DESTINATARI E REQUISITI. Possono presentare richiesta ai sensi del presente Avviso i conduttori di alloggi situati nel territorio del Comune di Medicina , che - al momento della presentazione dell’istanza - abbiano in essere un contratto di locazione per uso residenziale ai sensi delle norme vigenti (con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) ed in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: - cittadinanza italiana; - oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; - oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche; - ISEE ordinario o corrente, riferito al nucleo, in corso di validità non superiore ad € 35.000,00; - residenza nell’alloggio oggetto del contratto; - contratto di locazione registrato da almeno un anno (alla data di presentazione dell’Istanza); - rinegoziazione del proprio contratto di locazione registrata presso l’Agenzia delle Entrate, nei termini del successivo articolo 2; Gli stessi conduttori - o un membro dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE - non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) avere ricevuto, nell’anno 2021/2022, la concessione di un contributo del Fondo per l’emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019; b) avere avuto, nell’anno 2021/2022, la concessione di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124; c) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o conduttore di un alloggio pubblico locato con contratto diverso da quello previsto per l’ERP. Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo, se in possesso dei succitati requisiti, può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canone.
Appears in 1 contract
Sources: Contributo Per La Rinegoziazione Dei Contratti Di Locazione
DESTINATARI E REQUISITI. Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione erogando contributi nel caso di rinegoziazione di locazioni esistenti con riduzione dell’importo del canone oppure di modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell’importo del canone, ivi inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato. Possono presentare fare richiesta ai sensi dei contributi oggetto del presente Avviso i conduttori soggetti che, alla data di alloggi situati nel territorio del Comune di Medicina presentazione della domanda, che - al momento della presentazione dell’istanza - abbiano in essere un contratto di locazione per uso residenziale ai sensi delle norme vigenti (con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) ed sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: - requisiti:
a) cittadinanza italiana; - italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; - Europea oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. LgsD.Lgs. n. 286/98 n.286/98 e successive modifiche; - ISEE ordinario s.m.i.;
b) residenza in uno dei seguenti comuni dell’Unione di Comuni Valmarecchia: Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Poggio Torriana, Novafeltria, San Leo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione o correntedell’assegnazione;
c) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, riferito A/8 e A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al nucleo, momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di validità registrazione presso l’Agenzia delle Entrate sono ammessi a contributo i contratti con relativa imposta pagata; oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
d) Valore ISEE, ordinario oppure corrente, per l’anno 2020 del nucleo familiare non superiore ad € 35.000,00; - residenza nell’alloggio oggetto del contratto; - contratto 35.000,00 risultante da Attestazione INPS in corso di locazione registrato da almeno validità. Esclusivamente per domande presentate entro il 30/10/2020, in caso di mancanza di valore ISEE 2020 il richiedente può dichiarare un anno (alla data di presentazione dell’Istanza); - rinegoziazione del proprio contratto di locazione registrata presso l’Agenzia delle Entratevalore presunto ISEE, nei termini del successivo articolo 2; Gli stessi conduttori - o comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un membro dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE - 2020 entro e non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) avere ricevuto, nell’anno 2021/2022, la concessione di un contributo del Fondo per l’emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
b) avere avuto, nell’anno 2021/2022, la concessione di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
c) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o conduttore di un alloggio pubblico locato con contratto diverso da quello previsto per l’ERPoltre il 30/10/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliariaccesso oppure nel caso che il richiedente non consegni l’ISEE nel termine previsto, ciascun nucleo, se in possesso dei succitati requisiti, può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canonedovrà restituire all’Unione l’intero importo eventualmente indebitamente ricevuto.
Appears in 1 contract
Sources: Fondo Regionale Per l'Accesso Alle Abitazioni in Locazione
DESTINATARI E REQUISITI. Possono presentare richiesta 1. I destinatari del contributo RISTORO LAZIO IRAP sono le MPMI e i professionisti titolari di partita IVA operanti nel Lazio, che sono soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 446/1997 e che svolgono una delle attività elencate nell’appendice 2 al presente atto, individuate tra quelle che sono state incluse nei DDLL Ristori relativi alle zone gialle o che hanno subito una sospensione di attività a seguito dei ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇. 11 e 22 marzo 2020.
