Common use of Danni materiali e diretti Clause in Contracts

Danni materiali e diretti. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi: a) incendio, compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno; b) fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici; c) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all’esterno dei fabbricati, non causati da ordigni esplosivi; d) implosione; e) onda sonica; f) caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, esclusi ordigni esplosivi; g) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; h) urto veicoli non appartenenti all’Assicurato né al suo servizio. Sono esclusi i danni a veicoli con targa; i) da scariche, correnti od altri fenomeni elettrici, esclusi i danni alle “Macchine elettroniche” ed alla partita “Merci”, fino a concorrenza di euro 1.000,00, se non diversamente indicato (vedi CONDIZIONE PARTICOLARE

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Sources: Insurance Contract, Insurance Contract