Common use of AVVALIMENTO Clause in Contracts

AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell’artIn materia di avvalimento si applica l’art. 89 del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora il concorrente (o in caso di R.T.I. le singole imprese raggruppate o raggruppande) si avvalga, del al fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di qualificazione carattere economico tecnico e organizzativo richiesti quale condizione minima di cui all'articolo 84 D.Lgspartecipazione, della capacità economico – finanziaria – organizzativa di società terze, il concorrente medesimo dovrà produrre a pena d’esclusione, ex art. 50/201689 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dovrà indicare la documentazione elencata nel DGUE Parte II^presente paragrafo, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare nonché con riferimento al soggetto ausiliario la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, sottoscritto dal legale rappresentante della stessaoltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’art. all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio . L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante produzione in sede presentazione di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa dall'impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara concorrente. Nel caso di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziatadichiarazioni mendaci, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice nei soli casi in cui confronti dei sottoscrittori, la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso stazione appaltante esclude il concorrente e verso escute la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contrattogaranzia. Il concorrente allega, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione altresì, alla domanda di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto partecipazione in originale o copia autentica, autentica il contratto in virtù del quale l’impresa l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del dell'appalto. A tal fine, il contratto che devono essere dettagliatamente descritte di avvalimento contiene, a pena di nullità (artnullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al precedente periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del DM 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente ed all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 comma 12, del D.LgsCodice. n. 50/2016 e s.m.i.Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, nei confronti dei sottoscrittoriqualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l’Asl Roma 1 impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 20, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, l’Asl Roma 1 procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanziamancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, del possesso dei requisiti L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare altri soggetti deve fornire la seguente ulteriore documentazione, allegandola alla documentazione amministrativa: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’art. all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di garatramite compilazione del DGUE. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara concorrente. Nel caso di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziatadichiarazioni mendaci, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei soli casi in cui confronti dei sottoscrittori, la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso stazione appaltante esclude il concorrente e verso escute la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; garanzia. - il contratto in originale o copia autentica, autentica in virtù del quale l’impresa l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del dell'appalto. A tal fine, il contratto che devono essere dettagliatamente descritte di avvalimento contiene, a pena di nullità (nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Ai sensi del comma 7, art. 89, comma 1, D.Lgs89 del D. Lgs. 50/2016 non è consentito, a pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e artche partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 88 D.P.R. n°Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 207/2010)Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Nel Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di dichiarazioni mendaciesecuzione, ferma restando l’applicazione dell’arte l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 80Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto in materia di avvalimento, c. 12 si fa rinvio integrale all’articolo 89 del D.LgsD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i50/2016., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrenteAi sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, associato ai sensi dell’artdell'art. 89 45 del D.Lgs. 50/2016Codice, del può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'articolo 84 D.Lgsall’art. 50/201683, dovrà indicare nel DGUE Parte II^comma 1, Sezione Clett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. L'ausiliaria deve possedere i requisiti oggetto previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE. In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazionecomprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’art. all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa dall'impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appaltoconcorrente; - il contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.idell'appalto in originale o copia autentica., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

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Samples: Disciplinare Di Gara, www.comune.roma.it

AVVALIMENTO. Nel caso in Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrenteconcorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi- può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016finanziario, del tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgsall’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando possedere i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.LgsD.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs n. 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso da dichiararsi con le stesse modalità previste per la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità ditta partecipante (artvedi all. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed e escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Nel caso Ai sensi dell’articolo 89 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersisede di gara e altresì al presente atto. / Secondo quanto previsto nel bando di gara, ai sensi dell’art. 89 co. 4 del D.LgsCodice, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall’Appaltatore / Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili. 50/2016L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, del dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti. Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del Codice, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l’avvalimento. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D. Lgs. 50 del 2016, la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell’appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera, coadiuvato dal direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Laddove il responsabile unico del procedimento dovesse accertare che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dall’impresa ausiliaria, utilizzata dall’appaltatore in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, attestandone il possesso Committente: in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima caso contrario si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare procederà alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i1456 c.c., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

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Samples: portalegare.cittametropolitanaroma.it

AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrenteAi sensi dell'art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, associato ai sensi dell’artdell'art. 89 45 del D.Lgs. 50/2016Codice, del può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 84 D.Lgsall'art. 50/201683, dovrà indicare nel DGUE Parte II^comma 1, Sezione Clett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dimostrazione dei requisiti generali e di cui idoneità. Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all’art. 80 del D.Lgs8 punto 1 lett. 50/2016 nonché e), il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economicoconcorrente, ai sensi dell’artdell'art. 11089, D.Lgs 50/2016comma 1 del Codice, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (arttali capacità sono richieste. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgsdel Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 50/2016 Il concorrente e artl'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 88 D.P.R. n°È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. 207/2010)L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendacimendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. comma 12 del D.LgsCodice. n. 50/2016 e s.m.i.Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, nei confronti dei sottoscrittoriqualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante esclude impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all’art 5, al concorrente ed escute la garanziasostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Nel caso in cui Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersiassociato, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, del può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (cfr. art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice) di cui all'articolo 84 D.Lgsai paragrafi 7.2 e 7.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al successivo paragrafo 14.2. L'ausiliaria deve possedere i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’artprevisti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Modintegrativa nei termini indicati al paragrafo 14.3. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai Ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (artdell'art. 89, comma 1, D.Lgsdel Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 50/2016 Il concorrente e artl'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 88 D.P.R. n°È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. 207/2010)L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendacimendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. 12 comma 12, del D.LgsCodice. n. 50/2016 e s.m.i.Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, nei confronti dei sottoscrittoriqualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione Stazione appaltante esclude impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP, anche eventualmente su richiesta della Commissione, richiede per iscritto al concorrente ed escute la garanziasostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (cfr. paragrafo 14.2 - DGUE, parte II, sezione C). In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Non è sanabile — e quindi costituisce causa di esclusione dalla gara — la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Nel In caso in di ricorso all'istituto dell'avvalimento (escluso per la categoria OG 11), valgono le disposizioni di cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell’artall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i. In particolare: - è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto; - non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del possesso dei requisiti contratto. In caso di qualificazione avvalimento devono essere, altresì, presentate (riferito all’impresa ausiliaria/professionista ausiliario) restando inteso che il concorrente deve produrre l’allegato 1) o l'allegato 4) di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto ai precedenti punti 1 e 2: ➢ attestazione SOA in corso di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, validità per le imprese; ➢ dichiarazione sottoscritta da parte del Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria/professionista ausiliario attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ordine generale nonché il possesso dei requisiti tecnici tecnici/speciali e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una ; ➢ dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria/professionista ausiliario con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di concorrente; ➢ dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria/professionista ausiliario con cui xxxxxxx che non partecipare partecipa alla gara in proprio o come raggruppata associata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, consorziata ai sensi dell’artdell’articolo 48 del D. Lgs. 110, D.Lgs n. 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria ausiliaria/il professionista ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (artdell’appalto. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittoriil contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la stazione appaltante esclude specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria/professionista ausiliario. L’Impresa ausiliaria/professionista ausiliario è tenuta espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il concorrente ed escute la garanziaprincipio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. Trovano applicazione anche per l’impresa ausiliaria i dispositivi di cui ai commi 2, 3, 3- bis e 4 dell’articolo 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.

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AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrenteAi sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, associato ai sensi dell’artdell'art. 89 45 del D.Lgs. 50/2016Codice, del può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 84 D.Lgsall'art. 50/201683, dovrà indicare nel DGUE Parte II^comma 1, Sezione Clett. b) e c) del Codice previsti per l’unica prestazione principale e di cui ai punti 7.2 b), c) e 7.3 d) del presente disciplinare avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici dei quali intende avvalersiche hanno depositato la domanda di concordato, precisando i requisiti oggetto di avvalimentoqualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima n. 267. Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’artal punto 6 e 7.1 lett. a). L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Modintegrativa nei termini indicati successivamente nel presente disciplinare di gara per le parti non riportate nel DGUE. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai Ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (artdell'art. 89, comma 1, D.Lgsdel Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 50/2016 Il concorrente e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei sottoscrittorirequisiti. Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante esclude impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile del Procedimento di Gara richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente ed escute la garanziasostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, del possesso 50/2016 e xx.xx dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgsal paragrafo 2.2 lett. 50/2016b), dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i lavori per i quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimentosono stati prestati. In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, classificandola nella categoria “Allegato Amministrativo”, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4: ⮚ il D.G.U.E. compilato e dovrà inoltre presentare sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI; ⮚ la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione DICHIARAZIONE sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente obbliga, nei confronti dell'Amministrazione e verso la Stazione Appaltante del concorrente, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il del contratto; ⮚ CONTRATTO (firmato digitalmente dal concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, dall’impresa ausiliaria) in virtù del quale l’impresa l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata del contratto; il contratto che devono essere dettagliatamente descritte deve contenere, a pena di nullità (artnullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 89- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, comma 1A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito; - non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, D.Lgs. 50/2016 PENA L'ESCLUSIONE DI ENTRAMBI; - l'operatore economico e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dei sottoscrittori, la della stazione appaltante esclude appaltante; - i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il concorrente ed escute la garanziacosiddetto avvalimento “a cascata”.