2. Il contributo è destinato ai soggetti che hanno attivato la partita I.V.A. in data antecedente alla data di pubblicazione del presente Avviso i conduttori avviso e che hanno versato o devono versare una quota IRAP 2020 riferibile alla Regione Lazio.
3. I soggetti di alloggi situati nel territorio del Comune cui ai precedenti punti devono possedere, a pena di Medicina esclusione, che - al momento della presentazione dell’istanza - abbiano in essere un contratto di locazione per uso residenziale ai sensi delle norme vigenti (con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) ed in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: - cittadinanza italiana; - oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; - oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche; - ISEE ordinario o corrente, riferito al nucleo, in corso di validità non superiore ad € 35.000,00; - residenza nell’alloggio oggetto del contratto; - contratto di locazione registrato da almeno un anno (alla data di presentazione dell’Istanzadella domanda, i seguenti requisiti:
a. essere una MPMI secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento della Commissione (UE) N. 651 del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato - oppure, essere un libero professionista titolare di una partita IVA attiva rilasciata prima della data di pubblicazione dell’avviso (requisito accertato mediante le dichiarazioni di cui all’appendice 3 e 3bis dimensioni di impresa);
b. avere unità operativa nel territorio regionale; per i liberi professionisti avere il luogo di esercizio dell'attività nel territorio regionale;
c. essere soggetti passivi dell’IRAP ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. 446/1997;
d. essere regolarmente iscritto (Registro Imprese o Repertorio Economico Amministrativo) alla CCIAA ed esercitare, in relazione all’unità operativa o al luogo di esercizio destinatari dell'intervento, un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 indicate nell’appendice 2 al presente Avviso (come da allegato 1 alla DGR 1000/2020);
e. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; tale requisito non si applica ai liberi professionisti;
f. non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 al 31/12/2019; In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
g. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
▇. non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
i. delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
iv. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
v. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
vi. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
vii. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. L'esclusione di cui al presente punto h. va accertata nei confronti: - del titolare se si tratta di impresa individuale; - rinegoziazione del proprio contratto di locazione registrata presso l’Agenzia delle Entrate, nei termini del successivo articolo 2; Gli stessi conduttori - o un membro dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE - non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) avere ricevuto, nell’anno 2021/2022, la concessione di un contributo socio, se si tratta di società in nome collettivo; - dei soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; - dei membri del Fondo per l’emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della Giunta Regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e n. 2365/2019il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
bi. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
j. essere in regola con la Disciplina antiriciclaggio;
▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) avere avutoprevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell’ambiente;
l. essere in regola con il versamento dei contributi verso gli Enti Previdenziali;
m. essere in regola con la disciplina Antimafia;
n. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l’impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007];
o. non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, nell’anno 2021/2022, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la concessione di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di cui all’art. 6, comma 5raccomandazione della Commissione, del D.L. 31/07/20136 dicembre 2010, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
c) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica p. non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o conduttore di un alloggio pubblico locato con contratto diverso da quello previsto per l’ERP. Nel caso Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una medesima unità immobiliare utilizzata rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
q. non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
r. non essere in posizione di conflitto di interessi o di pantouflage come da più nuclei famigliari, ciascun nucleo, se in possesso dei succitati requisiti, può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canonespecifica dichiarazione (appendice 5).
