore. 3. L’Ufficio del Tutore, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come luogo neutro di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, con l’obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all’infanzia e adolescenza. Luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi saperi, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella città sui temi dell’infanzia e adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l’individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti, e soprattutto di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell’infanzia. 4. Convoca almeno due volte l’anno un incontro con i rappresentanti delle principali istituzioni cittadine corresponsabili della promozione della cultura e della tutela dei diritti dell’infanzia e adolescenza sia pubbliche che del privato sociale e facilita in ogni modo azioni di coordinamento, intese, accordi e protocolli operativi diretti tra i diversi soggetti. 5. Il Tutore ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei compiti e funzioni di cui al presente articolocombinato disposto dell’art. 205, comma 3 e dell’art. 206 del Codice). 3.3 Il Tutore Direttore dell’Esecuzione è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla leggerilascio di certificati, quali il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, inviato al Rup, che ne rilascia copia conforme all’impresa affidataria.

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Sources: Direttore Dell’esecuzione