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Samples: Bando Di Gara Telematica Mediante Procedura Aperta Sotto Soglia Comunitaria Con Il Criterio Di Aggiudicazione Dell'offerta Economicamente Piu' Vantaggiosa Per l'Affidamento Dei “Lavori Di Ristrutturazione Restauro Del Maso E Di Costruzione Di Un Nuovo Capannone a Servizio Della Fondazione E. Mach in Localita’ Maso Delle Part p.ed. 498/1 in c.c. Di Mezzolombardo”

AVVALIMENTO. Nel caso in Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrenteconcorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi- può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016finanziario, del tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgsall’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando possedere i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.LgsD.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs n. 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso da dichiararsi con le stesse modalità previste per la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità ditta partecipante (artvedi all. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed e escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP, richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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Samples: Disciplinare Di Gara

AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersiSi rappresenta che, ai sensi dell’art. 89 89, comma 11 del D.Lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii. NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO per i lavori in OS4 trattandosi di affidamento concernente opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come individuate con D.M. MIT del 10 novembre 2016, n. 248. In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.lgs.50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 84 D.Lgs83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 50/2016Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, dovrà indicare nel DGUE Parte II^parte II, Sezione Clettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici dei quali intende avvalersipossono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, precisando i requisiti oggetto di avvalimentooltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio . L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante produzione in sede presentazione di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa dall'impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara concorrente. Nel caso di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziatadichiarazioni mendaci, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei soli casi in cui confronti dei sottoscrittori, la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso stazione appaltante esclude il concorrente e verso escute la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contrattogaranzia. Il concorrente allega, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione altresì, all’istanza di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto partecipazione in originale o copia autentica, autentica il contratto in virtù del quale l’impresa l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.lgs.50/2016; in particolare, oltre al contratto che devono di avvalimento, l’impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L’attestazione SOA dovrà essere dettagliatamente descritte prodotta – a pena di nullità esclusione - anche dall’impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell’attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 ultimo periodo del D.lgs.50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010ss.mm.ii.). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

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AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrente, L'operatore economico singolo o consorziato in raggruppamento o raggruppato intenda avvalersiaggregato in rete, ai sensi dell’art. 89 di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e amministrativo di cui all’articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. , comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara (con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo all’articolo 84 D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché e s.m., avvalendosi i sensi dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e s.m. delle capacità di altri soggetti anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi Si ricorda: - che il concorrente non può ricorrere all’Avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti tecnici di ordine generale né per soddisfare i requisiti di idoneità professionale di quali l'iscrizione alla CCIAA e delle risorse l'idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/07, in quanto di contenuto soggettivo. - che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimentodel contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa che è ammesso l'Avvalimento di più imprese ausiliarie. - che l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. - che non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. - che il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Il concorrente, per ciascun ausiliario, dovrà: • fornire il DGUE (Mod. “C”) allegato alla presente lettera), per ciascuna impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie informazioni necessarie., contenente le informazioni di cui è carente alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI; • compilare il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in modello Allegato “Avvalimento – dichiarazione d'impresa” • allegare originale o copia autenticaautentica del contratto di Avvalimento, in virtù del quale l’impresa ausiliaria l’ausiliaria si obbliga obbliga, nei confronti del concorrente concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del dell’appalto. A tal fine il contratto che devono essere dettagliatamente descritte di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità (artnullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iCodice., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

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AVVALIMENTO. Nel caso in cui È ammesso il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i. che si intende richiamato integralmente. In caso di avvalimento il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara in originale o copia autentica il contratto che, del possesso a pena di esclusione, deve contenere la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici forniti e delle risorse oggetto messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di avvalimentoaltri soggetti allega, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dall’impresa dall'impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010)concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente e escuterà la garanzia. Anche l’impresa ausiliaria è tenuta a compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di competenza. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. Si precisa inoltre ai sensi dell’art. 80, c. 12 89 del D.Lgs. D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. non è ammesso l’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del requisito di qualificazione necessario alla categoria OS21, così come sopra descritta., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

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AVVALIMENTO. Nel caso in Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrenteconcorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi- può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016finanziario, del tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgsall’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando possedere i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.LgsD.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs n. 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso da dichiararsi con le stesse modalità previste per la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità ditta partecipante (artvedi all. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed e escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.

