Commissionario Clausole campione

Commissionario. Esiste sul mercato del capoluogo la figura del commissionario che vende per conto del grossista, il quale generalmente non presenzia alla vendita. La percentuale di commissione è del 2% o del 2,50% e viene corrisposta dal grossista.
Commissionario. Agente su commissione Produttore Pieno Produttore a rischio limitato Produttore per conto lavorazione Produttore di merce in conto lavoro Produttore per assemblaggio conto terzi Venditore / Distribuzione Distributore X* Distributore a rischio limitato
Commissionario. Agente su commissione Nelle Tavole n. 12 e n. 13 è riportata l’analisi del profilo rischio funzionale svolta nel Master File per la capogruppo “società E” e per la controllata “società S”. Tavola n. 12 - Master File: qualifica funzionale della “società E” La capogruppo “società E” rappresenta l’entità produttiva di beni materiali, ed in quest’ambito svolge il ruolo di fully fledged manufacturer (produttore pieno), integrando tutte le attività imprenditoriali e operative associabili al settore in cui opera, editoria libri e commercializzazione libri. La società organizza la produzione in parte per il magazzino sulla base di previsioni ed in parte a seguito del portafoglio ordini di vendita raccolti, quindi una contrazione del “portafoglio ordini” determina un rischio di magazzino, causando in primis un allungamento del ciclo finanziario e poi in caso di obsolescenza tecnica o commerciale una perdita definitiva.
Commissionario. TERZO (CLIENTE FINALE) Vedi Schema seguente: COMMITTENTE Passaggio effettivo sia della proprietà che della spedizione dei beni. Momento impositivo ai fini I.v.a che sorge all’atto in cui i beni vengono ceduti dal commissionario al terzo. Emissione della fattura con applicazione dell’Iva ad ogni passaggio del bene in forza del “contratto di commissione” dal committente al commissionario o dal commissionario al committente.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).