Applicazione. 1. Le norme contenute nel presente testo trovano applicazione per quanto concerne la parte economica dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e per quanto concerne la parte normativa dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022. 2. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato fino alla stipula di un nuovo accordo. REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE Art. 1 Il contributo di assistenza contrattuale che i lavoratori forestali intendono versare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto sarà corrisposto a tali Organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera da effettuarsi dagli Enti datori di lavoro nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento. Art. 2 Le ritenute saranno effettuate dagli Enti datori di lavoro, salva sempre la volontà contraria dei singoli lavoratori da manifestare in ogni momento attraverso l’inoltro all’Amministrazione dalla quale dipendono di una espressa dichiarazione, conforme all’allegato facsimile che sarà a cura delle Amministrazioni medesime consegnato a ciascun lavoratore che ne faccia espressa richiesta, a seguito di apposita comunicazione scritta dell’Amministrazione da consegnarsi nel mese antecedente a quelli in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta. Resta comunque salva per gli operai la possibilità di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una orma equipollente a quella indicata nel comma precedente. Art. 3 L’importo della ritenuta da effettuarsi sull’ammontare netto della retribuzione ordinaria viene fissato nella misura di 0,21%. La ritenuta sarà effettuata dagli Enti datori di lavoro in coincidenza con il pagamento della retribuzione ai singoli lavoratori.
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Applicazione. 1. Le norme contenute nel Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al presente testo trovano applicazione per quanto concerne regolamento, ivi compreso l’affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese/professionisti, favorendo in funzione pro-concorrenziale la parte economica dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e per quanto concerne la parte normativa dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
2. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato fino alla stipula principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento diretto o di invito a procedure volte all’assegnazione di un nuovo accordo. REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 1 Il contributo di assistenza contrattuale che i lavoratori forestali intendono versare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie appalto nei confronti del presente contratto sarà corrisposto a tali Organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera da effettuarsi dagli Enti datori di lavoro nella misura contraente uscente e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamentodell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
Art3. 2 Le ritenute saranno effettuate dagli Enti datori Il principio di lavororotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, salva sempre quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
a) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
b) l’Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.
4. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, lettera a), ai fini dell’individuazione della categoria merceologica nella quale rientra l’appalto, per i servizi e forniture si fa riferimento ai CPV (Common Procurement Vocabulary - Vocabolario comune per gli appalti pubblici), per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori (Categorie e classifiche SOA) e per i servizi tecnici si fa riferimento alla categoria del servizio. In caso di appalti di lavori contenenti anche categorie scorporabili si terrà in considerazione la volontà contraria dei singoli lavoratori da manifestare categoria prevalente; nel caso di appalti di servizi o forniture contenenti anche prestazioni secondarie si terrà in considerazione la prestazione principale; in caso di appalti misti si terrà in considerazione la prestazione prevalente.
5. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto b), la rotazione si applica ogni momento attraverso l’inoltro all’Amministrazione dalla quale dipendono qual volta l’Ente decida di una espressa dichiarazione, conforme all’allegato facsimile che sarà selezionare/delimitare il numero degli operatori economici a cura delle Amministrazioni medesime consegnato a ciascun lavoratore che ne faccia espressa richiestacui si rivolge, a seguito di apposita comunicazione scritta dell’Amministrazione da consegnarsi nel mese antecedente a quelli in prescindere dalle modalità o dalle procedure con cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta. Resta comunque salva per gli operai la possibilità di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una orma equipollente a quella indicata nel comma sia avvenuto l’affidamento immediatamente precedente.
Art6. 3 L’importo della ritenuta Per contro la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l’Ente, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dallo stesso Ente in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
7. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall’Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da effettuarsi sull’ammontare netto della retribuzione ordinaria viene fissato nella misura di 0,21%. La ritenuta sarà effettuata dagli Enti datori di lavoro in coincidenza con il pagamento della retribuzione ai singoli lavoratoriattivare nell’ambito dell’Ente stesso.
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Sources: Regolamento Comunale
Applicazione. 2.1. I TCG si applicano a e governano esclusivamente tutte le quotazioni, i Contratti, gli Ordini, le Conferme d’ordine, le spedizioni o altri documenti tra le Parti in merito alla vendita di Prodotti, Servizi e/o Opera da parte del Fornitore al Cliente, a prescindere dal fatto che venga o meno fatto riferimento ai TCG stessi. I TCG non si applicano a servizi di consulenza e/o supervisione, ad esempio la messa a disposizione di esperti tecnici o supervisori. Per la messa a disposizione di esperti tecnici e supervisori, si applicano i ▇▇▇▇▇▇▇ e le condizioni generali per la messa a disposizione di esperti tecnici (supervisori e supervisori di macchina), con relative modifiche che possono applicarsi di volta in volta.
2.2. Il Fornitore si riserva il diritto di modificare i TCG in qualsiasi momento. I TCG modificati si applicano dal momento specificato nel Contratto oppure, se nel Contratto non è specificato alcun momento, dal momento in cui i TCG modificati vengono pubblicati sul sito web del gruppo RHI Magnesita ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇
2.3. Se non esplicitamente dichiarato altrimenti per iscritto, qualsiasi preventivo del Fornitore sarà considerato non vincolante. Un Contratto o qualsiasi modifica dello stesso saranno efficaci soltanto previa accettazione scritta del Fornitore. Il Contratto e i TCG costituiscono l’intero accordo tra il Cliente e il Fornitore e possono essere modificati soltanto mediante accordo scritto debitamente eseguito dalle Parti, se non diversamente concordato. L’applicazione di ogni altro documento e altra condizione di cui il Cliente pretende la validità, soprattutto dei termini e le condizioni generali del Cliente o altri termini discordanti, contrari o supplementari - se non accettati per iscritto dal Fornitore - è pertanto espressamente esclusa e non sarà in alcun modo efficace. L’omissione di opporsi esplicitamente a tali condizioni o termini proposte/i non sarà considerata come accettazione da parte del Fornitore.