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AVVALIMENTO. Nel caso in Il ricorso all’avvalimento è ammesso nei limiti, nelle forme e secondo le modalità di cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell’artall’art. 89 del D.LgsD. Lgs 50/2016. 50/2016, del possesso dei requisiti L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazionealtri soggetti allega: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’art. all'articolo 80 del D.LgsD. Lgs. 50/2016 nonché (resa preferibilmente sul modello predisposto dal Committente); - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. ; - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa dall'impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara concorrente. Mediante tale dichiarazione l’operatore economico dimostra al Committente che disporrà dei mezzi necessari. Nel caso di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziatadichiarazioni mendaci, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei soli casi in cui confronti dei sottoscrittori, la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso stazione appaltante esclude il concorrente e verso escute la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contrattogaranzia. Il concorrente allega, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione altresì, alla domanda di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto partecipazione in originale o copia autentica, autentica il contratto in virtù del quale l’impresa l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. - originale o copia autentica del contratto che devono essere dettagliatamente descritte in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanziaspecificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla presente procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Per tutto quanto qui non espressamente indicato si rinvia al disposto di cui all’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.

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AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai Ai sensi dell’art. 89 del D.LgsD.lgs. 50/201650/16, del l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione cui al precedente Art. 4 lett. Ai fini di quanto sopra previsto il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: - una dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, attestante l’assenza da parte di quest'ultima dei motivi di esclusione di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.LgsD.lgs. 50/2016 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. ; - una dichiarazione dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) dall'impresa ausiliaria, con cui quest’ultima quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appaltoconcorrente; - il contratto (in originale o in copia autenticaautenticata da un notaio oppure da un cancelliere, un segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco), in virtù del quale l’impresa l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del dell'appalto; il contratto che devono essere dettagliatamente descritte deve contenere, a pena di nullità (art. 89nullità, comma 1, D.Lgs. 50/2016 la specificazione dei requisiti forniti e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010)delle risorse messe a diposizione dall’impresa ausiliaria nonché il relativo costo o la diversa utilità economica prevista. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. l'applicazione dell'articolo 80, c. comma 12 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori50/16, la stazione appaltante esclude il concorrente ed e escute la garanzia.

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AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrente, In ossequio all’art. 89 del “Codice” Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/201645 (rectius: di cui agli articoli 45 e 46 - n.d.r.), del può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/201683, dovrà indicare nel DGUE Parte II^comma 1, Sezione Clettere b) e c), gli operatori economici necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei quali intende avvalersirequisiti di cui all'articolo 80, precisando i requisiti oggetto avvalendosi delle capacità di avvalimentoaltri soggetti, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliariaanche partecipanti al raggruppamento, sottoscritto dal legale rappresentante della stessaa prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.. L'operatore economico, che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’art. all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio . L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante produzione in sede presentazione di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa dall'impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara concorrente. Nel caso di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziatadichiarazioni mendaci, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei soli casi in cui confronti dei sottoscrittori, la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso stazione appaltante esclude il concorrente e verso escute la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contrattogaranzia. Il concorrente allega, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione altresì, alla domanda di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto partecipazione in originale o copia autentica, autentica il contratto in virtù del quale l’impresa l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del dell'appalto. A tal fine, il contratto che devono essere dettagliatamente descritte di avvalimento contiene, a pena di nullità (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittorinullità, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanziaspecificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