Appears in 1 contract
Sources: Contributo Per Il Sostegno Al Finanziamento Del Capitale Circolante Delle Pmi
DESTINATARI E REQUISITI. Possono presentare richiesta ai sensi del presente Avviso Sono destinatari dei benefici i conduttori di alloggi situati nel territorio del Comune di Medicina nuclei familiari, che - si trovano in una situazione di morosità incolpevole, così come definita all’art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016 ossia in una “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al momento pagamento del canone locativo a ragione della presentazione dell’istanza - abbiano in essere un contratto di locazione per uso residenziale perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Il Comune, nel consentire l’accesso ai sensi delle norme vigenti (con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1benefici, A/8, A/9) ed verifica che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: - requisiti:
1) abbia cittadinanza italiana; - oppure cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea; - oppure cittadinanza Europea ovvero, nei casi di uno Stato cittadini non appartenente appartenenti all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso Europea, possieda un regolare titolo di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche; - ISEE ordinario o corrente, riferito al nucleo, in corso delle normative vigenti;
2) sia titolare di validità non superiore ad € 35.000,00; - residenza nell’alloggio oggetto del contratto; - un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3) abbia residenza da almeno un anno (alla data nell’alloggio oggetto della procedura di presentazione dell’Istanza); - rinegoziazione rilascio situato nel comune di Sesto San ▇▇▇▇▇▇▇▇;
4) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l’esecuzione;
5) possieda un reddito I.S.E. non superiore ad €. 35.000,00 o un valore I.S.E.E. non superiore ad €. 26.000,00;
6) non vi sia titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio contratto nucleo familiare;
7) sia in una situazione di locazione registrata presso l’Agenzia delle Entratemorosità incolpevole, nei termini ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del successivo articolo 2; Gli stessi conduttori - canone locativo a ragione della perdita o un membro dello stesso consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare ai fini ISEE - non devono trovarsi in dovuta ad una delle seguenti condizionicause, relative a se stesso/a o ad altro componente del nucleo familiare:
a) avere ricevuto, nell’anno 2021/2022, la concessione di un contributo perdita del Fondo lavoro per l’emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019licenziamento;
b) avere avuto, nell’anno 2021/2022, la concessione accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124lavoro;
c) essere assegnatario cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazioni di attività libero - professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un alloggio componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di Edilizia Residenziale Pubblica parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
g) modificazione del nucleo familiare per cause, come separazione, abbandono del coniuge o conduttore allontanamento di un alloggio pubblico locato con contratto diverso componente del nucleo, detenzione, che abbiano comportato una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo. La consistente riduzione di reddito, riconducibile ad almeno una delle cause sopra elencate, si verifica quando il rapporto canone/reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%. La verifica è effettuata considerando il canone di locazione (escluse spese accessorie) e il reddito complessivo ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa positivamente qualora l’incidenza canone/reddito risulti superiore al 30 % in almeno uno degli anni solari a partire da quello previsto in cui si è verificata la/e causa/e della morosità e sino a quello in cui insorge la morosità stessa. Costituisce criterio preferenziale la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per l’ERP. Nel caso almeno il 74%, ovvero in carico ai Servizi Sociali o alle competenti ATS per l'attuazione di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo, se in possesso dei succitati requisiti, può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canoneun progetto assistenziale individuale.
Appears in 1 contract
Sources: Avviso Pubblico Per Il Riconoscimento Dei Benefici a Favore Degli Inquilini Morosi Incolpevoli
DESTINATARI E REQUISITI. Possono presentare richiesta ai sensi del presente Avviso i conduttori gli inquilini di alloggi situati nel territorio del Comune Distretto socio-sanitario di Medicina Reggio Nell’▇▇▇▇▇▇ comprendente i Comuni di Reggio Nell’▇▇▇▇▇▇, che - Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo che, al momento della presentazione dell’istanza - dell’istanza, abbiano in essere la titolarità o contitolarità di un contratto di locazione per uso residenziale ai sensi delle norme vigenti (vigenti, con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) ed A/9 e siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: - cittadinanza italiana; - Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; - stato della UE oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o extra UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modificheo permesso di soggiorno di durata di almeno un anno; - ISEE ordinario o corrente, riferito al nucleo, corrente (del nucleo familiare dell’inquilino) in corso di validità non superiore ad € 35.000,00; - residenza nell’alloggio oggetto del contratto; - contratto Contratto di locazione registrato da almeno un anno (alla data di presentazione dell’Istanza)dell’istanza; - rinegoziazione Rinegoziazione/trasformazione del proprio contratto di locazione registrata presso l’Agenzia l’ Agenzia delle Entrate, nei termini Entrate successivamente al 11/07/2022; Sono cause di esclusione le seguenti condizioni del successivo articolo 2; Gli stessi conduttori - o un membro dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE ISEE: - non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) avere ricevuto, nell’anno 2021/20222022, la concessione di un contributo del Fondo per l’emergenza abitativa derivante dalle da deliberazioni della Giunta Regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
b) ; - avere avutoricevuto, nell’anno 2021/20222022, la concessione di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di cui all’artal art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
c) ; - essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o conduttore Pubblica. E’ ammessa la presentazione di un alloggio pubblico locato con contratto diverso da quello previsto una sola domanda per l’ERPnucleo famigliare dell’inquilino, relativa ad una sola rinegoziazione. Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleonucleo familiare, se in possesso dei succitati requisiti, può presentare domanda di contributo separatamente per la propria quota di canone.