2.4. In caso di contraddizione tra il Contratto, le sue appendici e i TCG, si applicheranno le priorità nell’ordine seguente: 1. Le norme contenute nel presente testo trovano applicazione per quanto concerne la parte economica dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 e per quanto concerne la parte normativa dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022.
il Contratto, 2. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato fino alla stipula le appendici al Contratto e 3. i TCG. In caso di contraddizione tra un nuovo accordo. REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 1 Il contributo di assistenza contrattuale che i lavoratori forestali intendono versare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto sarà corrisposto a tali Organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera da effettuarsi dagli Enti datori di lavoro nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamentoOrdine o una Conferma d’ordine, prevale la Conferma d’ordine.
Art. 2 Le ritenute saranno effettuate dagli Enti datori di lavoro, salva sempre la volontà contraria dei singoli lavoratori da manifestare in ogni momento attraverso l’inoltro all’Amministrazione dalla quale dipendono di una espressa dichiarazione, conforme all’allegato facsimile che sarà a cura delle Amministrazioni medesime consegnato a ciascun lavoratore che ne faccia espressa richiesta, a seguito di apposita comunicazione scritta dell’Amministrazione da consegnarsi nel mese antecedente a quelli in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta. Resta comunque salva per gli operai la possibilità di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una orma equipollente a quella indicata nel comma precedente.
Art. 3 L’importo della ritenuta da effettuarsi sull’ammontare netto della retribuzione ordinaria viene fissato nella misura di 0,21%. La ritenuta sarà effettuata dagli Enti datori di lavoro in coincidenza con il pagamento della retribuzione ai singoli lavoratori.
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Sources: Termini E Condizioni Generali Di Vendita E/O Servizio
Applicazione. 1. Se non diversamente stabilito, la vendita delle nostre merci e degli altri servizi è soggetta esclusivamente alle seguenti Condizioni generali di vendita. Qualsiasi accordo che deroghi alle predette Condizioni generali di vendita dovrà essere previamente approvato per iscritto dalle parti contrattuali. Non possono, invece, in alcun modo trovare applicazione ai Contratti eventuali condizioni generali pre- disposte dall’Acquirente, anche se non espressamente respinte al momento della loro ricezione. Le norme contenute nel presente testo trovano applicazione per quanto concerne la parte economica dal 1 gennaio 2019 condizioni del Venditore si intendono come accettate al 31 dicembre 2020 e per quanto concerne la parte normativa dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022momen- to della sottoscrizione dell’Ordine di Acquisto o, comunque, della conclusione del Contratto.
2. Le offerte non sono vincolanti, ma sono da intendersi come invito fatto all’Acqui- rente a presentare al Venditore un’offerta d’acquisto vincolante. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato fino alla stipula di un nuovo per- feziona con l’ordine dell’Acquirente e l’accettazione del Venditore. Ogni accordo. REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE PER CONTRIBUTO ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 1 Il contributo di assistenza contrattuale che i lavoratori forestali intendono versare alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto sarà corrisposto a tali Organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera , anche se sottoscritto dai nostri rappresentanti è da effettuarsi dagli Enti datori di lavoro nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.
Art. 2 Le ritenute saranno effettuate dagli Enti datori di lavoro, salva sempre la volontà contraria dei singoli lavoratori da manifestare in ogni momento attraverso l’inoltro all’Amministrazione dalla quale dipendono di una espressa dichiarazione, conforme all’allegato facsimile che sarà a cura delle Amministrazioni medesime consegnato a ciascun lavoratore che ne faccia espressa richiesta, ritenersi valido solo a seguito di apposita comunicazione scritta dell’Amministrazione da consegnarsi nel mese antecedente ricezione di conferma d’ordine scritta. Lo stesso vale per accordi verbali e/o successive modifiche contrattuali. Qualora la fornitura venga fatta a quelli seguito di un ordine verbale o via telefono, l’Acquirente accetta implicitamente le condizioni e i termini qui riportati, anche in cui si inizia ad effettuare la prima ritenutaassenza di una conferma scritta. Si declina ogni responsabilità relative a consegne errate dovute a incomprensioni al momento di ordini eseguiti telefonicamente.
3. Resta comunque salva per gli operai la possibilità inteso sin d’ora che condizioni di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una orma equipollente acquisto difformi, eventualmente stabilite dall’acquirente, non troveranno applicazione. Le presenti condizioni di vendita si intendono accettate senza riserve dall’acquirente, con l’accettazione della nostra merce da parte di quest’ultimo ovvero dei nostri servizi, anche qualora l’acquiren- te avesse precedentemente sollevato obiezioni a quella indicata nel comma precedentetali Condizioni generali.
Art. 3 L’importo della ritenuta da effettuarsi sull’ammontare netto della retribuzione ordinaria viene fissato nella misura di 0,21%. La ritenuta sarà effettuata dagli Enti datori di lavoro in coincidenza con il pagamento della retribuzione ai singoli lavoratori.
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Sources: General Terms and Conditions of Sale