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AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai Ai sensi dell’art. 89 del D.LgsD. lgs. 50/2016n. 50/2016 l'operatore economico, del singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 84 D.Lgs83, comma 1, lettere b) e c) del D. lgs. 50/2016n. 50/2016 avvalendosi delle capacità di altri soggetti, dovrà indicare nel DGUE Parte II^anche di partecipanti al raggruppamento, Sezione Ca prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Si precisa che, per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i requisiti oggetto lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazionealtri soggetti allega: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, soggetto ausiliario attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. all'articolo 80 del D.LgsD. lgs. n. 50/2016 nonché (utilizzare Allegato A.5); - dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. ; - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) dal soggetto ausiliario con cui quest’ultima quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione disposizione, per tutta la durata dell’appalto dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appaltoconcorrente; - il contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte dell'appalto. Non è consentito, a pena di nullità (art. 89esclusione, comma 1che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.iovvero che partecipino sia l’ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

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AVVALIMENTO. Nel caso in Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrenteconcorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi- può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016finanziario, del tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgsall’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando possedere i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.LgsD.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs n. 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso da dichiararsi con le stesse modalità previste per la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità ditta partecipante (artvedi all. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed e escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.

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AVVALIMENTO. Nel caso in Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, associato ai sensi dell’art. 89 45 del D.Lgs. 50/2016Codice, del può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgsall’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, (Parte II – Sezione C del D.G.U.E.). 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare Non è consentito l’avvalimento per la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.LgsD.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs n. 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso da dichiararsi con le stesse modalità previste per la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità ditta partecipante (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010D.G.U.E.). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed e escute la garanzia. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, inoltre, l’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Nel In caso in di ricorso all’avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C del DGUE), l’operatore economico deve presentare: - il DGUE delle imprese ausiliarie riportante le informazioni relative alla Parte II, sezioni A e B, alla Parte III e alla Parte VI; - Dichiarazione, utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3, con la quale il soggetto ausiliario attesta: - di mettere a mettere a disposizione del concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell’artsecondo l’istituto dell’avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti necessari alla partecipazione alla procedura di gara, compilando i punti specifici della parte IV del possesso dei requisiti DGUE; - di qualificazione non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei come meglio specificato nelle dichiarazioni appositamente rilasciate nell’ambito del modello DGUE [Rif. art.89 co.1 del D.Lgs. n. 50/2016]; - di possedere i requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimentoavvalimento e le risorse necessarie [Rif. art.89 del D.Lgs. n. 50/2016]; - di obbligarsi, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il sia nei confronti del concorrente e avvalente nonché verso la Stazione Appaltante a stazione appaltante AMTAB S.p.A., di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie ed i requisiti necessari di cui è carente il concorrente e dichiara [Rif. art.89 co.1 del D.Lgs. n. 50/2016]; - di non partecipare presentarsi in qualità di ausiliaria per altro concorrente alla gara in oggetto e di non parteciparvi in proprio o come raggruppata associata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento consorziata di altro operatore economico, ai sensi dell’artconcorrente [Rif. 110, D.Lgs art.89 co.7 del D.Lgs. n. 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto]; - di allegare il contratto di avvalimento (in originale o copia autenticaautenticata), in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del dell’appalto. A tal fine il contratto che devono essere dettagliatamente descritte di avvalimento deve contenere, a pena di nullità (nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria [Rif. art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 89 co.1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i50/2016]., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

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AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrenteAi sensi dell'art. 89 del Codice, I'operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, associato ai sensi dell’artdell'art. 89 45 del D.Lgs. 50/2016Codice, del può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 84 D.Lgsall'art. 50/201683, dovrà indicare nel DGUE Parte II^comma 1, Sezione Clett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito I'avvalimento per la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dimostrazione dei requisiti generali e di cui all’artidoneità. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai Ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (artdell'art. 89, comma 1, D.Lgsdel Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 50/2016 Il concorrente e artl'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 88 D.P.R. n°È ammesso I'avvalimento di più ausiliarie. 207/2010)L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni mendacimendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, ferma comma 1, fermo restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. comma 12 del D.LgsCodice. n. 50/2016 e s.m.i.Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, nei confronti dei sottoscrittoriqualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante esclude impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica I'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente ed escute la garanziasostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per I'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, Ia mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

