Common use of Esclusioni generali Clause in Contracts

Esclusioni generali. L’Assicurazione non comprende i danni: ! derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili; ! derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne; ! cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, l’assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore; ! i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto. ! derivanti da responsabilità professionali e mediche; ! già oggetto di indenizzo nell’ambito della sezione VIII – Assicurazione Kasko Lenti e Montature a scuola ed effetti personali a scuola Sezione III – Infortuni Garanzia “rimborso spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche” Nel caso in cui, per l’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applicazione della prima protesi entro tre anni dalla data dell’infortunio, l’Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un Massimo di euro 1.500,00 per sinistro.

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