ENPAIA. I datori di lavoro di cui all’art. 1 del presente contratto sono tenuti, ai sensi della Legge 29.11.1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipen- denti all’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura (ENPAIA), con le modalità previste dall’ente e per le se- guenti forme di assicurazione e di previdenza: 1) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali; 2) fondo di previdenza: 3) a) rischio morte;
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ENPAIA. I datori di lavoro di cui all’art. 1 del presente contratto sono tenuti, ai sensi della Legge 29.11.1962, n. 1655, ad iscrivere gli impiegati dipen- denti all’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura (ENPAIA), con le modalità previste dall’ente e per le se- guenti forme di assicurazione e di previdenza:
1) assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali;
2) fondo di previdenza:
3) a) rischio morte;
b) quota a risparmio;
3) fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto.
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