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AVVALIMENTO. Nel caso in cui Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ai sensi dell’art. 89 34 del D.Lgs. 50/2016n. 163/2006, del può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di cui all'articolo 84 un altro soggetto. ln caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione e firmati digitalmente: • una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessan. 163/2006, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; • una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 50/2016 n. 163/2006; • una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - ; • una dichiarazione sottoscritta dall’impresa dall'impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di concorrente, con specifica indicazione delle risorse. • una dichiarazione sottoscritta dall‘impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipare partecipa alla gara in proprio o come raggruppata associata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, consorziata ai sensi dell’artdell'articolo 34 del D.Lgs. 110n. 163/2006 nè si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione comma 2 del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appaltoD.Lgs. n. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; - contratto in originale o copia autentica, autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del dell’appalto dettagliatamente indicate e quantificate. In particolare il contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente dovrà specificare ed escute la garanzia.indicare espressamente:

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AVVALIMENTO. Nel caso in Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrenteconcorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi- può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016finanziario, del tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgsall’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando possedere i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.LgsD.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs n. 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso da dichiararsi con le stesse modalità previste per la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità ditta partecipante (artvedi all. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Si applica il disposto dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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AVVALIMENTO. Nel caso in Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, associato ai sensi dell’art. 89 45 del D.Lgs. 50/2016Codice, del può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgsall’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, (Parte II – Sezione C del D.G.U.E.). 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare Non è consentito l’avvalimento per la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.LgsD.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs n. 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso da dichiararsi con le stesse modalità previste per la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità ditta partecipante (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010D.G.U.E.). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed e escute la garanzia. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, inoltre, l’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.

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AVVALIMENTO. Nel caso in cui È ammesso il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/201650/2016 e s.m.i. che si intende richiamato integralmente. In caso di avvalimento il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione alla gara in originale o copia autentica il contratto che, del possesso a pena di esclusione, deve contenere la specificazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici forniti e delle risorse oggetto messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di avvalimentoaltri soggetti allega, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dall’impresa dall'impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (art. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010)concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. l'applicazione dell'articolo 80, c. 12 del comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente e s.m.i., escuterà la garanzia. Anche l’impresa ausiliaria è tenuta a compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di competenza. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei sottoscrittorirequisiti prestati. La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute prescritta pubblicità. La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la garanziaprescritta pubblicità.

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AVVALIMENTO. Nel caso in cui il concorrenteAi sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi, associato ai sensi dell’artdell'art. 89 45 del D.Lgs. 50/2016Codice, del può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 84 D.Lgsall'art. 50/201683, dovrà indicare nel DGUE Parte II^comma 1, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, lett. b) e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima c) del Codice avvalendosi dei requisiti generali di cui all’artaltri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai Ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità (artdell'art. 89, comma 1, D.Lgsdel Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 50/2016 Il concorrente e artl'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 88 D.P.R. n°E’ ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. 207/2010)L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendacimendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. comma 12 del D.LgsCodice. n. 50/2016 e s.m.i.Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, nei confronti dei sottoscrittoriqualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante esclude impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all’art. 3.3, al concorrente ed escute la garanziasostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

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AVVALIMENTO. Nel caso in Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrenteconcorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi- può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016finanziario, del tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgsall’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando possedere i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.LgsD.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs n. 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso da dichiararsi con le stesse modalità previste per la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità ditta partecipante (artvedi all. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed e escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Ai sensi dell’art. 89, comma 10, del Codice, l’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006.

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AVVALIMENTO. Nel caso in Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrenteconcorrente - singolo, singolo o consorziato o raggruppato intenda avvalersi- può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016finanziario, del tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 D.Lgsall’articolo 84, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. A tal fine il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione prevista dall’articolo 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016. L’impresa ausiliaria, dovrà indicare nel DGUE Parte II^, Sezione C, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando possedere i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre presentare la seguente ulteriore documentazione: - un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, attestante il possesso da parte dell’ausiliaria medesima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.LgsD.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, attestandone il possesso in proprio mediante produzione in sede di gara. - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (Mod. “C”) con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e dichiara di non partecipare alla gara in proprio o come raggruppata o consorziata, né come ausiliaria per altri concorrenti; inoltre nei soli casi in cui la partecipazione alla gara sia subordinata al ricorso all’avvalimento di altro operatore economico, ai sensi dell’art. 110, D.Lgs n. 50/2016, il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso da dichiararsi con le stesse modalità previste per la Stazione Appaltante a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto; - contratto in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto che devono essere dettagliatamente descritte a pena di nullità ditta partecipante (artvedi all. 89, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e art. 88 D.P.R. n°. 207/2010A al disciplinare). Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’artl'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed e escute la garanzia. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa partecipante, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, autocertificazione o DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

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