Appears in 1 contract
Sources: Contributo Per La Rinegoziazione Dei Contratti Di Locazione
DESTINATARI E REQUISITI. Possono presentare richiesta ai sensi del presente Avviso i conduttori di alloggi situati nel territorio del Comune di Medicina , che A) Cittadinanza italiana - al momento della presentazione dell’istanza - abbiano in essere un contratto di locazione per uso residenziale ai sensi delle norme vigenti (con esclusione di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9) ed in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: - cittadinanza italiana; - oppure cittadinanza Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; all'Unione europea - oppure cittadinanza Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche; - ISEE ordinario o corrente, riferito al nucleo, in corso .;
B) Titolarità di validità non superiore ad € 35.000,00; - residenza nell’alloggio oggetto del contratto; - un contratto di locazione registrato da almeno un anno (ad uso abitativo primario stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente alla data del contratto per un alloggio sito nel Comune di presentazione dell’Istanza)Colorno, regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro oppure titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni: - la Cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l’obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore; - rinegoziazione l’alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell’art. 18 della L. 179/92 e s.m., mentre l’ammontare del proprio contratto di locazione registrata presso l’Agenzia canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario; In questo ultimo caso la sussistenza delle Entrate, nei termini del successivo articolo 2; Gli stessi conduttori - o un membro dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE - non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) avere ricevuto, nell’anno 2021/2022, la concessione di un contributo del Fondo per l’emergenza abitativa derivante dalle deliberazioni predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Giunta Regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019Cooperativa assegnante;
bC) avere avuto, nell’anno 2021/2022, la concessione di un contributo del Fondo per la morosità incolpevole di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
c) Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica residenziale pubblica o conduttore di un alloggio pubblico locato con comunale; Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) contratto diverso da quello previsto per l’ERP. Nel caso stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 (“equo canone”) e dalla Legge n. 359/1992 (“patti in deroga”);
b) titolarità di una medesima unità immobiliare utilizzata concessione amministrativa d’uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d’uso mensile sia almeno pari all’ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell’alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.
D) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
a) titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”;
b) titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
c) titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
d) alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio;
e) concessione dell’uso dell’alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l’uso dell’alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell’alloggio stesso;
f) alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore.
E) I contratti così detti ad “uso foresteria” non sono ammissibili a contributo. E’ ammissibile a contributo l’eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell’impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato all’Ufficio del Registro.
F) Patrimonio mobiliare del nucleo familiare, non superiore a € 35.000 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000. Tale limite di € 35.000 è aumentato del 30% per i nuclei famigliari, ciascun nucleo, se in possesso cui almeno uno dei succitati requisiti, può presentare domanda componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di contributo separatamente per la propria quota di canone.inavalidità superiore al 66%;
Appears in 1 contract
Sources: Concessione Del Contributo Per Il Sostegno All'accesso Alle Abitazioni in Locazione